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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11921/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ATRI avverso la sentenza del 12/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 12/10/2021 della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza in data 22/05/2018 del Tribunale di Teramo, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di truffa.

Deduce:

1.1. Violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento del fatto, travisamento della prova per "necessaria assoluzione con formula piena perché l'imputato non ha commesso il fatto in contestazione".

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto non è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'autoarticolato che effettuava il passaggio al casello era intestato alla ditta di [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà veniva utilizzato da chiunque coadiuvasse l'imprenditore.

Lamenta il mancato accertamento investigativo circa l'esistenza di lavoratori dipendenti ovvero di collaboratori della ditta nel periodo in contestazione.

1.2. Violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento del fatto, travisamento della prova per "necessaria assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste".

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, avendo riguardo alle modalità di riscossione degli importi nel casello autostradale e alla non ravvisabilità di una induzione in errore nella condotta del conducente che attraversa il casello autostradale.

Aggiunge che la configurabilità del reato viene esclusa dalla coesistenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 176 del codice della strada, stante la specialità di tale disposizione rispetto alle previsioni sanzioratorie di carattere penale.

1.3. Violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento del fatto, travisamento della prova per "derubricazione nel reato di cui all'art. 641 c.p.".

Il motivo è inteso a dimostrare che le modalità della c:ondotta sarebbero più correttamente riconducibili al reato di insolvenza fraudolenta e non a quello più grave di truffa.

1.4. Violazione di legge in relazione agli articoli 133 e 62-bis cod.pen.

Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia l'omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. La Corte di appello ha osservato che l'intestazione a [OSCURATO:PERSONA] del veicolo che ha effettuato i passaggi ai caselli autostradali ha fatto fondatamente ritenere - secondo un criterio di normalità- che lo stesso imputato fosse l'utilizzatore dell'automezzo; tanto più che «non risulta che il medesimo avesse all'epoca dipendenti ed altresì che nessuna contraria indicazione egli ha potuto fornire, per addurre, quantomeno a livello di allegazione, che il veicolo in questione fosse utilizzato anche da ulteriori conducente».

Il ricorrente si duole del mancato approfondimento investigativo circa l'esistenza di suoi dipendenti, potenziali utilizzatori dell'automezzo.Tale doglianza, però, non considera che a fronte di una prova fornita dall'accusa a carico dell'imputato, spetta a quest'ultimo fornire la prova a discarico, che neutralizzi quella fornendo la dimostrazione della sua estraneità ai fatti ovvero della concreta possibilità di una loro ricostruzione alternativa.

Va ribadito, infatti, che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).

Tale onere -per come correttamente evidenziato dalla Corte di appello- non è stato assolto dall'imputato.

Da qui la manifesta infondatezza del motivo.

2. Alla stessa conclusione di inammissibilità per manifesta infondatezza si perviene anche per il secondo e per il terzo motivo di ricorso, entrambi intesi a escludere la configurabilità della truffa e a far degradare il fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 176 del Codice della strada o nell'ipotesi meno gravosa dell'insolvenza fraudolenta.

In entrambi i casi, il ricorrente svolge argomentazioni contrarie ai consolidati insegnamenti espressi dalla Corte di cassazione in relazione ai temi sviluppati dalla difesa.

Infatti:

2.1. Deve ribadirsi l'ormai risalente orientamento di questa Corte, che ha chiarito che tra l'art. 176 del codice della strada, che punisce chiunque eluda il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti e, pertanto, nell'ipotesi dell'omesso pagamento da parte dell'utente dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale mediante artifizi e raggiri ben può configurarsi anche il delitto di truffa, che non è pertanto escluso dalla coesistenza dell'illecito amministrativo (in tal senso, cfr.

Sezioni unite., n. 7738 del 9/7/1997, Gueli, Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 11734 del 06/03/2008, Petruzzellis, Rv. 239750 - 01).

2.2. Quanto alla configurabilità della truffa con riguardo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], deve farsi richiamo all'orientamento assolutamente consolidato, secondo il quale «integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai ")\ possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera9(Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150 - 01).

Il ricorrente non offre argomentazioni utili a superare tali insegnamenti, così incorrendo nella inammissibilità per manifesta infondatezza. 3- Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente, invero, denuncia un vizio di omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche smentito dalla lettura della sentenza, dove -in risposta al motivo di gravame con il quale la difesa lamentava l'eccessività della pena e la negazione di dette circostanze - la Corte di appello ha rilevato la pervicacia con cui Cono aveva ripetuto la condotta fraudolenta e l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato.

Entrambi i rilievi sono conformi agli insegnamenti della Corte di cassazione in punto di motivazione sulle circostanze attenuanti generiche.

3.1. Quanto al richiamo alla pervicacia delle condotte, va ricordato che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

3.2. Quanto all'assenza di elementi favorevolmente valutabili, va rimarcato che OH mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (così, da ultimo, tra molte, Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).4.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ATRI avverso la sentenza del 12/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 12/10/2021 della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza in data 22/05/2018 del Tribunale di Teramo, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento del fatto, travisamento della prova per "necessaria assoluzione con formula piena perché l'imputato non ha commesso il fatto in contestazione". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto non è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'autoarticolato che effettuava il passaggio al casello era intestato alla ditta di [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà veniva utilizzato da chiunque coadiuvasse l'imprenditore. Lamenta il mancato accertamento investigativo circa l'esistenza di lavoratori dipendenti ovvero di collaboratori della ditta nel periodo in contestazione. 1.2. Violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento del fatto, travisamento della prova per "necessaria assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, avendo riguardo alle modalità di riscossione degli importi nel casello autostradale e alla non ravvisabilità di una induzione in errore nella condotta del conducente che attraversa il casello autostradale. Aggiunge che la configurabilità del reato viene esclusa dalla coesistenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 176 del codice della strada, stante la specialità di tale disposizione rispetto alle previsioni sanzioratorie di carattere penale. 1.3. Violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento del fatto, travisamento della prova per "derubricazione nel reato di cui all'art. 641 c.p.". Il motivo è inteso a dimostrare che le modalità della c:ondotta sarebbero più correttamente riconducibili al reato di insolvenza fraudolenta e non a quello più grave di truffa. 1.4. Violazione di legge in relazione agli articoli 133 e 62-bis cod.pen. Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia l'omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha osservato che l'intestazione a [OSCURATO:PERSONA] del veicolo che ha effettuato i passaggi ai caselli autostradali ha fatto fondatamente ritenere - secondo un criterio di normalità- che lo stesso imputato fosse l'utilizzatore dell'automezzo; tanto più che «non risulta che il medesimo avesse all'epoca dipendenti ed altresì che nessuna contraria indicazione egli ha potuto fornire, per addurre, quantomeno a livello di allegazione, che il veicolo in questione fosse utilizzato anche da ulteriori conducente». Il ricorrente si duole del mancato approfondimento investigativo circa l'esistenza di suoi dipendenti, potenziali utilizzatori dell'automezzo.Tale doglianza, però, non considera che a fronte di una prova fornita dall'accusa a carico dell'imputato, spetta a quest'ultimo fornire la prova a discarico, che neutralizzi quella fornendo la dimostrazione della sua estraneità ai fatti ovvero della concreta possibilità di una loro ricostruzione alternativa. Va ribadito, infatti, che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). Tale onere -per come correttamente evidenziato dalla Corte di appello- non è stato assolto dall'imputato. Da qui la manifesta infondatezza del motivo. 2. Alla stessa conclusione di inammissibilità per manifesta infondatezza si perviene anche per il secondo e per il terzo motivo di ricorso, entrambi intesi a escludere la configurabilità della truffa e a far degradare il fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 176 del Codice della strada o nell'ipotesi meno gravosa dell'insolvenza fraudolenta. In entrambi i casi, il ricorrente svolge argomentazioni contrarie ai consolidati insegnamenti espressi dalla Corte di cassazione in relazione ai temi sviluppati dalla difesa. Infatti: 2.1. Deve ribadirsi l'ormai risalente orientamento di questa Corte, che ha chiarito che tra l'art. 176 del codice della strada, che punisce chiunque eluda il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti e, pertanto, nell'ipotesi dell'omesso pagamento da parte dell'utente dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale mediante artifizi e raggiri ben può configurarsi anche il delitto di truffa, che non è pertanto escluso dalla coesistenza dell'illecito amministrativo (in tal senso, cfr. Sezioni unite., n. 7738 del 9/7/1997, Gueli, Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 11734 del 06/03/2008, Petruzzellis, Rv. 239750 - 01). 2.2. Quanto alla configurabilità della truffa con riguardo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], deve farsi richiamo all'orientamento assolutamente consolidato, secondo il quale «integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai ")\ possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera9(Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150 - 01). Il ricorrente non offre argomentazioni utili a superare tali insegnamenti, così incorrendo nella inammissibilità per manifesta infondatezza. 3- Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, invero, denuncia un vizio di omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche smentito dalla lettura della sentenza, dove -in risposta al motivo di gravame con il quale la difesa lamentava l'eccessività della pena e la negazione di dette circostanze - la Corte di appello ha rilevato la pervicacia con cui Cono aveva ripetuto la condotta fraudolenta e l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato. Entrambi i rilievi sono conformi agli insegnamenti della Corte di cassazione in punto di motivazione sulle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Quanto al richiamo alla pervicacia delle condotte, va ricordato che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 3.2. Quanto all'assenza di elementi favorevolmente valutabili, va rimarcato che OH mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (così, da ultimo, tra molte, Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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