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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 06844/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11977-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 4082/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 12/10/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/3/2023- tenutasi in modalità da remot o previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la pronuncia n. 2117/2016 della Commissione tributaria provinciale di Milano con cui era stato respinto il ricorso avverso diniego di rimborso IMU 2012 da parte del Comune di Vimodrone; avverso la pronuncia della Commissione t ributaria re gionale il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 8 e 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 1, comma 672, legge 27 dicembre 2013, n. 147) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia affermato la soggettività passiva IMU in capo all’utilizzatore dell’immobile, concesso in leasing finanziario, sino alla sua riconsegna al proprietario, e non al proprietario dell’immobile concedente sin dalla risoluzione del contratto;

1.2. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 1, comma 672, l. n. 147/2013, art. 12, comma 1, Preleggi) per avere la Commissione t ributaria r egionale ritenuto applicabile, nella controversia in esame, l’art. 1, comma 672, cit., entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

2.1. le censure vanno esaminate congiuntamente perché tutte gravanti intorno alla medesima questione giuridica, relativa alla soggettività passiva IMU - in caso di leasing immobiliare risolto per inadempimento dell'utilizzatore - nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale ma antecedente alla materiale riconsegna dell'immobile;

2.2. si tratta di questione che può ritenersi ormai risolta da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 19/11/2019 n. 29973) la quale, dando anche conto di un diverso indirizzo e delle ragioni giuridiche atte a più persuasivamente superarlo, ha stabilito di recepire l'orientamento secondo cui in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno,senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente;

2.3. parimenti Cass. 9/10/2019, n. 25249 ha affermato che in tema di leasing, tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (cfr. anche Cass. 22/5/2019, n. 13793);

2.4. l'opposto indirizzo invece attestante - fino alla riconsegna del bene- la soggettività tributaria passiva in capo all'utilizzatore (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.19166: nel caso di immobile concesso in leasing, soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata in forza del principio di ultrattività del contratto anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile), deve ritenersi superato dalla convergenza di ulteriori sopravvenute decisioni, le quali si sono fatte espressamente carico di ricomporre il contrasto così formatosi nella ricostruzione del complessivo quadro interpretativo di legittimità;

2.5. in particolare, Cass. 13/3/2020 n. 7227 (così Cass. 9/3/2020, n. 6664) ha affermato che il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze 9/10/2019 n. 25249 e 19/11/2019 n. 29973 - che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing);

2.6. in particolare, la sentenza nr. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr. 19166/2019 ribadendo il principio che nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso, ed è il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali, e dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, e ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore;

2.7. a nulla rileva la diversa previsione di cui all'art.1,comma 672, l . 147/2013 a tenore della quale, in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria intendendosi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna;

2.8. tale norma, non avente natura interpretativa ed applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere infatti analogicamente estesa anche all'IMU, in primo luogo perché il comma 703 della stessa legge precisa che l'istituzione dell'IUC (della quale la Tasi è una componente) «lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu», in secondo luogo, per l'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi, essendo l'IMU un'imposta patrimoniale riferita alla nozione di possesso e non di mera disponibilità materiale del bene, e la TASI un'imposta invece destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune, i quali possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente disponga dell'immobile;

3. sulla base di questo ormai consolidato orientamento deve essere risolta la questione oggetto della presente controversia mediante l'accoglimento del ricorso proposto dall'Ente locale, la conseguente cassazione della sentenza impugnata e nel merito il rigetto del ricorso originario della società contribuente;

4. il recente formarsi di tale orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente ; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11977-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 4082/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 12/10/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/3/2023- tenutasi in modalità da remot o previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la pronuncia n. 2117/2016 della Commissione tributaria provinciale di Milano con cui era stato respinto il ricorso avverso diniego di rimborso IMU 2012 da parte del Comune di Vimodrone; avverso la pronuncia della Commissione t ributaria re gionale il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 8 e 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 1, comma 672, legge 27 dicembre 2013, n. 147) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia affermato la soggettività passiva IMU in capo all’utilizzatore dell’immobile, concesso in leasing finanziario, sino alla sua riconsegna al proprietario, e non al proprietario dell’immobile concedente sin dalla risoluzione del contratto; 1.2. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 1, comma 672, l. n. 147/2013, art. 12, comma 1, Preleggi) per avere la Commissione t ributaria r egionale ritenuto applicabile, nella controversia in esame, l’art. 1, comma 672, cit., entrato in vigore il 1° gennaio 2014; 2.1. le censure vanno esaminate congiuntamente perché tutte gravanti intorno alla medesima questione giuridica, relativa alla soggettività passiva IMU - in caso di leasing immobiliare risolto per inadempimento dell'utilizzatore - nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale ma antecedente alla materiale riconsegna dell'immobile; 2.2. si tratta di questione che può ritenersi ormai risolta da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 19/11/2019 n. 29973) la quale, dando anche conto di un diverso indirizzo e delle ragioni giuridiche atte a più persuasivamente superarlo, ha stabilito di recepire l'orientamento secondo cui in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno,senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente; 2.3. parimenti Cass. 9/10/2019, n. 25249 ha affermato che in tema di leasing, tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (cfr. anche Cass. 22/5/2019, n. 13793); 2.4. l'opposto indirizzo invece attestante - fino alla riconsegna del bene- la soggettività tributaria passiva in capo all'utilizzatore (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.19166: nel caso di immobile concesso in leasing, soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata in forza del principio di ultrattività del contratto anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile), deve ritenersi superato dalla convergenza di ulteriori sopravvenute decisioni, le quali si sono fatte espressamente carico di ricomporre il contrasto così formatosi nella ricostruzione del complessivo quadro interpretativo di legittimità; 2.5. in particolare, Cass. 13/3/2020 n. 7227 (così Cass. 9/3/2020, n. 6664) ha affermato che il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze 9/10/2019 n. 25249 e 19/11/2019 n. 29973 - che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing); 2.6. in particolare, la sentenza nr. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr. 19166/2019 ribadendo il principio che nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso, ed è il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali, e dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, e ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore; 2.7. a nulla rileva la diversa previsione di cui all'art.1,comma 672, l . 147/2013 a tenore della quale, in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria intendendosi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna; 2.8. tale norma, non avente natura interpretativa ed applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere infatti analogicamente estesa anche all'IMU, in primo luogo perché il comma 703 della stessa legge precisa che l'istituzione dell'IUC (della quale la Tasi è una componente) «lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu», in secondo luogo, per l'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi, essendo l'IMU un'imposta patrimoniale riferita alla nozione di possesso e non di mera disponibilità materiale del bene, e la TASI un'imposta invece destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune, i quali possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente disponga dell'immobile; 3. sulla base di questo ormai consolidato orientamento deve essere risolta la questione oggetto della presente controversia mediante l'accoglimento del ricorso proposto dall'Ente locale, la conseguente cassazione della sentenza impugnata e nel merito il rigetto del ricorso originario della società contribuente; 4. il recente formarsi di tale orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente ; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella
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