Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21211/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

elle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 6 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza in data 16 gennaio 2026 del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata aXXXXXXXXXXXXXX la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione aireati di estorsione continuata di cui agli artt. 81 cpv., 629 cod. pen. (capo A della rubricadelle imputazioni) e di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen. (capo B)consumati tra l’aprile ed il dicembre 2025.All’indagato risulta anche contestata la recidiva specifica e infraquinquennale.In sintesi, si contesta al XXXXXX di avere costretto la madre (XXXXXXXX), anchespingendola e la sorella (XXXXXXXXXXXXXX), mediante minaccia, a consegnargli sommedi denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente (capo A), nonché di avere ingiuriatoquotidianamente la madre gettando al suo indirizzo le suppellettili presenti nell’abitazionefamiliare e di avere compiuto nei confronti della stessa altre azioni di natura intimidatoria, trale quali il chiuderla a chiave in cucina minacciando di non aprire la porta e di accoltellarlaqualora la sorella non gli avesse consegnato una somma di denaro.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. e agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.per erronea applicazione delle nozioni di “famiglia” e di “convivenza”.Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenutosufficiente per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 cod. pen. la ripresa dellaconvivenza nel marzo 2025 tra l’indagato e la madre pur in assenza di una stabile relazioneaffettiva e duratura comunanza di aspettative di mutua solidarietà.In particolare, non si sarebbe tenuto conto che:a) la madre del ricorrente aveva lasciato l’abitazione a fine giugno 2025, stabilendoaltrove la propria residenza;b) la frequentazione della madre del ricorrente presso l‘appartamento di quest’ultimoera limitata all’accudimento degli animali domestici;c) il certificato dello stato di famiglia rilasciato il 19 gennaio 2026 attesta chenell’immobile risiedono solo XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, assegnatari dello stessodal 17 aprile 2025;d) la sorella dell’indagato ha dichiarato che il fratello e la madre non sono mai andatid’accordo tra loro e non ha mai fatto accenno ad una comunanza di affetti e di interessi tragli stessi.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione alla condotta estorsiva.Evidenzia la difesa del ricorrente che non sussisterebbe la gravità indiziariarelativamente a tale fattispecie delittuosa atteso che, con riguardo all’episodio del 12dicembre 2025, essendo emerso dalle dichiarazioni della persona offesa che la serratura ela maniglia della cucina erano state in precedenza danneggiate dall’indagato, non vi sarebbeprova di una compiuta segregazione fisica della madre.2.3.

Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle produzionidifensive sulla credibilità della persona offesa.Evidenzia sul punto la difesa del ricorrente:a) che l’allontanamento della signora XXXXXXXX dall’abitazione familiare puòessere letto non come volontà di sottrarsi alle condotte minacciose del figlio ma comeconseguenza della regolarizzazione di un contratto di locazione a favore dei soli figli dellastessa;b) che la difesa ha documentato un allontanamento volontario e senza preavvisodella XXXXXXXX dalla casa familiare per legarsi ad un soggetto pregiudicato, condotta cheavrebbe dovuto essere considerata dal Tribunale ai fini della valutazione di attendibilità dellapersona offesa;c) che la persona offesa ha descritto un clima di “estremo terrore” ma, nonostanteciò, la stessa ha continuato a frequentare quotidianamente l’abitazione dell’indagato;d) che la persona offesa ha omesso di dichiarare di non risiedere più nell’abitazionee di non essere assegnataria della stessa, elementi anche questi che avrebbero dovutoessere valutati ai fini della credibilità della stessa.2.4.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per omessatrasmissione al Tribunale del riesame delle sommarie informazioni di XXXXXXXXXXXXXX indata 27 gennaio 2026, quindi in data anteriore alla presentazione della richiesta di riesame.Rileva la difesa che le dichiarazioni rese nella circostanza dalla persona sopraindicata presentavano un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato in quanto:a) erano dimostrative che lo stesso ha sempre rispettato le prescrizioni in vigore finoal 16 gennaio 2026 (opera di volontariato sulle ambulanze) il che incide sulla valutazione dipericolosità dello stesso;b) le stesse facevano riferimento a fatti di altro procedimento;c) indicavano una conflittualità reciproca e bilaterale tra la persona offesa el’indagato;d) confermavano l’assegnazione esclusiva dell’immobile ai figli della persona offesala quale si era allontanata dallo stesso per andare a convivere con un’altra persona.2.5.

Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. con riguardo alle esigenze cautelari ed allamisura adottata al fine di contenerle.Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il Tribunale non si sarebbeconfrontato con gli elementi favorevoli versati in atti ed in particolare con la relazione dellaPubblica [OSCURATO:PERSONA] di Bologna del 27 gennaio 2026 attestante il corretto e diligentesvolgimento del lavoro di pubblica utilità dell’indagato, nonché con i registri attestantil’impegno sul puto profuso.A ciò si aggiunge che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramenteapodittica laddove ha ritenuto inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari l’adozione neiconfronti del XXXXXX di misure non custodiali ed in particolare quella degli arresti domiciliariin luogo la cui frequentazione dipende esclusivamente dalle scelte della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e svolge ancheinammissibili censure di merito.2.

Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Supremahanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premessoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pureformali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata lalegittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., congli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì diuna qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà piùavanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. edelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto sesi traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C.ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).3.

Tutto ciò doverosamente premesso, ricorda il Collegio, in risposta al primo motivodi ricorso, che nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo chiarito che i concetti di"famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen., ancorché da interpretarsinell'accezione più ristretta, sono da intendersi quale comunità connotata da una radicata estabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicantereciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio odi parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché nonnecessariamente continuativa.Nel caso in esame il Tribunale del riesame (v. in particolare pag. 3) ha ricostruito irapporti conflittuali tra l’indagato e la madre, persona offesa, che hanno visto alternarsi neltempo momenti di effettiva convivenza all’interno del medesimo appartamento a momenti neiquali la frequentazione è stata più sporadica ma è comunque proseguita, nonostante il fattoche la XXXXXXXX si fosse trasferita ad abitare altrove, se non altro in quanto la stessacontinuava a recarsi presso l’abitazione di via Tibaldi per accudire i suoi due cani, ciò adimostrazione che tra la madre ed il figlio proseguiva comunque una stabile relazionepersonale al punto che, come osserva il Tribunale sulla base di quanto denunciato dallapersona offesa, «in tutte le occasioni in cui [la persona offesa – n.d.r.] incontrava il figlio,quest’ultimo le rivolgeva ingiurie, la spingeva ed avanzava richieste di denaro».

A nulla rileva, poi, ai fini della configurabilità del contestato reato di cui all’art. 572cod. pen. che la situazione descritta dalla persona offesa aveva portato ad una conflittualitàinterpersonale della stessa con l’indagato, essendo del tutto naturale che la reiterazionedelle condotte intimidatorie ed ingiuriose di certo non poteva portare a ritenere che tra ilXXXXXX e la XXXXXXXX vi fossero rapporti idilliaci.A ciò si aggiunge che, se anche l’indagato avesse maturato a sua volta motivi diastio per pregresse condotte di allontanamento della madre dalla dimora familiare (comesostiene la difesa), ciò non è elemento giustificativo delle condotte di maltrattamento poste afondamento dell’applicazione della misura custodiale.A comprova che tra l’indagato e la madre/persona offesa proseguiva comunque unostabile rapporto interpersonale lo si evince anche da quanto riportato a pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata laddove il Tribunale (senza che vi sia stata una smentita) testualmente scrive che«in data 18.8.2025, l’indagato contattava la sorella per chiederle del denaro esuccessivamente inviava un video WhatsApp alla madre in cui le intimava di portargli unguinzaglio per i cani nel minor tempo possibile minacciandola di andarla a prendere pressocasa della persona che la ospitava.

Inviava alla madre un ulteriore video dove dimostrava diaver danneggiato l’abitazione».4.

Quanto poi alla valutazione di attendibilità della persona offesa, sia il Giudiceemittente il provvedimento cautelare genetico che, di fatto, il Tribunale del riesame hannoritenuto quanto narrato dalla XXXXXXXX credibile ed attendibile.E’ sul punto appena il caso di ricordare che «In tema di prove, la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale,non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio non ravvisabilenel caso in esame non essendo di certo gli elementi indicati dalla difesa nel ricorso qui inesame (anche attraverso il richiamo nel ricorso al verbale di dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXX) di per sé idonei ad integrare un vizio motivazionale rilevabile in sededi legittimità riguardante la valutazione di attendibilità della persona offesa.A ciò si aggiunge che:- come emerge dall’ordinanza impugnata il racconto della persona offesa risultaessere stato riscontrato sia per il fatto che le condotte maltrattanti dell’imputato di cui allecondotte poste a fondamento del provvedimento cautelare sono apparse tutt’altro chesporadiche ed occasionali - sol che si pensi che XXXXXXXXXXXXXX ha già subito unacondanna irrevocabile per precedenti condotte maltrattanti nei confronti della medesimapersona offesa in relazione alla quale era già stato sottoposto a misura cautelare - e che gliepisodi di violenza rivolti a beni presenti nell’appartamento risultano essere stati riscontrati inoccasione di un intervento dei Carabinieri;- non è emerso - e non è neppure stato indicato dalla difesa del ricorrente - alcunelemento specifico per il quale la XXXXXXXX avrebbe posto in essere una condottacalunniosa nei confronti del figlio.5.

Manifestamente infondato e sostanzialmente inammissibile è, poi, il secondomotivo di ricorso nel quale si contesta la gravità indiziaria relativamente alla fattispeciedelittuosa di natura estorsiva.indicato episodio nel corso del quale l’indagato chiuse la madre in cucina fintanto che lasorella non gli avesse accreditato la somma di 10 euro sulla propria carta PostePay, non puònon rilevarsi l’assoluta genericità di quanto dedotto nel motivo stesso che si limita aprospettare una possibile e non provata diversa ricostruzione dei fatti.Al riguardo è appena il caso di ricordare che la difesa del ricorrente propone sulpunto, peraltro in via ipotetica (così come lo fa allorquando tratta delle ragioni diallontanamento della XXXXXXXX dalla casa familiare) una ricostruzione alternativa a quellaoperata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabilela manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod.proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deveessere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quellaritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n.13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla correttaricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento adelementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramenteipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv.259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).6.

Quanto osservato al punto che precede si ricollega anche al terzo ed al quartomotivo di ricorso nel quale si indicano elementi del tutto ininfluenti ai fini del decidere edancora una volta finalizzati a chiedere a questa Corte di legittimità una inammissibilerivalutazione di attendibilità della persona offesa.Il Tribunale, anche attraverso il legittimo richiamo alla motivazione adottata dalGiudice emittente il provvedimento cautelare, dopo avere riassunto i motivi sui quali si eranoincentrate le doglianze difensive proposte in sede di riesame (doglianza poi reiterate inquesta sede di legittimità), ha spiegato in modo congruo e non manifestamente illogico leragioni della propria decisione.Del resto, questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile unadecisione di merito per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravamequando la stessa è disattesa dalla motivazione complessivamente considerata.

Pertanto, perla validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazionela specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente perescludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti checonduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio aduna valida alternativa.

Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità qualicircostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione delconvincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguitoper addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciatovizio di preterizione. (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).Con specifico rilievo, poi, alla dedotta omessa produzione al Tribunale del riesame aisensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da parte del Pubblico Ministero del verbale didichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXX il 27 gennaio 2026, si rende necessarioosservare che il motivo ricorso è al contempo generico e non autosufficiente in quanto da unlato non illustra dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni delle predetta personainformata sui fatti limitandosi ad indicare elementi che – secondo la tesi difensiva -sarebbero idonei ad escludere la attendibilità della persona offesa (della quale si è già dettosopra) e dall’altro, non provvede all’allegazione del verbale menzionato (non presente neglidello stesso.7.

Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso relativo alleesigenze cautelari ed alla misura custodiale ritenuta idonea a salvaguardarle.Occorre al riguardo premettere che, come emerge da comunicazione di cancelleriain atti, la misura cautelare carceraria è stata medio tempore sostituita con ordinanza G.i.p.del Tribunale di Bologna in data 13 aprile 2026 con quella del divieto di dimora dell’indagatonella provincia di Bologna.Detta situazione rende superate le questioni prospettate dalla difesa circa laproporzionalità della misura cautelare originariamente applicata.Resta solo da aggiungere che comunque il Tribunale aveva comunque debitamenteevidenziato la sussistenza di esigenze cautelari in particolare sottolineando come:a) l’indagato ha reiterato le condotte maltrattanti dopo pochi mesi dalla cessazione dimisura cautelare adottata nei suoi confronti in relazione a condotte di analogo tenore;b) il XXXXXX risulta altresì già gravato anche di condanna per un altro reato (unarapina commessa nel 2018);c) nessun segno di resipiscenza è dato ravvisare nella condotta del prevenuto.Trattasi di argomenti che di fatto rendono implicitamente superati gli altri elementiindicati dalla difesa legati al rispetto di precedenti impegni cautelari e all’adempimento dellamisura imposta in relazione ad altri fatti legata allo svolgimento di un lavoro di pubblicautilità.8.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.9.

Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presenteprovvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52d.lgs. 196/03.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 6 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza in data 16 gennaio 2026 del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata aXXXXXXXXXXXXXX la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione aireati di estorsione continuata di cui agli artt. 81 cpv., 629 cod. pen. (capo A della rubricadelle imputazioni) e di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen. (capo B)consumati tra l’aprile ed il dicembre 2025.All’indagato risulta anche contestata la recidiva specifica e infraquinquennale.In sintesi, si contesta al XXXXXX di avere costretto la madre (XXXXXXXX), anchespingendola e la sorella (XXXXXXXXXXXXXX), mediante minaccia, a consegnargli sommedi denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente (capo A), nonché di avere ingiuriatoquotidianamente la madre gettando al suo indirizzo le suppellettili presenti nell’abitazionefamiliare e di avere compiuto nei confronti della stessa altre azioni di natura intimidatoria, trale quali il chiuderla a chiave in cucina minacciando di non aprire la porta e di accoltellarlaqualora la sorella non gli avesse consegnato una somma di denaro.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. e agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.per erronea applicazione delle nozioni di “famiglia” e di “convivenza”.Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenutosufficiente per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 cod. pen. la ripresa dellaconvivenza nel marzo 2025 tra l’indagato e la madre pur in assenza di una stabile relazioneaffettiva e duratura comunanza di aspettative di mutua solidarietà.In particolare, non si sarebbe tenuto conto che:a) la madre del ricorrente aveva lasciato l’abitazione a fine giugno 2025, stabilendoaltrove la propria residenza;b) la frequentazione della madre del ricorrente presso l‘appartamento di quest’ultimoera limitata all’accudimento degli animali domestici;c) il certificato dello stato di famiglia rilasciato il 19 gennaio 2026 attesta chenell’immobile risiedono solo XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, assegnatari dello stessodal 17 aprile 2025;d) la sorella dell’indagato ha dichiarato che il fratello e la madre non sono mai andatid’accordo tra loro e non ha mai fatto accenno ad una comunanza di affetti e di interessi tragli stessi. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione alla condotta estorsiva.Evidenzia la difesa del ricorrente che non sussisterebbe la gravità indiziariarelativamente a tale fattispecie delittuosa atteso che, con riguardo all’episodio del 12dicembre 2025, essendo emerso dalle dichiarazioni della persona offesa che la serratura ela maniglia della cucina erano state in precedenza danneggiate dall’indagato, non vi sarebbeprova di una compiuta segregazione fisica della madre.2.3. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle produzionidifensive sulla credibilità della persona offesa.Evidenzia sul punto la difesa del ricorrente:a) che l’allontanamento della signora XXXXXXXX dall’abitazione familiare puòessere letto non come volontà di sottrarsi alle condotte minacciose del figlio ma comeconseguenza della regolarizzazione di un contratto di locazione a favore dei soli figli dellastessa;b) che la difesa ha documentato un allontanamento volontario e senza preavvisodella XXXXXXXX dalla casa familiare per legarsi ad un soggetto pregiudicato, condotta cheavrebbe dovuto essere considerata dal Tribunale ai fini della valutazione di attendibilità dellapersona offesa;c) che la persona offesa ha descritto un clima di “estremo terrore” ma, nonostanteciò, la stessa ha continuato a frequentare quotidianamente l’abitazione dell’indagato;d) che la persona offesa ha omesso di dichiarare di non risiedere più nell’abitazionee di non essere assegnataria della stessa, elementi anche questi che avrebbero dovutoessere valutati ai fini della credibilità della stessa.2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per omessatrasmissione al Tribunale del riesame delle sommarie informazioni di XXXXXXXXXXXXXX indata 27 gennaio 2026, quindi in data anteriore alla presentazione della richiesta di riesame.Rileva la difesa che le dichiarazioni rese nella circostanza dalla persona sopraindicata presentavano un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato in quanto:a) erano dimostrative che lo stesso ha sempre rispettato le prescrizioni in vigore finoal 16 gennaio 2026 (opera di volontariato sulle ambulanze) il che incide sulla valutazione dipericolosità dello stesso;b) le stesse facevano riferimento a fatti di altro procedimento;c) indicavano una conflittualità reciproca e bilaterale tra la persona offesa el’indagato;d) confermavano l’assegnazione esclusiva dell’immobile ai figli della persona offesala quale si era allontanata dallo stesso per andare a convivere con un’altra persona.2.5. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. con riguardo alle esigenze cautelari ed allamisura adottata al fine di contenerle.Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il Tribunale non si sarebbeconfrontato con gli elementi favorevoli versati in atti ed in particolare con la relazione dellaPubblica [OSCURATO:PERSONA] di Bologna del 27 gennaio 2026 attestante il corretto e diligentesvolgimento del lavoro di pubblica utilità dell’indagato, nonché con i registri attestantil’impegno sul puto profuso.A ciò si aggiunge che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramenteapodittica laddove ha ritenuto inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari l’adozione neiconfronti del XXXXXX di misure non custodiali ed in particolare quella degli arresti domiciliariin luogo la cui frequentazione dipende esclusivamente dalle scelte della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e svolge ancheinammissibili censure di merito.2. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Supremahanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premessoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pureformali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata lalegittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., congli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì diuna qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà piùavanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. edelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto sesi traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C.ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).3. Tutto ciò doverosamente premesso, ricorda il Collegio, in risposta al primo motivodi ricorso, che nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo chiarito che i concetti di"famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen., ancorché da interpretarsinell'accezione più ristretta, sono da intendersi quale comunità connotata da una radicata estabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicantereciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio odi parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché nonnecessariamente continuativa.Nel caso in esame il Tribunale del riesame (v. in particolare pag. 3) ha ricostruito irapporti conflittuali tra l’indagato e la madre, persona offesa, che hanno visto alternarsi neltempo momenti di effettiva convivenza all’interno del medesimo appartamento a momenti neiquali la frequentazione è stata più sporadica ma è comunque proseguita, nonostante il fattoche la XXXXXXXX si fosse trasferita ad abitare altrove, se non altro in quanto la stessacontinuava a recarsi presso l’abitazione di via Tibaldi per accudire i suoi due cani, ciò adimostrazione che tra la madre ed il figlio proseguiva comunque una stabile relazionepersonale al punto che, come osserva il Tribunale sulla base di quanto denunciato dallapersona offesa, «in tutte le occasioni in cui [la persona offesa – n.d.r.] incontrava il figlio,quest’ultimo le rivolgeva ingiurie, la spingeva ed avanzava richieste di denaro». A nulla rileva, poi, ai fini della configurabilità del contestato reato di cui all’art. 572cod. pen. che la situazione descritta dalla persona offesa aveva portato ad una conflittualitàinterpersonale della stessa con l’indagato, essendo del tutto naturale che la reiterazionedelle condotte intimidatorie ed ingiuriose di certo non poteva portare a ritenere che tra ilXXXXXX e la XXXXXXXX vi fossero rapporti idilliaci.A ciò si aggiunge che, se anche l’indagato avesse maturato a sua volta motivi diastio per pregresse condotte di allontanamento della madre dalla dimora familiare (comesostiene la difesa), ciò non è elemento giustificativo delle condotte di maltrattamento poste afondamento dell’applicazione della misura custodiale.A comprova che tra l’indagato e la madre/persona offesa proseguiva comunque unostabile rapporto interpersonale lo si evince anche da quanto riportato a pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata laddove il Tribunale (senza che vi sia stata una smentita) testualmente scrive che«in data 18.8.2025, l’indagato contattava la sorella per chiederle del denaro esuccessivamente inviava un video WhatsApp alla madre in cui le intimava di portargli unguinzaglio per i cani nel minor tempo possibile minacciandola di andarla a prendere pressocasa della persona che la ospitava. Inviava alla madre un ulteriore video dove dimostrava diaver danneggiato l’abitazione».4. Quanto poi alla valutazione di attendibilità della persona offesa, sia il Giudiceemittente il provvedimento cautelare genetico che, di fatto, il Tribunale del riesame hannoritenuto quanto narrato dalla XXXXXXXX credibile ed attendibile.E’ sul punto appena il caso di ricordare che «In tema di prove, la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale,non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio non ravvisabilenel caso in esame non essendo di certo gli elementi indicati dalla difesa nel ricorso qui inesame (anche attraverso il richiamo nel ricorso al verbale di dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXX) di per sé idonei ad integrare un vizio motivazionale rilevabile in sededi legittimità riguardante la valutazione di attendibilità della persona offesa.A ciò si aggiunge che:- come emerge dall’ordinanza impugnata il racconto della persona offesa risultaessere stato riscontrato sia per il fatto che le condotte maltrattanti dell’imputato di cui allecondotte poste a fondamento del provvedimento cautelare sono apparse tutt’altro chesporadiche ed occasionali - sol che si pensi che XXXXXXXXXXXXXX ha già subito unacondanna irrevocabile per precedenti condotte maltrattanti nei confronti della medesimapersona offesa in relazione alla quale era già stato sottoposto a misura cautelare - e che gliepisodi di violenza rivolti a beni presenti nell’appartamento risultano essere stati riscontrati inoccasione di un intervento dei Carabinieri;- non è emerso - e non è neppure stato indicato dalla difesa del ricorrente - alcunelemento specifico per il quale la XXXXXXXX avrebbe posto in essere una condottacalunniosa nei confronti del figlio.5. Manifestamente infondato e sostanzialmente inammissibile è, poi, il secondomotivo di ricorso nel quale si contesta la gravità indiziaria relativamente alla fattispeciedelittuosa di natura estorsiva.indicato episodio nel corso del quale l’indagato chiuse la madre in cucina fintanto che lasorella non gli avesse accreditato la somma di 10 euro sulla propria carta PostePay, non puònon rilevarsi l’assoluta genericità di quanto dedotto nel motivo stesso che si limita aprospettare una possibile e non provata diversa ricostruzione dei fatti.Al riguardo è appena il caso di ricordare che la difesa del ricorrente propone sulpunto, peraltro in via ipotetica (così come lo fa allorquando tratta delle ragioni diallontanamento della XXXXXXXX dalla casa familiare) una ricostruzione alternativa a quellaoperata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabilela manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod.proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deveessere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quellaritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n.13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla correttaricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento adelementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramenteipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv.259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).6. Quanto osservato al punto che precede si ricollega anche al terzo ed al quartomotivo di ricorso nel quale si indicano elementi del tutto ininfluenti ai fini del decidere edancora una volta finalizzati a chiedere a questa Corte di legittimità una inammissibilerivalutazione di attendibilità della persona offesa.Il Tribunale, anche attraverso il legittimo richiamo alla motivazione adottata dalGiudice emittente il provvedimento cautelare, dopo avere riassunto i motivi sui quali si eranoincentrate le doglianze difensive proposte in sede di riesame (doglianza poi reiterate inquesta sede di legittimità), ha spiegato in modo congruo e non manifestamente illogico leragioni della propria decisione.Del resto, questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile unadecisione di merito per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravamequando la stessa è disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Pertanto, perla validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazionela specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente perescludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti checonduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio aduna valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità qualicircostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione delconvincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguitoper addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciatovizio di preterizione. (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).Con specifico rilievo, poi, alla dedotta omessa produzione al Tribunale del riesame aisensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da parte del Pubblico Ministero del verbale didichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXX il 27 gennaio 2026, si rende necessarioosservare che il motivo ricorso è al contempo generico e non autosufficiente in quanto da unlato non illustra dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni delle predetta personainformata sui fatti limitandosi ad indicare elementi che – secondo la tesi difensiva -sarebbero idonei ad escludere la attendibilità della persona offesa (della quale si è già dettosopra) e dall’altro, non provvede all’allegazione del verbale menzionato (non presente neglidello stesso.7. Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso relativo alleesigenze cautelari ed alla misura custodiale ritenuta idonea a salvaguardarle.Occorre al riguardo premettere che, come emerge da comunicazione di cancelleriain atti, la misura cautelare carceraria è stata medio tempore sostituita con ordinanza G.i.p.del Tribunale di Bologna in data 13 aprile 2026 con quella del divieto di dimora dell’indagatonella provincia di Bologna.Detta situazione rende superate le questioni prospettate dalla difesa circa laproporzionalità della misura cautelare originariamente applicata.Resta solo da aggiungere che comunque il Tribunale aveva comunque debitamenteevidenziato la sussistenza di esigenze cautelari in particolare sottolineando come:a) l’indagato ha reiterato le condotte maltrattanti dopo pochi mesi dalla cessazione dimisura cautelare adottata nei suoi confronti in relazione a condotte di analogo tenore;b) il XXXXXX risulta altresì già gravato anche di condanna per un altro reato (unarapina commessa nel 2018);c) nessun segno di resipiscenza è dato ravvisare nella condotta del prevenuto.Trattasi di argomenti che di fatto rendono implicitamente superati gli altri elementiindicati dalla difesa legati al rispetto di precedenti impegni cautelari e all’adempimento dellamisura imposta in relazione ad altri fatti legata allo svolgimento di un lavoro di pubblicautilità.8. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.9. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presenteprovvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 21211/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris