CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1966
Cassazione n. 09422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/09/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 settembre 2025 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, per quanto qui rileva ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., commessi l'uno il 19/04/2016 e l'altro il 05/10/2015, ed ha calcolato la pena complessiva in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, respingendo però la richiesta di sospendere l'esecuzione del provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero o di annullare l'atto, perché validamente emesso, ed essendo la sua sospensione, in corso di esecuzione, di competenza del magistrato di sorveglianza; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale respinto la richiesta, avanzata in via incidentale, di applicare la continuazione anche ai reati giudicati con una terza sentenza, per la loro non omogeneità e la distanza temporale; rilevato che, con memoria depositata in data 14/02/2026, il ricorrente ha allegato un'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, in data 10 ottobre 2025, e ha ribadito le argomentazioni del proprio ricorso con riferimento a detta ordinanza, palesemente diversa da quella oggetto dell'impugnazione qui esaminata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per mancanza di specificità e di rispetto dell'onere di allegazione, in quanto l'ordinanza impugnata, allegata al ricorso dallo stesso ricorrente, non menziona la richiesta di continuazione con i reati di una terza sentenza, asseritamente avanzata in via incidentale, e non contiene la motivazione che il ricorrente sostiene essere viziata, e il ricorrente non assolve all'onere di allegazione in quanto non allega né l'atto contenente la richiesta avanzata in via incidentale, né il provvedimento contenente la motivazione da lui impugnata; ritenuto, alla luce della documentazione allegata alla memoria successivamente depositata, che il ricorso contesti, in realtà, il contenuto di una diversa e successiva ordinanza, non oggetto della presente impugnazione, e non quella specificamente impugnata ed allegata al ricorso dal ricorrente stesso;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]