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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23231/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Pasquale ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Noia di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione illecita di 20 confezioni di cocaina (gr. 20.207,10, per un totale di 99.823 dosi); e di ulteriori 20 confezioni (gr. 20.059,30 per 113.335 dosi), con l'aggravante di cui all'art. 80.c. 2, stesso d.P.R. (in Marigliano, il 10/6/2021); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali l'atto di perquisizione è stato ritenuto unico (facendo rinvio al relativo verbale) e motivato congruamente il diniego delle generiche (facendo rinvio alla gravità della condotta e alla mancata resipiscenza), in perfetta coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle Generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269), che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] z 12en e [OSCURATO:PERSONA] ere S 26 M 3 II_ CANCELLI,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Pasquale ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Noia di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione illecita di 20 confezioni di cocaina (gr. 20.207,10, per un totale di 99.823 dosi); e di ulteriori 20 confezioni (gr. 20.059,30 per 113.335 dosi), con l'aggravante di cui all'art. 80.c. 2, stesso d.P.R. (in Marigliano, il 10/6/2021); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali l'atto di perquisizione è stato ritenuto unico (facendo rinvio al relativo verbale) e motivato congruamente il diniego delle generiche (facendo rinvio alla gravità della condotta e alla mancata resipiscenza), in perfetta coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle Generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269), che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] z 12en e [OSCURATO:PERSONA] ere S 26 M 3 II_ CANCELLI,
Sentenza Cassazione n. 23231/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris