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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43004/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva e non ha applicato le attenuanti generiche, in quanto i precedenti penali dell'imputato sono risalenti ed irrelati rispetto al reato per cui si procede; Ritenuto, pertanto, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento dell'applicazione della recidiva i plurimi precedenti penali riportati dall'imputato per reati omogeni a quello per cui si procede e, in particolare, alla condanna riportata per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; Rilevato che la Corte di appello ha non incongruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base della condotta processuale dell'imputato; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva e non ha applicato le attenuanti generiche, in quanto i precedenti penali dell'imputato sono risalenti ed irrelati rispetto al reato per cui si procede; Ritenuto, pertanto, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento dell'applicazione della recidiva i plurimi precedenti penali riportati dall'imputato per reati omogeni a quello per cui si procede e, in particolare, alla condanna riportata per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; Rilevato che la Corte di appello ha non incongruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base della condotta processuale dell'imputato; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 set
Sentenza Cassazione n. 43004/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris