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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17272/2026

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ordinanza del 26/08/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cuiin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha disposto la revocadell’affidamento in prova al servizio sociale con efficacia ex nunc;Tenuto conto che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, in presenza diun comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità deltribunale di sorveglianza, il quale ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli conmotivazione adeguata;Rilevato che nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revocadell’affidamento in prova per avere [OSCURATO:PERSONA] commesso un furto di materiale pirotecnico,ritenuto grave, nonostante la mancanza di querela della persona offesa, in quanto posto inessere immediatamente dopo l’inizio dell’esecuzione della misura;Considerato che il ricorso è interamente versato in fatto, perché richiama il difetto di querela,la circostanza che il reato sia rimasto allo stadio del tentativo, le scuse dell’affidato e ilperdono del derubato, la mancanza di una relazione Uepe sul punto, la riferibilità della penaespianda a reati risalenti nel tempo;[OSCURATO:PERSONA] che, in assenza di illogicità o contradditorietà della motivazione del Tribunale disorveglianza, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto censura lamotivazione essenzialmente per il tramite di una diversa lettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata, in modo non consentito in sede di legittimità;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 26/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cuiin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha disposto la revocadell’affidamento in prova al servizio sociale con efficacia ex nunc;Tenuto conto che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, in presenza diun comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità deltribunale di sorveglianza, il quale ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli conmotivazione adeguata;Rilevato che nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revocadell’affidamento in prova per avere [OSCURATO:PERSONA] commesso un furto di materiale pirotecnico,ritenuto grave, nonostante la mancanza di querela della persona offesa, in quanto posto inessere immediatamente dopo l’inizio dell’esecuzione della misura;Considerato che il ricorso è interamente versato in fatto, perché richiama il difetto di querela,la circostanza che il reato sia rimasto allo stadio del tentativo, le scuse dell’affidato e ilperdono del derubato, la mancanza di una relazione Uepe sul punto, la riferibilità della penaespianda a reati risalenti nel tempo;[OSCURATO:PERSONA] che, in assenza di illogicità o contradditorietà della motivazione del Tribunale disorveglianza, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto censura lamotivazione essenzialmente per il tramite di una diversa lettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata, in modo non consentito in sede di legittimità;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17272/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris