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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15558/2026

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izzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PNCPQL82509G309L) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3635/2025depositata il 07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che alcuno dei ricorrentiabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- ogni ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 745/2026Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 15558/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo infavore del ricorrente incidentale, in applicazione della regola sul regimedelle spese in caso di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., normarichiamata nella proposta di definizione accelerata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PNCPQL82509G309L) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3635/2025depositata il 07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che alcuno dei ricorrentiabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- ogni ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 745/2026Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 15558/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo infavore del ricorrente incidentale, in applicazione della regola sul regimedelle spese in caso di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., normarichiamata nella proposta di definizione accelerata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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