CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 51463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modi?. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con rnodif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Patti che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Patti, in composizione mono- cratica, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, concessegli le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. con giudizio di equivalenza, alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione e 154 euro di multa per il reato p. e p. dagli artt. 624 e 61 n. 5) e 11) cod. pen., perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, si impossessava di diversi generi alimentari (in specie si trattava di nr. 3 pacchi di pasta, nr. 3 barattoli da 5 litri ciascuno di salsa, nr. 7 confezioni di riso e una confezione di scatoli per pizza da asporto), che si trovavano all'interno del magazzino dell'hotel "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ove questi prestava la pro- pria attività lavorativa, sottraendoli ad ACHILLE loppolo, amministratore unico e legale rappresentante della predetta struttura, nascondendoli in un sacco nero. Con le aggravanti di aver agito approfittando di circostanze di tempo tali da osta- colare la privata difesa avendo il reo agito in tarda serata e con abuso di relazione d'ufficio poiché il reo lavorava presso detta struttura. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 29/3/2023, in parziale ri- forma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato: 1. ha riqualificato il fatto come tentativo, rideterminato la pena inflitta in misura pari a mesi tre di reclusione e C 100 di multa; 2. concesso all'imputato il beneficio della non men- zione. Confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il Cucuzza, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in rela- zione al quarto motivo di appello, che trascrive in ricorso, in relazione alla «man- cata applicazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio», in quanto nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata non vi sarebbe alcun passag- gio che possa essere ricollegato a quel motivo di gravame. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità dei testi escussi. Ricorda il ricorrente che nell'atto di appello aveva evidenziato che i testi Co- letta Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] avevano sia nel momento in cui erano stati sentiti a sommarie informazioni e sia in dibattimento (dopo precisa contestazione da parte della difesa) - affermato che nel momento in cui si trovavano all'interno dell'ufficio dello loppolo era presente anche [OSCURATO:PERSONA] (altro testimone); il quale però, sia nel momento in cui era stato sentito a sommarie informazioni e sia in dibattimento aveva detto di non essere stato mai presente ai fatti accaduti all'interno del predetto ufficio. Il ricorrente trascrive la motivazione di pag. 2 della sentenza e ritiene che la Corte territoriale cada in errore nel dare la sua spiegazione sulla attendibilità dei testimoni giustificando "marginali contraddizioni" nelle loro dichiarazioni con il tempo trascorso tra il fatto e gli esami dibattimentali. Per il ricorrente sfuggirebbe alla Corte che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dato per certa la presenza all'interno dell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] già nel momento in cui erano stati sentiti a sommarie informazioni, ovvero, subito dopo i fatti. Tanto è vero che la difesa ha potuto procedere a contestazione grazie alle s.i.t. presenti nel fascicolo del P.M. Dunque, i testimoni hanno collocato all'interno dell'ufficio l'Oriti nell'immediatezza dei fatti. Per poi dimenticare la sua presenza in dibattimento - e ricordare nuovamente la sua presenza a seguito di contesta- zione della difesa (circostanza smentita dallo stesso Oriti). Pertanto, per il ricorrente sarebbe logico dire che tali testimoni non possono essere attendibili visto che (inspiegabilmente) dicono la stessa cosa (ovvero, che l'Oriti era presente all'interno dell'ufficio). Quando lo stesso Oriti dice sia nella fase di s.i.t. e sia nel dibattimento che non era presente. La Corte territoriale, anziché motivare sulla dichiarazione non veritiera dei due testimoni, li giustifica con il tempo trascorso, senza ripercussione sull'attendibilità degli stessi. Ovvero, secondo il ricorrente non viene data nessuna spiegazione logica su tale aspetto. Con un terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. in punto di omessa declaratoria circa l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte territoriale- ci si duole- ha rigettato l'eccezione di intervenuta pre- scrizione del reato sollevata nei termini con le conclusioni ritualmente trasmesse. Invero, a pag. 3 della sentenza, al punto n. 4 la Corte scrive: «il reato, pur come sopra qualificato, non è estinto per prescrizione, posto che il relativo termine è rimasto sospeso dal 9 marzo all'il. maggio 2020 ex D.L. 18/2020». Da tale affermazione si evince, dunque, che il giudice di seconde cure non ha preso in considerazione correttamente quanto è accaduto nelle more del giudizio di primo grado. Durante la fase di primo grado -ricorda ancora il ricorrente- era stata fissata udienza per la data del 1/4/2020. In pari data, tuttavia, il giudice monocratico emetteva apposito decreto, richiamando i decreti legge nn. 11 e 18/20 e la dispo- sizione ivi contenuta per cui tutti i procedimenti civili e penali ordinari, le cui udienze fossero già state fissate nel periodo intercorrente dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 dovevano essere rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e specificava che i termini di prescrizione venivano sospesi per la durata del rinvio e comunque non oltre il 15/4/2020. Cioè, si osserva in ricorso, una sospensione della prescrizione per soli 14 giorni. Pertanto, dovendosi applicare all'imputato sempre la legge più favorevole - che nel caso de quo alla data del 1/4/2020 era l'art. 83 del D.L. 18 /2020 (non convertito e/o modificato), il conteggio del decorso della prescrizione pari a 7 anni e sei mesi va determinato come segue. Non essendovi stati altri periodi di sospen- sione tranne i 14 giorni di cui si è detto indicati nel decreto del giudice monocratico del Tribunale di Patti il termine della prescrizione inizia a decorrere dal 14/9/2015 - e termina il 28/03/2023. Ovvero, la prescrizione era maturata il giorno prece- dente l'udienza fissata dalla Corte di Appello tenuta il 29/03/2023 data in cui è stata emessa la sentenza oggi impugnata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Analizzando per primo, per ragioni sistematiche, il terzo motivo di ricorso, di natura processuale, va rilevato che all'atto della pronuncia oggi impugnata (29/3/2023) il reato in contestazione non era prescritto. Ed invero, i fatti sono del 14/9/2015, per cui il termine massimo di prescrizione era destinato a spirare il 14/3/2023. Tuttavia, come ricorda lo stesso ricorrente, il 1/4/2020 il processo non fu ce- lebrato in quanto rinviato, con apposito provvedimento reso fuori udienza, per la sopravvenuta emergenza legata alla pandemia da Covid 19. Ebbene, in proposito le Sezioni Unite hanno affermato che « in tema di disci- plina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la so- spensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 -02). La stessa sentenza delle Sezioni Unite ha anche chiarito che, per i procedi- menti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'u- dienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (così Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03 che in motivazione ha precisato che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del proce- dimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate). Per la Corte territoriale (pag. 3 della sentenza impugnata, punto n. 4) ciò significa che nel caso che ci occupa «il reato, pur come sopra qualificato, non è estinto per prescrizione, posto che il relativo termine è rimasto sospeso dal 9 marzo all'il maggio 2020 ex D.L. 18/2020». Tuttavia, anche a voler accedere alla tesi, più favorevole al ricorrente, che il dies a quo andasse individuato nel 1 aprile 2020, vi sarebbe comunque un periodo di sospensione della prescrizione di 41 giorni, che porterebbe il termine massimo al 24/4/2023, ovvero ad una data successiva alla sentenza impugnata. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463).3. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso appare del tutto generico e comunque manifestamente infondato, poiché non sembra tener conto del principio consolidato secondo il quale in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la mani- festa illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che in- tenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, con- trastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sen- tenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. Il che non sembra specificamente dedotto nel caso in esame. 4. Altrettanto generiche appaiono inoltre le doglianze oggetto del secondo motivo, aventi ad oggetto la delibazione dell'attendibilità dei testi: che non sem- brano confrontarsi con la confutazione della medesima doglianza ad opera della Corte territoriale (pag. 3, ove, sia pure con rinvio alla decisione conforme di primo grado, si dà atto del coordinamento tra le prove dichiarative convergenti e si pon- derano le contraddizioni come "marginali" nell'ambito della cornice ermeneutica dell'apprezzamento della prova dichiarativa). Peraltro, il ricorrente appunta la propria attenzione su un aspetto (le contrad- dizioni dei testi Coletta e Bagnara circa la presenza dell'Oriti all'interno dell'ufficio) che da un lato, come correttamente rileva la Corte territoriale, non paiono vulne- rare la complessiva attendibilità degli stessi, ma soprattutto afferiscono ad un aspetto che dal tessuto motivazionale del provvedimento secondario appare asso- lutamente marginale rispetto al compendio probatorio a carico dell'odierno ricor- rente. Come ricorda la sentenza impugnata, infatti, dalla querela sporta da loppolo Achille, acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 18 dicembre 2017, ri- sulta che l'imputato, dipendente del villaggio turistico Calanovellamare, la sera del 14 settembre 2015 è stato sorpreso da [OSCURATO:PERSONA] mentre si allontanava dalla struttura con in mano un sacco della spazzatura. E loppolo Diego, sentito quale testimone in dibattimento, ha riferito che, insospettito da quanto aveva consta- tato, aveva provveduto a fermare il prevenuto, notando all'interno del sacco uno scatolo di cartone contenente prodotti alimentari di vario genere. A detta del teste, Cucuzza aveva ammesso nell'immediatezza di avere prelevato i generi alimentari, dicendo di averne bisogno. Per quanto riferito dai due Ioppolo, poi, Cucuzza aveva ammesso il furto anche al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] e di altri dipendenti, riba- dendo la medesima giustificazione. La circostanza -si ricorda ancora in sentenza- è stata confermata concorde- mente anche dagli altri testi escussi. Orbene, per il cd. principio di resistenza, anche espungendo le testimonianze di cui il ricorrente contesta l'attendibilità, la doppia conforme affermazione di re- sponsabilità del Cucuzza rimarrebbe ampiamente suffragata da prove. Va rilevato, in proposito, che i giudici del gravame del merito, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- hanno ritenuto del tutto irrilevanti i rilievi di- fensivi, riproposti in questa sede, circa il ruolo che Cucuzza aveva all'interno del villaggio turistico, essendo emerso da tutte le deposizioni raccolte che egli aveva mansioni di "tuttofare" e lavorava presso l'economato, occupandosi anche della merce che veniva acquistata per le necessità del villaggio. Il tutto in linea con quanto risulta dalla documentazione afferente alla causa di lavoro introdotta dal prevenuto. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i