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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 30653/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13348/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in virtù di procura speciale , dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , [OSCURATO:PERSONA], n. 67 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4338/17, depositata il 27 ottobre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] avverso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: “scudo fiscale” CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avviso d’accertamento con il quale era stata imputata al contribuente la maggiore Irpef, relativa all’anno d’imposta 2007, in conseguenza della ritenuta natura fittizia dei contratti con i quali, in data 17 novembre 2005, i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avevano ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’usufrutto sull’ ottanta per cento del capitale sociale della s.n.c., pur restando proprietari unici della partecipazione societaria.

Secondo l’Agenzia, infatti, le condizioni contrattuali pattuite erano antieconomiche, essendo irrisorio il prezzo di cessione pagato dalla s.r.l., nonostante l’elevatissima quota degli utili garantita complessivamente dall’usufrutto sulla partecipazione nella s.n.c., sicché l’operazione doveva ritenersi finalizzata al fittizio trasferimento, a fini fiscali, alla cessionaria della quota più rilevante del reddito prodotto dalla cedente.

Il contribuente- che nei giudizi di merito aveva eccepito che l’accertamento sarebbe stato inibito dalla sua adesione al c.d. scudo fiscale per il rimpatrio in Italia di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e non già dichiarate, pagando la relativa imposta- si difende con controricorso , che contiene la preliminare “istanza di trattazione” finalizzata alla declaratoria di estinzione del giudizio, in conseguenza della proposta domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza versare alcun importo, in considerazione di quanto già versato in pendenza di giudizio.

Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che il contribuente controricorrente ha eccepito e documentato, sin dal controricorso ed anche con produzione telematica, di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza versare alcun importo, in considerazione di quanto già versato in pendenza di giudizio, deducendo pertanto l’avvenuto perfezionamento della definizione sin dal momento della presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 del ridetto art. 6.

Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazionedi cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione contestuale allo stesso controricorso e finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzionedel giudizio.

Non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto, di cui al controricorso.

Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13348/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in virtù di procura speciale , dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , [OSCURATO:PERSONA], n. 67 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4338/17, depositata il 27 ottobre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] avverso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: “scudo fiscale” CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avviso d’accertamento con il quale era stata imputata al contribuente la maggiore Irpef, relativa all’anno d’imposta 2007, in conseguenza della ritenuta natura fittizia dei contratti con i quali, in data 17 novembre 2005, i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avevano ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’usufrutto sull’ ottanta per cento del capitale sociale della s.n.c., pur restando proprietari unici della partecipazione societaria. Secondo l’Agenzia, infatti, le condizioni contrattuali pattuite erano antieconomiche, essendo irrisorio il prezzo di cessione pagato dalla s.r.l., nonostante l’elevatissima quota degli utili garantita complessivamente dall’usufrutto sulla partecipazione nella s.n.c., sicché l’operazione doveva ritenersi finalizzata al fittizio trasferimento, a fini fiscali, alla cessionaria della quota più rilevante del reddito prodotto dalla cedente. Il contribuente- che nei giudizi di merito aveva eccepito che l’accertamento sarebbe stato inibito dalla sua adesione al c.d. scudo fiscale per il rimpatrio in Italia di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e non già dichiarate, pagando la relativa imposta- si difende con controricorso , che contiene la preliminare “istanza di trattazione” finalizzata alla declaratoria di estinzione del giudizio, in conseguenza della proposta domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza versare alcun importo, in considerazione di quanto già versato in pendenza di giudizio. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che il contribuente controricorrente ha eccepito e documentato, sin dal controricorso ed anche con produzione telematica, di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza versare alcun importo, in considerazione di quanto già versato in pendenza di giudizio, deducendo pertanto l’avvenuto perfezionamento della definizione sin dal momento della presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 del ridetto art. 6. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazionedi cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione contestuale allo stesso controricorso e finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzionedel giudizio. Non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto, di cui al controricorso. Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24ottobre 2023.