CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12124/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle prove testimoniali e documentali della riconducibilità all'imputato del delitto contestato e sull'inverosimiglianza e imprecisione delle dichiarazioni rese dallo stesso sulla provenienza del veicolo); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini dell'accertamento della responsabilità, è altresì meramente riproduttivo di doglianze già valutate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte, nel condividere la decisione sul punto già adottata dal Tribunale, ha sottolineato il carattere dilatorio della richiesta di rinnovazione alla luce delle risultanze in atti); che, peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M