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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2025

Cassazione n. 07290/2026

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a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha con- cluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 7 aprile 2025, confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribu- nale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]- lasie alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per il delitto di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. 1.1.

L'incidente per cui è processo si verificava in Roma, alle ore 20:30 circa del 20 aprile 2017: secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, la [OSCURATO:PERSONA] stava percorrendo, a bordo di un veicolo [OSCURATO:PERSONA], la S.S.

Salaria, nella di- rettrice di marcia Monterotondo - Roma, e, arrivata all'intersezione con via Banti, in corrispondenza della quale vi era un attraversamento pedonale, debitamente segnalato da segnaletica orizzontale e verticale oltre che da una luce intermittente gialla, non si accorgeva della presenza della vittima che, dopo aver intrapreso l'attraversamento, era ferma in prossimità della linea di mezzeria, investendola e cagionandone il decesso quasi immediato.

1.2. I giudici di merito individuavano nella condotta di guida della [OSCURATO:PERSONA] profili di colpa generica e di colpa specifica, consistiti nella violazione dell'art. 141, comma 2, 3 e 4, cod. strada, per aver tenuto una velocità superiore a quella im- posta su quel tratto di strada e, comunque, non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo (orario notturno, assenza di illuminazione pubblica, presenza di un at- traversamento pedonale), e dell'art. 191, comma 1, cod. strada, per non aver rallentato progressivamente, fino a fermarsi, in prossimità dell'attraversamento pedonale già impegnato dalla vittima e debitamente segnalato.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputata, che ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati conforme- mente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

Si assume, invero, che la decisione oggetto d'impugnativa avrebbe argomen- tato in maniera illogica e contraddittoria in ordine all'esistenza del nesso di causa- lità psichica tra la condotta di guida dell'imputata e l'evento mortale, trascurando di considerare la rilevanza eziologica della condotta della vittima, che, decidendo di indietreggiare a causa della mancata precedenza accordata dal veicolo della corsia opposta, così impegnando inaspettatamente la carreggiata dove procedeva la [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto un comportamento imprevisto ed imprevedibile, sicché il suo investimento, anche per la mancanza di visibilità, era stato inevitabile.

2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante spe- ciale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen.

Si osserva, in particolare, che la Corte di merito, nel motivare tale diniego, non ha considerato la rilevanza causale nella determinazione del sinistro dell'altra autovettura, rimasta ignota, pur affermata nella parte della sentenza dedicata alla dosimetria della pena.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, avendo la Corte territoriale trascurato del tutto gli elementi evidenziati dalla difesa, quali la lieve entità della colpa, per l'esistenza di concause concorrenti, e lo stato di incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA].

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale di questa Corte ha reso le conclusioni scritte ripor- tate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]'TTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Del tutto generico è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, afferente all'esistenza di un nesso causale tra le regole cautelari violate dalla ricorrente e l'evento mortale.

2.1. Giova premettere che, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, le norme che presiedono al comportamento del conducente del veicolo, sono principalmente rinvenibili nell'art. 140 cod. strada che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotta.

Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle stabilite, dettagliatamente, nell'art. 191 cod. strada, che trovano il loro pen- dant nel precedente art. 190, il quale, a sua volta, stabilisce le regole comporta- mentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.

In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'«obbligo di attenzione» che que- sti deve tenere al fine di «avvistare» il pedone, sì da potere attuare efficacemente i necessari accorgimenti idonei a prevenire il rischio di un investimento.

Il dovere di attenzione del conducente, teso all'avvistamento del pedone, trova il suo para- metro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale dì cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza com- prende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare, per i pedoni (Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005, Tavoliere, Rv. 232422 - 01).

Si tratta di obblighi comportamentali posti a carico del condu- cente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la mar- cia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada.

Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'ob- bligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sez. 4, n. 1207 del 30/11/1992, dep. 1993, Cat, Rv. 193014 - 01).

Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pe- done, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (impru- dente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe, invero, concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone si configuri, per i suoi caratteri, come una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.

Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovvia- mente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di «avvistare» il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movi- menti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologícamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929 - 01; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995 - 01; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288 - 01; Sez. 4, n. 44651 del 12/10/2005, Rv. 232618;).

2.2. A questi principi si è correttamente informata la Corte territoriale che, con giudizio conforme alle risultanze istruttorie, ha fornito congrua e coerente mo- tivazione sulla colpa ascrivibile all'imputata e sulla incidenza della medesima sotto il profilo causale.

2.3. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che i giudici di appello, con motivazione specifica, coerente e logica hanno, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di causalità, debitamente verificato non solo la rile- vanza eziologica della condotta sul piano fenomenico (ossia la dipendenza dell'e- vento da essa, in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma hanno anche individuato le regole cautelari violate e la idoneità del comportamento al- ternativo lecito a scongiurare l'evento, con debita verifica della c.d. concretizza- zione del rischio, vale a dire la introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la viola- zione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile proprio il pro- dursi di quel rischio.

I giudici hanno specificamente individuato le regole cautelari violate dalla ri- corrente nell'art. 141, comma 3, cod. strada, per aver assunto un'andatura di marcia, - peraltro, sia pure di poco, superiore a quella imposta (57 km/h) -, non consona alle circostanze del caso concreto, debitamente evidenziate nelle caratte- ristiche della strada (priva in quel tratto di illuminazione pubblica), nelle condizioni di tempo (orario notturno) e di luogo (in prossimità di un attraversamento pedo- nale debitamente segnalato da segnaletica verticale e orizzontale nonché da un semaforo giallo intermittente), e nell'art. 191, comma 1, cod. strada, per aver omesso di concedere la precedenza al pedone che stava attraversando la carreg- giata sulle strisce pedonali, compiendo, con un apparato motivazionale logico e conforme alle risultanze istruttorie, una congrua e coerente indagine sulla colpa ascrivibile all'imputata e sulla incidenza della medesima sotto il profilo causale.

Sono state debitamente valorizzate, sotto tale profilo, la molteplicità e gravità de- gli addebiti colposi individuati a suo carico e l'assoluta prevedibilità della presenza di pedoni (trattandosi di strada, in corrispondenza di un centro abitativo e com- merciale, con attraversamento pedonale debitamente segnalato), sicché poteva concludersi che, con elevata probabilità logica, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la do- vuta attenzione e soprattutto tenuto una velocità adeguata, avrebbe potuto avvi- stare il pedone in tempo utile, mantenendo il controllo del proprio mezzo, sì da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza per evitare l'impatto.

Nemmeno difetta nell'ordito motivazionale della decisione impugnata, come pure sostenuto dal ricorrente, l'esplicita confutazione dell'alter- nativa ricostruzione dell'accaduto effettuata, nell'elaborato a sua firma, dal con- sulente tecnico della difesa, Ing.

Pinchera.

La Corte territoriale, dopo averne ri- marcato l'astrattezza, in quanto fondata su «mere illazioni», avulse dai dati fattuali acquisiti, già evidenziata dal giudice di primo grado, ne ha, comunque, disatteso le conclusioni, tese a dimostrare la oggettiva impossibilità per l'imputata di accor- gersi della presenza dei pedone in prossimità della linea di mezzeria, sia per l'im- prevedibilità del suo comportamento (inaspettato indietreggiamento), sia per l'as- senza di visibilità (a causa della mancanza di illuminazione e per il riflesso dei fari dell'autovettura che, provenendo dal senso opposto di marcia, non aveva dato la precedenza alla vittima) con argomentazioni razionali e dei tutto conformi alle ri- sultanze probatorie.

E' stata, innanzitutto, esclusa qualsiasi imprevedibilità del comportamento del pedone, che stava attraversando la strada sulle strisce pedo- nali, regolarmente segnalate, oltre che da segnaletica orizzontale e verticale, da un semaforo giallo visibile anche al buio; si è, poi, osservato, con un percorso argomentativo, conforme ai principi dettati in materia da questa Corte, che l'as- senza di visibilità, l'orario serale e la mancanza di illuminazione pubblica rende- vano ancora più pregnante l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di adeguare la velocità e di ral- lentare in prossimità di un attraversamento pedonale, e quindi più elevato il suo grado di colpa, la cui rilevanza eziologica derivava dall'aver con la sua condotta di guida concretizzato proprio il rischio che le norme violate miravano a prevenire, tra cui l'investimento di un pedone non visibile (sintetizzata nell'«obbligo di atten- zione» che questi deve tenere al fine di «avvistare» il pedone sì da potere porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento).

2.4. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, le argomentazioni della ricorrente risultano prive di una reale analisi censoria, difettando una ponde- rata contrapposizione con la motivazione del provvedimento impugnato, finendo con il chiedere una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci- sione e l'adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, che sono preclusi in sede di legittimità.

3. Aspecifico risulta anche il secondo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. peri. 3.1 In linea di principio, nella individuazione dei confini applicativi della atte- nuante in esame (e di quella analoga contenuta nell'art. 590 bis, comma 7, cod. peri. con riferimento al reato di lesioni personali stradali (o nautiche) gravi o gra- vissime), questo collegio ritiene di dover ribadire le argomentazioni, ampiamente condivisibili, espresse da questa Corte nella recente sentenza n. 20369 del 15/01/2025, Suppa, Rv. 288266 -

02. Nella citata pronuncia, dopo aver inquadrato la problematica nella disciplina generale della causalità, sì da escludere dal perimetro dell'attenuante i fattori che integrano forza maggiore o caso fortuito ex art. 45 cod. pen. ovvero quelli che determinano la interruzione del nesso causale ex art. 41, comma 2, cod. pen., si è affermato che concausa non può essere nemmeno il fattore che determina la colpa del soggetto agente, in quanto rientrante nell'area di rischio che il condu- cente è tenuto a governare e di cui deve tenere conto nella condotta di guida.

In tale caso si determina solo un concorso apparente di cause, venendo in rilievo accadimenti prevedibili, demandati dai legislatore, attraverso la previsione di spe- cifiche regole di condotta, al controllo del conducente del mezzo.

L'attenuante in oggetto sarà quindi ravvisabile solo in presenza di fattori (riconducibili alla vittima, a terzi o ad altre cause naturali o ad animali), diversi da quelli dì per sé soli suffi- cienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la con- dotta colposa del soggetto agente alla verificazione dell'evento, rimanendo ad essa estranei.

Si osserva, ancora, come una diversa interpretazione, oltre a non essere in linea con l'intento repressivo della riforma, condurrebbe a risultati intrinseca- mente incoerenti con l'addebito colposo mosso all'autore del reato in quanto la stessa situazione sarebbe il presupposto su cui si innestano le regole cautelari violate e, nello stesso tempo, fattore concausale dell'evento morte (o lesioni) ca- gionato con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

3.2. Così delineata la cornice giuridica in cui viene a collocarsi l'attenuante in esame, è pacifico che la configurabilità di una concausa che presenti le connota- zioni sopra evidenziate non può essere fondata su supposizioni o valutazioni ge- neriche, richiedendo un accertamento rigoroso in concreto, basato su elementi di fatto specifici, che ne dimostrino, in primo luogo la sussistenza, e, quindi, la rile- vanza causale nella determinazione dell'evento occorso.

Con specifico riferimento alla ipotesi in cui la concausa sia costituita da un comportamento della vittima, si è condivisibilmente affermato che «il comportamento della vittima che rientra nel paradigma considerato non può mai consistere in una condotta perfettamente le- cita.

La norma, in altri termini, per quanto attiene al comportamento della persona offesa, fa riferimento a quelle condotte esse stesse colpose, oppure anomale ri- spetto all'ordinario svolgersi degli eventi, che possono quindi correttamente re- fluire sul grado di colpevolezza dell'agente» (così Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Mendoza, Rv. 275873 - 01).

3.3. Venendo al tema oggetto del ricorso, nel caso di specie, la ricorrente la- menta che la Corte territoriale, nel motivare il diniego dell'attenuante in esame, escludendo dalla eziologia dell'evento la condotta del conducente dell'altro veicolo, rimasto sconosciuto, che non aveva dato precedenza alla vittima, si sarebbe limi- tata ad affermare apoditticamente che si trattava di illazioni, incorrendo, peraltro, in una evidente contraddizione, avendo riconosciuto rilievo a tale circostanza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte dì appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

La Corte di merito, dopo aver ripercorso la ricostruzione del sinistro effettuata dal giudice di primo grado, non contestata dall'appellante né sul piano della cau- salità materiale né in relazione al profilo di colpa afferente alla violazione dell'art. 141 cod. strada, si è soffermata sulla rilevanza eziologica dei fattori indicati dalla difesa, evidenziando come entrambi gli accadimenti (mancata precedenza da parte del veicolo proveniente dalla direzione opposta ed indietreggiamento della vittima, nel corso dell'attraversamento) fossero «mere illazioni», non fondate su alcuna evidenza probatoria, evidenziando, di contro, come all'esito dell'istruttoria, fosse emersa la assoluta correttezza del comportamento del pedone, che stava attra- versando la strada sulle strisce, con diritto di precedenza da parte di tutti i veicoli.

La Corte osservava, poi, che le regole cautelari violate dall'imputata, e specifica- mente quella di rallentare e prestare la massima attenzione in vista delle strisce pedonali, erano volte a prevenire il rischio di investimento di un pedone anche nei casi di non visibilità, sicché le evenienze prospettate dalla difesa non potevano assumere rilievo nella sequenza causale che aveva determinato il decesso della vittima.

Tali conclusioni risultano conformi ai principi sopra esposti e del tutto aderenti a criteri di interna coerenza, evidenziando un conferente percorso argomentativo in tema di nesso di causa, sia sul piano esplicativo, sia sul piano controfattuale.

A fronte di tale apparato argomentativo !a ricorrente formula critiche prive di rilievi specifici, limitandosi a riproporre osservazioni già svolte nei motivi di ap- pello, invocando una diversa interpretazione dei fatti che non è consentita a questa Corte.

Totalmente destituita di fondamento è, poi, la doglianza relativa alla con- traddittorietà della motivazione, non avendo la Corte mai fatto riferimento ad al- cuna concausa, ma essendosi limitata a ricordare che il giudice di primo grado aveva valorizzato con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la «possibile esistenza di una primigenia eziologia nella condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato», per poi ribadire, in assoluta coerenza con il ra- gionamento svolto, la incertezza del dato sul piano fattuale, in assenza di evidenze probatorie, che nemmeno la ricorrente indica.4.

Privo di specificità risulta, altresì, l'ultimo motivo, afferente all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

4.1. Va ricordato che, all'esito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di omicidio stradale (oltre che di lesioni per- sonali stradali gravi o gravissime) il giudice, il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefa- centi, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, quali: l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il peri- colo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (ex plurimis: Sez. 4, n, 109 del 16/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490 - 01; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01).

Si è affermato, ancora, che la valutazione dei detti criteri può anche essere operata complessivamente, così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei pa- rametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che rientra nella sua di- screzionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addi- venirvi in concreto (Sez. 4, n. 13747 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

4.2. Nella specie, nel confermare l'applicazione della sanzione più afflittiva, la Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni della scelta sanzionatoria, richiamando, da un lato, l'elevato grado di colpa della ricorrente, ampiamente il- lustrato nella disamina della sua responsabilità, che aveva riguardato una regola fondamentale per la circolazione (quella cioè di fermarsi in prossimità di attraver- samento pedonale), valutandola in termini di particolare gravità in quanto indice di una totale indifferenza alle regole basilari della circolazione stradale (quanto all'entità del danno apportato valendo la implicita considerazione che, nella specie, si era trattato della morte del pedone investito), operando, dall'altro, anche la prognosi di pericolosità proprio alla stregua della particolare gravità della viola- zione posta in essere, tale che solo la misura più afflittiva è stata ritenuta idonea a salvaguardare la sicurezza pubblica.

La ricorrente, di contro, si limita a reiterare le argomentazioni già svolte in sede di appello, senza alcun reale rilievo censorio, evocando il concorso di cause, ritenuto insussistente.5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che la stessa ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — al ver- samento della sanzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha con- cluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 7 aprile 2025, confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribu- nale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]- lasie alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per il delitto di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. 1.1. L'incidente per cui è processo si verificava in Roma, alle ore 20:30 circa del 20 aprile 2017: secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, la [OSCURATO:PERSONA] stava percorrendo, a bordo di un veicolo [OSCURATO:PERSONA], la S.S. Salaria, nella di- rettrice di marcia Monterotondo - Roma, e, arrivata all'intersezione con via Banti, in corrispondenza della quale vi era un attraversamento pedonale, debitamente segnalato da segnaletica orizzontale e verticale oltre che da una luce intermittente gialla, non si accorgeva della presenza della vittima che, dopo aver intrapreso l'attraversamento, era ferma in prossimità della linea di mezzeria, investendola e cagionandone il decesso quasi immediato. 1.2. I giudici di merito individuavano nella condotta di guida della [OSCURATO:PERSONA] profili di colpa generica e di colpa specifica, consistiti nella violazione dell'art. 141, comma 2, 3 e 4, cod. strada, per aver tenuto una velocità superiore a quella im- posta su quel tratto di strada e, comunque, non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo (orario notturno, assenza di illuminazione pubblica, presenza di un at- traversamento pedonale), e dell'art. 191, comma 1, cod. strada, per non aver rallentato progressivamente, fino a fermarsi, in prossimità dell'attraversamento pedonale già impegnato dalla vittima e debitamente segnalato. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputata, che ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati conforme- mente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. Si assume, invero, che la decisione oggetto d'impugnativa avrebbe argomen- tato in maniera illogica e contraddittoria in ordine all'esistenza del nesso di causa- lità psichica tra la condotta di guida dell'imputata e l'evento mortale, trascurando di considerare la rilevanza eziologica della condotta della vittima, che, decidendo di indietreggiare a causa della mancata precedenza accordata dal veicolo della corsia opposta, così impegnando inaspettatamente la carreggiata dove procedeva la [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto un comportamento imprevisto ed imprevedibile, sicché il suo investimento, anche per la mancanza di visibilità, era stato inevitabile. 2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante spe- ciale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. Si osserva, in particolare, che la Corte di merito, nel motivare tale diniego, non ha considerato la rilevanza causale nella determinazione del sinistro dell'altra autovettura, rimasta ignota, pur affermata nella parte della sentenza dedicata alla dosimetria della pena. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, avendo la Corte territoriale trascurato del tutto gli elementi evidenziati dalla difesa, quali la lieve entità della colpa, per l'esistenza di concause concorrenti, e lo stato di incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA]. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale di questa Corte ha reso le conclusioni scritte ripor- tate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]'TTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Del tutto generico è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, afferente all'esistenza di un nesso causale tra le regole cautelari violate dalla ricorrente e l'evento mortale. 2.1. Giova premettere che, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, le norme che presiedono al comportamento del conducente del veicolo, sono principalmente rinvenibili nell'art. 140 cod. strada che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotta. Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle stabilite, dettagliatamente, nell'art. 191 cod. strada, che trovano il loro pen- dant nel precedente art. 190, il quale, a sua volta, stabilisce le regole comporta- mentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone. In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'«obbligo di attenzione» che que- sti deve tenere al fine di «avvistare» il pedone, sì da potere attuare efficacemente i necessari accorgimenti idonei a prevenire il rischio di un investimento. Il dovere di attenzione del conducente, teso all'avvistamento del pedone, trova il suo para- metro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale dì cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza com- prende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare, per i pedoni (Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005, Tavoliere, Rv. 232422 - 01). Si tratta di obblighi comportamentali posti a carico del condu- cente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la mar- cia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'ob- bligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sez. 4, n. 1207 del 30/11/1992, dep. 1993, Cat, Rv. 193014 - 01). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pe- done, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (impru- dente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe, invero, concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone si configuri, per i suoi caratteri, come una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento. Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovvia- mente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di «avvistare» il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movi- menti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologícamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929 - 01; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995 - 01; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288 - 01; Sez. 4, n. 44651 del 12/10/2005, Rv. 232618;). 2.2. A questi principi si è correttamente informata la Corte territoriale che, con giudizio conforme alle risultanze istruttorie, ha fornito congrua e coerente mo- tivazione sulla colpa ascrivibile all'imputata e sulla incidenza della medesima sotto il profilo causale. 2.3. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che i giudici di appello, con motivazione specifica, coerente e logica hanno, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di causalità, debitamente verificato non solo la rile- vanza eziologica della condotta sul piano fenomenico (ossia la dipendenza dell'e- vento da essa, in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma hanno anche individuato le regole cautelari violate e la idoneità del comportamento al- ternativo lecito a scongiurare l'evento, con debita verifica della c.d. concretizza- zione del rischio, vale a dire la introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la viola- zione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile proprio il pro- dursi di quel rischio. I giudici hanno specificamente individuato le regole cautelari violate dalla ri- corrente nell'art. 141, comma 3, cod. strada, per aver assunto un'andatura di marcia, - peraltro, sia pure di poco, superiore a quella imposta (57 km/h) -, non consona alle circostanze del caso concreto, debitamente evidenziate nelle caratte- ristiche della strada (priva in quel tratto di illuminazione pubblica), nelle condizioni di tempo (orario notturno) e di luogo (in prossimità di un attraversamento pedo- nale debitamente segnalato da segnaletica verticale e orizzontale nonché da un semaforo giallo intermittente), e nell'art. 191, comma 1, cod. strada, per aver omesso di concedere la precedenza al pedone che stava attraversando la carreg- giata sulle strisce pedonali, compiendo, con un apparato motivazionale logico e conforme alle risultanze istruttorie, una congrua e coerente indagine sulla colpa ascrivibile all'imputata e sulla incidenza della medesima sotto il profilo causale. Sono state debitamente valorizzate, sotto tale profilo, la molteplicità e gravità de- gli addebiti colposi individuati a suo carico e l'assoluta prevedibilità della presenza di pedoni (trattandosi di strada, in corrispondenza di un centro abitativo e com- merciale, con attraversamento pedonale debitamente segnalato), sicché poteva concludersi che, con elevata probabilità logica, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la do- vuta attenzione e soprattutto tenuto una velocità adeguata, avrebbe potuto avvi- stare il pedone in tempo utile, mantenendo il controllo del proprio mezzo, sì da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza per evitare l'impatto. Nemmeno difetta nell'ordito motivazionale della decisione impugnata, come pure sostenuto dal ricorrente, l'esplicita confutazione dell'alter- nativa ricostruzione dell'accaduto effettuata, nell'elaborato a sua firma, dal con- sulente tecnico della difesa, Ing. Pinchera. La Corte territoriale, dopo averne ri- marcato l'astrattezza, in quanto fondata su «mere illazioni», avulse dai dati fattuali acquisiti, già evidenziata dal giudice di primo grado, ne ha, comunque, disatteso le conclusioni, tese a dimostrare la oggettiva impossibilità per l'imputata di accor- gersi della presenza dei pedone in prossimità della linea di mezzeria, sia per l'im- prevedibilità del suo comportamento (inaspettato indietreggiamento), sia per l'as- senza di visibilità (a causa della mancanza di illuminazione e per il riflesso dei fari dell'autovettura che, provenendo dal senso opposto di marcia, non aveva dato la precedenza alla vittima) con argomentazioni razionali e dei tutto conformi alle ri- sultanze probatorie. E' stata, innanzitutto, esclusa qualsiasi imprevedibilità del comportamento del pedone, che stava attraversando la strada sulle strisce pedo- nali, regolarmente segnalate, oltre che da segnaletica orizzontale e verticale, da un semaforo giallo visibile anche al buio; si è, poi, osservato, con un percorso argomentativo, conforme ai principi dettati in materia da questa Corte, che l'as- senza di visibilità, l'orario serale e la mancanza di illuminazione pubblica rende- vano ancora più pregnante l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di adeguare la velocità e di ral- lentare in prossimità di un attraversamento pedonale, e quindi più elevato il suo grado di colpa, la cui rilevanza eziologica derivava dall'aver con la sua condotta di guida concretizzato proprio il rischio che le norme violate miravano a prevenire, tra cui l'investimento di un pedone non visibile (sintetizzata nell'«obbligo di atten- zione» che questi deve tenere al fine di «avvistare» il pedone sì da potere porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento). 2.4. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, le argomentazioni della ricorrente risultano prive di una reale analisi censoria, difettando una ponde- rata contrapposizione con la motivazione del provvedimento impugnato, finendo con il chiedere una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci- sione e l'adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, che sono preclusi in sede di legittimità. 3. Aspecifico risulta anche il secondo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. peri. 3.1 In linea di principio, nella individuazione dei confini applicativi della atte- nuante in esame (e di quella analoga contenuta nell'art. 590 bis, comma 7, cod. peri. con riferimento al reato di lesioni personali stradali (o nautiche) gravi o gra- vissime), questo collegio ritiene di dover ribadire le argomentazioni, ampiamente condivisibili, espresse da questa Corte nella recente sentenza n. 20369 del 15/01/2025, Suppa, Rv. 288266 - 02. Nella citata pronuncia, dopo aver inquadrato la problematica nella disciplina generale della causalità, sì da escludere dal perimetro dell'attenuante i fattori che integrano forza maggiore o caso fortuito ex art. 45 cod. pen. ovvero quelli che determinano la interruzione del nesso causale ex art. 41, comma 2, cod. pen., si è affermato che concausa non può essere nemmeno il fattore che determina la colpa del soggetto agente, in quanto rientrante nell'area di rischio che il condu- cente è tenuto a governare e di cui deve tenere conto nella condotta di guida. In tale caso si determina solo un concorso apparente di cause, venendo in rilievo accadimenti prevedibili, demandati dai legislatore, attraverso la previsione di spe- cifiche regole di condotta, al controllo del conducente del mezzo. L'attenuante in oggetto sarà quindi ravvisabile solo in presenza di fattori (riconducibili alla vittima, a terzi o ad altre cause naturali o ad animali), diversi da quelli dì per sé soli suffi- cienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la con- dotta colposa del soggetto agente alla verificazione dell'evento, rimanendo ad essa estranei. Si osserva, ancora, come una diversa interpretazione, oltre a non essere in linea con l'intento repressivo della riforma, condurrebbe a risultati intrinseca- mente incoerenti con l'addebito colposo mosso all'autore del reato in quanto la stessa situazione sarebbe il presupposto su cui si innestano le regole cautelari violate e, nello stesso tempo, fattore concausale dell'evento morte (o lesioni) ca- gionato con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. 3.2. Così delineata la cornice giuridica in cui viene a collocarsi l'attenuante in esame, è pacifico che la configurabilità di una concausa che presenti le connota- zioni sopra evidenziate non può essere fondata su supposizioni o valutazioni ge- neriche, richiedendo un accertamento rigoroso in concreto, basato su elementi di fatto specifici, che ne dimostrino, in primo luogo la sussistenza, e, quindi, la rile- vanza causale nella determinazione dell'evento occorso. Con specifico riferimento alla ipotesi in cui la concausa sia costituita da un comportamento della vittima, si è condivisibilmente affermato che «il comportamento della vittima che rientra nel paradigma considerato non può mai consistere in una condotta perfettamente le- cita. La norma, in altri termini, per quanto attiene al comportamento della persona offesa, fa riferimento a quelle condotte esse stesse colpose, oppure anomale ri- spetto all'ordinario svolgersi degli eventi, che possono quindi correttamente re- fluire sul grado di colpevolezza dell'agente» (così Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Mendoza, Rv. 275873 - 01). 3.3. Venendo al tema oggetto del ricorso, nel caso di specie, la ricorrente la- menta che la Corte territoriale, nel motivare il diniego dell'attenuante in esame, escludendo dalla eziologia dell'evento la condotta del conducente dell'altro veicolo, rimasto sconosciuto, che non aveva dato precedenza alla vittima, si sarebbe limi- tata ad affermare apoditticamente che si trattava di illazioni, incorrendo, peraltro, in una evidente contraddizione, avendo riconosciuto rilievo a tale circostanza ai fini della concessione delle attenuanti generiche. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte dì appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e, pertanto, immune da vizi di legittimità. La Corte di merito, dopo aver ripercorso la ricostruzione del sinistro effettuata dal giudice di primo grado, non contestata dall'appellante né sul piano della cau- salità materiale né in relazione al profilo di colpa afferente alla violazione dell'art. 141 cod. strada, si è soffermata sulla rilevanza eziologica dei fattori indicati dalla difesa, evidenziando come entrambi gli accadimenti (mancata precedenza da parte del veicolo proveniente dalla direzione opposta ed indietreggiamento della vittima, nel corso dell'attraversamento) fossero «mere illazioni», non fondate su alcuna evidenza probatoria, evidenziando, di contro, come all'esito dell'istruttoria, fosse emersa la assoluta correttezza del comportamento del pedone, che stava attra- versando la strada sulle strisce, con diritto di precedenza da parte di tutti i veicoli. La Corte osservava, poi, che le regole cautelari violate dall'imputata, e specifica- mente quella di rallentare e prestare la massima attenzione in vista delle strisce pedonali, erano volte a prevenire il rischio di investimento di un pedone anche nei casi di non visibilità, sicché le evenienze prospettate dalla difesa non potevano assumere rilievo nella sequenza causale che aveva determinato il decesso della vittima. Tali conclusioni risultano conformi ai principi sopra esposti e del tutto aderenti a criteri di interna coerenza, evidenziando un conferente percorso argomentativo in tema di nesso di causa, sia sul piano esplicativo, sia sul piano controfattuale. A fronte di tale apparato argomentativo !a ricorrente formula critiche prive di rilievi specifici, limitandosi a riproporre osservazioni già svolte nei motivi di ap- pello, invocando una diversa interpretazione dei fatti che non è consentita a questa Corte. Totalmente destituita di fondamento è, poi, la doglianza relativa alla con- traddittorietà della motivazione, non avendo la Corte mai fatto riferimento ad al- cuna concausa, ma essendosi limitata a ricordare che il giudice di primo grado aveva valorizzato con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la «possibile esistenza di una primigenia eziologia nella condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato», per poi ribadire, in assoluta coerenza con il ra- gionamento svolto, la incertezza del dato sul piano fattuale, in assenza di evidenze probatorie, che nemmeno la ricorrente indica.4. Privo di specificità risulta, altresì, l'ultimo motivo, afferente all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. 4.1. Va ricordato che, all'esito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di omicidio stradale (oltre che di lesioni per- sonali stradali gravi o gravissime) il giudice, il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefa- centi, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, quali: l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il peri- colo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (ex plurimis: Sez. 4, n, 109 del 16/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490 - 01; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01). Si è affermato, ancora, che la valutazione dei detti criteri può anche essere operata complessivamente, così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei pa- rametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che rientra nella sua di- screzionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addi- venirvi in concreto (Sez. 4, n. 13747 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.). 4.2. Nella specie, nel confermare l'applicazione della sanzione più afflittiva, la Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni della scelta sanzionatoria, richiamando, da un lato, l'elevato grado di colpa della ricorrente, ampiamente il- lustrato nella disamina della sua responsabilità, che aveva riguardato una regola fondamentale per la circolazione (quella cioè di fermarsi in prossimità di attraver- samento pedonale), valutandola in termini di particolare gravità in quanto indice di una totale indifferenza alle regole basilari della circolazione stradale (quanto all'entità del danno apportato valendo la implicita considerazione che, nella specie, si era trattato della morte del pedone investito), operando, dall'altro, anche la prognosi di pericolosità proprio alla stregua della particolare gravità della viola- zione posta in essere, tale che solo la misura più afflittiva è stata ritenuta idonea a salvaguardare la sicurezza pubblica. La ricorrente, di contro, si limita a reiterare le argomentazioni già svolte in sede di appello, senza alcun reale rilievo censorio, evocando il concorso di cause, ritenuto insussistente.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che la stessa ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — al ver- samento della sanzione
Sentenza Cassazione n. 07290/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris