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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00468/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando la condanna emessa a carico di questi alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la difesa lamenta: difetto di motivazione sia con riguardo al contenuto complessivo della sentenza, sia rispetto a specifici punti di censura, rimati privi di valutazione; violazione degli artt. 133, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost.Considerato: i motivi di ricorso, nei quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono palesemente versati in fatto, prospettandosi una diversa interpretazione delle emergenze probatorie, la cui valutazione, come è noto, non è consentita in sede di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

La Corte di merito, offrendo congrua motivazione, ha rilevato come le riprese effettuate sul luogo del furto abbiano consentito la certa individuazione degli autori del fatto, permettendo di ricostruire con precisione le modalità del fatto (impossessamento delle chiavi della cassa dell'autolavaggio; ritorno sul luogo del fatto di tutti i concorrenti nel reato, sottrazione del danaro dalla cassa).

Quanto alla lamentata carenza della motivazione sui punti evidenziati nel ricorso, è noto come il giudice non sia tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011 Rv. 250900).Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando la condanna emessa a carico di questi alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 61, comma 1, n. 5 cod. pen. Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la difesa lamenta: difetto di motivazione sia con riguardo al contenuto complessivo della sentenza, sia rispetto a specifici punti di censura, rimati privi di valutazione; violazione degli artt. 133, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost.Considerato: i motivi di ricorso, nei quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono palesemente versati in fatto, prospettandosi una diversa interpretazione delle emergenze probatorie, la cui valutazione, come è noto, non è consentita in sede di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). La Corte di merito, offrendo congrua motivazione, ha rilevato come le riprese effettuate sul luogo del furto abbiano consentito la certa individuazione degli autori del fatto, permettendo di ricostruire con precisione le modalità del fatto (impossessamento delle chiavi della cassa dell'autolavaggio; ritorno sul luogo del fatto di tutti i concorrenti nel reato, sottrazione del danaro dalla cassa). Quanto alla lamentata carenza della motivazione sui punti evidenziati nel ricorso, è noto come il giudice non sia tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011 Rv. 250900).Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere esten
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