CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2025
Cassazione n. 25280/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24433/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2294/2022 depositata il6 aprile 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto notificato il 7 ottobre 2022 propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2294-2022 pubblicata il 6 aprile 2022 e pronunciata nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo non ha presentato difese. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c. con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza n. 2294/2022 della Corte d’Appello di Roma e di tutti gli atti processuali del giudizio R.G. 490/2017 successivi al decesso del difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 20.9.2020. Deduce che l’avv., [OSCURATO:PERSONA], unico difensore costituito della [OSCURATO:SOCIETA]., decedeva in data 20.09.2020, come da certificato di morte del 24 /02/2022, e che il giudizio proseguiva senza alcuna interruzione e senza la presentazione di ricorsi in prosecuzione o in riassunzione, nonché in assenza di alcuna costituzione o procura alle liti ad un nuovo difensore. Successivamente al decesso del legale difensore della odierna ricorrente, infatti, si teneva l’udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2021 a trattazione scritta con note di precisazione delle conclusioni depositate solo dalla difesa dell’appellato, sig. D’Amico, che chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. La Corte d’Appello, in esito a tale richiesta, fissava l’udienza del 3.3.2022 con concessione del termine del 15.2.2022 per il deposito di note conclusive. La comparsa conclusionale era depositata dalla sola difesa del sig. D’[OSCURATO:PERSONA] e anche l’udienza per la decisione del 15 febbraio 2022 si teneva senza che alcuno comparisse per l’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della decisione Il motivo è fondato. Gli atti e le attività processuali successivi al decesso dell’unico difensore della parte ricorrente, ivi compresa la sentenza, sono affetti da nullità per violazione dell’art. 301 c.p.c. La morte del difensoreè una delle cause di interruzione immediata e automatica del processo, valevole dal giorno della sua verificazione, con conseguente nullità di tutti gli atti e di tutte le attività processuali successivi al verificarsi di tale evento interruttivo, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano avuto le altre parti e il giudice ( Sez. 3 - , Sentenza n. 1574 del 24/01/2020; Cass.Sez. III Cassazione civile, 20/11/2024, n.29921; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28257 del 04/11/2024 ) . Alla luce di quanto sopra la Corte si cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de