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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18467/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56-610 e 340 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia la carenza della motivazione in rela-zione alla dichiarazione di responsabilità penale - invoca una rivalutazione degli elementi pro-batori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo per-tanto alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); rilevato infatti che nel caso di specie, a fronte di una motivazione succinta ma sufficientemente chiara e priva di evidenti vizi logico-giuridici, il ricorrente propone argomenti che non possono essere esaminati in questa sede anche perché sfugge alla cognizione di questa Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56-610 e 340 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia la carenza della motivazione in rela-zione alla dichiarazione di responsabilità penale - invoca una rivalutazione degli elementi pro-batori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo per-tanto alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); rilevato infatti che nel caso di specie, a fronte di una motivazione succinta ma sufficientemente chiara e priva di evidenti vizi logico-giuridici, il ricorrente propone argomenti che non possono essere esaminati in questa sede anche perché sfugge alla cognizione di questa Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris