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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 1949

Cassazione n. 25071/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12/5/2022 la Corte di appello di Firenze ha ridotto nei confronti dell'imputato la durata delle pene accessorie fallimentari, per il resto confermando la decisione del Tribunale di Grosseto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravata ai sensi dell'art. 219, comma 1 e comma 2 n. 1, legge fallimentare, per fatti inerenti la [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 13 luglio 2009.

Pierallini è chiamato a rispondere nella qualità di amministratore di fatto fino al 21 aprile 2008 (nel periodo in cui l'amministrazione faceva capo a moglie e figlia) e, da tale data al fallimento, nella qualità di amministratore di diritto.

Nel corso del giudizio di merito la prescrizione del reato è stata sospesa per complessivi 224 giorni.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, affidandosi a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce «mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione», ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto da lui rivestita.

La Corte di appello avrebbe reso una motivazione lacunosa ed illogica e non avrebbe considerato la mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al curatore fallimentare.

2.2. Con il secondo motivo, negli stessi termini, è dedotto analogo vizio con riguardo alla ritenuta sussistenza della prova dei reati contestati.

Le scritture contabili sarebbero state trasferite in Romania, nella sede della società con la quale la fallita si sarebbe fusa, sicché non sussisterebbe responsabilità per la bancarotta documentale ascritta.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte di appello avrebbe fatto affidamento alla consulenza del pubblico ministero, senza autonoma valutazione; alcuni fatti sarebbero antecedenti alla nomina dell'imputato quale amministratore; gli importi delle distrazioni sarebbero frutto di deduzioni del consulente; mancherebbe la prova della consapevolezza dello stato di dissesto.

2.3. Con il terzo motivo si deducono ancora tutti i vizi della motivazione con riguardo alla ritenuta irrilevanza della mancata prova della sussistenza di nesso causale tra condotte ascritte e fallimento.

E' richiamata Sez. 5, n. 47502/2012.

2.4. Con il quarto motivo si deducono tutti i vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo: sarebbe provata solo la volontà del Pierallini di ridurre i costi per risolvere una situazione di crisi.

2.5. Con il quinto motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte non ha valutato gli elementi positivi emersi, ed in particolare la condotta collaborativa resa durante la procedura fallimentare.

2.6. Con l'ultimo motivo si deduce l'insussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità e mancanza di motivazione in ordine agli aumenti per le circostanze aggravanti.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Anzitutto, tutti i motivi consistono nella riproposizione di argomenti già discussi e confutati dal giudice del secondo grado, senza alcun confronto con il ragionamento della Corte di appello.

Addirittura, lunghi tratti del ricorso rappresentano persino la riproduzione • grafica dell'appello: basti considerare che il primo motivo si conclude, come se si (ri trattasse di un atto d'appello, con una richiesta di assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Senza necessità di richiamare quell'orientamento che ritiene autonoma e sufficiente ragione di inammissibilità del ricorso per cassazione l'indicazione di un petitum proprio del giudizio di merito (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809), va però ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.;Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. Ulteriore ragione di inammissibilità propria dei primi quattro motivi deriva dalla circostanza che il ricorrente ha dedotto, in modo confuso, tutti i vizi di motivazione (laddove, per definizione, se la motivazione manca, non può essere contemporaneamente contraddittoria o illogica): «il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

3. I primi due motivi sollecitano genericamente la Corte ad una rivalutazione, per la terza volta, delle prove assunte: il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità.

Va ricordato che compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare se il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, senza poter opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621).

3.1. Quanto alla posizione di amministratore di fatto, la Corte di appello ha anzitutto valorizzato le dichiarazioni (di per sé sufficienti) rese dall'imputato al curatore fallimentare e, fornendo logica risposta al motivo di appello, ha tratto riscontro alle stesse da due testimonianze che hanno riferito della posizione di dominus rivestita dal ricorrente sin dal 2010 (deposizione Micheloni) e, in particolare, nell'ambito dell'operazione di cessione del marchio menzionata nel capo d'imputazione (deposizione Pezzani).

A fronte di tale logica ricostruzione, il ricorrente si limita a generiche affermazioni secondo le quali non sussisterebbero evidenze sufficienti: nessun confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello e mera inammissibile sollecitazione alla rivalutazione dei fatti.

3.2. Passando al secondo motivo, quanto alla responsabilità per bancarotta documentale, come si è visto, il ricorrente riporta pedissequamente il motivo di appello con il quale aveva avanzato la tesi del proprio incolpevole affidamento sulla circostanza che le scritture si trovassero nella sede della società romena, ma la Corte di appello ha logicamente risposto a tale obiezione, osservando che in ogni caso il ricorrente avrebbe potuto consegnare al curatore una copia cartacea o informatica delle scritture, e con tale logico argomento il ricorrente nemmeno si confronta.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte di appello ha dato conto degli accertamenti di curatore e consulente che hanno comparato bilanci ed estratti conto bancari ed hanno verificato la documentazione da cui risultano le operazioni, descritte nell'imputazione, il cui corrispettivo non è stato messo a disposizione della società fallita, sicché la motivazione è del tutto logica.

4. Il terzo motivo richiama un orientamento (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), che è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità la quale, anche a Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), ha ribadito l'indirizzo del tutto consolidato, ed al quale il collegio aderisce, in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.

5. Il quarto motivo svolge generiche considerazioni sul dolo, senza confronto con la motivazione della Corte di appello e senza considerare che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 4§.

E' inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il motivo che deduce vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche.Ancora una volta è meramente riprodotto il motivo di appello, senza alcun confronto con la motivazione specificamente resa dalla Corte territoriale, la quale ha espressamente valutato l'argomento proposto dal ricorrente (allora appellante), cioè quello relativo alla collaborazione prestata agli organi della procedura con l'intento «di salvaguardare l'azienda di famiglia anche a vantaggio di soggetti terzi»: a tale argomento la Corte di appello ha risposto, con valutazione non priva di logica e dunque incensurabile in questa sede, nel senso di valorizzare proprio la circostanza che il ricorrente «sia rimasto coinvolto nel fallimento di tutte le società del "gruppo" da lui creato e gestito in relazione a ciascuna delle quali ha posto in essere condotte analoghe» 3L.

Manifestamente infondato è l'ultimo motivo. .1.

Quanto alla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, il Tribunale di Grosseto ha dato atto (pag. 33 della sentenza di primo grado) del passivo di oltre 1,1 milioni di euro.

La sola operazione distrattiva menzionata nel capo C-1 (vicenda "[OSCURATO:PERSONA]") ha depauperato le casse sociali per oltre 550.000 euro.

Sussistono dunque gli estremi dell'aggravante prevista dall'art. 219, primo comma, legge fallimentare.

Certamente, per la sua configurazione non è sufficiente la considerazione della mera entità del passivo (come ritenuto da un orientamento risalente: Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, dep. 1990, Piras, Rv. 184139).

L'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf.

Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063).

Affermazione, quest'ultima, puntualizzata nel senso che la circostanza aggravante può essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274).

Nel caso di specie, il passivo è rilevante e le operazioni descritte nel capo d'imputazione hanno avuto l'effetto di privare le casse sociali di risorse ingenti.

"i.2.

La misura degli aumenti di pena in ragione delle sussistenti aggravanti è stata giustificata dalla Corte di appello (v. ultima pagina della motivazione) in modo non illogico, sicché sfugge a censure in questa sede, tanto più tenuto conto del fatto che si è trattato di aumenti modesti, di molto inferiori al massimo consentito dalle norme.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12/5/2022 la Corte di appello di Firenze ha ridotto nei confronti dell'imputato la durata delle pene accessorie fallimentari, per il resto confermando la decisione del Tribunale di Grosseto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravata ai sensi dell'art. 219, comma 1 e comma 2 n. 1, legge fallimentare, per fatti inerenti la [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 13 luglio 2009. Pierallini è chiamato a rispondere nella qualità di amministratore di fatto fino al 21 aprile 2008 (nel periodo in cui l'amministrazione faceva capo a moglie e figlia) e, da tale data al fallimento, nella qualità di amministratore di diritto. Nel corso del giudizio di merito la prescrizione del reato è stata sospesa per complessivi 224 giorni. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, affidandosi a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce «mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione», ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto da lui rivestita. La Corte di appello avrebbe reso una motivazione lacunosa ed illogica e non avrebbe considerato la mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al curatore fallimentare. 2.2. Con il secondo motivo, negli stessi termini, è dedotto analogo vizio con riguardo alla ritenuta sussistenza della prova dei reati contestati. Le scritture contabili sarebbero state trasferite in Romania, nella sede della società con la quale la fallita si sarebbe fusa, sicché non sussisterebbe responsabilità per la bancarotta documentale ascritta. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte di appello avrebbe fatto affidamento alla consulenza del pubblico ministero, senza autonoma valutazione; alcuni fatti sarebbero antecedenti alla nomina dell'imputato quale amministratore; gli importi delle distrazioni sarebbero frutto di deduzioni del consulente; mancherebbe la prova della consapevolezza dello stato di dissesto. 2.3. Con il terzo motivo si deducono ancora tutti i vizi della motivazione con riguardo alla ritenuta irrilevanza della mancata prova della sussistenza di nesso causale tra condotte ascritte e fallimento. E' richiamata Sez. 5, n. 47502/2012. 2.4. Con il quarto motivo si deducono tutti i vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo: sarebbe provata solo la volontà del Pierallini di ridurre i costi per risolvere una situazione di crisi. 2.5. Con il quinto motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte non ha valutato gli elementi positivi emersi, ed in particolare la condotta collaborativa resa durante la procedura fallimentare. 2.6. Con l'ultimo motivo si deduce l'insussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità e mancanza di motivazione in ordine agli aumenti per le circostanze aggravanti. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Anzitutto, tutti i motivi consistono nella riproposizione di argomenti già discussi e confutati dal giudice del secondo grado, senza alcun confronto con il ragionamento della Corte di appello. Addirittura, lunghi tratti del ricorso rappresentano persino la riproduzione • grafica dell'appello: basti considerare che il primo motivo si conclude, come se si (ri trattasse di un atto d'appello, con una richiesta di assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Senza necessità di richiamare quell'orientamento che ritiene autonoma e sufficiente ragione di inammissibilità del ricorso per cassazione l'indicazione di un petitum proprio del giudizio di merito (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809), va però ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.;Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Ulteriore ragione di inammissibilità propria dei primi quattro motivi deriva dalla circostanza che il ricorrente ha dedotto, in modo confuso, tutti i vizi di motivazione (laddove, per definizione, se la motivazione manca, non può essere contemporaneamente contraddittoria o illogica): «il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). 3. I primi due motivi sollecitano genericamente la Corte ad una rivalutazione, per la terza volta, delle prove assunte: il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità. Va ricordato che compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare se il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, senza poter opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621). 3.1. Quanto alla posizione di amministratore di fatto, la Corte di appello ha anzitutto valorizzato le dichiarazioni (di per sé sufficienti) rese dall'imputato al curatore fallimentare e, fornendo logica risposta al motivo di appello, ha tratto riscontro alle stesse da due testimonianze che hanno riferito della posizione di dominus rivestita dal ricorrente sin dal 2010 (deposizione Micheloni) e, in particolare, nell'ambito dell'operazione di cessione del marchio menzionata nel capo d'imputazione (deposizione Pezzani). A fronte di tale logica ricostruzione, il ricorrente si limita a generiche affermazioni secondo le quali non sussisterebbero evidenze sufficienti: nessun confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello e mera inammissibile sollecitazione alla rivalutazione dei fatti. 3.2. Passando al secondo motivo, quanto alla responsabilità per bancarotta documentale, come si è visto, il ricorrente riporta pedissequamente il motivo di appello con il quale aveva avanzato la tesi del proprio incolpevole affidamento sulla circostanza che le scritture si trovassero nella sede della società romena, ma la Corte di appello ha logicamente risposto a tale obiezione, osservando che in ogni caso il ricorrente avrebbe potuto consegnare al curatore una copia cartacea o informatica delle scritture, e con tale logico argomento il ricorrente nemmeno si confronta. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte di appello ha dato conto degli accertamenti di curatore e consulente che hanno comparato bilanci ed estratti conto bancari ed hanno verificato la documentazione da cui risultano le operazioni, descritte nell'imputazione, il cui corrispettivo non è stato messo a disposizione della società fallita, sicché la motivazione è del tutto logica. 4. Il terzo motivo richiama un orientamento (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), che è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità la quale, anche a Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), ha ribadito l'indirizzo del tutto consolidato, ed al quale il collegio aderisce, in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. 5. Il quarto motivo svolge generiche considerazioni sul dolo, senza confronto con la motivazione della Corte di appello e senza considerare che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 4§. E' inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il motivo che deduce vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche.Ancora una volta è meramente riprodotto il motivo di appello, senza alcun confronto con la motivazione specificamente resa dalla Corte territoriale, la quale ha espressamente valutato l'argomento proposto dal ricorrente (allora appellante), cioè quello relativo alla collaborazione prestata agli organi della procedura con l'intento «di salvaguardare l'azienda di famiglia anche a vantaggio di soggetti terzi»: a tale argomento la Corte di appello ha risposto, con valutazione non priva di logica e dunque incensurabile in questa sede, nel senso di valorizzare proprio la circostanza che il ricorrente «sia rimasto coinvolto nel fallimento di tutte le società del "gruppo" da lui creato e gestito in relazione a ciascuna delle quali ha posto in essere condotte analoghe» 3L. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo. .1. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, il Tribunale di Grosseto ha dato atto (pag. 33 della sentenza di primo grado) del passivo di oltre 1,1 milioni di euro. La sola operazione distrattiva menzionata nel capo C-1 (vicenda "[OSCURATO:PERSONA]") ha depauperato le casse sociali per oltre 550.000 euro. Sussistono dunque gli estremi dell'aggravante prevista dall'art. 219, primo comma, legge fallimentare. Certamente, per la sua configurazione non è sufficiente la considerazione della mera entità del passivo (come ritenuto da un orientamento risalente: Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, dep. 1990, Piras, Rv. 184139). L'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063). Affermazione, quest'ultima, puntualizzata nel senso che la circostanza aggravante può essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274). Nel caso di specie, il passivo è rilevante e le operazioni descritte nel capo d'imputazione hanno avuto l'effetto di privare le casse sociali di risorse ingenti. "i.2. La misura degli aumenti di pena in ragione delle sussistenti aggravanti è stata giustificata dalla Corte di appello (v. ultima pagina della motivazione) in modo non illogico, sicché sfugge a censure in questa sede, tanto più tenuto conto del fatto che si è trattato di aumenti modesti, di molto inferiori al massimo consentito dalle norme. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil
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