CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 02213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20259 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46S13 B927T) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: non indicato) -intimato- in relazione al procedimento iscritto al n. 1425/2021 R.G. del Tribunale di Genova; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo. Fatti di causa e ragioni della decisione Ric. n. 20259/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20259/2021 Numero sezionale 10809/2021 1. [OSCURATO:PERSONA] giuridico dell’accademia internazionale di ricerca Numero di raccolta generale 2213/2022Data pubblicazione 25/01/2022 per la difesa dei diritti umani (che si qualifica come “ente di volontariato per la cooperazione internazionale ai sensi della legge n. 49/1987”) propone un ricorso, intitolato come «ri- chiesta di spostamento di competenza ex art. 360 nr 1 e 2 cpc art. 30 bis cpc art. 11 cpp nel procedimento RG 1425/2021 prima udienza 14 luglio 2021 Tribunale di Genova», afferman- do di proporre tale ricorso nei confronti del magistrato dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si conclude con la seguente richie- sta alla Corte di Cassazione: «voglia emettere apposita ordi- nanza in camera di consiglio e voglia fissare l’estinzione del procedimento RG 1425/2021, fissato per il 14 luglio 2021 prima udienza. Voglia la Suprema Corte designare il giudice legittimato la controversia e dinanzi al quale il ricorrente potrà riassumere i procedimenti con conservazione degli effetti pro- cessuali precedentemente prodotti». 2. Dal testo del ricorso non è possibile evincere con certezza se l’ente ricorrente abbia inteso proporre una istanza di rego- lamento di competenza (o addirittura di giurisdizione), una istanza di ricusazione del giudice designato alla trattazione di uno o più giudizi pendenti davanti al Tribunale di Genova, ov- vero abbia inteso avanzare una richiesta di estinzione in rela- zione a tali giudizi, di cui in verità non è neanche chiarito ade- guatamente l’esatto oggetto e le parti. Anche al di là delle difficoltà di comprensione del suo senso effettivo (che di per sé impedirebbero un esame nel merito delle domande rivolte alla Corte), in ogni caso si tratta, senza dubbio alcuno, di un ricorso radicalmente e manifestamente inammissibile, in qualunque modo lo si possa e voglia qualifi- care. In primo luogo, risulta evidente il difetto dei requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c.: manca infatti una adeguata e comprensi- bile indicazione delle parti del giudizio, della decisione impu- Ric. n. 20259/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20259/2021 Numero sezionale 10809/2021 gnata, dei fatti di causa, dei motivi alla base del ricorso e degli Numero di raccolta generale 2213/2022Data pubblicazione 25/01/2022 atti e documenti su cui lo stesso ricorso si fonda. L’esposizione si articola in un riferimento (oggettivamente confuso) ad una serie di giudizi pendenti davanti al Tribunale di Genova e nell’indicazione di varie ragioni che potrebbero in astratto fondare una richiesta di ricusazione del giudice An- drea [OSCURATO:PERSONA], indicato come magistrato designato alla tratta- zione di uno (o più, non lo si evince con chiarezza) di tali giu- dizi. In ogni caso, è sufficiente osservare che: - quale istanza di regolamento di competenza, l’inammissibilità del ricorso deriverebbe dalla mancata indicazione del provvedimento sulla competenza che si intenderebbe impugnare; - quale istanza di ricusazione del giudice designato alla trattazione di uno o più procedimenti contenziosi pen- denti davanti al tribunale, il ricorso sarebbe inammissi- bile in quanto l’istanza di ricusazione di uno dei compo- nenti del tribunale o della corte di appello non può esse- re proposta con ricorso alla Corte di Cassazione (doven- do proporsi al collegio dello stesso ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 53 c.p.c.); - altrettanto è a dirsi in relazione ad una eventuale ecce- zione o richiesta di estinzione del giudizio di merito (del- la quale peraltro non sono in alcun modo indicate le eventuali ragioni), che evidentemente non può proporsi direttamente con ricorso per cassazione, in mancanza di una pronuncia del giudice di merito sull’estinzione stes- sa (che nella specie neanche si allega essere intervenu- ta); - non sussistono, infine, gli elementi minimi che potreb- bero giustificare una qualificazione del ricorso in termini di regolamento di giurisdizione, non essendo indicata Ric. n. 20259/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20259/2021 Numero sezionale 10809/2021 una eventuale autorità giudiziaria diversa dal giudice or-Numero di raccolta generale 2213/2022Data pubblicazione 25/01/2022 dinario, cui spetterebbe di decidere la controversia. 3. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile, senza che sia necessario provvedere con riguardo alle relative spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Così deciso in Roma, in data 1° dicembre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 20259/2021 – Sez. M3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o