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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 30039/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9037-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Turismo - Stabilizzazione - Elisione del danno comunitario - Oneri probatori.

R.G.N. 9037/2018 Cron.

Rep.

Ud. 17/10/2023 CC 4312 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3960/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/09/2017 R.G.N. 3448/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado - che aveva accolto solo parzialmente la domanda della ricorrente ed aveva dichiarato sussistere tra la stessa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t. (di seguito: Ministero), un rapporto di lavoro subordinato dal 2.11.2000 al 31.12.2005 con riconoscimento del TFR alla scadenza, senza però dichiarare la nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti e senza riconoscere il risarcimento del danno per l’illegittima apposizione dei termini - dichiarava la nullità del termine apposto al contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti il 12.12.2000 e dei successivi stipulati fino al 31.12.2005, nonché del contratto a tempo determinato del 1^ gennaio 2006 con scadenza 31.12.2006 e delle successive proroghe, rispettivamente per il periodo dal 1^ gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e 1^ gennaio - 31 dicembre 2008, condannando altresì il Ministero al risarcimento del danno cd. comunitario.

2. Nel dettaglio rilevava la Corte territoriale che risultava in atti che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver svolto per l’appellata amministrazione lavori socialmente utili dal 1994 al 2000, stipulava con la stessa sei contratti a tempo determinato per prestazioni coordinate e continuative dal 12.12.2000 al 31.12.2005 e, successivamente, vari contratti a tempo determinato dal 1.1.2006, più volte prorogati fino al 31.12.2008, prima di essere assunta a tempo indeterminato con contratto del 1.1.2009, tuttora in essere.

2.1. A tanto aggiungeva che, non avendo l’amministrazione proposto appello incidentale, essendosi limitata a chiedere il rigetto del gravame, risultava accertata in via definitiva la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, fin dal primo contratto stipulato in regime di co.co.co., cosicché la nullità dell’apposizione del termine a tutti i successivi contratti conseguiva automaticamente per effetto della incompatibilità dell’apposizione di un termine ad un rapporto già a tempo indeterminato.

2.2. In conseguenze di dette premesse la Corte territoriale provvedeva alla liquidazione del risarcimento del danno cd. comunitario, sulla scia dell’insegnamento del giudice di legittimità a Sezioni Unite n. 5072 del 2016, provvedendo alla liquidazione dello stesso, utilizzando quale indice parametrico l’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.3.

Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali, in persona del Ministro p.t., con un solo motivo.

4. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. Entrambi i procuratori delle parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo proposto parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, la conseguente violazione dell’art.2043 c.c., nonché dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per come interpretati dal giudice di legittimità nelle sentenze n. 5072/2016, 22552/2016, 211/2017, 16336/2017.

2. Sostiene che l’intervenuta stabilizzazione della Restivo comporta l’elisione del danno da precarizzazione, escludendo il diritto al risarcimento del danno cd. comunitario, in armonia con quanto ritenuto dalla S.C., tra le altre, in Cass. Sez. lav. n. 22552/2016, ma anche in Cass. Sez.

Lav. n. 16336/2017 e ciò in quanto la stabilizzazione è già strumento riparatorio della precarietà, pertanto alternativo al risarcimento.

3. Va in primo luogo rilevato che benché il motivo invochi congiuntamente i canoni di cui ai numeri 3 e 5 del c.p.c. non è inammissibile in quanto è ben possibile disgiungere, all’interno del mezzo, i profili dedotti ai sensi del n. 3 ( ovvero la violazione e falsa applicazione delle norme innanzi ricordate avendo il giudice di appello liquidato il risarcimento del danno comunitario, pur essendo stata assunta la lavoratrice a tempo indeterminato a far tempo dal 1.1.2009) dalla questione sollevata ai sensi del n. 5 c.p.c. (ovvero l’omessa valutazione della intervenuta assunzione a tempo indeterminato).

Ne consegue l’irrilevanza delle decisioni citate in controricorso ( Cass. n. 2017/15651; Cass. n. 10212/2020; Cass. n. 29346/2022) per sostenere l’inammissibilità del motivo e ciò in quanto l’insegnamento del giudice di legittimità è nel senso che solo nelle ipotesi in cui la mescolanza dei motivi e delle doglianze sia inestricabile il mezzo è inammissibile.

Tanto non è nel caso di specie, alla luce di quanto innanzi si è rappresentato.

3.1. A tal riguardo, in realtà, osserva il Collegio, qui il richiamo al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è del tutto superfluo, in quanto risulta a pag. 2 della sentenza di appello (ma il “fatto” è riportato anche a pag. 2 del controricorso) l’intervenuta trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a far tempo dal 1.1.2009, sicché ciò di cui in realtà l’amministrazione si duole nel motivo è la violazione e falsa applicazione delle norme innanzi richiamate, inapplicabili in caso di assunzione a tempo indeterminato del dipendente precario, essendo tale “fatto” estintivo del danno da precarizzazione.

3.2. Nemmeno è fondata la sollevata eccezione di inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza per non aver parte ricorrente allegato e trascritto il contratto da cui risulti l’avvenuta assunzione della lavoratrice a tempo indeterminato.

3.3. Sul punto basta brevemente osservare che l’assunzione a tempo indeterminato a far tempo dal 1.1.2009 risulta, come innanzi già osservato, ex actis.3.4.

Tanto premesso, sulla scorta del costante insegnamento di legittimità, da cui questo Collegio non intende discostarsi, va riaffermato che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze dell’illecito, a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga in rapporto di derivazione causale diretta con l’abuso stesso , non essendo suffici ente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. Sez.

Lav. n. 15353/2020, Cass. Sez.

Lav. n. 14815/2021, Cass. Sez.

Lav. n. 34444/2022, Cass. Sez.

Lav. n. 11190/2023).

3.5. Ebbene nella memoria ex art. 380.1. bis c.p.c. il procuratore della parte controricorrente sostiene che i principi innanzi affermati non varrebbero perché il risarcimento del danno comunitario non vien meno in presenza di una mera chance di assunzione.

3.6. La fallacia dell’argomento deriva dal mero rilievo che dalla stessa sentenza di appello emerge, come più volte ricordato, che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato dal 1.1.2009.

4. In memoria viene sollevata anche un’ ulteriore questione, ovvero che nel caso in esame il risarcimento del danno cd. comunitario non potrebbe venir meno atteso che l’amministrazione non ha fornito prova che l’assunzione a tempo determinato sia avvenuta quale conseguenza dell’abuso della contrattazione a termine.

4.1. Sotto tal profilo , va ricordato che, effettivamente, è la P.A. - che deduce l’elisione del danno - a dover provare gli elementi costitutivi di detto fenomeno estintivo.

4.2. Nel caso di specie, tuttavia, già risulta dalla sentenza di appello ed è incontestato dalla lavoratrice (cfr. controricorso) che il suo rapporto con il Ministero sia divenuto a tempo indeterminato a far tempo dalla data innanzi indicata e la controricorrente solo nella memoria deduce la mancanza di derivazione causale tra l ’assunzione a tempo indeterminato e precedenti rapporti di lavoro illegittimi.

4.3. Ne consegue, che il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e, alla luce dei principi innanzi affermati, provvederà il giudice di merito a verificare, sulla base dei documenti già in atti, se la stabilizzazione de quo vertitur abbia quale presupposto e quindi costituisca fenomeno di derivazione causale dell’illegittimità dei pregressi rapporti tra le parti.

5. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con riguardo all’accertamento ed alla liquidazione del danno cd. comunitario, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si conformerà ai principi innanzi enunziati.

6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

7. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002).

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9037-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Turismo - Stabilizzazione - Elisione del danno comunitario - Oneri probatori. R.G.N. 9037/2018 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC 4312 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3960/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/09/2017 R.G.N. 3448/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado - che aveva accolto solo parzialmente la domanda della ricorrente ed aveva dichiarato sussistere tra la stessa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t. (di seguito: Ministero), un rapporto di lavoro subordinato dal 2.11.2000 al 31.12.2005 con riconoscimento del TFR alla scadenza, senza però dichiarare la nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti e senza riconoscere il risarcimento del danno per l’illegittima apposizione dei termini - dichiarava la nullità del termine apposto al contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti il 12.12.2000 e dei successivi stipulati fino al 31.12.2005, nonché del contratto a tempo determinato del 1^ gennaio 2006 con scadenza 31.12.2006 e delle successive proroghe, rispettivamente per il periodo dal 1^ gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e 1^ gennaio - 31 dicembre 2008, condannando altresì il Ministero al risarcimento del danno cd. comunitario. 2. Nel dettaglio rilevava la Corte territoriale che risultava in atti che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver svolto per l’appellata amministrazione lavori socialmente utili dal 1994 al 2000, stipulava con la stessa sei contratti a tempo determinato per prestazioni coordinate e continuative dal 12.12.2000 al 31.12.2005 e, successivamente, vari contratti a tempo determinato dal 1.1.2006, più volte prorogati fino al 31.12.2008, prima di essere assunta a tempo indeterminato con contratto del 1.1.2009, tuttora in essere. 2.1. A tanto aggiungeva che, non avendo l’amministrazione proposto appello incidentale, essendosi limitata a chiedere il rigetto del gravame, risultava accertata in via definitiva la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, fin dal primo contratto stipulato in regime di co.co.co., cosicché la nullità dell’apposizione del termine a tutti i successivi contratti conseguiva automaticamente per effetto della incompatibilità dell’apposizione di un termine ad un rapporto già a tempo indeterminato. 2.2. In conseguenze di dette premesse la Corte territoriale provvedeva alla liquidazione del risarcimento del danno cd. comunitario, sulla scia dell’insegnamento del giudice di legittimità a Sezioni Unite n. 5072 del 2016, provvedendo alla liquidazione dello stesso, utilizzando quale indice parametrico l’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.3. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali, in persona del Ministro p.t., con un solo motivo. 4. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Entrambi i procuratori delle parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo proposto parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, la conseguente violazione dell’art.2043 c.c., nonché dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per come interpretati dal giudice di legittimità nelle sentenze n. 5072/2016, 22552/2016, 211/2017, 16336/2017. 2. Sostiene che l’intervenuta stabilizzazione della Restivo comporta l’elisione del danno da precarizzazione, escludendo il diritto al risarcimento del danno cd. comunitario, in armonia con quanto ritenuto dalla S.C., tra le altre, in Cass. Sez. lav. n. 22552/2016, ma anche in Cass. Sez. Lav. n. 16336/2017 e ciò in quanto la stabilizzazione è già strumento riparatorio della precarietà, pertanto alternativo al risarcimento. 3. Va in primo luogo rilevato che benché il motivo invochi congiuntamente i canoni di cui ai numeri 3 e 5 del c.p.c. non è inammissibile in quanto è ben possibile disgiungere, all’interno del mezzo, i profili dedotti ai sensi del n. 3 ( ovvero la violazione e falsa applicazione delle norme innanzi ricordate avendo il giudice di appello liquidato il risarcimento del danno comunitario, pur essendo stata assunta la lavoratrice a tempo indeterminato a far tempo dal 1.1.2009) dalla questione sollevata ai sensi del n. 5 c.p.c. (ovvero l’omessa valutazione della intervenuta assunzione a tempo indeterminato). Ne consegue l’irrilevanza delle decisioni citate in controricorso ( Cass. n. 2017/15651; Cass. n. 10212/2020; Cass. n. 29346/2022) per sostenere l’inammissibilità del motivo e ciò in quanto l’insegnamento del giudice di legittimità è nel senso che solo nelle ipotesi in cui la mescolanza dei motivi e delle doglianze sia inestricabile il mezzo è inammissibile. Tanto non è nel caso di specie, alla luce di quanto innanzi si è rappresentato. 3.1. A tal riguardo, in realtà, osserva il Collegio, qui il richiamo al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è del tutto superfluo, in quanto risulta a pag. 2 della sentenza di appello (ma il “fatto” è riportato anche a pag. 2 del controricorso) l’intervenuta trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a far tempo dal 1.1.2009, sicché ciò di cui in realtà l’amministrazione si duole nel motivo è la violazione e falsa applicazione delle norme innanzi richiamate, inapplicabili in caso di assunzione a tempo indeterminato del dipendente precario, essendo tale “fatto” estintivo del danno da precarizzazione. 3.2. Nemmeno è fondata la sollevata eccezione di inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza per non aver parte ricorrente allegato e trascritto il contratto da cui risulti l’avvenuta assunzione della lavoratrice a tempo indeterminato. 3.3. Sul punto basta brevemente osservare che l’assunzione a tempo indeterminato a far tempo dal 1.1.2009 risulta, come innanzi già osservato, ex actis.3.4. Tanto premesso, sulla scorta del costante insegnamento di legittimità, da cui questo Collegio non intende discostarsi, va riaffermato che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze dell’illecito, a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga in rapporto di derivazione causale diretta con l’abuso stesso , non essendo suffici ente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. Sez. Lav. n. 15353/2020, Cass. Sez. Lav. n. 14815/2021, Cass. Sez. Lav. n. 34444/2022, Cass. Sez. Lav. n. 11190/2023). 3.5. Ebbene nella memoria ex art. 380.1. bis c.p.c. il procuratore della parte controricorrente sostiene che i principi innanzi affermati non varrebbero perché il risarcimento del danno comunitario non vien meno in presenza di una mera chance di assunzione. 3.6. La fallacia dell’argomento deriva dal mero rilievo che dalla stessa sentenza di appello emerge, come più volte ricordato, che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato dal 1.1.2009. 4. In memoria viene sollevata anche un’ ulteriore questione, ovvero che nel caso in esame il risarcimento del danno cd. comunitario non potrebbe venir meno atteso che l’amministrazione non ha fornito prova che l’assunzione a tempo determinato sia avvenuta quale conseguenza dell’abuso della contrattazione a termine. 4.1. Sotto tal profilo , va ricordato che, effettivamente, è la P.A. - che deduce l’elisione del danno - a dover provare gli elementi costitutivi di detto fenomeno estintivo. 4.2. Nel caso di specie, tuttavia, già risulta dalla sentenza di appello ed è incontestato dalla lavoratrice (cfr. controricorso) che il suo rapporto con il Ministero sia divenuto a tempo indeterminato a far tempo dalla data innanzi indicata e la controricorrente solo nella memoria deduce la mancanza di derivazione causale tra l ’assunzione a tempo indeterminato e precedenti rapporti di lavoro illegittimi. 4.3. Ne consegue, che il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e, alla luce dei principi innanzi affermati, provvederà il giudice di merito a verificare, sulla base dei documenti già in atti, se la stabilizzazione de quo vertitur abbia quale presupposto e quindi costituisca fenomeno di derivazione causale dell’illegittimità dei pregressi rapporti tra le parti. 5. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con riguardo all’accertamento ed alla liquidazione del danno cd. comunitario, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si conformerà ai principi innanzi enunziati. 6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 7. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002). P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la senten
Sentenza Cassazione n. 30039/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris