CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Paola, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le pene - già ridotte per il rito - di anni uno di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art. 337 cod. pen. e di mesi uno di arresto per le contravvenzioni punite dagli artt. 651 cod. pen. e 186, comma 2, lett. c), d. Igs.n. 285 del 1992, disponendo altresì la sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 186, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 1992. Il ricorrente si duole del fatto che, nella sentenza impugnata, il Giudice per l'udienza preliminare non abbia assunto determinazioni sull'auto sottoposta a sequestro. Essa, stando alla tesi del ricorrente, avrebbe dovuto essere dissequestrata, posto che l'accordo stipulato dalle parti non prevedeva la confisca del veicolo e considerato che quest'ultimo è intestato, oltre che all'imputato, alla madre (e, dunque, si tratta di veicolo appartenente a persona estranea al reato, non suscettibile di confisca). 3. Il Pubblico ministero ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale - evocando il dettato dell'art. 444, commi 1, ultimo periodo, e 3-bis, cod. proc. pen. - sollecita l'accoglimento del ricorso: la mancata inclusione nell'accordo della confisca impone di ritenere che le parti si siano accordate per escluderne l'applicazione, sì da rendere illegittima la permanenza del vincolo ablativo sul veicolo (peraltro cointestato alla madre del ricorrente). 5. Gli argomenti esposti dal ricorrente nella memoria ora citata non sono conferenti. Il ricorrente evoca la disciplina dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 25 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150; sennonché la previsione relativa alla possibilità per le parti di accordarsi sulla applicazione e/o sulla durata delle pene accessorie riguarda le pene accessorie, restando estraneo al perimetro applicativo della disposizione modificata dalla c.d. riforma Cartabia il tema dell'applicazione in sede penale delle sanzioni amministrative accessorie a reato (Sez. 3, n. 24056 del 18/01/2024, Pg c. Comina, Rv. 286541 - 01; Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 - 01). 6. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata non dispone la confisca del veicolo e, dunque, sotto il profilo qui censurato, non assume statuizioni sfavorevoli all'imputato che, dunque, non ha interesse a coltivare il ricorso. Con riferimento alla pretesa illegittimità della sentenza per la parte in cui non dispone la restituzione del veicolo al ricorrente, si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato. Si legge nel dispositivo della sentenza impugnata 2«nulla a provvedere in ordine alla destinazione dell'autovettura VW Polo targata [OSCURATO:TARGA], trattandosi di sequestro amministrativo». Effettivamente, risulta dagli atti che il veicolo targato [OSCURATO:TARGA] non è stato colpito da sequestro a fini penali, ma solo a sequestro a fini amministrativi. Sicché il Giudice per l'udienza preliminare - che non ha disposto la confisca prevista a titolo di sanzione amministrativa accessoria - non era tenuto ad assumere determinazioni in ordine alla destinazione di beni che erano sottoposti a sequestro - non a fini penali, bensì - a fini amministrativi, ai sensi dell'art. 224- ter, comma 1, d. Igs. n. 285 del 1992. D'altra parte, il medesimo art. 224-ter, al comma 5, prevede che - avverso il provvedimento di sequestro di cui al comma 1 - «è ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 205» del medesimo codice della strada. Altro possibile rimedio è dato dal ricorso al Prefetto, previsto dall'art. 213, comma 7, disposizione che l'art. 224-ter richiama «in quanto applicabile». L'autorità deputata ad assumere determinazioni sulla sorte del bene sottoposto a sequestro amministrativo - di cui il giudice penale non ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della confisca - è da individuare dunque nell'autorità amministrativa (e, ove il privato intenda contestarne le determinazioni, dalle autorità indicate dagli artt. 203 e 205 d. Igs. n. 285 del 1992). 7. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M