CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06185/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione in ragione della mancata assimilazione del mero ritardo del rientro presso la abitazione all'allontanamento è manifestamente infondato e generico nella parte in cui, non solo non si confronta con la pacifica giurisprudenza di questa Corte, pur correttamente evocata dalla Corte di appello, che considera costituire allontanamento anche quello che si realizza attraverso il ritardato rientro, ma anche perché, circostanza che fa ritenere inconsistente ed irrilevante la dedotta incostituzionalità della norma genericamente argomentata, la tesi a mente della quale il ricorrente si fosse allontanato in un periodo coperto dall'autorizzazione del Tribunale di sorveglianza è prospettazione per nulla dimostrata rilevando unicamente il fatto che il ricorrente, al momento del controllo non fosse stato trovato presso la propria abitazione e, pertanto, se ne fosse allontanato; rilevato che riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata risulta il motivo con cui si critica la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la decisione dato conto del profilo personologico del ricorrente, evaso per ben due volte in breve lasso di tempo e gravato da numerosi precedenti penali; che trattandosi di motivazione completa e logica non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis