CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il 30 maggio 1951 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il 27 gennaio 1958 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il 27 giugno 1986 avverso la sentenza resa il 15 luglio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza per travisamento del fatto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Ancona; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e sull'appello incidentale proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza resa il 13 dicembre 2019 dal Tribunale di Ancona, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa aggravata loro in concorso ascritto, con la formula perché il fatto non costituisce reato, per mancanza di dolo. Si contesta ai Tarsi di avere versato a [OSCURATO:PERSONA] un assegno di 23.000 C a firma di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la rinuncia alla domanda giudiziale su un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e sottoscritto una transazione nella quale si impegnavano a vendere l'immobile per ricavare il denaro necessario a coprire l'assegno e saldare il loro debito. Ottenuto il consenso per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, l'immobile non veniva venduto, l'assegno risultava scoperto e il successivo atto di precetto veniva opposto dalla [OSCURATO:PERSONA], che affermava di non avere mai sottoscritto il titolo consegnato al Cristiani dai suoi congiunti. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 primo comma e 546 cod. proc.pen. e travisamento della prova poiché la corte di appello ha confermato l'assenza di prova in merito al dolo di truffa da parte dei Tarsi, ma non ha esaminato il compendio probatorio già assunto nel corso del precedente grado di giudizio e non ha pertanto considerato che il titolare dell'agenzia immobiliare aveva dichiarato di avere comunicato, circa 20 giorni prima dell'atto di rogito, fissato per il 22 dicembre 2014, che la controparte aveva manifestato l'intenzione di non stipulare la compravendita. Tale assunto ha trovato ulteriore conferma in due missive depositate dal ricorrente all'udienza del 15 luglio 2021, da cui emerge che il promissario acquirente Cariello il 4 dicembre 2014 comunicava all'agenzia immobiliare che non avrebbe partecipato al rogito dell'immobile del Tarsi a causa della persistenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, che non erano ancora state cancellate. Tali elementi dimostrano che quantomeno dal 4 dicembre 2014 i Tarsi erano a conoscenza che Cariello non avrebbe comprato l'immobile, ma ciononostante, nella piena consapevolezza che il rogito non sarebbe stato stipulato, i Tarsi trasmisero all'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'assegno di 23.000 C al fine di ottenere l'anticipato assenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, posta a garanzia del di lui credito. La corte, con motivazione illogica, ha ritenutol rte~heinesistenti elementi probatori oggettivamente acquisiti al fascicolo, così incorrendo nel vizio di travisamento della prova in ordine al capo A dell'imputazione, in quanto il profitto del reato si è concretizzato allorquando i predetti hanno, con la consegna dell'assegno firmato dalla Scandali e privo di copertura, indipendentemente dalla mancata stipula del rogito, ottenuto l'assenso alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole, che ha restituito al regime di libera negoziabilità il cespite, ripristinandone l'autonoma alienabilità, in danno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], privato dell'unica garanzia del proprio credito e rimasto nella titolarità di un assegno privo di copertura, poi denunciato in data 5/1/2015 come smarrito dalla [OSCURATO:PERSONA], il cui conto corrente veniva gestito dal marito. In conclusione i prevenuti, a prescindere dalla mancata vendita dell'immobile e dalla data in cui ne hanno acquisito consapevolezza , hanno indotto la parte civile a prestare l'assenso alla cancellazione della pregiudizievole trascrizione in cambio di un assegno scoperto e poi denunziato come smarrito, conseguendo il profitto in palese danno della parte civile. Altra riprova del comportamento fraudolento dei due Tarsi è la circostanza che costoro dopo avere comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che Cariello aveva rinunciato all'acquisto hanno interrotto ogni contatto, rendendosi irreperibili. E nel frattempo proponevano denunzia di smarrimento dell'assegno e chiusura del conto corrente, onde inibirne il protesto per carenza della provvista. E' di tutta evidenza che vi era un concorde intento fraudolento della Scandali nel proporre opposizione al precetto legato al detto assegno, con incidentale querela di falso. La corte di appello nel confermare la sentenza del primo giudice ha condiviso l'aberrante giustificazione della condotta dei prevenuti, ritenuta una sorta di pretesa legittima ritorsione alla querela sporta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato tacciato di avere falsificato la firma della traente, tanto che alla Scandali è stato contestato il reato di calunnia. 2.2 mancanza di ogni motivazione in ordine alla richiesta di dissequestro dell'assegno di euro 23.000 a favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte avrebbe dovuto accogliere la richiesta della parte civile volta ad ottenere la restituzione di questo assegno, essendo venuta meno ogni necessità di mantenimento della misura cautelare. Considerato in diritto 1.1 motivi di ricorso sono entrambi fondati ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti che verranno esposti. Giova precisare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Fattispecie in materia di furto di gas in cui la Corte ha ritenuto sussistente il vizio in un caso in cui entrambi i giudici di merito, con valutazione conforme, avevano ritenuto che la sigillatura del contatore fosse intervenuta in una data diversa da quella dichiarata dal teste escusso sul punto). (Sez. 4 - , Sentenza n. 35963 del 03/12/2020 Ud. (dep. 16/12/2020 ) Rv. 280155 - 01 1.1 In ordine al primo motivo di ricorso deve convenirsi con il ricorrente che entrambi i giudici di merito nel respingere la prospettazione accusatoria, hanno omesso di prendere in considerazione univoci elementi di fatto acquisiti al compendio probatorio, che non lasciano residuare dubbi in ordine all'intento fraudolento dei due Tarsi: la circostanza che costoro, pur essendo a conoscenza da tempo che la vendita dell'appartamento pignorato non avrebbe avuto luogo, hanno comunque indotto la persona offesa a rilasciare quietanza liberatoria in cambio di un assegno sottoscritto dalla loro congiunta che necessariamente sarebbe stato privo di provvista, a causa del mancato introito del prezzo di vendita dell'immobile liberato dal pignoramento; la costatazione che la Scandali, moglie del [OSCURATO:PERSONA] e firmataria dell'assegno, pochi giorni dopo la consegna al Cristiani del titolo, ne sporse denuncia di smarrimento negando di averlo sottoscritto, al fine di frustrare definitivamente le legittime pretese della parte civile; la circostanza che la perizia grafologica eseguita sul titolo ha evidenziato l'autenticità della sottoscrizione dell'assegno da parte della traente Scandali, ad ulteriore riprova del carattere calunnioso della denuncia sporta da quest'ultima e della strumentalità dell'opposizione proposta, a riprova dell'intento fraudolento perseguito dai due congiunti tramite la consegna dell'assegno; l'ammissione da parte del difensore dei Tarsi che l'immobile pignorato è stato venduto con atto notarile del 06/04/2016 e che, cionostante, a tutt'oggi non è stato onorato il debito vantato dalla parte civile costituita, come riconosciuto nella memoria depositata dalla difesa dei Tarsi. In presenza di una motivazione del tutto inadeguata da parte del giudice di primo grado, redatta a mano e scarsamente comprensibile oltre che insufficiente nella valutazione del compendio probatorio, la corte di merito non ha assolto al suo compito di colmare le lacune motivazionali della prima pronunzia e ha del tutto trascurato di misurare la tenuta della prima decisione alla stregua degli elementi di fatto prodotti dalla difesa e acquisiti al compendio probatorio, che sono stati del tutto trascurati. Il collegio di secondo grado nella sua scarna motivazione si è limitato a valutare le dichiarazioni testimoniali del promissario acquirente Cariello e del titolare dell'agenzia immobiliare, Baldoni, ed è pervenuta ad affermare l'impossibilità di stabilire con precisione la data in cui Cariello comunicò al Baldoni la propria volontà di non stipulare più la compravendita, senza valutare che, secondo quanto dedotto dall'appellante, dal dato documentale emerge che tramite PEC del 4 dicembre 2014, prodotta dalla difesa, l'agenzia di Baldoni era stata informata della circostanza che Cariello non avrebbe proceduto al rogito fissato per il successivo 22 dicembre. Sembra pertanto logico inferire da questa prova documentale il convincimento che la parte interessata fosse stata tempestivamente informata dall'agenzia immobiliare, sua mandataria, dell'accaduto. Ma va detto che, a prescindere da questo specifico elemento indiziario che mantiene una intrinseca incertezza, la complessiva valutazione della condotta dei due imputati, alla luce delle altre circostanze accertate, avrebbe potuto eliminare ogni residuo dubbio in ordine alla volontà fraudolenta dei predetti nel momento in cui sottoscrivevano la transazione con la persona offesa.Ed infatti alla stregua della condotta successiva al reato dei due imputati, emerge l'intento fraudolento perseguito dai predetti Tarsi i quali, pur essendo consapevoli della impossibilità di procedere alla vendita dell'immobile consegnavano al creditore un titolo a firma della Scandali scoperto, al fine di ottenere la liberazione dell'immobile pignorato. Il complessivo disegno fraudolento trova conferma e suggello nella successiva denunzia della Scandali che pochi giorni dopo dichiarava falsamente di avere smarrito il titolo e negava di averlo mai sottoscritto, circostanza poi smentita dalla perizia grafologica effettuata. In conclusione ricorre il denunziato travisamento poiché l'attenzione dei giudici di appello si è concentrata su un particolare della vicenda non dirimente e ha omesso di valutare altri elementi di fatto, accertati in giudizio, che unitamente al primo palesavano il disegno fraudolento perseguito dai due imputati al momento della dazione dell'assegno della Scandali, condividendo una lettura frammentata e parcellizzata della vicenda che non consente di apprezzare il meccanismo truffaldino attivato dai Tarsi. In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero deve osservarsi che sotto il profilo penale è intervenuto il giudicato assolutorio. Si impone, tuttavia, l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio alla Corte di Appello civile di Ancona, alla quale si ritiene opportuno rinviare anche la liquidazione delle spese sostenuta dalla parte civile impugnante, per i passati e il presente grado di giudizio. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è fondato poiché la corte non ha reso alcuna statuizione in ordine alla richiesta di dissequestro dell'assegno a firma della Scandali già oggetto di sequestro nel corso dell'odierno giudizio, incorrendo nel vizio di violazione di legge. E' di tutta evidenza che essendosi concluso il processo penale nei confronti dei Tarsi in forza della pronunzia assolutoria non impugnata, ed essendo stata accertata l'autenticità della sottoscrizione del detto titolo ed esclusa ogni possibile contraffazione dello stesso, al momento della pronunzia di appello non persistevano ragioni che potessero legittimare un'ulteriore protrazione della misura cautelare. La corte di appello avrebbe pertanto dovuto provvedere alla restituzione del titolo di credito all'avente diritto. Si impone, di conseguenza, la revoca del sequestro disposto il 22 luglio 2015 avente ad oggetto il titolo meglio precisato nel dispositivo e la conseguente restituzione all'avente diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo anche per questo grado.Visto l'art. 262 cpp revoca il sequestro in data 22/7/2015 dell'assegno bancario n. 0216165174-04 tratto sul conto corrente n. 1799 della Banca delle Marche e ne dispone la restituzione all'avente diritto. Roma