CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce, pronunciata in data 19 maggio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 624 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel reato di furto, è in realtà articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni della sussistenza del reato di ricettazione (si veda pag. 2 sull'assenza di elementi indiziari da cui desumere il coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto in considerazione della ritenuta inattendibilità delle tardive dichiarazioni rese sul punto solo in fase dibattimentale); rilevato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 125, 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., il travisamento della prova e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sono assolutamente generici ed aspecifici. La difesa si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,