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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:88
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CJ0156_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-156/97, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata da signori H. van Lier e G. zur Hausen, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dall'avv.

B. Wägenbaur, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Oss ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv.

D. Baas, del foro di Mannheim, Postfach 10 27 50, D-68027 Mannheim, convenuta, avente ad oggetto il rimborso di un anticipo che la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla convenuta per un progetto dimostrativo nel settore della produzione di energia con l'impiego di residui della rottamazione delle autovetture,

LA CORTE

(Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e

V. Skouris, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, e successivamente signor H.A.

Rühl, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 febbraio 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 1999, vista l'ordinanza di riapertura della fase orale del 30 settembre 1999, vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 ottobre 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 novembre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato in cancelleria il 23 aprile 1997, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a far condannare la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») al pagamento della somma di 251 649 ECU, maggiorata degli interessi dovuti a partire dal 1_ luglio 1991, calcolati ai tassi pubblicati il primo giorno lavorativo di ciascun mese utilizzati dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre il pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso annuo del 4% a partire dal 1_ maggio 1995, domanda cui ha in seguito rinunciato. 2 Il 4 dicembre 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], stipulava con la [OSCURATO:PERSONA], con sede ad Oss ([OSCURATO:PERSONA]), con la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «VBS»), con sede ad Heidelberg (Germania), entrambe rappresentate dal loro direttore, il signor [OSCURATO:PERSONA], e con la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «DF»), con sede a Düsseldorf (Germania), rappresentata dal signor Hahn, un contratto concernente la concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un sostegno finanziario alle dette società che agivano in solido per la realizzazione di un progetto intitolato «Energieerzeugung aus einer bei der Verwertung von Autoschrott anfallenden Reststofffraktion» (produzione di energia con l'impiego di residui della rottamazione delle autovetture; in prosieguo: il «contratto»). 3 Detto contratto veniva stipulato in base al regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29). 4 A termini del contratto le tre precitate società sono vincolate nei confronti della Comunità come debitori in solido, denominati il «contraente». 5 In forza dell'art. 3 del contratto, il sostegno finanziario è fissato nella misura del 17% del costo effettivo, IVA esclusa, calcolato sul valore aggiunto del progetto, entro un massimale di 987 343 ECU.

Il versamento effettivo del detto sostegno finanziario è previsto dall'allegato II del contratto.

In base al punto I, lett. 1.a, di tale allegato, la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare un anticipo di 296 203 ECU dopo la firma del contratto e, in seguito, in forza del punto I, lett. 1.b, un importo ammontante all'8,5% delle spese effettivamente sostenute in funzione di relazioni che il contraente doveva presentare e previo controllo dei documenti da esso presentati. 6 L'art. 4.3.2 del contratto prevede in particolare che il contraente trasmetta alla [OSCURATO:PERSONA], almeno una volta all'anno, una relazione sulle spese sostenute, allegandovi i relativi documenti giustificativi. 7 Ai sensi dell'art. 7, il contratto può essere modificato o completato solo mediante una clausola addizionale apposta per iscritto, che dev'essere firmata dalle due parti contraenti. 8 Ai sensi del suo art. 8, il contratto «può essere risolto ipso iure dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di inadempimento, da parte del contraente, di uno degli obblighi impostigli dal presente contratto (...)». 9 L'art. 9, primo e terzo comma, del contratto dispone: «Ciascuna delle parti firmatarie può risolvere il presente contratto, con un preavviso di due mesi, qualora il programma dei lavori contenuto nell'allegato I risulti impraticabile, in particolare a causa di difficoltà tecniche o economiche prevedibili o di un superamento insostenibile dei costi del progetto rispetto alle previsioni. (...) Qualora nel corso di un controllo si accerti che le somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono eccessive, la parte contraente deve immediatamente rimborsare l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi dovuti a partire dalla data di conclusione o di ultimazione dei lavori previsti dal contratto». 10 Ai sensi dell'art. 13 del contratto, le parti contraenti hanno convenuto di attribuire alla Corte la competenza a dirimere tutte le liti eventuali aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'applicazione del contratto.

L'art. 14 dispone che il contratto è disciplinato dalla legge tedesca. 11 In forza dell'allegato I del contratto, il programma di lavoro che il contraente doveva eseguire comprendeva le seguenti cinque fasi: «Ingegneria», «Produzione e consegna», «Installazione», «Dimostrazione» e «Relazione finale e documentazione». 12 All'inizio del 1991 la [OSCURATO:PERSONA] versava alla VBS l'anticipo di 296 203 ECU che era stato stabilito nel contratto (v. punto 5 della presente sentenza). 13 La DF, con lettera 21 agosto 1991, informava la [OSCURATO:PERSONA] che non era più in grado di continuare la sua partecipazione al progetto dimostrativo e che avrebbe proceduto con la VBS alle necessarie modifiche contrattuali.

Con lettera 26 agosto 1991 la VBS informava quindi la [OSCURATO:PERSONA] che aveva iniziato al riguardo trattative con la DF. 14 Con lettera 7 ottobre 1991, com'era previsto dal contratto, la VBS inviava la prima relazione tecnica provvisoria e la prima relazione finanziaria.

Questa calcolava le spese effettuate dal contraente pari alla somma di 1 038 723,40 DEM, di cui la [OSCURATO:PERSONA] accettava la somma di 943 662,74 DEM, pari alla somma di 460 808,82 ECU.

In forza del punto I, lett. 1.b, dell'allegato II del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] versava pertanto alla VBS l'8,5% di tale importo, vale a dire 39 169 ECU (v. punto 5 della presente sentenza). 15 La VBS, con lettera 29 ottobre 1992, comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] la seconda relazione tecnica provvisoria e la seconda relazione finanziaria relativa alla realizzazione pratica del progetto di dimostrazione.

Questa seconda relazione finanziaria calcolava le spese effettuate a partire dall'inizio dei lavori pari ad un importo di 1 541 278,48 DEM, ivi compreso quello di 943 662,74 DEM già accettato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, dalle relazioni risultava in particolare che, fra il 1_ luglio 1991 e il 30 giugno 1992, non era stato effettuato alcun lavoro sul luogo di realizzazione del progetto (vale a dire Heidelberg), a causa della mancanza di un'autorizzazione che doveva essere rilasciata dalle autorità tedesche, e che al riguardo era pendente una causa dinanzi al giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di dette due relazioni, non versava più altri anticipi. 16 Il 16 dicembre 1992 la VBS informava per iscritto la [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe più partecipato al progetto e le chiedeva l'autorizzazione di trasferire il progetto alla [OSCURATO:PERSONA]. 17 Con lettera 9 marzo 1993, preceduta da un colloquio svoltosi il 3 marzo fra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la VBS, la [OSCURATO:PERSONA] confermava alla [OSCURATO:PERSONA] il recesso della DF, nonché quello della VBS, e subordinava il proseguimento del progetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] in particolare alla condizione che quest'ultima ottenesse la necessaria autorizzazione amministrativa per la realizzazione del progetto, entro il 31 dicembre 1993.

La stessa dichiarava inoltre che non avrebbe più versato altri anticipi fino a detta data, e che si riservava il diritto di disdire il contratto se il termine impartito non fosse stato rispettato. [OSCURATO:PERSONA] inviava alla VBS una copia della lettera 9 marzo 1993. 18 Con lettera 27 settembre 1993 il signor [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore della VBS, informava la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado né di realizzare da sola il progetto di dimostrazione né di adempiere contemporaneamente i suoi obblighi eventuali in caso di disdetta del contratto, poiché doveva far fronte e continuava a dover far fronte a gravi difficoltà finanziarie. 19 Gli sforzi effettuati nel frattempo dal signor [OSCURATO:PERSONA] al fine di trovare un socio che disponesse d'ingenti mezzi finanziari non avevano dato alcun esito. 20 Con lettera 16 agosto 1994, inviata alla VBS e alla [OSCURATO:PERSONA], e ricevuta da quest'ultima il 19 agosto seguente, la [OSCURATO:PERSONA] disdiceva il contratto e ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] di inviarle i documenti per consentirle di controllare l'importo dell'anticipo.

Con lettera 29 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarle un importo complessivo di 334 481 ECU.

L'8 febbraio 1995 essa emetteva quindi un ordine di riscossione la cui scadenza era fissata per il 30 aprile 1995.

Sulla disdetta del contratto 21 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il ricorso di cui trattasi è diretto unicamente contro la [OSCURATO:PERSONA] in quanto, rispettivamente nell'agosto 1991 e nel dicembre 1992, la VBS e la DF sono recedute dal contratto.

Nel corso del colloquio 3 marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stabilito inoltre con il signor [OSCURATO:PERSONA] e con un rappresentante della VBS che quest'ultima e la DF avrebbero rescisso il contratto e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proseguito il progetto a talune condizioni. 22 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la disdetta del contratto cui ha proceduto era giustificata, in forza dell'art. 9, primo comma, del detto contratto, dalla prevedibile difficoltà economica del progetto. 23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la disdetta effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 agosto 1994 non ha potuto porre fine al contratto. 24 Infatti, nessun motivo giustificava che la [OSCURATO:PERSONA] disdicesse il contratto a norma dell'art. 9 di quest'ultimo, e non si era verificata alcuna difficoltà economica prevedibile del programma di lavoro, ai sensi dell'art. 9, primo comma.

Tuttavia, da un confronto fra l'art. 8 e l'art. 9 del contratto risulterebbe che il recesso, conformemente all'art. 8, è autorizzato in caso di cattiva esecuzione o di violazione di un obbligo ad opera della controparte contrattuale.

Orbene, nella specie, sarebbero soddisfatte le condizioni di cui all'art. 8, ma non quelle ex art. 9. 25 Inoltre, dallo stesso contratto, in particolare dal suo preambolo e dall'art. 1, in combinato disposto con l'art. 425 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe porre fine al contratto solo con un atto produttivo di effetti nei confronti di tutti i suoi contraenti.

La disdetta 16 agosto 1994 non produrrebbe quindi effetti poiché sarebbe stata notificata soltanto alla VBS e alla [OSCURATO:PERSONA], ma non alla DF. 26 A questo proposito si deve constatare che la disdetta effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 16 agosto 1994 ha posto fine al contratto. 27 In primo luogo, va rilevato che la disdetta del contratto era giustificata dall'art. 9, primo comma, del contratto.

Questa disposizione non presuppone necessariamente che una prevedibile difficoltà economica sia all'origine dell'impraticabilità del programma di lavoro.

E' sufficiente, come risulta dall'uso del termine «in particolare», che il programma di lavoro sia divenuto impraticabile. 28 Quest'ultima condizione è stata soddisfatta quando la [OSCURATO:PERSONA] ha disdetto il contratto con lettera 16 agosto 1994 poiché, fra le tre imprese associate all'inizio del progetto, ne restava solo una, la quale non era manifestamente in grado di eseguire il contratto.

E' vero, come ammette la [OSCURATO:PERSONA], che, in tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto risolvere il contratto in forza dell'art. 8 dello stesso.

Tuttavia, tale articolo, che riconosce alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto di risolvere il contratto, non si può interpretare nel senso che esso limiti il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a disdire il contratto conformemente all'art. 9 del contratto stesso. 29 In secondo luogo, occorre osservare che la disdetta della [OSCURATO:PERSONA] era valida ed ha posto quindi fine al contratto, benché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia espressamente disdetto il contratto anche nei confronti della DF. 30 A questo proposito va sottolineato che tale disdetta non era necessaria se tutte le parti del contratto avevano deciso, nell'ambito di un contratto in forza dell'art. 305 del BGB, che la DF sarebbe recessa dal contratto. 31 E' vero che la [OSCURATO:PERSONA] nega di aver acconsentito a siffatto contratto il quale, peraltro, secondo la giurisprudenza e la dottrina tedesche, non avrebbe, malgrado l'art. 7 del contratto, richiesto necessariamente la forma scritta.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non si è immediatamente opposta alla lettera 9 marzo 1993, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato alcune trattative che si erano svolte fra le parti contraenti il 3 marzo 1993, e secondo le quali queste ultime erano d'accordo sul recesso della DF.

In forza della giurisprudenza e della dottrina tedesche, vi sarebbe accordo sul recesso della DF se la lettera 9 marzo 1993 dovesse essere qualificata come «kaufmännisches Bestätigungsschreiben» (lettera commerciale di conferma). 32 Tuttavia, si può lasciare in sospeso la questione se la lettera 9 marzo 1993 debba essere qualificata come tale.

Infatti, nella specie, la disdetta della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata effettiva anche se la DF fosse sempre rimasta formalmente parte contraente. 33 E' vero, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che dall'art. 425 del BGB, in combinato disposto col contratto, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] poteva, in via di principio, disdire il contratto solo nei confronti di tutti i contraenti, che erano debitori in solido.

Infatti, sarebbe contrario allo spirito del contratto che la [OSCURATO:PERSONA] ponga fine al contratto per quanto concerne uno dei contraenti e lo prosegua con gli altri.

Tuttavia, nella specie, si deve tener conto del fatto che la DF, sin dal 21 agosto 1991, ha dichiarato in modo serio e definitivo che non avrebbe più potuto proseguire la sua partecipazione al contratto.

Le ragioni da essa presentate al riguardo sono state espressamente approvate dalla VBS nella sua lettera 26 agosto 1991 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non si è opposta al recesso della DF, ma ha proseguito l'esecuzione del contratto senza la partecipazione della DF.

Ciò posto, si deve - conformemente al principio di buona fede ex artt. 157 e 242 del BGB - interpretare il contratto stipulato fra le parti nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di disdirlo nei confronti della VBS e della [OSCURATO:PERSONA], senza notificare la disdetta del contratto nei confronti della DF con la quale il proseguimento del contratto era escluso.

Sul rimborso dell'anticipo 34 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in forza dell'art. 9, terzo comma, del contratto, dall'importo versato di 335 372 ECU occorre detrarre unicamente la somma di 83 723 ECU a favore della [OSCURATO:PERSONA].

Si tratterebbe, nella specie, dell'aiuto finanziario di cui agli artt. 1.2 e 3 del contratto.

Tale aiuto corrisponderebbe al 17% dei costi del progetto controllati ed approvati dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo la presentazione della prima relazione finanziaria per la fase ingegneristica, che rappresentano un importo complessivo di 943 662,74 DEM, vale a dire la somma di 492 489 ECU, di cui il 17% costituisce la somma di 83 723 ECU.

Il saldo che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] ammonterebbe di conseguenza alla somma di 251 649 ECU (335 372 ECU, previa detrazione di 83 723 ECU).

E' vero che questa ha considerato, in una nota 20 gennaio 1994, che occorreva riconoscere la fase ingegneristica nella misura di 1 127 800 DEM, purché fossero disponibili i relativi documenti giustificativi.

Tuttavia, né la VBS né la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbero inviato detti documenti giustificativi, la cui trasmissione era espressamente prevista dall'art. 4.3.2 del contratto.

Inoltre, tale nota sarebbe stata, come espressamente risulta dal suo titolo, solo una «base di discussione non vincolante». 35 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l'art. 9, terzo comma, del contratto non stabilisce un diritto al rimborso in caso di disdetta del contratto conformemente al primo comma.

Anche se sussistesse siffatto diritto della [OSCURATO:PERSONA], le spese da riconoscere ammonterebbero alla somma complessiva di 1 127 800 DEM, e non soltanto a quella di 943 662,74 DEM.

In tale caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe diritto, conformemente alla sua nota 20 gennaio 1994, al rimborso della somma di 236 333 ECU.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] nega che i documenti giustificativi siano stati chiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 36 Occorre constatare, come risulta chiaramente dall'art. 9, terzo comma, del contratto, che, in caso di disdetta di quest'ultimo in base al suo primo comma, il contraente deve rimborsare la somma indebitamente versata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 37 Per quanto riguarda l'importo esatto da rimborsare, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha versato anticipi nella misura di 335 372 ECU, e che occorre, conformemente all'art. 3 del contratto, detrarre da detta somma il 17% delle spese effettuate dal contraente per la realizzazione del progetto.

Al riguardo va constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha provato che devono essere riconosciute solo spese ammontanti a 943 662,74 DEM, e non a 1 127 800 DEM, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, è pacifico che il contraente non ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] i documenti che provino l'assunzione di spese che superassero la somma di 943 662,74 DEM.

Orbene, dal testo e dall'obiettivo dell'art. 3 del contratto, in combinato disposto con il suo art. 9, terzo comma, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a riconoscere soltanto le spese la cui assunzione è dimostrata dall'invio di documenti giustificativi.

Dato che l'obbligo di inviare detti documenti risulta dall'art. 4.3.2 del contratto, è irrilevante che la [OSCURATO:PERSONA] li abbia richiesti. 38 Di conseguenza, il saldo che dev'essere rimborsato dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonta, conformemente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], alla somma di 251 649 ECU (335 372 ECU, previa detrazione della somma di 83 723 ECU). 39 In base all'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), si deve sostituire, per quanto riguarda l'importo del capitale e quello degli interessi, il riferimento all'ECU con un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ECU.

Sul diritto di ritenzione dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:PERSONA] deduce un diritto di ritenzione in base all'art. 273 del BGB, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora deciso sulla domanda della VBS 29 ottobre 1992 per quanto attiene alla seconda relazione finanziaria. 41 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che ha adottato la decisione quanto alla seconda relazione finanziaria fissando, con lettera 9 marzo 1993, un termine alla [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1993 per ottenere l'autorizzazione amministrativa e informandola che non avrebbe più proceduto ad alcun versamento fino a detta data. 42 Al riguardo, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha diritto ad effettuare una ritenzione in forza dell'art. 273, n. 1, del BGB. 43 Infatti, è sufficiente ricordare che, dal momento che il contratto è stato disdetto dalla [OSCURATO:PERSONA], non si deve più concedere un sostegno finanziario supplementare.

Sugli interessi 44 [OSCURATO:PERSONA] rinvia all'art. 9, terzo comma, del contratto, secondo cui il debitore tenuto al rimborso deve pagare gli interessi dovuti a partire dalla data di conclusione o di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe terminato la prima fase del progetto il 30 giugno 1991.

Di conseguenza, gli interessi dovrebbero essere calcolati a partire dal 1_ luglio 1991. 45 [OSCURATO:PERSONA] adduce che l'art. 9, terzo comma, del contratto non prevede che la somma presa in considerazione per il diritto al rimborso produca interessi a partire dalla data della conclusione della prima fase del progetto.

Inoltre, tale fase, vale a dire quella relativa all'ingegneria, non sarebbe stata ultimata il 30 giugno 1991, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, nessuno sarebbe in grado di determinare la data in cui è terminata la fase ingegneristica. 46 Al riguardo va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo dimostrato la data in cui il contraente aveva terminato i lavori, può, ai sensi degli artt. 284 e 288 del BGB, chiedere soltanto il versamento degli interessi di mora a partire dal 1_ maggio 1995, al tasso previsto dall'art. 9, quarto comma, del contratto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda in tal senso; la [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] BV è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee la somma di 251 649 euro, maggiorata degli interessi su detta somma a partire dal 1_ maggio 1995, calcolati ai tassi pubblicati il primo giorno lavorativo di ciascun mese utilizzati dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] BV è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0156_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-156/97, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata da signori H. van Lier e G. zur Hausen, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Oss ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv. D. Baas, del foro di Mannheim, Postfach 10 27 50, D-68027 Mannheim, convenuta, avente ad oggetto il rimborso di un anticipo che la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla convenuta per un progetto dimostrativo nel settore della produzione di energia con l'impiego di residui della rottamazione delle autovetture, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, e successivamente signor H.A. Rühl, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 febbraio 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 1999, vista l'ordinanza di riapertura della fase orale del 30 settembre 1999, vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 ottobre 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 novembre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato in cancelleria il 23 aprile 1997, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a far condannare la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») al pagamento della somma di 251 649 ECU, maggiorata degli interessi dovuti a partire dal 1_ luglio 1991, calcolati ai tassi pubblicati il primo giorno lavorativo di ciascun mese utilizzati dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre il pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso annuo del 4% a partire dal 1_ maggio 1995, domanda cui ha in seguito rinunciato. 2 Il 4 dicembre 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], stipulava con la [OSCURATO:PERSONA], con sede ad Oss ([OSCURATO:PERSONA]), con la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «VBS»), con sede ad Heidelberg (Germania), entrambe rappresentate dal loro direttore, il signor [OSCURATO:PERSONA], e con la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «DF»), con sede a Düsseldorf (Germania), rappresentata dal signor Hahn, un contratto concernente la concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un sostegno finanziario alle dette società che agivano in solido per la realizzazione di un progetto intitolato «Energieerzeugung aus einer bei der Verwertung von Autoschrott anfallenden Reststofffraktion» (produzione di energia con l'impiego di residui della rottamazione delle autovetture; in prosieguo: il «contratto»). 3 Detto contratto veniva stipulato in base al regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29). 4 A termini del contratto le tre precitate società sono vincolate nei confronti della Comunità come debitori in solido, denominati il «contraente». 5 In forza dell'art. 3 del contratto, il sostegno finanziario è fissato nella misura del 17% del costo effettivo, IVA esclusa, calcolato sul valore aggiunto del progetto, entro un massimale di 987 343 ECU. Il versamento effettivo del detto sostegno finanziario è previsto dall'allegato II del contratto. In base al punto I, lett. 1.a, di tale allegato, la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare un anticipo di 296 203 ECU dopo la firma del contratto e, in seguito, in forza del punto I, lett. 1.b, un importo ammontante all'8,5% delle spese effettivamente sostenute in funzione di relazioni che il contraente doveva presentare e previo controllo dei documenti da esso presentati. 6 L'art. 4.3.2 del contratto prevede in particolare che il contraente trasmetta alla [OSCURATO:PERSONA], almeno una volta all'anno, una relazione sulle spese sostenute, allegandovi i relativi documenti giustificativi. 7 Ai sensi dell'art. 7, il contratto può essere modificato o completato solo mediante una clausola addizionale apposta per iscritto, che dev'essere firmata dalle due parti contraenti. 8 Ai sensi del suo art. 8, il contratto «può essere risolto ipso iure dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di inadempimento, da parte del contraente, di uno degli obblighi impostigli dal presente contratto (...)». 9 L'art. 9, primo e terzo comma, del contratto dispone: «Ciascuna delle parti firmatarie può risolvere il presente contratto, con un preavviso di due mesi, qualora il programma dei lavori contenuto nell'allegato I risulti impraticabile, in particolare a causa di difficoltà tecniche o economiche prevedibili o di un superamento insostenibile dei costi del progetto rispetto alle previsioni. (...) Qualora nel corso di un controllo si accerti che le somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono eccessive, la parte contraente deve immediatamente rimborsare l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi dovuti a partire dalla data di conclusione o di ultimazione dei lavori previsti dal contratto». 10 Ai sensi dell'art. 13 del contratto, le parti contraenti hanno convenuto di attribuire alla Corte la competenza a dirimere tutte le liti eventuali aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'applicazione del contratto. L'art. 14 dispone che il contratto è disciplinato dalla legge tedesca. 11 In forza dell'allegato I del contratto, il programma di lavoro che il contraente doveva eseguire comprendeva le seguenti cinque fasi: «Ingegneria», «Produzione e consegna», «Installazione», «Dimostrazione» e «Relazione finale e documentazione». 12 All'inizio del 1991 la [OSCURATO:PERSONA] versava alla VBS l'anticipo di 296 203 ECU che era stato stabilito nel contratto (v. punto 5 della presente sentenza). 13 La DF, con lettera 21 agosto 1991, informava la [OSCURATO:PERSONA] che non era più in grado di continuare la sua partecipazione al progetto dimostrativo e che avrebbe proceduto con la VBS alle necessarie modifiche contrattuali. Con lettera 26 agosto 1991 la VBS informava quindi la [OSCURATO:PERSONA] che aveva iniziato al riguardo trattative con la DF. 14 Con lettera 7 ottobre 1991, com'era previsto dal contratto, la VBS inviava la prima relazione tecnica provvisoria e la prima relazione finanziaria. Questa calcolava le spese effettuate dal contraente pari alla somma di 1 038 723,40 DEM, di cui la [OSCURATO:PERSONA] accettava la somma di 943 662,74 DEM, pari alla somma di 460 808,82 ECU. In forza del punto I, lett. 1.b, dell'allegato II del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] versava pertanto alla VBS l'8,5% di tale importo, vale a dire 39 169 ECU (v. punto 5 della presente sentenza). 15 La VBS, con lettera 29 ottobre 1992, comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] la seconda relazione tecnica provvisoria e la seconda relazione finanziaria relativa alla realizzazione pratica del progetto di dimostrazione. Questa seconda relazione finanziaria calcolava le spese effettuate a partire dall'inizio dei lavori pari ad un importo di 1 541 278,48 DEM, ivi compreso quello di 943 662,74 DEM già accettato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, dalle relazioni risultava in particolare che, fra il 1_ luglio 1991 e il 30 giugno 1992, non era stato effettuato alcun lavoro sul luogo di realizzazione del progetto (vale a dire Heidelberg), a causa della mancanza di un'autorizzazione che doveva essere rilasciata dalle autorità tedesche, e che al riguardo era pendente una causa dinanzi al giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di dette due relazioni, non versava più altri anticipi. 16 Il 16 dicembre 1992 la VBS informava per iscritto la [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe più partecipato al progetto e le chiedeva l'autorizzazione di trasferire il progetto alla [OSCURATO:PERSONA]. 17 Con lettera 9 marzo 1993, preceduta da un colloquio svoltosi il 3 marzo fra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la VBS, la [OSCURATO:PERSONA] confermava alla [OSCURATO:PERSONA] il recesso della DF, nonché quello della VBS, e subordinava il proseguimento del progetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] in particolare alla condizione che quest'ultima ottenesse la necessaria autorizzazione amministrativa per la realizzazione del progetto, entro il 31 dicembre 1993. La stessa dichiarava inoltre che non avrebbe più versato altri anticipi fino a detta data, e che si riservava il diritto di disdire il contratto se il termine impartito non fosse stato rispettato. [OSCURATO:PERSONA] inviava alla VBS una copia della lettera 9 marzo 1993. 18 Con lettera 27 settembre 1993 il signor [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore della VBS, informava la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado né di realizzare da sola il progetto di dimostrazione né di adempiere contemporaneamente i suoi obblighi eventuali in caso di disdetta del contratto, poiché doveva far fronte e continuava a dover far fronte a gravi difficoltà finanziarie. 19 Gli sforzi effettuati nel frattempo dal signor [OSCURATO:PERSONA] al fine di trovare un socio che disponesse d'ingenti mezzi finanziari non avevano dato alcun esito. 20 Con lettera 16 agosto 1994, inviata alla VBS e alla [OSCURATO:PERSONA], e ricevuta da quest'ultima il 19 agosto seguente, la [OSCURATO:PERSONA] disdiceva il contratto e ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] di inviarle i documenti per consentirle di controllare l'importo dell'anticipo. Con lettera 29 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarle un importo complessivo di 334 481 ECU. L'8 febbraio 1995 essa emetteva quindi un ordine di riscossione la cui scadenza era fissata per il 30 aprile 1995. Sulla disdetta del contratto 21 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il ricorso di cui trattasi è diretto unicamente contro la [OSCURATO:PERSONA] in quanto, rispettivamente nell'agosto 1991 e nel dicembre 1992, la VBS e la DF sono recedute dal contratto. Nel corso del colloquio 3 marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stabilito inoltre con il signor [OSCURATO:PERSONA] e con un rappresentante della VBS che quest'ultima e la DF avrebbero rescisso il contratto e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proseguito il progetto a talune condizioni. 22 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la disdetta del contratto cui ha proceduto era giustificata, in forza dell'art. 9, primo comma, del detto contratto, dalla prevedibile difficoltà economica del progetto. 23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la disdetta effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 agosto 1994 non ha potuto porre fine al contratto. 24 Infatti, nessun motivo giustificava che la [OSCURATO:PERSONA] disdicesse il contratto a norma dell'art. 9 di quest'ultimo, e non si era verificata alcuna difficoltà economica prevedibile del programma di lavoro, ai sensi dell'art. 9, primo comma. Tuttavia, da un confronto fra l'art. 8 e l'art. 9 del contratto risulterebbe che il recesso, conformemente all'art. 8, è autorizzato in caso di cattiva esecuzione o di violazione di un obbligo ad opera della controparte contrattuale. Orbene, nella specie, sarebbero soddisfatte le condizioni di cui all'art. 8, ma non quelle ex art. 9. 25 Inoltre, dallo stesso contratto, in particolare dal suo preambolo e dall'art. 1, in combinato disposto con l'art. 425 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe porre fine al contratto solo con un atto produttivo di effetti nei confronti di tutti i suoi contraenti. La disdetta 16 agosto 1994 non produrrebbe quindi effetti poiché sarebbe stata notificata soltanto alla VBS e alla [OSCURATO:PERSONA], ma non alla DF. 26 A questo proposito si deve constatare che la disdetta effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 16 agosto 1994 ha posto fine al contratto. 27 In primo luogo, va rilevato che la disdetta del contratto era giustificata dall'art. 9, primo comma, del contratto. Questa disposizione non presuppone necessariamente che una prevedibile difficoltà economica sia all'origine dell'impraticabilità del programma di lavoro. E' sufficiente, come risulta dall'uso del termine «in particolare», che il programma di lavoro sia divenuto impraticabile. 28 Quest'ultima condizione è stata soddisfatta quando la [OSCURATO:PERSONA] ha disdetto il contratto con lettera 16 agosto 1994 poiché, fra le tre imprese associate all'inizio del progetto, ne restava solo una, la quale non era manifestamente in grado di eseguire il contratto. E' vero, come ammette la [OSCURATO:PERSONA], che, in tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto risolvere il contratto in forza dell'art. 8 dello stesso. Tuttavia, tale articolo, che riconosce alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto di risolvere il contratto, non si può interpretare nel senso che esso limiti il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a disdire il contratto conformemente all'art. 9 del contratto stesso. 29 In secondo luogo, occorre osservare che la disdetta della [OSCURATO:PERSONA] era valida ed ha posto quindi fine al contratto, benché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia espressamente disdetto il contratto anche nei confronti della DF. 30 A questo proposito va sottolineato che tale disdetta non era necessaria se tutte le parti del contratto avevano deciso, nell'ambito di un contratto in forza dell'art. 305 del BGB, che la DF sarebbe recessa dal contratto. 31 E' vero che la [OSCURATO:PERSONA] nega di aver acconsentito a siffatto contratto il quale, peraltro, secondo la giurisprudenza e la dottrina tedesche, non avrebbe, malgrado l'art. 7 del contratto, richiesto necessariamente la forma scritta. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non si è immediatamente opposta alla lettera 9 marzo 1993, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato alcune trattative che si erano svolte fra le parti contraenti il 3 marzo 1993, e secondo le quali queste ultime erano d'accordo sul recesso della DF. In forza della giurisprudenza e della dottrina tedesche, vi sarebbe accordo sul recesso della DF se la lettera 9 marzo 1993 dovesse essere qualificata come «kaufmännisches Bestätigungsschreiben» (lettera commerciale di conferma). 32 Tuttavia, si può lasciare in sospeso la questione se la lettera 9 marzo 1993 debba essere qualificata come tale. Infatti, nella specie, la disdetta della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata effettiva anche se la DF fosse sempre rimasta formalmente parte contraente. 33 E' vero, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che dall'art. 425 del BGB, in combinato disposto col contratto, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] poteva, in via di principio, disdire il contratto solo nei confronti di tutti i contraenti, che erano debitori in solido. Infatti, sarebbe contrario allo spirito del contratto che la [OSCURATO:PERSONA] ponga fine al contratto per quanto concerne uno dei contraenti e lo prosegua con gli altri. Tuttavia, nella specie, si deve tener conto del fatto che la DF, sin dal 21 agosto 1991, ha dichiarato in modo serio e definitivo che non avrebbe più potuto proseguire la sua partecipazione al contratto. Le ragioni da essa presentate al riguardo sono state espressamente approvate dalla VBS nella sua lettera 26 agosto 1991 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non si è opposta al recesso della DF, ma ha proseguito l'esecuzione del contratto senza la partecipazione della DF. Ciò posto, si deve - conformemente al principio di buona fede ex artt. 157 e 242 del BGB - interpretare il contratto stipulato fra le parti nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di disdirlo nei confronti della VBS e della [OSCURATO:PERSONA], senza notificare la disdetta del contratto nei confronti della DF con la quale il proseguimento del contratto era escluso. Sul rimborso dell'anticipo 34 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in forza dell'art. 9, terzo comma, del contratto, dall'importo versato di 335 372 ECU occorre detrarre unicamente la somma di 83 723 ECU a favore della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe, nella specie, dell'aiuto finanziario di cui agli artt. 1.2 e 3 del contratto. Tale aiuto corrisponderebbe al 17% dei costi del progetto controllati ed approvati dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo la presentazione della prima relazione finanziaria per la fase ingegneristica, che rappresentano un importo complessivo di 943 662,74 DEM, vale a dire la somma di 492 489 ECU, di cui il 17% costituisce la somma di 83 723 ECU. Il saldo che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] ammonterebbe di conseguenza alla somma di 251 649 ECU (335 372 ECU, previa detrazione di 83 723 ECU). E' vero che questa ha considerato, in una nota 20 gennaio 1994, che occorreva riconoscere la fase ingegneristica nella misura di 1 127 800 DEM, purché fossero disponibili i relativi documenti giustificativi. Tuttavia, né la VBS né la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbero inviato detti documenti giustificativi, la cui trasmissione era espressamente prevista dall'art. 4.3.2 del contratto. Inoltre, tale nota sarebbe stata, come espressamente risulta dal suo titolo, solo una «base di discussione non vincolante». 35 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l'art. 9, terzo comma, del contratto non stabilisce un diritto al rimborso in caso di disdetta del contratto conformemente al primo comma. Anche se sussistesse siffatto diritto della [OSCURATO:PERSONA], le spese da riconoscere ammonterebbero alla somma complessiva di 1 127 800 DEM, e non soltanto a quella di 943 662,74 DEM. In tale caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe diritto, conformemente alla sua nota 20 gennaio 1994, al rimborso della somma di 236 333 ECU. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] nega che i documenti giustificativi siano stati chiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 36 Occorre constatare, come risulta chiaramente dall'art. 9, terzo comma, del contratto, che, in caso di disdetta di quest'ultimo in base al suo primo comma, il contraente deve rimborsare la somma indebitamente versata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 37 Per quanto riguarda l'importo esatto da rimborsare, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha versato anticipi nella misura di 335 372 ECU, e che occorre, conformemente all'art. 3 del contratto, detrarre da detta somma il 17% delle spese effettuate dal contraente per la realizzazione del progetto. Al riguardo va constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha provato che devono essere riconosciute solo spese ammontanti a 943 662,74 DEM, e non a 1 127 800 DEM, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, è pacifico che il contraente non ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] i documenti che provino l'assunzione di spese che superassero la somma di 943 662,74 DEM. Orbene, dal testo e dall'obiettivo dell'art. 3 del contratto, in combinato disposto con il suo art. 9, terzo comma, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a riconoscere soltanto le spese la cui assunzione è dimostrata dall'invio di documenti giustificativi. Dato che l'obbligo di inviare detti documenti risulta dall'art. 4.3.2 del contratto, è irrilevante che la [OSCURATO:PERSONA] li abbia richiesti. 38 Di conseguenza, il saldo che dev'essere rimborsato dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonta, conformemente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], alla somma di 251 649 ECU (335 372 ECU, previa detrazione della somma di 83 723 ECU). 39 In base all'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), si deve sostituire, per quanto riguarda l'importo del capitale e quello degli interessi, il riferimento all'ECU con un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ECU. Sul diritto di ritenzione dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:PERSONA] deduce un diritto di ritenzione in base all'art. 273 del BGB, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora deciso sulla domanda della VBS 29 ottobre 1992 per quanto attiene alla seconda relazione finanziaria. 41 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che ha adottato la decisione quanto alla seconda relazione finanziaria fissando, con lettera 9 marzo 1993, un termine alla [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1993 per ottenere l'autorizzazione amministrativa e informandola che non avrebbe più proceduto ad alcun versamento fino a detta data. 42 Al riguardo, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha diritto ad effettuare una ritenzione in forza dell'art. 273, n. 1, del BGB. 43 Infatti, è sufficiente ricordare che, dal momento che il contratto è stato disdetto dalla [OSCURATO:PERSONA], non si deve più concedere un sostegno finanziario supplementare. Sugli interessi 44 [OSCURATO:PERSONA] rinvia all'art. 9, terzo comma, del contratto, secondo cui il debitore tenuto al rimborso deve pagare gli interessi dovuti a partire dalla data di conclusione o di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe terminato la prima fase del progetto il 30 giugno 1991. Di conseguenza, gli interessi dovrebbero essere calcolati a partire dal 1_ luglio 1991. 45 [OSCURATO:PERSONA] adduce che l'art. 9, terzo comma, del contratto non prevede che la somma presa in considerazione per il diritto al rimborso produca interessi a partire dalla data della conclusione della prima fase del progetto. Inoltre, tale fase, vale a dire quella relativa all'ingegneria, non sarebbe stata ultimata il 30 giugno 1991, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, nessuno sarebbe in grado di determinare la data in cui è terminata la fase ingegneristica. 46 Al riguardo va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo dimostrato la data in cui il contraente aveva terminato i lavori, può, ai sensi degli artt. 284 e 288 del BGB, chiedere soltanto il versamento degli interessi di mora a partire dal 1_ maggio 1995, al tasso previsto dall'art. 9, quarto comma, del contratto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda in tal senso; la [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] BV è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee la somma di 251 649 euro, maggiorata degli interessi su detta somma a partire dal 1_ maggio 1995, calcolati ai tassi pubblicati il primo giorno lavorativo di ciascun mese utilizzati dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] BV è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris