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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 18033/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - sono manifestamente infondate, aspecifiche e in fatto.

Invero, il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'affidamento, fa riferimento, oltre che alla commissione di plurimi reati contro il patrimonio, anche al fatto che in passato la ricorrente ha già fruito di una misura alternativa che, però, non ha contribuito al suo recupero sociale, essendo la stessa ricaduta in scelte devianti, nonché alle molteplici denunce a suo carico ai danni di soggetti anziani e fragili e alla pendenza di un procedimento per reati specifici commessi in altra regione.

Ritiene, dunque, il Tribunale che l'esercizio di nuove e più gravi condotte di reato, nonostante le plurime condanne precedentemente subite, sia indicativo della spiccata pericolosità della donna, non contenibile con l'ampia misura alternativa richiesta.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - sono manifestamente infondate, aspecifiche e in fatto. Invero, il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'affidamento, fa riferimento, oltre che alla commissione di plurimi reati contro il patrimonio, anche al fatto che in passato la ricorrente ha già fruito di una misura alternativa che, però, non ha contribuito al suo recupero sociale, essendo la stessa ricaduta in scelte devianti, nonché alle molteplici denunce a suo carico ai danni di soggetti anziani e fragili e alla pendenza di un procedimento per reati specifici commessi in altra regione. Ritiene, dunque, il Tribunale che l'esercizio di nuove e più gravi condotte di reato, nonostante le plurime condanne precedentemente subite, sia indicativo della spiccata pericolosità della donna, non contenibile con l'ampia misura alternativa richiesta. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 18033/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris