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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07954/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna del predetto imputato per il furto in contestazione, riqualificato però ai sensi degli artt. 56, 624 - bis, 625 n.2 cod. pen. nella ipotesi del tentativo, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, come risulta dall'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, insindacabile in questa sede, l'imputato ha fatto ingresso nell'abitazione grazie alla forzatura e danneggiamento di un infisso; il che è sufficiente ad acclarare la sussistenza dell'aggravante in contestazione, essendo del tutto irrilevante stabilire "l'essenza o consistenza dell'asserito danneggiamento"; Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna del predetto imputato per il furto in contestazione, riqualificato però ai sensi degli artt. 56, 624 - bis, 625 n.2 cod. pen. nella ipotesi del tentativo, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, come risulta dall'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, insindacabile in questa sede, l'imputato ha fatto ingresso nell'abitazione grazie alla forzatura e danneggiamento di un infisso; il che è sufficiente ad acclarare la sussistenza dell'aggravante in contestazione, essendo del tutto irrilevante stabilire "l'essenza o consistenza dell'asserito danneggiamento"; Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07954/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris