CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 10064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 9 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2020. Con dette decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di incendio (art.423 cod.pen.), minaccia ed altro, con condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia in particolare la erronea qualificazione del fatto in termini di incendio, posto che dalle circostanze concrete non sarebbe emerso il pericolo per la pubblica incolumità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione dei motivi di appello, su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore