CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90 ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro quattromila di multa. Il ricorrente denuncia genericamente il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. nonostante il Giudice abbia esplicitamente fatto riferimento agli elementi di responsabilità derivanti dall'arresto in flagranza di reato effettuato il 6.12.2021 con riferimento alla illecita detenzione per la cessione a terzi di Kg 12 lordi di hashish. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conformè a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso