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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16264/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame proposto avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 23 luglio 2021.

A ragione della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato come, a fronte di una decisione di primo grado corredata da motivazione contestuale, il difensore di fiducia dell'imputato avesse depositato l'atto di appello in data 22 settembre 2021, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. b), cod. proc. pen..

2. Con il ricorso per cassazione, Filali denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 544 cod. proc. pen. e deduce, a sostegno, che il sostituto processuale del difensore di fiducia, presente alla lettura della sentenza, aveva ritenuto che, non essendo stata effettuata in aula la lettura o l'esposizione riassuntiva della motivazione, questa sarebbe stata depositata entro i successivi quindici giorni, di modo che aveva trasmesso tale informazione errata al difensore di fiducia, il quale, unicamente dopo la scadenza del termine per impugnare, si era avveduto dell'avvenuta motivazione contestuale, nemmeno annotata sul frontespizio della sentenza, che, a sua volta, non era stata rilasciata unitamente al verbale di udienza, che solo riportava la detta circostanza.

Donde, dovendosi il termine per impugnare considerare quello "ordinario", l'impugnazione era da ritenersi tempestiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta in data 20 febbraio 2023, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Essendo stato denunciato un error in procedendo, questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/201:1, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304).

Orbene, dall'esame del verbale di udienza redatto in data 23 luglio 2021, versato nel fascicolo processuale, risulta senza ombra di dubbio che si sia dato effettivamente atto dell'avvenuta lettura della motivazione contestualmente al dispositivo, alla presenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Ciò posto, devesi rammentare che, in caso di motivazione contestuale, dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento e la pubblicazione, prevista dall'art. 545, comma 2, cod. proc. pen., equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza (così art. 545, comma 3, cod. proc. pen.), con la conseguenza che, nell'ipotesi di assenza del difensore cli fiducia, il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per il sostituto processuale (che può autonomamente impugnarla), anche se nominato d'ufficio per la sola udienza, sia per il difensore di fiducia, che non ha diritto alla notifica (Sez. 3, n. 19985 del 15/3/2017, Biagi, Rv. 269772; Sez. 6, n. 12498 del 18/10/2000, dep. 2001, Mesiano, Rv. 218420).

3. Da tanto consegue che la lettura in udienza di disposi':ivo e motivazione, eventualmente "sostituita con una esposizione riassuntiva" (art. 545, comma 2, cod. proc. pen.), attestata dal verbale di udienza, con contestuale deposito della sentenza, è l'unico dato rilevante ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione (Sez. 2, n. 33848 del 29/10/2020, Miah, n.m.; Sez. 4, n. 20998 del 26/4/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 2, n. 24200 del 16/3/2010, Mazzilli, Rv. 247525; Sez. 2, n. 8043 del 9/2/2010, Scafa, Rv. 246453).

Tra l'altro, la sottoscrizione del verbale di udienza anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice è volta a garantire - con profili di responsabilità penale in caso di falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto), dovendosi reputare superflua e irrilevante l'eventuale indicazione nel dispositivo o nel frontespizio della sentenza della motivazione contestuale (Sez. 5, n. 1742 del 19/4/1999, Mazzola, Rv. 214468).

4. Per le esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame proposto avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 23 luglio 2021. A ragione della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato come, a fronte di una decisione di primo grado corredata da motivazione contestuale, il difensore di fiducia dell'imputato avesse depositato l'atto di appello in data 22 settembre 2021, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. b), cod. proc. pen.. 2. Con il ricorso per cassazione, Filali denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 544 cod. proc. pen. e deduce, a sostegno, che il sostituto processuale del difensore di fiducia, presente alla lettura della sentenza, aveva ritenuto che, non essendo stata effettuata in aula la lettura o l'esposizione riassuntiva della motivazione, questa sarebbe stata depositata entro i successivi quindici giorni, di modo che aveva trasmesso tale informazione errata al difensore di fiducia, il quale, unicamente dopo la scadenza del termine per impugnare, si era avveduto dell'avvenuta motivazione contestuale, nemmeno annotata sul frontespizio della sentenza, che, a sua volta, non era stata rilasciata unitamente al verbale di udienza, che solo riportava la detta circostanza. Donde, dovendosi il termine per impugnare considerare quello "ordinario", l'impugnazione era da ritenersi tempestiva. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta in data 20 febbraio 2023, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Essendo stato denunciato un error in procedendo, questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/201:1, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304). Orbene, dall'esame del verbale di udienza redatto in data 23 luglio 2021, versato nel fascicolo processuale, risulta senza ombra di dubbio che si sia dato effettivamente atto dell'avvenuta lettura della motivazione contestualmente al dispositivo, alla presenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ciò posto, devesi rammentare che, in caso di motivazione contestuale, dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento e la pubblicazione, prevista dall'art. 545, comma 2, cod. proc. pen., equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza (così art. 545, comma 3, cod. proc. pen.), con la conseguenza che, nell'ipotesi di assenza del difensore cli fiducia, il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per il sostituto processuale (che può autonomamente impugnarla), anche se nominato d'ufficio per la sola udienza, sia per il difensore di fiducia, che non ha diritto alla notifica (Sez. 3, n. 19985 del 15/3/2017, Biagi, Rv. 269772; Sez. 6, n. 12498 del 18/10/2000, dep. 2001, Mesiano, Rv. 218420). 3. Da tanto consegue che la lettura in udienza di disposi':ivo e motivazione, eventualmente "sostituita con una esposizione riassuntiva" (art. 545, comma 2, cod. proc. pen.), attestata dal verbale di udienza, con contestuale deposito della sentenza, è l'unico dato rilevante ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione (Sez. 2, n. 33848 del 29/10/2020, Miah, n.m.; Sez. 4, n. 20998 del 26/4/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 2, n. 24200 del 16/3/2010, Mazzilli, Rv. 247525; Sez. 2, n. 8043 del 9/2/2010, Scafa, Rv. 246453). Tra l'altro, la sottoscrizione del verbale di udienza anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice è volta a garantire - con profili di responsabilità penale in caso di falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto), dovendosi reputare superflua e irrilevante l'eventuale indicazione nel dispositivo o nel frontespizio della sentenza della motivazione contestuale (Sez. 5, n. 1742 del 19/4/1999, Mazzola, Rv. 214468). 4. Per le esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00
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