CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14965/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ammessa in via anticipata e provvisoriaal patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 656/2021,depositata il 26/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Milano AssuntaIncoronato, coniuge dalla quale era giudizialmente separato dal 2015,chiedendo, in via principale, l’adempimento dell’obbligazione da leiNumero registro generale 14965/2021Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7638/2026Data pubblicazione 30/03/2026assunta con scrittura privata del 27.02.2003, di ritrasferimento di unimmobile oggetto di un contratto di vendita da loro stipulato in paridata. Dichiarò che con tale scrittura le parti si erano date atto delmancato versamento del corrispettivo da parte dell’acquirente, delcarattere fiduciario dell’intestazione ad [OSCURATO:PERSONA] dellaproprietà dell’immobile e si erano reciprocamente impegnate, la mogliead amministrarlo secondo le indicazioni del marito e a ritrasferirglieloquando quest’ultimo ne avesse fatto richiesta, il marito ad anticipare erimborsare alla moglie le spese condominiali e tutte quelle connessealla proprietà del bene.Solo in via di estremo subordine l’attore chiese la declaratoria dellanullità del contratto di compravendita, quale risultato di un’operazionefittizia e simulata, e comunque priva di causa.La convenuta sostenne, in via principale, il riempimento abusivodella scrittura privata del 27.02.2003, che impugnò con querela difalso, nonché il riconoscimento della validità del rogito e del suo dirittodi proprietà sull’immobile; in subordine, domandò che venisseaccertata la risoluzione della predetta scrittura privata, ai sensi e pergli effetti di cui all’art. 1453 c.c., per inadempimento delle prestazioniassunte da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Milano dichiarava la nullità del contratto dicompravendita immobiliare per simulazione assoluta, in assenza dieffettiva volontà delle parti di realizzare il trasferimento dell’immobile;dichiarava la nullità anche dell’accordo consacrato nella coeva scritturaprivata, in quanto volto a disciplinare tra le parti gli effetti di uncontratto nullo e, per l’effetto, dichiarava l’inammissibilità della quereladi falso proposta dalla convenuta in relazione alla scrittura privata.La pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi allaCorte d’Appello di Milano, insistendo per la risoluzione del contrattoNumero registro generale 14965/2021Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7638/2026Data pubblicazione 30/03/2026dissimulato (la scrittura privata del 27.02.2003 contenente l’obbligodell’appellante di retrocessione dell’immobile a lei trasferito con rogitodi pari data) per inadempimento dell’attore originario.La Corte milanese rigettava il gravame con sentenza n. 656/2021,sostenendo – per quanto ancora qui rileva – che la richiestadell’appellante non avrebbe sortito alcun effetto utile, dal momento chela sentenza di primo grado non era stata impugnata nella parte in cuiaveva dichiarato che la compravendita era improduttiva di effetti persimulazione assoluta.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AssuntaIncoronato, affidandolo a un unico motivo illustrato da memoria.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].All’esito della camera di consiglio del 21.01.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti (art. 342 c.p.c. e 1414c.c.), in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Sostiene laricorrente che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto che ellanon avesse impugnato la declaratoria di nullità dell’atto simulato e, perl’effetto, lamenta che la Corte abbia rigettato l’appello senza entrarenel merito della questione giuridica relativa all’inadempimento dellacontroparte al contratto dissimulato. Aggiunge che l’atto di citazione inappello aveva esattamente individuato la parte della sentenza cheintendeva impugnare, riportando il testo della pronuncia nel passaggioin cui il Tribunale aveva inopinatamente ritenuto di accogliere ladeclaratoria di nullità della scrittura del 27.02.2003; in tale riepilogol’esponente richiamava altresì espressamente le norme che ritenevaviolate, ossia gli artt. 1414 e 1453 c.c. In sostanza, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14965/2021Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7638/2026Data pubblicazione 30/03/2026intendeva sostenere la simulazione relativa e, al contempo, chiedere larisoluzione del contratto dissimulato (contenente la retrocessionedell’immobile) per inadempimento del fiduciante.1.1. Il motivo è inammissibile perché è carente di riferibilità allaratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 8247 del 27.03.2024; Cass.Sez. 6 - 3, n. 19989 del 10/08/2017).La Corte d’Appello ha affermato che la declaratoria di nullità persimulazione assoluta del contratto di compravendita del 10.02.2003non aveva costituito oggetto del gravame; ha rilevato che l’appellanteIncoronato, con il proprio atto di appello, aveva chiesto la riformaintegrale della sentenza di primo grado e il rigetto delle domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA], senza però in alcun modo contrastare leargomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno della declaratoriadi nullità del contratto di compravendita, concentrando piuttosto leproprie difese sull’inadempimento del contratto dissimulato. Quindi laCorte d’appello ha dichiarato che, accertata la nullità dellacompravendita e la sua originaria inidoneità a produrre qualsiasi effettotraslativo, ne conseguiva la nullità dell’accordo consacrato nellascrittura privata, volto unicamente a disciplinare tra le parti gli effettidi un contratto nullo. Ha aggiunto che, del resto, dalla risoluzionedell’accordo di cui alla scrittura privata l’appellante non avrebbe trattoalcun beneficio, atteso che era ormai definitiva la dichiarazione dinullità del contratto di compravendita.A fronte di questo contenuto della pronuncia, il contenuto dell’attodi appello, come riportato in ricorso e come direttamente verificatodalla Corte in ragione del carattere processuale della censura, non valea confutare l’argomentazione del giudice d’appello; ciò in quanto l’attodi appello è privo di una parte argomentativa, idonea a contrastare leNumero registro generale 14965/2021Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7638/2026Data pubblicazione 30/03/2026ragioni del primo giudice e necessaria al fine di ritenere che ladichiarazione di simulazione assoluta della compravendita e dellaconseguente nullità anche della scrittura privata sia stata oggetto diappello in modo ammissibile. A tal fine, infatti, non è sufficiente chel'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamenteimpugnate, ma è necessario, pur quando la sentenza di primo gradosia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda ilgravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlarealla motivazione della sentenza impugnata; cioè, è necessario chenell’appello alla parte volitiva si affianchi la parte argomentativa, checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U,n. 36481 del 13/12/2022; Cass. Sez. U, n. 27199 del 16-11-2017;Cass. Sez. 1, n. 21566 del 18/09/2017; Cass. Sez. 1, n. 18932 del27/09/2016). Nella fattispecie, mancava nell’atto di appello unaqualsiasi parte argomentativa finalizzata a confutare le ragioni postedal Tribunale a fondamento della dichiarazione di simulazione assoluta,in quanto l’appello trattava esclusivamente dell’inadempimento alcontratto dissimulato e perciò neppure dimostrava di avere colto chela dichiarazione del Tribunale era stata di simulazione assoluta delcontratto di compravendita.La ricorrente, sostenendo di avere proposto appello avverso lapronuncia di simulazione, non considera neanche l’eterogeneità delladomanda di accertamento della simulazione relativa, implicita nella suarichiesta di risoluzione del contratto dissimulato, rispetto alla domandadi simulazione assoluta proposta dall’attore in via subordinata in primogrado e accolta dal Tribunale. E' acquisito che l'azione intesa a fardichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenerela declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al petitumche alla causa petendi, comportando le due domande l'accertamentoNumero registro generale 14965/2021Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7638/2026Data pubblicazione 30/03/2026di fatti differenti e tendendo, soprattutto, a conseguire ilriconoscimento della produzione di effetti diversi, secondo ladifferenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414c.c. (Cass. Sez. 2, n. 34024 del 19/12/2019, per l’affermazione delprincipio secondo il quale l’azione diretta a fare dichiarare lasimulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere ladeclaratoria di simulazione assoluta e per l’affermazione che siconfigura violazione dell’art. 112 c.p.c. in caso di declaratoria giudizialedi simulazione assoluta a fronte di domanda di simulazione relativa;nello stesso senso, Cass. Sez. 2, n. 25055 del 27/11/2009; Cass. Sez.2, n. 869 del 25/01/1995). Infatti, è risaputo che nel caso dellasimulazione assoluta le parti non vogliono che produca effetti ilcontratto apparentemente concluso e nel caso della simulazionerelativa che cade sul contratto le parti vogliono che produca effetti uncontratto diverso da quello apparente. Di conseguenza, gli argomentidell’appellante -miranti unicamente a conseguire il riconoscimentodell’inadempimento del coniuge al contratto dissimulato sulpresupposto della simulazione relativa - non erano in sé idonei acontrastare la sentenza del primo giudice, che aveva invece statuitonel senso della nullità del contratto di compravendita per simulazioneassoluta e della conseguente nullità anche della scrittura privata.Si aggiunga che, a fronte della precisa affermazione della Corted’appello secondo la quale l’appellante non avrebbe potuto trarrenessun beneficio dalla risoluzione della scrittura privata redatta amargine del contratto di compravendita, in ragione della definitivitàdella dichiarazione di nullità della compravendita per simulazioneassoluta, la ricorrente neppure indica quale potesse essere il suointeresse alla pronuncia sulla scrittura pure a fronte della nullità dellacompravendita. Quindi, anche sotto questo profilo il ricorso, nonNumero registro generale 14965/2021Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7638/2026Data pubblicazione 30/03/2026cogliendo la ratio della pronuncia impugnata, non riesce a censurarlain modo pertinente.2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.300,00 percompensi, oltre a €. 200,00 per esborsi e al 15% dei compensi a titolodi rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino