Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44983/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 marzo 2019 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza emessa il 31 marzo 2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - confermata dalla Corte di appello di Genova l'11 gennaio 2018 e divenuta irrevocabile il 28 novembre 2018 - con cui l'istante era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2013, per l'effetto venendo condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.

La Corte di Appello ha, in particolare, ritenuto che le nuove prove sopravvenute, dedotte dall'istante, non fossero idonee a dimostrare, così come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 del codice di rito.

Tali, in particolare, non sono state ritenute due note della Polizia locale di Sarzana - in cui gli agenti avevano riferito di essere intervenuti, unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri di Sarzana, nei primi accertamenti successivi al sinistro, non effettuando nessun pre-test alcolennico sul presupposto che le persone coinvolte non palesavano alcuno stato di ebbrezza alcolica - ed una dichiarazione testimoniale resa dal fratello del condannato che, nella ricostruzione difensiva, dimostrerebbero che il Becciu non si era posto alla guida della sua auto in stato di ebbrezza alcolica.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Becciu, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 631 cod. proc. pen., alla stregua delle argomentazioni svolte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 642/2002, per la quale, in applicazione del principio del favor revisionis, le prove nuove possono consentire un giudizio di proscioglimento anche in presenza del c.d. ragionevole dubbio, per insufficienza e/o contraddittorietà delle prove.

Nel caso di specie, in particolare, le nuove prove indicate dall'istante consentirebbero di pronunciare il suo proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà delle prove, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 631 cod. proc. pen. come, per l'appunto, interpretata dalla richiamata sentenza del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e denre, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2.

L'istituto della revisione prevede che gli elementi idonei a sorreggere l'istanza, per come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen., siano «tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529 e 530 o art. 531».

La ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è, infatti, costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna.

La ratio dell'istituto non può, pertanto, che essere individuata nell'irrinunciabile esigenza del favor innocentiae, che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv. 220441-01).

Il senso e la portata della revisione, sottolineati in più occasioni dalla Corte Costituzionale con il richiamo all'art. 24 Cost., si rinvengono nell'esigenza «di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» (Corte Cost. n. 28 del 14 febbraio 1969).

Si deve ricordare, inoltre, che il carattere straordinario dell'impugnazione e la sua attitudine a superare il giudicato giustifica i suoi limiti di ammissibilità, essendo l'istituto finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che «la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato» (Corte cost. n. 129 del 27 febbraio 2008).

L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto, che sono espressione di scelte di valore che si traducono nell'elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.

3. L'istituto della revisione, pertanto, non si configura come un'impugnazione tardiva, che permetta di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Serpico, Rv. 227242- 01).E' pacifico, in altri termini, che il giudice adito per la revisione, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia sull'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi, pertanto, l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, requisito che è tutto intrinseco alla domanda, in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.

4. Orbene, applicando i suddetti parametri interpretativi al caso di esame, deve ritenersi del tutto logica e coerente, nonché esente dai vizi eccepiti, la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di revisione avanzata dal Becciu, sul presupposto dell'insufficienza delle prove nuove a ribaltare la sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti, favorendo una difforme pronuncia di proscioglimento.

Appare, in particolare, del tutto logica e congrua l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha affermato di non poter ritenere dotata della necessaria natura fondante, speculare e contraria rispetto a quanto già consacrato nel giudicato penale (cfr. Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072-01), la mera percezione soggettiva avuta dalla Polizia intervenuta - per la quale il Becciu non era sembrato versare in stato di alterazione alcolica - rispetto a quanto, viceversa, accertato dal test successivamente effettuato, all'evidenza dotato di ben più precise basi scientifiche nello stabilire la presenza, o meno, di un certo grado di alcool nel sangue di un individuo.

Un alcooltest positivo conserva, infatti, una sua indubbia e forte valenza probatoria, che non può essere automaticamente eliminata da una nuova prova consistente nella sola percezione soggettiva avuta dagli operanti intervenuti.

Trattasi, in sostanza, di una prova nuova che non può determinare un esito positivo del giudizio di revisione, in quanto inidonea a consentire l'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Faddà, Rv. 281772-01).

5. In ragione delle considerazioni svolte, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 marzo 2019 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza emessa il 31 marzo 2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - confermata dalla Corte di appello di Genova l'11 gennaio 2018 e divenuta irrevocabile il 28 novembre 2018 - con cui l'istante era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2013, per l'effetto venendo condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda. La Corte di Appello ha, in particolare, ritenuto che le nuove prove sopravvenute, dedotte dall'istante, non fossero idonee a dimostrare, così come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 del codice di rito. Tali, in particolare, non sono state ritenute due note della Polizia locale di Sarzana - in cui gli agenti avevano riferito di essere intervenuti, unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri di Sarzana, nei primi accertamenti successivi al sinistro, non effettuando nessun pre-test alcolennico sul presupposto che le persone coinvolte non palesavano alcuno stato di ebbrezza alcolica - ed una dichiarazione testimoniale resa dal fratello del condannato che, nella ricostruzione difensiva, dimostrerebbero che il Becciu non si era posto alla guida della sua auto in stato di ebbrezza alcolica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Becciu, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 631 cod. proc. pen., alla stregua delle argomentazioni svolte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 642/2002, per la quale, in applicazione del principio del favor revisionis, le prove nuove possono consentire un giudizio di proscioglimento anche in presenza del c.d. ragionevole dubbio, per insufficienza e/o contraddittorietà delle prove. Nel caso di specie, in particolare, le nuove prove indicate dall'istante consentirebbero di pronunciare il suo proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà delle prove, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 631 cod. proc. pen. come, per l'appunto, interpretata dalla richiamata sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e denre, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2. L'istituto della revisione prevede che gli elementi idonei a sorreggere l'istanza, per come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen., siano «tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529 e 530 o art. 531». La ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è, infatti, costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna. La ratio dell'istituto non può, pertanto, che essere individuata nell'irrinunciabile esigenza del favor innocentiae, che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv. 220441-01). Il senso e la portata della revisione, sottolineati in più occasioni dalla Corte Costituzionale con il richiamo all'art. 24 Cost., si rinvengono nell'esigenza «di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» (Corte Cost. n. 28 del 14 febbraio 1969). Si deve ricordare, inoltre, che il carattere straordinario dell'impugnazione e la sua attitudine a superare il giudicato giustifica i suoi limiti di ammissibilità, essendo l'istituto finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che «la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato» (Corte cost. n. 129 del 27 febbraio 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto, che sono espressione di scelte di valore che si traducono nell'elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. 3. L'istituto della revisione, pertanto, non si configura come un'impugnazione tardiva, che permetta di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Serpico, Rv. 227242- 01).E' pacifico, in altri termini, che il giudice adito per la revisione, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia sull'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi, pertanto, l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, requisito che è tutto intrinseco alla domanda, in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. 4. Orbene, applicando i suddetti parametri interpretativi al caso di esame, deve ritenersi del tutto logica e coerente, nonché esente dai vizi eccepiti, la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di revisione avanzata dal Becciu, sul presupposto dell'insufficienza delle prove nuove a ribaltare la sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti, favorendo una difforme pronuncia di proscioglimento. Appare, in particolare, del tutto logica e congrua l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha affermato di non poter ritenere dotata della necessaria natura fondante, speculare e contraria rispetto a quanto già consacrato nel giudicato penale (cfr. Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072-01), la mera percezione soggettiva avuta dalla Polizia intervenuta - per la quale il Becciu non era sembrato versare in stato di alterazione alcolica - rispetto a quanto, viceversa, accertato dal test successivamente effettuato, all'evidenza dotato di ben più precise basi scientifiche nello stabilire la presenza, o meno, di un certo grado di alcool nel sangue di un individuo. Un alcooltest positivo conserva, infatti, una sua indubbia e forte valenza probatoria, che non può essere automaticamente eliminata da una nuova prova consistente nella sola percezione soggettiva avuta dagli operanti intervenuti. Trattasi, in sostanza, di una prova nuova che non può determinare un esito positivo del giudizio di revisione, in quanto inidonea a consentire l'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Faddà, Rv. 281772-01). 5. In ragione delle considerazioni svolte, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 44983/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris