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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07108/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale FIMIANI, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale del riesame di Messina ha parzialmente annullato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale cittadino ha applicato a CAGGEGI Antonino la misura della custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 589-bis e 368, c. 2, cod. pen., escludendo la gravità indiziaria per il primo e confermando la misura più afflittiva per il secondo, limitatamente alle dichiarazioni rese dall'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il presente incidente cautelare inerisce a una vicenda originata da un sinistro stradale mortale che ha coinvolto, nella notte del 27/6/2020, in [OSCURATO:PERSONA], una autovettura, noleggiata a nome dell'indagato, a bordo della quale si trovavano il predetto e altri quattro soggetti (FRESTA [OSCURATO:PERSONA], ZAPPALA Leonardo, [OSCURATO:PERSONA] Andrea e URSÌ Ignazio) e uno scooter, a bordo del quale viaggiavano D'AMICO Roberto, deceduto a seguito dello scontro, e COTTONE Sofia, che riportava gravissime lesioni.

A seguito del sinistro, CAGGEGI, URSÌ e FRESTA erano stati trasportati presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, ma i primi due, nonostante le denunciate contusioni (tra cui un trauma cranico), si dileguavano prima della visita; il terzo, invece, era sottoposto a prelievi che avevano esito negativo quanto alle sostanze alcoliche, positivo quanto alla assunzione di sostanze stupefacenti, tuttavia risalente a epoca molto anteriore al sinistro.

Il FRESTA, indicato nell'immediatezza da tutti gli occupanti dell'auto quale conducente dell'autovettura noleggiata dal CAGGEGI, veniva iscritto a registro degli indagati per l'ipotesi di cui all'art. 589 -bis, cod. pen.; a seguito di interrogatorio dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen., tuttavia, egli aveva respinto l'addebito, affermando che il conducente era stato il CAGGEGI, colui cioè che aveva noleggiato l'autovettura; costui lo aveva indotto ad assumersi la responsabilità dell'accaduto in quanto unico, tra gli occupanti del mezzo, a non aver assunto alcol né droga e lo aveva convinto che la responsabilità dello scontro sarebbe stata attribuita esclusivamente al motociclista deceduto; la versione mendace era stata concordata nell'immediatezza, essendosi prestati tutti gli occupanti dell'auto poiché legati da strettissimi legami amicali, ma anche perché succubi del CAGGEGI, descritto come soggetto dotato di caratura criminale.

Ne era derivata la convocazione dei predetti presso gli uffici degli organi investigativi.

Nell'occorso, CAGGEGI, URSÌ e ZAPPALA ribadivano la versione già data, laddove quella di [OSCURATO:PERSONA] veniva significativamente modificata, avendo costui dichiarato di non ricordare l'accaduto a causa delle condizioni di ottundimento dovuto alla assunzione di sostanze alcoliche.

Ritualmente autorizzate intercettazioni ambientali, sia nei locali del N.O.R.M. dei CC.ove erano stati convocati i predetti, che sulle auto a bordo delle quali erano giunti, venivano acquisiti elementi a conferma del dichiarato del FRESTA (sul contenuto delle intercettazioni si rinvia a quanto richiamato nella ordinanza impugnata), lo stesso Tribunale affermando la assoluta plausibilità dei riferimenti del [OSCURATO:PERSONA] (dialogante con se stesso in un "vibrato" soliloquio) al conducente del mezzo come soggetto diverso dal FRESTA e rilevando la esplicita indicazione del CAGGEGI alla propria madre e al fratello dell'URSÌ, nel corso di altre intercettazioni.

Sulla scorta di tali elementi, il GIP emetteva il titolo cautelare nei confronti del CAGGEGI per i capi di incolpazione provvisoria di cui sopra, ritenuta per entrambi i reati la piena utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni autorizzate per il reato di calunnia, utilizzabilità esclusa, invece, dal Tribunale del riesame, con conseguente annullamento del titolo quanto al reato di omicidio stradale aggravato.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero, formulando cinque motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione ai limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel medesimo procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa, utilizzabilità che deriverebbe dalla connessione esistente tra i due reati e dalla previsione, per quello per il quale essa non era stata originariamente richiesta, dell'arresto obbligatorio in flagranza, sebbene trattasi di fattispecie non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen.

Premesso che, al caso di specie, si applica ratione temporis l'art. 270, cod. proc. pen. nel testo novellato in vigore dal 1/9/2020 (per esser statti: reato iscritto a gennaio 2021 e la intercettazione autorizzata nel febbraio successivo), il deducente afferma che la lettura data dal Tribunale al testo dell'art. 270 cit. è contraria al testo della legge, avendo il legislatore, con la riforma, inteso ampliare e non circoscrivere l'utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento, con conseguente utilizzabilità dei risultati non solo per i reati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen., ma anche per quelli per i quali è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza, sempre che detti risultati siano rilevanti e indispensabili per il loro accertamento.

L'utilizzo della congiunzione "e", infatti, secondo il ricorrente, avrebbe valore disgiuntivo, nel senso che, ai fini della utilizzabilità, basta che il reato per il quale non è stata autorizzata la intercettazione appartenga all'uno o all'altro gruppo.

Con un secondo motivo, denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni nell'ambito dello stesso procedimento in ipotesi di reato non riconnpreso nell'elenco di cui all'art. 266 cit.

Rileva il deducente che le intercettazioni, nella specie, erano state disposte in relazione al reato di calunnia, posto in essere per occultare quello aggravato di cui all'art. 589- bis, c. 2, cod. pen., oggetto del medesimo procedimento e, in ogni caso, connesso teleologicamente al primo, versandosi in ipotesi in cui la vicenda non è solo connessa, ma deve ritenersi identica.

Sul punto, richiamata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha fatto rinvio alla sentenza delle Sezioni unite Cavallo del 2020 (e, segnatamente, ai principi ivi stabiliti a proposito della utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate), il ricorrente ha precisato che la fattispecie all'esame, in cui il procedimento, cioè, è il medesimo, non è disciplinata espressamente da alcuna disposizione, non potendosi applicare l'art. 270 codice di rito che fa riferimento a reati per i quali pende un diverso procedimento.

Si tratterebbe, dunque, di verificare se, una volta assodata la identità del procedimento, anche alla stregua dei principi contenuti nel precedente suindicato, tale requisito, in uno con la circostanza che il reato diverso rientra tra quelli di cui all'art. 380, cod. proc. pen., pur restando fuori dall'elenco di cui all'art. 266, stesso codice, consenta l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni disposte per il reato connesso fuori dai limiti di cui al richiamato art. 266.

Il deducente, sul punto, ritiene di rinvenire risposta affermativa in alcuni passaggi dell'arresto giurisprudenziale citato, del quale contesta la lettura datane dal Tribunale: nel richiamato obiter, il Supremo organo di nomofilachia, infatti, ha precisato che la parziale coincidenza della res iudicanda che fonda il legame sostanziale tra i due reati consente di ricondurre all'originario provvedimento autorizzativo anche il reato connesso, accertato attraverso i risultati della stessa intercettazione, salvaguardando la garanzia costituzionale e scongiurando il pericolo che l'atto assuma i connotati di una autorizzazione in bianco.

Sotto altro profilo, la interpretazione offerta dal Tribunale peloritano (secondo cui, in ossequio ai principi della sentenza SUP Cavallo, la deroga al divieto di cui all'art. 270, cod. proc. pen., sarebbe giustificata solo in relazione ai reati che, ricompresi nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen., figurino anche in quello di cui all'art. 380, stesso codice), non terrebbe in debito conto la giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui, se i reati sono ritenuti idonei a fondare la privazione della libertà personale, a maggior ragione essi possono fondare una limitazione della libertà di corrispondenza, a prescindere dall'elenco dei reati di cui all'art. 266 cit. che, pur preoccupanti, hanno tuttavia connotati diversi e rispondono a differenti esigenze.

Sotto un profilo sistematico, inoltre, dal raffronto tra i due elenchi emerge che i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza palesano tutti pene alte e destano un notevole allarme sociale e consentono, dunque, le intercettazioni a norma dell'art. 266, cod. proc. pen., eccezion fatta per il reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen., aggravato che, pur punito con pena molto elevata, resta fuori dall'elenco di cui all'art. 266 cit. poiché di natura colposa.

Con un terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla mancata valutazione della prova logica circa la gravità indiziaria del reato di calunnia in capo all'indagato e ai danni del FRESTA: il ragionamento del giudice messinese sarebbe incoerente perché, pur muovendo dall'assunto che il CAGGEGGI era stato effettivamente alla guida dell'autovettura e, quindi, che sul predetto si addensassero gravi indizi in ordine al reato di omicidio colposo stradale, ne ha tuttavia escluso la rilevanza a fini cautelari per la ritenuta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, confermando il titolo cautelare per il reato di calunnia, siccome comprovata proprio da quelle risultanze, giungendo a una decisione bifasica intrinsecamente contraddittoria.

Con il quarto motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, questa volta con riferimento al mancato riconoscimento della gravità indiziaria rispetto alla sussistenza della fattispecie aggravata dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti: ancora una volta, sostiene il deducente, il Tribunale avrebbe adottato una interpretazione restrittiva, in virtù di un ragionamento essenzialmente formalistico, nel rilevare che - in mancanza di accertamenti sul tasso alcolemico e di dati sintomatici - non sarebbe possibile addivenire alla prova dell'elemento circostanziale, omettendo tuttavia di considerare una serie di altri elementi, tra cui: la circostanza che l'accertamento era stato impedito proprio dalla fuga dell'indagato dall'ospedale; che .l'auto era stata noleggiata dal CAGGEGP,, che l'unico sobrio del gruppo quella sera era il FRESTA; che il veicolo, grazie ai rilevamenti con GPS, aveva sfrecciato a 180 Km/h da [OSCURATO:PERSONA] sino a [OSCURATO:PERSONA], girando per vari locali e soffermandosi presso due note piazze di spaccio; che gli occupanti avevano riportato ferite nell'occorso, ma si erano poi dileguati dal pronto soccorso; che le ambientali avevano disvelato che il CAGGEGI era un trafficante di livello, oltre che assuntore abituale di cocaina, come dallo stesso riferito ai medici del carcere durante la detenzione; che la condotta di guida era stata spericolata, avendo il CAGGEGI omesso di segnalare la svolta a sinistra, pur avendo avvistato lo scooter, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA]; che, nel corso della perquisizione domiciliare a casa dell'indagato, erano stati trovati materiali intrisi di cocaina; infine, che la stessa richiesta al FRESTA di auto-incolparsi costituirebbe ulteriore conferma dello stato di ebbrezza/alterazione da cocaina del CAGGEGI.

Infine, con un quinto motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla riqualificazione della condotta contestata, limitatamente alle dichiarazioni del CAGGEGI diverse da quelle rilasciate il 5/2/21, quale concorso in autocalunnia commessa dal FRESTA: il deducente rileva che l'assunto è sbagliato in diritto e si fonda sull'erroneo presupposto che il FRESTA avesse affermato esplicitamente la sua responsabilità.

Al contrario, costui non si era mai assunto esplicitamente la responsabilità, rimanendo in silenzio di fronte alle plurime, false accuse degli altri occupanti l'autovettura.

Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, l'autocalunnia non può realizzarsi in forma passiva, ciò implicando un'estensione in malam partem della condotta prevista nell'art. 369, cod. pen., e che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'eventuale condizione di minaccia nella quale aveva agito il FRESTA e tener conto del fatto che l'autocalunnia non può essere tacita, cioè posta in essere mediante la simulazione delle tracce del reato, ma deve essere verbale.Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei limiti che si vanno a esporre.

2. Il Tribunale di Messina, ricostruiti gli accadimenti nei termini riportati sommariamente nella prima parte del presente provvedimento, ha ritenuto di non poter condividere la interpretazione del GIP, il quale, evidenziata la connessione teleologica tra i due reati, aveva concluso nel senso che, nella specie, non trovasse applicazione, quanto ai risultati delle intercettazioni autorizzate per il reato di calunnia, il divieto di utilizzabilità per il diverso reato di omicidio colposo stradale aggravato, versandosi in ipotesi non disciplinata dall'art. 270, cod. proc. pen., e ciò nonostante il reato diverso non rientrasse nel novero di quelli per i quali l'art. 266, codice di rito.

Sul punto, secondo il GIP, l'interpretazione della norma rinvenibile nel diritto vivente non precluderebbe tale conclusione, atteso che la disposizione è stata oggetto di modifica legislativa, in vigore dal 1/9/2020, in epoca anteriore dunque alla iscrizione del procedimento e che l'interpretazione più restrittiva adottata dalle Sezioni unite sarebbe superata dal legislatore che ha inteso ampliare l'ambito di applicazione delle eccezioni al divieto; stesso ampliamento, pertanto, si produrrebbe anche nel caso di identità del procedimento penale.

Tale incedere argomentativo non è stato condiviso dal Tribunale del riesame, alla luce di taluni passaggi rinvenibili nell'arresto delle Sezioni unite Cavallo valutati ancora attuali, nonostante la riedizione della norma in esame.

In primo luogo, quel giudice ha ritenuto che l'affermazione del massimo organo di nomofilachia - secondo cui l'utilizzabilità delle risultanze intercettative disposte nel medesimo procedimento è sempre condizionata, in relazione agli ulteriori reati emersi nel divenire delle indagini, alla sussistenza delle condizioni legittimanti di cui all'art. 266, cod. proc. pen. - non può considerarsi obiter estraneo al thema decidendum, costituendo esso, al contrario, principio vincolante con il quale la Corte di legittimità ha posto termine a un contrasto giurisprudenziale.

Ne discende che, ammettere la utilizzazione probatoria della intercettazione in relazione a qualsivoglia reato emerso nel corso dell'attività captativa, sia pur collegato a quello per il quale essa è stata autorizzata, che non rientri nei limiti di ammissibilità stabiliti dal legislatore, si tradurrebbe nell'aggiramento dei limiti stessi, dovendo il principio di non dispersione della prova, pur riconosciuto dal giudice delle leggi, cedere il passo a un valore di primaria importanza quale la segretezza delle comunicazioni, presidiato dalla riserva di legge di cui all'art. 15 Costituzione.

Così inteso, il principio finirebbe per operare quale pre-condizione che vincola anche il regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte, con la conseguenza che, se una intercettazione, autorizzata in relazione a un reato, conduca alla emersione della prova di uno diverso per il quale il mezzo non .è ammesso, questa è sempre inutilizzabile, a prescindere dalle connotazioni del procedimento cui inerisce, essendo sempre richiesto il duplice filtro che condiziona la utilizzabilità della captazione (il reato, cioè, oltre a essere di per sé intercettabile, deve rientrare nel novero di quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).

Tale interpretazione è stata ritenuta l'unica in grado di conferire coerenza logica a un sistema normativo ante riforma che diversamente avrebbe finito con il manifestare tutta la sua contraddittorietà nel ritenere il divieto di utilizzabilità, quanto ai reati per cui si procede nel medesimo procedimento, in virtù dell'intervento nomofilattico più volte citato e la utilizzabilità, invece, ove le risultanze dell'attività captativa fossero acquisite in diverso procedimento, stante il disposto di cui all'art. 270, cod. proc. pen.

Pertanto, secondo il Tribunale, il rapporto tra le norme di cui agli artt. 266 e 270, cod. proc. pen., non può che essere di genere a specie, cosicché l'ambito applicativo del secondo, norma eccezionale, non può che muoversi all'interno di quello del primo, norma generale.

Tanto premesso, quel giudice ha operato la verifica della perdurante operatività di tali principi all'indomani della novella di cui alla legge n. 7 del 2020 che ha inciso sul testo dell'art. 270, c. 1, cod. proc. pen., optando per la soluzione affermativa e affermando la non persuasività di una soluzione per la quale il legislatore (con l'aggiunta della locuzione "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1") avrebbe inteso estendere l'ambito applicativo delle eccezioni alla regola della inutilizzabilità posta dalla norma novellata: secondo il ragionamento esplicativo contenuto nell'ordinanza impugnata, la norma - ove così interpretata — si rivelerebbe, da un lato, inutile doppione dell'art. 266, cod. proc. pen.; dall'altro, perderebbe il connotato di norma eccezionale, con conseguente profilarsi di aspetti di criticità costituzionale.

La soluzione restrittiva, invece, secondo cui la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento, sarebbe consentita solo ove indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, sempre che siano ricompresi nel novero di quelli intercettabili, sarebbe maggiormente coerente con, i principi costituzionali, traducendosi nel tentativo del legislatore (sebbene tecnicamente malriuscito, secondo il Tribunale) di allinearsi al monito contenuto nella sentenza delle Sezioni unite Cavallo del 2020.

In conclusione, secondo il ragionamento del Tribunale, la modifica normativa non legittimerebbe il superamento del principio di cui all'arresto del giudice di legittimità, in base al quale i limiti di cui all'art. 266, cod. proc. pen., devono considerarsi confine invalicabile, atteso che un cardine così imperativo del sistema non può ritenersi superato senza una espressa previsione con la quale il legislatore, nell'esercizio della riserva di cui all'art. 15 Costituzione, qualifichi come recessiva la segretezza delle comunicazioni rispetto all'accertamento di qualsivoglia reato, anche di natura bagatellare, che l'attività captativa possa fare emergere "a strascico".Ma, anche a voler ritenere condivisibile l'interpretazione abbracciata dal GIP, il Tribunale ha ritenuto che le intercettazioni, nella specie, non fossero comunque utilizzabili, atteso che dalle stesse non emergevano elementi idonei a configurare, in maniera adeguata al contesto cautelare, la presenza di una delle circostanze aggravanti che legittimano l'arresto obbligatorio in flagranza e che consentirebbero, dunque, l'eccezione al divieto di utilizzabilità: pur ritenuta la ragionevolezza della conclusione secondo cui tutti gli occupanti dell'auto, a eccezione del FRESTA, avessero fatto uso di alcolici e/o assunto stupefacenti, nulla consentirebbe di inferire la presenza di un tasso di concentrazione alcolica nel sangue che superi la soglia di cui alla lett. c) dell'art. 186, codice strada, difettando radicalmente anche dati di natura sintomatica.

Ancor meno percorribile sarebbe, poi, l'ipotesi ricostruttiva della alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, per la quale non è sufficiente che se ne dimostri l'assunzione, dovendosi altresì accertare che la guida sia avvenuta in stato di alterazione.

Infine, sempre avuto riguardo al reato di omicidio stradale aggravato, il Tribunale ha ritenuto la inidoneità dei residui elementi indiziari ai sensi dell'art. 273, cod. proc. pen., poiché le propalazioni del FRESTA non avevano ricevuto i necessari riscontri, stante la inutilizzabilità delle intercettazioni e considerata la equivocità dell'unico elemento suscettibile di scrutinio (il noleggio dell'auto da parte del CAGGEGI).

Viceversa, ritenuta la piena utilizzabilità delle intercettazioni quanto al reato di calunnia, il Tribunale ne ha riconosciuto la valenza dimostrativa della reità dell'indagato, in uno con le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., pur ravvisando la condotta accusatrice solo con riferimento alle dichiarazioni rese il 5/2/2021, escludendola con riferimento a quelle rese il 27/6/2020 nell'immediatezza, siccome acquisite, queste ultime, in un contesto nel quale il FRESTA si era autoaccusato del reato, cosicché le dichiarazioni del CAGGEGI assumerebbero i connotati di un concorso nel diverso e meno grave reato di autocalunnia, che sarebbe venuto meno solo con la ritrattazione del FRESTA.

3. Punto centrale di questa disamina è la lettura dell'art. 270, c. 1, cod. proc. pen., nella sua formulazione attuale - trattandosi di procedimento iscritto successivamente alla entrata in vigore della legge n. 7 del 2020 (cfr., sul punto, art. 2, c. 8, d.

I. 30/12/2019, n. 161, come modificato dall'art. 1, c. 2, d.

I. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., nella legge n. 7/2020 cit.) - proposta dal Tribunale e contestata dal ricorrente, nonché la verifica della perdurante attualità dei principi affermati in Sezioni unite Cavallo del 2020, rispetto alla norma novellata.

Il testo originario della norma in commento, infatti, prevedeva che «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza»; il testo modificato prevede, invece, che «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1».

La centralità e rilevanza della questione è direttamente correlata alla tenuta del vaglio di cui all'art. 273, cod. proc. pen., limitatamente al reato di cui all'art. 589- bis, c. 2, cod. pen., rispetto al quale i risultati dell'attività captativa disposta con riferimento al reato di calunnia aggravata costituiscono elementi di riscontro, ritenuti peraltro significativi dallo stesso Tribunale, rispetto alla chiamata in reità del FRESTA.

3.1. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 51/2020, chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto se il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cit. dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state disposte, riguardasse anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli già oggetto di essa, fossero emersi dalle stesse operazioni di intercettazione, hanno affermato che il divieto in esame, salvo che le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi, ai sensi dell'art. art. 12, cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

In quella sede, infatti, il Supremo organo di nomofilachia ha ritenuto di dover affrontare, in limine, un problema ritenuto utile a definire la portata della questione controversa rimessa alla sua cognizione, quello cioè della necessità o meno che il reato accertato sulla base dell'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova.

Lo stretto collegamento tra le due questioni conferma la bontà della precisazione operata dal Tribunale alla pag. 11 del provvedimento censurato rispetto alla portata nomofilattica del principio affermato: è lo stesso giudice di legittimità a indicare la stretta connessione tra i due aspetti della questione.

Cosicché, ignorare l'uno produrrebbe inevitabilmente una ricaduta sulla corretta applicazione del secondo che lo presuppone e, quindi, una violazione dell'art. 618, c. 1-bis, cod proc. pen., dovendosi ribadire, anche in questa sede, che il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a profili non specificamente devoluti ma che si rendano, tuttavia, necessari per meglio delimitare il significato e la portata applicativa del principio stesso che, in tal modo, riveste carattere unitario (cfr. sez. 6, n. 23148 del 20/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281501).

3.2. A tale preliminare quesito la Corte di cassazione ha dato risposta affermativa, ma - occorre sin d'ora precisare - ciò ha fatto avendo presente un testo normativo profondamente inciso dalla novella del 2020, secondo tema, questo, introdotto con il ricorso.

Quel giudice, in particolare, ha affermato che la previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati per quelle cc.dd.

"ordinarie" dall'art. 266, cod. proc. pen.) è espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta di legge di cui all'art. 15 Costituzione che governa la materia (sul punto richiamando la giurisprudenza del giudice delle leggi, quanto alla eccezionalità dei limiti apponibili al diritto personale e inviolabile della libertà e segretezza delle comunicazioni).

Pertanto, un indiscriminato allargamento dell'area dei reati per i quali - sia nell'ipotesi di connessione tra i reati (secondo uno degli orientamenti contrapposti), che di reati emersi successivamente nell'ambito dello stesso procedimento (secondo altro orientamento), qualora i nuovi reati non rientrino nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge per l'impiego di tale mezzo di ricerca della prova, si tradurrebbe nell'aggiramento dei limiti stessi, incrinando l'equilibrio tra gli opposti valori costituzionali, garantito in primo luogo proprio dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 15 Costituzione.

In quella decisione, peraltro, la Corte di cassazione ha ritenuto non condivisibile l'orientamento che faceva leva sulla mera inerenza del "nuovo" reato allo stesso "contenitore dell'attività d'indagine", indipendentemente cioè da qualsiasi legame sostanziale tra gli stessi, atteso che, così opinando, quella del giudice diverrebbe una sorta di "autorizzazione in bianco", incoerente con la giurisprudenza costituzionale.

Quel giudice non ha neppure condiviso l'orientamento che faceva leva sull'equazione procedimento/reato per accedere, sia pur con alcune precisazioni, a quello che ritiene decisivo il legame sostanziale tra il reato per il quale l'autorizzazione è stata emessa e quello emerso grazie ai risultati dell'intercettazione stessa.

In realtà, tale aspetto della questione rimessa alle Sezioni unite non costituisce oggetto di censura, né di contrastante approccio ermeneutico tra il Tribunale del riesame e il pubblico ministero impugnante: la connessione "forte" tra i due reati contestati al CAGGEGI, pertanto, può dirsi questione non controversa in questa sede.

4. Fatte tali premesse, deve sin da subito dichiararsi la infondatezza del primo motivo di ricorso: l'affermazione, vincolante ai sensi dei principi sopra esposti, contenuta nella sentenza delle Sezioni unite Cavallo, secondo cui, anche nella ipotesi di medesimo procedimento, è necessario verificare il legame sostanziale tra il reato "autorizzato" e quello emerso nel corso delle operazioni di intercettazione, mantiene la sua inalterata vincolatività, non attenendo al diverso profilo, qui controverso, della necessità del "doppio filtro", ai fini della operatività della deroga al divieto di cui all'art. 270 novellato.

5. Proprio con riferimento a quest'ultimo profilo, deve invece dichiararsi la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

La interpretazione proposta dal Tribunale non resiste alla lettura del testo di legge in esame.

La motivazione con la quale quel giudice ha ritenuto la perdurante validità della lettura ricavabile dall'intervento nonnofilattico più volte citato sembra fare leva sul sospetto di tenuta costituzionale dell'interpretazione abbracciata dal GIP e sostenuta dal ricorrente, implicando essa un indubbio allargamento dell'area delle deroghe al divieto di utilizzabilità contenuta nell'art. 270, cod. proc. pen.

In tale prospettiva, il giudicante, senza definire esattamente i contorni del sospetto di incostituzionalità, ha letto l'intervento legislativo di cui alla legge n. 7/2020 come un tentativo del legislatore di adeguarsi al monito impartito dal giudice di legittimità, assegnando peraltro all'organo di nomofilachia una funzione che non le è propria.

Nella sentenza più volte richiamata, l'interpretazione della norma (che faceva riferimento solo ai reati di cui all'art. 380, cod. proc. pen.) era il diretto precipitato della osservanza del principio della riserva di legge assoluta vigente in materia e rispetto a tale limite si era opportunamente rilevata la incoerenza di una lettura che prescindesse dai limiti di ammissibilità di cui all'art. 266, cod. proc. pen., finendo con il dilatare gli stessi attraverso l'inclusione dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Affermare però che il legislatore, con l'aggiunta della locuzione, richiamata allorché si sono posti a raffronto i due testi normativi, abbia semplicemente inteso adeguarsi alla interpretazione della norma originaria data dalla Corte di cassazione, significa ignorare la dirimente scelta del lessico e la tecnica con la quale il riferimento all'elenco di cui all'art. 266 cit. è stato inserito nel testo .previgente.

Con tale dato testuale, infatti, il Tribunale non ha operato un effettivo confronto: partendo dalla considerazione che l'interpretazione proposta fosse la più coerente con l'esigenza di restringere le maglie della deroga al divieto di utilizzo, non ha tuttavia verificato se questa fosse esattamente l'intenzione del legislatore, limitandosi a ritenere "impensabile" che un cardine imperativo del sistema normativo (l'art. 266, per l'appunto) possa essere superato senza una espressa previsione di legge, così rendendo recessiva una libertà fondamentale rispetto alla necessità di accertare reati, anche di natura "bagatellare".

Tali affermazioni non sono condivisibili.

La riserva assoluta di legge implica, per l'appunto, che solo il legislatore può scegliere, nei limiti della coerenza costituzionale, per quali reati operino le deroghe al divieto generale, ciò che nella specie è avvenuto; il rinvio alternativo alle due norme di legge (e sul valore della congiunzione "e", invero, non sussistono margini di dubbio, tenuto conto dell'utilizzo del termine "reati", subito dopo quello del termine "delitti", riferito all'art. 380, cod. proc. pen.) è chiara espressione della volontà di allargare e non di restringere l'area di operatività delle deroghe, volontà che, invero, emerge anche dai lavori del travagliato iter parlamentare che ha portato alla modifica di legge; il rinvio all'art. 380, cod. proc. pen., senza il doppio filtro, non si traduce nell'aggiramento dei limiti di cui all'art. 266 cit., sol che si consideri la natura dei reati di cui all'elenco contenuto nel citato art. 380, difficilmente definibili come "bagatellari", al punto che, per essi, il legislatore impone l'adozione di provvedimenti limitativi di una libertà, certamente non meno presidiata di quella della segretezza delle comunicazioni; infine, la connessione "forte" tra i reati, sulla necessità della quale mantengono certamente efficacia i principi contenuti nella sentenza SUP Cavallo del 2020, garantisce la predeterminazione dei confini di operatività delle deroghe al divieto di utilizzazione e scongiura, nell'ottica ben evidenziata dal Supremo organo di nomofilachia, il pericolo di autorizzazioni a disporre intercettazioni, per così dire, "in bianco".

Peraltro, l'interpretazione letterale della norma è coerente anche con una lettura sistematica di essa, intesa a mantenere il rapporto regola/eccezione tra le due norme, richiamato dal Tribunale a sostegno della interpretazione sostenuta nella ordinanza impugnata: l'allargamento delle ipotesi per le quali opera la deroga al divieto di utilizzazione non altera tale rapporto, poiché l'operatività dell'art. 270, cod. proc. pen., presuppone pur sempre che l'autorizzazione sia stata concessa nei limiti di cui all'art. 266 cit. che, dunque, mantiene inalterata la sua funzione di norma "cardine" del sistema normativo.

L'art. 270, invece, disciplina l'utilizzazione dei risultati di tale intercettazione nella precisa ipotesi di reato emerso nel corso della attività captativa, che si trovi in un rapporto di connessione "forte" con quello per il quale l'autorizzazione è stata concessa.

Deve, pertanto, affermarsi il principio per il quale, ferma restando la interpretazione del diritto vivente (cfr. sezioni unite Cavallo del 2020) sulla necessità che — tra il reato per il quale è stata autorizzata l'intercettazione e quello per il cui accertamento siano rilevanti e indispensabili i risultati della prima — sussista una connessione c.d.

"forte", la deroga al divieto generale di cui all'art. 270, c. 1, cod. proc. pen., opera sia se il reato rientri nel novero dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, che nel caso in cui esso rientri nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen. 6.

Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo, dovendo il Tribunale procedere a rinnovato giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, c. 2, cod. pen., alla stregua dei principi sopra esposti.

7. Anche il quarto motivo è fondato.

Il Tribunale ha affermato che gli elementi raccolti, anche ove integrati con le risultanze intercettative, non consentirebbero di ritenere integrata, con tratti di concretezza adeguati al contesto cautelare in valutazione, l'ipotesi aggravata di cui all'art. 589-bis, c. 2 e 3, cod. pen.

Così facendo, ha in sostanza formulato un giudizio che appare proprio della fase del giudizio di cognizione.

Intanto, ha omesso di considerare che, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte per il reato autorizzato, non è necessario che sussistano i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, c. 1, cod. proc. pen., per l'emissione e il mantenimento di un titolo cautelare, ma solo gravi indizi di reato (cfr. art. 268, cod. proc. pen.) che neppure deve essere attribuito a un soggetto individuato (cfr. sez. 1, n. 2568 del 18/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280354), poiché i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (cfr. sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, D'Agostino e altro, Rv. 258613).

Inoltre, ha omesso di considerare gli elementi allegati dall'accusa (e richiamati in ricorso), sostanzialmente evocando la impossibilità di un'evoluzione del materiale probatorio tale da giustificare l'accertamento del tasso di concentrazione alcolica nel sangue [almeno pari alla soglia di rilevanza penale di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186 codice strada] o, anche ove si ritenesse provato che l'indagato aveva assunto sostanze stupefacenti, che egli, nell'occorso, si fosse posto alla guida in stato di alterazione derivante da detta assunzione.

In tal modo ha introdotto, in una fase che attiene alla utilizzabilità dei risultati intercettativi, una prognosi di impossibilità di dimostrare la sussistenza delle aggravanti di che trattasi, giudizio invero del tutto diverso - ancora prima di quello che inerisce alla prova della colpevolezza dell'indagato - dal vaglio di cui all'art. 273, c. 1, cod. proc. pen., rispetto al quale il rinnovato giudizio dovrà tenere in considerazione tutti gli elementi allegati dal ricorrente, sui qua1i la risposta del Tribunale sembra confinata alla affermata necessità degli accertamenti di natura tecnica e al rilevamento sintomatico, sia con riferimento al tasso alcolemico, che avuto riguardo allo stato di alterazione.

8. In ogni caso, in vista del rinnovato giudizio demandato al Tribunale in sede di rinvio, pare opportuno precisare che la valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito; ne consegue che, quanto meno sono pronosticabili ulteriori significativi arricchimenti dello stesso, in ragione del tempo trascorso rispetto al fatto, tanto più la valutazione del compendio indiziario dovrà essere aderente alla probabilità di fondare, soltanto sui risultati fino a quel momento raggiunti, una sentenza di condanna (cfr. sez. 1 n. 13980 del 13/2/2015, Cllio, Rv. 262300).

In tal senso, si è anche successivamente e di recente precisato che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273, cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. sez. 3, n. 17527 del 11/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275699).

Anche tale valutazione, quindi, va rinnovata, alla luce delle risultanze delle intercettazioni, della prova logica e degli elementi indicati in ricorso (condizioni degli occupanti dell'auto; condotta di guida del CAGGEGI descritta dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo "soliloquio"; comportamento tenuto nell'immediatezza dagli occupanti dell'auto; circostanze eventualmente emerse dalle altre prove inerenti ai movimenti di costoro nelle fasi antecedenti il sinistro mortale).

9. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha distinto le dichiarazioni rese dal CAGGEGI, con le quali costui aveva indicato nel FRESTA il conducente del veicolo coinvolto nello scontro mortale, configurando la condotta di calunnia solo con riferimento alle ultime, rese allorquando il FRESTA aveva ormai declinato l'addebito di essersi trovato alla guida del mezzo, ponendo fine alla auto-calunnia posta in essere con le prime dichiarazioni, rispetto alle quali poteva ipotizzarsi al più un concorso del CAGGEGI (tuttavia irrilevante da un punto di vista cautelare).

Secondo la ricostruzione contenuta nella ordinanza impugnata, CAGGEGI aveva reso dichiarazioni in data 27/6/2020 e successivamente il 5/2/202, le prime, quindi, anteriormente all'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante il quale FRESTA aveva respinto l'addebito.

Tale ricostruzione sembra trovare un appiglio nella esposizione degli accadimenti contenuta alla pag. 19 dell'ordinanza, laddove il Tribunale ha precisato che il FRESTA, in sede di interrogatorio del 10/12/2020, aveva affermato che il CAGGEGI lo aveva convinto a dichiarare di essere stato lui a condurre il mezzo, in quanto unico del gruppo a non aver assunto alcolici.

Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione deducendo una violazione di legge, ma evocando, in realtà, una diversa scansione degli accadimenti che troverebbe giustificazione nel comportamento concretamente tenuto dal FRESTA nell'immediatezza, tale da configurare, al più, una ipotesi di auto calunnia passiva.

Trattasi di una questione che attiene sì alla qualificazione giuridica della condotta, ma che si fonda su una sorta di travisamento probatorio che avrebbe avuto a oggetto le dichiarazioni rese dal FRESTA prima dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rispetto a esso deve, in ogni caso e risolutivamente, rilevarsi la non autosufficienza del ricorso per mancata allegazione degli atti specifici dai quali risulterebbe la diversa condotta (cfr., sull'onere di allegazione, ex multis, sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280384, in cui si è ribadito che la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo" può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419; sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, .

Schioppo, Rv. 270071).

Né a tal fine può ritenersi sufficiente la allegazione dell'intero fascicolo del pubblico ministero, anche in questo caso essendo preciso onere della parte ricorrente riportare l'atto in ricorso o indicarlo specificamente, ciò che, nella specie, non è avvenuto.

10. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità in riferimento alla ipotesi di cui all'art. 589-bis, c. 2, cod. pen., con rinvio al Tribunale di Messina, sezione per il riesame, per un rinnovato giudizio sul punto che tenga conto dei principi di diritto sopra esposti, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c. 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale FIMIANI, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Messina ha parzialmente annullato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale cittadino ha applicato a CAGGEGI Antonino la misura della custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 589-bis e 368, c. 2, cod. pen., escludendo la gravità indiziaria per il primo e confermando la misura più afflittiva per il secondo, limitatamente alle dichiarazioni rese dall'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il presente incidente cautelare inerisce a una vicenda originata da un sinistro stradale mortale che ha coinvolto, nella notte del 27/6/2020, in [OSCURATO:PERSONA], una autovettura, noleggiata a nome dell'indagato, a bordo della quale si trovavano il predetto e altri quattro soggetti (FRESTA [OSCURATO:PERSONA], ZAPPALA Leonardo, [OSCURATO:PERSONA] Andrea e URSÌ Ignazio) e uno scooter, a bordo del quale viaggiavano D'AMICO Roberto, deceduto a seguito dello scontro, e COTTONE Sofia, che riportava gravissime lesioni. A seguito del sinistro, CAGGEGI, URSÌ e FRESTA erano stati trasportati presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, ma i primi due, nonostante le denunciate contusioni (tra cui un trauma cranico), si dileguavano prima della visita; il terzo, invece, era sottoposto a prelievi che avevano esito negativo quanto alle sostanze alcoliche, positivo quanto alla assunzione di sostanze stupefacenti, tuttavia risalente a epoca molto anteriore al sinistro. Il FRESTA, indicato nell'immediatezza da tutti gli occupanti dell'auto quale conducente dell'autovettura noleggiata dal CAGGEGI, veniva iscritto a registro degli indagati per l'ipotesi di cui all'art. 589 -bis, cod. pen.; a seguito di interrogatorio dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen., tuttavia, egli aveva respinto l'addebito, affermando che il conducente era stato il CAGGEGI, colui cioè che aveva noleggiato l'autovettura; costui lo aveva indotto ad assumersi la responsabilità dell'accaduto in quanto unico, tra gli occupanti del mezzo, a non aver assunto alcol né droga e lo aveva convinto che la responsabilità dello scontro sarebbe stata attribuita esclusivamente al motociclista deceduto; la versione mendace era stata concordata nell'immediatezza, essendosi prestati tutti gli occupanti dell'auto poiché legati da strettissimi legami amicali, ma anche perché succubi del CAGGEGI, descritto come soggetto dotato di caratura criminale. Ne era derivata la convocazione dei predetti presso gli uffici degli organi investigativi. Nell'occorso, CAGGEGI, URSÌ e ZAPPALA ribadivano la versione già data, laddove quella di [OSCURATO:PERSONA] veniva significativamente modificata, avendo costui dichiarato di non ricordare l'accaduto a causa delle condizioni di ottundimento dovuto alla assunzione di sostanze alcoliche. Ritualmente autorizzate intercettazioni ambientali, sia nei locali del N.O.R.M. dei CC.ove erano stati convocati i predetti, che sulle auto a bordo delle quali erano giunti, venivano acquisiti elementi a conferma del dichiarato del FRESTA (sul contenuto delle intercettazioni si rinvia a quanto richiamato nella ordinanza impugnata), lo stesso Tribunale affermando la assoluta plausibilità dei riferimenti del [OSCURATO:PERSONA] (dialogante con se stesso in un "vibrato" soliloquio) al conducente del mezzo come soggetto diverso dal FRESTA e rilevando la esplicita indicazione del CAGGEGI alla propria madre e al fratello dell'URSÌ, nel corso di altre intercettazioni. Sulla scorta di tali elementi, il GIP emetteva il titolo cautelare nei confronti del CAGGEGI per i capi di incolpazione provvisoria di cui sopra, ritenuta per entrambi i reati la piena utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni autorizzate per il reato di calunnia, utilizzabilità esclusa, invece, dal Tribunale del riesame, con conseguente annullamento del titolo quanto al reato di omicidio stradale aggravato. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero, formulando cinque motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione ai limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel medesimo procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa, utilizzabilità che deriverebbe dalla connessione esistente tra i due reati e dalla previsione, per quello per il quale essa non era stata originariamente richiesta, dell'arresto obbligatorio in flagranza, sebbene trattasi di fattispecie non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen. Premesso che, al caso di specie, si applica ratione temporis l'art. 270, cod. proc. pen. nel testo novellato in vigore dal 1/9/2020 (per esser statti: reato iscritto a gennaio 2021 e la intercettazione autorizzata nel febbraio successivo), il deducente afferma che la lettura data dal Tribunale al testo dell'art. 270 cit. è contraria al testo della legge, avendo il legislatore, con la riforma, inteso ampliare e non circoscrivere l'utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento, con conseguente utilizzabilità dei risultati non solo per i reati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen., ma anche per quelli per i quali è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza, sempre che detti risultati siano rilevanti e indispensabili per il loro accertamento. L'utilizzo della congiunzione "e", infatti, secondo il ricorrente, avrebbe valore disgiuntivo, nel senso che, ai fini della utilizzabilità, basta che il reato per il quale non è stata autorizzata la intercettazione appartenga all'uno o all'altro gruppo. Con un secondo motivo, denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni nell'ambito dello stesso procedimento in ipotesi di reato non riconnpreso nell'elenco di cui all'art. 266 cit. Rileva il deducente che le intercettazioni, nella specie, erano state disposte in relazione al reato di calunnia, posto in essere per occultare quello aggravato di cui all'art. 589- bis, c. 2, cod. pen., oggetto del medesimo procedimento e, in ogni caso, connesso teleologicamente al primo, versandosi in ipotesi in cui la vicenda non è solo connessa, ma deve ritenersi identica. Sul punto, richiamata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha fatto rinvio alla sentenza delle Sezioni unite Cavallo del 2020 (e, segnatamente, ai principi ivi stabiliti a proposito della utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate), il ricorrente ha precisato che la fattispecie all'esame, in cui il procedimento, cioè, è il medesimo, non è disciplinata espressamente da alcuna disposizione, non potendosi applicare l'art. 270 codice di rito che fa riferimento a reati per i quali pende un diverso procedimento. Si tratterebbe, dunque, di verificare se, una volta assodata la identità del procedimento, anche alla stregua dei principi contenuti nel precedente suindicato, tale requisito, in uno con la circostanza che il reato diverso rientra tra quelli di cui all'art. 380, cod. proc. pen., pur restando fuori dall'elenco di cui all'art. 266, stesso codice, consenta l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni disposte per il reato connesso fuori dai limiti di cui al richiamato art. 266. Il deducente, sul punto, ritiene di rinvenire risposta affermativa in alcuni passaggi dell'arresto giurisprudenziale citato, del quale contesta la lettura datane dal Tribunale: nel richiamato obiter, il Supremo organo di nomofilachia, infatti, ha precisato che la parziale coincidenza della res iudicanda che fonda il legame sostanziale tra i due reati consente di ricondurre all'originario provvedimento autorizzativo anche il reato connesso, accertato attraverso i risultati della stessa intercettazione, salvaguardando la garanzia costituzionale e scongiurando il pericolo che l'atto assuma i connotati di una autorizzazione in bianco. Sotto altro profilo, la interpretazione offerta dal Tribunale peloritano (secondo cui, in ossequio ai principi della sentenza SUP Cavallo, la deroga al divieto di cui all'art. 270, cod. proc. pen., sarebbe giustificata solo in relazione ai reati che, ricompresi nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen., figurino anche in quello di cui all'art. 380, stesso codice), non terrebbe in debito conto la giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui, se i reati sono ritenuti idonei a fondare la privazione della libertà personale, a maggior ragione essi possono fondare una limitazione della libertà di corrispondenza, a prescindere dall'elenco dei reati di cui all'art. 266 cit. che, pur preoccupanti, hanno tuttavia connotati diversi e rispondono a differenti esigenze. Sotto un profilo sistematico, inoltre, dal raffronto tra i due elenchi emerge che i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza palesano tutti pene alte e destano un notevole allarme sociale e consentono, dunque, le intercettazioni a norma dell'art. 266, cod. proc. pen., eccezion fatta per il reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen., aggravato che, pur punito con pena molto elevata, resta fuori dall'elenco di cui all'art. 266 cit. poiché di natura colposa. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla mancata valutazione della prova logica circa la gravità indiziaria del reato di calunnia in capo all'indagato e ai danni del FRESTA: il ragionamento del giudice messinese sarebbe incoerente perché, pur muovendo dall'assunto che il CAGGEGGI era stato effettivamente alla guida dell'autovettura e, quindi, che sul predetto si addensassero gravi indizi in ordine al reato di omicidio colposo stradale, ne ha tuttavia escluso la rilevanza a fini cautelari per la ritenuta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, confermando il titolo cautelare per il reato di calunnia, siccome comprovata proprio da quelle risultanze, giungendo a una decisione bifasica intrinsecamente contraddittoria. Con il quarto motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, questa volta con riferimento al mancato riconoscimento della gravità indiziaria rispetto alla sussistenza della fattispecie aggravata dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti: ancora una volta, sostiene il deducente, il Tribunale avrebbe adottato una interpretazione restrittiva, in virtù di un ragionamento essenzialmente formalistico, nel rilevare che - in mancanza di accertamenti sul tasso alcolemico e di dati sintomatici - non sarebbe possibile addivenire alla prova dell'elemento circostanziale, omettendo tuttavia di considerare una serie di altri elementi, tra cui: la circostanza che l'accertamento era stato impedito proprio dalla fuga dell'indagato dall'ospedale; che .l'auto era stata noleggiata dal CAGGEGP,, che l'unico sobrio del gruppo quella sera era il FRESTA; che il veicolo, grazie ai rilevamenti con GPS, aveva sfrecciato a 180 Km/h da [OSCURATO:PERSONA] sino a [OSCURATO:PERSONA], girando per vari locali e soffermandosi presso due note piazze di spaccio; che gli occupanti avevano riportato ferite nell'occorso, ma si erano poi dileguati dal pronto soccorso; che le ambientali avevano disvelato che il CAGGEGI era un trafficante di livello, oltre che assuntore abituale di cocaina, come dallo stesso riferito ai medici del carcere durante la detenzione; che la condotta di guida era stata spericolata, avendo il CAGGEGI omesso di segnalare la svolta a sinistra, pur avendo avvistato lo scooter, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA]; che, nel corso della perquisizione domiciliare a casa dell'indagato, erano stati trovati materiali intrisi di cocaina; infine, che la stessa richiesta al FRESTA di auto-incolparsi costituirebbe ulteriore conferma dello stato di ebbrezza/alterazione da cocaina del CAGGEGI. Infine, con un quinto motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla riqualificazione della condotta contestata, limitatamente alle dichiarazioni del CAGGEGI diverse da quelle rilasciate il 5/2/21, quale concorso in autocalunnia commessa dal FRESTA: il deducente rileva che l'assunto è sbagliato in diritto e si fonda sull'erroneo presupposto che il FRESTA avesse affermato esplicitamente la sua responsabilità. Al contrario, costui non si era mai assunto esplicitamente la responsabilità, rimanendo in silenzio di fronte alle plurime, false accuse degli altri occupanti l'autovettura. Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, l'autocalunnia non può realizzarsi in forma passiva, ciò implicando un'estensione in malam partem della condotta prevista nell'art. 369, cod. pen., e che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'eventuale condizione di minaccia nella quale aveva agito il FRESTA e tener conto del fatto che l'autocalunnia non può essere tacita, cioè posta in essere mediante la simulazione delle tracce del reato, ma deve essere verbale.Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei limiti che si vanno a esporre. 2. Il Tribunale di Messina, ricostruiti gli accadimenti nei termini riportati sommariamente nella prima parte del presente provvedimento, ha ritenuto di non poter condividere la interpretazione del GIP, il quale, evidenziata la connessione teleologica tra i due reati, aveva concluso nel senso che, nella specie, non trovasse applicazione, quanto ai risultati delle intercettazioni autorizzate per il reato di calunnia, il divieto di utilizzabilità per il diverso reato di omicidio colposo stradale aggravato, versandosi in ipotesi non disciplinata dall'art. 270, cod. proc. pen., e ciò nonostante il reato diverso non rientrasse nel novero di quelli per i quali l'art. 266, codice di rito. Sul punto, secondo il GIP, l'interpretazione della norma rinvenibile nel diritto vivente non precluderebbe tale conclusione, atteso che la disposizione è stata oggetto di modifica legislativa, in vigore dal 1/9/2020, in epoca anteriore dunque alla iscrizione del procedimento e che l'interpretazione più restrittiva adottata dalle Sezioni unite sarebbe superata dal legislatore che ha inteso ampliare l'ambito di applicazione delle eccezioni al divieto; stesso ampliamento, pertanto, si produrrebbe anche nel caso di identità del procedimento penale. Tale incedere argomentativo non è stato condiviso dal Tribunale del riesame, alla luce di taluni passaggi rinvenibili nell'arresto delle Sezioni unite Cavallo valutati ancora attuali, nonostante la riedizione della norma in esame. In primo luogo, quel giudice ha ritenuto che l'affermazione del massimo organo di nomofilachia - secondo cui l'utilizzabilità delle risultanze intercettative disposte nel medesimo procedimento è sempre condizionata, in relazione agli ulteriori reati emersi nel divenire delle indagini, alla sussistenza delle condizioni legittimanti di cui all'art. 266, cod. proc. pen. - non può considerarsi obiter estraneo al thema decidendum, costituendo esso, al contrario, principio vincolante con il quale la Corte di legittimità ha posto termine a un contrasto giurisprudenziale. Ne discende che, ammettere la utilizzazione probatoria della intercettazione in relazione a qualsivoglia reato emerso nel corso dell'attività captativa, sia pur collegato a quello per il quale essa è stata autorizzata, che non rientri nei limiti di ammissibilità stabiliti dal legislatore, si tradurrebbe nell'aggiramento dei limiti stessi, dovendo il principio di non dispersione della prova, pur riconosciuto dal giudice delle leggi, cedere il passo a un valore di primaria importanza quale la segretezza delle comunicazioni, presidiato dalla riserva di legge di cui all'art. 15 Costituzione. Così inteso, il principio finirebbe per operare quale pre-condizione che vincola anche il regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte, con la conseguenza che, se una intercettazione, autorizzata in relazione a un reato, conduca alla emersione della prova di uno diverso per il quale il mezzo non .è ammesso, questa è sempre inutilizzabile, a prescindere dalle connotazioni del procedimento cui inerisce, essendo sempre richiesto il duplice filtro che condiziona la utilizzabilità della captazione (il reato, cioè, oltre a essere di per sé intercettabile, deve rientrare nel novero di quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza). Tale interpretazione è stata ritenuta l'unica in grado di conferire coerenza logica a un sistema normativo ante riforma che diversamente avrebbe finito con il manifestare tutta la sua contraddittorietà nel ritenere il divieto di utilizzabilità, quanto ai reati per cui si procede nel medesimo procedimento, in virtù dell'intervento nomofilattico più volte citato e la utilizzabilità, invece, ove le risultanze dell'attività captativa fossero acquisite in diverso procedimento, stante il disposto di cui all'art. 270, cod. proc. pen. Pertanto, secondo il Tribunale, il rapporto tra le norme di cui agli artt. 266 e 270, cod. proc. pen., non può che essere di genere a specie, cosicché l'ambito applicativo del secondo, norma eccezionale, non può che muoversi all'interno di quello del primo, norma generale. Tanto premesso, quel giudice ha operato la verifica della perdurante operatività di tali principi all'indomani della novella di cui alla legge n. 7 del 2020 che ha inciso sul testo dell'art. 270, c. 1, cod. proc. pen., optando per la soluzione affermativa e affermando la non persuasività di una soluzione per la quale il legislatore (con l'aggiunta della locuzione "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1") avrebbe inteso estendere l'ambito applicativo delle eccezioni alla regola della inutilizzabilità posta dalla norma novellata: secondo il ragionamento esplicativo contenuto nell'ordinanza impugnata, la norma - ove così interpretata — si rivelerebbe, da un lato, inutile doppione dell'art. 266, cod. proc. pen.; dall'altro, perderebbe il connotato di norma eccezionale, con conseguente profilarsi di aspetti di criticità costituzionale. La soluzione restrittiva, invece, secondo cui la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento, sarebbe consentita solo ove indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, sempre che siano ricompresi nel novero di quelli intercettabili, sarebbe maggiormente coerente con, i principi costituzionali, traducendosi nel tentativo del legislatore (sebbene tecnicamente malriuscito, secondo il Tribunale) di allinearsi al monito contenuto nella sentenza delle Sezioni unite Cavallo del 2020. In conclusione, secondo il ragionamento del Tribunale, la modifica normativa non legittimerebbe il superamento del principio di cui all'arresto del giudice di legittimità, in base al quale i limiti di cui all'art. 266, cod. proc. pen., devono considerarsi confine invalicabile, atteso che un cardine così imperativo del sistema non può ritenersi superato senza una espressa previsione con la quale il legislatore, nell'esercizio della riserva di cui all'art. 15 Costituzione, qualifichi come recessiva la segretezza delle comunicazioni rispetto all'accertamento di qualsivoglia reato, anche di natura bagatellare, che l'attività captativa possa fare emergere "a strascico".Ma, anche a voler ritenere condivisibile l'interpretazione abbracciata dal GIP, il Tribunale ha ritenuto che le intercettazioni, nella specie, non fossero comunque utilizzabili, atteso che dalle stesse non emergevano elementi idonei a configurare, in maniera adeguata al contesto cautelare, la presenza di una delle circostanze aggravanti che legittimano l'arresto obbligatorio in flagranza e che consentirebbero, dunque, l'eccezione al divieto di utilizzabilità: pur ritenuta la ragionevolezza della conclusione secondo cui tutti gli occupanti dell'auto, a eccezione del FRESTA, avessero fatto uso di alcolici e/o assunto stupefacenti, nulla consentirebbe di inferire la presenza di un tasso di concentrazione alcolica nel sangue che superi la soglia di cui alla lett. c) dell'art. 186, codice strada, difettando radicalmente anche dati di natura sintomatica. Ancor meno percorribile sarebbe, poi, l'ipotesi ricostruttiva della alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, per la quale non è sufficiente che se ne dimostri l'assunzione, dovendosi altresì accertare che la guida sia avvenuta in stato di alterazione. Infine, sempre avuto riguardo al reato di omicidio stradale aggravato, il Tribunale ha ritenuto la inidoneità dei residui elementi indiziari ai sensi dell'art. 273, cod. proc. pen., poiché le propalazioni del FRESTA non avevano ricevuto i necessari riscontri, stante la inutilizzabilità delle intercettazioni e considerata la equivocità dell'unico elemento suscettibile di scrutinio (il noleggio dell'auto da parte del CAGGEGI). Viceversa, ritenuta la piena utilizzabilità delle intercettazioni quanto al reato di calunnia, il Tribunale ne ha riconosciuto la valenza dimostrativa della reità dell'indagato, in uno con le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., pur ravvisando la condotta accusatrice solo con riferimento alle dichiarazioni rese il 5/2/2021, escludendola con riferimento a quelle rese il 27/6/2020 nell'immediatezza, siccome acquisite, queste ultime, in un contesto nel quale il FRESTA si era autoaccusato del reato, cosicché le dichiarazioni del CAGGEGI assumerebbero i connotati di un concorso nel diverso e meno grave reato di autocalunnia, che sarebbe venuto meno solo con la ritrattazione del FRESTA. 3. Punto centrale di questa disamina è la lettura dell'art. 270, c. 1, cod. proc. pen., nella sua formulazione attuale - trattandosi di procedimento iscritto successivamente alla entrata in vigore della legge n. 7 del 2020 (cfr., sul punto, art. 2, c. 8, d. I. 30/12/2019, n. 161, come modificato dall'art. 1, c. 2, d. I. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., nella legge n. 7/2020 cit.) - proposta dal Tribunale e contestata dal ricorrente, nonché la verifica della perdurante attualità dei principi affermati in Sezioni unite Cavallo del 2020, rispetto alla norma novellata. Il testo originario della norma in commento, infatti, prevedeva che «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza»; il testo modificato prevede, invece, che «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1». La centralità e rilevanza della questione è direttamente correlata alla tenuta del vaglio di cui all'art. 273, cod. proc. pen., limitatamente al reato di cui all'art. 589- bis, c. 2, cod. pen., rispetto al quale i risultati dell'attività captativa disposta con riferimento al reato di calunnia aggravata costituiscono elementi di riscontro, ritenuti peraltro significativi dallo stesso Tribunale, rispetto alla chiamata in reità del FRESTA. 3.1. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 51/2020, chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto se il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cit. dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state disposte, riguardasse anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli già oggetto di essa, fossero emersi dalle stesse operazioni di intercettazione, hanno affermato che il divieto in esame, salvo che le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi, ai sensi dell'art. art. 12, cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. In quella sede, infatti, il Supremo organo di nomofilachia ha ritenuto di dover affrontare, in limine, un problema ritenuto utile a definire la portata della questione controversa rimessa alla sua cognizione, quello cioè della necessità o meno che il reato accertato sulla base dell'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova. Lo stretto collegamento tra le due questioni conferma la bontà della precisazione operata dal Tribunale alla pag. 11 del provvedimento censurato rispetto alla portata nomofilattica del principio affermato: è lo stesso giudice di legittimità a indicare la stretta connessione tra i due aspetti della questione. Cosicché, ignorare l'uno produrrebbe inevitabilmente una ricaduta sulla corretta applicazione del secondo che lo presuppone e, quindi, una violazione dell'art. 618, c. 1-bis, cod proc. pen., dovendosi ribadire, anche in questa sede, che il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a profili non specificamente devoluti ma che si rendano, tuttavia, necessari per meglio delimitare il significato e la portata applicativa del principio stesso che, in tal modo, riveste carattere unitario (cfr. sez. 6, n. 23148 del 20/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281501). 3.2. A tale preliminare quesito la Corte di cassazione ha dato risposta affermativa, ma - occorre sin d'ora precisare - ciò ha fatto avendo presente un testo normativo profondamente inciso dalla novella del 2020, secondo tema, questo, introdotto con il ricorso. Quel giudice, in particolare, ha affermato che la previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati per quelle cc.dd. "ordinarie" dall'art. 266, cod. proc. pen.) è espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta di legge di cui all'art. 15 Costituzione che governa la materia (sul punto richiamando la giurisprudenza del giudice delle leggi, quanto alla eccezionalità dei limiti apponibili al diritto personale e inviolabile della libertà e segretezza delle comunicazioni). Pertanto, un indiscriminato allargamento dell'area dei reati per i quali - sia nell'ipotesi di connessione tra i reati (secondo uno degli orientamenti contrapposti), che di reati emersi successivamente nell'ambito dello stesso procedimento (secondo altro orientamento), qualora i nuovi reati non rientrino nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge per l'impiego di tale mezzo di ricerca della prova, si tradurrebbe nell'aggiramento dei limiti stessi, incrinando l'equilibrio tra gli opposti valori costituzionali, garantito in primo luogo proprio dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 15 Costituzione. In quella decisione, peraltro, la Corte di cassazione ha ritenuto non condivisibile l'orientamento che faceva leva sulla mera inerenza del "nuovo" reato allo stesso "contenitore dell'attività d'indagine", indipendentemente cioè da qualsiasi legame sostanziale tra gli stessi, atteso che, così opinando, quella del giudice diverrebbe una sorta di "autorizzazione in bianco", incoerente con la giurisprudenza costituzionale. Quel giudice non ha neppure condiviso l'orientamento che faceva leva sull'equazione procedimento/reato per accedere, sia pur con alcune precisazioni, a quello che ritiene decisivo il legame sostanziale tra il reato per il quale l'autorizzazione è stata emessa e quello emerso grazie ai risultati dell'intercettazione stessa. In realtà, tale aspetto della questione rimessa alle Sezioni unite non costituisce oggetto di censura, né di contrastante approccio ermeneutico tra il Tribunale del riesame e il pubblico ministero impugnante: la connessione "forte" tra i due reati contestati al CAGGEGI, pertanto, può dirsi questione non controversa in questa sede. 4. Fatte tali premesse, deve sin da subito dichiararsi la infondatezza del primo motivo di ricorso: l'affermazione, vincolante ai sensi dei principi sopra esposti, contenuta nella sentenza delle Sezioni unite Cavallo, secondo cui, anche nella ipotesi di medesimo procedimento, è necessario verificare il legame sostanziale tra il reato "autorizzato" e quello emerso nel corso delle operazioni di intercettazione, mantiene la sua inalterata vincolatività, non attenendo al diverso profilo, qui controverso, della necessità del "doppio filtro", ai fini della operatività della deroga al divieto di cui all'art. 270 novellato. 5. Proprio con riferimento a quest'ultimo profilo, deve invece dichiararsi la fondatezza del secondo motivo di ricorso. La interpretazione proposta dal Tribunale non resiste alla lettura del testo di legge in esame. La motivazione con la quale quel giudice ha ritenuto la perdurante validità della lettura ricavabile dall'intervento nonnofilattico più volte citato sembra fare leva sul sospetto di tenuta costituzionale dell'interpretazione abbracciata dal GIP e sostenuta dal ricorrente, implicando essa un indubbio allargamento dell'area delle deroghe al divieto di utilizzabilità contenuta nell'art. 270, cod. proc. pen. In tale prospettiva, il giudicante, senza definire esattamente i contorni del sospetto di incostituzionalità, ha letto l'intervento legislativo di cui alla legge n. 7/2020 come un tentativo del legislatore di adeguarsi al monito impartito dal giudice di legittimità, assegnando peraltro all'organo di nomofilachia una funzione che non le è propria. Nella sentenza più volte richiamata, l'interpretazione della norma (che faceva riferimento solo ai reati di cui all'art. 380, cod. proc. pen.) era il diretto precipitato della osservanza del principio della riserva di legge assoluta vigente in materia e rispetto a tale limite si era opportunamente rilevata la incoerenza di una lettura che prescindesse dai limiti di ammissibilità di cui all'art. 266, cod. proc. pen., finendo con il dilatare gli stessi attraverso l'inclusione dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Affermare però che il legislatore, con l'aggiunta della locuzione, richiamata allorché si sono posti a raffronto i due testi normativi, abbia semplicemente inteso adeguarsi alla interpretazione della norma originaria data dalla Corte di cassazione, significa ignorare la dirimente scelta del lessico e la tecnica con la quale il riferimento all'elenco di cui all'art. 266 cit. è stato inserito nel testo .previgente. Con tale dato testuale, infatti, il Tribunale non ha operato un effettivo confronto: partendo dalla considerazione che l'interpretazione proposta fosse la più coerente con l'esigenza di restringere le maglie della deroga al divieto di utilizzo, non ha tuttavia verificato se questa fosse esattamente l'intenzione del legislatore, limitandosi a ritenere "impensabile" che un cardine imperativo del sistema normativo (l'art. 266, per l'appunto) possa essere superato senza una espressa previsione di legge, così rendendo recessiva una libertà fondamentale rispetto alla necessità di accertare reati, anche di natura "bagatellare". Tali affermazioni non sono condivisibili. La riserva assoluta di legge implica, per l'appunto, che solo il legislatore può scegliere, nei limiti della coerenza costituzionale, per quali reati operino le deroghe al divieto generale, ciò che nella specie è avvenuto; il rinvio alternativo alle due norme di legge (e sul valore della congiunzione "e", invero, non sussistono margini di dubbio, tenuto conto dell'utilizzo del termine "reati", subito dopo quello del termine "delitti", riferito all'art. 380, cod. proc. pen.) è chiara espressione della volontà di allargare e non di restringere l'area di operatività delle deroghe, volontà che, invero, emerge anche dai lavori del travagliato iter parlamentare che ha portato alla modifica di legge; il rinvio all'art. 380, cod. proc. pen., senza il doppio filtro, non si traduce nell'aggiramento dei limiti di cui all'art. 266 cit., sol che si consideri la natura dei reati di cui all'elenco contenuto nel citato art. 380, difficilmente definibili come "bagatellari", al punto che, per essi, il legislatore impone l'adozione di provvedimenti limitativi di una libertà, certamente non meno presidiata di quella della segretezza delle comunicazioni; infine, la connessione "forte" tra i reati, sulla necessità della quale mantengono certamente efficacia i principi contenuti nella sentenza SUP Cavallo del 2020, garantisce la predeterminazione dei confini di operatività delle deroghe al divieto di utilizzazione e scongiura, nell'ottica ben evidenziata dal Supremo organo di nomofilachia, il pericolo di autorizzazioni a disporre intercettazioni, per così dire, "in bianco". Peraltro, l'interpretazione letterale della norma è coerente anche con una lettura sistematica di essa, intesa a mantenere il rapporto regola/eccezione tra le due norme, richiamato dal Tribunale a sostegno della interpretazione sostenuta nella ordinanza impugnata: l'allargamento delle ipotesi per le quali opera la deroga al divieto di utilizzazione non altera tale rapporto, poiché l'operatività dell'art. 270, cod. proc. pen., presuppone pur sempre che l'autorizzazione sia stata concessa nei limiti di cui all'art. 266 cit. che, dunque, mantiene inalterata la sua funzione di norma "cardine" del sistema normativo. L'art. 270, invece, disciplina l'utilizzazione dei risultati di tale intercettazione nella precisa ipotesi di reato emerso nel corso della attività captativa, che si trovi in un rapporto di connessione "forte" con quello per il quale l'autorizzazione è stata concessa. Deve, pertanto, affermarsi il principio per il quale, ferma restando la interpretazione del diritto vivente (cfr. sezioni unite Cavallo del 2020) sulla necessità che — tra il reato per il quale è stata autorizzata l'intercettazione e quello per il cui accertamento siano rilevanti e indispensabili i risultati della prima — sussista una connessione c.d. "forte", la deroga al divieto generale di cui all'art. 270, c. 1, cod. proc. pen., opera sia se il reato rientri nel novero dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, che nel caso in cui esso rientri nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen. 6. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo, dovendo il Tribunale procedere a rinnovato giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, c. 2, cod. pen., alla stregua dei principi sopra esposti. 7. Anche il quarto motivo è fondato. Il Tribunale ha affermato che gli elementi raccolti, anche ove integrati con le risultanze intercettative, non consentirebbero di ritenere integrata, con tratti di concretezza adeguati al contesto cautelare in valutazione, l'ipotesi aggravata di cui all'art. 589-bis, c. 2 e 3, cod. pen. Così facendo, ha in sostanza formulato un giudizio che appare proprio della fase del giudizio di cognizione. Intanto, ha omesso di considerare che, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte per il reato autorizzato, non è necessario che sussistano i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, c. 1, cod. proc. pen., per l'emissione e il mantenimento di un titolo cautelare, ma solo gravi indizi di reato (cfr. art. 268, cod. proc. pen.) che neppure deve essere attribuito a un soggetto individuato (cfr. sez. 1, n. 2568 del 18/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280354), poiché i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (cfr. sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, D'Agostino e altro, Rv. 258613). Inoltre, ha omesso di considerare gli elementi allegati dall'accusa (e richiamati in ricorso), sostanzialmente evocando la impossibilità di un'evoluzione del materiale probatorio tale da giustificare l'accertamento del tasso di concentrazione alcolica nel sangue [almeno pari alla soglia di rilevanza penale di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186 codice strada] o, anche ove si ritenesse provato che l'indagato aveva assunto sostanze stupefacenti, che egli, nell'occorso, si fosse posto alla guida in stato di alterazione derivante da detta assunzione. In tal modo ha introdotto, in una fase che attiene alla utilizzabilità dei risultati intercettativi, una prognosi di impossibilità di dimostrare la sussistenza delle aggravanti di che trattasi, giudizio invero del tutto diverso - ancora prima di quello che inerisce alla prova della colpevolezza dell'indagato - dal vaglio di cui all'art. 273, c. 1, cod. proc. pen., rispetto al quale il rinnovato giudizio dovrà tenere in considerazione tutti gli elementi allegati dal ricorrente, sui qua1i la risposta del Tribunale sembra confinata alla affermata necessità degli accertamenti di natura tecnica e al rilevamento sintomatico, sia con riferimento al tasso alcolemico, che avuto riguardo allo stato di alterazione. 8. In ogni caso, in vista del rinnovato giudizio demandato al Tribunale in sede di rinvio, pare opportuno precisare che la valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito; ne consegue che, quanto meno sono pronosticabili ulteriori significativi arricchimenti dello stesso, in ragione del tempo trascorso rispetto al fatto, tanto più la valutazione del compendio indiziario dovrà essere aderente alla probabilità di fondare, soltanto sui risultati fino a quel momento raggiunti, una sentenza di condanna (cfr. sez. 1 n. 13980 del 13/2/2015, Cllio, Rv. 262300). In tal senso, si è anche successivamente e di recente precisato che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273, cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. sez. 3, n. 17527 del 11/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275699). Anche tale valutazione, quindi, va rinnovata, alla luce delle risultanze delle intercettazioni, della prova logica e degli elementi indicati in ricorso (condizioni degli occupanti dell'auto; condotta di guida del CAGGEGI descritta dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo "soliloquio"; comportamento tenuto nell'immediatezza dagli occupanti dell'auto; circostanze eventualmente emerse dalle altre prove inerenti ai movimenti di costoro nelle fasi antecedenti il sinistro mortale). 9. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha distinto le dichiarazioni rese dal CAGGEGI, con le quali costui aveva indicato nel FRESTA il conducente del veicolo coinvolto nello scontro mortale, configurando la condotta di calunnia solo con riferimento alle ultime, rese allorquando il FRESTA aveva ormai declinato l'addebito di essersi trovato alla guida del mezzo, ponendo fine alla auto-calunnia posta in essere con le prime dichiarazioni, rispetto alle quali poteva ipotizzarsi al più un concorso del CAGGEGI (tuttavia irrilevante da un punto di vista cautelare). Secondo la ricostruzione contenuta nella ordinanza impugnata, CAGGEGI aveva reso dichiarazioni in data 27/6/2020 e successivamente il 5/2/202, le prime, quindi, anteriormente all'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante il quale FRESTA aveva respinto l'addebito. Tale ricostruzione sembra trovare un appiglio nella esposizione degli accadimenti contenuta alla pag. 19 dell'ordinanza, laddove il Tribunale ha precisato che il FRESTA, in sede di interrogatorio del 10/12/2020, aveva affermato che il CAGGEGI lo aveva convinto a dichiarare di essere stato lui a condurre il mezzo, in quanto unico del gruppo a non aver assunto alcolici. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione deducendo una violazione di legge, ma evocando, in realtà, una diversa scansione degli accadimenti che troverebbe giustificazione nel comportamento concretamente tenuto dal FRESTA nell'immediatezza, tale da configurare, al più, una ipotesi di auto calunnia passiva. Trattasi di una questione che attiene sì alla qualificazione giuridica della condotta, ma che si fonda su una sorta di travisamento probatorio che avrebbe avuto a oggetto le dichiarazioni rese dal FRESTA prima dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rispetto a esso deve, in ogni caso e risolutivamente, rilevarsi la non autosufficienza del ricorso per mancata allegazione degli atti specifici dai quali risulterebbe la diversa condotta (cfr., sull'onere di allegazione, ex multis, sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280384, in cui si è ribadito che la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo" può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419; sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, . Schioppo, Rv. 270071). Né a tal fine può ritenersi sufficiente la allegazione dell'intero fascicolo del pubblico ministero, anche in questo caso essendo preciso onere della parte ricorrente riportare l'atto in ricorso o indicarlo specificamente, ciò che, nella specie, non è avvenuto. 10. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità in riferimento alla ipotesi di cui all'art. 589-bis, c. 2, cod. pen., con rinvio al Tribunale di Messina, sezione per il riesame, per un rinnovato giudizio sul punto che tenga conto dei principi di diritto sopra esposti, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c. 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Sentenza Cassazione n. 07108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris