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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 33270/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19103/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO SGROIed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro - tempore , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrente incidentale - Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] DELL’IMMACOLATACONCEZIONE in amministrazione straordinaria; -intimata - avverso la sentenza n. 2006/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, consentenza resa in data 22/4/2020, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello principale proposto dalla U bi [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 1, tra le restanti statuizioni,per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato laRegione Lazio al pagamento, in favore della U bi [OSCURATO:SOCIETA], delle somme aquest’ultima dovute quale cessionaria dei crediti vantati, nei confronti della Regione Lazio, dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figlidell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, Congregazione) a titolo di prestazioni rese da quest’ultima in favore del [OSCURATO:PERSONA],ed ha altresì condannato l’Inps alla restituzione, in favore dellaRegione Lazio e della ASL Roma 1, delle somme che queste ultime Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avevanocorrisposto in favore dell’Istituto previdenziale in relazione a (talunide) gli stessi titoli creditori dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; conla medesima decisione, la corte territoriale ha confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva disatteso la pretesadella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di vedersi corrispondere dalla RegioneLazio e dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 somme relative (a taluni de) i titoli creditoridedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente osservato, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado, l’inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina prevista dall’art. 70 del R.D. n. 2440/23 e dall’art. 9, all.

E della legge n. 2248/1865, nella parte in cui impongono la necessaria accettazionedell’amministrazione pubblica debitrice in caso di cessione delcredito, ed ha altresì rilevato, da un lato, l’inefficacia, in ragione del mancato rispetto della normativa previdenziale applicabile al caso di specie,della cessione all’Inps del credito vantato dalla Congregazione nei confronti della Regione Lazio e, dall’altro, l’inammissibilità (per novità della domanda in appello e, in ogni caso, per la relativa incomprensibilità e genericità) della pretesa avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] far valere, nei confronti della Regione Lazio, taluni crediti vantati dalla Congregazione nei confronti della stessa: crediti precedentemente ceduti alla stessa [OSCURATO:PERSONA] e corrispondenti(in parte) a quelli dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA]; ciò posto, esclusa la valenza solutoria della cessione di credito intercorsa tra la Congregazione e l’Inps, il giudice d’appello ha definitivamente determinato i crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della Regione Lazio (ritenuta unica legittimata passiva nei confrontidella Congregazione) e quelli restitutori della Regione Lazio e Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della [OSCURATO:PERSONA] 1 nei confronti dell’Inps, pronunciandone le corrispondenticondanne; avversola sentenza del giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; l’Inpsresiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentalesulla base di due motivi d’impugnazione; la Regione Lazio resiste con due distinti controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale dell’Inps, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con due distinti controricorsi al ricorso principalee ai ricorsi incidentali; la ASL Roma 1 resiste con due distinti controricorsi al ricorso principalee al ricorso incidentale dell’Inps; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; ritenutoche, conil primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art.345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale illegittimamente ritenuto nuova la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 1 e della RegioneLazio nel giudizio di appello, ritenendo erroneamente che detta domandafosse fondata su un titolo diverso da quello dedotto in primo grado;in particolare, il giudice del gravame non avrebbe considerato che, dall’esame complessivo delle deduzioni contenute (già nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale) e delle conclusioni rassegnate, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] si fondavaanche nel procedimento di prime cure sulle cessioni opponibili Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri allaAsl/Regione Lazio e sulla titolarità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] deicrediti oggetto di cessione; inogni caso, pur nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la domandadi condanna formulata in appello fosse da ritenersi nuova in ragionedell’asserito mutamento del titolo, il giudice d’appello avrebbe comunqueviolato l’art. 345 c.p.c., non avendo considerato che, sia in primo grado che in sede di gravame, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto (anche) l’accertamento della titolarità dei crediti oggetto di cessione in suo favore e che la domanda di accertamento è stata formulatanei medesimi termini nei due gradi di giudizio; ilmotivo è inammissibile ; ilgiudice d’appello ha ritenuto che l’ammissibilità della domanda propostadalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 1 e della RegioneLazio fosse condizionata dalla circostanza che l’oggetto di tale domanda si rivelasse adeguatamente circoscritto ai soli crediti potenzialmente sovrapponibili con quelli dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA]; sulla base di questa premessa, la corte territoriale ha proceduto all’interpretazione della domanda proposta in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto che la stessa non coincidesse con quella che era stata dalla stessa proposta in primo grado, con il conseguente accertamento dell’inammissibilità della domanda per violazione dell’art.345 c.p.c. ; ferma tale dirimente premessa, la corte d’appello ha comunque proceduto all’esame nel merito di tale domanda, giungendo all’affermazione dell’impossibilità , sulla base dell’esame complessivo deglielementi istruttori acquisiti e della consulenza tecnica d’ufficio, di discernere con esattezza le imputazioni dei crediti fatti valere in giudiziodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alfine di censurare questa decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto censurare, argomentando sul punto, il modo in cui il giudice d’appello si sarebbe (in ipotesi) sottratto all’applicazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale (pacificamente estensibili all’interpretazione delle domande processuali della parte, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ), atteso che l’interpretazione della domanda costituisce oggetto di una prerogativadiscrezionale propria del giudice di merito ; in particolare, alla stregua del richiamato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione operata dalgiudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza delladomanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte dicassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteriermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez.

L, S entenza n. 17947 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 591719 – 01; Sez.

L, Sentenzan. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01); peraltro, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice delmerito non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei qualiesse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contenutosostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla naturadelle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01); nellaspecie, la società ricorrent e , lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneuticilegali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitat a ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello,così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto nonproponibile in sede di legittimità; con il secondo motivo, la società ricorrente principale censura la sentenzaimpugnata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti risultante dagli atti (in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare, sia le circostanze di fatto relative all'individuazione e quantificazione dei crediti potenzialmente sovrapposti (gli unici azionabili ex art. 36 c.p.c.),sia le risultanze della c.t.u. da cui risultava l'esatto ammontare deicrediti appena menzionati (pari ad euro 26.055.526,07); intal senso, ove la corte d’appello avesse esaminato il capitolo 5 dell’elaborato peritale, unitamente alle specifiche e circostanziate deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] relative ai crediti e alle fatture potenzialmente ‘sovrapposte’, avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] (da quantificarsi in euro 26.055.526,07); ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, [OSCURATO:PERSONA] abbia prospettato un preteso omesso esame,da parte del giudice d’appello, di talune circostanze di fatto e Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ditalune risultanze della consulenza tecnica ufficio che, viceversa, la corte territoriale risulta aver considerato (in connessione alla valutazione complessiva delle emergenze probatorie acquisite) e ritenutotali da non fornire alcuna adeguata contezza circa l’effettiva corrispondenza, dei crediti dedotti in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], conquelli loro volta dedotti in giudizio da [OSCURATO:PERSONA]; varrà al riguardo sottolineare come al caso di specie (relativo all’impugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data del l’ 11/9/12) trovi applicazione il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dallaformulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., conmodif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendola società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condottoa una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia ; osservail C ollegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, la ricorrente altro non prospetti - con riferimento alla sostenuta decisività “dell’omesso esame delle deduzioni in merito alle fatture oggetto di potenziale sovrapposizione” e “dell’omesso esame della CTU” - se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il propriosoggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; conil primo motivo del proprio ricorso incidentale, l’Inps censura lasentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 9,del d.l. n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/86; dell’art. 6, co. 26,del d.l. n. 536/87, convertito nella legge n. 48/88; dell’art. 2, co. 6, della legge n. 262/89; dell’art. 4, co. 12, della legge n. 412/91, anchecon riferimento all’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come, attraversoil c.d. atto ricognitivo del 14 gennaio 2010 concluso tra l’[OSCURATO:PERSONA] 1, la Regione Lazio e l’Inps, con il consenso della Congregazione), le parti ebbero a realizzare concretamente tutti i presuppostiper il riconoscimento dei requisiti (la certezza, liquidità ed Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esigibilitàdel credito ceduto e il consenso del debitore alla cessione) necessari ai fini della validità ed efficacia della cessione dalla Congregazioneall’Inps dei crediti vantati dalla prima nei confronti della Asle della Regione Lazio, dovendo al riguardo ritenersi contraddittoria ed erronea l’affermazione del giudice a quo nella parte in cui ha affermato come il ridetto atto ricognitivo fosse stato stipulato sul presupposto dell’esistenza e della validità dei precedenti atti di cessione di credito stipulati tra la Congregazione e l’Inps, o l’impossibilità di assolvere ai debiti contributivi mediante strumenti ‘atipici’ o ‘alternativi’, avuto anche riguardo ai contenuti della documentazionespecificamente richiamata nel ricorso incidentale; sotto altro profilo, l’istituto ricorrente incidentale contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rilevato la presunta intervenutaprescrizione di parte dei crediti contributivi (che la cessione delcredito della Congregazione nei confronti della Regione Lazio e della AslRoma 1 avrebbe dovuto soddisfare), non avendo il giudice a quo correttamente esaminato l’esito (non preclusivo) delle sentenze di merito che, secondo il giudice d’appello, avrebbero attestato tale pretesaprescrizione; ilmotivo è inammissibile ; fermoil carattere dirimente della circostanza relativa alla mancata impugnazione, da parte dell’istituto ricorrente, della pluralità delle rationes decidendi enumerate dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata ( un dato sottolineato con chiarezza nei controricorsidepositati da [OSCURATO:PERSONA], d a lla Regione Lazio e d a lla [OSCURATO:PERSONA] 1), varrà decisivamente considerare che la corte territoriale abbia rilevato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, il c.d. atto ricognitivo del gennaio 2010 fosse stato concluso dalle parti sul presupposto (da intendersi alla Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri streguadi una condizione implicita o ‘ presupposizione ’ ) della validità dellepregresse cessioni di credito dalla Congregazione all’Inps ; ciò posto, una volta escluso il ricorso di tale presupposto, ne è derivatala conseguente valutazione di inefficacia di tale atto ricognitivo (purvolendo in ipotesi attribuirne una completezza strutturale , formale e sostanziale), con la conseguente impossibilità di configurare un effettivoperfezionamento della cessione di credito dalla Congregazione all’Inps; leconsiderazioni che precedono (una volta esclusa la proponibilità , in sede di legittimità, di doglianze concernenti eventuali errori interpretativi di atti negoziali del giudice a quo non adeguatamente censurati attraverso la prospettata violazione di canoni legali di ermeneutica negoziale) rendono del tutto irrilevante (siccome assorbita) ogni considerazione riguardante l’asserita mancata prescrizione dei crediti contributivi dell’Inps : considerazione, nella specie,neppure assistita , sul piano dell’assoluzione degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., dall’adeguata allegazione delle sentenze di merito che non avrebbero pronunciato con efficacia di giudicato su dettaprescrizione; con il secondo motivo, l’Inps censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 8 del d.p.r. n. 818/57 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto che, ai sensidella norma richiamata, i contributi indebitamente versati da oltre cinque anni restano acquisiti alle gestioni previdenziali e sono da computarsicome utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la questione sollevata dall’istituto ricorrente attraverso la proposizione del motivo in esame non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche,in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorsostesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente loabbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddettaquestione (cfr. ex plurimis , Sez. 2 - , Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018,Rv. 649332 - 01); non avendo l’istituto ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, il motivo in esame deve ritenersi per ciò stesso inammissibile; conl’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la Regione Lazio censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 8 - quinqiues ed8-octies del d.lgs. n. 502/92 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente ricompreso, nell’importo postoad oggetto della condanna della Regione ricorrente in favore di [OSCURATO:SOCIETA], anche somme extra budget pari ad euro 1.020.000,00 per l’anno 2007 e pari ad euro 201.131,50 per l’anno 2008, avendo erroneamente ritenuto inopponibili i tetti di spesa ai c.d. ospedali classificati, poiché la c.d. ‘classificazione’ delle strutture ospedaliere non comporta l’attribuzione alle stesse della natura pubblica, Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mantenendoesse la propria personalità giuridica di diritto privato e la soggezioneai vincoli di budget , al pari di tutti gli altri soggetti privati accreditati con il servizio sanitario regionale; e tanto, indipendentemente dal relativo annullamento in sede di giurisdizione amministrativa, mantenendo la Regione il potere di rideterminare il budget, con l’unico limite di non replicare gli stessi vizi di legittimità riscontratiin sede giurisdizionale, e con l’impossibilità, per la struttura ospedaliera interessata, di ottenere i corrispettivi per le prestazioni eseguite extra budget fino a quando la Regione non abbia rideterminato il budget per l’anno considerato (inglobando le prestazionidi cui viene richiesto il pagamento); ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la Regione ricorrente incidentale abbia del tutto trascurato di procedere all’adeguata specificazione, in questa sede, del parametro ( budget ) applicabile al caso di specie (e alla relativafonte normativa) ai fini del controllo del relativo superamento pereffetto delle prestazioni rese dalla struttura ospedaliera in esame; datale premessa deriva la conseguente inconducenza della censura (e la sua corrispondente inammissibilità) in ragione della relativa incompletezza, tale da precludere la possibilità di apprezzare la concludenza dell a doglianz a formulat a e di giudicar n e l’eventuale fondatezza; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , del ricorso incidentaledell’Inps, nonché del ricorso incidentale della Regione Lazio, con la conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso delle spese di lite in favore della Regione Lazio e della [OSCURATO:PERSONA] 1 ; dell’Inps al rimborso delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Roma1; della Regione Lazio al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazionedelle spese della lite tra la Regione Lazio e l’Inps; dev’esseredato atto la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , del ricorso incidentale dell’Inps nonché del ricorso incidentaledella Regione Lazio.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso delle spese di lite in favore della Regione Lazio e della [OSCURATO:PERSONA] 1, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 30.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Condannal’Inps al rimborso delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] 1, liquidate in complessivi euro 40.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Condannala Regione al rimborso delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19103/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO SGROIed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro - tempore , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrente incidentale - Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] DELL’IMMACOLATACONCEZIONE in amministrazione straordinaria; -intimata - avverso la sentenza n. 2006/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, consentenza resa in data 22/4/2020, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello principale proposto dalla U bi [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 1, tra le restanti statuizioni,per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato laRegione Lazio al pagamento, in favore della U bi [OSCURATO:SOCIETA], delle somme aquest’ultima dovute quale cessionaria dei crediti vantati, nei confronti della Regione Lazio, dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figlidell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, Congregazione) a titolo di prestazioni rese da quest’ultima in favore del [OSCURATO:PERSONA],ed ha altresì condannato l’Inps alla restituzione, in favore dellaRegione Lazio e della ASL Roma 1, delle somme che queste ultime Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avevanocorrisposto in favore dell’Istituto previdenziale in relazione a (talunide) gli stessi titoli creditori dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; conla medesima decisione, la corte territoriale ha confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva disatteso la pretesadella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di vedersi corrispondere dalla RegioneLazio e dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 somme relative (a taluni de) i titoli creditoridedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente osservato, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado, l’inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina prevista dall’art. 70 del R.D. n. 2440/23 e dall’art. 9, all. E della legge n. 2248/1865, nella parte in cui impongono la necessaria accettazionedell’amministrazione pubblica debitrice in caso di cessione delcredito, ed ha altresì rilevato, da un lato, l’inefficacia, in ragione del mancato rispetto della normativa previdenziale applicabile al caso di specie,della cessione all’Inps del credito vantato dalla Congregazione nei confronti della Regione Lazio e, dall’altro, l’inammissibilità (per novità della domanda in appello e, in ogni caso, per la relativa incomprensibilità e genericità) della pretesa avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] far valere, nei confronti della Regione Lazio, taluni crediti vantati dalla Congregazione nei confronti della stessa: crediti precedentemente ceduti alla stessa [OSCURATO:PERSONA] e corrispondenti(in parte) a quelli dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA]; ciò posto, esclusa la valenza solutoria della cessione di credito intercorsa tra la Congregazione e l’Inps, il giudice d’appello ha definitivamente determinato i crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della Regione Lazio (ritenuta unica legittimata passiva nei confrontidella Congregazione) e quelli restitutori della Regione Lazio e Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della [OSCURATO:PERSONA] 1 nei confronti dell’Inps, pronunciandone le corrispondenticondanne; avversola sentenza del giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; l’Inpsresiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentalesulla base di due motivi d’impugnazione; la Regione Lazio resiste con due distinti controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale dell’Inps, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con due distinti controricorsi al ricorso principalee ai ricorsi incidentali; la ASL Roma 1 resiste con due distinti controricorsi al ricorso principalee al ricorso incidentale dell’Inps; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; ritenutoche, conil primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art.345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale illegittimamente ritenuto nuova la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 1 e della RegioneLazio nel giudizio di appello, ritenendo erroneamente che detta domandafosse fondata su un titolo diverso da quello dedotto in primo grado;in particolare, il giudice del gravame non avrebbe considerato che, dall’esame complessivo delle deduzioni contenute (già nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale) e delle conclusioni rassegnate, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] si fondavaanche nel procedimento di prime cure sulle cessioni opponibili Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri allaAsl/Regione Lazio e sulla titolarità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] deicrediti oggetto di cessione; inogni caso, pur nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la domandadi condanna formulata in appello fosse da ritenersi nuova in ragionedell’asserito mutamento del titolo, il giudice d’appello avrebbe comunqueviolato l’art. 345 c.p.c., non avendo considerato che, sia in primo grado che in sede di gravame, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto (anche) l’accertamento della titolarità dei crediti oggetto di cessione in suo favore e che la domanda di accertamento è stata formulatanei medesimi termini nei due gradi di giudizio; ilmotivo è inammissibile ; ilgiudice d’appello ha ritenuto che l’ammissibilità della domanda propostadalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 1 e della RegioneLazio fosse condizionata dalla circostanza che l’oggetto di tale domanda si rivelasse adeguatamente circoscritto ai soli crediti potenzialmente sovrapponibili con quelli dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA]; sulla base di questa premessa, la corte territoriale ha proceduto all’interpretazione della domanda proposta in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto che la stessa non coincidesse con quella che era stata dalla stessa proposta in primo grado, con il conseguente accertamento dell’inammissibilità della domanda per violazione dell’art.345 c.p.c. ; ferma tale dirimente premessa, la corte d’appello ha comunque proceduto all’esame nel merito di tale domanda, giungendo all’affermazione dell’impossibilità , sulla base dell’esame complessivo deglielementi istruttori acquisiti e della consulenza tecnica d’ufficio, di discernere con esattezza le imputazioni dei crediti fatti valere in giudiziodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alfine di censurare questa decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto censurare, argomentando sul punto, il modo in cui il giudice d’appello si sarebbe (in ipotesi) sottratto all’applicazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale (pacificamente estensibili all’interpretazione delle domande processuali della parte, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ), atteso che l’interpretazione della domanda costituisce oggetto di una prerogativadiscrezionale propria del giudice di merito ; in particolare, alla stregua del richiamato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione operata dalgiudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza delladomanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte dicassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteriermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, S entenza n. 17947 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenzan. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01); peraltro, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice delmerito non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei qualiesse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contenutosostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla naturadelle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01); nellaspecie, la società ricorrent e , lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneuticilegali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitat a ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello,così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto nonproponibile in sede di legittimità; con il secondo motivo, la società ricorrente principale censura la sentenzaimpugnata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti risultante dagli atti (in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare, sia le circostanze di fatto relative all'individuazione e quantificazione dei crediti potenzialmente sovrapposti (gli unici azionabili ex art. 36 c.p.c.),sia le risultanze della c.t.u. da cui risultava l'esatto ammontare deicrediti appena menzionati (pari ad euro 26.055.526,07); intal senso, ove la corte d’appello avesse esaminato il capitolo 5 dell’elaborato peritale, unitamente alle specifiche e circostanziate deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] relative ai crediti e alle fatture potenzialmente ‘sovrapposte’, avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] (da quantificarsi in euro 26.055.526,07); ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, [OSCURATO:PERSONA] abbia prospettato un preteso omesso esame,da parte del giudice d’appello, di talune circostanze di fatto e Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ditalune risultanze della consulenza tecnica ufficio che, viceversa, la corte territoriale risulta aver considerato (in connessione alla valutazione complessiva delle emergenze probatorie acquisite) e ritenutotali da non fornire alcuna adeguata contezza circa l’effettiva corrispondenza, dei crediti dedotti in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], conquelli loro volta dedotti in giudizio da [OSCURATO:PERSONA]; varrà al riguardo sottolineare come al caso di specie (relativo all’impugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data del l’ 11/9/12) trovi applicazione il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dallaformulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., conmodif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendola società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condottoa una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia ; osservail C ollegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, la ricorrente altro non prospetti - con riferimento alla sostenuta decisività “dell’omesso esame delle deduzioni in merito alle fatture oggetto di potenziale sovrapposizione” e “dell’omesso esame della CTU” - se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il propriosoggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; conil primo motivo del proprio ricorso incidentale, l’Inps censura lasentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 9,del d.l. n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/86; dell’art. 6, co. 26,del d.l. n. 536/87, convertito nella legge n. 48/88; dell’art. 2, co. 6, della legge n. 262/89; dell’art. 4, co. 12, della legge n. 412/91, anchecon riferimento all’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come, attraversoil c.d. atto ricognitivo del 14 gennaio 2010 concluso tra l’[OSCURATO:PERSONA] 1, la Regione Lazio e l’Inps, con il consenso della Congregazione), le parti ebbero a realizzare concretamente tutti i presuppostiper il riconoscimento dei requisiti (la certezza, liquidità ed Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esigibilitàdel credito ceduto e il consenso del debitore alla cessione) necessari ai fini della validità ed efficacia della cessione dalla Congregazioneall’Inps dei crediti vantati dalla prima nei confronti della Asle della Regione Lazio, dovendo al riguardo ritenersi contraddittoria ed erronea l’affermazione del giudice a quo nella parte in cui ha affermato come il ridetto atto ricognitivo fosse stato stipulato sul presupposto dell’esistenza e della validità dei precedenti atti di cessione di credito stipulati tra la Congregazione e l’Inps, o l’impossibilità di assolvere ai debiti contributivi mediante strumenti ‘atipici’ o ‘alternativi’, avuto anche riguardo ai contenuti della documentazionespecificamente richiamata nel ricorso incidentale; sotto altro profilo, l’istituto ricorrente incidentale contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rilevato la presunta intervenutaprescrizione di parte dei crediti contributivi (che la cessione delcredito della Congregazione nei confronti della Regione Lazio e della AslRoma 1 avrebbe dovuto soddisfare), non avendo il giudice a quo correttamente esaminato l’esito (non preclusivo) delle sentenze di merito che, secondo il giudice d’appello, avrebbero attestato tale pretesaprescrizione; ilmotivo è inammissibile ; fermoil carattere dirimente della circostanza relativa alla mancata impugnazione, da parte dell’istituto ricorrente, della pluralità delle rationes decidendi enumerate dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata ( un dato sottolineato con chiarezza nei controricorsidepositati da [OSCURATO:PERSONA], d a lla Regione Lazio e d a lla [OSCURATO:PERSONA] 1), varrà decisivamente considerare che la corte territoriale abbia rilevato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, il c.d. atto ricognitivo del gennaio 2010 fosse stato concluso dalle parti sul presupposto (da intendersi alla Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri streguadi una condizione implicita o ‘ presupposizione ’ ) della validità dellepregresse cessioni di credito dalla Congregazione all’Inps ; ciò posto, una volta escluso il ricorso di tale presupposto, ne è derivatala conseguente valutazione di inefficacia di tale atto ricognitivo (purvolendo in ipotesi attribuirne una completezza strutturale , formale e sostanziale), con la conseguente impossibilità di configurare un effettivoperfezionamento della cessione di credito dalla Congregazione all’Inps; leconsiderazioni che precedono (una volta esclusa la proponibilità , in sede di legittimità, di doglianze concernenti eventuali errori interpretativi di atti negoziali del giudice a quo non adeguatamente censurati attraverso la prospettata violazione di canoni legali di ermeneutica negoziale) rendono del tutto irrilevante (siccome assorbita) ogni considerazione riguardante l’asserita mancata prescrizione dei crediti contributivi dell’Inps : considerazione, nella specie,neppure assistita , sul piano dell’assoluzione degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., dall’adeguata allegazione delle sentenze di merito che non avrebbero pronunciato con efficacia di giudicato su dettaprescrizione; con il secondo motivo, l’Inps censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 8 del d.p.r. n. 818/57 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto che, ai sensidella norma richiamata, i contributi indebitamente versati da oltre cinque anni restano acquisiti alle gestioni previdenziali e sono da computarsicome utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la questione sollevata dall’istituto ricorrente attraverso la proposizione del motivo in esame non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche,in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorsostesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente loabbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddettaquestione (cfr. ex plurimis , Sez. 2 - , Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018,Rv. 649332 - 01); non avendo l’istituto ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, il motivo in esame deve ritenersi per ciò stesso inammissibile; conl’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la Regione Lazio censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 8 - quinqiues ed8-octies del d.lgs. n. 502/92 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente ricompreso, nell’importo postoad oggetto della condanna della Regione ricorrente in favore di [OSCURATO:SOCIETA], anche somme extra budget pari ad euro 1.020.000,00 per l’anno 2007 e pari ad euro 201.131,50 per l’anno 2008, avendo erroneamente ritenuto inopponibili i tetti di spesa ai c.d. ospedali classificati, poiché la c.d. ‘classificazione’ delle strutture ospedaliere non comporta l’attribuzione alle stesse della natura pubblica, Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mantenendoesse la propria personalità giuridica di diritto privato e la soggezioneai vincoli di budget , al pari di tutti gli altri soggetti privati accreditati con il servizio sanitario regionale; e tanto, indipendentemente dal relativo annullamento in sede di giurisdizione amministrativa, mantenendo la Regione il potere di rideterminare il budget, con l’unico limite di non replicare gli stessi vizi di legittimità riscontratiin sede giurisdizionale, e con l’impossibilità, per la struttura ospedaliera interessata, di ottenere i corrispettivi per le prestazioni eseguite extra budget fino a quando la Regione non abbia rideterminato il budget per l’anno considerato (inglobando le prestazionidi cui viene richiesto il pagamento); ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la Regione ricorrente incidentale abbia del tutto trascurato di procedere all’adeguata specificazione, in questa sede, del parametro ( budget ) applicabile al caso di specie (e alla relativafonte normativa) ai fini del controllo del relativo superamento pereffetto delle prestazioni rese dalla struttura ospedaliera in esame; datale premessa deriva la conseguente inconducenza della censura (e la sua corrispondente inammissibilità) in ragione della relativa incompletezza, tale da precludere la possibilità di apprezzare la concludenza dell a doglianz a formulat a e di giudicar n e l’eventuale fondatezza; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , del ricorso incidentaledell’Inps, nonché del ricorso incidentale della Regione Lazio, con la conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso delle spese di lite in favore della Regione Lazio e della [OSCURATO:PERSONA] 1 ; dell’Inps al rimborso delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19103/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Roma1; della Regione Lazio al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazionedelle spese della lite tra la Regione Lazio e l’Inps; dev’esseredato atto la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , del ricorso incidentale dell’Inps nonché del ricorso incidentaledella Regione Lazio. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso delle spese di lite in favore della Regione Lazio e della [OSCURATO:PERSONA] 1, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 30.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Condannal’Inps al rimborso delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] 1, liquidate in complessivi euro 40.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Condannala Regione al rimborso delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , liquida
Sentenza Cassazione n. 33270/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris