Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22693/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina continuata; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, è reiterativo di rilievi che la Corte territoriale ha debitamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, evidenziando che l'imputato ha ammesso nell'interrogatorio del 9 aprile 2018 di essere responsabile delle rapine in questione, confermando le pregresse dichiarazioni rese alla P.g., e ha fornito precisazioni in ordine alle modalità esecutive di ciascuna che hanno trovato riscontro nelle attività investigative; i giudici d'appello hanno, altresì, evidenziato che la cennata confessione, intrinsecamente affidabile e circostanziata, è riscontrata dalle caratteristiche fisiche e dall'inflessione dialettale dell'autore riferite dalle pp.00.; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina continuata; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, è reiterativo di rilievi che la Corte territoriale ha debitamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, evidenziando che l'imputato ha ammesso nell'interrogatorio del 9 aprile 2018 di essere responsabile delle rapine in questione, confermando le pregresse dichiarazioni rese alla P.g., e ha fornito precisazioni in ordine alle modalità esecutive di ciascuna che hanno trovato riscontro nelle attività investigative; i giudici d'appello hanno, altresì, evidenziato che la cennata confessione, intrinsecamente affidabile e circostanziata, è riscontrata dalle caratteristiche fisiche e dall'inflessione dialettale dell'autore riferite dalle pp.00.; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 22693/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris