Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 29206/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

22/09/1976,avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 21/11/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Pres. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del pubblico ministero Dr. [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle conclusioni scritte rassegnate dal P.G. per l’udienza del 7 maggio2026, in cui aveva concluso per l’annullamento con rinvio in riferimento altrattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto per entrambi iricorrenti.udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aiuto, anche in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso e insistendoper il suo accoglimento.udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato qualenota di udienza la memoria di replica depositata nella giornata del 17 giugno2026 e ha concluso riportandosi al ricorso e insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 21/11/2025, in parziale riforma dellasentenza pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 12/04/2024, laCorte d’appello di Salerno, nell’assolvere gli imputati in ordine a taluneimputazioni, condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo a) della rubrica(art. 479 cod. pen.) e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi c), d), e), f), g) e i) dellarubrica (artt. 44, 64, 71, 65, 72, 93, 95 d.P.R. 380/2001, 41 d .lgs. 42/2004,734 cod. pen.), entrambi alla pena di anni uno di reclusione.2.

Avverso la sentenza, tramite i rispettivi difensore di fiducia, gli imputatiproponevano distinti ricorsi per cassazione.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con il primo motivo, lamenta mancanza assoluta di motivazione inrelazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale medianteacquisizione della SCIA edilizia numero 13 del 19 aprile 2017 presentata alComune di Castellabate, relativa alla trasformazione della fioriera in bagnocompleto.3.2.

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, deduce violazione dell'articolo44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 380 del 2001, tanto in riferimentoall'elemento oggettivo che a quello soggettivo del reato, nonché vizio dimotivazione in relazione alla stessa disposizione normativa.3.3.

Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, deduce violazione degliarticoli 44, 64, 71, 65, 72, 93, 95 d.P.R. 380/2001, 41 d .lgs. 42/2004, 13 e 30l. n. 394 del 1991, tanto in riferimento all'elemento oggettivo che a quellosoggettivo del reato, nonché vizio di motivazione in relazione alle stessedisposizioni normative.Si contesta come la sentenza abbia fondato la condanna sull’evidenza deldato scaturente dalla consultazione del fascicolo fotografico, ma la motivazionenon è condivisibile e risulta in contrasto con le evidenze dibattimentali: il garagein questione andava comunque considerato «interrato», in quanto fuoriesce dalpiano di campagna per una misura non eccedente un terzo dell’altezzacomplessiva della struttura.La realizzazione del bagno era stata poi autorizzata in SCIA n. 13 del 19aprile 2017, la medesima che si intendeva produrre in grado di appello.3.4.

Con il sesto e il settimo motivo di ricorso, deduce violazione degliarticoli 157 e 158 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alle stessedisposizioni normative.I giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che la prescrizione nonfosse spirata in relazione alle ipotesi contravvenzionali di cui ai capi c), d), e), f),g) e i).In realtà il garage era completamente realizzato, tanto che in occasione deisopralluoghi di ottobre e novembre 2018 non vi erano lavori in corso né uncantiere aperto e il CT del PM ha dichiarato a dibattimento che alla data del 20febbraio 2019 l’immobile era ultimato e completo di tutti gli impianti.Ancora, in data 24 aprile 2018 era stata presentata al comune diCastellabate comunicazione di fine lavori.3.5.

Con l’ottavo e il nono motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli articoli 133 e 81 cod. pen., per non avere la Cortedi appello rideterminato correttamente la pena a seguito della riforma dellasentenza di primo grado con assoluzione in riferimento all’unico delittocontestato al ricorrente, ossia quello di cui al capo b).Erroneamente la Corte territoriale ha mantenuto lo stesso trattamentosanzionatorio irrogato dal primo giudice, condannando inoltre l’imputato allapena della reclusione anziché dell’arresto.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo lamenta mancanza e vizio di motivazione inrelazione al contenuto della pratica edilizia.Viene travisata la prova relativa alle condizioni di fatto del luogo ove è statorealizzato il manufatto, posto che il garage doveva essere considerato«interrato» in quanto da realizzarsi su una superficie inclinata, per cui nonbisognava avere riguardo al «piano strada» di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],ma all’andamento naturale del terreno.Quanto alla trasformazione della fioriera in bagno, essa era prevista nellarelazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire.4.2.

Con il secondo motivo lamenta mancanza e vizio di motivazione inrelazione alla denunciata falsità contestata all’imputato in riferimento al verbaledi sopralluogo contenuto della pratica edilizia.In realtà, l’unico sopralluogo è stato eseguito il 12 novembre 2018, quando ilterritorio era stato già trasformato con una parziale fuoriuscita dal profilo delterreno, per cui l’imputato non poteva riscontrare alcunché, laddove era alcontrario possibile che egli fosse stato indotto a dichiarare il falso dalcommittente.4.3.

Con il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 9 l. 122/1989, c.d.«legge Tognoli».La legge impone che il garage sia interrato rispetto al terreno oggetto diintervento (ossia la quota del terreno naturale) e non alla strada pubblica.4.4.

Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo479 cod. pen..L’addebito riguarda parametri normativi, tra cui l’applicabilità della c.d.«legge Tognoli», ai terreni in declivio e la determinazione dell’altezzadell’intervento, il rapporto e/o la prevalenza nella pratica edilizia del pianoquotato, dei prospetti e dei rendering, la definizione di interrato, il valore daInoltre, sul piano del dolo, occorre fornire la prova almeno del dolo generico.In proposito, il ricorrente evidenzia che al sopralluogo in esito al quale siaddebita al [OSCURATO:PERSONA] il falso, era presente anche il M.llo [OSCURATO:PERSONA], il quale a verbaleevidenzia come l’opera, all’atto del controllo, sembrasse regolare.4.5.

