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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27199/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale del riesame di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso.udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania harigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa in data 8 gennaio 2026 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania,con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arrestidomiciliari, in relazione alle seguenti ipotesi di reato: capo A), delitto diassociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art.74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale promotore,organizzatore e finanziatore di un sodalizio operante tra la provincia di Catania ela Spagna, in particolare nella località di Corbera de Llobregat, via [OSCURATO:PERSONA]. 18, dedito alla coltivazione indoor di canapa indiana e all’importazione in Italiadi marijuana e hashish; capo B), delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73,commi 1, 1-bis, 4 e 6, e 80, comma 2, T.U.

Stup., per condotte di coltivazione,produzione, trasporto, detenzione e cessione di marijuana e hashish in contestotransnazionale, tra Spagna, Civitavecchia, Catania e Milazzo, con particolareriferimento ai sequestri eseguiti a Civitavecchia, aventi a oggetto 273,4chilogrammi tra marijuana e hashish, e sull’imbarcazione denominata “[OSCURATO:PERSONA]”,ove erano stati rinvenuti 148,9 chilogrammi di marijuana; capi C), D), E), F), perplurime cessioni di sostanza stupefacente, marijuana e/o hashish, in favore diOcchipinti Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quantitativivariabili sino a 20 chilogrammi, quanto al capo C), e sino a 1 chilogrammo, quantoal capo F); nonché, capo I), per cessione di circa 500 grammi di sostanzastupefacente a [OSCURATO:PERSONA], con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].2.

Il G.I.P. aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’associazione, indicato qualepromotore, organizzatore, finanziatore, gestore della piantagione spagnola,organizzatore dei trasporti, gestore della cassa comune e soggetto deputato aimpartire direttive operative e logistiche, fondando tale giudizio su un compendiocostituito da intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri e tracciamenti GPS.Aveva, inoltre, ritenuto configurabile, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], l’aggravantedell’associazione armata di cui all’art. 74, comma 4, T.U.

Stup., valorizzando dueconversazioni intercorse il 24 e il 27 maggio 2024 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e CocoSandro, aventi a oggetto la disponibilità di un’arma e la prospettata introduzionedella stessa in Spagna, occultata nel serbatoio dell’autovettura del [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle esigenze cautelari, il G.I.P. aveva richiamato la presunzionerelativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i soggetti gravementeindiziati del reato associativo in materia di stupefacenti, valorizzando laprofessionalità delittuosa, la dimensione imprenditoriale e transnazionaledell’attività, l’ingente giro di denaro, quantificato in almeno 516.000 eurotrasportati dall’Italia alla Spagna, nonché i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], tracui uno specifico ex art. 73, comma 5, T.U.

Stup., pur definito risalente.Avverso l’ordinanza genetica la difesa aveva proposto istanza di riesame aisensi dell’art. 309 cod. proc. pen., depositando memoria all’udienza camerale del10 marzo 2026, con la quale aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di autonomavalutazione e la motivazione apparente ai sensi degli artt. 292 e 309, comma 9,cod. proc. pen.; l’insussistenza o insufficienza dei gravi indizi in ordine al ruoloapicale contestato al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 74 T.U.

Stup., prospettando unruolo al più imprenditoriale e limitato alla gestione della piantagione spagnola; ildifetto o comunque l’attenuazione del fumus con riferimento ai capi B), C) e I);l’insussistenza dell’aggravante dell’associazione armata; nonché la carenza diconcretezza e attualità del pericolo di reiterazione e la violazione dei principi diproporzionalità e adeguatezza della misura.3.

Il Tribunale – previo riassunto dello svolgimento del procedimentoincidentale – ha ritenuto infondata la doglianza difensiva in ordine al difetto diautonoma valutazione dell’ordinanza cautelare, ritenendo che il G.I.P. avessecomunque svolto un adeguato vaglio critico del materiale di indagine, tale dadenotare un adeguato approfondimento della richiesta applicativa.Nel merito, ha ritenuto che l'indagine avesse consentito di svelare l'esistenzadi un'associazione criminale dedita all'illecita coltivazione, detenzione e spaccio distupefacenti del tipo hashish e marijuana, sviluppatasi tra il territorio dellaprovincia etnea e la Spagna, ove era presente una vasta piantagione distupefacente gestita dall'indagato e da altri soggetti; ha sottolineato chel'esistenza del sodalizio era stata rivelata dall'attività di intercettazione telefonicae ambientale nonché dalle attività investigative compiute in sinergia con le forzedi polizia spagnole, con le quali era stata anche costituita una squadrainvestigativa comune; il tutto avvalorato da elementi oggettivi quali le immaginidi una piantagione sita in Spagna gestita dal sodalizio, dal sequestro di circa 273chilogrammi tra marijuana e hashish, dall'arresto del coindagato [OSCURATO:PERSONA], dalsequestro di 148,9 chilogrammi di sostanza di tipo marijuana occultata all'internodell'imbarcazione “[OSCURATO:PERSONA]”.Ha esposto che la coltivazione risultava suddivisa in più “stanze” con ulteriorispazi appositamente predisposti per l'attività vivaistica delle talee di canapaindiana e che le intercettazioni avevano consentito di apprezzare dettagli operativi,quali l'impiego sistematico di lampade LED per accelerare e ottimizzare la crescitavegetativa delle piante oltre che l'utilizzo di impianti di ventilazione e aspiratoriper garantire condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli; inoltre, era statodocumentato un massiccio impiego di sostanze chimiche, veleni e fertilizzanti,finalizzati a eliminare i parassiti che potessero compromettere quantità e qualitàdella produzione.Il giudice del riesame ha evidenziato che la raccolta dello stupefacenteavveniva mediamente ogni 7/8 settimane, a seguito della fase di essiccazione edella successiva sigillatura sottovuoto delle infiorescenze, riscontrandosi unaproduzione altalenante condizionata dalle variabili ambientali e dalla cura dedicataalle piante, con una resa media per singola raccolta oscillante da 5/6 chilogrammi,fino ai 18/21 chilogrammi in condizioni ottimali con una produzione, quindi, inmedia stimabile in 14,15 chilogrammi, per ogni ciclo produttivo; altresì, esponevache si verteva nell'ambito di un'organizzazione particolarmente strutturata, conprevisione di forti costi di gestione, una precisa organizzazione interna e unasignificativa remunerazione riconosciuta ai vari collaboratori, come comprovatodalle intercettazioni ambientali e telefoniche.Ha sottolineato che uno degli elementi maggiormente rivelatori del caratterestrutturato del sodalizio era rappresentato dall'esistenza di una cassa comune,alimentata in quota parte da contributi dei sodali e, soprattutto, da proventi dellacompravendita del narcotico, indispensabile per il sostegno finanziario alleoperazioni di importazione e alla copertura dei costi logistici oltre che per ilpagamento di sanzioni e spese legali per gli associati.Con riferimento alla gestione della cassa, il Tribunale ha esposto che l'analisidelle conversazioni aveva permesso di ascrivere ai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilcompito di prelevare le somme di denaro da corrispondere al [OSCURATO:PERSONA], aseguito di consegna agli acquirenti locali della sostanza stupefacente; ha espostoche, a conferma dell'esistenza di una struttura organizzata, le indagini avevanomesso in evidenza la creazione di una rete di comunicazione a circuito chiusogarantita dall'utilizzo di telefoni con modalità citofoniche, tali da escludere lapossibilità di essere intercettati dalle forze dell'ordine.Il giudice del riesame ha, quindi, ritenuto che non sussistessero dubbi inordine alla presenza di un sodalizio ascrivibile a quello di cui all'art. 74, T.U.

Stup.,strutturata al proprio interno; delineando, altresì, i compiti di altri soggetti quali ilCoco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA];concludendo per la sussistenza di tutti gli elementi connotativi del delitto diassociazione finalizzata al narcotraffico.Ha, inoltre, evidenziato il ruolo direttivo e decisionale svolto dall'odiernoricorrente nella pianificazione e gestione delle attività produttive in territoriospagnolo, mediante una complessiva gestione della piantagione e con ilfronteggiamento dei notevoli costi che la stessa presentava, elementi chiaramentedesunti dalle intercettazioni telefoniche riportate all'interno dell'ordinanza, da cuiemergeva come lo stesso indagato si occupasse di gestire il controllo qualitativodella sostanza e le sue caratteristiche commerciali nonché di amministrare ildenaro dell'associazione, tra l'altro anche su quantitativi di notevole valore.Il Tribunale ha, altresì, aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] si occupava di mettere adisposizione dei suoi sodali telefoni cellulari al fine di creare una rete dicomunicazione a circuito chiuso, oltre che di fissare il complesso delle strategieoperative del gruppo; deducendo, di conseguenza, come il [OSCURATO:PERSONA] si ponessenella piena veste di organizzatore e promotore di tutte le attività del sodalizio enon come semplice partecipe.In ordine ai reati contestati ai sensi dell'art. 73 T.U.

Stup., ha rilevato comele emergenze investigative avessero consentito di riportare all'indagato tutte lecondotte ascritte, senza limitazione a quelle solo inerenti alla coltivazione, visto ilsuo protagonismo in vicende riguardanti la movimentazione di grossi quantitatividi sostanza stupefacente; sulla base di tale considerazione ha esposto chesussisteva nella massima espressione il pericolo di reiterazione criminosa vista lagravità delle condotte ascritte, le modalità di realizzazione delle stesse e laconseguente elevata professionalità dimostrata nella condotta illecita; ritenendo,quindi, come proporzionata e adeguata una misura di carattere intramurarioindividuata in quella degli arresti domiciliari.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando l’ordinanzaimpugnata, con il primo motivo, per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 T.U.

Stup., censurandol’erronea qualificazione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale promotore, organizzatoree finanziatore dell’associazione.La difesa sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe recepitointegralmente la valutazione del G.I.P., attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruoloverticistico in ragione della sua partecipazione alla realizzazione di impianti indoorper la coltivazione di canapa indiana nel territorio spagnolo, del coordinamento dinonché della cura dei contatti con acquirenti e trasportatori.

Secondo il ricorrente,il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valorizzato in modo forzato conversazioni relative ai costi, allerese e ai problemi della piantagione spagnola, alle direttive tecniche impartite alCoco e ad altri soggetti, alla gestione della cassa comune e dei flussi di denaro,traendone indebitamente la conclusione della sussistenza di un ruolo apicale.Il ricorrente non contesta l’esistenza di elementi significativi dicoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in attività illecite, ma deduce che tali elementi nonsiano idonei a sostenere, con il grado di gravità richiesto in sede cautelare, laspecifica qualifica di promotore, organizzatore e finanziatore dell’associazione.

Adavviso della difesa, dagli atti emergerebbe, al più, un ruolo di imprenditore disegmento, responsabile operativo della coltivazione e della prima trasformazionedella sostanza in Spagna, nonché del relativo autofinanziamento, ma non quellodi ideatore e direttore dell’intera struttura associativa, titolare di poteri direclutamento, sostituzione dei sodali, definizione del programma criminosogenerale e individuazione delle linee strategiche complessive.Si assume, in particolare, che il Tribunale abbia operato una indebitatraslazione dalla centralità operativa nella gestione della base produttiva spagnolaalla qualifica di promotore od organizzatore dell’intero sodalizio, senza individuarespecifici elementi idonei a dimostrare la promozione o costituzione del gruppo,l’assunzione stabile della direzione dell’apparato complessivo e il controllo dellescelte strategiche generali, quali il reclutamento dei sodali, la loro sostituzione, ladefinizione delle rotte e delle modalità di smercio sul territorio italiano.La difesa deduce, inoltre, che nella memoria di riesame era stata offerta unalettura alternativa del ruolo del [OSCURATO:PERSONA], configurato come imprenditore disegmento, evidenziando l’assenza di espressioni o condotte attestanti un poteredi reclutamento, sostituzione o espulsione di sodali, la mancanza di direttive sullescelte strategiche complessive e la presenza di altri soggetti, in particolare [OSCURATO:PERSONA] eStorniolo, dotati, per taluni segmenti, di autonoma capacità decisionale.

IlTribunale, tuttavia, si sarebbe limitato a ribadire che il [OSCURATO:PERSONA] coordinavatutte le attività del sodalizio, richiamando le medesime conversazioni indicate dalG.I.P., senza spiegare in cosa consistesse concretamente l’organizzazionedell’intero gruppo e senza confrontarsi con la possibilità che la centralità operativain un segmento non si traducesse automaticamente in ruolo apicale sull’interastruttura.4.1.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 T.U.

Stup., lamentandol’erronea sussunzione dei singoli episodi contestati ai capi B), C) e I) nei reati-fine.Quanto al capo B), relativo al traffico transnazionale e, in particolare, aisequestri di Civitavecchia e dell’imbarcazione “[OSCURATO:PERSONA]”, la difesa rileva che ilgiudizio di gravità indiziaria è stato fondato, per il trasporto mediante camionfrigorifero sequestrato a Civitavecchia, su conversazioni concernenti la provvigionedel trasportatore napoletano, il ruolo del soggetto denominato “Ponchio”,identificato in [OSCURATO:PERSONA], e i successivi commenti alla perdita economica eall’arresto di Scalisi.

Quanto alle spedizioni via mare con l’imbarcazione “LaBullosa”, il quadro sarebbe stato desunto da conversazioni dalle qualiemergerebbe che il natante era stato acquistato con fondi messi a disposizionedall’“italiano”, da prenotazioni di voli tramite indirizzo e-mail riconducibile alCammarata, da discussioni sui compensi e sulla gestione della barca, nonché dalsequestro di 148,9 chilogrammi di marijuana a bordo.Secondo il ricorrente, tale ricostruzione resterebbe sul piano dellaplausibilità, senza individuare specifici atti di detenzione, consegna o direzioneimmediata delle operazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], né elementi univoci dicollegamento tra il sequestro di Civitavecchia e la sua sfera di dominio, al di là diun possibile ruolo di finanziatore o fornitore.

Si deduce, in particolare, l’assenza dicontatti diretti intercettati tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’autotrasportatore, di riscontrioggettivi idonei a collocarlo fisicamente o operativamente nella gestione deltrasporto, nonché di prova della disponibilità materiale della sostanza sequestrata.Con riferimento alla “[OSCURATO:PERSONA]”, la difesa lamenta la mancanza di accertamentiunivoci sul finanziamento dell’acquisto dell’imbarcazione, sul potere di direzionedelle rotte, sulle modalità di occultamento, sulla scelta dei corrieri e sulla materialedisponibilità dello stupefacente a bordo.Quanto al capo C), relativo alla cessione di circa 20 chilogrammi di sostanzastupefacente a [OSCURATO:PERSONA] tramite Occhipinti, la difesa rappresenta che il G.I.P. e ilTribunale hanno valorizzato alcune intercettazioni del 28, 29 e 30 ottobre 2024concernenti una trattativa relativa a 10 più 10 chilogrammi di sostanza e allapossibilità che il soggetto indicato come “quello di Aci” acquistasse anche ilsecondo quantitativo.

Sulla base di tali conversazioni, il G.I.P. avrebbe qualificatola condotta del [OSCURATO:PERSONA], quanto meno, come offerta di stupefacente in sensotecnico, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, cui il Tribunale avrebbeaderito integralmente.Il ricorrente deduce, tuttavia, che non risultano sequestri, pedinamenti o altririscontri oggettivi attestanti il perfezionamento della cessione per l’interoquantitativo di 20 chilogrammi e che la stessa ordinanza genetica avrebbeindividuato il dato maggiormente significativo nell’offerta e non nella consegna.

IlTribunale avrebbe omesso di distinguere, sul piano della qualificazione giuridica edella valutazione cautelare, tra offerta non seguita da consegna e cessioneperfezionata per l’intero quantitativo, con conseguente incidenza sul fumus, sullaquantificazione del disvalore e sulla prognosi di pericolosità.Quanto al capo I), relativo alla cessione di circa 500 grammi di stupefacentea [OSCURATO:PERSONA] con intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa riconosce l’esistenzadi un quadro indiziario più strutturato, fondato su conversazioni del 22 e del 23gennaio 2025, su un incontro presso il McDonald’s di Acireale del 27 gennaio 2025,sul successivo spostamento al bar Flora con [OSCURATO:PERSONA], sulle riprese in via Apollo,ove il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato una busta dal furgone di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e su una successiva conversazione nella qualequest’ultimo faceva riferimento alla somma di 1.500 euro da raccogliere.Tuttavia, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe utilizzato tale episodioin modo indifferenziato per rafforzare sia il quadro associativo sia il giudizio dipericolosità, senza distinguere adeguatamente la posizione del [OSCURATO:PERSONA], qualecedente in un singolo episodio di medio-bassa entità, da quella del [OSCURATO:PERSONA], qualeacquirente destinato all’ulteriore spaccio.

Ne deriverebbe una indebitasovrapposizione tra il disvalore del singolo episodio e quello dell’attività di spaccioriferibile al [OSCURATO:PERSONA], impropriamente riflesso sul [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge processuale, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292 e 309,comma 9, cod. proc. pen., per difetto di autonoma valutazione e motivazioneapparente dell’ordinanza genetica e dell’ordinanza del riesame.La difesa rappresenta di avere eccepito, in sede di riesame, che l’ordinanzadel G.I.P. si sarebbe limitata, per ampi tratti, a recepire la richiesta del Pubblicoministero e i verbali della polizia giudiziaria, senza una reale autonoma valutazionedegli indizi e delle esigenze cautelari, in violazione dell’obbligo di motivazionerafforzata e autonoma introdotto dalla legge n. 47 del 2015.

Il Tribunale, investitodell’eccezione, avrebbe affermato che la tecnica del copia-incolla doveva ritenersisostanzialmente convalidata, in quanto accompagnata da un minimo dirielaborazione, e che il G.I.P. avrebbe svolto un effettivo vaglio del materialeprobatorio.Secondo il ricorrente, tali affermazioni contrasterebbero con gli artt. 292,comma 2, lett. c) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché il Tribunaleavrebbe dovuto annullare l’ordinanza genetica ove priva di una vera autonomavalutazione degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi difensivi, nonpotendo supplire a carenze strutturali mediante integrazioni motivazionali.

Nelcaso di specie, l’ordinanza del G.I.P. si sarebbe limitata a elencare diffusamente lerisultanze investigative, riportando lunghi stralci di intercettazioni e annotazioni dipolizia giudiziaria, senza indicare, per ciascun capo e per ciascun indagato, i fattoriindizianti ritenuti decisivi e le ragioni della loro rilevanza, e senza confrontarsi congli elementi potenzialmente favorevoli o riduttivi della gravità indiziaria.4.3.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione apparente, contraddittoria emanifestamente illogica in ordine alla gravità indiziaria e al ruolo associativo.Si sostiene che la difesa avesse puntualmente contestato, nella memoria diriesame, l’automatica equiparazione tra centralità nella gestione della piantagionespagnola e ruolo apicale nell’intero sodalizio, l’assenza di direttive tipicamenteapicali, relative a reclutamento, sostituzione, ripartizione dei proventi e definizionedelle strategie complessive, nonché la possibilità di configurare un ruolo di meropartecipe o di imprenditore di segmento.

Il Tribunale, nel qualificare il Cammaratacome promotore e organizzatore, si sarebbe limitato a ripercorrere gli elementi giàvalorizzati dal G.I.P., quali gestione dei costi, direttive tecniche, gestione dellacassa, paghe, progetti di trasporto e uso di telefoni dedicati, concludendo che eglicoordinava tutte le attività del sodalizio, senza spiegare in concreto talecoordinamento e senza chiarire perché esso non potesse ricevere una diversaqualificazione.Secondo il ricorrente, mancherebbe l’individuazione di specifici atti didirezione rivolti a tutti i sodali e difetterebbe l’argomentazione logico-giuridicanecessaria a giustificare il salto dal ruolo di gestore della base produttiva e deiflussi finanziari a quello di capo, promotore od organizzatore dell’associazione.4.4.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione allaconfigurabilità dell’aggravante dell’associazione armata di cui all’art. 74, comma4, T.U.

Stup.La difesa censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente, conriguardo alla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA] e a quella del [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto,l’aggravante dell’associazione armata sulla base di due conversazioni del 24 e del27 maggio 2024, nelle quali i due interlocutori discutevano di una pistola daportare in Spagna, occultandola nel serbatoio dell’autovettura, e del fatto che ilCammarata avrebbe già avuto un “ferro”.

L’ordinanza genetica, al contempo,avrebbe escluso la consapevolezza degli altri associati in ordine alla disponibilitàdi armi, limitando l’aggravante ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tale impostazione contrasterebbe con l’art. 74, comma 4, T.U.

Stup. e conla giurisprudenza richiamata dallo stesso G.I.P., poiché l’aggravantedell’associazione armata presuppone una stabile e funzionale disponibilità di armial servizio dell’associazione, nonché la prevedibilità concreta di tale disponibilitàda parte dei partecipi, e non la mera disponibilità episodica di un’arma da parte diuno o due sodali.

Nel caso di specie, non risulterebbero sequestri di armi, néepisodi di uso o esibizione dell’arma in funzione di protezione o intimidazione deltraffico, ma soltanto conversazioni attestanti, al più, un progetto di trasferimentodi un’arma già in possesso del [OSCURATO:PERSONA].4.5.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento al pericolo direiterazione, alla presunzione relativa e al principio del minor sacrificio.La difesa osserva che il G.I.P. ha richiamato la presunzione relativa di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., affermando che, salvo prova contrariaritenuta carente, dovevano considerarsi sussistenti l’attualità e la concretezza delpericolo di recidivanza.

Il Tribunale, nel confermare la misura, ha ritenuto ilpericolo di reiterazione sussistente nella sua massima espressione, valorizzandola sistematicità e professionalità dell’attività illecita e reputando indispensabile lamisura applicata.Secondo il ricorrente, tale impostazione violerebbe l’art. 274, lett. c), cod.proc. pen., che richiede una prognosi fondata su elementi concreti di attualità econcretezza del pericolo, non desumibile automaticamente dalla gravità dei reatie dalla loro serialità; l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cuiconfigura una presunzione relativa superabile mediante elementi di segnocontrario e impone una valutazione individualizzata; nonché il principio del minorsacrificio necessario, che impone la scelta della misura meno afflittiva idonea afronteggiare il pericolo.La difesa lamenta che né il G.I.P. né il Tribunale si siano confrontati con ildecorso del tempo rispetto ai fatti, collocati tra il 2024 e il 2025, con l’avvenutosequestro delle principali infrastrutture del traffico, quali piantagione, natante edepositi, e con la conseguente riduzione della capacità operativa residua.Mancherebbe, inoltre, l’indicazione di specifiche occasioni prossime di delitto o dielementi attuali, quali collegamenti ancora in essere, disponibilità di mezzi oprogetti concreti, idonei a rendere probabile la reiterazione.

Il pericolo di recidivasarebbe stato ancorato quasi esclusivamente alla gravità e alla strutturazione deltraffico e alla presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senzaconsiderare la situazione personale attuale dell’indagato e, in particolare, laconcreta impossibilità di avviare o proseguire attività di coltivazione distupefacente presso l’abitazione ove egli si trova ristretto, per assenza di areaesterna coltivabile.4.6.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 275 e 299 cod. proc. pen., con riferimento alla proporzionalità e adeguatezzadella misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.La difesa rappresenta di avere prospettato, nella memoria in sede di riesame,la possibilità di sostituire la misura applicata con misure meno afflittive, qualil’obbligo di dimora, il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria e prescrizioni di non contatto, alla luce dell’esclusione dell’aggravantedel numero di dieci o più associati, della discutibile configurabilità dell’aggravantearmata, del ridimensionamento quantitativo di alcuni reati-fine, in particolare delcapo C), nonché del decorso del tempo e dell’azione repressiva già esercitata sulleinfrastrutture del traffico.Il Tribunale, secondo il ricorrente, si sarebbe limitato a ribadire la gravità deireati, la professionalità e la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], concludendo perl’indispensabilità della misura in atto e per l’inidoneità di misure gradate, senzaesaminare concretamente le alternative proposte e senza indicare le ragioni percui un obbligo di dimora, unitamente al divieto di espatrio e a frequenti obblighi dipresentazione, non sarebbe stato idoneo a neutralizzare il rischio. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe, inoltre, considerato l’eventuale attenuazione delle esigenze cautelari aisensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e il principio della minor compressione possibiledella libertà personale.4.7.

Con l’ottavo motivo deduce error in procedendo e vizio di motivazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per omesso esamedelle specifiche censure difensive articolate nella memoria depositata in sede diriesame.La difesa deduce che nella memoria del 10 marzo 2026 aveva sviluppatopuntuali doglianze concernenti il difetto di autonoma valutazione e la motivazioneapparente dell’ordinanza genetica, l’insussistenza o insufficienza dei gravi indizisul ruolo apicale e sui capi B), C) e I), l’insussistenza dell’aggravante armata, lacarenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, nonché la violazionedei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura.

L’ordinanza del riesame,pur riassumendo in apertura le doglianze difensive, non si sarebbe confrontataanaliticamente con esse, limitandosi ad affermare in via generale la correttezzadell’ordinanza del G.I.P., a richiamare il compendio probatorio e a ribadire lagravità dei reati e la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, mancherebbe una risposta specifica agli argomentirelativi alla possibilità di un ruolo non apicale, alle critiche sulla natura episodica ocomunque ridimensionabile dei capi C) e I), alle obiezioni sulla mera episodicitàdella disponibilità dell’arma, nonché alle considerazioni sul decorso del tempo,sulla neutralizzazione delle infrastrutture del traffico e sulla praticabilità di misurealternative.5.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va pregiudizialmente esaminato, per ragioni di anteriorità logica, il terzomotivo di ricorso con il quale l'istante ha dedotto la nullità dell'ordinanza emessadal giudice del riesame per difetto di autonoma valutazione degli indizi e delleesigenze cautelari.Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.In relazione alla giurisprudenza sviluppatasi dopo le modifiche apportatedalla legge n. 47 del 2015, questa Corte ha costantemente osservato che lamotivazione del giudice procedente in sede di ordinanza applicativa ben puòfondarsi sulla tecnica della motivazione per relationem, ovvero, anche su quelladell'incorporazione nel provvedimento di specifici elementi di indagine richiamatidal Pubblico ministero quando, dal complessivo apparato motivazionale, emergacomunque che il giudice abbia sottoposto i predetti elementi a un adeguato vagliocritico e dato contezza delle ragioni per le quali abbia ritenuto gli stessi idonei agiustificare l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 30327 del09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018,Vizzì, Rv. 273658 – 01).In pratica, come reso evidente dai lavori preparatori nonché dall'esame dialcune pronunce di legittimità antecedenti l'entrata in vigore della riforma, lanuova disciplina ha inteso esplicitamente stigmatizzare la tecnica redazionaleoperata tramite il ricorso al sistema del cosiddetto taglia/incolla, mediante il qualeil G.I.P. si appropriava integralmente delle considerazioni del Pubblico ministerosenza sottoporle al necessario vaglio critico.Deve quindi evidenziarsi che tale patologia processuale non è in alcun modoravvisabile nel caso di specie, nel quale il giudice del riesame ha motivatamenteescluso che l’ordinanza genetica difettasse di autonoma valutazione degli elementidi fatto prospettati dal Pubblico ministero, dando conto della loro rilevanza sia sulpiano del perfezionamento dell'imputazione provvisoria sia in relazione al profilodelle esigenze cautelari.

Giova, inoltre, ricordare che si tratta di vizio che non puòessere riferito se non al provvedimento con il quale la misura viene adottata, siaesso l’ordinanza del G.I.P. o il provvedimento adottato a seguito dell’appello delPubblico ministero, mentre non può essere predicato con riguardo all’ordinanzadel Tribunale del riesame (Sez. 1, n.12536 del 19/12/2025, Cordì, Rv. 289714 –01; Sez.1, n.8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv.280603 – 01).3.

Il primo motivo, con il quale è stata chiesta la derubricazionedell’imputazione provvisoria dal ruolo di promotore e organizzatoredell'associazione dedita al narcotraffico in quella di mero partecipe, è inammissibilesotto il profilo della carenza d’interesse.A tale proposito, con giurisprudenza da ritenersi del tutto consolidata, questaCorte ha rilevato che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesseconcreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso percassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione diun'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo casoin cui ciò incida sull' an o sul quomodo della misura e, di conseguenza, solo quandol'eventuale riqualificazione dell'imputazione provvisoria possa condurre a ungiudizio di mancato perfezionamento di una fattispecie suscettibile di dar luogo arisposta cautelare, ovvero quando la stessa incida in termini concreti sulle relativemodalità di applicazione con specifico riferimento alla durata dei termini di fase(Sez. 6, n. 948 del 18/12/2025, dep. 2026, Barbaro, Rv. 289155 -01; Sez. 2, n.17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01).Per diretta conseguenza, ne deriva che, in tema di misure cautelari personali,sussiste l'interesse a impugnare quando l'indagato tenda a ottenere una diversaqualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità,mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che nonrealizzi alcun vantaggio pratico; con la conseguenza che tale interesse non sussistequalora l’impugnazione miri alla sola esclusione della qualifica apicale nellafattispecie di associazione finalizzata al narcotraffico, non incidendo la stessa sulregime cautelare e, in particolare, sulla configurazione della doppia presunzione dicui all’art.275, comma 3, cod.proc.pen.Per effetto di considerazioni logicamente conseguenti, deve escludersi lasussistenza dell’interesse a ricorrere in ordine alla circostanza relativa al dedottocarattere armato dell'associazione (di cui al quinto motivo di ricorso), trattandosidi elemento insuscettibile di riverberarsi sul regime cautelare della disposizionecontestata, fatto solo salvo il caso in cui il ricorrente deduca espressamente chel'esclusione dell'aggravante possa apportare una concreta utilità, elemento di fattoneanche astrattamente allegato nel caso di specie (Sez. 2, n. 17366 del21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01 cit.; Sez. 6, n. 5213 del11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 – 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra,Rv. 260256 – 01).4.

Il secondo motivo, attinente alla contestazione dell'univocità delcompendio indiziario in ordine ai tre reati fine, è inammissibile in quantomanifestamente infondato e, comunque, estrinsecamente aspecifico.A tale proposito, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, intema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazionecon il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibilesoltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed iprincipi di diritto, ma non anche quando proponga e sviluppi censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01); rilevando che, nel caso in cui si censuri lamotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv.237475 - 01).Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimentoimpugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamenteverificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativodel provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presentidue requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delleragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti,risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.Nel caso in esame le considerazioni poste alla base delle censure difensivevanno ritenute, di fatto, prive del necessario requisito della specificità e comunquesi rappresentano inidonee a configurare un'effettiva contestazione del percorsomotivazionale seguito dai giudici di merito; difatti, la difesa non hasostanzialmente contestato la ricostruzione dei fatti operata sulla base delcomplesso degli elementi di indagine, limitandosi a concentrarsi (tra l’altro, inordine solo ad alcuni dei reati fine posti alla base dell’ordinanza) su elementi dicontorno quali la mancanza di riscontri oggettivi che collocassero fisicamente ilCammarata nella fase della gestione del trasporto, il mancato perfezionamentodella consegna a seguito di un'offerta oggettivamente riscontrata ovveroconsiderazioni giuridiche del tutto manifestamente infondate, relative a unadedotta differenziazione, nell'ambito di un episodio di cessione di sostanzestupefacenti, tra la posizione del cedente e quella dell'acquirente.Deve quindi ritenersi che il motivo non configuri, neanche astrattamente,alcun profilo di fatto e di diritto idoneo a smentire la valutazione operata dalTribunale.5.

Il quarto motivo, attinente al dedotto vizio motivazionale in ordine allasussistenza del ruolo apicale è (come detto) da un lato non sostenuto dallacondizione dell'interesse ad agire ma, in ogni caso del tutto aspecifico sul pianodella contestazione degli elementi fattuali valorizzati dal giudice; limitandosi lostesso a una tautologica contestazione degli specifici elementi di fatto valorizzatinell’ordinanza applicativa in ordine all'attività concreta di coordinamento operatadal [OSCURATO:PERSONA], le cui connotazioni sono ampiamente desumibili dal corpomotivazionale del provvedimento impugnato.6.

Il sesto motivo, attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e alprofilo di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, è manifestamenteinfondato.In relazione al profilo attinente al merito delle esigenze cautelari vaosservato che, in relazione alla fattispecie associativa contestata ai sensi dell’art.74, T.U.

Stup., vige in materia la c.d. doppia presunzione dettata dall’art. 275,comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che – quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai reati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, cod.proc.pen.(tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodiacautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenzecautelari possono essere soddisfatte con altre misure».Il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può, quindi, limitarsi a daremotivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee adimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza dielementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelatecon misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, J.A., Rv. 266029 – 01).Nel caso in esame, a fronte di una fattispecie prevedente la suddetta doppiapresunzione, il motivo di ricorso si è limitato a richiamare la potenziale rilevanzadi elementi rivelatori di segno contrario in ordine alla sussistenza delle esigenzecautelari ma in realtà senza assolvere all'onere di specifica indicazione degli stessi;difatti il motivo si pone, di fatto, nell'ottica della valutazione dei principi generalisottesi all'art. 274 lett. c), cod.proc.pen., senza in alcun modo misurarsi con ilcarattere di specialità assunto dall'art. 275, comma 3, senza, quindi, allegare alcunelemento fattuale tale da poter superare la presunzione suddetta e, in ogni caso,a connotare la motivazione del Tribunale del riesame sotto il profilo della manifestaillogicità ovvero della violazione di legge sotto l’ambito specifico dell’an delleesigenze medesime.7.

Il settimo motivo riguardante l'adeguatezza della misura cautelare èinammissibile in quanto del tutto aspecifico, essendosi limitato il ricorrente arichiamare elementi di fatto, peraltro non confermati da parte del Tribunale, inbase ai quali le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte mediantemisure di carattere non custodiale; omettendo, di fatto, il necessario epregiudiziale confronto con le argomentazioni del Tribunale e in particolare con latipologia e la gravità dei fatti concretamente ascritti al ricorrente.Evidenziando, anzi, che lo stesso Tribunale ha ben tenuto presente lasussistenza della presunzione di adeguatezza della misura maggiormente afflittiva,valorizzando – ai fini dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari – il datofattuale rappresentato dalla consumazione dei fatti al di fuori del contestopropriamente abitativo.8.

L’ottavo motivo, attinente a un dedotto error in procedendo da parte delTribunale, è del tutto aspecifico; contenendo lo stesso, di fatto, un richiamo aelementi di fatto già, come detto, posti alla base di altri motivi di ricorso e valutaticompiutamente dal Tribunale.9.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni diesonero in relazione al testo dell'art. 616 cod.proc.pen., l'applicazione di unasanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella misura di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale del riesame di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso.udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania harigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa in data 8 gennaio 2026 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania,con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arrestidomiciliari, in relazione alle seguenti ipotesi di reato: capo A), delitto diassociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art.74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale promotore,organizzatore e finanziatore di un sodalizio operante tra la provincia di Catania ela Spagna, in particolare nella località di Corbera de Llobregat, via [OSCURATO:PERSONA]. 18, dedito alla coltivazione indoor di canapa indiana e all’importazione in Italiadi marijuana e hashish; capo B), delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73,commi 1, 1-bis, 4 e 6, e 80, comma 2, T.U. Stup., per condotte di coltivazione,produzione, trasporto, detenzione e cessione di marijuana e hashish in contestotransnazionale, tra Spagna, Civitavecchia, Catania e Milazzo, con particolareriferimento ai sequestri eseguiti a Civitavecchia, aventi a oggetto 273,4chilogrammi tra marijuana e hashish, e sull’imbarcazione denominata “[OSCURATO:PERSONA]”,ove erano stati rinvenuti 148,9 chilogrammi di marijuana; capi C), D), E), F), perplurime cessioni di sostanza stupefacente, marijuana e/o hashish, in favore diOcchipinti Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quantitativivariabili sino a 20 chilogrammi, quanto al capo C), e sino a 1 chilogrammo, quantoal capo F); nonché, capo I), per cessione di circa 500 grammi di sostanzastupefacente a [OSCURATO:PERSONA], con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].2. Il G.I.P. aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’associazione, indicato qualepromotore, organizzatore, finanziatore, gestore della piantagione spagnola,organizzatore dei trasporti, gestore della cassa comune e soggetto deputato aimpartire direttive operative e logistiche, fondando tale giudizio su un compendiocostituito da intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri e tracciamenti GPS.Aveva, inoltre, ritenuto configurabile, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], l’aggravantedell’associazione armata di cui all’art. 74, comma 4, T.U. Stup., valorizzando dueconversazioni intercorse il 24 e il 27 maggio 2024 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e CocoSandro, aventi a oggetto la disponibilità di un’arma e la prospettata introduzionedella stessa in Spagna, occultata nel serbatoio dell’autovettura del [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle esigenze cautelari, il G.I.P. aveva richiamato la presunzionerelativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i soggetti gravementeindiziati del reato associativo in materia di stupefacenti, valorizzando laprofessionalità delittuosa, la dimensione imprenditoriale e transnazionaledell’attività, l’ingente giro di denaro, quantificato in almeno 516.000 eurotrasportati dall’Italia alla Spagna, nonché i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], tracui uno specifico ex art. 73, comma 5, T.U. Stup., pur definito risalente.Avverso l’ordinanza genetica la difesa aveva proposto istanza di riesame aisensi dell’art. 309 cod. proc. pen., depositando memoria all’udienza camerale del10 marzo 2026, con la quale aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di autonomavalutazione e la motivazione apparente ai sensi degli artt. 292 e 309, comma 9,cod. proc. pen.; l’insussistenza o insufficienza dei gravi indizi in ordine al ruoloapicale contestato al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 74 T.U. Stup., prospettando unruolo al più imprenditoriale e limitato alla gestione della piantagione spagnola; ildifetto o comunque l’attenuazione del fumus con riferimento ai capi B), C) e I);l’insussistenza dell’aggravante dell’associazione armata; nonché la carenza diconcretezza e attualità del pericolo di reiterazione e la violazione dei principi diproporzionalità e adeguatezza della misura.3. Il Tribunale – previo riassunto dello svolgimento del procedimentoincidentale – ha ritenuto infondata la doglianza difensiva in ordine al difetto diautonoma valutazione dell’ordinanza cautelare, ritenendo che il G.I.P. avessecomunque svolto un adeguato vaglio critico del materiale di indagine, tale dadenotare un adeguato approfondimento della richiesta applicativa.Nel merito, ha ritenuto che l'indagine avesse consentito di svelare l'esistenzadi un'associazione criminale dedita all'illecita coltivazione, detenzione e spaccio distupefacenti del tipo hashish e marijuana, sviluppatasi tra il territorio dellaprovincia etnea e la Spagna, ove era presente una vasta piantagione distupefacente gestita dall'indagato e da altri soggetti; ha sottolineato chel'esistenza del sodalizio era stata rivelata dall'attività di intercettazione telefonicae ambientale nonché dalle attività investigative compiute in sinergia con le forzedi polizia spagnole, con le quali era stata anche costituita una squadrainvestigativa comune; il tutto avvalorato da elementi oggettivi quali le immaginidi una piantagione sita in Spagna gestita dal sodalizio, dal sequestro di circa 273chilogrammi tra marijuana e hashish, dall'arresto del coindagato [OSCURATO:PERSONA], dalsequestro di 148,9 chilogrammi di sostanza di tipo marijuana occultata all'internodell'imbarcazione “[OSCURATO:PERSONA]”.Ha esposto che la coltivazione risultava suddivisa in più “stanze” con ulteriorispazi appositamente predisposti per l'attività vivaistica delle talee di canapaindiana e che le intercettazioni avevano consentito di apprezzare dettagli operativi,quali l'impiego sistematico di lampade LED per accelerare e ottimizzare la crescitavegetativa delle piante oltre che l'utilizzo di impianti di ventilazione e aspiratoriper garantire condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli; inoltre, era statodocumentato un massiccio impiego di sostanze chimiche, veleni e fertilizzanti,finalizzati a eliminare i parassiti che potessero compromettere quantità e qualitàdella produzione.Il giudice del riesame ha evidenziato che la raccolta dello stupefacenteavveniva mediamente ogni 7/8 settimane, a seguito della fase di essiccazione edella successiva sigillatura sottovuoto delle infiorescenze, riscontrandosi unaproduzione altalenante condizionata dalle variabili ambientali e dalla cura dedicataalle piante, con una resa media per singola raccolta oscillante da 5/6 chilogrammi,fino ai 18/21 chilogrammi in condizioni ottimali con una produzione, quindi, inmedia stimabile in 14,15 chilogrammi, per ogni ciclo produttivo; altresì, esponevache si verteva nell'ambito di un'organizzazione particolarmente strutturata, conprevisione di forti costi di gestione, una precisa organizzazione interna e unasignificativa remunerazione riconosciuta ai vari collaboratori, come comprovatodalle intercettazioni ambientali e telefoniche.Ha sottolineato che uno degli elementi maggiormente rivelatori del caratterestrutturato del sodalizio era rappresentato dall'esistenza di una cassa comune,alimentata in quota parte da contributi dei sodali e, soprattutto, da proventi dellacompravendita del narcotico, indispensabile per il sostegno finanziario alleoperazioni di importazione e alla copertura dei costi logistici oltre che per ilpagamento di sanzioni e spese legali per gli associati.Con riferimento alla gestione della cassa, il Tribunale ha esposto che l'analisidelle conversazioni aveva permesso di ascrivere ai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilcompito di prelevare le somme di denaro da corrispondere al [OSCURATO:PERSONA], aseguito di consegna agli acquirenti locali della sostanza stupefacente; ha espostoche, a conferma dell'esistenza di una struttura organizzata, le indagini avevanomesso in evidenza la creazione di una rete di comunicazione a circuito chiusogarantita dall'utilizzo di telefoni con modalità citofoniche, tali da escludere lapossibilità di essere intercettati dalle forze dell'ordine.Il giudice del riesame ha, quindi, ritenuto che non sussistessero dubbi inordine alla presenza di un sodalizio ascrivibile a quello di cui all'art. 74, T.U. Stup.,strutturata al proprio interno; delineando, altresì, i compiti di altri soggetti quali ilCoco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA];concludendo per la sussistenza di tutti gli elementi connotativi del delitto diassociazione finalizzata al narcotraffico.Ha, inoltre, evidenziato il ruolo direttivo e decisionale svolto dall'odiernoricorrente nella pianificazione e gestione delle attività produttive in territoriospagnolo, mediante una complessiva gestione della piantagione e con ilfronteggiamento dei notevoli costi che la stessa presentava, elementi chiaramentedesunti dalle intercettazioni telefoniche riportate all'interno dell'ordinanza, da cuiemergeva come lo stesso indagato si occupasse di gestire il controllo qualitativodella sostanza e le sue caratteristiche commerciali nonché di amministrare ildenaro dell'associazione, tra l'altro anche su quantitativi di notevole valore.Il Tribunale ha, altresì, aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] si occupava di mettere adisposizione dei suoi sodali telefoni cellulari al fine di creare una rete dicomunicazione a circuito chiuso, oltre che di fissare il complesso delle strategieoperative del gruppo; deducendo, di conseguenza, come il [OSCURATO:PERSONA] si ponessenella piena veste di organizzatore e promotore di tutte le attività del sodalizio enon come semplice partecipe.In ordine ai reati contestati ai sensi dell'art. 73 T.U. Stup., ha rilevato comele emergenze investigative avessero consentito di riportare all'indagato tutte lecondotte ascritte, senza limitazione a quelle solo inerenti alla coltivazione, visto ilsuo protagonismo in vicende riguardanti la movimentazione di grossi quantitatividi sostanza stupefacente; sulla base di tale considerazione ha esposto chesussisteva nella massima espressione il pericolo di reiterazione criminosa vista lagravità delle condotte ascritte, le modalità di realizzazione delle stesse e laconseguente elevata professionalità dimostrata nella condotta illecita; ritenendo,quindi, come proporzionata e adeguata una misura di carattere intramurarioindividuata in quella degli arresti domiciliari.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando l’ordinanzaimpugnata, con il primo motivo, per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 T.U. Stup., censurandol’erronea qualificazione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale promotore, organizzatoree finanziatore dell’associazione.La difesa sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe recepitointegralmente la valutazione del G.I.P., attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruoloverticistico in ragione della sua partecipazione alla realizzazione di impianti indoorper la coltivazione di canapa indiana nel territorio spagnolo, del coordinamento dinonché della cura dei contatti con acquirenti e trasportatori. Secondo il ricorrente,il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valorizzato in modo forzato conversazioni relative ai costi, allerese e ai problemi della piantagione spagnola, alle direttive tecniche impartite alCoco e ad altri soggetti, alla gestione della cassa comune e dei flussi di denaro,traendone indebitamente la conclusione della sussistenza di un ruolo apicale.Il ricorrente non contesta l’esistenza di elementi significativi dicoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in attività illecite, ma deduce che tali elementi nonsiano idonei a sostenere, con il grado di gravità richiesto in sede cautelare, laspecifica qualifica di promotore, organizzatore e finanziatore dell’associazione. Adavviso della difesa, dagli atti emergerebbe, al più, un ruolo di imprenditore disegmento, responsabile operativo della coltivazione e della prima trasformazionedella sostanza in Spagna, nonché del relativo autofinanziamento, ma non quellodi ideatore e direttore dell’intera struttura associativa, titolare di poteri direclutamento, sostituzione dei sodali, definizione del programma criminosogenerale e individuazione delle linee strategiche complessive.Si assume, in particolare, che il Tribunale abbia operato una indebitatraslazione dalla centralità operativa nella gestione della base produttiva spagnolaalla qualifica di promotore od organizzatore dell’intero sodalizio, senza individuarespecifici elementi idonei a dimostrare la promozione o costituzione del gruppo,l’assunzione stabile della direzione dell’apparato complessivo e il controllo dellescelte strategiche generali, quali il reclutamento dei sodali, la loro sostituzione, ladefinizione delle rotte e delle modalità di smercio sul territorio italiano.La difesa deduce, inoltre, che nella memoria di riesame era stata offerta unalettura alternativa del ruolo del [OSCURATO:PERSONA], configurato come imprenditore disegmento, evidenziando l’assenza di espressioni o condotte attestanti un poteredi reclutamento, sostituzione o espulsione di sodali, la mancanza di direttive sullescelte strategiche complessive e la presenza di altri soggetti, in particolare [OSCURATO:PERSONA] eStorniolo, dotati, per taluni segmenti, di autonoma capacità decisionale. IlTribunale, tuttavia, si sarebbe limitato a ribadire che il [OSCURATO:PERSONA] coordinavatutte le attività del sodalizio, richiamando le medesime conversazioni indicate dalG.I.P., senza spiegare in cosa consistesse concretamente l’organizzazionedell’intero gruppo e senza confrontarsi con la possibilità che la centralità operativain un segmento non si traducesse automaticamente in ruolo apicale sull’interastruttura.4.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 T.U. Stup., lamentandol’erronea sussunzione dei singoli episodi contestati ai capi B), C) e I) nei reati-fine.Quanto al capo B), relativo al traffico transnazionale e, in particolare, aisequestri di Civitavecchia e dell’imbarcazione “[OSCURATO:PERSONA]”, la difesa rileva che ilgiudizio di gravità indiziaria è stato fondato, per il trasporto mediante camionfrigorifero sequestrato a Civitavecchia, su conversazioni concernenti la provvigionedel trasportatore napoletano, il ruolo del soggetto denominato “Ponchio”,identificato in [OSCURATO:PERSONA], e i successivi commenti alla perdita economica eall’arresto di Scalisi. Quanto alle spedizioni via mare con l’imbarcazione “LaBullosa”, il quadro sarebbe stato desunto da conversazioni dalle qualiemergerebbe che il natante era stato acquistato con fondi messi a disposizionedall’“italiano”, da prenotazioni di voli tramite indirizzo e-mail riconducibile alCammarata, da discussioni sui compensi e sulla gestione della barca, nonché dalsequestro di 148,9 chilogrammi di marijuana a bordo.Secondo il ricorrente, tale ricostruzione resterebbe sul piano dellaplausibilità, senza individuare specifici atti di detenzione, consegna o direzioneimmediata delle operazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], né elementi univoci dicollegamento tra il sequestro di Civitavecchia e la sua sfera di dominio, al di là diun possibile ruolo di finanziatore o fornitore. Si deduce, in particolare, l’assenza dicontatti diretti intercettati tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’autotrasportatore, di riscontrioggettivi idonei a collocarlo fisicamente o operativamente nella gestione deltrasporto, nonché di prova della disponibilità materiale della sostanza sequestrata.Con riferimento alla “[OSCURATO:PERSONA]”, la difesa lamenta la mancanza di accertamentiunivoci sul finanziamento dell’acquisto dell’imbarcazione, sul potere di direzionedelle rotte, sulle modalità di occultamento, sulla scelta dei corrieri e sulla materialedisponibilità dello stupefacente a bordo.Quanto al capo C), relativo alla cessione di circa 20 chilogrammi di sostanzastupefacente a [OSCURATO:PERSONA] tramite Occhipinti, la difesa rappresenta che il G.I.P. e ilTribunale hanno valorizzato alcune intercettazioni del 28, 29 e 30 ottobre 2024concernenti una trattativa relativa a 10 più 10 chilogrammi di sostanza e allapossibilità che il soggetto indicato come “quello di Aci” acquistasse anche ilsecondo quantitativo. Sulla base di tali conversazioni, il G.I.P. avrebbe qualificatola condotta del [OSCURATO:PERSONA], quanto meno, come offerta di stupefacente in sensotecnico, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, cui il Tribunale avrebbeaderito integralmente.Il ricorrente deduce, tuttavia, che non risultano sequestri, pedinamenti o altririscontri oggettivi attestanti il perfezionamento della cessione per l’interoquantitativo di 20 chilogrammi e che la stessa ordinanza genetica avrebbeindividuato il dato maggiormente significativo nell’offerta e non nella consegna. IlTribunale avrebbe omesso di distinguere, sul piano della qualificazione giuridica edella valutazione cautelare, tra offerta non seguita da consegna e cessioneperfezionata per l’intero quantitativo, con conseguente incidenza sul fumus, sullaquantificazione del disvalore e sulla prognosi di pericolosità.Quanto al capo I), relativo alla cessione di circa 500 grammi di stupefacentea [OSCURATO:PERSONA] con intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa riconosce l’esistenzadi un quadro indiziario più strutturato, fondato su conversazioni del 22 e del 23gennaio 2025, su un incontro presso il McDonald’s di Acireale del 27 gennaio 2025,sul successivo spostamento al bar Flora con [OSCURATO:PERSONA], sulle riprese in via Apollo,ove il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato una busta dal furgone di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e su una successiva conversazione nella qualequest’ultimo faceva riferimento alla somma di 1.500 euro da raccogliere.Tuttavia, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe utilizzato tale episodioin modo indifferenziato per rafforzare sia il quadro associativo sia il giudizio dipericolosità, senza distinguere adeguatamente la posizione del [OSCURATO:PERSONA], qualecedente in un singolo episodio di medio-bassa entità, da quella del [OSCURATO:PERSONA], qualeacquirente destinato all’ulteriore spaccio. Ne deriverebbe una indebitasovrapposizione tra il disvalore del singolo episodio e quello dell’attività di spaccioriferibile al [OSCURATO:PERSONA], impropriamente riflesso sul [OSCURATO:PERSONA].4.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge processuale, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292 e 309,comma 9, cod. proc. pen., per difetto di autonoma valutazione e motivazioneapparente dell’ordinanza genetica e dell’ordinanza del riesame.La difesa rappresenta di avere eccepito, in sede di riesame, che l’ordinanzadel G.I.P. si sarebbe limitata, per ampi tratti, a recepire la richiesta del Pubblicoministero e i verbali della polizia giudiziaria, senza una reale autonoma valutazionedegli indizi e delle esigenze cautelari, in violazione dell’obbligo di motivazionerafforzata e autonoma introdotto dalla legge n. 47 del 2015. Il Tribunale, investitodell’eccezione, avrebbe affermato che la tecnica del copia-incolla doveva ritenersisostanzialmente convalidata, in quanto accompagnata da un minimo dirielaborazione, e che il G.I.P. avrebbe svolto un effettivo vaglio del materialeprobatorio.Secondo il ricorrente, tali affermazioni contrasterebbero con gli artt. 292,comma 2, lett. c) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché il Tribunaleavrebbe dovuto annullare l’ordinanza genetica ove priva di una vera autonomavalutazione degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi difensivi, nonpotendo supplire a carenze strutturali mediante integrazioni motivazionali. Nelcaso di specie, l’ordinanza del G.I.P. si sarebbe limitata a elencare diffusamente lerisultanze investigative, riportando lunghi stralci di intercettazioni e annotazioni dipolizia giudiziaria, senza indicare, per ciascun capo e per ciascun indagato, i fattoriindizianti ritenuti decisivi e le ragioni della loro rilevanza, e senza confrontarsi congli elementi potenzialmente favorevoli o riduttivi della gravità indiziaria.4.3. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione apparente, contraddittoria emanifestamente illogica in ordine alla gravità indiziaria e al ruolo associativo.Si sostiene che la difesa avesse puntualmente contestato, nella memoria diriesame, l’automatica equiparazione tra centralità nella gestione della piantagionespagnola e ruolo apicale nell’intero sodalizio, l’assenza di direttive tipicamenteapicali, relative a reclutamento, sostituzione, ripartizione dei proventi e definizionedelle strategie complessive, nonché la possibilità di configurare un ruolo di meropartecipe o di imprenditore di segmento. Il Tribunale, nel qualificare il Cammaratacome promotore e organizzatore, si sarebbe limitato a ripercorrere gli elementi giàvalorizzati dal G.I.P., quali gestione dei costi, direttive tecniche, gestione dellacassa, paghe, progetti di trasporto e uso di telefoni dedicati, concludendo che eglicoordinava tutte le attività del sodalizio, senza spiegare in concreto talecoordinamento e senza chiarire perché esso non potesse ricevere una diversaqualificazione.Secondo il ricorrente, mancherebbe l’individuazione di specifici atti didirezione rivolti a tutti i sodali e difetterebbe l’argomentazione logico-giuridicanecessaria a giustificare il salto dal ruolo di gestore della base produttiva e deiflussi finanziari a quello di capo, promotore od organizzatore dell’associazione.4.4. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione allaconfigurabilità dell’aggravante dell’associazione armata di cui all’art. 74, comma4, T.U. Stup.La difesa censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente, conriguardo alla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA] e a quella del [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto,l’aggravante dell’associazione armata sulla base di due conversazioni del 24 e del27 maggio 2024, nelle quali i due interlocutori discutevano di una pistola daportare in Spagna, occultandola nel serbatoio dell’autovettura, e del fatto che ilCammarata avrebbe già avuto un “ferro”. L’ordinanza genetica, al contempo,avrebbe escluso la consapevolezza degli altri associati in ordine alla disponibilitàdi armi, limitando l’aggravante ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tale impostazione contrasterebbe con l’art. 74, comma 4, T.U. Stup. e conla giurisprudenza richiamata dallo stesso G.I.P., poiché l’aggravantedell’associazione armata presuppone una stabile e funzionale disponibilità di armial servizio dell’associazione, nonché la prevedibilità concreta di tale disponibilitàda parte dei partecipi, e non la mera disponibilità episodica di un’arma da parte diuno o due sodali. Nel caso di specie, non risulterebbero sequestri di armi, néepisodi di uso o esibizione dell’arma in funzione di protezione o intimidazione deltraffico, ma soltanto conversazioni attestanti, al più, un progetto di trasferimentodi un’arma già in possesso del [OSCURATO:PERSONA].4.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento al pericolo direiterazione, alla presunzione relativa e al principio del minor sacrificio.La difesa osserva che il G.I.P. ha richiamato la presunzione relativa di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., affermando che, salvo prova contrariaritenuta carente, dovevano considerarsi sussistenti l’attualità e la concretezza delpericolo di recidivanza. Il Tribunale, nel confermare la misura, ha ritenuto ilpericolo di reiterazione sussistente nella sua massima espressione, valorizzandola sistematicità e professionalità dell’attività illecita e reputando indispensabile lamisura applicata.Secondo il ricorrente, tale impostazione violerebbe l’art. 274, lett. c), cod.proc. pen., che richiede una prognosi fondata su elementi concreti di attualità econcretezza del pericolo, non desumibile automaticamente dalla gravità dei reatie dalla loro serialità; l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cuiconfigura una presunzione relativa superabile mediante elementi di segnocontrario e impone una valutazione individualizzata; nonché il principio del minorsacrificio necessario, che impone la scelta della misura meno afflittiva idonea afronteggiare il pericolo.La difesa lamenta che né il G.I.P. né il Tribunale si siano confrontati con ildecorso del tempo rispetto ai fatti, collocati tra il 2024 e il 2025, con l’avvenutosequestro delle principali infrastrutture del traffico, quali piantagione, natante edepositi, e con la conseguente riduzione della capacità operativa residua.Mancherebbe, inoltre, l’indicazione di specifiche occasioni prossime di delitto o dielementi attuali, quali collegamenti ancora in essere, disponibilità di mezzi oprogetti concreti, idonei a rendere probabile la reiterazione. Il pericolo di recidivasarebbe stato ancorato quasi esclusivamente alla gravità e alla strutturazione deltraffico e alla presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senzaconsiderare la situazione personale attuale dell’indagato e, in particolare, laconcreta impossibilità di avviare o proseguire attività di coltivazione distupefacente presso l’abitazione ove egli si trova ristretto, per assenza di areaesterna coltivabile.4.6. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 275 e 299 cod. proc. pen., con riferimento alla proporzionalità e adeguatezzadella misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.La difesa rappresenta di avere prospettato, nella memoria in sede di riesame,la possibilità di sostituire la misura applicata con misure meno afflittive, qualil’obbligo di dimora, il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria e prescrizioni di non contatto, alla luce dell’esclusione dell’aggravantedel numero di dieci o più associati, della discutibile configurabilità dell’aggravantearmata, del ridimensionamento quantitativo di alcuni reati-fine, in particolare delcapo C), nonché del decorso del tempo e dell’azione repressiva già esercitata sulleinfrastrutture del traffico.Il Tribunale, secondo il ricorrente, si sarebbe limitato a ribadire la gravità deireati, la professionalità e la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], concludendo perl’indispensabilità della misura in atto e per l’inidoneità di misure gradate, senzaesaminare concretamente le alternative proposte e senza indicare le ragioni percui un obbligo di dimora, unitamente al divieto di espatrio e a frequenti obblighi dipresentazione, non sarebbe stato idoneo a neutralizzare il rischio. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe, inoltre, considerato l’eventuale attenuazione delle esigenze cautelari aisensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e il principio della minor compressione possibiledella libertà personale.4.7. Con l’ottavo motivo deduce error in procedendo e vizio di motivazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per omesso esamedelle specifiche censure difensive articolate nella memoria depositata in sede diriesame.La difesa deduce che nella memoria del 10 marzo 2026 aveva sviluppatopuntuali doglianze concernenti il difetto di autonoma valutazione e la motivazioneapparente dell’ordinanza genetica, l’insussistenza o insufficienza dei gravi indizisul ruolo apicale e sui capi B), C) e I), l’insussistenza dell’aggravante armata, lacarenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, nonché la violazionedei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura. L’ordinanza del riesame,pur riassumendo in apertura le doglianze difensive, non si sarebbe confrontataanaliticamente con esse, limitandosi ad affermare in via generale la correttezzadell’ordinanza del G.I.P., a richiamare il compendio probatorio e a ribadire lagravità dei reati e la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, mancherebbe una risposta specifica agli argomentirelativi alla possibilità di un ruolo non apicale, alle critiche sulla natura episodica ocomunque ridimensionabile dei capi C) e I), alle obiezioni sulla mera episodicitàdella disponibilità dell’arma, nonché alle considerazioni sul decorso del tempo,sulla neutralizzazione delle infrastrutture del traffico e sulla praticabilità di misurealternative.5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va pregiudizialmente esaminato, per ragioni di anteriorità logica, il terzomotivo di ricorso con il quale l'istante ha dedotto la nullità dell'ordinanza emessadal giudice del riesame per difetto di autonoma valutazione degli indizi e delleesigenze cautelari.Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.In relazione alla giurisprudenza sviluppatasi dopo le modifiche apportatedalla legge n. 47 del 2015, questa Corte ha costantemente osservato che lamotivazione del giudice procedente in sede di ordinanza applicativa ben puòfondarsi sulla tecnica della motivazione per relationem, ovvero, anche su quelladell'incorporazione nel provvedimento di specifici elementi di indagine richiamatidal Pubblico ministero quando, dal complessivo apparato motivazionale, emergacomunque che il giudice abbia sottoposto i predetti elementi a un adeguato vagliocritico e dato contezza delle ragioni per le quali abbia ritenuto gli stessi idonei agiustificare l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 30327 del09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018,Vizzì, Rv. 273658 – 01).In pratica, come reso evidente dai lavori preparatori nonché dall'esame dialcune pronunce di legittimità antecedenti l'entrata in vigore della riforma, lanuova disciplina ha inteso esplicitamente stigmatizzare la tecnica redazionaleoperata tramite il ricorso al sistema del cosiddetto taglia/incolla, mediante il qualeil G.I.P. si appropriava integralmente delle considerazioni del Pubblico ministerosenza sottoporle al necessario vaglio critico.Deve quindi evidenziarsi che tale patologia processuale non è in alcun modoravvisabile nel caso di specie, nel quale il giudice del riesame ha motivatamenteescluso che l’ordinanza genetica difettasse di autonoma valutazione degli elementidi fatto prospettati dal Pubblico ministero, dando conto della loro rilevanza sia sulpiano del perfezionamento dell'imputazione provvisoria sia in relazione al profilodelle esigenze cautelari. Giova, inoltre, ricordare che si tratta di vizio che non puòessere riferito se non al provvedimento con il quale la misura viene adottata, siaesso l’ordinanza del G.I.P. o il provvedimento adottato a seguito dell’appello delPubblico ministero, mentre non può essere predicato con riguardo all’ordinanzadel Tribunale del riesame (Sez. 1, n.12536 del 19/12/2025, Cordì, Rv. 289714 –01; Sez.1, n.8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv.280603 – 01).3. Il primo motivo, con il quale è stata chiesta la derubricazionedell’imputazione provvisoria dal ruolo di promotore e organizzatoredell'associazione dedita al narcotraffico in quella di mero partecipe, è inammissibilesotto il profilo della carenza d’interesse.A tale proposito, con giurisprudenza da ritenersi del tutto consolidata, questaCorte ha rilevato che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesseconcreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso percassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione diun'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo casoin cui ciò incida sull' an o sul quomodo della misura e, di conseguenza, solo quandol'eventuale riqualificazione dell'imputazione provvisoria possa condurre a ungiudizio di mancato perfezionamento di una fattispecie suscettibile di dar luogo arisposta cautelare, ovvero quando la stessa incida in termini concreti sulle relativemodalità di applicazione con specifico riferimento alla durata dei termini di fase(Sez. 6, n. 948 del 18/12/2025, dep. 2026, Barbaro, Rv. 289155 -01; Sez. 2, n.17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01).Per diretta conseguenza, ne deriva che, in tema di misure cautelari personali,sussiste l'interesse a impugnare quando l'indagato tenda a ottenere una diversaqualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità,mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che nonrealizzi alcun vantaggio pratico; con la conseguenza che tale interesse non sussistequalora l’impugnazione miri alla sola esclusione della qualifica apicale nellafattispecie di associazione finalizzata al narcotraffico, non incidendo la stessa sulregime cautelare e, in particolare, sulla configurazione della doppia presunzione dicui all’art.275, comma 3, cod.proc.pen.Per effetto di considerazioni logicamente conseguenti, deve escludersi lasussistenza dell’interesse a ricorrere in ordine alla circostanza relativa al dedottocarattere armato dell'associazione (di cui al quinto motivo di ricorso), trattandosidi elemento insuscettibile di riverberarsi sul regime cautelare della disposizionecontestata, fatto solo salvo il caso in cui il ricorrente deduca espressamente chel'esclusione dell'aggravante possa apportare una concreta utilità, elemento di fattoneanche astrattamente allegato nel caso di specie (Sez. 2, n. 17366 del21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01 cit.; Sez. 6, n. 5213 del11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 – 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra,Rv. 260256 – 01).4. Il secondo motivo, attinente alla contestazione dell'univocità delcompendio indiziario in ordine ai tre reati fine, è inammissibile in quantomanifestamente infondato e, comunque, estrinsecamente aspecifico.A tale proposito, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, intema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazionecon il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibilesoltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed iprincipi di diritto, ma non anche quando proponga e sviluppi censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01); rilevando che, nel caso in cui si censuri lamotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv.237475 - 01).Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimentoimpugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamenteverificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativodel provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presentidue requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delleragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti,risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.Nel caso in esame le considerazioni poste alla base delle censure difensivevanno ritenute, di fatto, prive del necessario requisito della specificità e comunquesi rappresentano inidonee a configurare un'effettiva contestazione del percorsomotivazionale seguito dai giudici di merito; difatti, la difesa non hasostanzialmente contestato la ricostruzione dei fatti operata sulla base delcomplesso degli elementi di indagine, limitandosi a concentrarsi (tra l’altro, inordine solo ad alcuni dei reati fine posti alla base dell’ordinanza) su elementi dicontorno quali la mancanza di riscontri oggettivi che collocassero fisicamente ilCammarata nella fase della gestione del trasporto, il mancato perfezionamentodella consegna a seguito di un'offerta oggettivamente riscontrata ovveroconsiderazioni giuridiche del tutto manifestamente infondate, relative a unadedotta differenziazione, nell'ambito di un episodio di cessione di sostanzestupefacenti, tra la posizione del cedente e quella dell'acquirente.Deve quindi ritenersi che il motivo non configuri, neanche astrattamente,alcun profilo di fatto e di diritto idoneo a smentire la valutazione operata dalTribunale.5. Il quarto motivo, attinente al dedotto vizio motivazionale in ordine allasussistenza del ruolo apicale è (come detto) da un lato non sostenuto dallacondizione dell'interesse ad agire ma, in ogni caso del tutto aspecifico sul pianodella contestazione degli elementi fattuali valorizzati dal giudice; limitandosi lostesso a una tautologica contestazione degli specifici elementi di fatto valorizzatinell’ordinanza applicativa in ordine all'attività concreta di coordinamento operatadal [OSCURATO:PERSONA], le cui connotazioni sono ampiamente desumibili dal corpomotivazionale del provvedimento impugnato.6. Il sesto motivo, attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e alprofilo di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, è manifestamenteinfondato.In relazione al profilo attinente al merito delle esigenze cautelari vaosservato che, in relazione alla fattispecie associativa contestata ai sensi dell’art.74, T.U. Stup., vige in materia la c.d. doppia presunzione dettata dall’art. 275,comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che – quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai reati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, cod.proc.pen.(tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodiacautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenzecautelari possono essere soddisfatte con altre misure».Il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può, quindi, limitarsi a daremotivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee adimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza dielementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelatecon misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, J.A., Rv. 266029 – 01).Nel caso in esame, a fronte di una fattispecie prevedente la suddetta doppiapresunzione, il motivo di ricorso si è limitato a richiamare la potenziale rilevanzadi elementi rivelatori di segno contrario in ordine alla sussistenza delle esigenzecautelari ma in realtà senza assolvere all'onere di specifica indicazione degli stessi;difatti il motivo si pone, di fatto, nell'ottica della valutazione dei principi generalisottesi all'art. 274 lett. c), cod.proc.pen., senza in alcun modo misurarsi con ilcarattere di specialità assunto dall'art. 275, comma 3, senza, quindi, allegare alcunelemento fattuale tale da poter superare la presunzione suddetta e, in ogni caso,a connotare la motivazione del Tribunale del riesame sotto il profilo della manifestaillogicità ovvero della violazione di legge sotto l’ambito specifico dell’an delleesigenze medesime.7. Il settimo motivo riguardante l'adeguatezza della misura cautelare èinammissibile in quanto del tutto aspecifico, essendosi limitato il ricorrente arichiamare elementi di fatto, peraltro non confermati da parte del Tribunale, inbase ai quali le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte mediantemisure di carattere non custodiale; omettendo, di fatto, il necessario epregiudiziale confronto con le argomentazioni del Tribunale e in particolare con latipologia e la gravità dei fatti concretamente ascritti al ricorrente.Evidenziando, anzi, che lo stesso Tribunale ha ben tenuto presente lasussistenza della presunzione di adeguatezza della misura maggiormente afflittiva,valorizzando – ai fini dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari – il datofattuale rappresentato dalla consumazione dei fatti al di fuori del contestopropriamente abitativo.8. L’ottavo motivo, attinente a un dedotto error in procedendo da parte delTribunale, è del tutto aspecifico; contenendo lo stesso, di fatto, un richiamo aelementi di fatto già, come detto, posti alla base di altri motivi di ricorso e valutaticompiutamente dal Tribunale.9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni diesonero in relazione al testo dell'art. 616 cod.proc.pen., l'applicazione di unasanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella misura di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris