CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 03084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3721-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex amministratore della soc. [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], PROCURA GENERALE della [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3570/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2019; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3721/2020 Numero sezionale 10045/2021 Numero di raccolta generale 3084/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza dell’8 luglio 2019 il Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., su istanza del pubblico ministero; la società è rimasta contumace, mentre è intervenuto nel procedimento prefallimentare per opporsi alla dichiarazione di fallimento [OSCURATO:PERSONA]Amico, già amministratore formale della società per un breve periodo; 1.1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo ex art. 18 l.f. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amico, quale ex amministratore di fatto della società negli anni 2016-2017; 1.2. avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA]Amico ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; gli intimati non hanno svolto difese; 1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. il ricorrente lamenta «Violazione/falsa applicazione del disposto di cui all’art. 15, ultimo comma Legge fallimentare», in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) e n. 5) c.p.c., osservando che, alla data della dichiarazione di fallimento, gli unici debiti liquidi certi ed esigibili della società erano quelli “verso fornitori” – per un importo inferiore ai trentamila euro – essendo «gli ulteriori debiti non ancora titolati delle caratteristiche oggettive che la legge prevede ed essendo stati saldati i debiti tributari locali all’epoca sussistenti e rateizzati o fatti rientrare nella definizione agevolata ex D.L. 119 del 23.10.2018 i crediti vantati da Erario ed INPS»; la corte d’appello invece aveva erroneamente «liquidato l’intervenuto accordo con l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 03721 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3721/2020 Numero sezionale 10045/2021 Numero di raccolta generale 3084/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Riscossione (accettazione istanza per definizione Agevolata presentata a norma del D.L: 119 del 23.10.2018) come ininfluente/irrilevante»; 3. il motivo è inammissibile perché veicola censure prettamente meritali, non vagliabili in questa sede, per di più non decisive; 3.1. invero, al di là delle asserite risultanze istruttorie di cui alla relazione della Guardia di finanza, enunciate a pag. 19 del ricorso, non risulta attinta in modo conducente la ratio decidendi finale della corte territoriale, la quale, sulla base delle allegazioni e produzioni del pubblico ministero istante, ha ritenuto documentalmente provato «il credito dell’Agenzia delle Entrate per oltre 400.000 euro già iscritto a ruolo (costituente quindi titolo esecutivo)» e soprattutto ha osservato «che esistevano poi altri debiti fra cui quelli verso fornitori e verso l’intervenuto in primo grado, questo non rinunciato» – cui non si fa cenno in ricorso – tali da superare il limite dei debiti scaduti e non pagati ex art. 15 ult.co. l.fall.; 4. segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; ricorrono sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 03721 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S