Con il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 15 e 65 del d.P.R.380/2001 e dell’Accordo Stato/Regioni sull’adozione di modelli unificati estandardizzati per l’edilizia, nonché dell’art. 24 comma 2 del d.P.R. 380/2001.Nel caso di specie, la comunicazione di fine lavori era sottoscritta dal soloAmatucci quale committente ed era priva degli elaborati di legge oaccompagnata dalla «relazione finale».Pertanto, all’atto del sopralluogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’intervento edilizio dovevaritenersi ancora aperto e, in assenza di sequestro, il ricorrente avrebbe potutodichiarare il titolo edilizio parzialmente decaduto per mancato rispetto deltermine triennale di esecuzione.4.6.

Con il sesto motivo, lamenta che, con il terzo motivo di appello, si eradedotta la violazione dell’articolo 521 cod. proc. pen. in quanto il fatto ricostruitodal Tribunale era diverso da quello contestato in rubrica, ma la motivazione diopposto tenore addotta dalla Corte di appello è errata in quanto si basaesclusivamente sul dato costituito dalle fotografie dell’intervento edilizio.4.7.

Con il settimo motivo, lamenta violazione dell’articolo 603 cod. proc.pen., per non avere la Corte territoriale aderito all’istanza di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale mediante nuova audizione di tutti i testimoni.5.

In data 7 maggio 2026 il fascicolo, inizialmente assegnato alla QuintaSezione Penale della Corte, veniva trasmesso a questa Sezione per competenzatabellare.6.

In data 17 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], depositavamemoria di replica in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale einsisteva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al trattamentosanzionatorio, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Va preliminarmente evidenziato come la memoria di replica del [OSCURATO:PERSONA] siastata depositata telematicamente il giorno prima dell’udienza, quindi oltre iltermine di cui all’articolo 611, comma 1, cod. proc. pen..Essa sarebbe pertanto tardiva; tuttavia, essendo stata depositata daldifensore nel corso della discussione orale, può essere considerata quale nota diudienza, che segue le sorti del ricorso.2.

Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] evidenziacome, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d.

«doppia conforme» dimerito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi digravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto altribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto allamedesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina,Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda conquella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e lemotivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, conil conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità- in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v.

Sez. 1, n. 8868dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145), obbligo cui i ricorrenti, come si vedrà, non si sono3.

Tanto premesso, tutti i motivi concernenti l’applicabilità o meno della c.d.«Legge Tognoli», così come quelli che si fondano su presunte difformità tra lasituazione di fatto e quella di progetto, sono inammissibili in quanto meramentefattuali e tesi a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del compendioprobatorio, compito rimesso esclusivamente alla competenza dei giudici dimerito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, ilgiudice di legittimità deve (solo) chiarire la ragione e sulla base di quali elementisia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione nesiano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 –01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Si aggiunga che la prima sentenza chiarisce in modo inequivoco (pag. 9) chel’applicazione della legge n. 122 del 1989 all’intervento edilizio in parola eracontenuta (solamente) nella richiesta di permesso di costruire, ma non era maistata richiamata nel provvedimento che ha assentito l’intervento, tanto cheneppure lo stesso tenore dell’imputazione contesta la violazione dei presuppostiper applicare la disciplina dei c.d.

«parcheggi interrati».Non può pertanto tacciarsi di manifesta irragionevolezza la sentenza diappello, che con la prima si fonde per formare un unicum, laddove – purrichiamando la normativa anzidetta - evidenzia che la piana visione del corredofotografico rende manifesta la difformità contestata.Né può ritenersi ammissibile la doglianza del [OSCURATO:PERSONA] relativa al difettodell’elemento psicologico del reato, posto che la difformità tra gli elaborati diprogetto e la realtà fattuale post-operam era, secondo i giudici del merito, ictuoculi evidente, soprattutto per un addetto ai lavori.Sono pertanto inammissibili i motivi 2), 3), 4) e 5) del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e 1),2), 3) e 4) del ricorso [OSCURATO:PERSONA].4.

Il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’ultimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA],relativi alla omessa rinnovazione dell’istruttoria in appello, sono manifestamenteinfondati.Questa Corte ha difatti reiteratamente affermato, con giudizio che il Collegiocondivide e ribadisce, che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la«presunzione di completezza» dell'istruttoria espletata in primo grado, è unistituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchéil giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degliTale accertamento è subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indaginedibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poterdecidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093del 10/10/2018, Golumbeanu, Rv. 274230 - 01).La rinnovazione del dibattimento è pertanto subordinata, da una parte, allacondizione di una sua «necessità», che il legislatore qualifica come «assoluta»per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedientiprocessuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ognivalutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come unostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza ilricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento.

La discrezionalitàdell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altroversante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamentemotivata (Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, Benatelli, n.m.; Sez. 6,n. 48093 del 10/10/2018, G, Rv. 274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv.210217 Masone e altri).In altre pronunce, questa Corte ha ritenuto che la decisione possa essereanche sorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa strutturaargomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi lasussistenza di elementi sufficienti per la valutazione negativa o positiva dellaresponsabilità (ex plurimis, sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta,Rv. 275114 – 01; Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, Trecce, Rv. 257741; n.11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 - 01; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, dep.2010, Pacini, Rv. 246859; n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).Nel caso in esame, entrambi i ricorrenti omettono di dedurre quali fossero leragioni poste alla base della richiesta di rinnovazione.Per un verso, infatti, la richiesta di nuova escussione di tutti i testimoniauditi in primo grado si pone in termini di insanabile contrasto con la presunzionedi completezza di cui si è detto.Per altro verso, non è dato comprendere a che titolo una SCIA, neppure –sembrerebbe di intendere dalla laconica deduzione difensiva - presentata insanatoria, potrebbe rendere leciti lavori edilizi svolti in assenza di permesso,quale la trasformazione di una fioriera in un bagno completo.I motivi di ricorso sono pertanto aspecifici e debbono essere dichiaratiinammissibili.[OSCURATO:PERSONA], esaurito l’esame dei profili comuni di doglianza, passerà ora adesaminare i motivi dei singoli ricorsi.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1.

I primi cinque motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni indicateai paragrafi che precedono.5.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover trattare prima gli ultimi due motivi di ricorso(ottavo e nono), per il riflesso che tale esame riverbererà sulle restanti duecensure.Le doglianze in parola concernono la dedotta erroneità nella rideterminazionedella pena a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado, conassoluzione in riferimento all’unico delitto contestato al ricorrente, ossia quello dicui al capo b).Esse sono fondate.A fronte della declaratoria di prescrizione del delitto di cui al capo b), laCorte territoriale omette sia di rideterminare la pena in senso più favorevoleall’appellante (confermando, al contrario, la pena inflitta in primo grado in unanno di pena detentiva), sia di irrogare la stessa nella specie corrispondente aitipi di reato per cui ha confermato la condanna (reclusione invece cheammenda).La sentenza deve quindi essere annullata in riferimento al trattamentosanzionatorio irrogato all’[OSCURATO:PERSONA].5.3.

Il sesto e il settimo motivo, relativi alla prescrizione del reato, sonomanifestamente infondati.5.3.1.

Va premesso che, allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazionesiano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazionedella declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo,cod. pen..La costituzione di un valido rapporto di impugnazione in relazione altrattamento sanzionatorio impedisce, infatti, la formazione del giudicato inriferimento alla statuizione di responsabilità.Tuttavia, in tanto ciò è consentito (anzi doveroso), in quanto l’esame dellarelativa doglianza non comporti la necessità di accertamenti in fatto o divalutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. 1, n.9288 del 20/01/2014, Armato, Rv. 259788 - 01).5.3.2.

Tale è la situazione che ricorre nel presente procedimento, nonessendo possibile procedere in questa sede a rivalutare la circostanza di fattosecondo cui i lavori, contestati come eseguiti fino al 21 novembre 2019,sarebbero in realtà stati ultimati – come dedotto dal ricorrente - prima del 24aprile 2018.In proposito, va confermato che, sotto il profilo edilizio, ai fini del decorsodel termine di prescrizione, l'ultimazione dei lavori che segna il dies a quo dellaprescrizione del reato coincide proprio con la conclusione dei lavori di rifinitura diinterni ed esterni, che comprendono anche gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n.46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011,Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153).Si è, ancora, ritenuto in giurisprudenza che debba ritenersi «ultimato» solol'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità oabitabilità (Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153 – 01; Sez. 3,n. 46215 del 03/07/2018, N, Rv. 274201 - 01).Tale principio si adotta (Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221 -01) anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (nella specie ilricorrente sosteneva che ciò non fosse necessario trattandosi di locali destinati amagazzino e garage, in quanto tali non necessitanti di rifiniture).Quanto al reato di cui all’articolo 71 d.P.R. 380/2001, in relazione all'art. 64,commi 2 e 3, stesso d.P.R. 380/2001, la giurisprudenza di questa Corte concordanel ritenere che abbia natura permanente, cosicché la consumazione si protraefino all'ultimazione dell'opera, o alla totale sospensione dei lavori a seguito diprovvedimento autoritativo (nel caso in esame l’esecuzione del sequestro), o perdesistenza volontaria dell'agente, consistente in un comportamento inequivoco didefinitiva cessazione della condotta antigiuridica.In relazione alle violazioni della normativa antisismica, questa Corte ritieneche la contravvenzione di cui all'art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddoveabbia ad oggetto l'omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti el'inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sancitidagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie «a consumazioneprolungata», avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura inragione del protrarsi dell'offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessacon l'adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell'interessato,ovvero con l'ultimazione delle opere (Sez. 3, n. 19871 del 18/03/2025, Aliquo',Rv. 288104 - 01), ultimazione che, nel caso di specie, questa Corte non puòdeterminare in quanto trattasi di accertamento in punto di fatto.Quanto al reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previstodall'art. 734 cod. pen., esso ha natura di reato solo eventualmente permanenteposto che, se pure può ammettersi una condotta che perduri fino alla cessazionedell'attività antigiuridica anche per fatto del terzo, ciò non è quando, invece, lacondotta, esaurendosi, non è suscettibile di protrarsi nel tempo, sì che ilmomento consumativo coincide con l'ultimo della serie di atti che integrano lacondotta che ha leso definitivamente l'interesse tutelato dalla norma, purpotendo continuare le conseguenze dannose (Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019,Schettino, Rv. 276359 - 01).5.3.3.

Tanto evidenziato in ordine al dies a quo del computo dellaprescrizione per i reati contestati, la giurisprudenza di questa Corte, in tema direati edilizi, è ferma nel ritenere che, stante l'onere per l'accusa di provare ladata di inizio della decorrenza del termine di prescrizione, grava sull'imputato,che intenda giovarsi di tale causa estintiva, allegare gli elementi in suo possesso,dei quali sia il solo a poter disporre, idonei a fissare una data di decorrenzadiversa da quella risultante dagli atti, non essendo sufficiente una sua meraaffermazione difensiva a far ritenere il reato realmente estinto per prescrizione,né a determinare l'incertezza assoluta sulla data del commesso reato che rendeapplicabile il principio in dubio pro reo (Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024,Iannuzzi, Rv. 287428 - 01).Si è anche affermato che l'assoluta incertezza sulla data di commissione delfatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, checonsente l'applicazione del principio del favor rei, deve risultare da dati obiettivi,non ammettendo alcun automatismo, sicché il giudice è tenuto all'indicazionedelle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche in base a deduzionilogiche, a una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo. (Sez.3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343 - 01).5.3.4.

Orbene, nel caso di specie, la sentenza, a fronte di analoga eccezionedifensiva, precisa che, dalla visione delle fotografie scattate alla data delsequestro (7 novembre 2019) emerge che il manufatto era tutt’altro cheultimato, come comprovato dalla presenta di assi di ferro sul tetto, ivi postiprobabilmente in vista di una sopraelevazione; la sentenza precisa altresì che larelazione del [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2018 evidenziava la realizzazione dellesole pareti verticali e orizzontali, ma non delle rifiniture.L’[OSCURATO:PERSONA], che contesta tale affermazione, si è sottratto all’onere didimostrare provando che alla data del sequestro l’immobile fosse ultimato,limitandosi (pag. 8 del ricorso) ad affermare che nel corso dei sopralluoghi non vifosse presenza di materiale di cantiere e di lavori in corso, circostanze, alla lucedelle superiori considerazioni, di per sé irrilevanti.Va peraltro evidenziato come, a smentire la deduzione difensiva circa laretrodatazione al 2018 dell’epoca di ultimazione dei lavori, è proprio il correoNicoletta, il cui ricorso evidenzia come la comunicazione di fine lavori erasottoscritta dal solo [OSCURATO:PERSONA] quale committente ed era priva degli elaborati dilegge o accompagnata dalla «relazione finale», per cui, alla data del sopraluogodel 12/11/2018, l’intervento edilizio doveva ritenersi ancora aperto.Resta quindi fermo, come dies a quo del computo della prescrizione, quelloindicato in rubrica, ossia il 21 novembre 2019.5.3.5.

Ciò posto, al presente procedimento si applica la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dalla legge n. 103 del 2017, che trova applicazione ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi (Sez.

U, n. 20989 del12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 – 01, in motivazione).Il periodo di prescrizione, come confermato dalle citate Sezioni Unite, deveritenersi «circoscritto nella sua entità massima, non potendo esso superare illasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio».5.3.6.

In concreto, partendo dalla data del commesso reato, cristallizzatanell’imputazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il termine massimo di prescrizione quinquennalesarebbe decorso il 21/11/2024.Tuttavia, alla luce di quanto stabilito dalle citate Sezioni Unite Polichetti edalle Sezioni semplici di questa Corte (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, Gerace,n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n.26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023,dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01), i reati sono stati commessi durante lavigenza dell’articolo 159 cod. pen. come modificato dalla l. 103 del 2017.Pertanto, in applicazione della «legge Orlando», la prescrizione dei reati èstata sospesa tra primo e secondo grado di giudizio dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (termine perdeposito fissato in 90 giorni, a partire dal 12/04/2024, data di pronuncia deldispositivo della sentenza) al 21/11/2025 (data di pronuncia del dispositivo dellasentenza di appello), per giorni 498.Tra la data del commesso reato e la prima sospensione sono trascorsi 1694giorni, ossia 4 anni, 7 mesi e 24 giorni; mancavano quindi 4 mesi e 6 giorni allospirare della prescrizione.La prescrizione ha ricominciato a decorrere dal 21/11/2025 al 21/12/2025(periodo compreso tra la lettura dispositivo e il termine per il deposito dellasentenza di appello); mancavano quindi 3 mesi e 6 giorni allo spirare dellaprescrizione.La prescrizione si è nuovamente sospesa dal 21/12/2025 (30 giorni daldispositivo del 21/11/2025, termine per il deposito della sentenza, pronunciata inpresenza degli imputati) fino alla data odierna del 18/06/2026, per giorni 179.Ne consegue che, per effetto delle sospensioni del corso della prescrizione inapplicazione della c.d.

«legge Orlando», i residui reati contestati all’[OSCURATO:PERSONA],alla data odierna, non sono prescritti.I motivi di ricorso sono quindi manifestamente infondati.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].6.1.

Dei primi quattro motivi, che sono inammissibili, si è detto al par. 3, cuisi rinvia.6.2.

Il quinto motivo è inammissibile per tardività.Il ricorrente deduce violazione della normativa relativa alla modulisticaapprovata dalla Conferenza Stato/Regioni in materia di pratiche edilizie.Tuttavia, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo dicontestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi diappello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3,n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023,Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01;Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), detto vizio dellasentenza di primo grado non era stato dedotto, con conseguente inammissibilitàdella doglianza per tardività.6.3.

Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto non si èverificata, per le ragioni esposte al par. 3, alcuna violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, in quanto non era stata contestata laviolazione della normativa relativa alla realizzazione di parcheggi interrati, mauna difformità tra elaborati progettuali e realtà fattuale, ictu oculi rilevabile dallamera visione del corredo fotografico, come evidenziato nei paragrafi cheprecedono.6.4.

Il settimo motivo, sull ’omessa rinnovazione dell ’ istruttoriadibattimentale, è inammissibile, come visto al par. 4, cui si rinvia.6.5.

Le note di udienza sono inammissibil i in quanto accedonoall’ inammissibil ità dei motivi di ricorso.7.

In conclusione, la sentenza deve essere annullata nei confronti di CarmineAmatucci in relazione al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere dichiarato inammissibile.8.

La Corte dichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilità neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 624 cod. proc. pen..Ed infatti, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte dicassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autoritàdi cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza delreato e sulla sua attribuibilità all'imputato (v., da ultimo, Sez. 5, n. 18346 del07/02/2025, Arziliero, Rv. 288128 – 01; Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024,Grignani, Rv. 287290 - 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22/09/1976,avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 21/11/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Pres. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del pubblico ministero Dr. [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle conclusioni scritte rassegnate dal P.G. per l’udienza del 7 maggio2026, in cui aveva concluso per l’annullamento con rinvio in riferimento altrattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto per entrambi iricorrenti.udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aiuto, anche in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso e insistendoper il suo accoglimento.udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato qualenota di udienza la memoria di replica depositata nella giornata del 17 giugno2026 e ha concluso riportandosi al ricorso e insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 21/11/2025, in parziale riforma dellasentenza pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 12/04/2024, laCorte d’appello di Salerno, nell’assolvere gli imputati in ordine a taluneimputazioni, condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo a) della rubrica(art. 479 cod. pen.) e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi c), d), e), f), g) e i) dellarubrica (artt. 44, 64, 71, 65, 72, 93, 95 d.P.R. 380/2001, 41 d .lgs. 42/2004,734 cod. pen.), entrambi alla pena di anni uno di reclusione.2. Avverso la sentenza, tramite i rispettivi difensore di fiducia, gli imputatiproponevano distinti ricorsi per cassazione.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo, lamenta mancanza assoluta di motivazione inrelazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale medianteacquisizione della SCIA edilizia numero 13 del 19 aprile 2017 presentata alComune di Castellabate, relativa alla trasformazione della fioriera in bagnocompleto.3.2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, deduce violazione dell'articolo44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 380 del 2001, tanto in riferimentoall'elemento oggettivo che a quello soggettivo del reato, nonché vizio dimotivazione in relazione alla stessa disposizione normativa.3.3. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, deduce violazione degliarticoli 44, 64, 71, 65, 72, 93, 95 d.P.R. 380/2001, 41 d .lgs. 42/2004, 13 e 30l. n. 394 del 1991, tanto in riferimento all'elemento oggettivo che a quellosoggettivo del reato, nonché vizio di motivazione in relazione alle stessedisposizioni normative.Si contesta come la sentenza abbia fondato la condanna sull’evidenza deldato scaturente dalla consultazione del fascicolo fotografico, ma la motivazionenon è condivisibile e risulta in contrasto con le evidenze dibattimentali: il garagein questione andava comunque considerato «interrato», in quanto fuoriesce dalpiano di campagna per una misura non eccedente un terzo dell’altezzacomplessiva della struttura.La realizzazione del bagno era stata poi autorizzata in SCIA n. 13 del 19aprile 2017, la medesima che si intendeva produrre in grado di appello.3.4. Con il sesto e il settimo motivo di ricorso, deduce violazione degliarticoli 157 e 158 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alle stessedisposizioni normative.I giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che la prescrizione nonfosse spirata in relazione alle ipotesi contravvenzionali di cui ai capi c), d), e), f),g) e i).In realtà il garage era completamente realizzato, tanto che in occasione deisopralluoghi di ottobre e novembre 2018 non vi erano lavori in corso né uncantiere aperto e il CT del PM ha dichiarato a dibattimento che alla data del 20febbraio 2019 l’immobile era ultimato e completo di tutti gli impianti.Ancora, in data 24 aprile 2018 era stata presentata al comune diCastellabate comunicazione di fine lavori.3.5. Con l’ottavo e il nono motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli articoli 133 e 81 cod. pen., per non avere la Cortedi appello rideterminato correttamente la pena a seguito della riforma dellasentenza di primo grado con assoluzione in riferimento all’unico delittocontestato al ricorrente, ossia quello di cui al capo b).Erroneamente la Corte territoriale ha mantenuto lo stesso trattamentosanzionatorio irrogato dal primo giudice, condannando inoltre l’imputato allapena della reclusione anziché dell’arresto.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo lamenta mancanza e vizio di motivazione inrelazione al contenuto della pratica edilizia.Viene travisata la prova relativa alle condizioni di fatto del luogo ove è statorealizzato il manufatto, posto che il garage doveva essere considerato«interrato» in quanto da realizzarsi su una superficie inclinata, per cui nonbisognava avere riguardo al «piano strada» di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],ma all’andamento naturale del terreno.Quanto alla trasformazione della fioriera in bagno, essa era prevista nellarelazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire.4.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza e vizio di motivazione inrelazione alla denunciata falsità contestata all’imputato in riferimento al verbaledi sopralluogo contenuto della pratica edilizia.In realtà, l’unico sopralluogo è stato eseguito il 12 novembre 2018, quando ilterritorio era stato già trasformato con una parziale fuoriuscita dal profilo delterreno, per cui l’imputato non poteva riscontrare alcunché, laddove era alcontrario possibile che egli fosse stato indotto a dichiarare il falso dalcommittente.4.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 9 l. 122/1989, c.d.«legge Tognoli».La legge impone che il garage sia interrato rispetto al terreno oggetto diintervento (ossia la quota del terreno naturale) e non alla strada pubblica.4.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo479 cod. pen..L’addebito riguarda parametri normativi, tra cui l’applicabilità della c.d.«legge Tognoli», ai terreni in declivio e la determinazione dell’altezzadell’intervento, il rapporto e/o la prevalenza nella pratica edilizia del pianoquotato, dei prospetti e dei rendering, la definizione di interrato, il valore daInoltre, sul piano del dolo, occorre fornire la prova almeno del dolo generico.In proposito, il ricorrente evidenzia che al sopralluogo in esito al quale siaddebita al [OSCURATO:PERSONA] il falso, era presente anche il M.llo [OSCURATO:PERSONA], il quale a verbaleevidenzia come l’opera, all’atto del controllo, sembrasse regolare.4.5. Con il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 15 e 65 del d.P.R.380/2001 e dell’Accordo Stato/Regioni sull’adozione di modelli unificati estandardizzati per l’edilizia, nonché dell’art. 24 comma 2 del d.P.R. 380/2001.Nel caso di specie, la comunicazione di fine lavori era sottoscritta dal soloAmatucci quale committente ed era priva degli elaborati di legge oaccompagnata dalla «relazione finale».Pertanto, all’atto del sopralluogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’intervento edilizio dovevaritenersi ancora aperto e, in assenza di sequestro, il ricorrente avrebbe potutodichiarare il titolo edilizio parzialmente decaduto per mancato rispetto deltermine triennale di esecuzione.4.6. Con il sesto motivo, lamenta che, con il terzo motivo di appello, si eradedotta la violazione dell’articolo 521 cod. proc. pen. in quanto il fatto ricostruitodal Tribunale era diverso da quello contestato in rubrica, ma la motivazione diopposto tenore addotta dalla Corte di appello è errata in quanto si basaesclusivamente sul dato costituito dalle fotografie dell’intervento edilizio.4.7. Con il settimo motivo, lamenta violazione dell’articolo 603 cod. proc.pen., per non avere la Corte territoriale aderito all’istanza di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale mediante nuova audizione di tutti i testimoni.5. In data 7 maggio 2026 il fascicolo, inizialmente assegnato alla QuintaSezione Penale della Corte, veniva trasmesso a questa Sezione per competenzatabellare.6. In data 17 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], depositavamemoria di replica in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale einsisteva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al trattamentosanzionatorio, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Va preliminarmente evidenziato come la memoria di replica del [OSCURATO:PERSONA] siastata depositata telematicamente il giorno prima dell’udienza, quindi oltre iltermine di cui all’articolo 611, comma 1, cod. proc. pen..Essa sarebbe pertanto tardiva; tuttavia, essendo stata depositata daldifensore nel corso della discussione orale, può essere considerata quale nota diudienza, che segue le sorti del ricorso.2. Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] evidenziacome, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» dimerito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi digravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto altribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto allamedesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina,Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda conquella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e lemotivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, conil conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità- in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145), obbligo cui i ricorrenti, come si vedrà, non si sono3. Tanto premesso, tutti i motivi concernenti l’applicabilità o meno della c.d.«Legge Tognoli», così come quelli che si fondano su presunte difformità tra lasituazione di fatto e quella di progetto, sono inammissibili in quanto meramentefattuali e tesi a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del compendioprobatorio, compito rimesso esclusivamente alla competenza dei giudici dimerito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, ilgiudice di legittimità deve (solo) chiarire la ragione e sulla base di quali elementisia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione nesiano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 –01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Si aggiunga che la prima sentenza chiarisce in modo inequivoco (pag. 9) chel’applicazione della legge n. 122 del 1989 all’intervento edilizio in parola eracontenuta (solamente) nella richiesta di permesso di costruire, ma non era maistata richiamata nel provvedimento che ha assentito l’intervento, tanto cheneppure lo stesso tenore dell’imputazione contesta la violazione dei presuppostiper applicare la disciplina dei c.d. «parcheggi interrati».Non può pertanto tacciarsi di manifesta irragionevolezza la sentenza diappello, che con la prima si fonde per formare un unicum, laddove – purrichiamando la normativa anzidetta - evidenzia che la piana visione del corredofotografico rende manifesta la difformità contestata.Né può ritenersi ammissibile la doglianza del [OSCURATO:PERSONA] relativa al difettodell’elemento psicologico del reato, posto che la difformità tra gli elaborati diprogetto e la realtà fattuale post-operam era, secondo i giudici del merito, ictuoculi evidente, soprattutto per un addetto ai lavori.Sono pertanto inammissibili i motivi 2), 3), 4) e 5) del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e 1),2), 3) e 4) del ricorso [OSCURATO:PERSONA].4. Il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’ultimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA],relativi alla omessa rinnovazione dell’istruttoria in appello, sono manifestamenteinfondati.Questa Corte ha difatti reiteratamente affermato, con giudizio che il Collegiocondivide e ribadisce, che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la«presunzione di completezza» dell'istruttoria espletata in primo grado, è unistituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchéil giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degliTale accertamento è subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indaginedibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poterdecidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093del 10/10/2018, Golumbeanu, Rv. 274230 - 01).La rinnovazione del dibattimento è pertanto subordinata, da una parte, allacondizione di una sua «necessità», che il legislatore qualifica come «assoluta»per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedientiprocessuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ognivalutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come unostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza ilricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalitàdell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altroversante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamentemotivata (Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, Benatelli, n.m.; Sez. 6,n. 48093 del 10/10/2018, G, Rv. 274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv.210217 Masone e altri).In altre pronunce, questa Corte ha ritenuto che la decisione possa essereanche sorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa strutturaargomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi lasussistenza di elementi sufficienti per la valutazione negativa o positiva dellaresponsabilità (ex plurimis, sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta,Rv. 275114 – 01; Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, Trecce, Rv. 257741; n.11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 - 01; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, dep.2010, Pacini, Rv. 246859; n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).Nel caso in esame, entrambi i ricorrenti omettono di dedurre quali fossero leragioni poste alla base della richiesta di rinnovazione.Per un verso, infatti, la richiesta di nuova escussione di tutti i testimoniauditi in primo grado si pone in termini di insanabile contrasto con la presunzionedi completezza di cui si è detto.Per altro verso, non è dato comprendere a che titolo una SCIA, neppure –sembrerebbe di intendere dalla laconica deduzione difensiva - presentata insanatoria, potrebbe rendere leciti lavori edilizi svolti in assenza di permesso,quale la trasformazione di una fioriera in un bagno completo.I motivi di ricorso sono pertanto aspecifici e debbono essere dichiaratiinammissibili.[OSCURATO:PERSONA], esaurito l’esame dei profili comuni di doglianza, passerà ora adesaminare i motivi dei singoli ricorsi.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1. I primi cinque motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni indicateai paragrafi che precedono.5.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover trattare prima gli ultimi due motivi di ricorso(ottavo e nono), per il riflesso che tale esame riverbererà sulle restanti duecensure.Le doglianze in parola concernono la dedotta erroneità nella rideterminazionedella pena a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado, conassoluzione in riferimento all’unico delitto contestato al ricorrente, ossia quello dicui al capo b).Esse sono fondate.A fronte della declaratoria di prescrizione del delitto di cui al capo b), laCorte territoriale omette sia di rideterminare la pena in senso più favorevoleall’appellante (confermando, al contrario, la pena inflitta in primo grado in unanno di pena detentiva), sia di irrogare la stessa nella specie corrispondente aitipi di reato per cui ha confermato la condanna (reclusione invece cheammenda).La sentenza deve quindi essere annullata in riferimento al trattamentosanzionatorio irrogato all’[OSCURATO:PERSONA].5.3. Il sesto e il settimo motivo, relativi alla prescrizione del reato, sonomanifestamente infondati.5.3.1. Va premesso che, allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazionesiano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazionedella declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo,cod. pen..La costituzione di un valido rapporto di impugnazione in relazione altrattamento sanzionatorio impedisce, infatti, la formazione del giudicato inriferimento alla statuizione di responsabilità.Tuttavia, in tanto ciò è consentito (anzi doveroso), in quanto l’esame dellarelativa doglianza non comporti la necessità di accertamenti in fatto o divalutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. 1, n.9288 del 20/01/2014, Armato, Rv. 259788 - 01).5.3.2. Tale è la situazione che ricorre nel presente procedimento, nonessendo possibile procedere in questa sede a rivalutare la circostanza di fattosecondo cui i lavori, contestati come eseguiti fino al 21 novembre 2019,sarebbero in realtà stati ultimati – come dedotto dal ricorrente - prima del 24aprile 2018.In proposito, va confermato che, sotto il profilo edilizio, ai fini del decorsodel termine di prescrizione, l'ultimazione dei lavori che segna il dies a quo dellaprescrizione del reato coincide proprio con la conclusione dei lavori di rifinitura diinterni ed esterni, che comprendono anche gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n.46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011,Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153).Si è, ancora, ritenuto in giurisprudenza che debba ritenersi «ultimato» solol'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità oabitabilità (Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153 – 01; Sez. 3,n. 46215 del 03/07/2018, N, Rv. 274201 - 01).Tale principio si adotta (Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221 -01) anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (nella specie ilricorrente sosteneva che ciò non fosse necessario trattandosi di locali destinati amagazzino e garage, in quanto tali non necessitanti di rifiniture).Quanto al reato di cui all’articolo 71 d.P.R. 380/2001, in relazione all'art. 64,commi 2 e 3, stesso d.P.R. 380/2001, la giurisprudenza di questa Corte concordanel ritenere che abbia natura permanente, cosicché la consumazione si protraefino all'ultimazione dell'opera, o alla totale sospensione dei lavori a seguito diprovvedimento autoritativo (nel caso in esame l’esecuzione del sequestro), o perdesistenza volontaria dell'agente, consistente in un comportamento inequivoco didefinitiva cessazione della condotta antigiuridica.In relazione alle violazioni della normativa antisismica, questa Corte ritieneche la contravvenzione di cui all'art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddoveabbia ad oggetto l'omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti el'inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sancitidagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie «a consumazioneprolungata», avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura inragione del protrarsi dell'offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessacon l'adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell'interessato,ovvero con l'ultimazione delle opere (Sez. 3, n. 19871 del 18/03/2025, Aliquo',Rv. 288104 - 01), ultimazione che, nel caso di specie, questa Corte non puòdeterminare in quanto trattasi di accertamento in punto di fatto.Quanto al reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previstodall'art. 734 cod. pen., esso ha natura di reato solo eventualmente permanenteposto che, se pure può ammettersi una condotta che perduri fino alla cessazionedell'attività antigiuridica anche per fatto del terzo, ciò non è quando, invece, lacondotta, esaurendosi, non è suscettibile di protrarsi nel tempo, sì che ilmomento consumativo coincide con l'ultimo della serie di atti che integrano lacondotta che ha leso definitivamente l'interesse tutelato dalla norma, purpotendo continuare le conseguenze dannose (Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019,Schettino, Rv. 276359 - 01).5.3.3. Tanto evidenziato in ordine al dies a quo del computo dellaprescrizione per i reati contestati, la giurisprudenza di questa Corte, in tema direati edilizi, è ferma nel ritenere che, stante l'onere per l'accusa di provare ladata di inizio della decorrenza del termine di prescrizione, grava sull'imputato,che intenda giovarsi di tale causa estintiva, allegare gli elementi in suo possesso,dei quali sia il solo a poter disporre, idonei a fissare una data di decorrenzadiversa da quella risultante dagli atti, non essendo sufficiente una sua meraaffermazione difensiva a far ritenere il reato realmente estinto per prescrizione,né a determinare l'incertezza assoluta sulla data del commesso reato che rendeapplicabile il principio in dubio pro reo (Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024,Iannuzzi, Rv. 287428 - 01).Si è anche affermato che l'assoluta incertezza sulla data di commissione delfatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, checonsente l'applicazione del principio del favor rei, deve risultare da dati obiettivi,non ammettendo alcun automatismo, sicché il giudice è tenuto all'indicazionedelle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche in base a deduzionilogiche, a una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo. (Sez.3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343 - 01).5.3.4. Orbene, nel caso di specie, la sentenza, a fronte di analoga eccezionedifensiva, precisa che, dalla visione delle fotografie scattate alla data delsequestro (7 novembre 2019) emerge che il manufatto era tutt’altro cheultimato, come comprovato dalla presenta di assi di ferro sul tetto, ivi postiprobabilmente in vista di una sopraelevazione; la sentenza precisa altresì che larelazione del [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2018 evidenziava la realizzazione dellesole pareti verticali e orizzontali, ma non delle rifiniture.L’[OSCURATO:PERSONA], che contesta tale affermazione, si è sottratto all’onere didimostrare provando che alla data del sequestro l’immobile fosse ultimato,limitandosi (pag. 8 del ricorso) ad affermare che nel corso dei sopralluoghi non vifosse presenza di materiale di cantiere e di lavori in corso, circostanze, alla lucedelle superiori considerazioni, di per sé irrilevanti.Va peraltro evidenziato come, a smentire la deduzione difensiva circa laretrodatazione al 2018 dell’epoca di ultimazione dei lavori, è proprio il correoNicoletta, il cui ricorso evidenzia come la comunicazione di fine lavori erasottoscritta dal solo [OSCURATO:PERSONA] quale committente ed era priva degli elaborati dilegge o accompagnata dalla «relazione finale», per cui, alla data del sopraluogodel 12/11/2018, l’intervento edilizio doveva ritenersi ancora aperto.Resta quindi fermo, come dies a quo del computo della prescrizione, quelloindicato in rubrica, ossia il 21 novembre 2019.5.3.5. Ciò posto, al presente procedimento si applica la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dalla legge n. 103 del 2017, che trova applicazione ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi (Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 – 01, in motivazione).Il periodo di prescrizione, come confermato dalle citate Sezioni Unite, deveritenersi «circoscritto nella sua entità massima, non potendo esso superare illasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio».5.3.6. In concreto, partendo dalla data del commesso reato, cristallizzatanell’imputazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il termine massimo di prescrizione quinquennalesarebbe decorso il 21/11/2024.Tuttavia, alla luce di quanto stabilito dalle citate Sezioni Unite Polichetti edalle Sezioni semplici di questa Corte (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, Gerace,n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n.26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023,dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01), i reati sono stati commessi durante lavigenza dell’articolo 159 cod. pen. come modificato dalla l. 103 del 2017.Pertanto, in applicazione della «legge Orlando», la prescrizione dei reati èstata sospesa tra primo e secondo grado di giudizio dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (termine perdeposito fissato in 90 giorni, a partire dal 12/04/2024, data di pronuncia deldispositivo della sentenza) al 21/11/2025 (data di pronuncia del dispositivo dellasentenza di appello), per giorni 498.Tra la data del commesso reato e la prima sospensione sono trascorsi 1694giorni, ossia 4 anni, 7 mesi e 24 giorni; mancavano quindi 4 mesi e 6 giorni allospirare della prescrizione.La prescrizione ha ricominciato a decorrere dal 21/11/2025 al 21/12/2025(periodo compreso tra la lettura dispositivo e il termine per il deposito dellasentenza di appello); mancavano quindi 3 mesi e 6 giorni allo spirare dellaprescrizione.La prescrizione si è nuovamente sospesa dal 21/12/2025 (30 giorni daldispositivo del 21/11/2025, termine per il deposito della sentenza, pronunciata inpresenza degli imputati) fino alla data odierna del 18/06/2026, per giorni 179.Ne consegue che, per effetto delle sospensioni del corso della prescrizione inapplicazione della c.d. «legge Orlando», i residui reati contestati all’[OSCURATO:PERSONA],alla data odierna, non sono prescritti.I motivi di ricorso sono quindi manifestamente infondati.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].6.1. Dei primi quattro motivi, che sono inammissibili, si è detto al par. 3, cuisi rinvia.6.2. Il quinto motivo è inammissibile per tardività.Il ricorrente deduce violazione della normativa relativa alla modulisticaapprovata dalla Conferenza Stato/Regioni in materia di pratiche edilizie.Tuttavia, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo dicontestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi diappello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3,n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023,Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01;Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), detto vizio dellasentenza di primo grado non era stato dedotto, con conseguente inammissibilitàdella doglianza per tardività.6.3. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto non si èverificata, per le ragioni esposte al par. 3, alcuna violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, in quanto non era stata contestata laviolazione della normativa relativa alla realizzazione di parcheggi interrati, mauna difformità tra elaborati progettuali e realtà fattuale, ictu oculi rilevabile dallamera visione del corredo fotografico, come evidenziato nei paragrafi cheprecedono.6.4. Il settimo motivo, sull ’omessa rinnovazione dell ’ istruttoriadibattimentale, è inammissibile, come visto al par. 4, cui si rinvia.6.5. Le note di udienza sono inammissibil i in quanto accedonoall’ inammissibil ità dei motivi di ricorso.7. In conclusione, la sentenza deve essere annullata nei confronti di CarmineAmatucci in relazione al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere dichiarato inammissibile.8. La Corte dichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilità neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 624 cod. proc. pen..Ed infatti, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte dicassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autoritàdi cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza delreato e sulla sua attribuibilità all'imputato (v., da ultimo, Sez. 5, n. 18346 del07/02/2025, Arziliero, Rv. 288128 – 01; Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024,Grignani, Rv. 287290 - 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris