CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con unico motivo di ricorso HAJJI Jaouad, imputato per il reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e già condannato nei giudizi di merito alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento tanto delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen. quanto del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto, quanto alla prima parte della doglianza afferente all'entità della pena inflitta, che non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto in proposito che la pena base di anni uno/ mesi sette di reclusione si colloca sicuramente entro la media edittale del reato, all'epoca fissata in anni due mesi tre di reclusione, laddove in ogni caso la Corte territoriale ha ampiamente e non illogicamente giustificato il trattamento sanzionatorio - anche avuto riguardo agli aumenti per continuazione - e lo scostamento operato, in ragione dell'ampia finestra temporale in cui il ricorrente ha ceduto stupefacente tanto alla Galli quanto agli altri acquirenti; Ritenuta quindi la correttezza del percorso argomentativo, secondo il quale l'imputato, avendo posto in essere una redditizia attività di spaccio in favore di plurimi acquirenti e per un arco temporale esteso, data la facilità di reperimento della sostanza stupefacente ceduta (circostanza che dimostra l'inserimento dello stesso in circuiti criminali di apprezzabile spessore), non avrebbe potuto beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello applicato; Ritenuto poi, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che è nozione comune che il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non imponendo al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) Ritenuto che la sentenza impugnata ha evidenziato comunque, ai fini precisi richiamati, l'assenza di resipiscenza e la commissione - nelle more - di altro reato della medesima indole, in tal modo indicando - non illogicamente - gli elementi ritenuti rilevanti nel giudizio sulla personalità dell'odierno ricorrente; Ritenuto infine, quanto alla recidiva, che la Corte territoriale abbia fornito nuovamente negativa e non illogica valutazione su personalità e pericolosità dell'imputato, gravato da precedente specifico e attratto da reiterate condotte illecite, poste in essere in un ampio arco temporale e in favore di una pluralità di assuntori; Ritenuto conclusivamente che la sentenza impugnata abbia correttamente disposto secundum legem in ordine tanto al rigetto della richiesta sospensione condizionale della pena (stante l'entità della pena inflitta) quanto alla revoca della sospensione condizionale già concessa (dato il rispetto dei limiti temporali di legge); Ritenuto, pertanto, che il ricorso - che neppure si confronta appieno con l'iter motivazionale - debba essere dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione, e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il