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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46851/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito della discussione, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi. uditi i Difensori: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di CAGLIARI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver esposto i motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento dello stesso; è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di C:AGLIARI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, non concordando con le conclusioni del P.G., dopo aver esposto ampiamente i motivi di impugnazione, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza; è presente l'Avv.ssa Giuseppina DEMURTAS, del Foro di CAGLIAR], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ATZORI, che illustra i motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento degli stessi domandando l'annullamento della sentenza impugnata; in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di CAGLIARI, che, dopo aver esposto i motivi principali del ricorso e riportandosi nel resto all'atto scritto, insiste per l'accoglimento; è presente anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di PADOVA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari il 5 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Cagliari il 24 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili (tutti tranne [OSCURATO:PERSONA]) di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico, in particolare all'approvvigionamento dalla Colombia di cocaina e di hashish, da distribuire in Italia e specialmente in Sardegna (capo n. 1 dell'editto), ed inoltre (tutti) della violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ([OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 3, 4, 5 e 7; [OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 3, 7 e 9; [OSCURATO:PERSONA]: capo n. 3; [OSCURATO:PERSONA]: capo n. 6; e [OSCURATO:PERSONA]: capo n. 12), fatti commessi negli anni 2012-2013, in conseguenza condannando ciascuno, con le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ebbene, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo n. 5) dell'imputazione, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena, e ha rideterminato nei confronti di tutti, riducendole, le sanzioni; con conferma nel resto.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite distinti atti di impugnazione curati da Difensori di fiducia, denunziando violazione di legge e difetto di motivazione.

3. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] (ricorso dell'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari) si affida a tre motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

3.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in punto di individuazione dei singoli elementi costitutivi la fattispecie associativa sub n. 1 dell'editto.

La sentenza impugnata non avrebbe superato in maniera adeguata il rilievo difensivo sviluppato nell'atto di appello in punto di an della responsabilità, con particolare riferimento all'osservazione secondo cui l'intervenuta assoluzione in primo grado del preteso finanziatore dell'associazione avrebbe fatto crollare tutta l'impalcatura accusatoria, essendo vistosamente illogico pensare ad un'associazione protesa al narcotraffico composta da soggetti in condizioni economiche assai precarie e addirittura prossime alla miseria.

La emersa mancanza di risorse materiali non potrebbe essere sostituita dalla prova della commissione di singoli episodi ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo dimostrato che il denaro ricavato nelle singole occasioni costituisca il sostegno finanziario ulteriore in grado di tenere in piedi, appunto, un'associazione.3.2.

Oggetto dell'ulteriore motivo è mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. quanto alla rideterminazione della pena.

Non si comprende, ad avviso del ricorrente, perché la Corte di appello abbia rideterminato in melius le pene per i soli reati di cui ai capi nn. 1) e 4), lasciando invece invariate le pene per i reati di cui ai nn. 3) e 7): infatti, la constatazione dei Giudici di merito (alla p. 100) circa il tempo trascorso dai fatti e la condotta positiva successivamente tenuta dall'imputato, circostanze riconducibili all'art. 133, comma 2, n. 3, cod. pen., avrebbe dovuto produrre effetti migliorativi anche in relazione agli ulteriori capi di accusa.

3.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole di omessa motivazione in relazione ai criteri adottati dalla Corte territoriale per individuare le pene dei reati-fine: non essendovi giustificazione al riguardo - si assume - risulterebbe impossibile sottoporre a vaglio critico la relativa statuizione.

4. [OSCURATO:PERSONA] (assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari) si affida a dodici motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi tranne l'ottavo ed il nono) e vizio di motivazione (l'ottavo ed il nono motivo). 4.1 Con il primo motivo censura violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 516-522 cod. proc. pen.), per essere stata l'imputata tratta a giudizio per un fatto, cioè la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, ma invece giudicata per un altro fatto assolutamente diverso, ossia la promozione e la organizzazione dell'associazione, peraltro decisamente più grave, ed in maniera inaspettata ed imprevedibile per l'imputata e, dunque, senza poter articolare mezzi istruttori al riguardo e, in ultima analisi, senza potersi difendere.

Tale questione, già posta con l'appello, è stata disattesa dalla Corte territoriale con decisione incondivisibile siccome in contrasto - si sottolinea - con la giurisprudenza della Corte costituzionale, quella di legittimità e quella sovranazionale, i cui precedenti si richiamano ampiamente nel ricorso: donde, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza ai sensi del combinato disposto degli art. 522 e 604 cod. proc. pen. 4.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ulteriore violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 516-522 cod. proc. pen.), per essere stata l'imputata tratta a giudizio per un fatto storicamente e cronologicamente ben determinato ma condannata, invece, per condotte asseritamente poste in essere in periodi differenti e dalle quali non si è potuta difendere perché estranee al capo di imputazione.

Infatti, secondo il capo di accusa, l'imputata avrebbe fatto parte dell'associazione dall'aprile 2013 al giugno 2014, mentre la motivazione della sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione un periodo più esteso comprendente episodi del tutto estranei rispetto alla vicenda concretamente contestata, traendo spunto da tali episodi per ricavarne l'esistenza dell'associazione, la permanenza del vincolo e la durata dell'attività (p. 19 del ricorso): tuttavia, su tali circostanze (quali lettere di Podda di febbraio 2013, informativa dei C.C. di marzo 2013, trasferte all'estero di settembre e dicembre 2012, ritenute effettuate a scopo illecito, telefonate di dicembre 2012 e marzo 2013) l'imputata - si assume - non aveva preso posizione in quanto estranee ai capi di imputazione.

4.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 268 e 271 cod. proc. pen., per essere state utilizzate delle intercettazioni di conversazioni i cui contenuti sono stati tradotti dal gergo ispanico / colombiano senza alcuna indicazione dell'identità del traduttore e conseguentemente delle sue effettive competenze.

Rammentato che l'ossatura portante della sentenza è costruita da conversazioni e messaggi telefonici in gergo spagnolo / colombiano (che si indicano) tradotti nel corso delle indagini preliminari, non si comprenderebbe se la traduzione si stata curata dal secondo ausiliario, subentrato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], peraltro incaricata di trascrivere tre soli RIT e non altri RIT, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ovvero da altra e sconosciuta persona (pp. 22-23 del ricorso): la non conoscenza dell'identità dell'autore e, conseguentemente, della sua effettiva competenza sarebbe causativa di nullità della prova, come ritenuto non solo dalla dottrina ma anche dalla Corte di legittimità, richiamandosi più precedenti stimati pertinenti.

Il diverso indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata sarebbe minoritario e comunque non applicabile al caso di specie.

Si chiede, pertanto, dichiararsi la inutilizzabilità delle intercettazioni e, operata la "prova di resistenza", annullare la sentenza impugnata "con l'assoluzione dell'imputata per non avere commesso il fatto" (così alla p. 24 del ricorso).

4.4. Con il quarto motivo deduce ancora violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 603, comma 1 e 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale - illegittimamente - rigettato la richiesta tempestivamente formulata dalla Difesa di ammettere una consulenza tecnica trascrittiva delle conversazioni, essendo ignota l'identità del traduttore nominato dalla polizia giudiziaria e, dunque, inaffidabile l'esito della stessa.

Si rammenta avere con l'atto di appello, in linea subordinata rispetto alla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni, chiesto una perizia trascrittiva, in ragione della emersa inaffidabilità delle trascrizioni della polizia giudiziaria, di cui si è detto al punto che precede, pur essendo consapevole di avere chiesto il giudizio abbreviato allo stato degli atti, e di avere ricevuto dalla Corte territoriale una laconica, insoddisfacente, risposta reiettiva, con cui ci si limita a richiamare la scelta del rito a prova contratta, in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. 4.5.

Oggetto del quinto motivo di impugnazione è la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 603, comma 1 e 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale - illegittimamente - applicato la disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello, disattendendo la richiesta, tempestivamente formulata dalla Difesa, di esaminare testimoni in grado di dimostrare lo scopo lecito delle numerose trasferte effettuate all'estero dalla ricorrente, trasferte non menzionate nel capo di imputazione e ciononostante - si stima, illegittimamente - menzionate nella sentenza di condanna.Avendo i Giudici tratto elementi di convinzione arca la penale responsabilità dell'imputata da viaggi all'estero effettuati in periodi non ricompresi nei capi di imputazione, si è chiesto di poter ascoltare testimoni che potessero chiarire i motivi - del tutto leciti - di tali spostamenti, per andare a trovare congiunti, appunto indicati come testi, ma la Corte territoriale ha rigettato tale richiesta con la motivazione che si rinviene alle pp. 59-60 della sentenza e che si contesta, ritenendola illegittima, poiché violativa del diritto di difendersi provando.

4.6. Con il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte territoriale applicato erroneamente la disciplina del reato associativo difettandone gli elementi oggettivi, pur dando atto di tale lacuna la stessa sentenza.

Evidenziato che il P.M. all'esito del dibattimento di primo grado aveva chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati dalla contestazione di cui al capo n. 1), si sottolinea la mancanza nel caso di specie degli elementi costitutivi del reato associativo ossia 1: ) un gruppo di almeno tre persone i cui componenti siano legati da affectio societatis; 2) un apporto individuale apprezzabile e non episodico; 3) una organizzazione stabile e permanente; 4) la coscienza e volontà del singolo di partecipare contribuendo alla vita del gruppo; e si assume che tali elementi nel caso concreto non sussisterebbero.

Anzi, ad avviso della ricorrente, emergerebbero dall'istruttoria plurimi elementi di fatto che depongono in senso contrario: la discontinuità dei canali di rifornimento della droga; la mancanza di mezzi, tali non potendo essere le proprie auto ed i telefoni personali o la disponibilità, peraltro per un limitato periodo di tempo, di una casa nel Lazio da cui poi i locatori venivano sfrattati per morosità, e, addirittura, emergendo dal contenuto delle intercettazioni la povertà degli imputati, privi di denaro per comprare il biglietto del treno, tanto da dover chiedere aiuto, e persino di soldi per ricaricare il telefonino, e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si prostituiva per vivere; si richiama l'attenzione anche sulla assenza di una cassa comune dei pretesi sodali.

I tre reati-satellite (capi nn. 3, 7 e 9) per i quali è stata condannata l'imputata sarebbero tre episodi isolati, slegati tra loro, diversi per partecipazione soggettiva e per modalità di realizzazione concreta, commessi in un limitato arco temporale, mere violazioni degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen. comunque non indicative della esistenza del reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Sarebbe illogica la valorizzazione nella sentenza di condanna dei plurimi viaggi effettuati all'estero allorchè la stessa sentenza di primo grado riconosce essere stato effettuato dal corriere Fadda un unico viaggio per conto del gruppo criminale.

Illogica appare, ad avviso della ricorrente, anche l'affermazione dell'esistenza di un gruppo criminale "misto", mentre in base alle emergenze istruttorie sarebbe più logico ritenere che i sardi fossero episodici compratori di droga da un pre-esistente gruppo colombiano.

4.7. Tramite il settimo motivo, svolto in linea subordinata rispetto ai precedenti, l'imputata censura la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello applicato erroneamente la disciplina del reato associativo, riconoscendo alla ricorrente la posizione apicale in difetto, tuttavia, dei requisiti stabiliti dalla legge e ritenuti dalla giurisprudenza.

Dal contenuto delle intercettazioni che si richiamano emergerebbe un ruolo assolutamente defilato della donna, sempre subordinata a Farci e a [OSCURATO:PERSONA], al più mera esecutrice e non già organizzatrice né promotrice (le cui consolidate nozioni si richiamano) e persino il contributo nei reati-fine di cui ai capi nn. 3) e 7) dell'editto sarebbe di minima importanza, mentre quanto al capo n. 9) vi sarebbe stato un vero e proprio travisamento nella valutazione del contenuto delle conversazioni, con inversione dei ruoli di compratore e venditore e, risultando la donna l'acquirente e non chi cede la droga, il fatto non sussisterebbe.

4.8. Con l'ottavo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di cui al capo n. 9) dell'editto.

Il reato così come ricostruito in sentenza presenterebbe vistose aporie logiche che si ritengono insuperabili e causative di nullità della sentenza: sembra, infatti, che la medesima partita di droga sia - ma inconciliabilmente - diretta sia verso il Veneto che verso la Sardegna; i ruoli che si attribuiscono in sentenza ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che interagiscono con la ricorrente nei capi nn. 7) e 9), paiono incompatibili - si stima - con elementari considerazioni logiche; sarebbe improbabile, perché troppo rischioso rispetto ai controlli di polizia, che la donna abbia portato con sé degli "assaggi" di droga dalla Sardegna in continente e viceversa.

4.9. Con il nono motivo [OSCURATO:PERSONA] denunzia contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto ad atti decisivi del processo e, in particolare, al contenuto delle intercettazioni telefoniche come trascritte a cura della polizia giudiziaria con riferimento al reato contestato al capo n. 9).

Come accennato nel precedente motivo, dalla stessa trascrizione del colloquio del 4 agosto 2013, emerge essere l'uomo a promettere i "bocconcini" alla donna e non già il contrario; il sovvertimento della - erronea - costruzione in fatto del Giudice di merito sarebbe rafforzato dalla lettura del contenuto delle conversazioni intercorse il 10 agosto 2013.

4.10. Con il decimo motivo si deduce violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 1 della legge n. 134 del 2021, 24 del d.

Igs. n. 150 del 2022 e 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., «poiché successivamente alla pronuncia della sentenza in secondo grado [dispositivo del 5 ottobre 2022] veniva nove/lato il codice di rito con la previsione della riduzione della pena inflitta in seguito a giudizio abbreviato in caso di mancata proposizione dell'appello; soluzione di carattere sostanziale la cui disapplicazione nei confronti dell'imputata determinerebbe un'illegittimità evidente e contrasterebbe col principio di legalità sostanziale» (così alla p. 53 del ricorso).

Premesso che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla c.d.

"riforma- Cartabia" ha valore sostanziale rilevante ex art. 2 cod. pen., come affermato anche dalla giurisprudenza di merito (si cita Trib.

Perugia, ord. 18 gennaio 2023), che ha riconosciuto la facoltà dell'imputato di essere rimesso in termini per essere ammesso al giudizio abbreviato, essendo decaduto dalla relativa facoltà, si domanda espressamente nel ricorso quanto segue:«la ricorrente deve essere rimessa In termini per esercitare il suo diritto di non formulare appello avverso la sentenza di prime cure, scelta che le consentirebbe una riduzione di pena certamente superiore a quella ottenuta con la sentenza impugnata [...] si chiede in definitiva l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice competente per la rimessione in termini dell'imputata per esercitare le sue facoltà processuali di legge» (così alla p. 55 del ricorso); e, in subordine, si domanda di sollevare questione di legittimità costituzionale della novella in ragione della mancata previsione - che si stima costituzionalmente illegittima - di tale facoltà.

4.11. L'undicesimo motivo ha ad oggetto la violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 1 della legge n. 134 del 2021, 24 del d.

Igs. n. 150 del 2022 e 599-bis cod. proc. pen., «poiché successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado veniva novellato il codice di rito con l'esclusione di ogni preclusione al concordato sulla pena con rinuncia ai motivi d'appello, modifica di indubbie conseguenze sostanziali nei confronti della ricorrente, che non aveva l'opportunità di formulare una richiesta in proposito a causa delle allora vigenti preclusioni» (così alla p. 56 del ricorso).

Poiché la novella ha eliminato limiti oggettivi alla proponibilità del "patteggiamento in appello", che ora, a differenza di prima, è ammissibile anche per i reati associativi, ad avviso della Difesa, «la ricorrente deve essere rimessa in termini per esercitare il suo diritto di formulare proposta di concordato sui motivi d'appello, scelta che le consentirebbe una riduzione di pena certamente superiore a quella ottenuta con la sentenza impugnata L.] si chiede in definitiva l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice competente per la rimessione in termini dell'imputata per esercitare le sue facoltà processuali di legge» (così alle pp. 57-58 del ricorso); e, in subordine, si domanda di sollevare questione di legittimità costituzionale della novella in ragione della mancata previsione - che si stima costituzionalmente illegittima - di tale facoltà, attesi citi importanti effetti sostanziali riconnessi alla scelta processuale in questione.

4.12. Con l'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 114 cod. pen. e 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello applicato erroneamente la disciplina circostanziale del reato associativo contestato sub n. 1) dell'editto, avendo l'imputata nell'interrogatorio dell'Il maggio 2017 e nelle dichiarazioni spontanee in appello collaborato nella ricostruzione dei fatti di cui ai capi nn. 3) e 7), ammettendo il proprio coinvolgimento negli stessi, avendo negato la propria partecipazione ai reati di cui ai capi nn. 1) e 9), avendo, comunque, chiarito lealmente molti fatti ed avendo accusato i coimputati di sfruttamento della prostituzione, così assicurando - si ritiene - le prove del reato. •

4.13. Con memoria in data 26 settembre 2023 il Difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato le seguenti puntualizzazioni in relazione ai motivi di ricorso già svolti con il sesto motivo (pp. 1-3 della memoria) e con l'undicesimo motivo (pp. 3-13) di ricorso: quanto alla dedotta mancanza nel caso di specie degli estremi del reato associativo, come riconosciuto - si assume - in sentenza, si richiama recentissimo precedente di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie associativa (tra cui, Sez. 6, n. 9188 del 12/01/2023, dep. 03/03/2023, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, non mass.), elementi che difetterebbero radicalmente nel caso di specie; quanto alla lamentata illegittimità della preclusione per l'imputata di avanzare una richiesta di concordato sulla pena con rinuncia a motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., si richiamano e si confutano analiticamente i vari argomenti svolti nella parte motiva della richiamata sentenza di Sez. 6, n. 9188 del 12/01/2023, deo. 03/03/2023, Aleandri (sub n. 5.6. del "considerato in diritto", pp. 18-20), per disattendere la richiesta anche in quel processo avanzata di annullamento con rinvio della sentenza onde consentire alla Difesa di avanzare istanza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che era preclusa prima della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022: la tesi della Difesa, ampiamente svolta nella memoria, è che la novella, nell'eliminare limiti oggettivi prima vigenti alla possibilità di beneficiare del "concordato in appello" (nel caso di specie, esclusione dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tra i quali l'associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), abbia prodotto effetti sostanziali e non solo procedurali.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari) è affidata a tre motivi con i quali denuncia vizio di motivazione (tutti i motivi) e violazione di legge (il secondo ed il terzo motivo).

5.1. Premesso che l'imputato è stato riconosciuto responsabile soltanto del capo n. 3) della rubrica, con il primo motivo di impugnazione si censura la ritenuta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al capo "II1.2.c", p. 74 della sentenza, per avere trascurato una circostanza determinante nella prospettiva della difesa, avere cioè la coimputata [OSCURATO:PERSONA] dichiarato al P.M. nel corso dell'interrogatorio dell'Il maggio 2017 (allegato al ricorso) di non sapere il nome di Atzori, ma di averlo appreso solo dalla lettura dell'ordinanza, e di ritenere lo stesso non coinvolto nel reato di cui al capo n. 3), essendo soltanto presente all'episodio perché portato da [OSCURATO:PERSONA], e di non avere mai assistito o partecipato a discorsi sulla droga fatti quando era presente Atzori.

Tale circostanza sarebbe incompatibile con la ricostruzione operata nella sentenza impugnata.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illegittimità ed erroneità della sentenza in relazione al mancato riconoscimento del contributo causale di minima importanza ex art. 114 cod. pen., avendo, in realtà, l'imputato soltanto acquistato biglietti di viaggio ed accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio in auto da Civitavecchia a Livorno, ascoltando i racconti di Fadda, ciò che, però, non è idoneo a far ritenere dimostrato il contributo partecipativo al reato ovvero costituisce un comportamento sicuramente marginale.

5.3. Oggetto del terzo motivo è la ritenuta violazione degli artt. 132 e 133 ed il vizio di motivazione quanto alla mancata spiegazione delle ragioni che hanno indotto la Corte alla scelta del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al discostamento in aumento della pena pecuniaria rispetto al minimo edittale.6. [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova) si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo).

6.1. In particolare, con il primo motivo censura la violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 6, par. nn. 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche quanto alla presunzione di innocenza e al riconosciuto diritto ad un equo proc:esso, in relazione alla - si stima, illegittima ed erronea - individuazione degli elementi costitutivi dell'associazione ed al ruolo nella stessa di partecipe di [OSCURATO:PERSONA].

Richiamati plurimi precedenti di legittimità e anche sovranazionali stimati pertinenti in tema di elementi strutturali del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e di presunzione di innocenza, la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non dimostrerebbe l'esistenza né di un'organizzazione, né di un programma né dell'affectio societatis.

Anzitutto, confrontando l'ordinanza custodiale con la sentenza di primo grado e con quella di appello emergerebbe avere i decidenti via via delineato tre modi diversi, quanto ad intensità, di partecipazione dell'imputato (rispettivamente: stabilmente; all'occorrenza; in diverse occasioni), partecipazione, comunque, non univocamente definita dal punto di vista temporale; in ogni caso, sarebbe emerso un unico episodio in cui l'imputato ha trasportato 950 grammi di cocaina in auto ed è stato arrestato, senza però che sia emersa la disponibilità da parte dello stesso di mezzi, di strumenti o di cose che possano dimostrare il vincolo associativo.

6.2. Con il secondo motivo denuncia promiscuamente vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al contenuto delle conversazioni intercettate e trascritte dalla polizia giudiziaria in ordine al ruolo di partecipe al reato associativo ed inoltre violazione degli artt. 190, 192, 194, 196, 495, 220 e 603 cod. proc. pen. e 6, parr. nn. 2 e 3 della Convenzione europea, anche quanto al riconosciuto diritto ad un equo processo, e omessa valutazione ovvero travisamento di una prova decisiva per l'innocenza dell'imputato.

Il riferimento è a stralci - che si riferiscono - delle conversazioni, cui ha partecipato [OSCURATO:PERSONA], intercettate nei giorni 13 giugno 2013, 10, 12, 13, 14 e 31 luglio 2013, da cui emergerebbero, oltre a varie chiacchiere irrilevanti: la prova della assenza di consapevolezza di fare parte di un'organizzazione; il timore dell'imputato di fare il viaggio come corriere; la non conoscenza da parte dello stesso del luogo dove si trovava la droga; la volontà di guadagnare i soldi per sé e la propria famiglia, non già di contribuire a formare una "cassa comune"; la disponibilità di un solo telefono, peraltro fornito all'imputato dall'azienda per la quale lavorava; la mancanza di un programma criminale. 7.[OSCURATO:PERSONA] (con gli [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari ed [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano) si affida a tre motivi con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) ed anche vizio di motivazione (il terzo motivo).7.1.

Con il primo motivo il ricorrente premette che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a rifarsi per relationem a quella di primo grado senza confrontarsi con i motivi svolti in appello e che la condanna sarebbe costruita su di un "copia e incolla" di atti di indagine e sostanzialmente basata sul pregiudizio, in senso tecnico, per essere stato [OSCURATO:PERSONA] arrestato e condannato per detenzione illecita di ingente quantitativo di droga, fatto commesso a Milano il 24 settembre 2013 (risultando quindi ininterrottamente detenuto per più di sette anni, dal 24 settembre 2013 al novembre 2021), vicenda "milanese" che tuttavia non avrebbe nessun collegamento con i fatti "sardi" per cui è processo, e che mancherebbero a carico del ricorrente intercettazioni di conversazioni o di messaggi che lo coinvolgano, sequestri di stupefacente o altre emergenze istruttorie.

Ciò posto, lamenta la violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., poiché mancherebbe la prova che il ricorrente si sia mai associato, difettando radicalmente nel caso di specie una struttura organizzativa, un programma stabile e l'affectio societatis, tanto che il P.M. all'esito del primo grado ha chiesto l'assoluzione dal reato associativo per insussistenza del fatto valorizzando anche la mancanza o, comunque, la pochezza dei mezzi a disposizione.

L'unico elemento emerso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è la presenza dello stesso il 7 luglio 2013, ospite insieme ad altro coimputato di origine colombiana, a casa di [OSCURATO:PERSONA] a Civitavecchia.

Significativo, peraltro, che nessuna reazione vi sia tra i pretesi consociati, intercettati e monitorati dalla polizia giudiziaria, al momento dell'arresto del ricorrente, avvenuto - si è visto - il 24 settembre 2013.

La partecipazione associativa, dunque, sarebbe insussistente; al più, potrebbe ipotizzarsi il mero concorso ex art. 110 cod. pen. - 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

7.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di norme di legge processuale, per avere la Corte territoriale disatteso senza motivazione o con motivazione non adeguata la questione, che era stata posta dalla Difesa, circa la dedotta mancanza di motivazione, che sarebbe fondata, ad avviso del ricorrente, su meri rinvii per relationem e "copia incolla" acriticamente riportati e causativi di nullità della sentenza.

7.3. Con l'ultimo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i capi nn. 1) (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e 6) (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) dell'editto, risultando in sentenza illogicamente l'imputato inserito, benchè - si ritiene - in totale assenza di prove, in ben due gruppi di narcotrafficanti colombiani, e ciò soltanto in base al precedente per la - ben distinta ed autonoma - vicenda della detenzione illecita di droga a Milano il 24 settembre 2013, alla sottolineatura della origine colombiana dell'uomo e alla constatazione della effettiva presenza dell'uomo il 7 luglio 2013 insieme a Farci a Civitavecchia, nonostante manchi la prova che quell'incontro abbia contenuto illecito.

Del pari, dell'episodio di cui al capo n. 6) mancherebbe ogni prova, non potendosi trascurare che a carico di [OSCURATO:PERSONA], benchè pedinato ed intercettato tra il 13 ed il 28 agosto 2013, non sia emerso nulla.Il convincimento giudiziale sarebbe, in sostanza, basato tutto sulla vicenda milanese: «il riferimento è sempre all'arresto di Milano, in un ragionamento circolare in cui ciò che deve essere dimostrato è dato come assunto inziale, usato sia come causa che come conseguenza di ciò che si afferma» (così alla p. 16 del ricorso).

Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata.

8. E' stata tempestivamente richiesta la trattazione orale del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati contestati si prescriveranno non prima del 9 novembre 2037, i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, mentre risultano infondati quelli di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; per le seguenti ragioni.

2. Si prenda le mosse dalla posizione del ritenuto capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], che è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai nn. 1), 3), 5) e 7) dell'editto.

2.1. Con il primo motivo, come si è visto, si lamenta violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in punto di individuazione dei singoli elementi costitutivi la fattispecie associativa sub n. 1) dell'editto, con particolare riferimento alla mancata individuazione del "finanziatore" e di risorse materiali.

Il motivo risulta meramente ripetitivo del contenuto dell'appello, che ha ricevuto risposte da stimarsi sufficienti, non incongrue e non illogiche alle pp. 95-99 della sentenza impugnata e, già prima, alle pp. 156-161 di quella di primo grado, sentenze che, lette congiuntamente, delineano in maniera adeguata l'esistenza dell'associazione, con programma, divisione di compiti e mezzi sufficienti e, nell'ambito di essa, il ruolo di vertice nella stessa di [OSCURATO:PERSONA].

Con particolare riferimento alla mancanza di disponibilità economica talora emersa di Farci e della coimputata [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di merito prendono in considerazione tale circostanza e la risolvono descrivendo le difficoltà economiche come effetto dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria (p. 161 della decisione del Tribunale), spiegando che, comunque, tali aporie non hanno impedito di movimentare significative quantità di stupefacenti (p. 96 della sentenza di appello).

Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non opera il necessario confronto.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è appena il caso di osservare che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in guanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilltà, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, RV. 274191-02) e che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p,a., Rv. 278196-02).

2.2. Con il secondo motivo, come in precedenza riferito, si censurano mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. quanto alla rideterminazione della pena: ad avviso del ricorrente, non si comprende perché la Corte di appello abbia rideterminato in melius le pene per i soli reati di cui ai capi nn. 1) e 4), lasciando, invece, invariate le pene per i reati di cui ai nn. 3) e 7) dell'editto.

Al riguardo è agevole constatare che, nell'ambito di una valutazione complessivamente migliorativa del trattamento sanzionatorio (che si riduce sensibilmente, da dodici anni di reclusione a dieci anni e otto mesi, v. pp. 100-101 della sentenza impugnata) si rinviene la - censurata - valutazione della Corte di merito, che comunque è frutto di valutazione discrezionale di merito e che risulta non illegittima né manifestamente illogica.

2.3. Quanto, infine, all'ultimo motivo, con cui si denunzia omessa motivazione in relazione ai criteri adottati dalla Corte territoriale per individuare le pene dei reati-fine, in effetti alle pp. 100-101 non si rinviene motivazione degli aumenti di pena.

Tuttavia, essendo gli stessi particolarmente contenuti (un anno e sei mesi di reclusione per il capo n. 3; due mesi di reclusione per il capo n. 4; ed un anno di reclusione per il capo n. 7) rispetto alle pene edittali per ciascuno previste, partendo da un minimo di sei anni di reclusione, può richiamarsi utilmente il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati.

Più recentemente, inoltre, si è puntualizzato che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagilata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/22, Spampinato, R.v. 284005).

Discende il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di Farci.

3. Si passi ora ad esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è stata riconosciuta responsabile dei reati di cui ai capi nn. 1), 3), 7) e 9) dell'editto.Dei dodici motivi proposti, sono infondati il terzo, il quarto, il decimo e l'undicesimo; è fondato, invece, il primo, con assorbimento del secondo, del quinto, del sesto, del settimo, dell'ottavo, del nono e del dodicesimo motivo; per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.

3.1. Vanno preliminarmente disattese le questioni procedurali poste con il decimo ed undicesimo motivo e con la memoria del 26 settembre 2023, con cui si chiede, in sostanza, di far regredire il processo alla fase dell'appello onde consentire alla Difesa di valutare la possibilità di rinunziare all'impugnazione al fine di ottenere l'ulteriore sconto di pena di cui al novellato art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per effetto della acquiescenza alla decisione ovvero di avanzare istanza di concordato sulla pena con rinunzia ai motivi di appello ai sensi del riformato art. 599-bis cod. proc. pen.

E' agevole, infatti, osservare che la sentenza dellla Corte territoriale è stata adottata il 5 ottobre 2022, prima cioè dell'entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) delle modifiche dei richiamati artt. 442, comma 2-bis, e 599 cod. proc. pen. ad opera del d.

Igs. n. 150 del 2022.

A parte il richiamo al generale canone del tempus regit actum, debbono qui valere per entrambe le richieste tutte le considerazioni già ampiamente svolte nella parte motiva (sub n. 5.6, pp. 21 ss. del "considerato in diritto") della già richiamata sentenza di Sez. 6, n. 9188 del 21/01/2023, Aleandri, ove si fa riferimento - anche - alla natura prevalentemente processuale dell'istituto invocato ed alla soluzione già adottata nella - analoga, anche se non sovrapponibile - situazione della introdotta sospensione del processo con messa alla prova (il richiamo è a Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, )[bnelaziz, Rv. 279926: «L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, ha una prevalente natura processuale, sicché, per il principio "ternpus regit actum" e in assenza di una diversa disciplina transitoria, ne è esclusa l'applicazione nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia già decorso il termine, previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impossibilità di applicare retroattivamente tale istituto è stata recepita anche nella sentenza della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha collocato nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio)»).

Le riferite, condivisibili, considerazioni vanno integrate dalla constatazione, che risulta dirimente per superare tutte le perplessità adombrate dalla ricorrente nella ampia memoria, della mera ipoteticità ed addirittura esploratività del fine di entrambe le richieste; ed è appena il caso di rammentare che il concordato sui motivi di appello non è un diritto tout-court della Difesa ma il frutto di un negozio processuale che postula, ovviamente, la concorde volontà delle Parti, pubblica e privata (arg. ex Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, dep. 2022, Viviani, Rv. 282867; Sez. 5, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806).

Non hanno pregio, dunque, le questioni di costituzionalità suggerite nella memoria difensiva.3.2.

Ciò posto, il primo motivo ha ad oggetto la rilevata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stata l'imputata rinviata a giudizio per "partecipazione" ma condannata per "apicalità".

In effetti, la donna è stata ritenuta responsabile come vertice della riconosciuta associazione, con conseguente applicazione di pena base all'esito del primo grado di ventuno anni (p. 163), ridotta in secondo grado a venti anni (p. 101), e la questione risulta essere già stata posta in appello e disattesa con il ragionamento che si rinviene alle pp. 57-58 della sentenza impugnata, ove si legge che il ruolo di partecipe è indicato tra parentesi ma che nella altra parte del capo di imputazione la donna è descritta come organizzatrice, come emerso nel corso del processo.

L'affermazione non è condivisibile, per più ragioni.

In punto di fatto, in realtà, anche nella descrizione delle condotte addebitate agli altri imputati è stata utilizzata la tecnica grafica di indicare tra parentesi un ruolo (Farci, "dirigente"; Sarritzu, "finanziatore") ed alla donna è stato espressamente attribuito, appunto, quello di "partecipe", sicchè l'accenno all'uso della parentesi quasi a voler sminuire la qualifica di "partecipe" risulta incongruo; inoltre, non risultano né sono state segnalate iniziative di modifica della contestazione da parte del P.M.; in punto di diritto, nella ambigua formulazione dell'editto innputativo, che esordisce definendo l'imputata mera "partecipe" per poi indicare compiti di collaborazione con il compagno Farci, ritenuto capo, occorre attenersi a speciale prudenza interpretativa, attenendo il profilo della contestazione all'esercizio del diritto di difesa, di assoluto rilevo costituzionale; peraltro, è già stato - condivisibilmente - osservato che «Ai fini della configurazione della condotta di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il soggetto si occupi e gestisca il traffico di droga, ma è necessario che esso svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale» (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke e altri, Rv. 273737).

Né può trascurarsi, a conferma della centralità di una previa contestazione chiara e precisa in un processo che possa dirsi "giusto" secondo i consolidati canoni costituzionali e sovranazionali, che «Il fatto del promotore dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima» (v., ex plurimis, Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento e altri, Rv. 246118; in pari senso, in relazione al reato di associazione mafiosa, tra le numerose, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone e altri, Rv. 260444, secondo cui «L'art.416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima»).Del resto, in situazione analoga, seppure non sovrapponibile, in presenza cioè di condanna intervenuta per partecipazione in posizione di vertice di imputato che era stato rinviato a giudizio con la contestazione di mera partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., si è ritenuto che «Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, è condannato per il diverso reato previsto dal comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen., sul presupposto dello svolgimento di funzioni apicali» (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc.

Camarda, Rv. 268679).

Il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, accolto; risultano logicamente assorbiti il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il dodicesimo motivo aventi ad oggetto, rispettivamente, l'ampiezza temporale della contestazione associativa (il secondo e il quinto motivo), sia essa qualificata semplice ovvero di vertice, l'esistenza e l'appartenenza della donna all'associazione volta al narcotraffico (il sesto ed il settimo), il reato-fine, costruito nell'impostazione generale, come funzionale alla contestazione associativa, di cui al capo n. 9 (ottavo e nono motivo), ed un elemento circostanziale del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestato (il dodicesimo).

3.3. Devono essere disattesi, invece, il terzo ed il quarto motivo, strettamente interconnessi tra loro, con i quali si contesta, rispettivamente, la inutilizzabilità della trascrizione delle intercettazioni, per essere stata la stessa effettuata da soggetto che si assume essere "ignoto" e, in conseguenza, inaffidabile, non potendosene conoscere la competenza professionale, e la illegittimità del diniego di perizia trascrittiva.

Infatti la Corte territoriale ha congruamente e non illogicamente motivato il rigetto di entrambe le questioni, sottolineando (alle pp. 42 e 59-60): che nel corso del giudizio abbreviato in primo grado non è stata sollevata nessuna eccezione al riguardo; che si tratterebbe, comunque, così come prospettata, non di nullità o di inutilizzabilità ma di mera irregolarità; che il Giudice di merito non ha ravvisato la necessità in concreto della riapertura dell'istruttoria; che in primo grado la Difesa ha chiesto, per propria scelta processuale, l'abbreviato "secco", mentre ben avrebbe potuto chiedere l'abbreviato "condizionato" ad una perizia trascrittiva ma che ciò non ha fatto.

In definitiva, dunque, risultano infondati i motivi terzo, quarto, decimo ed undicesimo; è, invece, fondato il primo motivo, con assorbimento di tutti gli ulteriori.

4. Venendo ad [OSCURATO:PERSONA], lo stesso risulta condannato solo per la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo n. 3) delll'editto.

4.1. Quanto al primo motivo, con cui ci si duole di avere i Giudici trascurato una circostanza decisiva che scagionerebbe il ricorrente, avere cioè la coimputata [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio al P.M. dell'Il maggio 2017 "scagionato" Atzori, in realtà la Corte di appello ha spiegato la complicità di Atzori nel reato di cui al capo n. 3) alle pp. 74-78 della sentenza impugnata, ove si legge che i complici Io hanno messo a parte dei traffici e delle modalità degli stessi, che gli hanno consigliato di non parlare in macchina e che Atzori ha acquistato il biglietto per il viaggio in nave per sé e per Farci, che aveva indicato con il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], fornendo altresì una targa dell'auto diversa da quella reale; peraltro, già alla p. 80 della decisione di primo grado il Tribunale ha spiegato che il contributo di Atzori non solo come concorso morale ma anche di tipo materiale, avendo, appunto, accompagnato Farci sulla nave-traghetto facendo il biglietto a proprio nome e falsificando il nome della persona con cui viaggiava ed il numero di targa dell'auto, così rendendo più difficoltosa la individuazione dell'auto di Farci e della sua vettura.

4.2. In relazione al secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima entità di cui all'art. 114 cod. pen., si rinviene, a ben vedere, sufficiente risposta, di tipo negativo, alle pp. 77-78 della sentenza impugnata, rispetto alla quale la Difesa si limita ad una mera manifestazione di dissenso.

4.3. Infine, in riferimento all'ultimo motivo, con il quale si censura la omessa giustificazione della scelta del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al discostamento dal minimo edittale, in effetti non si rinviene motivazione espressa alla p. 102 della sentenza impugnata (ove si parte da otto anni di reclusione 35.000,000 euro di multa anzichè dal minimo edittale di sei anni di reclusione e 26.000,00 euto di multa) ma occorre tenere conto che il complessivo tessuto motivazionale della sentenza offre giustificazione implicita della scelta di una pena che è assai al di sotto del valore medio edittale e, comunque, non distante dal minimo (in conformità a Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; più recentemente, nello stesso senso cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

5. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile dei capi sub nn. 1) e 12) dell'editto.

5.1. Con il primo motivo, come si è visto, si lamenta, anche tramite richiamo di precedenti di legittimità e di decisioni della Corte europea, la mancanza della prova circa l'adesione dell'imputato ad una associazione protesa al narcotraffico.

Ebbene, la motivazione a proposito della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto spacciatore e corriere (v. p. 160 della sentenza del Tribunale e p. 100 di quella della Corte di appello; alle pp. 78 e ss. si spiega la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato- satellite di cui al capo n. 12 dell'editto), pur stringata, appare sufficiente, non illogica e non incongrua.

In particolare, nella sentenza di primo grado (alla p. 150) si parla di [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo n. 12), per avere lo stesso cooperato con la Rozo nella realizzazione dello stesso cercando un meccanico per adattare un'autovettura al trasporto di droga, organizzando un viaggio in Sardegna con la Rozo come copertura e cercando clienti cui vendere droga e (alle pp. 158 e 160) si dice che [OSCURATO:PERSONA] collaborava stabilmente con la Rozo nello spaccio nella zona di Padova, che faceva anche da corriere e che le telefonate intercettate dimostrano la sua intraneità al gruppo, la risalenza nel tempo dei rapporti con Farci e con la Rozo, nell'interesse dei quali [OSCURATO:PERSONA] agiva come persona di fiducia, agendo, appunto, nella zona di Padova.

Nella decisione di appello si spiega, più diffusamente (alle pp. 78-86), l'affermazione di responsabilità per il capo n. 12), rispondendo adeguatamente alle censure svolte con l'impugnazione di merito; quanto alla contestazione associativa, si ribadisce (alla p. 99) quanto già sostenuto dal Tribunale e cioè che [OSCURATO:PERSONA] era un "procacciatore" di clienti ed un corriere, aggiungendo anche una circostanza ulteriore e cioè (alla p. 100) che in un'occasione Farci ha incontrato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], un potenziale acquirente straniero che, però, voleva rubargli la droga, occasione in cui Farci si dimostra autorevole nell'impartire a [OSCURATO:PERSONA] direttive da seguire negli incontri con i potenziali clienti.

La motivazione resiste, dunque, alle - non puntuali ed assertive - censure mosse.

5.2. Con il secondo motivo, con il quale si lamenta omissione di valutazione di prova decisiva ovvero travisamento della stessa, con riferimento al contenuto delle intercettazioni, che dimostrerebbero, a ben vedere, la non appartenenza dell'imputato all'associazione criminale, il ricorrente mira ad offrire una diversa lettura del contenuto di intercettazioni già valutato in un determinato senso nella doppia conforme di merito, ponendo, sotto l'apparente richiamo a pretese violazioni di legge, quelle che sono mere quaestiones facti.

Infatti, l'attribuzione di un determinato contenuto alle intercettazioni è, per giurisprudenza costante, insindacabile in sede di legittimità, quando, come nell caso di specie, è sorretto da adeguata motivazione («In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»: Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 6.L'ultimo dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi nn. 1) e 6) dell'editto.

6.1. Appare opportuno rammentare che con il primo motivo si contesta la mancanza di prova della partecipazione associativa, al più potendosi profilare, secondo la Difesa, un mero concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. in reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; con il secondo si censura nullità della sentenza, che sarebbe sostanzialmente priva di motivazione in quanto giustificata soltanto per relationem e mediante "copia e incolla" di atti di indagine acriticamente riportati; tramite l'ultimo si denunzia mancanza di prova ed illogicità della motivazione sia per l'ipotesi associativa ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo n. 1) dell'editto sia per il reato-scopo di cui al n. 6), poichè a carico dell'imputato, in effetti condannato per la distinta vicenda "milanese", sarebbe emersa solo ed unicamente la presenza in Civitavecchia con alcuni dei coimputati il giorno 7 luglio 2013; e nulla più.6.2.

Ciò posto, in effetti, le uniche informazioni che si rinvengono nelle sentenze di merito a proposito di [OSCURATO:PERSONA], detto "Gordo" cioè il "grasso", sono le seguenti: la sentenza del Tribunale lo indica come trafficante di droga colombiano (alle pp. 82 e 157), spiega che è stato controllato e videoripreso insieme a Farci 1'8 luglio 2013 a Civitavecchia (pp. 85-86), che è stato arrestato il 29 settembre 2013 a Milano per detenzione di quasi 30 kg di cocaina (fatto per il quale si è proceduto separatamente, p. 86) e che vi erano stabili rapporti del gruppo "sardo" con Arboleda (p. 158), il quale era il referente del l'organizzazione colombiana che aveva rifornito il gruppo (p. 160); la sentenza di appello parla di [OSCURATO:PERSONA] spiegando (alle pp. 88-93) l'affermazione di responsabilità per il capo n. 6), cioè per la cessione di 950,00 grammi di cocaina in data anteriore al 7 agosto 2013, essenzialmente con reiterato riferimento alla distinta vicenda del sequestro a carico dell'imputato in Milano di ingentissima quantità di droga, mentre per quanto riguarda l'associazione di cui al capo n. 1) la decisione impugnata alla p. 100 si limita a ribadire che Arbleda era il referente per i colombiani.

La motivazione non resiste alle critiche.

Essa, infatti, risulta inc:entrata unicamente sul ragionamento secondo cui l'imputato, essendo stato condannato in altro processo per avere detenuto ben 30 kg di cocaina, vicenda ormai definita e che viene a più riprese richiamata, essendo cioè un grosso narcotrafficante, non può che essersi recato a Civitavecchia ed avere ivi incontrato i coimputati (Rozo, Farci ed altri) se non per traffici di droga: il che è un'equazione (semel reus, sempre reus) non consentita dall'ordinamento, che non conosce "il tipo di autore".E' necessaria pertanto una nuova valutazione delle emergenze istruttorie da parte dei Giudici di merito.

7. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va annullata npi confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari; devono, invece, essere rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito della discussione, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi. uditi i Difensori: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di CAGLIARI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver esposto i motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento dello stesso; è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di C:AGLIARI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, non concordando con le conclusioni del P.G., dopo aver esposto ampiamente i motivi di impugnazione, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza; è presente l'Avv.ssa Giuseppina DEMURTAS, del Foro di CAGLIAR], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ATZORI, che illustra i motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento degli stessi domandando l'annullamento della sentenza impugnata; in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di CAGLIARI, che, dopo aver esposto i motivi principali del ricorso e riportandosi nel resto all'atto scritto, insiste per l'accoglimento; è presente anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di PADOVA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari il 5 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Cagliari il 24 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili (tutti tranne [OSCURATO:PERSONA]) di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico, in particolare all'approvvigionamento dalla Colombia di cocaina e di hashish, da distribuire in Italia e specialmente in Sardegna (capo n. 1 dell'editto), ed inoltre (tutti) della violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ([OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 3, 4, 5 e 7; [OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 3, 7 e 9; [OSCURATO:PERSONA]: capo n. 3; [OSCURATO:PERSONA]: capo n. 6; e [OSCURATO:PERSONA]: capo n. 12), fatti commessi negli anni 2012-2013, in conseguenza condannando ciascuno, con le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ebbene, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo n. 5) dell'imputazione, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena, e ha rideterminato nei confronti di tutti, riducendole, le sanzioni; con conferma nel resto. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite distinti atti di impugnazione curati da Difensori di fiducia, denunziando violazione di legge e difetto di motivazione. 3. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] (ricorso dell'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari) si affida a tre motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in punto di individuazione dei singoli elementi costitutivi la fattispecie associativa sub n. 1 dell'editto. La sentenza impugnata non avrebbe superato in maniera adeguata il rilievo difensivo sviluppato nell'atto di appello in punto di an della responsabilità, con particolare riferimento all'osservazione secondo cui l'intervenuta assoluzione in primo grado del preteso finanziatore dell'associazione avrebbe fatto crollare tutta l'impalcatura accusatoria, essendo vistosamente illogico pensare ad un'associazione protesa al narcotraffico composta da soggetti in condizioni economiche assai precarie e addirittura prossime alla miseria. La emersa mancanza di risorse materiali non potrebbe essere sostituita dalla prova della commissione di singoli episodi ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo dimostrato che il denaro ricavato nelle singole occasioni costituisca il sostegno finanziario ulteriore in grado di tenere in piedi, appunto, un'associazione.3.2. Oggetto dell'ulteriore motivo è mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. quanto alla rideterminazione della pena. Non si comprende, ad avviso del ricorrente, perché la Corte di appello abbia rideterminato in melius le pene per i soli reati di cui ai capi nn. 1) e 4), lasciando invece invariate le pene per i reati di cui ai nn. 3) e 7): infatti, la constatazione dei Giudici di merito (alla p. 100) circa il tempo trascorso dai fatti e la condotta positiva successivamente tenuta dall'imputato, circostanze riconducibili all'art. 133, comma 2, n. 3, cod. pen., avrebbe dovuto produrre effetti migliorativi anche in relazione agli ulteriori capi di accusa. 3.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole di omessa motivazione in relazione ai criteri adottati dalla Corte territoriale per individuare le pene dei reati-fine: non essendovi giustificazione al riguardo - si assume - risulterebbe impossibile sottoporre a vaglio critico la relativa statuizione. 4. [OSCURATO:PERSONA] (assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari) si affida a dodici motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi tranne l'ottavo ed il nono) e vizio di motivazione (l'ottavo ed il nono motivo). 4.1 Con il primo motivo censura violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 516-522 cod. proc. pen.), per essere stata l'imputata tratta a giudizio per un fatto, cioè la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, ma invece giudicata per un altro fatto assolutamente diverso, ossia la promozione e la organizzazione dell'associazione, peraltro decisamente più grave, ed in maniera inaspettata ed imprevedibile per l'imputata e, dunque, senza poter articolare mezzi istruttori al riguardo e, in ultima analisi, senza potersi difendere. Tale questione, già posta con l'appello, è stata disattesa dalla Corte territoriale con decisione incondivisibile siccome in contrasto - si sottolinea - con la giurisprudenza della Corte costituzionale, quella di legittimità e quella sovranazionale, i cui precedenti si richiamano ampiamente nel ricorso: donde, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza ai sensi del combinato disposto degli art. 522 e 604 cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ulteriore violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 516-522 cod. proc. pen.), per essere stata l'imputata tratta a giudizio per un fatto storicamente e cronologicamente ben determinato ma condannata, invece, per condotte asseritamente poste in essere in periodi differenti e dalle quali non si è potuta difendere perché estranee al capo di imputazione. Infatti, secondo il capo di accusa, l'imputata avrebbe fatto parte dell'associazione dall'aprile 2013 al giugno 2014, mentre la motivazione della sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione un periodo più esteso comprendente episodi del tutto estranei rispetto alla vicenda concretamente contestata, traendo spunto da tali episodi per ricavarne l'esistenza dell'associazione, la permanenza del vincolo e la durata dell'attività (p. 19 del ricorso): tuttavia, su tali circostanze (quali lettere di Podda di febbraio 2013, informativa dei C.C. di marzo 2013, trasferte all'estero di settembre e dicembre 2012, ritenute effettuate a scopo illecito, telefonate di dicembre 2012 e marzo 2013) l'imputata - si assume - non aveva preso posizione in quanto estranee ai capi di imputazione. 4.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 268 e 271 cod. proc. pen., per essere state utilizzate delle intercettazioni di conversazioni i cui contenuti sono stati tradotti dal gergo ispanico / colombiano senza alcuna indicazione dell'identità del traduttore e conseguentemente delle sue effettive competenze. Rammentato che l'ossatura portante della sentenza è costruita da conversazioni e messaggi telefonici in gergo spagnolo / colombiano (che si indicano) tradotti nel corso delle indagini preliminari, non si comprenderebbe se la traduzione si stata curata dal secondo ausiliario, subentrato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], peraltro incaricata di trascrivere tre soli RIT e non altri RIT, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ovvero da altra e sconosciuta persona (pp. 22-23 del ricorso): la non conoscenza dell'identità dell'autore e, conseguentemente, della sua effettiva competenza sarebbe causativa di nullità della prova, come ritenuto non solo dalla dottrina ma anche dalla Corte di legittimità, richiamandosi più precedenti stimati pertinenti. Il diverso indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata sarebbe minoritario e comunque non applicabile al caso di specie. Si chiede, pertanto, dichiararsi la inutilizzabilità delle intercettazioni e, operata la "prova di resistenza", annullare la sentenza impugnata "con l'assoluzione dell'imputata per non avere commesso il fatto" (così alla p. 24 del ricorso). 4.4. Con il quarto motivo deduce ancora violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 603, comma 1 e 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale - illegittimamente - rigettato la richiesta tempestivamente formulata dalla Difesa di ammettere una consulenza tecnica trascrittiva delle conversazioni, essendo ignota l'identità del traduttore nominato dalla polizia giudiziaria e, dunque, inaffidabile l'esito della stessa. Si rammenta avere con l'atto di appello, in linea subordinata rispetto alla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni, chiesto una perizia trascrittiva, in ragione della emersa inaffidabilità delle trascrizioni della polizia giudiziaria, di cui si è detto al punto che precede, pur essendo consapevole di avere chiesto il giudizio abbreviato allo stato degli atti, e di avere ricevuto dalla Corte territoriale una laconica, insoddisfacente, risposta reiettiva, con cui ci si limita a richiamare la scelta del rito a prova contratta, in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. 4.5. Oggetto del quinto motivo di impugnazione è la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 603, comma 1 e 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale - illegittimamente - applicato la disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello, disattendendo la richiesta, tempestivamente formulata dalla Difesa, di esaminare testimoni in grado di dimostrare lo scopo lecito delle numerose trasferte effettuate all'estero dalla ricorrente, trasferte non menzionate nel capo di imputazione e ciononostante - si stima, illegittimamente - menzionate nella sentenza di condanna.Avendo i Giudici tratto elementi di convinzione arca la penale responsabilità dell'imputata da viaggi all'estero effettuati in periodi non ricompresi nei capi di imputazione, si è chiesto di poter ascoltare testimoni che potessero chiarire i motivi - del tutto leciti - di tali spostamenti, per andare a trovare congiunti, appunto indicati come testi, ma la Corte territoriale ha rigettato tale richiesta con la motivazione che si rinviene alle pp. 59-60 della sentenza e che si contesta, ritenendola illegittima, poiché violativa del diritto di difendersi provando. 4.6. Con il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte territoriale applicato erroneamente la disciplina del reato associativo difettandone gli elementi oggettivi, pur dando atto di tale lacuna la stessa sentenza. Evidenziato che il P.M. all'esito del dibattimento di primo grado aveva chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati dalla contestazione di cui al capo n. 1), si sottolinea la mancanza nel caso di specie degli elementi costitutivi del reato associativo ossia 1: ) un gruppo di almeno tre persone i cui componenti siano legati da affectio societatis; 2) un apporto individuale apprezzabile e non episodico; 3) una organizzazione stabile e permanente; 4) la coscienza e volontà del singolo di partecipare contribuendo alla vita del gruppo; e si assume che tali elementi nel caso concreto non sussisterebbero. Anzi, ad avviso della ricorrente, emergerebbero dall'istruttoria plurimi elementi di fatto che depongono in senso contrario: la discontinuità dei canali di rifornimento della droga; la mancanza di mezzi, tali non potendo essere le proprie auto ed i telefoni personali o la disponibilità, peraltro per un limitato periodo di tempo, di una casa nel Lazio da cui poi i locatori venivano sfrattati per morosità, e, addirittura, emergendo dal contenuto delle intercettazioni la povertà degli imputati, privi di denaro per comprare il biglietto del treno, tanto da dover chiedere aiuto, e persino di soldi per ricaricare il telefonino, e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si prostituiva per vivere; si richiama l'attenzione anche sulla assenza di una cassa comune dei pretesi sodali. I tre reati-satellite (capi nn. 3, 7 e 9) per i quali è stata condannata l'imputata sarebbero tre episodi isolati, slegati tra loro, diversi per partecipazione soggettiva e per modalità di realizzazione concreta, commessi in un limitato arco temporale, mere violazioni degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen. comunque non indicative della esistenza del reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Sarebbe illogica la valorizzazione nella sentenza di condanna dei plurimi viaggi effettuati all'estero allorchè la stessa sentenza di primo grado riconosce essere stato effettuato dal corriere Fadda un unico viaggio per conto del gruppo criminale. Illogica appare, ad avviso della ricorrente, anche l'affermazione dell'esistenza di un gruppo criminale "misto", mentre in base alle emergenze istruttorie sarebbe più logico ritenere che i sardi fossero episodici compratori di droga da un pre-esistente gruppo colombiano. 4.7. Tramite il settimo motivo, svolto in linea subordinata rispetto ai precedenti, l'imputata censura la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello applicato erroneamente la disciplina del reato associativo, riconoscendo alla ricorrente la posizione apicale in difetto, tuttavia, dei requisiti stabiliti dalla legge e ritenuti dalla giurisprudenza. Dal contenuto delle intercettazioni che si richiamano emergerebbe un ruolo assolutamente defilato della donna, sempre subordinata a Farci e a [OSCURATO:PERSONA], al più mera esecutrice e non già organizzatrice né promotrice (le cui consolidate nozioni si richiamano) e persino il contributo nei reati-fine di cui ai capi nn. 3) e 7) dell'editto sarebbe di minima importanza, mentre quanto al capo n. 9) vi sarebbe stato un vero e proprio travisamento nella valutazione del contenuto delle conversazioni, con inversione dei ruoli di compratore e venditore e, risultando la donna l'acquirente e non chi cede la droga, il fatto non sussisterebbe. 4.8. Con l'ottavo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di cui al capo n. 9) dell'editto. Il reato così come ricostruito in sentenza presenterebbe vistose aporie logiche che si ritengono insuperabili e causative di nullità della sentenza: sembra, infatti, che la medesima partita di droga sia - ma inconciliabilmente - diretta sia verso il Veneto che verso la Sardegna; i ruoli che si attribuiscono in sentenza ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che interagiscono con la ricorrente nei capi nn. 7) e 9), paiono incompatibili - si stima - con elementari considerazioni logiche; sarebbe improbabile, perché troppo rischioso rispetto ai controlli di polizia, che la donna abbia portato con sé degli "assaggi" di droga dalla Sardegna in continente e viceversa. 4.9. Con il nono motivo [OSCURATO:PERSONA] denunzia contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto ad atti decisivi del processo e, in particolare, al contenuto delle intercettazioni telefoniche come trascritte a cura della polizia giudiziaria con riferimento al reato contestato al capo n. 9). Come accennato nel precedente motivo, dalla stessa trascrizione del colloquio del 4 agosto 2013, emerge essere l'uomo a promettere i "bocconcini" alla donna e non già il contrario; il sovvertimento della - erronea - costruzione in fatto del Giudice di merito sarebbe rafforzato dalla lettura del contenuto delle conversazioni intercorse il 10 agosto 2013. 4.10. Con il decimo motivo si deduce violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 1 della legge n. 134 del 2021, 24 del d. Igs. n. 150 del 2022 e 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., «poiché successivamente alla pronuncia della sentenza in secondo grado [dispositivo del 5 ottobre 2022] veniva nove/lato il codice di rito con la previsione della riduzione della pena inflitta in seguito a giudizio abbreviato in caso di mancata proposizione dell'appello; soluzione di carattere sostanziale la cui disapplicazione nei confronti dell'imputata determinerebbe un'illegittimità evidente e contrasterebbe col principio di legalità sostanziale» (così alla p. 53 del ricorso). Premesso che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla c.d. "riforma- Cartabia" ha valore sostanziale rilevante ex art. 2 cod. pen., come affermato anche dalla giurisprudenza di merito (si cita Trib. Perugia, ord. 18 gennaio 2023), che ha riconosciuto la facoltà dell'imputato di essere rimesso in termini per essere ammesso al giudizio abbreviato, essendo decaduto dalla relativa facoltà, si domanda espressamente nel ricorso quanto segue:«la ricorrente deve essere rimessa In termini per esercitare il suo diritto di non formulare appello avverso la sentenza di prime cure, scelta che le consentirebbe una riduzione di pena certamente superiore a quella ottenuta con la sentenza impugnata [...] si chiede in definitiva l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice competente per la rimessione in termini dell'imputata per esercitare le sue facoltà processuali di legge» (così alla p. 55 del ricorso); e, in subordine, si domanda di sollevare questione di legittimità costituzionale della novella in ragione della mancata previsione - che si stima costituzionalmente illegittima - di tale facoltà. 4.11. L'undicesimo motivo ha ad oggetto la violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 1 della legge n. 134 del 2021, 24 del d. Igs. n. 150 del 2022 e 599-bis cod. proc. pen., «poiché successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado veniva novellato il codice di rito con l'esclusione di ogni preclusione al concordato sulla pena con rinuncia ai motivi d'appello, modifica di indubbie conseguenze sostanziali nei confronti della ricorrente, che non aveva l'opportunità di formulare una richiesta in proposito a causa delle allora vigenti preclusioni» (così alla p. 56 del ricorso). Poiché la novella ha eliminato limiti oggettivi alla proponibilità del "patteggiamento in appello", che ora, a differenza di prima, è ammissibile anche per i reati associativi, ad avviso della Difesa, «la ricorrente deve essere rimessa in termini per esercitare il suo diritto di formulare proposta di concordato sui motivi d'appello, scelta che le consentirebbe una riduzione di pena certamente superiore a quella ottenuta con la sentenza impugnata L.] si chiede in definitiva l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice competente per la rimessione in termini dell'imputata per esercitare le sue facoltà processuali di legge» (così alle pp. 57-58 del ricorso); e, in subordine, si domanda di sollevare questione di legittimità costituzionale della novella in ragione della mancata previsione - che si stima costituzionalmente illegittima - di tale facoltà, attesi citi importanti effetti sostanziali riconnessi alla scelta processuale in questione. 4.12. Con l'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 Cedu, 114 cod. pen. e 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello applicato erroneamente la disciplina circostanziale del reato associativo contestato sub n. 1) dell'editto, avendo l'imputata nell'interrogatorio dell'Il maggio 2017 e nelle dichiarazioni spontanee in appello collaborato nella ricostruzione dei fatti di cui ai capi nn. 3) e 7), ammettendo il proprio coinvolgimento negli stessi, avendo negato la propria partecipazione ai reati di cui ai capi nn. 1) e 9), avendo, comunque, chiarito lealmente molti fatti ed avendo accusato i coimputati di sfruttamento della prostituzione, così assicurando - si ritiene - le prove del reato. • 4.13. Con memoria in data 26 settembre 2023 il Difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato le seguenti puntualizzazioni in relazione ai motivi di ricorso già svolti con il sesto motivo (pp. 1-3 della memoria) e con l'undicesimo motivo (pp. 3-13) di ricorso: quanto alla dedotta mancanza nel caso di specie degli estremi del reato associativo, come riconosciuto - si assume - in sentenza, si richiama recentissimo precedente di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie associativa (tra cui, Sez. 6, n. 9188 del 12/01/2023, dep. 03/03/2023, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, non mass.), elementi che difetterebbero radicalmente nel caso di specie; quanto alla lamentata illegittimità della preclusione per l'imputata di avanzare una richiesta di concordato sulla pena con rinuncia a motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., si richiamano e si confutano analiticamente i vari argomenti svolti nella parte motiva della richiamata sentenza di Sez. 6, n. 9188 del 12/01/2023, deo. 03/03/2023, Aleandri (sub n. 5.6. del "considerato in diritto", pp. 18-20), per disattendere la richiesta anche in quel processo avanzata di annullamento con rinvio della sentenza onde consentire alla Difesa di avanzare istanza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che era preclusa prima della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022: la tesi della Difesa, ampiamente svolta nella memoria, è che la novella, nell'eliminare limiti oggettivi prima vigenti alla possibilità di beneficiare del "concordato in appello" (nel caso di specie, esclusione dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tra i quali l'associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), abbia prodotto effetti sostanziali e non solo procedurali. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari) è affidata a tre motivi con i quali denuncia vizio di motivazione (tutti i motivi) e violazione di legge (il secondo ed il terzo motivo). 5.1. Premesso che l'imputato è stato riconosciuto responsabile soltanto del capo n. 3) della rubrica, con il primo motivo di impugnazione si censura la ritenuta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al capo "II1.2.c", p. 74 della sentenza, per avere trascurato una circostanza determinante nella prospettiva della difesa, avere cioè la coimputata [OSCURATO:PERSONA] dichiarato al P.M. nel corso dell'interrogatorio dell'Il maggio 2017 (allegato al ricorso) di non sapere il nome di Atzori, ma di averlo appreso solo dalla lettura dell'ordinanza, e di ritenere lo stesso non coinvolto nel reato di cui al capo n. 3), essendo soltanto presente all'episodio perché portato da [OSCURATO:PERSONA], e di non avere mai assistito o partecipato a discorsi sulla droga fatti quando era presente Atzori. Tale circostanza sarebbe incompatibile con la ricostruzione operata nella sentenza impugnata. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illegittimità ed erroneità della sentenza in relazione al mancato riconoscimento del contributo causale di minima importanza ex art. 114 cod. pen., avendo, in realtà, l'imputato soltanto acquistato biglietti di viaggio ed accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio in auto da Civitavecchia a Livorno, ascoltando i racconti di Fadda, ciò che, però, non è idoneo a far ritenere dimostrato il contributo partecipativo al reato ovvero costituisce un comportamento sicuramente marginale. 5.3. Oggetto del terzo motivo è la ritenuta violazione degli artt. 132 e 133 ed il vizio di motivazione quanto alla mancata spiegazione delle ragioni che hanno indotto la Corte alla scelta del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al discostamento in aumento della pena pecuniaria rispetto al minimo edittale.6. [OSCURATO:PERSONA] (con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova) si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo). 6.1. In particolare, con il primo motivo censura la violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 6, par. nn. 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche quanto alla presunzione di innocenza e al riconosciuto diritto ad un equo proc:esso, in relazione alla - si stima, illegittima ed erronea - individuazione degli elementi costitutivi dell'associazione ed al ruolo nella stessa di partecipe di [OSCURATO:PERSONA]. Richiamati plurimi precedenti di legittimità e anche sovranazionali stimati pertinenti in tema di elementi strutturali del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e di presunzione di innocenza, la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non dimostrerebbe l'esistenza né di un'organizzazione, né di un programma né dell'affectio societatis. Anzitutto, confrontando l'ordinanza custodiale con la sentenza di primo grado e con quella di appello emergerebbe avere i decidenti via via delineato tre modi diversi, quanto ad intensità, di partecipazione dell'imputato (rispettivamente: stabilmente; all'occorrenza; in diverse occasioni), partecipazione, comunque, non univocamente definita dal punto di vista temporale; in ogni caso, sarebbe emerso un unico episodio in cui l'imputato ha trasportato 950 grammi di cocaina in auto ed è stato arrestato, senza però che sia emersa la disponibilità da parte dello stesso di mezzi, di strumenti o di cose che possano dimostrare il vincolo associativo. 6.2. Con il secondo motivo denuncia promiscuamente vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al contenuto delle conversazioni intercettate e trascritte dalla polizia giudiziaria in ordine al ruolo di partecipe al reato associativo ed inoltre violazione degli artt. 190, 192, 194, 196, 495, 220 e 603 cod. proc. pen. e 6, parr. nn. 2 e 3 della Convenzione europea, anche quanto al riconosciuto diritto ad un equo processo, e omessa valutazione ovvero travisamento di una prova decisiva per l'innocenza dell'imputato. Il riferimento è a stralci - che si riferiscono - delle conversazioni, cui ha partecipato [OSCURATO:PERSONA], intercettate nei giorni 13 giugno 2013, 10, 12, 13, 14 e 31 luglio 2013, da cui emergerebbero, oltre a varie chiacchiere irrilevanti: la prova della assenza di consapevolezza di fare parte di un'organizzazione; il timore dell'imputato di fare il viaggio come corriere; la non conoscenza da parte dello stesso del luogo dove si trovava la droga; la volontà di guadagnare i soldi per sé e la propria famiglia, non già di contribuire a formare una "cassa comune"; la disponibilità di un solo telefono, peraltro fornito all'imputato dall'azienda per la quale lavorava; la mancanza di un programma criminale. 7.[OSCURATO:PERSONA] (con gli [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari ed [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano) si affida a tre motivi con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) ed anche vizio di motivazione (il terzo motivo).7.1. Con il primo motivo il ricorrente premette che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a rifarsi per relationem a quella di primo grado senza confrontarsi con i motivi svolti in appello e che la condanna sarebbe costruita su di un "copia e incolla" di atti di indagine e sostanzialmente basata sul pregiudizio, in senso tecnico, per essere stato [OSCURATO:PERSONA] arrestato e condannato per detenzione illecita di ingente quantitativo di droga, fatto commesso a Milano il 24 settembre 2013 (risultando quindi ininterrottamente detenuto per più di sette anni, dal 24 settembre 2013 al novembre 2021), vicenda "milanese" che tuttavia non avrebbe nessun collegamento con i fatti "sardi" per cui è processo, e che mancherebbero a carico del ricorrente intercettazioni di conversazioni o di messaggi che lo coinvolgano, sequestri di stupefacente o altre emergenze istruttorie. Ciò posto, lamenta la violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., poiché mancherebbe la prova che il ricorrente si sia mai associato, difettando radicalmente nel caso di specie una struttura organizzativa, un programma stabile e l'affectio societatis, tanto che il P.M. all'esito del primo grado ha chiesto l'assoluzione dal reato associativo per insussistenza del fatto valorizzando anche la mancanza o, comunque, la pochezza dei mezzi a disposizione. L'unico elemento emerso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è la presenza dello stesso il 7 luglio 2013, ospite insieme ad altro coimputato di origine colombiana, a casa di [OSCURATO:PERSONA] a Civitavecchia. Significativo, peraltro, che nessuna reazione vi sia tra i pretesi consociati, intercettati e monitorati dalla polizia giudiziaria, al momento dell'arresto del ricorrente, avvenuto - si è visto - il 24 settembre 2013. La partecipazione associativa, dunque, sarebbe insussistente; al più, potrebbe ipotizzarsi il mero concorso ex art. 110 cod. pen. - 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 7.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di norme di legge processuale, per avere la Corte territoriale disatteso senza motivazione o con motivazione non adeguata la questione, che era stata posta dalla Difesa, circa la dedotta mancanza di motivazione, che sarebbe fondata, ad avviso del ricorrente, su meri rinvii per relationem e "copia incolla" acriticamente riportati e causativi di nullità della sentenza. 7.3. Con l'ultimo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i capi nn. 1) (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e 6) (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) dell'editto, risultando in sentenza illogicamente l'imputato inserito, benchè - si ritiene - in totale assenza di prove, in ben due gruppi di narcotrafficanti colombiani, e ciò soltanto in base al precedente per la - ben distinta ed autonoma - vicenda della detenzione illecita di droga a Milano il 24 settembre 2013, alla sottolineatura della origine colombiana dell'uomo e alla constatazione della effettiva presenza dell'uomo il 7 luglio 2013 insieme a Farci a Civitavecchia, nonostante manchi la prova che quell'incontro abbia contenuto illecito. Del pari, dell'episodio di cui al capo n. 6) mancherebbe ogni prova, non potendosi trascurare che a carico di [OSCURATO:PERSONA], benchè pedinato ed intercettato tra il 13 ed il 28 agosto 2013, non sia emerso nulla.Il convincimento giudiziale sarebbe, in sostanza, basato tutto sulla vicenda milanese: «il riferimento è sempre all'arresto di Milano, in un ragionamento circolare in cui ciò che deve essere dimostrato è dato come assunto inziale, usato sia come causa che come conseguenza di ciò che si afferma» (così alla p. 16 del ricorso). Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata. 8. E' stata tempestivamente richiesta la trattazione orale del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati contestati si prescriveranno non prima del 9 novembre 2037, i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, mentre risultano infondati quelli di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; per le seguenti ragioni. 2. Si prenda le mosse dalla posizione del ritenuto capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], che è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai nn. 1), 3), 5) e 7) dell'editto. 2.1. Con il primo motivo, come si è visto, si lamenta violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in punto di individuazione dei singoli elementi costitutivi la fattispecie associativa sub n. 1) dell'editto, con particolare riferimento alla mancata individuazione del "finanziatore" e di risorse materiali. Il motivo risulta meramente ripetitivo del contenuto dell'appello, che ha ricevuto risposte da stimarsi sufficienti, non incongrue e non illogiche alle pp. 95-99 della sentenza impugnata e, già prima, alle pp. 156-161 di quella di primo grado, sentenze che, lette congiuntamente, delineano in maniera adeguata l'esistenza dell'associazione, con programma, divisione di compiti e mezzi sufficienti e, nell'ambito di essa, il ruolo di vertice nella stessa di [OSCURATO:PERSONA]. Con particolare riferimento alla mancanza di disponibilità economica talora emersa di Farci e della coimputata [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di merito prendono in considerazione tale circostanza e la risolvono descrivendo le difficoltà economiche come effetto dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria (p. 161 della decisione del Tribunale), spiegando che, comunque, tali aporie non hanno impedito di movimentare significative quantità di stupefacenti (p. 96 della sentenza di appello). Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non opera il necessario confronto. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è appena il caso di osservare che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in guanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilltà, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, RV. 274191-02) e che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p,a., Rv. 278196-02). 2.2. Con il secondo motivo, come in precedenza riferito, si censurano mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione degli artt. 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. quanto alla rideterminazione della pena: ad avviso del ricorrente, non si comprende perché la Corte di appello abbia rideterminato in melius le pene per i soli reati di cui ai capi nn. 1) e 4), lasciando, invece, invariate le pene per i reati di cui ai nn. 3) e 7) dell'editto. Al riguardo è agevole constatare che, nell'ambito di una valutazione complessivamente migliorativa del trattamento sanzionatorio (che si riduce sensibilmente, da dodici anni di reclusione a dieci anni e otto mesi, v. pp. 100-101 della sentenza impugnata) si rinviene la - censurata - valutazione della Corte di merito, che comunque è frutto di valutazione discrezionale di merito e che risulta non illegittima né manifestamente illogica. 2.3. Quanto, infine, all'ultimo motivo, con cui si denunzia omessa motivazione in relazione ai criteri adottati dalla Corte territoriale per individuare le pene dei reati-fine, in effetti alle pp. 100-101 non si rinviene motivazione degli aumenti di pena. Tuttavia, essendo gli stessi particolarmente contenuti (un anno e sei mesi di reclusione per il capo n. 3; due mesi di reclusione per il capo n. 4; ed un anno di reclusione per il capo n. 7) rispetto alle pene edittali per ciascuno previste, partendo da un minimo di sei anni di reclusione, può richiamarsi utilmente il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati. Più recentemente, inoltre, si è puntualizzato che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagilata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/22, Spampinato, R.v. 284005). Discende il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di Farci. 3. Si passi ora ad esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è stata riconosciuta responsabile dei reati di cui ai capi nn. 1), 3), 7) e 9) dell'editto.Dei dodici motivi proposti, sono infondati il terzo, il quarto, il decimo e l'undicesimo; è fondato, invece, il primo, con assorbimento del secondo, del quinto, del sesto, del settimo, dell'ottavo, del nono e del dodicesimo motivo; per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. 3.1. Vanno preliminarmente disattese le questioni procedurali poste con il decimo ed undicesimo motivo e con la memoria del 26 settembre 2023, con cui si chiede, in sostanza, di far regredire il processo alla fase dell'appello onde consentire alla Difesa di valutare la possibilità di rinunziare all'impugnazione al fine di ottenere l'ulteriore sconto di pena di cui al novellato art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per effetto della acquiescenza alla decisione ovvero di avanzare istanza di concordato sulla pena con rinunzia ai motivi di appello ai sensi del riformato art. 599-bis cod. proc. pen. E' agevole, infatti, osservare che la sentenza dellla Corte territoriale è stata adottata il 5 ottobre 2022, prima cioè dell'entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) delle modifiche dei richiamati artt. 442, comma 2-bis, e 599 cod. proc. pen. ad opera del d. Igs. n. 150 del 2022. A parte il richiamo al generale canone del tempus regit actum, debbono qui valere per entrambe le richieste tutte le considerazioni già ampiamente svolte nella parte motiva (sub n. 5.6, pp. 21 ss. del "considerato in diritto") della già richiamata sentenza di Sez. 6, n. 9188 del 21/01/2023, Aleandri, ove si fa riferimento - anche - alla natura prevalentemente processuale dell'istituto invocato ed alla soluzione già adottata nella - analoga, anche se non sovrapponibile - situazione della introdotta sospensione del processo con messa alla prova (il richiamo è a Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, )[bnelaziz, Rv. 279926: «L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, ha una prevalente natura processuale, sicché, per il principio "ternpus regit actum" e in assenza di una diversa disciplina transitoria, ne è esclusa l'applicazione nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia già decorso il termine, previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impossibilità di applicare retroattivamente tale istituto è stata recepita anche nella sentenza della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha collocato nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio)»). Le riferite, condivisibili, considerazioni vanno integrate dalla constatazione, che risulta dirimente per superare tutte le perplessità adombrate dalla ricorrente nella ampia memoria, della mera ipoteticità ed addirittura esploratività del fine di entrambe le richieste; ed è appena il caso di rammentare che il concordato sui motivi di appello non è un diritto tout-court della Difesa ma il frutto di un negozio processuale che postula, ovviamente, la concorde volontà delle Parti, pubblica e privata (arg. ex Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, dep. 2022, Viviani, Rv. 282867; Sez. 5, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806). Non hanno pregio, dunque, le questioni di costituzionalità suggerite nella memoria difensiva.3.2. Ciò posto, il primo motivo ha ad oggetto la rilevata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stata l'imputata rinviata a giudizio per "partecipazione" ma condannata per "apicalità". In effetti, la donna è stata ritenuta responsabile come vertice della riconosciuta associazione, con conseguente applicazione di pena base all'esito del primo grado di ventuno anni (p. 163), ridotta in secondo grado a venti anni (p. 101), e la questione risulta essere già stata posta in appello e disattesa con il ragionamento che si rinviene alle pp. 57-58 della sentenza impugnata, ove si legge che il ruolo di partecipe è indicato tra parentesi ma che nella altra parte del capo di imputazione la donna è descritta come organizzatrice, come emerso nel corso del processo. L'affermazione non è condivisibile, per più ragioni. In punto di fatto, in realtà, anche nella descrizione delle condotte addebitate agli altri imputati è stata utilizzata la tecnica grafica di indicare tra parentesi un ruolo (Farci, "dirigente"; Sarritzu, "finanziatore") ed alla donna è stato espressamente attribuito, appunto, quello di "partecipe", sicchè l'accenno all'uso della parentesi quasi a voler sminuire la qualifica di "partecipe" risulta incongruo; inoltre, non risultano né sono state segnalate iniziative di modifica della contestazione da parte del P.M.; in punto di diritto, nella ambigua formulazione dell'editto innputativo, che esordisce definendo l'imputata mera "partecipe" per poi indicare compiti di collaborazione con il compagno Farci, ritenuto capo, occorre attenersi a speciale prudenza interpretativa, attenendo il profilo della contestazione all'esercizio del diritto di difesa, di assoluto rilevo costituzionale; peraltro, è già stato - condivisibilmente - osservato che «Ai fini della configurazione della condotta di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il soggetto si occupi e gestisca il traffico di droga, ma è necessario che esso svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale» (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke e altri, Rv. 273737). Né può trascurarsi, a conferma della centralità di una previa contestazione chiara e precisa in un processo che possa dirsi "giusto" secondo i consolidati canoni costituzionali e sovranazionali, che «Il fatto del promotore dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima» (v., ex plurimis, Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento e altri, Rv. 246118; in pari senso, in relazione al reato di associazione mafiosa, tra le numerose, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone e altri, Rv. 260444, secondo cui «L'art.416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima»).Del resto, in situazione analoga, seppure non sovrapponibile, in presenza cioè di condanna intervenuta per partecipazione in posizione di vertice di imputato che era stato rinviato a giudizio con la contestazione di mera partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., si è ritenuto che «Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, è condannato per il diverso reato previsto dal comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen., sul presupposto dello svolgimento di funzioni apicali» (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. Camarda, Rv. 268679). Il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, accolto; risultano logicamente assorbiti il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il dodicesimo motivo aventi ad oggetto, rispettivamente, l'ampiezza temporale della contestazione associativa (il secondo e il quinto motivo), sia essa qualificata semplice ovvero di vertice, l'esistenza e l'appartenenza della donna all'associazione volta al narcotraffico (il sesto ed il settimo), il reato-fine, costruito nell'impostazione generale, come funzionale alla contestazione associativa, di cui al capo n. 9 (ottavo e nono motivo), ed un elemento circostanziale del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestato (il dodicesimo). 3.3. Devono essere disattesi, invece, il terzo ed il quarto motivo, strettamente interconnessi tra loro, con i quali si contesta, rispettivamente, la inutilizzabilità della trascrizione delle intercettazioni, per essere stata la stessa effettuata da soggetto che si assume essere "ignoto" e, in conseguenza, inaffidabile, non potendosene conoscere la competenza professionale, e la illegittimità del diniego di perizia trascrittiva. Infatti la Corte territoriale ha congruamente e non illogicamente motivato il rigetto di entrambe le questioni, sottolineando (alle pp. 42 e 59-60): che nel corso del giudizio abbreviato in primo grado non è stata sollevata nessuna eccezione al riguardo; che si tratterebbe, comunque, così come prospettata, non di nullità o di inutilizzabilità ma di mera irregolarità; che il Giudice di merito non ha ravvisato la necessità in concreto della riapertura dell'istruttoria; che in primo grado la Difesa ha chiesto, per propria scelta processuale, l'abbreviato "secco", mentre ben avrebbe potuto chiedere l'abbreviato "condizionato" ad una perizia trascrittiva ma che ciò non ha fatto. In definitiva, dunque, risultano infondati i motivi terzo, quarto, decimo ed undicesimo; è, invece, fondato il primo motivo, con assorbimento di tutti gli ulteriori. 4. Venendo ad [OSCURATO:PERSONA], lo stesso risulta condannato solo per la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo n. 3) delll'editto. 4.1. Quanto al primo motivo, con cui ci si duole di avere i Giudici trascurato una circostanza decisiva che scagionerebbe il ricorrente, avere cioè la coimputata [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio al P.M. dell'Il maggio 2017 "scagionato" Atzori, in realtà la Corte di appello ha spiegato la complicità di Atzori nel reato di cui al capo n. 3) alle pp. 74-78 della sentenza impugnata, ove si legge che i complici Io hanno messo a parte dei traffici e delle modalità degli stessi, che gli hanno consigliato di non parlare in macchina e che Atzori ha acquistato il biglietto per il viaggio in nave per sé e per Farci, che aveva indicato con il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], fornendo altresì una targa dell'auto diversa da quella reale; peraltro, già alla p. 80 della decisione di primo grado il Tribunale ha spiegato che il contributo di Atzori non solo come concorso morale ma anche di tipo materiale, avendo, appunto, accompagnato Farci sulla nave-traghetto facendo il biglietto a proprio nome e falsificando il nome della persona con cui viaggiava ed il numero di targa dell'auto, così rendendo più difficoltosa la individuazione dell'auto di Farci e della sua vettura. 4.2. In relazione al secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima entità di cui all'art. 114 cod. pen., si rinviene, a ben vedere, sufficiente risposta, di tipo negativo, alle pp. 77-78 della sentenza impugnata, rispetto alla quale la Difesa si limita ad una mera manifestazione di dissenso. 4.3. Infine, in riferimento all'ultimo motivo, con il quale si censura la omessa giustificazione della scelta del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al discostamento dal minimo edittale, in effetti non si rinviene motivazione espressa alla p. 102 della sentenza impugnata (ove si parte da otto anni di reclusione 35.000,000 euro di multa anzichè dal minimo edittale di sei anni di reclusione e 26.000,00 euto di multa) ma occorre tenere conto che il complessivo tessuto motivazionale della sentenza offre giustificazione implicita della scelta di una pena che è assai al di sotto del valore medio edittale e, comunque, non distante dal minimo (in conformità a Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; più recentemente, nello stesso senso cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 5. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile dei capi sub nn. 1) e 12) dell'editto. 5.1. Con il primo motivo, come si è visto, si lamenta, anche tramite richiamo di precedenti di legittimità e di decisioni della Corte europea, la mancanza della prova circa l'adesione dell'imputato ad una associazione protesa al narcotraffico. Ebbene, la motivazione a proposito della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto spacciatore e corriere (v. p. 160 della sentenza del Tribunale e p. 100 di quella della Corte di appello; alle pp. 78 e ss. si spiega la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato- satellite di cui al capo n. 12 dell'editto), pur stringata, appare sufficiente, non illogica e non incongrua. In particolare, nella sentenza di primo grado (alla p. 150) si parla di [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo n. 12), per avere lo stesso cooperato con la Rozo nella realizzazione dello stesso cercando un meccanico per adattare un'autovettura al trasporto di droga, organizzando un viaggio in Sardegna con la Rozo come copertura e cercando clienti cui vendere droga e (alle pp. 158 e 160) si dice che [OSCURATO:PERSONA] collaborava stabilmente con la Rozo nello spaccio nella zona di Padova, che faceva anche da corriere e che le telefonate intercettate dimostrano la sua intraneità al gruppo, la risalenza nel tempo dei rapporti con Farci e con la Rozo, nell'interesse dei quali [OSCURATO:PERSONA] agiva come persona di fiducia, agendo, appunto, nella zona di Padova. Nella decisione di appello si spiega, più diffusamente (alle pp. 78-86), l'affermazione di responsabilità per il capo n. 12), rispondendo adeguatamente alle censure svolte con l'impugnazione di merito; quanto alla contestazione associativa, si ribadisce (alla p. 99) quanto già sostenuto dal Tribunale e cioè che [OSCURATO:PERSONA] era un "procacciatore" di clienti ed un corriere, aggiungendo anche una circostanza ulteriore e cioè (alla p. 100) che in un'occasione Farci ha incontrato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], un potenziale acquirente straniero che, però, voleva rubargli la droga, occasione in cui Farci si dimostra autorevole nell'impartire a [OSCURATO:PERSONA] direttive da seguire negli incontri con i potenziali clienti. La motivazione resiste, dunque, alle - non puntuali ed assertive - censure mosse. 5.2. Con il secondo motivo, con il quale si lamenta omissione di valutazione di prova decisiva ovvero travisamento della stessa, con riferimento al contenuto delle intercettazioni, che dimostrerebbero, a ben vedere, la non appartenenza dell'imputato all'associazione criminale, il ricorrente mira ad offrire una diversa lettura del contenuto di intercettazioni già valutato in un determinato senso nella doppia conforme di merito, ponendo, sotto l'apparente richiamo a pretese violazioni di legge, quelle che sono mere quaestiones facti. Infatti, l'attribuzione di un determinato contenuto alle intercettazioni è, per giurisprudenza costante, insindacabile in sede di legittimità, quando, come nell caso di specie, è sorretto da adeguata motivazione («In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 6.L'ultimo dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi nn. 1) e 6) dell'editto. 6.1. Appare opportuno rammentare che con il primo motivo si contesta la mancanza di prova della partecipazione associativa, al più potendosi profilare, secondo la Difesa, un mero concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. in reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; con il secondo si censura nullità della sentenza, che sarebbe sostanzialmente priva di motivazione in quanto giustificata soltanto per relationem e mediante "copia e incolla" di atti di indagine acriticamente riportati; tramite l'ultimo si denunzia mancanza di prova ed illogicità della motivazione sia per l'ipotesi associativa ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo n. 1) dell'editto sia per il reato-scopo di cui al n. 6), poichè a carico dell'imputato, in effetti condannato per la distinta vicenda "milanese", sarebbe emersa solo ed unicamente la presenza in Civitavecchia con alcuni dei coimputati il giorno 7 luglio 2013; e nulla più.6.2. Ciò posto, in effetti, le uniche informazioni che si rinvengono nelle sentenze di merito a proposito di [OSCURATO:PERSONA], detto "Gordo" cioè il "grasso", sono le seguenti: la sentenza del Tribunale lo indica come trafficante di droga colombiano (alle pp. 82 e 157), spiega che è stato controllato e videoripreso insieme a Farci 1'8 luglio 2013 a Civitavecchia (pp. 85-86), che è stato arrestato il 29 settembre 2013 a Milano per detenzione di quasi 30 kg di cocaina (fatto per il quale si è proceduto separatamente, p. 86) e che vi erano stabili rapporti del gruppo "sardo" con Arboleda (p. 158), il quale era il referente del l'organizzazione colombiana che aveva rifornito il gruppo (p. 160); la sentenza di appello parla di [OSCURATO:PERSONA] spiegando (alle pp. 88-93) l'affermazione di responsabilità per il capo n. 6), cioè per la cessione di 950,00 grammi di cocaina in data anteriore al 7 agosto 2013, essenzialmente con reiterato riferimento alla distinta vicenda del sequestro a carico dell'imputato in Milano di ingentissima quantità di droga, mentre per quanto riguarda l'associazione di cui al capo n. 1) la decisione impugnata alla p. 100 si limita a ribadire che Arbleda era il referente per i colombiani. La motivazione non resiste alle critiche. Essa, infatti, risulta inc:entrata unicamente sul ragionamento secondo cui l'imputato, essendo stato condannato in altro processo per avere detenuto ben 30 kg di cocaina, vicenda ormai definita e che viene a più riprese richiamata, essendo cioè un grosso narcotrafficante, non può che essersi recato a Civitavecchia ed avere ivi incontrato i coimputati (Rozo, Farci ed altri) se non per traffici di droga: il che è un'equazione (semel reus, sempre reus) non consentita dall'ordinamento, che non conosce "il tipo di autore".E' necessaria pertanto una nuova valutazione delle emergenze istruttorie da parte dei Giudici di merito. 7. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va annullata npi confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari; devono, invece, essere rig
Sentenza Cassazione n. 46851/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris