CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Carloni, in virtù di pro-cura speciale in atti;ricorrentecontroSistemi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona delrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5914/2024, pub-blicata il 20/09/2024 e notificata il 04/10/2024.Numero registro generale 25775/2024Numero sezionale 2593/2026Numero di raccolta generale 22938/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIn data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero della Giustizia, nella qualità di sta-zione appaltante, ha stipulato un contratto d'appalto con un [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (di seguito, RTI) avente come capo-gruppo la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria, e come man-danti le imprese [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].Com, Almavivas.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la capogruppo mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. e,tra le altre, la società mandante [OSCURATO:SOCIETA]., hanno sottoscritto conla [OSCURATO:SOCIETA]. un [OSCURATO:PERSONA] per il subappalto di al-cuni dei servizi.Nell'ambito di tale [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., con successiviordini, ha affidato ad [OSCURATO:SOCIETA]. una serie di attività fa-centi parte dell'oggetto contrattuale, per effetto delle quali [OSCURATO:SOCIETA]. ha maturato il diritto ad un corrispettivo di complessivi €165.060,00, oltre IVA ed interessi, da ciascuna scadenza e fino al sod-disfo.Con comunicazione del 26/01/2010 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rappre-sentato l'incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente pro-secuzione in capo alla prima di tutte le posizioni soggettive già di per-tinenza della seconda.Nell'anno 2010, [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata in stato di insol-venza, per essere dapprima assoggettata ad amministrazione straor-dinaria e poi dichiarata cessata.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha, quindi, proposto ricorso per decretoingiuntivo al Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendole, per un verso, debitrici dirette, in2 di 9Numero registro generale 25775/2024Numero sezionale 2593/2026Numero di raccolta generale 22938/2026Data pubblicazione 08/07/2026ragione del potere di rappresentanza da esse conferito alla capogruppomandataria del RTI, e, per altro verso, coobbligate in solido in forzadell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006.Avverso il provvedimento monitorio del Tribunale, le destinatariedell'ingiunzione hanno proposto opposizione con separati atti, soste-nendo di non essere obbligate al pagamento, perché non avevano sot-toscritto l'[OSCURATO:PERSONA] e non erano soggette al vincolo dell'invocatasolidarietà.I due giudizi di opposizione sono stati riuniti e, con sentenza n.16809/2021, il Tribunale di Roma ha accolto le opposizioni, ritenendonon sussistente né l'obbligo discendente direttamente dall'AccordoQuadro, in quanto non sottoscritto dalle opponenti, né il vincolo dellasolidarietà di cui all'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, per es-sere al caso di specie applicabile la normativa inerente ai raggruppa-menti temporanei di natura verticale, ai termini della quale la respon-sabilità delle parti incaricate di svolgere porzioni secondarie del servizioè limitata all'ambito della sola attività direttamente svolta.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ap-pello, deducendo: 1) la sussistenza di un obbligo diretto in capo alleappellate, per effetto del potere di rappresentanza conferito alla man-dataria non solo nei confronti della stazione appaltante, ma anche neiconfronti dei terzi; 2) la sussistenza di un obbligo solidale con la man-dataria, per effetto del vincolo previsto dall'art. 37, comma 5, d.lgs. n.163 del 2006, stante la natura orizzontale del RTI di cui le convenuteerano parti mandanti. Ha riproposto, quindi, con un terzo motivo diimpugnazione, le ulteriori argomentazioni ritenute assorbite dal Tribu-nale.Nel giudizio si sono costituite entrambe le appellate, chiedendo ilrigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante alla rifusionedelle spese di lite.3 di 9Numero registro generale 25775/2024Numero sezionale 2593/2026Numero di raccolta generale 22938/2026Data pubblicazione 08/07/2026Con sentenza n. 5914/2024, la Corte d'appello di Roma ha rigettatol'impugnazione, condannando l'appellante alla refusione delle spese dilite.Quanto al primo motivo di appello, la Corte ha ritenuto che il poteredi rappresentanza, conferito dalle mandanti alla capogruppo mandata-ria, abbia esclusiva efficacia nei confronti della stazione appaltante enon anche nei confronti di terzi soggetti, quale è un subappaltatore chesia investito di una porzione dell'appalto, aggiungendo che, in man-canza di una espressa sottoscrizione del contratto di subappalto, le duemandanti del RTI non erano coobbligate in solido con la capogruppo.Quanto al secondo motivo di appello, la Corte ha ritenuto che lanatura orizzontale o verticale di un raggruppamento, non essendovinella specie un bando di gara (poiché l'affidamento era avvenuto me-diante trattativa privata), doveva essere valutata in base agli elementidi fatto desumibili ex post dalla formulazione dell'offerta tecnica.In particolare, la Corte d'appello ha statuito come segue: «Il con-tratto di appalto tra il Ministero di Giustizia e il Raggruppamento tem-poraneo di imprese è stato occasionato dalla necessità di dare conti-nuità ai servizi di assistenza ai sistemi legacy in uso negli uffici giudi-ziari per la durata di appena tre mesi, servizi affidati a trattativa privatadopo che l'Amministrazione aveva sollecitato la formalizzazione diun'offerta. Il rapporto così instaurato prescinde, così, dalla pubblica-zione di un bando di gara, sicché le caratteristiche dell'appalto vannodesunte dalla stessa offerta piuttosto che da volontà dell'Amministra-zione formalizzate in un bando. Nella specie, pertanto, non possonodistinguersi, sulla base della volontà dell'Amministrazione, prestazioniprincipali di competenza della mandataria e prestazioni secondarie dicompetenza delle mandanti, come pure vorrebbe l'art. 37, co. 2, delD.lgs. 163/06, e la differenziazione tra raggruppamento di tipo verti-cale ovvero orizzontale resta affidata all'oggettiva offerta da parte delleimprese associate di prestazioni del medesimo tipo oppure di presta-4 di 9Numero registro generale 25775/2024Numero sezionale 2593/2026Numero di raccolta generale 22938/2026Data pubblicazione 08/07/2026zioni differenziate per importanza, come vuole la legge, e come chiari-sce l'ANAC, che parla di imprese diversamente specializzate nell'arti-colazione verticale, e di omogeneità dei servizi, eventualmente quan-titativamente diversi, nell'articolazione orizzontale. Bene ha fatto, al-lora, il Tribunale a cogliere nella “Lettera di intenti per offerta” del16/6/2008 elementi per differenziare anche per importanza le presta-zioni affidate alle imprese associate e ad escludere la loro fungibilità.Più segnatamente, premesso che tale lettera integrasse l'offerta al Mi-nistero, il Tribunale ha rilevato che alla mandataria fossero affidati im-portanti compiti di [OSCURATO:PERSONA], mentre alle mandanti presta-zioni secondarie e tra loro scorporabili di assistenza a sistemi applica-tivi. Tale scorporabilità è pure confermata dalla partecipazione delleimprese in forma complementare prevista dal punto 1, dalla specifica-zione delle diverse attribuzioni esplicitata dal punto 5.1, e dalla preci-sazione che solo talune imprese sono in grado di fornire prodotti HWe/o SW contenuta nel punto 12. Ancora, nell'Allegato A all'Accordo diregolamento interno si precisa, al punto 2, che lo sviluppo e la manu-tenzione dei sistemi SIPPI è di esclusiva competenza di [OSCURATO:SOCIETA], men-tre lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi SIES è di esclusiva com-petenza di [OSCURATO:SOCIETA]. Lo stesso Accordo di regolamento interno premetteuna competenza differenziata tra le imprese raggruppate, specificandoche le società CM, ISI e [OSCURATO:PERSONA] possiedono un know-howspecifico sul dominio applicativo dei "[OSCURATO:PERSONA]", il consorzio OISpossiede un know-how specifico ed ha sviluppato l'applicazione BOMC,la società [OSCURATO:SOCIETA] possiede un know-how specifico ed ha sviluppatol'applicazione MCR e SIGMA Minori, la [OSCURATO:PERSONA] possiede un knowhow specifico ed ha sviluppato l'applicazione SIES, e dispone che cia-scuna impresa collaborerà alla fornitura per quanto di propria compe-tenza. Resta, dunque, smentito che l'appalto non distinguesse tra pre-stazioni primarie e secondarie o che importasse l'affidamento alle im-prese raggruppate di prestazioni indifferenziate, con la conseguenza5 di 9Numero registro generale 25775/2024Numero sezionale 2593/2026Numero di raccolta generale 22938/2026Data pubblicazione 08/07/2026che deve escludersi l'applicazione della responsabilità solidale tra leimprese anche nei confronti del subappaltatore di cui all'art. 37, co. 5,prima parte, del D.lgs. 163/06, e deve invece applicarsi l'art. 37, co.5, seconda parte, del D.lgs. 163/06, che limita la responsabilità di cia-scuna impresa mandante all'esecuzione delle prestazioni di rispettivacompetenza».La Corte ha conseguentemente dichiarato assorbito il terzo motivodi impugnazione.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a un solo motivo di doglianza.Le intimate si sono difese con controricorso.Con memoria del 25/05/2026 il difensore della ricorrente, munitodi procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo lacompensazione delle spese di lite.Le controricorrenti hanno depositato memorie difensive, con lequali hanno insistito per la dichiarazione di inammissibilità o comunqueper il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha espressamentedichiarato di non aderire alla rinuncia, chiedendo la condanna della ri-corrente al pagamento delle spese di lite.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione efalsa applicazione dell'art. 37, commi 2, 4 e 5, d.lgs. n. 163 del 2006,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appelloillegittimamente attribuito natura verticale al [OSCURATO:PERSONA] di Imprese subcommittente, con conseguente esclusione del vin-colo di solidarietà di cui all'art. 37, comma 3, d.lgs. cit., senza tenereconto dell'espressa indicazione normativa degli elementi di differenzia-zione tra le due diverse tipologie di Raggruppamenti, verticale ed oriz-zontale.6 di 9Numero registro generale 25775/2024Numero sezionale 2593/2026Numero di raccolta generale 22938/2026Data pubblicazione 08/07/2026La parte ha richiamato il disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs. cit.,ove è previsto quanto segue: «L'offerta dei concorrenti raggruppati odei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confrontidella stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e deifornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi eforniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilitàè limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,ferma restando la responsabilità solidale del mandatario».Secondo la parte, in mancanza di una espressa dichiarazione di vo-lontà da parte della stazione appaltante, la natura principale o secon-daria di un servizio non poteva essere desunta in base ad elementidiversi dalla espressa volontà della committente pubblica. Nel caso dispecie, pertanto, non avendo il Ministero suddiviso i servizi in principalie secondari, né avendo mai indicato la scorporabilità di alcuni di essi,doveva applicarsi la prima parte dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163del 2006, riferita, per l'appunto, al caso dei raggruppamenti orizzontali,che espressamente prevede la corresponsabilità in solido di tutti i par-tecipanti ad esso, anche nei confronti dei subappaltatori.La ricorrente ha, quindi, censurato la decisione della Corte d'ap-pello, nella parte in cui ha ritenuto che, nonostante gli elementi pacificidi cui sopra, fosse in potere del giudice sostituirsi alla [OSCURATO:PERSONA] nel qualificare di secondario rilievo, e dunque scorporabili,alcune delle attività affidate rispetto alle altre.In conclusione, secondo la ricorrente, una volta accertato che lastazione appaltante non aveva operato alcuna differenziazione dei ser-vizi, tra principali e secondari o scorporabili, nemmeno nella lettera diinvito a formulare l'offerta tecnica, la Corte avrebbe dovuto concludereper la natura orizzontale del [OSCURATO:PERSONA] di Impresee, di conseguenza, per l'applicabilità dell'art. 37, comma 5, primaparte, d.lgs. n. 163 del 2006, laddove è previsto che delle obbligazioni7 di 9Numero registro generale 25775/2024Numero sezionale 2593/2026Numero di raccolta generale 22938/2026Data pubblicazione 08/07/2026assunte dal RTI nei confronti dei subappaltatori debbano rispondere insolido tutte le parti raggruppate.2. Come sopra anticipato, in data 25/05/2026, la ricorrente ha de-positato un atto di rinuncia al ricorso.Le controricorrenti, nelle memorie difensive, hanno insistito per ladichiarazione di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha espressamente dichiarato di nonaderire alla rinuncia, chiedendo la condanna della ricorrente al paga-mento delle spese di lite.3. Com'è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estin-zione del processo anche in assenza di accettazione e, determinando ilpassaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venirmeno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. 5, Ordi-nanza n. 10140 del 28/05/2020; Cass., Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del26/02/2015).4. Tuttavia, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non ab-bia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il pro-cesso, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs.n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinun-ciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo inpresenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idoneea giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinun-ciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020).5. Nel presente giudizio non emergono tali specifiche circostanze,che neppure la ricorrente ha prospettato nell'atto con in quale ha ri-nunciato al ricorso, dovendo pertanto quest'ultima essere condannataal pagamento delle spese di lite.6. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13,comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del12/10/2018).8 di 9Numero registro generale 25775/2024Numero sezionale 2593/2026Numero di raccolta generale 22938/2026Data pubblicazione 08/07/2026 P.Q.MLa Cortedichiara l'estinzione del giudizio;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali so-stenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida inEuro 5.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre acces-sori di legge;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali so-stenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in Euro 5.000,00 per compenso ed Euro 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 10/06/2026.Il PresidenteGuido Mercolino9 di 9