Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 aprile 2026

Cassazione n. 11175/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

GUADAGNINO, PAOLAMASSAFRA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato1152 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/2026avverso la sentenza n. 1303/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 895/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio l'INPS, deducendo:di essere transitato alle dipendenze dell'istituto convenuto aseguito di mobilità volontaria inter-enti; che, all'atto deltrasferimento, era stato corrisposto un assegno ad personamche doveva essere parzialmente riassorbito a seguito degliaumenti derivati dal rinnovo contrattuale 2006/2009; che, conil verbale di intesa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato concordato che, arichiesta dell’interessato, l’amministrazione avrebbe sospeso laprocedura di riassorbimento per la durata di un anno; che lasospensione era proseguita sino al marzo 2009 per iniziativaunilaterale dell’ente, sebbene quest’ultimo, sulla base delverbale indicato, avesse facoltà di procedere decorso l’annoall’immediato recupero delle somme non riassorbite durante lasospensione.

Sosteneva che, dal momento che solo con letteradel 18.2.2019 l'istituto aveva chiesto la restituzione delle quoteretributive non riassorbite relative al periodo gennaio2006/febbraio 2009, iniziando da febbraio 2019 le trattenute inbusta paga, era intervenuta la prescrizione decennale ex art.2946 c.c.2.

Il Tribunale di Milano dichiarava l'estinzione perintervenuta prescrizione del credito vantato dall'INPS neiconfronti del ricorrente, con eccezione dei ratei relativi alleNumero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/2026mensilità di febbraio e marzo 2009, condannando, pertanto,l'INPS alla restituzione di quanto trattenuto con eccezione deisuddetti ratei.3.

La Corte d’Appello di Milano respingeva il gravameproposto dall'INPS, rilevando che il verbale d'intesa del febbraio2007 aveva previsto la sospensione delle procedure diriassorbimento per 12 mesi dalla stipula, per cui, non essendointervenuta nel corso dell'anno di sospensione alcuna disciplinacollettiva in ordine alla questione del riassorbimento (l’accordodi proroga offerto in produzione era privo di firma e data), adecorrere da febbraio 2008 l'istituto aveva la facoltà diprocedere all'immediato recupero delle somme non riassorbitenel periodo di sospensione maturate fino a tale data, divenuteindebite.

Pertanto, l’INPS era titolare del diritto alla restituzioneda febbraio 2008, non lo aveva esercitato erogando somme sinoa marzo 2009, aveva chiesto la restituzione solo 10 anni dopo.4.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui ha resistito con controricorso il dipendente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell'art. 434, comma 1, nn.1 e 2 c.p.c., pernon avere la Corte d’Appello tenuto conto dell'impugnazionespecifica proposta dall’INPS sulla circostanza dell’inutilizzabilitàdella scrittura ritenuta dal giudice di primo grado e per averquindi statuito che sul punto si è formato il giudicato.2.

Il motivo non è fondato.Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/20263.

Anche seguendo la prospettazione dell’istituto ricorrentein ordine alla mancata formazione di giudicato interno in ordineall’inutilizzabilità del documento, in ogni caso la Corte di meritoha specificato (prima di affermare la formazione di giudicato sulpunto) che l’atto era “effettivamente inutilizzabile, perché privodi qualsiasi riferimento temporale e soprattutto disottoscrizione, come giustamente rilevato dal Tribunale”.

Sitratta di accertamento in fatto, riguardante l’apprezzamento diuna produzione documentale (ritenuta nelle specie non utile adimostrare l’assunto dell’istituto), specificamente motivato, edunque non rivedibile in sede di legittimità, tanto più insituazione processuale di pronuncia doppia conforme di merito.4.

Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935 (decorrenza della prescrizione) e2033 c.c. (indebito oggettivo), per non aver la Corte di meritovalutato che la prescrizione cominciava a decorrere dal giornoin cui era definitivamente spirato il termine in sede dicontrattazione nazionale per disciplinare la mobilità inter- entidel personale nel cui ambito avrebbe dovuto trovare definitivaregolamentazione la problematica relativa al trattamentoeconomico del personale trasferito.5.

Con il terzo motivo, l’istituto ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 che demandavano a un successivo accordo da stipularedopo l'approvazione della legge finanziaria 2008 la disciplinadella mobilità inter-enti del personale nel cui ambito avrebbedovuto trovare definitiva regolamentazione la problematicarelativa al trattamento economico del personale trasferito.Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/20266.

I motivi, connessi, sono inammissibili, per le ragioniespresse da questa Corte nelle pronunce rese in fattispecieanaloghe (Cass. n. 27187/2025, 25036/2025, n. 12482/2025,n. 3036/2023), cui il Collegio intende dare continuità.7.

Posto che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass.

S.U. n. 34476/2019), rileva il Collegio che lacensura è finalizzata a richiedere a questa Corte un diversoapprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sededi merito, nella misura in cui richiede di accertare che l’accordodi proroga era stato prorogato dalle parti oltre l’anno discadenza previsto specificamente nell’accordo che, comeaffermato dalla Corte di merito, aveva valenza per un anno,senza possibilità di proroga per comportamento concludente.Tale profilo di merito non può essere messo in discussione inquesta sede, attesa l’insindacabilità del giudizio di merito inCassazione.8.

