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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 14499/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 1582/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro --t AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. intimata avverso la sentenza n. 460/09/13, della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 06/12/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2004 riceveva diritti di opzione per l'acquisto di azioni della società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] 1 S.A., controllante l'[OSCURATO:SOCIETA]., ad un prezzo di euro 74.375,00, pari al valore delle azioni al momento dell'offerta.

2. Nel corso del 2005, procedeva alla rivalutazione e, nel 2006, esercitava il diritto di opzione, vendendo contestualmente le azioni ottenute ad un prezzo complessivo di euro 432.284,40, importo che la società datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 22/12/1986 n. 917 (di seguito, t.u.i.r.), nella formulazione vigente a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. 03/10/2006, n. 262, convertito in I. n. 24/11/2006 n. 286, assoggettava, per il periodo d'imposta 2006, alla ritenuta Irpef calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il valore delle azioni al momento della assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, imputando tale incremento di valore a redditi da lavoro dipendente.

3. Il contribuente ritenendo che, in assenza di disciplina transitoria, dovesse farsi applicazione del principio generale di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della

I. 27/07/2000, n. 212, secondo cui relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono, con conseguente applicabilità del diverso regime agevolato delle cd. stock options vigente al momento dell'assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, nell'aprile 2008 presentò istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via principale, il rimborso della maggiore somma pari alla differenza tra l'Irpef pagata sul differenziale "prezzo di vendita-prezzo di esercizio delle opzioni" e l'imposta sostitutiva del 12150% applicabile sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio delle opzioni, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005.

4. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, il contribuente impugnò il silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che rigettava il ricorso ritenendo corretta l'applicazione del regime fiscale di tassazione quale reddito di lavoro dipendente con irrilevanza del previgente diverso regime della non imponibilità a tale titolo e, quindi, della tassazione dei proventi della vendita quali redditi di capitale.

Riteneva, altresì, quanto alla domanda di riconoscimento della rivalutazione (differenziale tra prezzo di vendita-prezzo d'esercizio delle opzioni aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione) che non poteva tenersi contro di un parametro di riferimento diverso da quello previsto dalle norme applicabili al caso di specie.

5. Il contribuente interponeva appello che la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (di seguito, CTR), con la sentenza n. 460/09/2013, depositata il 6/12/2013, respingeva, confermando le argomentazioni dei primi giudici.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

7. L'Agenzia delle entrate ha depositato "atto di costituzione" solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della

I. 27/07/2000, n. 212 in relazione all'art. 51, comma 2, lett. g -bis e 2 bis t.u.i.r., nella formulazione ratione tempore applicabile, assumendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ai fini della determinazione del regime cui assoggettare i proventi realizzati con l'opzione, occorre aver riferimento alla disciplina di cui all'art. 51, comma 2, lett. g-bis) t.u.i.r. vigente al 15/12/2006, senza considerare che ai sensi dell'art. 3 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212, trattandosi di tributi periodici, le modifiche intercorse nel 2006 alla disciplina in questione possono avere efficacia solo a partire dal 1 gennaio 2007, con la conseguenza che le modifiche sopravvenute con i decreti legge nn. 223 e 262 del 2006 non possono applicarsi alla fattispecie.

2. Col secondo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge (art. 163 d.P.R. del 22/12/1986 n. 917, in combinato disposto con l'art. 53 Cost., art. 5 della legge del 28/12/2001 n. 448) nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la richiesta del contribuente di quantificare l'imposta in aumento del prezzo di esercizio dei diritti di opzione al valore derivante dalla rivalutazione fiscale a pagamento effettuata ex art 11 quaterdecies, quarto comma, del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005, non poteva essere accolta «perché mira ad introdurre in un regime di tassazione dei proventi realizzati dal contribuenti quali redditi di lavoro dipendente come riconosciuto da questa CTR principi che sono propri della tassazione del reddito di capitale».

3. La questione posta col primo motivo di ricorso attiene alla disciplina applicabile al plusvalore determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione al momento della loro attribuzione, anche in considerazione del mutamento del quadro normativo di riferimento.

3.1. La norma di riferimento è l'art. 51, comma 2, lett. g -bis t.u.i.r. che, nel caso, e cioè al momento dell'offerta dei diritti di opzione dalla società al dipendente sulle azioni di propria controllante (avvenuta nel 2004), escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l'incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi, per cui l'incremento di valore era imponibile solo al momento successivo della vendita delle azioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di opzione, scontando la tassazione prevista del 12 150% per capita! gains nonché subordinando l'accesso al regime agevolativo all'esistenza dì due condizioni, ossia: a) che l'ammontare corrisposto dal beneficiario per l'esercizio dell'opzione fosse "almeno pari" al valore delle azioni al momento dell'offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.

3.2. Nel corso del 2006 la disciplina è stata oggetto di diversi interventi di modifica e, da ultimo, è stata modificata dal d.l. 03/10/2006, n. 262, convertito in I. 24/11/2006, n. 286, che, nell'innesto modificativo dell'originaria disposizione ha, da un lato, mantenuto le due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell'originario regime e, dall'altro, ha introdotto ulteriori tre condizioni: 1) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni ai momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal beneficiario; 2) l'esercitabilità dell'opzione "non prima" che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 3) la quotazione delle azioni oggetto di stock option quando l'opzione diviene esercitabile.

4. La giurisprudenza di questa Corte, in relazione al cambiamento del quadro normativo, ha affermato, con intento nomofilattico, i seguenti principi diritto, cui s'intende dare seguito (v.

Sez. 5, 01/03/2019 n. 6118, recepita, in continuità, da Sez. 5, 20/09/2019 n. 24269 e da Sez. 5, 02/07/2019, n. 17695, Sez. 5, 17/08/2021 n. 22998): a) «In tema di determinazione del reddito imponibile, l'art. 5 della

I. n. 448 del 2001 - cui rinvia l'art. 11-quaterdecíes, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in I. n. 248 del 2005 - nel consentire al contribuente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), previo versamento di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, disciplina le plusvalenze e minusvalenze derivanti, in caso di cessione a titolo oneroso, da redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81 (ora 67) del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che non è applicabile alle cd.

"stock options" correlate all'imposizione di plusvalenze imputabili a redditi di lavoro dipendente». b) «In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che esclude l'imputazione della plusvalenza per le cd.

"stock options" ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non soggiace all'applicazione dell'art. 3, comma 1, della

I. n. 212 del 2000, relativo ai soli tributi periodici destinati a durare nel tempo, avendo la novella inciso meramente sulle condizioni al verificarsi delle quali può trovare applicazione l'imposta sostitutiva, avente natura istantanea, sicché detta disciplina non contrasta con i principi dell'affidamento e di certezza giuridica, dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilità delle previsioni agevolative».

5. Tali principi hanno perimetrato, in maniera chiara ed inequivocabile, la disciplina di tassazione applicabile alle stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, continuandosi il solco della giurisprudenza precedente che, a sua volta, aveva non solo evidenziato la necessità di distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione (quello di esercizio dello stesso e, dunque, quello dell'effettiva assegnazione dei rispettivi titoli), ma aveva già ritenuto - sul presupposto che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l'opzione venga esercitata o ceduta - che la disciplina applicabile andasse individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui fosse stata offerta l'opzione (cfr. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9465; Sez. 5, 20/06/2018, n. 16227; Sez. 5, 17/07/2018, n. 18917; con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore alle modifiche intervenute nel 2006, cfr. Sez. 5, 03/06/2015, n. 11413, e, da ultimo, Sez. 5, 02/07/2019, n. 17695).

6. Nel caso in esame è pacifico che al momento dell'assegnazione (ovvero dell'esercizio dei diritto di opzione e del trasferimento di titolarità di azioni), cioè alla data del 15 dicembre 2006, era già in vigore (dal 3 ottobre 2006) il di. n. 262 del 2006, che aveva aggiunto alle due originarie condizioni per fruire della tassazione agevolata del 12,50% del capital gain, le ulteriori tre condizioni sopra indicate, queste ultime pacificamente non ricorrenti nel caso di specie (v. ricorso pag. 12).

6.1. Pertanto, in considerazione dei principi su richiamati e, segnatamente, del principio di diritto riportato sub b), la decisione impugnata è corretta nella parte in cui ha ritenuto infondata la tesi difensiva del ricorrente - secondo cui l'efficacia della norma sopravvenuta era da considerarsi differita all'anno successivo di imposta per effetto della norma generale di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo della

I. n. 212 del 2000, non derogata da disposizione espressa - ed ha affermato che la disciplina applicabile alle stock options è quella vigente alla data dell'esercizio del diritto di opzione e non quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell'offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa.

7. Né, in senso contrario, valgono le tesi difensive del ricorrente riferite ad una presunta violazione del divieto di retroattività della norma tributaria, giacché l'operazione alla quale consegue la tassazione non va individuata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta ad imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio del diritto di opzione mediante l'acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio sul prezzo delle azioni, che è rimesso alla libera scelta del beneficiario, il quale può o meno esercitarlo secondo le modalità ed i tempi che riterrà opportuni, alla stregua delle proprie insindacabili valutazioni (cfr. Sez. 5, 12/04/2017, n. 9465).

Né si pone un problema di compatibilità con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale di riferimento (cfr., Sez.

U. 19/06/2018, n. 16157), dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni sì sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilità della disciplina agevolativa.

8. Anche il secondo mezzo è infondato.

8.1. Va escluso - in relazione al principio di diritto sopra riportato sub a) - che debba tenersi conto della rivalutazione effettuata dal contribuente nel 2005, in quanto si verte in ipotesi di tassazione ordinaria di redditi da lavoro dipendente, mentre la rivalutazione in questione (art. 81 t.u.i.r.), ha rilievo ai fini del trattamento impositivo sulle plusvalenze in tema di redditi diversi.

Ciò impediva al contribuente di poter far valere il pagamento dell'imposta sostitutiva.

8.2. Priva di pregio è anche l'argomentazione difensiva del ricorrente riguardo al rischio di assoggettamento a doppia imposizione, in violazione del divieto di cui all'art. 163 t.u.i.r., considerato che il contribuente potrà agire comunque per il rimborso del pagamento dell'imposta sostitutiva.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato.

10. Nulla si provvede in ordine le spese di lite in quanto l'Agenzia delle entrate, vittoriosa, non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 1582/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro --t AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. intimata avverso la sentenza n. 460/09/13, della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 06/12/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2004 riceveva diritti di opzione per l'acquisto di azioni della società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] 1 S.A., controllante l'[OSCURATO:SOCIETA]., ad un prezzo di euro 74.375,00, pari al valore delle azioni al momento dell'offerta. 2. Nel corso del 2005, procedeva alla rivalutazione e, nel 2006, esercitava il diritto di opzione, vendendo contestualmente le azioni ottenute ad un prezzo complessivo di euro 432.284,40, importo che la società datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 22/12/1986 n. 917 (di seguito, t.u.i.r.), nella formulazione vigente a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. 03/10/2006, n. 262, convertito in I. n. 24/11/2006 n. 286, assoggettava, per il periodo d'imposta 2006, alla ritenuta Irpef calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il valore delle azioni al momento della assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, imputando tale incremento di valore a redditi da lavoro dipendente. 3. Il contribuente ritenendo che, in assenza di disciplina transitoria, dovesse farsi applicazione del principio generale di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della I. 27/07/2000, n. 212, secondo cui relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono, con conseguente applicabilità del diverso regime agevolato delle cd. stock options vigente al momento dell'assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, nell'aprile 2008 presentò istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via principale, il rimborso della maggiore somma pari alla differenza tra l'Irpef pagata sul differenziale "prezzo di vendita-prezzo di esercizio delle opzioni" e l'imposta sostitutiva del 12150% applicabile sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio delle opzioni, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005. 4. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, il contribuente impugnò il silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che rigettava il ricorso ritenendo corretta l'applicazione del regime fiscale di tassazione quale reddito di lavoro dipendente con irrilevanza del previgente diverso regime della non imponibilità a tale titolo e, quindi, della tassazione dei proventi della vendita quali redditi di capitale. Riteneva, altresì, quanto alla domanda di riconoscimento della rivalutazione (differenziale tra prezzo di vendita-prezzo d'esercizio delle opzioni aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione) che non poteva tenersi contro di un parametro di riferimento diverso da quello previsto dalle norme applicabili al caso di specie. 5. Il contribuente interponeva appello che la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (di seguito, CTR), con la sentenza n. 460/09/2013, depositata il 6/12/2013, respingeva, confermando le argomentazioni dei primi giudici. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 7. L'Agenzia delle entrate ha depositato "atto di costituzione" solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della I. 27/07/2000, n. 212 in relazione all'art. 51, comma 2, lett. g -bis e 2 bis t.u.i.r., nella formulazione ratione tempore applicabile, assumendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ai fini della determinazione del regime cui assoggettare i proventi realizzati con l'opzione, occorre aver riferimento alla disciplina di cui all'art. 51, comma 2, lett. g-bis) t.u.i.r. vigente al 15/12/2006, senza considerare che ai sensi dell'art. 3 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212, trattandosi di tributi periodici, le modifiche intercorse nel 2006 alla disciplina in questione possono avere efficacia solo a partire dal 1 gennaio 2007, con la conseguenza che le modifiche sopravvenute con i decreti legge nn. 223 e 262 del 2006 non possono applicarsi alla fattispecie. 2. Col secondo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge (art. 163 d.P.R. del 22/12/1986 n. 917, in combinato disposto con l'art. 53 Cost., art. 5 della legge del 28/12/2001 n. 448) nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la richiesta del contribuente di quantificare l'imposta in aumento del prezzo di esercizio dei diritti di opzione al valore derivante dalla rivalutazione fiscale a pagamento effettuata ex art 11 quaterdecies, quarto comma, del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005, non poteva essere accolta «perché mira ad introdurre in un regime di tassazione dei proventi realizzati dal contribuenti quali redditi di lavoro dipendente come riconosciuto da questa CTR principi che sono propri della tassazione del reddito di capitale». 3. La questione posta col primo motivo di ricorso attiene alla disciplina applicabile al plusvalore determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione al momento della loro attribuzione, anche in considerazione del mutamento del quadro normativo di riferimento. 3.1. La norma di riferimento è l'art. 51, comma 2, lett. g -bis t.u.i.r. che, nel caso, e cioè al momento dell'offerta dei diritti di opzione dalla società al dipendente sulle azioni di propria controllante (avvenuta nel 2004), escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l'incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi, per cui l'incremento di valore era imponibile solo al momento successivo della vendita delle azioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di opzione, scontando la tassazione prevista del 12 150% per capita! gains nonché subordinando l'accesso al regime agevolativo all'esistenza dì due condizioni, ossia: a) che l'ammontare corrisposto dal beneficiario per l'esercizio dell'opzione fosse "almeno pari" al valore delle azioni al momento dell'offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento. 3.2. Nel corso del 2006 la disciplina è stata oggetto di diversi interventi di modifica e, da ultimo, è stata modificata dal d.l. 03/10/2006, n. 262, convertito in I. 24/11/2006, n. 286, che, nell'innesto modificativo dell'originaria disposizione ha, da un lato, mantenuto le due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell'originario regime e, dall'altro, ha introdotto ulteriori tre condizioni: 1) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni ai momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal beneficiario; 2) l'esercitabilità dell'opzione "non prima" che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 3) la quotazione delle azioni oggetto di stock option quando l'opzione diviene esercitabile. 4. La giurisprudenza di questa Corte, in relazione al cambiamento del quadro normativo, ha affermato, con intento nomofilattico, i seguenti principi diritto, cui s'intende dare seguito (v. Sez. 5, 01/03/2019 n. 6118, recepita, in continuità, da Sez. 5, 20/09/2019 n. 24269 e da Sez. 5, 02/07/2019, n. 17695, Sez. 5, 17/08/2021 n. 22998): a) «In tema di determinazione del reddito imponibile, l'art. 5 della I. n. 448 del 2001 - cui rinvia l'art. 11-quaterdecíes, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in I. n. 248 del 2005 - nel consentire al contribuente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), previo versamento di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, disciplina le plusvalenze e minusvalenze derivanti, in caso di cessione a titolo oneroso, da redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81 (ora 67) del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che non è applicabile alle cd. "stock options" correlate all'imposizione di plusvalenze imputabili a redditi di lavoro dipendente». b) «In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che esclude l'imputazione della plusvalenza per le cd. "stock options" ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non soggiace all'applicazione dell'art. 3, comma 1, della I. n. 212 del 2000, relativo ai soli tributi periodici destinati a durare nel tempo, avendo la novella inciso meramente sulle condizioni al verificarsi delle quali può trovare applicazione l'imposta sostitutiva, avente natura istantanea, sicché detta disciplina non contrasta con i principi dell'affidamento e di certezza giuridica, dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilità delle previsioni agevolative». 5. Tali principi hanno perimetrato, in maniera chiara ed inequivocabile, la disciplina di tassazione applicabile alle stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, continuandosi il solco della giurisprudenza precedente che, a sua volta, aveva non solo evidenziato la necessità di distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione (quello di esercizio dello stesso e, dunque, quello dell'effettiva assegnazione dei rispettivi titoli), ma aveva già ritenuto - sul presupposto che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l'opzione venga esercitata o ceduta - che la disciplina applicabile andasse individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui fosse stata offerta l'opzione (cfr. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9465; Sez. 5, 20/06/2018, n. 16227; Sez. 5, 17/07/2018, n. 18917; con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore alle modifiche intervenute nel 2006, cfr. Sez. 5, 03/06/2015, n. 11413, e, da ultimo, Sez. 5, 02/07/2019, n. 17695). 6. Nel caso in esame è pacifico che al momento dell'assegnazione (ovvero dell'esercizio dei diritto di opzione e del trasferimento di titolarità di azioni), cioè alla data del 15 dicembre 2006, era già in vigore (dal 3 ottobre 2006) il di. n. 262 del 2006, che aveva aggiunto alle due originarie condizioni per fruire della tassazione agevolata del 12,50% del capital gain, le ulteriori tre condizioni sopra indicate, queste ultime pacificamente non ricorrenti nel caso di specie (v. ricorso pag. 12). 6.1. Pertanto, in considerazione dei principi su richiamati e, segnatamente, del principio di diritto riportato sub b), la decisione impugnata è corretta nella parte in cui ha ritenuto infondata la tesi difensiva del ricorrente - secondo cui l'efficacia della norma sopravvenuta era da considerarsi differita all'anno successivo di imposta per effetto della norma generale di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo della I. n. 212 del 2000, non derogata da disposizione espressa - ed ha affermato che la disciplina applicabile alle stock options è quella vigente alla data dell'esercizio del diritto di opzione e non quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell'offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa. 7. Né, in senso contrario, valgono le tesi difensive del ricorrente riferite ad una presunta violazione del divieto di retroattività della norma tributaria, giacché l'operazione alla quale consegue la tassazione non va individuata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta ad imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio del diritto di opzione mediante l'acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio sul prezzo delle azioni, che è rimesso alla libera scelta del beneficiario, il quale può o meno esercitarlo secondo le modalità ed i tempi che riterrà opportuni, alla stregua delle proprie insindacabili valutazioni (cfr. Sez. 5, 12/04/2017, n. 9465). Né si pone un problema di compatibilità con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale di riferimento (cfr., Sez. U. 19/06/2018, n. 16157), dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni sì sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilità della disciplina agevolativa. 8. Anche il secondo mezzo è infondato. 8.1. Va escluso - in relazione al principio di diritto sopra riportato sub a) - che debba tenersi conto della rivalutazione effettuata dal contribuente nel 2005, in quanto si verte in ipotesi di tassazione ordinaria di redditi da lavoro dipendente, mentre la rivalutazione in questione (art. 81 t.u.i.r.), ha rilievo ai fini del trattamento impositivo sulle plusvalenze in tema di redditi diversi. Ciò impediva al contribuente di poter far valere il pagamento dell'imposta sostitutiva. 8.2. Priva di pregio è anche l'argomentazione difensiva del ricorrente riguardo al rischio di assoggettamento a doppia imposizione, in violazione del divieto di cui all'art. 163 t.u.i.r., considerato che il contribuente potrà agire comunque per il rimborso del pagamento dell'imposta sostitutiva. 9. In conclusione, il ricorso va rigettato. 10. Nulla si provvede in ordine le spese di lite in quanto l'Agenzia delle entrate, vittoriosa, non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
Sentenza Cassazione n. 14499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris