CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11474/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Palermo del 16.02.2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 7 comma 1 del DL n. 4/2019 del 28.1.2019 come poi convertito in legge. 2. Avverso la suindicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, con tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione e il travisamento delle prove, contestandosi ogni certezza sulla riconduciblità al Pennino delle vincite transitate su conti di gioco on line e lamentandosi, sul punto, la mancata considerazione delle deduzioni difensive. é 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. pur sussistendone i presupposti 5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge processuale per la mancata sostituzione della sanzione penale con pena pecuniaria. I giudici non avrebbero valutato la sussistenza dei presupposti prescritti per legge per procedere alla citata sostituzione. 6. Il primo motivo è manifestamente infondato, riducendosi a doglianze generiche, assertive, in assenza di ogni allegazione, e rivalutative del merito oltre che a connotarsi per il mancato confronto con il fulcro della decisione assunta rispetto alla tesi difensiva della estraneità del ricorrente alle vincite contestate, e non comunicate, laddove coerentemente i giudici rilevano la sufficienza e certezza della ascrivibilità delle somme all'imputato in quanto transitate su conti di gioco on line di pertinenza, come del resto dallo stesso ammesso, del Pennino medesimo: trattandosi di provvista come tale a sua disposizione. Senza quindi necessità di ulteriori passaggi di conti per le somme in contestazione. Va ribadito al riguardo, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In tale contesto, la tesi, altresì, del travisamento, appare meramente affermata e non spiegata, traducendosi, piuttosto, nella diversa personale valorizzazione, peraltro in forme assertive e generiche, di dati di merito. 7. Il secondo motivo è inammissibile in assenza di specifica contestazione del diniego della fattispecie invocata e di puntuale illustrazione delle ragioni a supporto della doglianza, siccome si riduce ad una astratta evocazione della disposizione di diritto, accompagnata dalla asserzione della sussistenza dei requisiti e dalla lamentela della mancata valutazione delle censure di appello, senza alcuna specificazione delle stesse. Sebbene, come noto, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02). 8. Inammissibile per ragioni analoghe a quelle sopra citate, ovvero perché anche in tal caso generico e assertivo, e privo di ogni confronto con la sentenza impugnata sul punto contestato, risulta essere anche il terzo motivo. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca