CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 12 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 24/10/2018 disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 6/06/2019, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 13 aprile 2016, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione oltre alle pene accessorie, perché giudicato colpevole dei reati contestati al capo A), ex art. 189 commi 1 e 6 D.Lgs. 285/1992 perché ometteva di fermarsi e verificare le condizioni di [OSCURATO:PERSONA] dopo averla tamponata provocando un sinistro, e al capo B) ai sensi dell'art. 189 c. 1 e 7 D.Lgs. 285/1992, perché nelle medesime circostanze ometteva di prestare la dovuta assistenza alla ragazza che dal tamponamento riportava lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni (in Lugo in data 13/06/2014). [OSCURATO:PERSONA] era inoltre già stato dichiarato responsabile del reato di cui al capo C), ex art. 186 c. 2 lett. c) e c. 2bis D.Lgs 285/1992, non oggetto del giudizio di rinvio e pertanto irrevocabile, in quanto è stato accertato, mediante etilometro, che era alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge e in tale contesto provocava l'incidente stradale di cui ai capi a) e b); che l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando in un unico motivo il vizio di violazione di legge nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 189 commi 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 considerato che tale fattispecie di reato è configurabile soltanto se il soggetto che "fugge" sia consapevole non solo di aver causato l'incidente ma altresì di aver con esso provocato un danno alle persone con conseguente necessità di soccorso, necessità che deve essere effettiva e percepibile. Nel caso di specie è emerso dalle testimonianze assunte nel procedimento che la persona offesa è scesa autonomamente dalla macchina, che non necessitava di immediate cure, che le ferite dalla stessa riportate non erano visibili, e infine, la totale inconsapevolezza del ricorrente circa le ferite riportate dalla Grillo risulta deducibile dal fatto che lo stesso si sia fermato in un bar a poca distanza dal luogo dell'incidente, fatto incompatibile con una volontà di fuga. Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato. Quanto al reato di cui all'art. 189, comma 6, questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 1 e 6 , (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire la propria identificazione, ne' quella del veicolo. z Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire ne' l'identificazione del conducente, ne' quella del veicolo, ne' lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (così Sez. 4, del 25.1.2001 n. 20235, Rv. 234581 - Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Rv. 234581 - Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734). Nel caso di specie, i giudici del rinvio hanno ricostruito la vicenda dando atto, con motivazione adeguata e non illogica, degli elementi specifici dai quali hanno ritenuto integrata la fattispecie di reato contestata al Minguzzi, e in particolare, facendo riferimento alle testimonianze assunte, quest'ultimo non avrebbe esitato neanche un momento prima di fuggir via dal luogo dell'incidente, non accertandosi delle condizioni della ragazza, né lasciando i propri dati anche al sol fine del risarcimento dei danni civili recati al veicolo tamponato; che ugualmente infondate sono le censure in merito al giudizio di colpevolezza del reato contestato al capo b). Invero è pacifico che l'elemento soggettivo del detto reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone. Anche sul punto i giudici del rinvio hanno fornito motivazione adeguata, con la quale il ricorrente non sembra confrontarsi, dando atto degli evidenti elementi che avrebbero dovuto indurre il Mingozzi quanto meno ad accertarsi dell'assenza di danni riportati dal conducente del veicolo tamponato. Invero i due veicoli coinvolti presentavano ingenti danni, lontani dal far pensare ad un mero tamponamento, tanto che altre persone presenti sul luogo del sinistro si sono fermate per soccorrere la ragazza; che a fronte di motivazione adeguata e non illogica dei giudici del merito, il ricorso del ricorrente sembra mirare ad ottenere una rivalutazione nel merito della vicenda processuale, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del