CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14291/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41605/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità e, in particolare, la ritenuta sussistenza di una ipotesi di minaccia penalmente rilevante ex art. 337 cod. pen., esula dalla valutazione di legittimità, avendo la Corte di appello motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31