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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 30337/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 44842/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 116 co. 15 e 17 cod. strada nonché travisamento della prova ed illogicità della motivazione in quanto è mancata la prova della recidiva in quanto tale non può considerarsi l'ac- cesso alla banca dati delle forze dell'ordine da parte dell'operante.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, come si evince dalla sentenza impugnata e dai motivi di appello del 2/11/2021 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'atto di gravame nel merito e stato proposto in relazione ai soli due motivi della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. e dell'eccessività dei trattamento sanziona-- torio, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attcuu ct generiche.

Pertanto., ai di là che la motivazione in punto di ritenuta recidiva nel guid re senza patente appare immune da vizi di legittimità, ben potendo la prova deiia stessa fondarsi sull'esito delle verifiche operate dai verbalizzanti, ia doglianza in questione non era proponibile in quanto la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronun- ciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 25814 dei 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf.

Sez. 2, n. 22362 dei 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994., Etzi e altro ; 196414).

In altra successiva pronuncia, condivisibilmente„ è stato ritenuto inarrin-iis- sibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con i'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sarw.-byte "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 1.6/5/2012, Hajrnohamed, Rv. 257773).

Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sui punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte; Sui punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod, oroc. pen., per contrasto con artt. 24 e 111, comma settimo, Cost.„ nella parte In cc dispone che ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte N. 44842/2022 con i motivi di appello è inammissibiie, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassa- zione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 dei 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 516 coi p!-oc. per:, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamrnissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella ai pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibiie il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 44842/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 116 co. 15 e 17 cod. strada nonché travisamento della prova ed illogicità della motivazione in quanto è mancata la prova della recidiva in quanto tale non può considerarsi l'ac- cesso alla banca dati delle forze dell'ordine da parte dell'operante. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si evince dalla sentenza impugnata e dai motivi di appello del 2/11/2021 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'atto di gravame nel merito e stato proposto in relazione ai soli due motivi della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. e dell'eccessività dei trattamento sanziona-- torio, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attcuu ct generiche. Pertanto., ai di là che la motivazione in punto di ritenuta recidiva nel guid re senza patente appare immune da vizi di legittimità, ben potendo la prova deiia stessa fondarsi sull'esito delle verifiche operate dai verbalizzanti, ia doglianza in questione non era proponibile in quanto la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronun- ciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 25814 dei 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 dei 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994., Etzi e altro ; 196414). In altra successiva pronuncia, condivisibilmente„ è stato ritenuto inarrin-iis- sibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con i'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sarw.-byte "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 1.6/5/2012, Hajrnohamed, Rv. 257773). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sui punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte; Sui punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod, oroc. pen., per contrasto con artt. 24 e 111, comma settimo, Cost.„ nella parte In cc dispone che ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte N. 44842/2022 con i motivi di appello è inammissibiie, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassa- zione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 dei 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 516 coi p!-oc. per:, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamrnissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella ai pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibiie il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il
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