CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47627/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/09/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA] detto Steinberg, per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pavia, emessa il 5 giugno 2019, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di estorsione di cui al capo D e, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], anche per il reato di tentata estorsione di cui al capo F. Secondo la Corte, [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] e da altri due imputati non ricorrenti, aveva proferito minacce (ed il [OSCURATO:PERSONA] anche usato violenza) nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nonché ulteriori minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per costringere entrambi a monetizzare degli assegni emessi in favore della ditta del [OSCURATO:PERSONA] senza causale riferibile ai rapporti commerciali esistenti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Vittori inerenti al commercio di autovetture. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato l'attendibilità delle persone offese alla luce delle doglianze contenute nei motivi appello siccome volte a mettere in risalto la personalità delinquenziale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la sua inaffidabilità. La vicenda illecita, peraltro, avrebbe avuto come protagonista solo l'imputato [OSCURATO:PERSONA], la cui ditta era beneficiaria dell'unico assegno di euro quattromila del quale era stata chiesta la monetizzazione e solo il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere minacce nei confronti delle vittime, essendo slegata da questa dinamica la condotta del ricorrente che aveva provocato le lesioni personali al Vittori di cui al capo E della imputazione dichiarato prescritto dalla Corte di appello. La mera presenza del ricorrente ad un incontro tra il coimputato ed il Massola non proverebbe il suo concorso nel reato estorsivo; 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva, che la Corte di appello non avrebbe giustificato, tralasciando di apprezzare gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa ed usando un trattamento non omogeneo rispetto alla posizione degli altri imputati non ricorrenti. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e nullità della sentenza impugnata dovuta alla mancata notifica al difensore di fiducia nominato dall'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Paola, del decreto di citazione per il giudizio di appello, erroneamente notificato ad altro legale, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pavia; 4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o come violenza privata. L'imputato non avrebbe mai preteso dalla vittima Vittori nulla che non gli spettasse, così come affermato anche dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito, con conforme giudizio, hanno evidenziato che il ricorrente si era più volte recato insieme al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per sollecitare al Massola la richiesta di monetizzazione di svariati assegni in favore della ditta del coimputato, in una occasione riuscendovi come dimostrato documentalmente attraverso l'assegno emesso dal Massola, ritenuto quale riscontro esterno alle dichiarazioni di ben due persone offese, ampiamente idonee, già da sole, a provare l'addebito attesa la loro convergenza sulla quale il ricorso pare sorvolare. In una occasione, secondo il racconto della persona offesa ritenuta credibile, l'imputato aveva aggredito il Vittori provocandogli le lesioni personali di cui al capo E ed essendo presente anche nell'ultima occasione al cospetto del Massola nella quale i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo non ricorrente) avevano veicolato ulteriori minacce sempre nella stessa direzione. La presenza del ricorrente in più occasioni e l'episodio delle lesioni di cui si era reso protagonista ai danni del Vittori in quella congerie di rapporti descritti dalle sentenze di merito, rende il giudizio della Corte in ordine alla sussistenza del concorso nel reato del tutto privo di vizi logico-giuridici, avendo l'imputato dimostrato di avere avuto piena contezza della vicenda e di aver coadiuvato i complici nell'esercizio della pretesa estorsiva. 1.2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione che il ricorrente non riesce a contrastare se non con generiche valutazioni di fatto, ha sottolineato che la commissione delle condotte di estorsione all'odierno giudizio erano dimostrative della rinnovata ed ingravescente capacità a delinquere del ricorrente e spiccata pericolosità sociale rispetto ai precedenti penali, anche specifici, dai quali egli risulta gravato. La decisione è esente da censure alla luce del principio giuridico secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria, della quale possono apprezzarsi solo le doglianze inerenti ai motivi di ricorso già proposti e non quelle che introducono nuove censure, come quella che riguarda la presunta assenza, peraltro non rilevata, dei presupposti legali per la contestazione della recidiva, cosa diversa da quanto esposto nel motivo di ricorso a proposito del difetto di motivazione sulla sua applicazione.2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In ordine al primo motivo, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale, la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio al difensore di fiducia costituisce nullità a regime intermedio (e non assoluta come si vorrebbe in ricorso) nell'ipotesi in cui l'imputato sia assistito da due difensori. La nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (In motivazione la Corte ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice) (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea e successive conformi). Nel caso in esame, come la Corte ha potuto verificare dagli atti stante la natura processuale della questione, il ricorrente aveva nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] senza revocare il precedente difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva nominato con delega un suo sostituto per partecipare all'udienza del 20 giugno 2022 che nulla aveva eccepito riguardo alla mancata notifica del decreto di citazione al co-difensore. 2.2. Il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, è del tutto generico, non avendo il ricorrente fatto il minimo riferimento alla circostanza che la sentenza impugnata aveva escluso che le pretese dell'imputato verso le persone offese trovassero causale in pregressi rapporti commerciali intrattenuti con esse, pertinenti al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, non riguardavano la vittima Massola, terzo estraneo ma destinatario delle richieste illecite non ricollegabili a nessun diritto giuridicamente tutelabile in capo al ricorrente. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva sulla questione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.10.2023.Il Consigliere estenso