Inoltre, come osservato anche da parte controricorrente,l’interpretazione dell’Accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] propostadall’INPS confligge con il chiaro testo letterale dell’accordo, nelquale è fissato in modo preciso e specifico il termine di un annoa partire dalla data di stipulazione dell’accordo sindacale([OSCURATO:DATA_NASCITA]), alla scadenza del quale l’INPS avrebbeprovveduto “all’immediato recupero delle somme nonriassorbite durante la sospensione”.Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/20269.

Né vale invocare un’interpretazione sistematicadell’accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di intendere il terminedi un anno, ivi previsto, come termine mobile procrastinabile adlibitum fino al momento dell’intesa sindacale nazionale (poisfumata col CCNL 2016/2018) sul tema della mobilità inter-enti;secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questogiudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli attinegoziali in genere, in quanto accertamento della comunevolontà delle parti in essi espressa, costituisce attività propriaed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato inproposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verificadel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale(nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modificadell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicitàdella motivazione: censura nella specie neanche proposta,avendo l’Inps, come sopra rilevato, denunciato soltanto laviolazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale); deve,pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa difatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge(artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa e più favorevolesoluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità diprocedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr.Cass.

S.U. n. 1914/2016); pertanto, onde far valere unaviolazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntualeriferimento alle regole legali d'interpretazione, mediantespecifica indicazione dei canoni asseritamente violati e deiprincipi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne siaNumero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/2026discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità delmotivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle normeermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà,nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n.10554/2010, n. 25728/2013).10.

Si è ulteriormente precisato che per sottrarsi al sindacatodi legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito a uncontratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due opiù interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. n. 18214/2024, n. 24539/2009, n. 6125/2014).11.

L’interpretazione fornita dai giudici di secondo grado ènella specie sicuramente aderente al dato letterale epienamente coerente con la ratio dell’accordo sindacale chevoleva consentire, entro lo spatium deliberandi annuale, dipervenire a un accordo sul riassorbimento, la cui mancatasottoscrizione avrebbe consentito l’azione di recupero, poiinspiegabilmente dilatatasi nei tempi per autonomo opinamentodell’INPS; quest’ultimo, poi, come sopra osservato, neppure puòsollecitare in sede di legittimità una valutazione delcomportamento concludente tenuto dalle parti perché la critica,così articolata, impinge chiaramente nel merito.Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/202612.

In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.500,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GUADAGNINO, PAOLAMASSAFRA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato1152 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/2026avverso la sentenza n. 1303/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 895/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio l'INPS, deducendo:di essere transitato alle dipendenze dell'istituto convenuto aseguito di mobilità volontaria inter-enti; che, all'atto deltrasferimento, era stato corrisposto un assegno ad personamche doveva essere parzialmente riassorbito a seguito degliaumenti derivati dal rinnovo contrattuale 2006/2009; che, conil verbale di intesa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato concordato che, arichiesta dell’interessato, l’amministrazione avrebbe sospeso laprocedura di riassorbimento per la durata di un anno; che lasospensione era proseguita sino al marzo 2009 per iniziativaunilaterale dell’ente, sebbene quest’ultimo, sulla base delverbale indicato, avesse facoltà di procedere decorso l’annoall’immediato recupero delle somme non riassorbite durante lasospensione. Sosteneva che, dal momento che solo con letteradel 18.2.2019 l'istituto aveva chiesto la restituzione delle quoteretributive non riassorbite relative al periodo gennaio2006/febbraio 2009, iniziando da febbraio 2019 le trattenute inbusta paga, era intervenuta la prescrizione decennale ex art.2946 c.c.2. Il Tribunale di Milano dichiarava l'estinzione perintervenuta prescrizione del credito vantato dall'INPS neiconfronti del ricorrente, con eccezione dei ratei relativi alleNumero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/2026mensilità di febbraio e marzo 2009, condannando, pertanto,l'INPS alla restituzione di quanto trattenuto con eccezione deisuddetti ratei.3. La Corte d’Appello di Milano respingeva il gravameproposto dall'INPS, rilevando che il verbale d'intesa del febbraio2007 aveva previsto la sospensione delle procedure diriassorbimento per 12 mesi dalla stipula, per cui, non essendointervenuta nel corso dell'anno di sospensione alcuna disciplinacollettiva in ordine alla questione del riassorbimento (l’accordodi proroga offerto in produzione era privo di firma e data), adecorrere da febbraio 2008 l'istituto aveva la facoltà diprocedere all'immediato recupero delle somme non riassorbitenel periodo di sospensione maturate fino a tale data, divenuteindebite. Pertanto, l’INPS era titolare del diritto alla restituzioneda febbraio 2008, non lo aveva esercitato erogando somme sinoa marzo 2009, aveva chiesto la restituzione solo 10 anni dopo.4. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui ha resistito con controricorso il dipendente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell'art. 434, comma 1, nn.1 e 2 c.p.c., pernon avere la Corte d’Appello tenuto conto dell'impugnazionespecifica proposta dall’INPS sulla circostanza dell’inutilizzabilitàdella scrittura ritenuta dal giudice di primo grado e per averquindi statuito che sul punto si è formato il giudicato.2. Il motivo non è fondato.Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/20263. Anche seguendo la prospettazione dell’istituto ricorrentein ordine alla mancata formazione di giudicato interno in ordineall’inutilizzabilità del documento, in ogni caso la Corte di meritoha specificato (prima di affermare la formazione di giudicato sulpunto) che l’atto era “effettivamente inutilizzabile, perché privodi qualsiasi riferimento temporale e soprattutto disottoscrizione, come giustamente rilevato dal Tribunale”. Sitratta di accertamento in fatto, riguardante l’apprezzamento diuna produzione documentale (ritenuta nelle specie non utile adimostrare l’assunto dell’istituto), specificamente motivato, edunque non rivedibile in sede di legittimità, tanto più insituazione processuale di pronuncia doppia conforme di merito.4. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935 (decorrenza della prescrizione) e2033 c.c. (indebito oggettivo), per non aver la Corte di meritovalutato che la prescrizione cominciava a decorrere dal giornoin cui era definitivamente spirato il termine in sede dicontrattazione nazionale per disciplinare la mobilità inter- entidel personale nel cui ambito avrebbe dovuto trovare definitivaregolamentazione la problematica relativa al trattamentoeconomico del personale trasferito.5. Con il terzo motivo, l’istituto ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 che demandavano a un successivo accordo da stipularedopo l'approvazione della legge finanziaria 2008 la disciplinadella mobilità inter-enti del personale nel cui ambito avrebbedovuto trovare definitiva regolamentazione la problematicarelativa al trattamento economico del personale trasferito.Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/20266. I motivi, connessi, sono inammissibili, per le ragioniespresse da questa Corte nelle pronunce rese in fattispecieanaloghe (Cass. n. 27187/2025, 25036/2025, n. 12482/2025,n. 3036/2023), cui il Collegio intende dare continuità.7. Posto che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. S.U. n. 34476/2019), rileva il Collegio che lacensura è finalizzata a richiedere a questa Corte un diversoapprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sededi merito, nella misura in cui richiede di accertare che l’accordodi proroga era stato prorogato dalle parti oltre l’anno discadenza previsto specificamente nell’accordo che, comeaffermato dalla Corte di merito, aveva valenza per un anno,senza possibilità di proroga per comportamento concludente.Tale profilo di merito non può essere messo in discussione inquesta sede, attesa l’insindacabilità del giudizio di merito inCassazione.8. Inoltre, come osservato anche da parte controricorrente,l’interpretazione dell’Accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] propostadall’INPS confligge con il chiaro testo letterale dell’accordo, nelquale è fissato in modo preciso e specifico il termine di un annoa partire dalla data di stipulazione dell’accordo sindacale([OSCURATO:DATA_NASCITA]), alla scadenza del quale l’INPS avrebbeprovveduto “all’immediato recupero delle somme nonriassorbite durante la sospensione”.Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/20269. Né vale invocare un’interpretazione sistematicadell’accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di intendere il terminedi un anno, ivi previsto, come termine mobile procrastinabile adlibitum fino al momento dell’intesa sindacale nazionale (poisfumata col CCNL 2016/2018) sul tema della mobilità inter-enti;secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questogiudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli attinegoziali in genere, in quanto accertamento della comunevolontà delle parti in essi espressa, costituisce attività propriaed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato inproposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verificadel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale(nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modificadell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicitàdella motivazione: censura nella specie neanche proposta,avendo l’Inps, come sopra rilevato, denunciato soltanto laviolazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale); deve,pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa difatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge(artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa e più favorevolesoluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità diprocedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr.Cass. S.U. n. 1914/2016); pertanto, onde far valere unaviolazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntualeriferimento alle regole legali d'interpretazione, mediantespecifica indicazione dei canoni asseritamente violati e deiprincipi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne siaNumero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/2026discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità delmotivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle normeermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà,nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n.10554/2010, n. 25728/2013).10. Si è ulteriormente precisato che per sottrarsi al sindacatodi legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito a uncontratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due opiù interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. n. 18214/2024, n. 24539/2009, n. 6125/2014).11. L’interpretazione fornita dai giudici di secondo grado ènella specie sicuramente aderente al dato letterale epienamente coerente con la ratio dell’accordo sindacale chevoleva consentire, entro lo spatium deliberandi annuale, dipervenire a un accordo sul riassorbimento, la cui mancatasottoscrizione avrebbe consentito l’azione di recupero, poiinspiegabilmente dilatatasi nei tempi per autonomo opinamentodell’INPS; quest’ultimo, poi, come sopra osservato, neppure puòsollecitare in sede di legittimità una valutazione delcomportamento concludente tenuto dalle parti perché la critica,così articolata, impinge chiaramente nel merito.Numero registro generale 15701/2022Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11175/2026Data pubblicazione 26/04/202612. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.500,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 11175/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris