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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 17592/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 2 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori.

Secondo la tesi accusatoria, ritenuta dimostrata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, aveva attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA], che consapevolmente accettava, la titolarità formale della Tecnodenn s.r.I., società unipersonale, della quale la stessa consuocera aveva anche assunto la carica di amministratrice unica.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, motivazione apparente e manifestamente illogica là dove la sentenza non ha considerato la mancanza di attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], il cui ultimo precedente penale risaliva al 2001, affermando apoditticamente che egli temeva l'inizio di un procedimento di prevenzione e omettendo di valutare la presenza di una ragione alternativa alla incontestata intestazione fittizia della società, la quale, se riconducibile al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto operare con la [OSCURATO:PERSONA] né essere gestita agevolmente, ad esempio nei rapporti con gli istituti di credito.

La sentenza ha illogicamente affermato la sussistenza del dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione in capo a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di conversazioni telefoniche avvenute due anni dopo, riguardanti un progetto di intestazione fittizia di società diverse dalla Tecnodem; inoltre, sul dolo specifico della Marigliano la sentenza ha espresso scarne e insufficienti argomentazioni.

2.2. Violazione di legge e motivazione mancante o apparente in ordine al diniego delle attenuanti generiche e - quanto al solo [OSCURATO:PERSONA] - all'applicazione della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono.

2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il delitto ex art. 512-bis cod. pen. è un reato di pericolo astratto, configurabile quando l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale.

Per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, inoltre, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato.

2.1. Detti principi hanno riflessi anche in ordine alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 nonché Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286), connotato dallo "scopo elusivo" che «prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri, Rv. 250356).

Inoltre, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v.

Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

2.2. In ordine all'elemento psicologico richiesto affinché anche il soggetto interposto possa essere ritenuto concorrente nel reato, alcune pronunce di questa Corte hanno affermato che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale (cfr., ad es., Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437 e Sez. 6, n. 34667 del 07/05/2016, Arduino, Rv. 267705); secondo un altro e prevalente orientamento, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass.; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954).Questo ultimo principio richiama quello più generale statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto), secondo il quale, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo».

Nello stesso senso si sono poi pronunciate le Sezioni Unite in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904).

3. Nel caso di specie i giudici di merito, dopo avere ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (che già con l'appello non era più contestata), hanno reso una motivazione apparente e illogica sulla configurabilità del dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA] (e conseguentemente sul dolo della coimputata, nei termini in precedenza richiamati).

Le due sentenze, con valutazioni sovrapponibili, hanno ritenuto che la intestazione fittizia alla consuocera della società Tecnodem s.r.I., costituita il 10 febbraio 2017, fosse stata da [OSCURATO:PERSONA] deliberata avendo egli timore di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali in ragione di due circostanze: i suoi numerosi e gravi precedenti penali e il contenuto di due conversazioni intercettate il 18 e 22 maggio 2019, avute rispettivamente con i figli Nunzia e Salvatore, ai quali l'imputato prospettò la necessità di costituire una nuova società, essendo stato egli destinatario, pochi giorni prima (il 10 maggio 2019), di una interdittiva antimafia.

Quanto al primo profilo, dal certificato penale allegato al ricorso e dalla sentenza di primo grado risulta che l'ultima sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], contiguo al sodalizio camorristico D'Amico, divenne irrevocabile nel 2006 e si riferisce a una tentata estorsione in concorso, aggravata anche dal metodo mafioso, risalente al giugno 2001, vale a dire ad oltre quindici anni prima della costituzione della società Tecnodem.

In ordine al contenuto delle citate conversazioni intercettate, risulta chiaro, nella ricostruzione dei giudici di merito, come fosse stata l'interdittiva antimafia il fattore determinante che spinse [OSCURATO:PERSONA] a progettare la costituzione di una nuova società con l'intento di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniali.

In proposito, secondo il primo giudice, "tale inequivocabile intento non è altro che la manifestazione del collaudato stratagemma adottato dal [OSCURATO:PERSONA] ormai da diversi anni, di creare al bisogno nuovi schemi societari col ricorso a persone di fiducia estranee al proprio nucleo familiare, per creare per l'ennesima volta un artificio finalizzato a dissimulare la continuità tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e le sue aziende" (pag. 15).

Nello stesso senso la Corte di appello, richiamate le citate due conversazioni intercettate, ha ribadito "la sussistenza della volontà di costituire società intestate a terzi per evitare di subire le conseguenze dell'applicazione della normativa relativa alle misure di prevenzione" (pag. 5).

E' qui ravvisabile un salto logico: i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] fu prima arrestato e poi condannato per un grave reato con connotazioni mafiose e che fu destinatario di una interdittiva antimafia nel maggio 2019, a seguito della quale progettò di intestare fittiziamente una nuova società; avrebbero però dovuto spiegare alla luce di quali elementi, considerata l'epoca di detto reato e la distanza (ventisette mesi) fra la costituzione della società e il nuovo illecito progetto perseguito a seguito della interdittiva antimafia, si può trarre la prova logica che anche nel febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] temesse di subire misure di prevenzione patrimoniali e che anche per tale ragione decise di intestare le quote sociali alla Marigliano, nominata amministratrice.

A fronte di specifici motivi di gravame, la Corte di appello non ha dato una specifica e logica risposta.

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata per vizio della motivazione.

I motivi inerenti al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva (quest'ultimo non proposto in appello) restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. Secondo la tesi accusatoria, ritenuta dimostrata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, aveva attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA], che consapevolmente accettava, la titolarità formale della Tecnodenn s.r.I., società unipersonale, della quale la stessa consuocera aveva anche assunto la carica di amministratrice unica. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, motivazione apparente e manifestamente illogica là dove la sentenza non ha considerato la mancanza di attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], il cui ultimo precedente penale risaliva al 2001, affermando apoditticamente che egli temeva l'inizio di un procedimento di prevenzione e omettendo di valutare la presenza di una ragione alternativa alla incontestata intestazione fittizia della società, la quale, se riconducibile al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto operare con la [OSCURATO:PERSONA] né essere gestita agevolmente, ad esempio nei rapporti con gli istituti di credito. La sentenza ha illogicamente affermato la sussistenza del dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione in capo a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di conversazioni telefoniche avvenute due anni dopo, riguardanti un progetto di intestazione fittizia di società diverse dalla Tecnodem; inoltre, sul dolo specifico della Marigliano la sentenza ha espresso scarne e insufficienti argomentazioni. 2.2. Violazione di legge e motivazione mancante o apparente in ordine al diniego delle attenuanti generiche e - quanto al solo [OSCURATO:PERSONA] - all'applicazione della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono. 2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il delitto ex art. 512-bis cod. pen. è un reato di pericolo astratto, configurabile quando l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale. Per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, inoltre, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato. 2.1. Detti principi hanno riflessi anche in ordine alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 nonché Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286), connotato dallo "scopo elusivo" che «prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri, Rv. 250356). Inoltre, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 2.2. In ordine all'elemento psicologico richiesto affinché anche il soggetto interposto possa essere ritenuto concorrente nel reato, alcune pronunce di questa Corte hanno affermato che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale (cfr., ad es., Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437 e Sez. 6, n. 34667 del 07/05/2016, Arduino, Rv. 267705); secondo un altro e prevalente orientamento, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass.; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954).Questo ultimo principio richiama quello più generale statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto), secondo il quale, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo». Nello stesso senso si sono poi pronunciate le Sezioni Unite in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904). 3. Nel caso di specie i giudici di merito, dopo avere ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (che già con l'appello non era più contestata), hanno reso una motivazione apparente e illogica sulla configurabilità del dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA] (e conseguentemente sul dolo della coimputata, nei termini in precedenza richiamati). Le due sentenze, con valutazioni sovrapponibili, hanno ritenuto che la intestazione fittizia alla consuocera della società Tecnodem s.r.I., costituita il 10 febbraio 2017, fosse stata da [OSCURATO:PERSONA] deliberata avendo egli timore di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali in ragione di due circostanze: i suoi numerosi e gravi precedenti penali e il contenuto di due conversazioni intercettate il 18 e 22 maggio 2019, avute rispettivamente con i figli Nunzia e Salvatore, ai quali l'imputato prospettò la necessità di costituire una nuova società, essendo stato egli destinatario, pochi giorni prima (il 10 maggio 2019), di una interdittiva antimafia. Quanto al primo profilo, dal certificato penale allegato al ricorso e dalla sentenza di primo grado risulta che l'ultima sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], contiguo al sodalizio camorristico D'Amico, divenne irrevocabile nel 2006 e si riferisce a una tentata estorsione in concorso, aggravata anche dal metodo mafioso, risalente al giugno 2001, vale a dire ad oltre quindici anni prima della costituzione della società Tecnodem. In ordine al contenuto delle citate conversazioni intercettate, risulta chiaro, nella ricostruzione dei giudici di merito, come fosse stata l'interdittiva antimafia il fattore determinante che spinse [OSCURATO:PERSONA] a progettare la costituzione di una nuova società con l'intento di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniali. In proposito, secondo il primo giudice, "tale inequivocabile intento non è altro che la manifestazione del collaudato stratagemma adottato dal [OSCURATO:PERSONA] ormai da diversi anni, di creare al bisogno nuovi schemi societari col ricorso a persone di fiducia estranee al proprio nucleo familiare, per creare per l'ennesima volta un artificio finalizzato a dissimulare la continuità tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e le sue aziende" (pag. 15). Nello stesso senso la Corte di appello, richiamate le citate due conversazioni intercettate, ha ribadito "la sussistenza della volontà di costituire società intestate a terzi per evitare di subire le conseguenze dell'applicazione della normativa relativa alle misure di prevenzione" (pag. 5). E' qui ravvisabile un salto logico: i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] fu prima arrestato e poi condannato per un grave reato con connotazioni mafiose e che fu destinatario di una interdittiva antimafia nel maggio 2019, a seguito della quale progettò di intestare fittiziamente una nuova società; avrebbero però dovuto spiegare alla luce di quali elementi, considerata l'epoca di detto reato e la distanza (ventisette mesi) fra la costituzione della società e il nuovo illecito progetto perseguito a seguito della interdittiva antimafia, si può trarre la prova logica che anche nel febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] temesse di subire misure di prevenzione patrimoniali e che anche per tale ragione decise di intestare le quote sociali alla Marigliano, nominata amministratrice. A fronte di specifici motivi di gravame, la Corte di appello non ha dato una specifica e logica risposta. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata per vizio della motivazione. I motivi inerenti al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva (quest'ultimo non proposto in appello) restano assorbiti. P.Q.M. Annulla la sen
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