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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 659/2012

ECLI:EU:C:2012:164
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CO0167_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑167/11 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA] , in liquidazione, con sede in Venezia, rappresentata da A. Abate e A. Franchi, avvocati, ricorrente, sostenuta da: Repubblica italiana , rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente in sede d’impugnazione, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da

V. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig.

J. Malenovský, presidente di sezione, e dai sigg.

T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici, avvocato generale: sig.

Y. Bot cancelliere: sig.

A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza

1. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑584/08, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione 2010/38/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2. L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (...)

b) “aiuti esistenti”: (...) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio; (...)

c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

3. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1): «Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (...) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente».

4. Sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1177/2002, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU L 172, pag. 1).

5. L’articolo 2, paragrafi 1 e 4, di tale regolamento enuncia quanto segue: «1.

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, un aiuto diretto a sostegno di contratti per la costruzione di navi portacontainer, chemichiere e navi cisterna per i prodotti petroliferi, nonché di navi per trasporto di gas naturale liquefatto è considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l’aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore. (...)

4. Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa».

6. L’articolo 3 di detto regolamento prevede che l’aiuto di cui all’articolo 2 del medesimo sia soggetto alle disposizioni dell’articolo 88 CE e che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione a norma del regolamento (CE) n. 659/1999.

7. L’articolo 4 del regolamento n. 1177/2002 è del seguente tenore: «Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione dell[e] controversi[e], chiedendo consultazioni conformemente all’intesa dell’Organizzazione mondiale per il commercio [(OMC)] sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati».

8. L’articolo 5 di tale regolamento così dispone: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 marzo 2004. (...)».

9. Con il regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell’11 marzo 2004, che modifica il regolamento n. 1177/2002 (GU L 81, pag. 6), la data di scadenza del regolamento n. 1177/2002 prevista al suo articolo 5 è stata prorogata al 31 marzo 2005. Fatti

10. I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale, ai punti 7‑11 della sentenza impugnata, nei seguenti termini: «7 [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, gestisce un cantiere navale situato a Venezia. 8 Il 15 gennaio 2004 la Repubblica italiana ha notificato un regime di aiuti con il quale intendeva applicare il regolamento n. 1177/2002 attraverso l’art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento ordinario alla GURI n. 279 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la “legge n. 350/2003”), che precisava quanto segue: “Per permettere l’applicazione del [regolamento n. 1177/2002], è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo.

L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], alla preventiva approvazione da parte della [[OSCURATO:PERSONA]].” 9 Con decisione 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti N 59/2004, relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, notificata con il numero C (2004) 1807 (in prosieguo: la “decisione di approvazione del 2004”), la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regime notificato, considerandolo conforme alle disposizioni del regolamento n. 1177/2002 e compatibile con il mercato comune (in prosieguo: il “regime del 2004”). 10 Ritenendo che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni non fosse sufficiente a coprire tutte le domande di aiuti presentate prima della scadenza del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004, la Repubblica italiana, in data 1° febbraio 2008, ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di stanziare, tramite l’art. 2, comma 206, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Supplemento ordinario alla GURI n. 300 del 28 dicembre 2007; in prosieguo: la “legge n. 244/2007”), altri EUR 10 milioni destinati al regime del 2004 (in prosieguo: la “misura notificata [nel 2008]”). 11 Con lettera del 30 aprile 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare nei suoi confronti il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in merito alla misura notificata [nel 2008].

La decisione di avvio del procedimento è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 140, pag. 20). [OSCURATO:PERSONA] invitava tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione.

Con lettera del 12 settembre 2008, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, di cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, avendo essa ritenuto che fossero state depositate tardivamente».

Decisione controversa

11. L’articolo 1 della decisione controversa dispone quanto segue: «L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di [euro] della dotazione del regime [del 2004], è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione».

12. Infatti, da tale decisione emerge che, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], la misura notificata nel 2008 costituiva un «nuovo aiuto» ai sensi degli articoli 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e 4 del regolamento n. 794/2004.

Ne emerge altresì che tale aiuto non poteva essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi del regolamento n. 1177/2002 – il quale non era più in vigore e non poteva quindi fungere da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata nel 2008 – o in forza di una qualsiasi altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato.

13. Inoltre, dalla decisione controversa emerge che l’organo di risoluzione delle controversie (DSB) dell’OMC ha fatto propria, il 20 giugno 2005, la relazione del gruppo di esperti costituito dal DSB, la quale raccomandava alla Comunità di conformare il regolamento n. 1177/2002 e i regimi nazionali che lo applicavano agli obblighi ad essa incombenti in base agli accordi conclusi nell’ambito dell’OMC (in prosieguo: la «raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005»).

Dalla decisione controversa emerge inoltre che, il 20 luglio 2005, la Comunità ha informato il DSB del fatto che le sue norme erano ormai conformi alla decisione e alla raccomandazione di quest’ultimo, dato che il regolamento n. 1177/2002 era scaduto il 31 marzo 2005 e che gli Stati membri non potevano più concedere aiuti sulla base di detto regolamento.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2008, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa.

15. Nel proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto cinque motivi attinenti, rispettivamente, ad una violazione del regolamento n. 1177/2002, ad un’erronea valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della misura notificata nel 2008, all’irrilevanza della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005, ad una violazione dell’articolo 253 CE e ad una violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione, del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa.

16. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno dei motivi dedotti dalla ricorrente nonché l’intero ricorso ed ha condannato quest’ultima alle spese. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

17. Con ordinanza del presidente della Corte del 14 settembre 2011, la Repubblica italiana è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

18. La ricorrente chiede che la Corte voglia: – in via principale, accogliere l’impugnazione e decidere direttamente sul merito; – in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

19. [OSCURATO:PERSONA] propria memoria di intervento, la Repubblica italiana chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, di annullare la decisione controversa.

20. [OSCURATO:PERSONA] chiede: – il rigetto dell’impugnazione e – la condanna della ricorrente alle spese.

21. Nelle proprie osservazioni sulla memoria di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare quest’ultima irricevibile nonché di condannare la Repubblica italiana a sopportare le proprie spese e quelle causate dal suo intervento. Sull’impugnazione

22. Ai sensi dell’articolo 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

23. A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente lamenta, in primo luogo, tre vizi di procedura vertenti sul fatto che il Tribunale non avrebbe risposto a taluni degli argomenti che essa ha dedotto in primo grado.

In secondo luogo, essa fa valere un certo numero di errori materiali commessi dal Tribunale, seguendo, in sostanza, l’ordine del ragionamento esposto nei primi tre motivi della sentenza impugnata.

Al fine di consentire l’esame dell’impugnazione, occorre raggruppare l’insieme dei vari elementi sollevati dalla ricorrente in sette motivi.

24. Il primo motivo verte sull’imposizione, da parte del Tribunale, di un termine perentorio di notifica in violazione del principio della certezza del diritto e dell’articolo 88, paragrafo 3, CE (punti 15‑28 dell’impugnazione).

Il secondo motivo riguarda un errore di interpretazione del regolamento n. 1177/2002 (punti 33‑44 dell’impugnazione).

Con il terzo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato il regolamento n. 1177/2002 nonché di avere motivato la sentenza impugnata in maniera contraddittoria (punti 10‑12 e 45‑69 dell’impugnazione).

Il quarto ed il quinto motivo sono relativi, rispettivamente, ad una violazione dei principi della parità di trattamento (punti 29‑32 e 70‑77 dell’impugnazione) e della tutela del legittimo affidamento (punti 78‑85 dell’impugnazione).

Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta un errore di qualificazione della misura notificata nel 2008 ai sensi del regolamento n. 794/2004 (punti 13 e 14, 86‑92 e 95‑103 dell’impugnazione).

Infine, il settimo motivo verte su un’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata (punti 104‑109 dell’impugnazione).

25. La memoria di intervento della Repubblica italiana contiene cinque motivi, sebbene questi non siano espressamente indicati come tali.

Il primo attiene ad un errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e 4 del regolamento n. 794/2004 nonché su un travisamento dei fatti (punti 4‑25 della memoria di intervento).

Il secondo verte su una violazione, da parte del Tribunale, del regolamento n. 1177/2002 (punti 26‑34).

Il terzo riguarda una violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE, nonché 253 CE (punti 35‑50).

Il quarto ed il quinto motivo attengono ad una violazione, rispettivamente, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio della parità di trattamento (rispettivamente, punti 51‑57 e 58‑62).

26. [OSCURATO:PERSONA] considera manifestamente infondati tutti i motivi dell’impugnazione.

Quanto alla memoria di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che essa è irricevibile, in quanto non prende posizione rispetto alla sentenza impugnata, ma corrisponde, in realtà, all’impugnazione proposta nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑200/11 P), diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2011, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑3/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).

27. Poiché il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo dedotti dalla Repubblica italiana nella sua memoria di intervento coincidono, in sostanza, con i motivi dal terzo al sesto dell’impugnazione, occorrerà esaminarli congiuntamente.

Quanto al terzo motivo sollevato da tale Stato membro, ma non dalla ricorrente, esso dovrà costituire oggetto di un esame separato.

Sul primo motivo dell’impugnazione, vertente sull’imposizione di un termine perentorio di notifica in violazione del principio della certezza del diritto e dell’articolo 88, paragrafo 3, CE

28. Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale, con la motivazione espressa al punto 42 della sentenza impugnata, ha istituito un termine perentorio di notifica dei progetti di aiuto a carico degli Stati membri e, in tal modo, ha violato il principio della certezza del diritto ed è incorso in un vizio di incompetenza.

Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di fare riferimento alla sua argomentazione secondo cui il fatto di imporre un simile termine è contrario al principio di sussidiarietà.

29. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria ai punti 41 e 42, dal momento che il Tribunale avrebbe affermato, conformemente al principio di sussidiarietà, che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto alla data di notifica delle misure di aiuto alla [OSCURATO:PERSONA].

30. L’argomentazione a sostegno di tale parte del motivo non può tuttavia essere accolta, in quanto deriva da una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.

31. Il Tribunale ha infatti ricordato, al punto 41 della sentenza impugnata, che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto alla suddetta data.

Al punto 42 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che «il fatto che gli Stati membri fossero tenuti, per beneficiare dell’applicazione del regolamento n. 1177/2002, a notificare le misure di aiuto progettate prima della scadenza di detto regolamento e prima che tutti i contratti sovvenzionabili fossero stipulati non può rimettere in discussione l’applicazione, al sistema dell’Unione riguardante il controllo degli aiuti di Stato, dei principi che regolano l’applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale».

32. Così statuendo, il Tribunale non ha affatto imposto agli Stati membri un termine perentorio di notifica dei progetti di aiuto.

Esso, al contrario, si è limitato a precisare che, sebbene, indubbiamente, gli Stati membri siano liberi di determinare la data di notifica alla [OSCURATO:PERSONA] dei progetti di aiuto da essi previsti, è tuttavia necessario, alla luce della limitazione dell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 1177/2002 prevista all’articolo 5 del medesimo, che, per poter beneficiare delle disposizioni di tale regolamento, essi notifichino le misure volte a consentire la concessione di aiuti ai cantieri navali nazionali prima che il suddetto regolamento non sia più in vigore.

33. Pertanto, occorre altresì dichiarare che l’argomentazione vertente sulla mancata risposta all’argomento illustrato in primo grado, relativo alla violazione del principio di sussidiarietà, non merita accoglimento.

34. La prima parte di questo motivo deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata.

35. Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che l’affermazione del Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, secondo cui è insito nel sistema di controllo preventivo delle misure di aiuto di Stato che le notifiche debbano necessariamente contenere stime relative agli importi complessivi degli aiuti previsti, è in contrasto con la prassi della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che una notifica contenente una semplice stima dell’importo degli aiuti previsti verrebbe inevitabilmente respinta in quanto incompleta.

36. L’argomentazione dedotta a sostegno di tale parte del motivo non può tuttavia essere accolta.

37. Infatti, è sufficiente constatare, a tale riguardo, che il Tribunale non ha tratto alcuna conseguenza dalla suddetta affermazione, ma si è basato sul ragionamento sviluppato ai punti 31‑39 della sentenza impugnata per respingere il motivo attinente alla violazione del regolamento n. 1177/2002.

Pertanto, l’argomento relativo al punto 42 della sentenza impugnata non può incidere sul dispositivo di tale sentenza e va, di conseguenza, considerato inoperante (v. sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

38. Il primo motivo non può pertanto essere accolto. Sul secondo motivo dell’impugnazione, vertente su un errore di interpretazione del regolamento n. 1177/2002

39. Con il suo secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 60 della sentenza impugnata, dichiarando che il regolamento n. 1177/2002 è basato sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, con la conseguenza che gli aiuti rientranti nel suo campo di applicazione appartengono alla categoria degli aiuti che «possono considerarsi compatibili con il mercato comune», ma che non lo sono necessariamente.

Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore nel dichiarare che in tal senso è altresì formulato l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1177/2002.

40. A tale proposito, la ricorrente sostiene che, nella versione italiana, tale disposizione riguarda, letteralmente, un aiuto che «è considerato compatibile con il mercato comune» quando siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste dal suddetto regolamento.

Di conseguenza, l’aiuto contemplato dal regolamento n. 1177/2002 ricadrebbe nella categoria degli aiuti con riferimento ai quali, analogamente agli aiuti previsti all’articolo 87, paragrafo 2, CE, la competenza della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe limitata alla verifica del rispetto delle citate condizioni sostanziali.

41. Tale argomentazione è manifestamente inoperante.

42. Infatti, il Tribunale ha ricordato, al punto 59 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 1177/2002 non si applica alla misura notificata nel 2008.

Per contro, il Tribunale, ai punti 60‑62 di detta sentenza, ha proceduto ad un’interpretazione del regolamento n. 1177/2002 sotto tale aspetto a mero titolo ultroneo, come indicato dall’utilizzo dei termini «anche ipotizzando».

43. Orbene, è necessario ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le censure mosse in merito a una motivazione ultronea di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della pronuncia e sono, quindi, inoperanti (sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

44. Pertanto, questo motivo non può essere accolto. Sul terzo motivo dell’impugnazione, vertente su una violazione del regolamento n. 1177/2002 e su una motivazione contraddittoria

45. Con la prima parte di questo motivo, la ricorrente deduce che le dichiarazioni del Tribunale relative all’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008, ai punti 36 e 39 della sentenza impugnata, sono contrarie al principio generale secondo cui le disposizioni di legge, pur dopo l’abrogazione, possono continuare ad applicarsi ai fatti verificatisi anteriormente.

46. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto applicare un metodo di interpretazione teleologica volto a salvaguardare l’efficacia pratica del regolamento n. 1177/2002 e che consentisse a tutte le imprese, che avevano osservato il termine enunciato all’articolo 4 di tale regolamento, di beneficiare dell’aiuto previsto da quest’ultimo.

In particolare, la procedura prevista dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento in parola, che introduce la facoltà per la [OSCURATO:PERSONA] di prorogare i termini di consegna delle navi al di là del periodo rituale di tre anni nonché le proroghe concesse sotto il regime anteriore di cui al regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, pag. 1), avrebbero consentito un’applicazione effettiva di tali regolamenti anche successivamente al periodo di vigenza dei medesimi.

47. Inoltre, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha omesso di esaminare la sua argomentazione relativa all’interpretazione teleologica del regolamento n. 1177/2002.

48. La Repubblica italiana sostiene l’argomentazione esposta dalla ricorrente, in particolare con riferimento all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 1177/2002.

Essa ritiene, altresì, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che tale regolamento era applicabile alla misura notificata nel 2008, dato che questa aveva ad oggetto il mero rifinanziamento del regime del 2004 al fine di estendere il meccanismo difensivo temporaneo previsto dal citato regolamento a tutti i contratti considerati sovvenzionabili in base al medesimo.

49. L’argomentazione illustrata dalla ricorrente a sostegno della prima parte del suo terzo motivo nonché quella dedotta dalla Repubblica italiana non possono trovare accoglimento.

50. Per quanto riguarda l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008, il Tribunale, al punto 39 della sentenza impugnata, ha basato il proprio ragionamento sull’articolo 5 di tale regolamento e sui principi che disciplinano l’applicazione delle norme giuridiche nel tempo.

51. Occorre infatti rilevare che, da un lato, dalla giurisprudenza emerge che le norme applicabili per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune sono quelle vigenti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑334/07 P, Racc. pag.

I‑9465, punti 50‑53 e giurisprudenza ivi citata)

52. Dall’altro, si deve rilevare che l’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 dispone espressamente che esso «scade il 31 marzo 2004», data prorogata al 31 marzo 2005 dal regolamento n. 502/2004.

53. È dunque necessario concludere, tenuto conto delle suesposte considerazioni, che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, poiché la misura controversa era stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di febbraio 2008, la sua compatibilità con il mercato comune non poteva essere valutata alla luce di un regolamento non più in vigore dopo il 31 marzo 2005.

54. Tale conclusione non può essere inficiata dai due argomenti addotti dalla ricorrente e dalla Repubblica italiana.

55. In primo luogo, queste ultime sostengono che il regolamento n. 1177/2002, grazie al meccanismo di proroga previsto al suo articolo 2, paragrafo 4, può essere applicato anche successivamente alla data in cui ha cessato di essere in vigore.

56. Tuttavia, tale possibilità, riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA], di prorogare il termine di tre anni – decorrenti dalla firma dei contratti definitivi – entro il quale una nave deve essere stata consegnata per beneficiare di un aiuto ai sensi del regolamento n. 1177/2002 non corrisponde ad un meccanismo che consente di aggirare il limite temporale imposto dall’articolo 5 di detto regolamento.

Tale disposizione, infatti, può produrre effetti solamente nel caso in cui un regime, volto a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto ai sensi del suddetto regolamento, rientri nell’ambito di applicazione materiale e temporale del medesimo ed in cui un aiuto individuale, destinato ad uno specifico cantiere navale, ricada a sua volta nel suddetto regime.

57. In secondo luogo, tale ragionamento non può essere infirmato dall’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto soprassedere sul fatto che il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore dopo il 31 marzo 2005, interpretandolo in modo da far prevalere i suoi obiettivi e la sua efficacia pratica.

58. Così argomentando, infatti, la ricorrente non considera che il regolamento n. 1177/2002 prevede, quanto meno, due condizioni cumulative affinché una misura volta a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

59. Da un lato, ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, i contratti che possono essere autorizzati a godere di un aiuto conformemente a detto regolamento devono essere stati firmati durante il periodo in cui esso era in vigore, vale a dire tra il 3 luglio 2002 e il 31 marzo 2005, fatte salve le eccezioni previste a tale articolo connesse all’avvio o alla conclusione del procedimento di risoluzione delle controversie insorte tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea dinanzi all’OMC, eccezioni che tuttavia non hanno rilevanza nella presente impugnazione.

60. D’altro lato, come affermato al punto 53 della presente ordinanza, dall’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 risulta che, affinché le si applichi detto regolamento, una misura volta a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto deve essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui tale regolamento è ancora in vigore.

61. Così, il fatto che la misura notificata nel 2008 sia diretta a finanziare contratti di costruzione navale conformi al requisito di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1177/2002, mentre la medesima non rientra nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento, non è sufficiente a rendere quest’ultimo applicabile a detta misura.

62. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, che la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune non poteva essere esaminata alla luce del regolamento n. 1177/2002 e che tale conclusione non poteva essere infirmata dall’argomento secondo il quale detta misura era volta a finanziare l’insieme dei contratti stipulati prima del 31 marzo 2005.

63. Quanto all’argomento della ricorrente relativo alla mancata risposta, nella sentenza impugnata, alla sua argomentazione vertente sulla necessità di un’interpretazione teleologica del regolamento n. 1177/2002, occorre di conseguenza dichiarare che neppure esso può essere accolto.

64. La prima parte di questo motivo deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata.

65. Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata contiene una contraddizione, ai punti 37 e 39 della medesima, per quanto riguarda, da un lato, il trattamento degli aiuti notificati e non erogati e, dall’altro, quello degli aiuti illegittimi, contraddizione che determinerebbe un trattamento più favorevole di questi ultimi rispetto agli aiuti notificati quando il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore.

66. È tuttavia sufficiente rilevare, a tale riguardo, che la distinzione operata dal Tribunale tra i suddetti aiuti, nonché le sue considerazioni, al punto 37 della sentenza impugnata, relative al momento cui occorre guardare al fine di determinare le norme giuridiche applicabili agli aiuti versati illegittimamente, sono, in ogni caso, prive di rilevanza per la soluzione del caso di specie, dato che quest’ultimo verte unicamente su un aiuto notificato.

67. Gli argomenti illustrati dalla ricorrente relativi al ragionamento sviluppato dal Tribunale al punto 37 di detta sentenza non possono quindi incidere sul dispositivo della medesima e devono, pertanto, essere considerati inoperanti.

68. Da ciò consegue che il terzo motivo dell’impugnazione non può essere accolto. Sul quarto motivo dell’impugnazione, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento

69. La ricorrente e la Repubblica italiana fanno valere, a sostegno di questo quarto motivo, diretto contro i punti 43 e 44 della sentenza impugnata, che quest’ultima introduce una discriminazione tra le imprese che hanno beneficiato del regime del 2004 e quelle che non possono godere di aiuti poiché la notifica della misura notificata nel 2008 è avvenuta quando il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore, malgrado il fatto che i contratti presi in considerazione da detta misura fossero stati conclusi rispettando i requisiti posti dal medesimo, prima del 31 marzo 2005.

70. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto dichiarando che l’impresa concorrente alla quale faceva riferimento la ricorrente in primo grado non si trovava in una situazione giuridica identica, quando invece le domande di concessione degli aiuti erano state presentate dalle due imprese a qualche giorno di distanza.

71. Orbene, il Tribunale ha dichiarato, al punto 43 della sentenza impugnata, che la decisione di proroga del termine di consegna in favore della concorrente alla quale la ricorrente faceva riferimento in primo grado riguardava una situazione il cui contesto normativo era stato definitivamente stabilito anteriormente al 31 marzo 2005, tramite la decisione di approvazione del 2004, contrariamente al caso di specie.

72. Al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008 derivi da una norma giuridica e non dall’esercizio di un potere discrezionale e che, pertanto, la ragione per cui i contratti oggetto della suddetta misura non potevano beneficiare di aiuti ai sensi del regolamento citato sia unicamente legata alla temporaneità del medesimo.

73. Pronunciandosi in tal modo, il Tribunale ha respinto la censura attinente alla violazione della parità di trattamento in maniera pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte.

74. Infatti, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa concorrente della ricorrente, alla quale è stato concesso un aiuto sulla base del regime del 2004 autorizzato dalla decisione di approvazione del 2004, si trovi o meno in una situazione comparabile a quella della ricorrente, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento osta, in particolare, a che situazioni comparabili siano trattate in maniera diversa, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] et Lorraine e a., C‑127/07, Racc. pag.

I‑9895, punto 23, nonché del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑67/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

75. È necessario osservare, a tale riguardo, che la disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente tra le imprese di costruzione navale che hanno potuto beneficiare degli aiuti in forza dell’applicazione del regolamento n. 1177/2002 prima della sua scadenza e quelle che non hanno più goduto di tale possibilità è, in ogni caso, oggettivamente giustificata.

76. Infatti, l’articolo 5 di tale regolamento dispone che la sua validità è limitata nel tempo.

Orbene, dalla giurisprudenza emerge che qualsiasi autorizzazione di durata limitata implica, per definizione, una disparità di trattamento dipendente dalla circostanza che una determinata situazione ricada o meno nell’ambito di applicazione temporale dell’atto giuridico costituente il fondamento dell’autorizzazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80).

77. Pertanto, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento, con la conseguenza che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul quinto motivo dell’impugnazione, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

78. Con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, al punto 45 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto con riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento, non tenendo conto della specificità della situazione della ricorrente.

79. In primo luogo, essa sottolinea che il legittimo affidamento da essa nutrito deriva dal suo livello di esperienza, che le consente di valutare se i suoi contratti di costruzione navale siano conformi ai requisiti del regolamento n. 1177/2002, e dalla riscossione di un significativo anticipo a titolo di tale regolamento.

80. In secondo luogo, tale affidamento deriverebbe altresì dal diritto italiano, segnatamente dal decreto ministeriale del 20 novembre 2005, il quale attesta un versamento anticipato alla ricorrente «con riserva di concedere, su eventuali future disponibilità di bilancio, la restante quota di contributo».

81. In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’errore del Tribunale a tale riguardo è il corollario della sua erronea interpretazione secondo la quale gli aiuti previsti dal regolamento n. 1177/2002 «possono considerarsi compatibili con il mercato comune».

82. In quarto luogo, la ricorrente sostiene che dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad adottare misure transitorie quando sopprime una normativa, al fine di salvaguardare la possibilità per le imprese di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento.

83. La Repubblica italiana aggiunge che il Tribunale non ha affatto spiegato le ragioni per cui essa e gli operatori interessati potevano essere in grado di sapere che la dotazione di EUR 10 milioni, prevista dalla legge n. 350/2003, costituiva un elemento decisivo del regime del 2004, nonostante il fatto che la decisione di approvazione del 2004 menzionasse tale dotazione in maniera puramente incidentale.

84. L’argomentazione esposta a sostegno di tale motivo, tuttavia, è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

85. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomentazione della ricorrente relativa alla sua esperienza ed al fatto di avere già ricevuto una prima parte dell’aiuto a titolo del regime del 2004 nonché l’argomentazione della Repubblica italiana, occorre rinviare all’ordinanza pronunciata questo stesso giorno, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑200/11 P), nella quale è stato dichiarato che la dotazione di EUR 10 milioni notificata dalla Repubblica italiana a titolo di tale regime, alla quale fa riferimento la decisione di approvazione del 2004, costituiva un limite finanziario vincolante e non un mero importo indicativo, discrezionalmente modificabile.

86. Come ricordato dal Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata, la decisione di approvazione del 2004, fondata sul regolamento n. 1177/2002, non poteva quindi affatto essere idonea ad ingenerare un legittimo affidamento in qualcosa di diverso da quanto esplicitamente esposto nella suddetta decisione, vale a dire l’autorizzazione per la Repubblica italiana a concedere aiuti di importo complessivo pari a EUR 10 milioni.

87. È necessario concludere che la Repubblica italiana nonché le imprese interessate, che si presumono conoscere tale decisione, e a maggior ragione la ricorrente, che sottolinea la propria esperienza nel settore della costruzione navale, erano in grado di dedurne che la nuova dotazione prevista dalla misura notificata nel 2008 non era coperta dall’autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2004.

88. Inoltre, dato che l’obbligo di motivare le sentenze gravante sul Tribunale è volto a consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali dette sentenze sono state adottate e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑397/03 P, Racc. pag.

I‑4429, punto 60, nonché dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑3/06 P, Racc. pag.

I‑1331, punto 46) e che è stato dimostrato che ciò corrisponde al caso di specie, è altresì necessario respingere l’argomento della Repubblica italiana relativo al fatto che, nella sentenza impugnata, l’affermazione riguardante l’insussistenza di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata sufficientemente motivata.

89. Gli altri argomenti della ricorrente non sono in grado di porre in dubbio tale conclusione.

90. Così, in secondo luogo, quanto al contenuto del decreto del 20 novembre 2005, occorre rilevare che tale punto non è stato sollevato dinanzi al Tribunale né, di conseguenza, discusso dinanzi ad esso.

Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale.

Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, questa parte del quinto motivo dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

91. In terzo luogo, quanto all’argomento secondo cui l’asserito errore di diritto commesso dal Tribunale con riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento sarebbe il corollario della sua errata interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1177/2002, sollevato dalla ricorrente quale secondo motivo della presente impugnazione, è sufficiente rilevare che è già stato dichiarato, nell’ambito dell’esame da parte della Corte di tale motivo, che questo è inoperante, di modo che neppure la suddetta argomentazione può essere accolta.

92. Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento della ricorrente relativo alla necessità, ricordata al punto 69 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] adotti misure transitorie, occorre rilevare che tale giurisprudenza non può essere applicata al caso di specie.

Infatti, tale causa verteva sulla particolare situazione in cui erano state previste misure transitorie per una sola delle due categorie di imprese interessate da due regimi di aiuto successivi mentre, nella presente fattispecie, l’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 1177/2002 era sin dall’inizio delimitato in maniera generale.

93. Il quinto motivo dell’impugnazione non può pertanto essere accolto. Sul sesto motivo dell’impugnazione, vertente sull’erronea qualificazione della misura notificata nel 2008 come nuovo aiuto

94. Con questo motivo, la ricorrente censura, in sostanza, la qualifica di «nuovo aiuto», ai sensi del regolamento n. 794/2004, attribuita dal Tribunale alla misura notificata nel 2008 nella motivazione espressa ai punti 63 e seguenti della sentenza impugnata; essa ritiene, invece, che tale misura dovesse essere considerata compatibile con il mercato comune alla luce del regolamento n. 1177/2002.

95. Sotto questo profilo la ricorrente sostiene, in una prima parte, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto autorizzare il finanziamento che la Repubblica italiana intendeva concedere ai cantieri navali tramite la misura notificata nel 2008, sul presupposto che il regolamento n. 1177/2002 prevalesse sul regolamento n. 794/2004.

Essa aggiunge a tale riguardo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha omesso di rispondere alla sua argomentazione, illustrata nel ricorso di primo grado, relativa al rapporto gerarchico tra queste due normative.

96. Con la seconda parte del suo motivo, la ricorrente censura, in sostanza, il fatto che il Tribunale abbia omesso di considerare che le leggi nn. 350/2003 e 244/2007 – le quali disciplinavano, rispettivamente, il regime del 2004 e la misura notificata nel 2008 – sono prive di autonomia e costituiscono meri atti di esecuzione dei regolamenti nn. 1177/2002 e 502/2004, ragion per cui lo stanziamento aggiuntivo di EUR 10 milioni previsto dalla seconda di dette leggi di esecuzione poteva essere qualificato solamente come aiuto esistente.

97. La Repubblica italiana sostiene tale argomentazione asserendo, da un lato, che il Tribunale ha violato gli articoli 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, dichiarando che la misura notificata nel 2008 costituisce una «modifica di un aiuto esistente» e, pertanto, un «nuovo aiuto» ai sensi di tali disposizioni.

98. D’altro lato, la Repubblica italiana afferma che, respingendo tale ipotesi, il Tribunale ha travisato i fatti, in quanto non avrebbe preso in sufficiente considerazione le peculiarità della normativa italiana applicabile.

Da quest’ultima, infatti, emergerebbe che la dotazione di EUR 10 milioni prevista per finanziare il regime del 2004 corrispondeva ad un importo indicativo, suscettibile di modifica in base al valore dei contratti sovvenzionabili ai sensi del regolamento n. 1177/2002.

99. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento esposto dalla Repubblica italiana relativo agli articoli 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], C‑352/98 P, Racc. pag.

I‑5291, punto 34; del 6 marzo 2003, Interporc/[OSCURATO:PERSONA], C‑41/00 P, Racc. pag.

I‑2125, punto 15, nonché del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑131/03 P, Racc. pag.

I‑7795, punto 49).

100. Orbene, nella fattispecie, l’argomentazione della Repubblica italiana non solo non indica in modo preciso i punti della sentenza impugnata da essa contestati, ma soprattutto non è diretta, manifestamente, a criticare tale sentenza.

In realtà, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale parte del motivo ha manifestamente ad oggetto la citata sentenza del Tribunale Italia/[OSCURATO:PERSONA], impugnata dalla Repubblica italiana nella causa sfociata nella citata ordinanza Italia/[OSCURATO:PERSONA].

Così, in particolare, le censure espresse ai punti 2, 16, 18 e 20 della memoria di intervento non sono basate su elementi che compaiono nella sentenza impugnata.

101. Pertanto, questo argomento deve essere disatteso in quanto manifestamente irricevibile.

102. In secondo luogo, quanto all’argomento dedotto dalla Repubblica italiana in merito all’asserito travisamento dei fatti commesso dal Tribunale, si deve ricordare che il Tribunale ha statuito, al punto 65 della sentenza impugnata, che la legge n. 350/2003, la quale precisava che lo stanziamento iniziale del regime di aiuti ammontava ad EUR 10 milioni, faceva parte degli elementi che la Repubblica italiana aveva sottoposto all’esame della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento che aveva dato luogo alla decisione di approvazione del 2004.

Secondo il Tribunale, ne consegue che l’adozione della legge n. 244/2007, che prevedeva la dotazione di EUR 10 milioni aggiuntivi per il regime del 2004, aveva effettivamente determinato la qualifica della misura notificata nel 2008 come «nuovo aiuto» ai sensi della giurisprudenza.

103. Occorre rilevare che il Tribunale ha quindi basato il proprio esame relativo alle conseguenze giuridiche connesse alla dotazione del regime del 2004 sul contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica italiana e non sul diritto nazionale, dichiarando, al suddetto punto della sentenza impugnata, che la dotazione iniziale del regime del 2004, ammontante ad EUR 10 milioni, faceva parte dei parametri che la Repubblica italiana aveva sottoposto alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento che aveva dato luogo alla decisione di approvazione del 2004.

104. Orbene, come dichiarato dalla Corte al punto 28 della citata ordinanza Italia/[OSCURATO:PERSONA], tale approccio del Tribunale, consistente nel fare riferimento al contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica italiana al fine di determinare le conseguenze giuridiche derivanti dalla destinazione di un importo di EUR 10 milioni alla dotazione del regime del 2004, è conforme alla giurisprudenza della Corte, di modo che l’argomentazione di detto Stato membro relativa all’asserito travisamento del diritto italiano commesso dal Tribunale è inoperante.

105. L’argomentazione della Repubblica italiana non può pertanto essere accolta.

106. Lo stesso vale per le due prime parti dedotte a sostegno del sesto motivo dell’impugnazione, che devono essere respinte in quanto manifestamente inoperanti.

107. Infatti, il Tribunale, al punto 63 della sentenza impugnata, ha dichiarato – dopo aver ricordato, al punto 59 della medesima sentenza, l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008 – che la [OSCURATO:PERSONA] era competente a valutare la compatibilità della misura notificata con il mercato comune e che nessuna norma le impediva di fare ricorso al regolamento n. 794/2004.

Ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha avallato la qualifica di nuovo aiuto attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale misura, in applicazione di detto regolamento.

108. Orbene, dato che si è già dichiarato, al punto 62 della presente ordinanza, che il Tribunale ha correttamente dichiarato l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008, l’argomentazione della Repubblica italiana relativa al rapporto gerarchico tra tale regolamento ed il regolamento n. 794/2004, da un lato, ed al nesso intercorrente tra il regolamento n. 1177/2002 e la legge n. 244/2004, dall’altro, non può influire sulla soluzione fornita dal Tribunale al secondo motivo dedotto dinanzi ad esso ed è, quindi, inoperante.

109. Di conseguenza, non può essere accolta neppure l’argomentazione relativa alla mancata risposta del Tribunale all’argomento della ricorrente relativo al rapporto gerarchico esistente tra i regolamenti nn. 1177/2002 e 794/2004, dato che, in un tale contesto, non si può pretendere che il Tribunale chiarisca ulteriormente il suo ragionamento a tale riguardo.

110. Anche la terza parte del presente motivo è inoperante.

111. In quest’ultima, la ricorrente lamenta che il punto 66 della sentenza impugnata non contiene una motivazione adeguata e non spiega in quale misura il finanziamento risultante dalla notifica nel 2008, relativo a contratti conclusi prima del 31 marzo 2005, inciderebbe sulle condizioni di concorrenza nel mercato comune nel 2008.

Orbene, detto punto 66 si inserisce nel ragionamento del Tribunale a mero titolo ultroneo, come emerge dai suoi termini introduttivi.

Esso non può quindi determinare l’annullamento di tale decisione (v. sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata).

112. Pertanto, il sesto motivo dell’impugnazione non può essere accolto. Sul terzo motivo dedotto dalla Repubblica italiana, vertente su una violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE nonché 253 CE

113. Con tale motivo, la Repubblica italiana intende, in primo luogo, contestare l’interpretazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE e 88, paragrafo 3, CE fornita dal Tribunale, là dove quest’ultimo ha dichiarato che nessuna delle circostanze idonee a giustificare una deroga, invocata dalla Repubblica italiana, era rilevante.

In secondo luogo, tale Stato membro addebita al Tribunale di non avere censurato la [OSCURATO:PERSONA] per insufficienza di motivazione, con riferimento al punto 26 della decisione controversa, ove si afferma, segnatamente, che la misura notificata nel 2008 «[non] pare compatibile con il mercato comune sulla base di qualsiasi altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato», nonché di avere addotto una motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito.

114. Orbene, tale motivo va respinto in quanto manifestamente irricevibile, per le ragioni esposte al punto 99 della presente ordinanza.

115. Infatti, l’argomentazione della Repubblica italiana non è manifestamente conforme ai requisiti della giurisprudenza citata in detto punto.

Da un lato, tale argomentazione contiene, per lo più, addebiti formulati nei confronti della decisione controversa e non della sentenza impugnata.

Dall’altro, nel caso in cui la Repubblica italiana contesti effettivamente l’asserita posizione del Tribunale, risulta che gli elementi censurati non corrispondono ad elementi realmente contenuti nella sentenza impugnata, ma riguardano in realtà la citata sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA].

116. Ne consegue che il motivo dedotto dalla Repubblica italiana nella sua memoria di intervento dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sul settimo motivo dell’impugnazione, vertente su un’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata

117. In una prima parte, la ricorrente addebita al Tribunale di avere respinto in maniera laconica e incompleta, ai punti 71‑73 della sentenza impugnata, la sua argomentazione relativa all’irrilevanza, ai fini del procedimento di approvazione della misura notificata nel 2008, della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005, che raccomandava alla Comunità di conformare il regolamento n. 1177/2002 e i regimi nazionali che lo applicavano agli obblighi ad essa incombenti in base alle norme dell’OMC.

In una seconda parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato se l’impegno, assunto nel mese di luglio 2005 dalla Comunità nei confronti del DSB, di non concedere più aiuti a titolo del regolamento n. 1177/2002 non determinasse un effetto retroattivo su diritti quesiti, come quelli derivanti dai contratti conclusi legalmente prima del 31 marzo 2005.

118. La prima parte di tale motivo è manifestamente infondata.

Infatti, il Tribunale ha illustrato in maniera sufficientemente chiara e inequivocabile, ai punti indicati dalla ricorrente, le ragioni per cui ha respinto il motivo vertente sull’irrilevanza della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005 ai fini dell’esame della misura notificata nel 2008.

119. Il Tribunale ha così indicato, richiamandosi ai punti 26 e 37 della decisione controversa, che la [OSCURATO:PERSONA], nel rilevare che l’approvazione della misura notificata nel 2008 sarebbe stata contemporaneamente incompatibile con il regolamento n. 1177/2002 ed in contrasto con gli impegni della Comunità nei confronti del DSB, ha qualificato il primo profilo di valutazione come distinto, autonomo e preliminare.

120. Quanto alla seconda parte di tale motivo, è sufficiente osservare che il Tribunale ha tenuto conto, al punto 69 della sentenza impugnata, dell’argomentazione della ricorrente relativa all’applicazione retroattiva della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005 ai contratti firmati prima del 31 marzo 2005.

Tuttavia, esso ha dichiarato, in risposta a tale argomento, che la conclusione dell’incompatibilità della misura notificata nel 2008 con gli impegni della Comunità nei confronti del DSB era solamente secondaria rispetto a quella relativa all’incompatibilità con il regolamento n. 1177/2002 e che, pertanto, il motivo vertente sull’irrilevanza della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005 non poteva essere accolto.

Orbene, nella propria impugnazione la ricorrente non contesta tale valutazione.

121. Pertanto, anche questa seconda parte del settimo motivo dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata, così come, di conseguenza, l’intero settimo motivo.

122. Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che l’impugnazione deve essere integralmente respinta, in applicazione dell’articolo 119 del regolamento di procedura. Sulle spese

123. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

124. Conformemente al paragrafo 4, primo comma, del medesimo articolo 69, la Repubblica italiana, intervenuta nella causa, sopporta le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese. 3) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CO0167_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑167/11 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA] , in liquidazione, con sede in Venezia, rappresentata da A. Abate e A. Franchi, avvocati, ricorrente, sostenuta da: Repubblica italiana , rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente in sede d’impugnazione, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, e dai sigg. T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑584/08, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione 2010/38/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo 2. L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (...) b) “aiuti esistenti”: (...) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio; (...) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». 3. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1): «Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (...) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente». 4. Sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1177/2002, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU L 172, pag. 1). 5. L’articolo 2, paragrafi 1 e 4, di tale regolamento enuncia quanto segue: «1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, un aiuto diretto a sostegno di contratti per la costruzione di navi portacontainer, chemichiere e navi cisterna per i prodotti petroliferi, nonché di navi per trasporto di gas naturale liquefatto è considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l’aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore. (...) 4. Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa». 6. L’articolo 3 di detto regolamento prevede che l’aiuto di cui all’articolo 2 del medesimo sia soggetto alle disposizioni dell’articolo 88 CE e che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione a norma del regolamento (CE) n. 659/1999. 7. L’articolo 4 del regolamento n. 1177/2002 è del seguente tenore: «Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione dell[e] controversi[e], chiedendo consultazioni conformemente all’intesa dell’Organizzazione mondiale per il commercio [(OMC)] sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati». 8. L’articolo 5 di tale regolamento così dispone: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 marzo 2004. (...)». 9. Con il regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell’11 marzo 2004, che modifica il regolamento n. 1177/2002 (GU L 81, pag. 6), la data di scadenza del regolamento n. 1177/2002 prevista al suo articolo 5 è stata prorogata al 31 marzo 2005. Fatti 10. I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale, ai punti 7‑11 della sentenza impugnata, nei seguenti termini: «7 [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, gestisce un cantiere navale situato a Venezia. 8 Il 15 gennaio 2004 la Repubblica italiana ha notificato un regime di aiuti con il quale intendeva applicare il regolamento n. 1177/2002 attraverso l’art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento ordinario alla GURI n. 279 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la “legge n. 350/2003”), che precisava quanto segue: “Per permettere l’applicazione del [regolamento n. 1177/2002], è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], alla preventiva approvazione da parte della [[OSCURATO:PERSONA]].” 9 Con decisione 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti N 59/2004, relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, notificata con il numero C (2004) 1807 (in prosieguo: la “decisione di approvazione del 2004”), la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regime notificato, considerandolo conforme alle disposizioni del regolamento n. 1177/2002 e compatibile con il mercato comune (in prosieguo: il “regime del 2004”). 10 Ritenendo che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni non fosse sufficiente a coprire tutte le domande di aiuti presentate prima della scadenza del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004, la Repubblica italiana, in data 1° febbraio 2008, ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di stanziare, tramite l’art. 2, comma 206, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Supplemento ordinario alla GURI n. 300 del 28 dicembre 2007; in prosieguo: la “legge n. 244/2007”), altri EUR 10 milioni destinati al regime del 2004 (in prosieguo: la “misura notificata [nel 2008]”). 11 Con lettera del 30 aprile 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare nei suoi confronti il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in merito alla misura notificata [nel 2008]. La decisione di avvio del procedimento è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 140, pag. 20). [OSCURATO:PERSONA] invitava tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione. Con lettera del 12 settembre 2008, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, di cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, avendo essa ritenuto che fossero state depositate tardivamente». Decisione controversa 11. L’articolo 1 della decisione controversa dispone quanto segue: «L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di [euro] della dotazione del regime [del 2004], è incompatibile con il mercato comune. A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione». 12. Infatti, da tale decisione emerge che, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], la misura notificata nel 2008 costituiva un «nuovo aiuto» ai sensi degli articoli 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e 4 del regolamento n. 794/2004. Ne emerge altresì che tale aiuto non poteva essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi del regolamento n. 1177/2002 – il quale non era più in vigore e non poteva quindi fungere da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata nel 2008 – o in forza di una qualsiasi altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato. 13. Inoltre, dalla decisione controversa emerge che l’organo di risoluzione delle controversie (DSB) dell’OMC ha fatto propria, il 20 giugno 2005, la relazione del gruppo di esperti costituito dal DSB, la quale raccomandava alla Comunità di conformare il regolamento n. 1177/2002 e i regimi nazionali che lo applicavano agli obblighi ad essa incombenti in base agli accordi conclusi nell’ambito dell’OMC (in prosieguo: la «raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005»). Dalla decisione controversa emerge inoltre che, il 20 luglio 2005, la Comunità ha informato il DSB del fatto che le sue norme erano ormai conformi alla decisione e alla raccomandazione di quest’ultimo, dato che il regolamento n. 1177/2002 era scaduto il 31 marzo 2005 e che gli Stati membri non potevano più concedere aiuti sulla base di detto regolamento. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 14. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2008, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa. 15. Nel proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto cinque motivi attinenti, rispettivamente, ad una violazione del regolamento n. 1177/2002, ad un’erronea valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della misura notificata nel 2008, all’irrilevanza della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005, ad una violazione dell’articolo 253 CE e ad una violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione, del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa. 16. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno dei motivi dedotti dalla ricorrente nonché l’intero ricorso ed ha condannato quest’ultima alle spese. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 17. Con ordinanza del presidente della Corte del 14 settembre 2011, la Repubblica italiana è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 18. La ricorrente chiede che la Corte voglia: – in via principale, accogliere l’impugnazione e decidere direttamente sul merito; – in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 19. [OSCURATO:PERSONA] propria memoria di intervento, la Repubblica italiana chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, di annullare la decisione controversa. 20. [OSCURATO:PERSONA] chiede: – il rigetto dell’impugnazione e – la condanna della ricorrente alle spese. 21. Nelle proprie osservazioni sulla memoria di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare quest’ultima irricevibile nonché di condannare la Repubblica italiana a sopportare le proprie spese e quelle causate dal suo intervento. Sull’impugnazione 22. Ai sensi dell’articolo 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata. 23. A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente lamenta, in primo luogo, tre vizi di procedura vertenti sul fatto che il Tribunale non avrebbe risposto a taluni degli argomenti che essa ha dedotto in primo grado. In secondo luogo, essa fa valere un certo numero di errori materiali commessi dal Tribunale, seguendo, in sostanza, l’ordine del ragionamento esposto nei primi tre motivi della sentenza impugnata. Al fine di consentire l’esame dell’impugnazione, occorre raggruppare l’insieme dei vari elementi sollevati dalla ricorrente in sette motivi. 24. Il primo motivo verte sull’imposizione, da parte del Tribunale, di un termine perentorio di notifica in violazione del principio della certezza del diritto e dell’articolo 88, paragrafo 3, CE (punti 15‑28 dell’impugnazione). Il secondo motivo riguarda un errore di interpretazione del regolamento n. 1177/2002 (punti 33‑44 dell’impugnazione). Con il terzo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato il regolamento n. 1177/2002 nonché di avere motivato la sentenza impugnata in maniera contraddittoria (punti 10‑12 e 45‑69 dell’impugnazione). Il quarto ed il quinto motivo sono relativi, rispettivamente, ad una violazione dei principi della parità di trattamento (punti 29‑32 e 70‑77 dell’impugnazione) e della tutela del legittimo affidamento (punti 78‑85 dell’impugnazione). Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta un errore di qualificazione della misura notificata nel 2008 ai sensi del regolamento n. 794/2004 (punti 13 e 14, 86‑92 e 95‑103 dell’impugnazione). Infine, il settimo motivo verte su un’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata (punti 104‑109 dell’impugnazione). 25. La memoria di intervento della Repubblica italiana contiene cinque motivi, sebbene questi non siano espressamente indicati come tali. Il primo attiene ad un errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e 4 del regolamento n. 794/2004 nonché su un travisamento dei fatti (punti 4‑25 della memoria di intervento). Il secondo verte su una violazione, da parte del Tribunale, del regolamento n. 1177/2002 (punti 26‑34). Il terzo riguarda una violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE, nonché 253 CE (punti 35‑50). Il quarto ed il quinto motivo attengono ad una violazione, rispettivamente, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio della parità di trattamento (rispettivamente, punti 51‑57 e 58‑62). 26. [OSCURATO:PERSONA] considera manifestamente infondati tutti i motivi dell’impugnazione. Quanto alla memoria di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che essa è irricevibile, in quanto non prende posizione rispetto alla sentenza impugnata, ma corrisponde, in realtà, all’impugnazione proposta nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑200/11 P), diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2011, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑3/09, non ancora pubblicata nella Raccolta). 27. Poiché il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo dedotti dalla Repubblica italiana nella sua memoria di intervento coincidono, in sostanza, con i motivi dal terzo al sesto dell’impugnazione, occorrerà esaminarli congiuntamente. Quanto al terzo motivo sollevato da tale Stato membro, ma non dalla ricorrente, esso dovrà costituire oggetto di un esame separato. Sul primo motivo dell’impugnazione, vertente sull’imposizione di un termine perentorio di notifica in violazione del principio della certezza del diritto e dell’articolo 88, paragrafo 3, CE 28. Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale, con la motivazione espressa al punto 42 della sentenza impugnata, ha istituito un termine perentorio di notifica dei progetti di aiuto a carico degli Stati membri e, in tal modo, ha violato il principio della certezza del diritto ed è incorso in un vizio di incompetenza. Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di fare riferimento alla sua argomentazione secondo cui il fatto di imporre un simile termine è contrario al principio di sussidiarietà. 29. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria ai punti 41 e 42, dal momento che il Tribunale avrebbe affermato, conformemente al principio di sussidiarietà, che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto alla data di notifica delle misure di aiuto alla [OSCURATO:PERSONA]. 30. L’argomentazione a sostegno di tale parte del motivo non può tuttavia essere accolta, in quanto deriva da una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata. 31. Il Tribunale ha infatti ricordato, al punto 41 della sentenza impugnata, che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto alla suddetta data. Al punto 42 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che «il fatto che gli Stati membri fossero tenuti, per beneficiare dell’applicazione del regolamento n. 1177/2002, a notificare le misure di aiuto progettate prima della scadenza di detto regolamento e prima che tutti i contratti sovvenzionabili fossero stipulati non può rimettere in discussione l’applicazione, al sistema dell’Unione riguardante il controllo degli aiuti di Stato, dei principi che regolano l’applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale». 32. Così statuendo, il Tribunale non ha affatto imposto agli Stati membri un termine perentorio di notifica dei progetti di aiuto. Esso, al contrario, si è limitato a precisare che, sebbene, indubbiamente, gli Stati membri siano liberi di determinare la data di notifica alla [OSCURATO:PERSONA] dei progetti di aiuto da essi previsti, è tuttavia necessario, alla luce della limitazione dell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 1177/2002 prevista all’articolo 5 del medesimo, che, per poter beneficiare delle disposizioni di tale regolamento, essi notifichino le misure volte a consentire la concessione di aiuti ai cantieri navali nazionali prima che il suddetto regolamento non sia più in vigore. 33. Pertanto, occorre altresì dichiarare che l’argomentazione vertente sulla mancata risposta all’argomento illustrato in primo grado, relativo alla violazione del principio di sussidiarietà, non merita accoglimento. 34. La prima parte di questo motivo deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata. 35. Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che l’affermazione del Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, secondo cui è insito nel sistema di controllo preventivo delle misure di aiuto di Stato che le notifiche debbano necessariamente contenere stime relative agli importi complessivi degli aiuti previsti, è in contrasto con la prassi della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che una notifica contenente una semplice stima dell’importo degli aiuti previsti verrebbe inevitabilmente respinta in quanto incompleta. 36. L’argomentazione dedotta a sostegno di tale parte del motivo non può tuttavia essere accolta. 37. Infatti, è sufficiente constatare, a tale riguardo, che il Tribunale non ha tratto alcuna conseguenza dalla suddetta affermazione, ma si è basato sul ragionamento sviluppato ai punti 31‑39 della sentenza impugnata per respingere il motivo attinente alla violazione del regolamento n. 1177/2002. Pertanto, l’argomento relativo al punto 42 della sentenza impugnata non può incidere sul dispositivo di tale sentenza e va, di conseguenza, considerato inoperante (v. sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 38. Il primo motivo non può pertanto essere accolto. Sul secondo motivo dell’impugnazione, vertente su un errore di interpretazione del regolamento n. 1177/2002 39. Con il suo secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 60 della sentenza impugnata, dichiarando che il regolamento n. 1177/2002 è basato sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, con la conseguenza che gli aiuti rientranti nel suo campo di applicazione appartengono alla categoria degli aiuti che «possono considerarsi compatibili con il mercato comune», ma che non lo sono necessariamente. Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore nel dichiarare che in tal senso è altresì formulato l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1177/2002. 40. A tale proposito, la ricorrente sostiene che, nella versione italiana, tale disposizione riguarda, letteralmente, un aiuto che «è considerato compatibile con il mercato comune» quando siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste dal suddetto regolamento. Di conseguenza, l’aiuto contemplato dal regolamento n. 1177/2002 ricadrebbe nella categoria degli aiuti con riferimento ai quali, analogamente agli aiuti previsti all’articolo 87, paragrafo 2, CE, la competenza della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe limitata alla verifica del rispetto delle citate condizioni sostanziali. 41. Tale argomentazione è manifestamente inoperante. 42. Infatti, il Tribunale ha ricordato, al punto 59 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 1177/2002 non si applica alla misura notificata nel 2008. Per contro, il Tribunale, ai punti 60‑62 di detta sentenza, ha proceduto ad un’interpretazione del regolamento n. 1177/2002 sotto tale aspetto a mero titolo ultroneo, come indicato dall’utilizzo dei termini «anche ipotizzando». 43. Orbene, è necessario ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le censure mosse in merito a una motivazione ultronea di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della pronuncia e sono, quindi, inoperanti (sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 44. Pertanto, questo motivo non può essere accolto. Sul terzo motivo dell’impugnazione, vertente su una violazione del regolamento n. 1177/2002 e su una motivazione contraddittoria 45. Con la prima parte di questo motivo, la ricorrente deduce che le dichiarazioni del Tribunale relative all’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008, ai punti 36 e 39 della sentenza impugnata, sono contrarie al principio generale secondo cui le disposizioni di legge, pur dopo l’abrogazione, possono continuare ad applicarsi ai fatti verificatisi anteriormente. 46. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto applicare un metodo di interpretazione teleologica volto a salvaguardare l’efficacia pratica del regolamento n. 1177/2002 e che consentisse a tutte le imprese, che avevano osservato il termine enunciato all’articolo 4 di tale regolamento, di beneficiare dell’aiuto previsto da quest’ultimo. In particolare, la procedura prevista dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento in parola, che introduce la facoltà per la [OSCURATO:PERSONA] di prorogare i termini di consegna delle navi al di là del periodo rituale di tre anni nonché le proroghe concesse sotto il regime anteriore di cui al regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, pag. 1), avrebbero consentito un’applicazione effettiva di tali regolamenti anche successivamente al periodo di vigenza dei medesimi. 47. Inoltre, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha omesso di esaminare la sua argomentazione relativa all’interpretazione teleologica del regolamento n. 1177/2002. 48. La Repubblica italiana sostiene l’argomentazione esposta dalla ricorrente, in particolare con riferimento all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 1177/2002. Essa ritiene, altresì, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che tale regolamento era applicabile alla misura notificata nel 2008, dato che questa aveva ad oggetto il mero rifinanziamento del regime del 2004 al fine di estendere il meccanismo difensivo temporaneo previsto dal citato regolamento a tutti i contratti considerati sovvenzionabili in base al medesimo. 49. L’argomentazione illustrata dalla ricorrente a sostegno della prima parte del suo terzo motivo nonché quella dedotta dalla Repubblica italiana non possono trovare accoglimento. 50. Per quanto riguarda l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008, il Tribunale, al punto 39 della sentenza impugnata, ha basato il proprio ragionamento sull’articolo 5 di tale regolamento e sui principi che disciplinano l’applicazione delle norme giuridiche nel tempo. 51. Occorre infatti rilevare che, da un lato, dalla giurisprudenza emerge che le norme applicabili per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune sono quelle vigenti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑334/07 P, Racc. pag. I‑9465, punti 50‑53 e giurisprudenza ivi citata) 52. Dall’altro, si deve rilevare che l’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 dispone espressamente che esso «scade il 31 marzo 2004», data prorogata al 31 marzo 2005 dal regolamento n. 502/2004. 53. È dunque necessario concludere, tenuto conto delle suesposte considerazioni, che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, poiché la misura controversa era stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di febbraio 2008, la sua compatibilità con il mercato comune non poteva essere valutata alla luce di un regolamento non più in vigore dopo il 31 marzo 2005. 54. Tale conclusione non può essere inficiata dai due argomenti addotti dalla ricorrente e dalla Repubblica italiana. 55. In primo luogo, queste ultime sostengono che il regolamento n. 1177/2002, grazie al meccanismo di proroga previsto al suo articolo 2, paragrafo 4, può essere applicato anche successivamente alla data in cui ha cessato di essere in vigore. 56. Tuttavia, tale possibilità, riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA], di prorogare il termine di tre anni – decorrenti dalla firma dei contratti definitivi – entro il quale una nave deve essere stata consegnata per beneficiare di un aiuto ai sensi del regolamento n. 1177/2002 non corrisponde ad un meccanismo che consente di aggirare il limite temporale imposto dall’articolo 5 di detto regolamento. Tale disposizione, infatti, può produrre effetti solamente nel caso in cui un regime, volto a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto ai sensi del suddetto regolamento, rientri nell’ambito di applicazione materiale e temporale del medesimo ed in cui un aiuto individuale, destinato ad uno specifico cantiere navale, ricada a sua volta nel suddetto regime. 57. In secondo luogo, tale ragionamento non può essere infirmato dall’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto soprassedere sul fatto che il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore dopo il 31 marzo 2005, interpretandolo in modo da far prevalere i suoi obiettivi e la sua efficacia pratica. 58. Così argomentando, infatti, la ricorrente non considera che il regolamento n. 1177/2002 prevede, quanto meno, due condizioni cumulative affinché una misura volta a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto possa essere considerata compatibile con il mercato comune. 59. Da un lato, ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, i contratti che possono essere autorizzati a godere di un aiuto conformemente a detto regolamento devono essere stati firmati durante il periodo in cui esso era in vigore, vale a dire tra il 3 luglio 2002 e il 31 marzo 2005, fatte salve le eccezioni previste a tale articolo connesse all’avvio o alla conclusione del procedimento di risoluzione delle controversie insorte tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea dinanzi all’OMC, eccezioni che tuttavia non hanno rilevanza nella presente impugnazione. 60. D’altro lato, come affermato al punto 53 della presente ordinanza, dall’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 risulta che, affinché le si applichi detto regolamento, una misura volta a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto deve essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui tale regolamento è ancora in vigore. 61. Così, il fatto che la misura notificata nel 2008 sia diretta a finanziare contratti di costruzione navale conformi al requisito di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1177/2002, mentre la medesima non rientra nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento, non è sufficiente a rendere quest’ultimo applicabile a detta misura. 62. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, che la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune non poteva essere esaminata alla luce del regolamento n. 1177/2002 e che tale conclusione non poteva essere infirmata dall’argomento secondo il quale detta misura era volta a finanziare l’insieme dei contratti stipulati prima del 31 marzo 2005. 63. Quanto all’argomento della ricorrente relativo alla mancata risposta, nella sentenza impugnata, alla sua argomentazione vertente sulla necessità di un’interpretazione teleologica del regolamento n. 1177/2002, occorre di conseguenza dichiarare che neppure esso può essere accolto. 64. La prima parte di questo motivo deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata. 65. Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata contiene una contraddizione, ai punti 37 e 39 della medesima, per quanto riguarda, da un lato, il trattamento degli aiuti notificati e non erogati e, dall’altro, quello degli aiuti illegittimi, contraddizione che determinerebbe un trattamento più favorevole di questi ultimi rispetto agli aiuti notificati quando il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore. 66. È tuttavia sufficiente rilevare, a tale riguardo, che la distinzione operata dal Tribunale tra i suddetti aiuti, nonché le sue considerazioni, al punto 37 della sentenza impugnata, relative al momento cui occorre guardare al fine di determinare le norme giuridiche applicabili agli aiuti versati illegittimamente, sono, in ogni caso, prive di rilevanza per la soluzione del caso di specie, dato che quest’ultimo verte unicamente su un aiuto notificato. 67. Gli argomenti illustrati dalla ricorrente relativi al ragionamento sviluppato dal Tribunale al punto 37 di detta sentenza non possono quindi incidere sul dispositivo della medesima e devono, pertanto, essere considerati inoperanti. 68. Da ciò consegue che il terzo motivo dell’impugnazione non può essere accolto. Sul quarto motivo dell’impugnazione, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento 69. La ricorrente e la Repubblica italiana fanno valere, a sostegno di questo quarto motivo, diretto contro i punti 43 e 44 della sentenza impugnata, che quest’ultima introduce una discriminazione tra le imprese che hanno beneficiato del regime del 2004 e quelle che non possono godere di aiuti poiché la notifica della misura notificata nel 2008 è avvenuta quando il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore, malgrado il fatto che i contratti presi in considerazione da detta misura fossero stati conclusi rispettando i requisiti posti dal medesimo, prima del 31 marzo 2005. 70. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto dichiarando che l’impresa concorrente alla quale faceva riferimento la ricorrente in primo grado non si trovava in una situazione giuridica identica, quando invece le domande di concessione degli aiuti erano state presentate dalle due imprese a qualche giorno di distanza. 71. Orbene, il Tribunale ha dichiarato, al punto 43 della sentenza impugnata, che la decisione di proroga del termine di consegna in favore della concorrente alla quale la ricorrente faceva riferimento in primo grado riguardava una situazione il cui contesto normativo era stato definitivamente stabilito anteriormente al 31 marzo 2005, tramite la decisione di approvazione del 2004, contrariamente al caso di specie. 72. Al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008 derivi da una norma giuridica e non dall’esercizio di un potere discrezionale e che, pertanto, la ragione per cui i contratti oggetto della suddetta misura non potevano beneficiare di aiuti ai sensi del regolamento citato sia unicamente legata alla temporaneità del medesimo. 73. Pronunciandosi in tal modo, il Tribunale ha respinto la censura attinente alla violazione della parità di trattamento in maniera pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte. 74. Infatti, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa concorrente della ricorrente, alla quale è stato concesso un aiuto sulla base del regime del 2004 autorizzato dalla decisione di approvazione del 2004, si trovi o meno in una situazione comparabile a quella della ricorrente, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento osta, in particolare, a che situazioni comparabili siano trattate in maniera diversa, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] et Lorraine e a., C‑127/07, Racc. pag. I‑9895, punto 23, nonché del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑67/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). 75. È necessario osservare, a tale riguardo, che la disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente tra le imprese di costruzione navale che hanno potuto beneficiare degli aiuti in forza dell’applicazione del regolamento n. 1177/2002 prima della sua scadenza e quelle che non hanno più goduto di tale possibilità è, in ogni caso, oggettivamente giustificata. 76. Infatti, l’articolo 5 di tale regolamento dispone che la sua validità è limitata nel tempo. Orbene, dalla giurisprudenza emerge che qualsiasi autorizzazione di durata limitata implica, per definizione, una disparità di trattamento dipendente dalla circostanza che una determinata situazione ricada o meno nell’ambito di applicazione temporale dell’atto giuridico costituente il fondamento dell’autorizzazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80). 77. Pertanto, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento, con la conseguenza che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. Sul quinto motivo dell’impugnazione, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento 78. Con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, al punto 45 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto con riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento, non tenendo conto della specificità della situazione della ricorrente. 79. In primo luogo, essa sottolinea che il legittimo affidamento da essa nutrito deriva dal suo livello di esperienza, che le consente di valutare se i suoi contratti di costruzione navale siano conformi ai requisiti del regolamento n. 1177/2002, e dalla riscossione di un significativo anticipo a titolo di tale regolamento. 80. In secondo luogo, tale affidamento deriverebbe altresì dal diritto italiano, segnatamente dal decreto ministeriale del 20 novembre 2005, il quale attesta un versamento anticipato alla ricorrente «con riserva di concedere, su eventuali future disponibilità di bilancio, la restante quota di contributo». 81. In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’errore del Tribunale a tale riguardo è il corollario della sua erronea interpretazione secondo la quale gli aiuti previsti dal regolamento n. 1177/2002 «possono considerarsi compatibili con il mercato comune». 82. In quarto luogo, la ricorrente sostiene che dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad adottare misure transitorie quando sopprime una normativa, al fine di salvaguardare la possibilità per le imprese di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento. 83. La Repubblica italiana aggiunge che il Tribunale non ha affatto spiegato le ragioni per cui essa e gli operatori interessati potevano essere in grado di sapere che la dotazione di EUR 10 milioni, prevista dalla legge n. 350/2003, costituiva un elemento decisivo del regime del 2004, nonostante il fatto che la decisione di approvazione del 2004 menzionasse tale dotazione in maniera puramente incidentale. 84. L’argomentazione esposta a sostegno di tale motivo, tuttavia, è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 85. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomentazione della ricorrente relativa alla sua esperienza ed al fatto di avere già ricevuto una prima parte dell’aiuto a titolo del regime del 2004 nonché l’argomentazione della Repubblica italiana, occorre rinviare all’ordinanza pronunciata questo stesso giorno, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑200/11 P), nella quale è stato dichiarato che la dotazione di EUR 10 milioni notificata dalla Repubblica italiana a titolo di tale regime, alla quale fa riferimento la decisione di approvazione del 2004, costituiva un limite finanziario vincolante e non un mero importo indicativo, discrezionalmente modificabile. 86. Come ricordato dal Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata, la decisione di approvazione del 2004, fondata sul regolamento n. 1177/2002, non poteva quindi affatto essere idonea ad ingenerare un legittimo affidamento in qualcosa di diverso da quanto esplicitamente esposto nella suddetta decisione, vale a dire l’autorizzazione per la Repubblica italiana a concedere aiuti di importo complessivo pari a EUR 10 milioni. 87. È necessario concludere che la Repubblica italiana nonché le imprese interessate, che si presumono conoscere tale decisione, e a maggior ragione la ricorrente, che sottolinea la propria esperienza nel settore della costruzione navale, erano in grado di dedurne che la nuova dotazione prevista dalla misura notificata nel 2008 non era coperta dall’autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2004. 88. Inoltre, dato che l’obbligo di motivare le sentenze gravante sul Tribunale è volto a consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali dette sentenze sono state adottate e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 60, nonché dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331, punto 46) e che è stato dimostrato che ciò corrisponde al caso di specie, è altresì necessario respingere l’argomento della Repubblica italiana relativo al fatto che, nella sentenza impugnata, l’affermazione riguardante l’insussistenza di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata sufficientemente motivata. 89. Gli altri argomenti della ricorrente non sono in grado di porre in dubbio tale conclusione. 90. Così, in secondo luogo, quanto al contenuto del decreto del 20 novembre 2005, occorre rilevare che tale punto non è stato sollevato dinanzi al Tribunale né, di conseguenza, discusso dinanzi ad esso. Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 126 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, questa parte del quinto motivo dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. 91. In terzo luogo, quanto all’argomento secondo cui l’asserito errore di diritto commesso dal Tribunale con riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento sarebbe il corollario della sua errata interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1177/2002, sollevato dalla ricorrente quale secondo motivo della presente impugnazione, è sufficiente rilevare che è già stato dichiarato, nell’ambito dell’esame da parte della Corte di tale motivo, che questo è inoperante, di modo che neppure la suddetta argomentazione può essere accolta. 92. Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento della ricorrente relativo alla necessità, ricordata al punto 69 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] adotti misure transitorie, occorre rilevare che tale giurisprudenza non può essere applicata al caso di specie. Infatti, tale causa verteva sulla particolare situazione in cui erano state previste misure transitorie per una sola delle due categorie di imprese interessate da due regimi di aiuto successivi mentre, nella presente fattispecie, l’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 1177/2002 era sin dall’inizio delimitato in maniera generale. 93. Il quinto motivo dell’impugnazione non può pertanto essere accolto. Sul sesto motivo dell’impugnazione, vertente sull’erronea qualificazione della misura notificata nel 2008 come nuovo aiuto 94. Con questo motivo, la ricorrente censura, in sostanza, la qualifica di «nuovo aiuto», ai sensi del regolamento n. 794/2004, attribuita dal Tribunale alla misura notificata nel 2008 nella motivazione espressa ai punti 63 e seguenti della sentenza impugnata; essa ritiene, invece, che tale misura dovesse essere considerata compatibile con il mercato comune alla luce del regolamento n. 1177/2002. 95. Sotto questo profilo la ricorrente sostiene, in una prima parte, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto autorizzare il finanziamento che la Repubblica italiana intendeva concedere ai cantieri navali tramite la misura notificata nel 2008, sul presupposto che il regolamento n. 1177/2002 prevalesse sul regolamento n. 794/2004. Essa aggiunge a tale riguardo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha omesso di rispondere alla sua argomentazione, illustrata nel ricorso di primo grado, relativa al rapporto gerarchico tra queste due normative. 96. Con la seconda parte del suo motivo, la ricorrente censura, in sostanza, il fatto che il Tribunale abbia omesso di considerare che le leggi nn. 350/2003 e 244/2007 – le quali disciplinavano, rispettivamente, il regime del 2004 e la misura notificata nel 2008 – sono prive di autonomia e costituiscono meri atti di esecuzione dei regolamenti nn. 1177/2002 e 502/2004, ragion per cui lo stanziamento aggiuntivo di EUR 10 milioni previsto dalla seconda di dette leggi di esecuzione poteva essere qualificato solamente come aiuto esistente. 97. La Repubblica italiana sostiene tale argomentazione asserendo, da un lato, che il Tribunale ha violato gli articoli 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, dichiarando che la misura notificata nel 2008 costituisce una «modifica di un aiuto esistente» e, pertanto, un «nuovo aiuto» ai sensi di tali disposizioni. 98. D’altro lato, la Repubblica italiana afferma che, respingendo tale ipotesi, il Tribunale ha travisato i fatti, in quanto non avrebbe preso in sufficiente considerazione le peculiarità della normativa italiana applicabile. Da quest’ultima, infatti, emergerebbe che la dotazione di EUR 10 milioni prevista per finanziare il regime del 2004 corrispondeva ad un importo indicativo, suscettibile di modifica in base al valore dei contratti sovvenzionabili ai sensi del regolamento n. 1177/2002. 99. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento esposto dalla Repubblica italiana relativo agli articoli 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], C‑352/98 P, Racc. pag. I‑5291, punto 34; del 6 marzo 2003, Interporc/[OSCURATO:PERSONA], C‑41/00 P, Racc. pag. I‑2125, punto 15, nonché del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑131/03 P, Racc. pag. I‑7795, punto 49). 100. Orbene, nella fattispecie, l’argomentazione della Repubblica italiana non solo non indica in modo preciso i punti della sentenza impugnata da essa contestati, ma soprattutto non è diretta, manifestamente, a criticare tale sentenza. In realtà, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale parte del motivo ha manifestamente ad oggetto la citata sentenza del Tribunale Italia/[OSCURATO:PERSONA], impugnata dalla Repubblica italiana nella causa sfociata nella citata ordinanza Italia/[OSCURATO:PERSONA]. Così, in particolare, le censure espresse ai punti 2, 16, 18 e 20 della memoria di intervento non sono basate su elementi che compaiono nella sentenza impugnata. 101. Pertanto, questo argomento deve essere disatteso in quanto manifestamente irricevibile. 102. In secondo luogo, quanto all’argomento dedotto dalla Repubblica italiana in merito all’asserito travisamento dei fatti commesso dal Tribunale, si deve ricordare che il Tribunale ha statuito, al punto 65 della sentenza impugnata, che la legge n. 350/2003, la quale precisava che lo stanziamento iniziale del regime di aiuti ammontava ad EUR 10 milioni, faceva parte degli elementi che la Repubblica italiana aveva sottoposto all’esame della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento che aveva dato luogo alla decisione di approvazione del 2004. Secondo il Tribunale, ne consegue che l’adozione della legge n. 244/2007, che prevedeva la dotazione di EUR 10 milioni aggiuntivi per il regime del 2004, aveva effettivamente determinato la qualifica della misura notificata nel 2008 come «nuovo aiuto» ai sensi della giurisprudenza. 103. Occorre rilevare che il Tribunale ha quindi basato il proprio esame relativo alle conseguenze giuridiche connesse alla dotazione del regime del 2004 sul contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica italiana e non sul diritto nazionale, dichiarando, al suddetto punto della sentenza impugnata, che la dotazione iniziale del regime del 2004, ammontante ad EUR 10 milioni, faceva parte dei parametri che la Repubblica italiana aveva sottoposto alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento che aveva dato luogo alla decisione di approvazione del 2004. 104. Orbene, come dichiarato dalla Corte al punto 28 della citata ordinanza Italia/[OSCURATO:PERSONA], tale approccio del Tribunale, consistente nel fare riferimento al contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica italiana al fine di determinare le conseguenze giuridiche derivanti dalla destinazione di un importo di EUR 10 milioni alla dotazione del regime del 2004, è conforme alla giurisprudenza della Corte, di modo che l’argomentazione di detto Stato membro relativa all’asserito travisamento del diritto italiano commesso dal Tribunale è inoperante. 105. L’argomentazione della Repubblica italiana non può pertanto essere accolta. 106. Lo stesso vale per le due prime parti dedotte a sostegno del sesto motivo dell’impugnazione, che devono essere respinte in quanto manifestamente inoperanti. 107. Infatti, il Tribunale, al punto 63 della sentenza impugnata, ha dichiarato – dopo aver ricordato, al punto 59 della medesima sentenza, l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008 – che la [OSCURATO:PERSONA] era competente a valutare la compatibilità della misura notificata con il mercato comune e che nessuna norma le impediva di fare ricorso al regolamento n. 794/2004. Ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha avallato la qualifica di nuovo aiuto attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale misura, in applicazione di detto regolamento. 108. Orbene, dato che si è già dichiarato, al punto 62 della presente ordinanza, che il Tribunale ha correttamente dichiarato l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008, l’argomentazione della Repubblica italiana relativa al rapporto gerarchico tra tale regolamento ed il regolamento n. 794/2004, da un lato, ed al nesso intercorrente tra il regolamento n. 1177/2002 e la legge n. 244/2004, dall’altro, non può influire sulla soluzione fornita dal Tribunale al secondo motivo dedotto dinanzi ad esso ed è, quindi, inoperante. 109. Di conseguenza, non può essere accolta neppure l’argomentazione relativa alla mancata risposta del Tribunale all’argomento della ricorrente relativo al rapporto gerarchico esistente tra i regolamenti nn. 1177/2002 e 794/2004, dato che, in un tale contesto, non si può pretendere che il Tribunale chiarisca ulteriormente il suo ragionamento a tale riguardo. 110. Anche la terza parte del presente motivo è inoperante. 111. In quest’ultima, la ricorrente lamenta che il punto 66 della sentenza impugnata non contiene una motivazione adeguata e non spiega in quale misura il finanziamento risultante dalla notifica nel 2008, relativo a contratti conclusi prima del 31 marzo 2005, inciderebbe sulle condizioni di concorrenza nel mercato comune nel 2008. Orbene, detto punto 66 si inserisce nel ragionamento del Tribunale a mero titolo ultroneo, come emerge dai suoi termini introduttivi. Esso non può quindi determinare l’annullamento di tale decisione (v. sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata). 112. Pertanto, il sesto motivo dell’impugnazione non può essere accolto. Sul terzo motivo dedotto dalla Repubblica italiana, vertente su una violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE nonché 253 CE 113. Con tale motivo, la Repubblica italiana intende, in primo luogo, contestare l’interpretazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE e 88, paragrafo 3, CE fornita dal Tribunale, là dove quest’ultimo ha dichiarato che nessuna delle circostanze idonee a giustificare una deroga, invocata dalla Repubblica italiana, era rilevante. In secondo luogo, tale Stato membro addebita al Tribunale di non avere censurato la [OSCURATO:PERSONA] per insufficienza di motivazione, con riferimento al punto 26 della decisione controversa, ove si afferma, segnatamente, che la misura notificata nel 2008 «[non] pare compatibile con il mercato comune sulla base di qualsiasi altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato», nonché di avere addotto una motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito. 114. Orbene, tale motivo va respinto in quanto manifestamente irricevibile, per le ragioni esposte al punto 99 della presente ordinanza. 115. Infatti, l’argomentazione della Repubblica italiana non è manifestamente conforme ai requisiti della giurisprudenza citata in detto punto. Da un lato, tale argomentazione contiene, per lo più, addebiti formulati nei confronti della decisione controversa e non della sentenza impugnata. Dall’altro, nel caso in cui la Repubblica italiana contesti effettivamente l’asserita posizione del Tribunale, risulta che gli elementi censurati non corrispondono ad elementi realmente contenuti nella sentenza impugnata, ma riguardano in realtà la citata sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA]. 116. Ne consegue che il motivo dedotto dalla Repubblica italiana nella sua memoria di intervento dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sul settimo motivo dell’impugnazione, vertente su un’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata 117. In una prima parte, la ricorrente addebita al Tribunale di avere respinto in maniera laconica e incompleta, ai punti 71‑73 della sentenza impugnata, la sua argomentazione relativa all’irrilevanza, ai fini del procedimento di approvazione della misura notificata nel 2008, della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005, che raccomandava alla Comunità di conformare il regolamento n. 1177/2002 e i regimi nazionali che lo applicavano agli obblighi ad essa incombenti in base alle norme dell’OMC. In una seconda parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato se l’impegno, assunto nel mese di luglio 2005 dalla Comunità nei confronti del DSB, di non concedere più aiuti a titolo del regolamento n. 1177/2002 non determinasse un effetto retroattivo su diritti quesiti, come quelli derivanti dai contratti conclusi legalmente prima del 31 marzo 2005. 118. La prima parte di tale motivo è manifestamente infondata. Infatti, il Tribunale ha illustrato in maniera sufficientemente chiara e inequivocabile, ai punti indicati dalla ricorrente, le ragioni per cui ha respinto il motivo vertente sull’irrilevanza della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005 ai fini dell’esame della misura notificata nel 2008. 119. Il Tribunale ha così indicato, richiamandosi ai punti 26 e 37 della decisione controversa, che la [OSCURATO:PERSONA], nel rilevare che l’approvazione della misura notificata nel 2008 sarebbe stata contemporaneamente incompatibile con il regolamento n. 1177/2002 ed in contrasto con gli impegni della Comunità nei confronti del DSB, ha qualificato il primo profilo di valutazione come distinto, autonomo e preliminare. 120. Quanto alla seconda parte di tale motivo, è sufficiente osservare che il Tribunale ha tenuto conto, al punto 69 della sentenza impugnata, dell’argomentazione della ricorrente relativa all’applicazione retroattiva della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005 ai contratti firmati prima del 31 marzo 2005. Tuttavia, esso ha dichiarato, in risposta a tale argomento, che la conclusione dell’incompatibilità della misura notificata nel 2008 con gli impegni della Comunità nei confronti del DSB era solamente secondaria rispetto a quella relativa all’incompatibilità con il regolamento n. 1177/2002 e che, pertanto, il motivo vertente sull’irrilevanza della raccomandazione del DSB del 20 giugno 2005 non poteva essere accolto. Orbene, nella propria impugnazione la ricorrente non contesta tale valutazione. 121. Pertanto, anche questa seconda parte del settimo motivo dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata, così come, di conseguenza, l’intero settimo motivo. 122. Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che l’impugnazione deve essere integralmente respinta, in applicazione dell’articolo 119 del regolamento di procedura. Sulle spese 123. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. 124. Conformemente al paragrafo 4, primo comma, del medesimo articolo 69, la Repubblica italiana, intervenuta nella causa, sopporta le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] navale [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese. 3) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 659/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris