Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:367
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
16 dicembre 2004
Cause riunite T-120/01 e T-300/01
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti
«Personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Ricevibilità — Condizioni di lavoro — Procedimento disciplinare — Sospensione — Licenziamento senza preavviso»
Testo completo in italiano II - 0000
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto, per quanto riguarda la causa T-120/01, in sostanza, da un lato, l’annullamento della lettera del
direttore del servizio del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) datata 6 marzo 2001, riguardante le condizioni
di reintegrazione del ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T-7/98, T-208/98 e
T-109/99, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-185), e l’annullamento della decisione del presidente della BEI, 22 maggio
2001, di sospenderlo dalle sue funzioni e, dall’altro, una richiesta di risarcimento dei danni; per quanto riguarda la causa
T-300/01, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del presidente della BEI 6 settembre 2001, di licenziare
il ricorrente senza preavviso e senza indennità di cessazione dal servizio e, dall’altro, una richiesta di risarcimento dei
danni.
Decisione:
La decisione della convenuta 22 maggio 2001, con cui il ricorrente è sospeso dal servizio, è annullata. La decisione della
convenuta 6 settembre 2001, con cui il ricorrente è licenziato, è annullata. La convenuta deve versare al ricorrente, in ragione
della parziale mancata esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001, la somma di EUR 3 716, aumentata,
eventualmente, di una compensazione finanziaria corrispondente ai giorni di ferie non goduti, e maggiorata di interessi di
mora a decorrere dal 1º giugno 2001 fino alla data dell’effettivo pagamento. Il tasso degli interessi di mora da applicare
è calcolato sulla base del tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, vigente
durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti. La convenuta deve versare al ricorrente la somma di EUR 2 315
a titolo di retribuzioni non percepite per il periodo compreso tra il 1º marzo 2001 e il 31 agosto 2001, maggiorata di interessi
di mora a decorrere dal 1º giugno 2001 fino alla data dell’effettivo pagamento. Il tasso degli interessi di mora da applicare
è calcolato sulla base del tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, vigente
durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti. La convenuta deve versare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni
non percepite a decorrere dal 1º settembre 2001, maggiorati di interessi di mora, effettuando la deduzione della somma di
EUR 1 290, versata al ricorrente a titolo di indennità di mobilità geografica per il mese di settembre 2001. Il tasso degli
interessi di mora da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le operazioni principali
di rifinanziamento, vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti. La convenuta è condannata a versare
al ricorrente la somma di EUR 10 000 come risarcimento del danno morale da esso subito. La convenuta sopporterà le proprie
spese, comprese quelle relative ai procedimenti sommari, e la metà delle spese sostenute dal ricorrente nelle cause T-120/01
e T-300/01, nonché nel corso dei procedimenti sommari in tali cause. Per il resto, i ricorsi sono respinti.
Massime
1.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Ricorso — Condizioni di ricevibilità — Esaurimento di una
fase preliminare di conciliazione — Presentazione preliminare di una petizione o di un reclamo — Esclusione — Carattere facoltativo
di tali procedure
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Organizzazione dei servizi — Misure di esecuzione di una
sentenza del Tribunale — Potere discrezionale dell’amministrazione — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti
3.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Condizioni generali di lavoro adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] — Codice
di condotta — Applicabilità indipendente da qualsiasi previo consenso dei dipendenti interessati
4.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Competenze del presidente — Decisioni che hanno implicazioni
sui rapporti di lavoro — Delega — Ammissibilità — Condizioni
(Statuto della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 13, n. 7)
5.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Ricorso — Atto che reca pregiudizio — Nozione — Decisione
che ordina la sospensione di un dipendente
(Statuto del personale, artt. 88, 90 e 91)
6.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Regime disciplinare — Rispetto dei diritti della difesa
— Obbligo di ascoltare l’interessato prima di sospenderlo ex art. 39 del regolamento del personale
7.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Ricorso — Ricorso diretto avverso un atto di portata generale
— Art. 39 del regolamento del personale — Irricevibilità
(Art. 236 CE)
8.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione nei confronti dell’amministrazione
— Irricevibilità
9.
Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Risarcimento adeguato
10.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Regime disciplinare — Sanzione — Licenziamento — Potere
discrezionale dell’amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti
11.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Regime disciplinare — Procedura disciplinare — Onere della
prova
12.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Regime disciplinare — Sanzione — Divulgazione, ad opera
di un dipendente, di informazioni riservate e divulgazione di dichiarazioni lesive della reputazione della [OSCURATO:PERSONA] e di alcuni
suoi colleghi — Circostanze attenuanti — Mancata considerazione — Errore manifesto di valutazione
(Art. 280 CE)
13.
Dipendenti — Regime disciplinare — Sanzione — Errori in sede di accertamento o di valutazione dei fatti addebitati — Sindacato
giurisdizionale — Portata — Limiti
14.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Ricorso — Determinazione degli importi dovuti a titolo
di retribuzione — Competenza giurisdizionale estesa anche al merito
15.
Procedura — Procedura orale — Relazione d’udienza del giudice relatore — Osservazioni delle parti — Oggetto
16.
Procedura — Misure d’istruzione — Perizia — Determinazione degli importi dovuti a titolo di retribuzione nell’ambito di una
causa di personale — Inammissibilità — Competenza del Tribunale
17.
Dipendenti — Retribuzione — Condanna al versamento di arretrati di retribuzione non percepiti — Interessi di mora — Calcolo
— Dies a quo
18.
Dipendenti — Ricorso — Competenza giurisdizionale estesa anche al merito — Domanda di pagamento — Concessione di interessi
di mora — Oggetto — Calcolo
19.
Dipendenti — Dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Dimissioni — Compensazione degli importi dovuti tra le
parti in seguito ad una sentenza che annulla il diniego di accogliere il ritiro — Portata
20.
Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Condizioni — Illecito — Danno — Nesso di causalità — Condizioni
cumulative
21.
Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Decisione illegittima di licenziamento per gravi motivi
— Valutazione del danno economico e professionale — Rilevanza del diniego del dipendente di accettare proposte volte a limitare
i danni a suo carico
1. La ricevibilità di un ricorso presentato da un membro del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) non è affatto
subordinata all’esaurimento di un procedimento di composizione amichevole dinanzi alla commissione di conciliazione, di cui
all’art. 41 del regolamento del personale della BEI, né alla presentazione preliminare di una petizione o di un reclamo. A
tal riguardo, benché sia vero che la procedura di conciliazione persegue il medesimo obiettivo della fase precontenziosa obbligatoria
istituita dall’art. 90 dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo «Statuto del personale»), ossia
consentire la composizione amichevole delle controversie, conferendo all’amministrazione la possibilità di rivedere l’atto
contestato ed al funzionario o dipendente interessato la facoltà di accettare la motivazione su cui si fonda tale atto e di
rinunciare, eventualmente, a proporre ricorso, questi semplici elementi, tuttavia, non possono rimettere in discussione il
dato di fatto che la BEI, la quale è l’unica competente a determinare le condizioni di ricevibilità dei ricorsi proposti dai
suoi dipendenti, non ha previsto l’obbligo, in capo a questi ultimi, di rivolgerle un reclamo o di fare uso delle procedure
di composizione interna delle controversie prima di adire il Tribunale.
A tal proposito occorre ricordare che, escludendo l’applicazione dell’art. 283 CE, che conferisce al Consiglio la competenza
ad adottare le disposizioni dello Statuto del personale e il Regime applicabile agli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
lo Statuto della BEI attribuisce a quest’ultima, per la determinazione del regime applicabile ai membri del suo personale,
un’autonomia funzionale di cui essa ha fatto uso optando per un regime contrattuale piuttosto che per un regime statutario,
di modo che è escluso che le disposizioni dello Statuto del personale possano essere applicate, tali e quali, ai rapporti
di lavoro tra la BEI e i suoi dipendenti.
(v. punti 54-57 e 60)
Riferimento: Corte 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI (Racc. pag. 955, punto 22); Corte 14 marzo 1989, causa 133/88,
[OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 9); Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99,
[OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punti 90, 91, 95 e 96); Tribunale 17 giugno 2003, causa T‑385/00, Seiller/BEI
(Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑801, punti 50, 51, 65 e 73)
2. Al pari delle altre istituzioni e degli altri organismi comunitari, la BEI dispone di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione
dei suoi servizi e nell’assegnazione del suo personale al fine di svolgere i compiti di interesse pubblico ad essa affidati.
La portata di questo potere discrezionale implica che l’applicazione di provvedimenti a carattere temporaneo, adottati da
quest’ultima nei confronti di un dipendente al fine di conformarsi al dispositivo di una sentenza del Tribunale, non può essere
subordinata al consenso dell’interessato. Infatti, un tale obbligo avrebbe l’effetto di limitare in modo intollerabile la
libertà di disposizione della BEI nell’organizzazione dei suoi servizi e nell’adeguamento di detta organizzazione allo sviluppo
delle esigenze.
Tenuto conto della portata di questo potere discrezionale, il controllo, da parte del giudice comunitario, della legittimità
di siffatti provvedimenti deve limitarsi a decidere se la BEI abbia rispettato i limiti ragionevoli di quanto imposto dall’interesse
del servizio e se essa non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato.
(v. punti 83-86)
Riferimento: Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e a./Commissione (Racc. pag. 543, punto 28);
Tribunale 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II‑1465, punto 53); Tribunale 17 luglio 1998, causa
T‑28/97, Hubert/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑435 e II‑1255, punto 76); Tribunale 16 dicembre 1999, causa T‑143/98, Cendrowicz/Commissione
(Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1341, punto 23); Tribunale 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171
e II‑783, punto 28); Tribunale 22 ottobre 2002, cause riunite T‑178/00 e T‑341/00, Pflugradt/BCE (Racc. pag. II‑4035, punto 54)
3. Al pari di quanto vale per le altre condizioni generali di lavoro adottate dalla BEI in forza dei suoi poteri regolamentari,
l’applicabilità del codice di condotta approvato dal comitato direttivo della BEI, che precisa le norme in materia di etica
professionale, non dipende da un qualsivoglia previo consenso del membro del personale interessato.
(v. punto 92)
4. Dall’art. 13, n. 7, dello Statuto della BEI, che attribuisce al suo presidente il potere di assumere e di licenziare i dipendenti
di quest’ultima, non discende che tutte le decisioni che incidono sui rapporti di lavoro presso la BEI debbano essere necessariamente
adottate dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] personalmente. L’efficacia dell’organizzazione della BEI esige, al contrario, che, al
pari di ogni altra istituzione o organismo comunitario e, più in generale, di qualsiasi impresa, l’adozione di tali decisioni
possa essere delegata a determinati organi o persone nell’ambito delle dette istituzioni o dei detti organismi. In particolare,
riguardo alla gestione pratica dei rapporti di lavoro nell’ambito di un organismo quale la BEI, può rivelarsi utile che l’adozione
di decisioni necessarie in tale contesto venga delegata, in forza di un atto di delega formale recante specificazione dell’ampiezza
dei poteri così delegati, ad una persona che disponga delle qualifiche necessarie a tal fine.
(v. punti 97 e 98)
5. La giurisprudenza secondo la quale le decisioni di sospensione di un dipendente in forza dell’art. 88 dello Statuto del personale
costituiscono atti che arrecano pregiudizio, impugnabili mediante un ricorso di annullamento alle condizioni di cui agli artt. 90
e 91 dello Statuto, è applicabile alle decisioni di sospensione che il presidente della BEI può adottare in base all’art. 39
del regolamento del personale della BEI. Ciò tanto più in quanto il quarto comma di tale disposizione prevede che l’eventuale
licenziamento produce effetti dal giorno della sospensione.
(v. punti 113-115)
Riferimento: Corte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/Commissione (Racc. pag. 141, in particolare pag. 160);
Tribunale 19 maggio 1999, causa T‑203/95, Connolly/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑443, punto 33)
6. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona, che possa sfociare in
un atto per essa lesivo, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che deve essere garantito anche in
mancanza di una disposizione espressa prevista a tal fine.
Una decisione di sospensione di un dipendente della BEI, adottata in forza dell’art. 39 del regolamento del personale della
BEI, costituisce un atto che reca pregiudizio e, anche tenendo conto dell’urgenza che generalmente esiste di adottare una
decisione siffatta in presenza dell’attribuzione di una grave mancanza, siffatta decisione deve essere presa rispettando i
diritti della difesa. Di conseguenza, salvo circostanze particolari debitamente dimostrate, una decisione di sospensione può
essere adottata solo dopo che il dipendente sia stato posto in grado di far conoscere inutilmente la sua posizione sugli elementi
posti a suo carico e sui quali l’autorità competente prevede di fondare tale decisione. Solo in circostanze particolari potrebbe
rivelarsi impossibile nella pratica, o incompatibile con l’interesse del servizio, procedere ad un’audizione prima dell’adozione
di un provvedimento di sospensione. In tali circostanze, i doveri derivanti dal principio del rispetto dei diritti della difesa
potrebbero essere soddisfatti mediante audizione del dipendente interessato il più presto possibile dopo la decisione di sospensione.
(v. punti 121-124)
Riferimento: Gutmann/Commissione, cit., pag. 160; Corte 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, Commissione/Lisrestal e a. (Racc.
pag. I‑5373, punto 24); Connolly/Commissione, cit., punto 33; Tribunale 15 giugno 2000, causa T‑211/98, F/Commissione (Racc. PI
pagg. I‑A‑107 e II‑471, punti 26 e segg.); Tribunale 18 ottobre 2001, causa T‑333/99, X/BCE (Racc. pag. II‑3021, punto 183)
7. In quanto disposizione del regolamento del personale della BEI adottata dalla BEI in base ai poteri regolamentari ad essa
attribuiti in forza del suo Statuto, l’art. 39 del detto regolamento costituisce un atto di portata generale e, di conseguenza,
non può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi al Tribunale.
(v. punti 131 e 132)
Riferimento: Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI (Racc. pag. II‑813, punto 62)
8. Non spetta al giudice comunitario fare dichiarazioni di principio o rivolgere ingiunzioni all’amministrazione, di modo che
deve essere dichiarata irricevibile la domanda di un dipendente della BEI diretta a che il codice di condotta approvato dal
comitato direttivo della BEI sia dichiarato inapplicabile nei suoi confronti.
(v. punti 136 e 137)
Riferimento: X/BCE, cit., punto 48
9. La responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] europea presuppone che il ricorrente provi l’illeicità del comportamento
addebitato all’organo comunitario, la presenza effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento
e il danno dedotto.
La condizione relativa all’esistenza di un comportamento illecito è soddisfatta quando il Tribunale annulla, a causa della
violazione dei diritti della difesa, una decisione di sospensione di un dipendente adottata senza che quest’ultimo sia stato
preventivamente ascoltato. L’annullamento della decisione di sospensione costituisce tuttavia un risarcimento adeguato e sufficiente
del danno sofferto, a tal riguardo, dall’interessato.
(v. punti 140-142)
Riferimento: Tribunale 26 maggio 1998, causa T‑177/96, Costacurta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑705); 23 febbraio
2001, [OSCURATO:PERSONA]/BEI, cit., punto 332
10. Una decisione che infligge ad un dipendente della BEI la sanzione del licenziamento per gravi motivi, senza preavviso e senza
indennità di cessazione dal servizio, implica necessariamente che la BEI formuli considerazioni delicate, tenuto conto delle
conseguenze serie e irrevocabili che ne derivano per l’interessato. La BEI dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale
e il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti assunti e dell’assenza di errori
manifesti nella valutazione dei fatti.
(v. punti 167 e 168)
Riferimento: Tribunale 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 66)
11. In un procedimento disciplinare aperto a carico di un dipendente della BEI, l’onere della prova delle censure mosse a carico
di quest’ultimo incombe all’autorità competente.
(v. punto 180)
12. In sede di valutazione della gravità della divulgazione, ad opera di un dipendente della BEI, senza autorizzazione né previa
informazione dei suoi superiori gerarchici, di fatti, informazioni e documenti interni e riservati, tradottasi nella divulgazione
di dichiarazioni gravemente lesive della reputazione di alcuni suoi colleghi e della BEI, costituiscono circostanze attenuanti,
anzitutto, il fatto che tali informazioni siano state trasmesse a membri del Parlamento europeo, competente, in particolare,
ad adottare, in forza dell’art. 280 CE, provvedimenti diretti a combattere la frode e qualsiasi altra lesione degli interessi
economici della [OSCURATO:PERSONA], inclusi quelli della BEI; in secondo luogo, il fatto che le dette informazioni siano state trasmesse
su domanda esplicita del suo vicepresidente, a titolo strettamente riservato, alla commissione per il controllo dei bilanci
del Parlamento europeo e che, in seguito, il dipendente abbia testimoniato più volte dinanzi alla detta commissione ed abbia
partecipato a diversi colloqui con membri dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Benché sia vero che tali circostanze non giustificano, come tali, la conclusione che i fatti contestati non costituiscano
mancanze ai doveri di comportamento sanciti dalla BEI, ciò non di meno quest’ultima deve tenerne conto imperativamente in
quanto circostanze attenuanti, al fine di determinare un provvedimento disciplinare adeguato, a pena di commettere un errore
manifesto di valutazione in merito alla gravità dei fatti addebitati.
(v. punti 208-214)
Riferimento: Corte 10 luglio 2003, causa C‑15/00, Commissione/BEI (Racc. pag. I‑7281, punto 125)
13. Quando il Tribunale accoglie un motivo fondato su un errore in sede di accertamento o valutazione dei fatti presi in considerazione
per punire un dipendente, occorre annullare integralmente la decisione che irroga la sanzione, tenuto conto del carattere
unico e indivisibile della sanzione disciplinare contenuta nella detta decisione e del fatto che tale sanzione si fonda sulle
censure accolte in tale decisione, considerate nel loro complesso. Pertanto, non spetta al Tribunale sostituirsi all’autorità
disciplinare nel decidere la sanzione disciplinare adeguata, eventualmente, alle censure che risultano accertate al termine
dell’esame del motivo prima menzionato.
(v. punto 219)
Riferimento: Tribunale 9 luglio 2002, causa T‑21/01, Zavvos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑483, punto 316); Tribunale
11 settembre 2002, causa T‑89/01, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑153 e II‑803, punto 83)
14. Le controversie tra la BEI e i suoi dipendenti vertenti sulla determinazione degli importi dovuti in forza delle norme applicabili
alle retribuzioni e ai benefici concessi al personale hanno carattere pecuniario, di modo che il Tribunale dispone a tal riguardo
di una competenza giurisdizionale estesa anche al merito.
(v. punto 257)
Riferimento: Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I‑6733, punti 94 e 95)
15. Conformemente ai principi essenziali che disciplinano il procedimento dinanzi al Tribunale, l’oggetto delle osservazioni delle
parti sulla relazione d’udienza è esclusivamente quello di correggere eventuali errori o inesattezze di fatto contenuti nella
relazione d’udienza che è stata comunicata alle parti prima dell’udienza, e non di consentire a queste ultime di replicare
agli argomenti della controparte e ancor meno di dedurre nuovi argomenti.
(v. punto 261)
16. Benché sia vero che, in talune circostanze precise, il Tribunale può ordinare la nomina di un perito, tuttavia tale perito
può essere incaricato solo di indagini specifiche di natura materiale o tecnica. In nessun caso il Tribunale, nell’ambito
di una causa di personale, può delegare a tale perito il potere di accertare quanto sia effettivamente dovuto ad un dipendente
a titolo di retribuzione alla luce della documentazione prodotta in giudizio e di prendere direttamente decisioni in merito
al versamento di tali importi, in quanto tale delega equivarrebbe a trasferire al perito il potere di decidere su una parte
della controversia. Tale constatazione si impone tanto più quando l’imprecisione di talune disposizioni pertinenti richiede
l’esercizio di un certo potere discrezionale del Tribunale.
(v. punto 265)
17. Quando un’istituzione è stata condannata a versare a un dipendente gli arretrati di retribuzione non percepiti, aumentati
degli interessi di mora, il dies a quo per il calcolo dei detti interessi è il momento in cui le somme di cui trattasi dovevano
essere versate al dipendente conformemente alle norme applicabili. In assenza di precisazione a tale proposito nelle disposizioni,
spetta al Tribunale stabilire il momento in cui esse dovevano ragionevolmente essergli versate.
(v. punto 272)
18. Poiché gli interessi di mora hanno lo scopo di risarcire il danno subito da una parte a causa del mancato pagamento di somme
ad opera di un’altra parte, essi continuano a maturare fino al momento in cui tali somme sono effettivamente pagate.
(v. punto 273)
19. Quando il Tribunale ha annullato ex tunc gli effetti del diniego della BEI di accogliere il ritiro delle dimissioni di un
suo dipendente, la BEI ha il diritto di compensare gli importi dovuti a titolo di arretrati di retribuzione non percepiti
e di interessi di mora con l’insieme degli importi che essa ha versato al dipendente in seguito alla sua cessazione dal servizio,
ossia l’importo netto dell’indennità di cessazione dal servizio e dell’indennità di nuova sistemazione, in quanto è venuta
meno la causa del versamento di detti importi e, pertanto, il loro rimborso è giustificato.
Viceversa, in mancanza di domande di rimborso dell’indennità di cessazione dal servizio e dell’indennità di nuova sistemazione,
la BEI non può pretendere che tali importi vengano aumentati degli interessi di mora.
(v. punti 282 e 283)
20. Nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente, il riconoscimento di una responsabilità in capo
alla [OSCURATO:PERSONA] presuppone la presenza di un insieme di condizioni concernenti l’illeicità del comportamento addebitato alle
istituzioni, la presenza effettiva del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno
denunciato. Le tre citate condizioni per il riconoscimento di una responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] sono cumulative, il
che implica che, una volta che una di queste ultime non è soddisfatta, non può sorgere una responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 303 e 304)
Riferimento: Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I‑5251, punto 14); Tribunale14 maggio 1998,
causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627, punto 57); Tribunale 26 maggio 1998, causa T‑205/96,
Bieber/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑231 e II‑723, punto 48); Tribunale 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00,
Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punto 150)
21. Una decisione di licenziamento per gravi motivi costituisce un provvedimento di una gravità tale da potere compromettere seriamente
le possibilità del dipendente interessato di trovare un’occupazione adeguata sul mercato del lavoro e, di conseguenza, può
causargli un danno economico e professionale. Tuttavia, nella valutazione di tale danno, occorre tenere conto del rifiuto
del dipendente di prendere in considerazione talune proposte del suo datore di lavoro, dirette ad agevolare il suo ritorno
sul mercato del lavoro e quindi a ridurre il suo danno. In casi del genere, l’annullamento della decisione di licenziamento
costituisce, come tale, un risarcimento adeguato di un tale danno.
(v. punto 306)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
16 dicembre 2004 (
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«Personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Ricevibilità – Condizioni di lavoro – Procedimento disciplinare – Sospensione – Licenziamento senza preavviso»
Nelle cause riunite T-120/01 e T-300/01,
[OSCURATO:PERSONA],
residente a Roma, rappresentato dall'avv. L. Isola,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti,
rappresentata dal sig. C. Gómez de la Cruz e dal sig. F. Mantegazza, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. C. Camilli,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
aventi ad oggetto, in sostanza, per quanto riguarda la causa T-120/01, da un lato, l'annullamento della lettera 6 marzo 2001
del direttore del servizio del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti riguardante le condizioni di reintegrazione
del ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, [OSCURATO:PERSONA]/BEI
(Racc. PI pagg. I-A-49 e II-185), e l'annullamento della decisione del presidente della [OSCURATO:PERSONA], in data 22 maggio 2001, di
sospenderlo dalle sue funzioni e, dall'altro, una richiesta di risarcimento dei danni, e, per quanto riguarda la causa T‑300/01,
da un lato, l'annullamento della decisione del presidente della [OSCURATO:PERSONA], in data 6 settembre 2001, di licenziare il ricorrente
senza preavviso e senza indennità di cessazione dal servizio e, dall'altro, una richiesta di risarcimento dei danni,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 15 ottobre 2003 e dell'11 febbraio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo della controversia
1 Ai sensi degli artt. 9 e 266 CE, lo statuto della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è fissato
da un protocollo allegato al Trattato CE, di cui costituisce parte integrante.
2 L’art. 9, n. 3, lett. h), di tale Statuto dispone che il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] è approvato dal consiglio dei governatori.
Tale regolamento è stato approvato il 4 dicembre 1958 e ha successivamente subìto diverse modifiche. L’art. 29 del medesimo
dispone che i regolamenti relativi al personale della [OSCURATO:PERSONA] sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.
3 Il 20 aprile 1960, il consiglio di amministrazione ha adottato il regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il
«regolamento del personale»).
4 L’art. 8 del regolamento del personale impone ai dipendenti ed ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di mantenere il segreto su qualsiasi
fatto o notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Ai sensi dell’art. 9 di tale regolamento,
essi non possono, senza preventiva autorizzazione, comunicare o divulgare informazioni o documenti, pubblicare scritti o articoli,
e tenere conferenze, concernenti la [OSCURATO:PERSONA] o riferentisi alla sua attività.
5 L’art. 12 del regolamento del personale così dispone: «I dipendenti non possono, senza preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA],
deporre in giudizio, a qualsiasi titolo, in relazione a fatti o notizie soggetti all’obbligo del segreto previsto all’art. 8.
Tale disposizione si applica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]. L’autorizzazione prevista al comma
precedente è concessa nei casi in cui un diniego potrebbe provocare conseguenze penali per l’interessato. L’autorizzazione
a deporre in giudizio non è necessaria quando un dipendente o ex-dipendente venga citato come teste avanti alla Corte di giustizia
delle [OSCURATO:PERSONA] europee in una causa fra la [OSCURATO:PERSONA] e un suo dipendente o ex-dipendente».
6 Il regolamento del personale dispone, all’art. 13, che «i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi dipendenti sono, in linea di massima,
regolati da contratti individuali nell’ambito del presente regolamento. Il regolamento fa parte integrante di detti contratti».
7 L’art. 38 del regolamento del personale prevede quanto segue:
«I dipendenti che non adempiano i loro obblighi sono passibili, a seconda dei casi, dei seguenti provvedimenti:
[…]
3) Licenziamento per gravi motivi, senza preavviso, con o senza indennità di cessazione dal servizio; […].
I provvedimenti previsti a[l] punt[o] 3) […] sono adottati previo parere di una commissione paritetica, alle condizioni indicate
all’art. 40. […]».
8 In forza dell’art. 39 del regolamento:
«[i]n caso di gravi motivi, atti a determinare un licenziamento senza preavviso, il Presidente può sospendere immediatamente
l’interessato dalle sue funzioni, per un periodo massimo di tre mesi.
Lo stesso vale nel caso in cui un dipendente sia oggetto di un’azione penale che possa sfociare in una condanna, ovvero portare
ad una pena afflittiva o infamante; in tal caso, la sospensione può essere prorogata fino alla decisione giudiziaria definitiva.
La sospensione dalle funzioni può accompagnarsi alla sospensione della retribuzione, salvo concessione di un aiuto da valutarsi
in ragione dell’esistenza di persone a carico. Tale aiuto non può essere superiore ad un terzo della retribuzione dell’interessato.
L’eventuale licenziamento ha effetto a partire dal giorno della sospensione; l’interessato non è tenuto a restituire le somme
da lui percepite a titolo di aiuto durante il periodo di sospensione».
9 Per quanto riguarda l’art. 40 del regolamento del personale, esso dispone quanto segue:
«La commissione paritetica prevista all’art. 38 è così composta: da un lato, il direttore della Direzione dell’Amministrazione
generale, in qualità di presidente, che non prende parte al voto, il capo del personale e un direttore di una direzione diversa
da quella a cui appartiene il dipendente interessato; dall’altro lato, due rappresentanti del personale di sua scelta; infine
un segretario, che non partecipa né alle deliberazioni né al voto.
La commissione paritetica è investita della questione tramite comunicazione scritta del presidente al direttore della Direzione
degli Affari generali; tale comunicazione è notificata contemporaneamente al dipendente interessato; quest’ultimo riceve,
per iscritto, comunicazione degli addebiti che gli sono mossi almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione
della commissione.
Il dipendente può, e, se lo richiede, deve, essere sentito dalla commissione dinanzi alla quale può farsi assistere da un
consulente di sua scelta.
La commissione paritetica può, se ritiene di non essere sufficientemente informata sui fatti, procedere a un’inchiesta e sentire
testimoni. Il dipendente ha anch’esso il diritto di citare testimoni.
La commissione delibera senza la presenza del dipendente interessato. Essa rimette al presidente della [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato,
a cui ciascuno dei suoi membri può allegare il proprio parere; tali pareri sono contemporaneamente comunicati per iscritto
all’interessato. Il presidente decide nei quindici giorni successivi alla consegna del parere motivato».
10 Peraltro, l’art. 41 del regolamento del personale così dispone: «Tutte le controversie di carattere individuale tra la [OSCURATO:PERSONA]
e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee. Indipendentemente dall’azione intentata
davanti alla Corte di giustizia, le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di sanzioni [disciplinari] sono
sottoposte, ai fini di amichevole composizione, a una commissione di conciliazione della [OSCURATO:PERSONA]».
11 Il 25 marzo 1997, il comitato direttivo della [OSCURATO:PERSONA] ha adottato un codice di condotta (in prosieguo: il «codice di condotta»)
che, come si desume dal suo tenore letterale, precisa le regole in materia di etica professionale e deve essere letto congiuntamente
al regolamento del personale.
Fatti e procedimento
I –
Precedenti e dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001
12 Per una descrizione dei fatti svoltisi sino alla proposizione dei ricorsi nelle cause T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, si rimanda,
sostanzialmente, ai punti 26-69 della sentenza 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, [OSCURATO:PERSONA]/BEI
(Racc. PI pagg. I‑A-49 e II‑185; in prosieguo: la «sentenza 23 febbraio 2001»).
13 Nelle cause riunite T‑7/98 e T‑208/98 il ricorrente ha contestato i propri rapporti informativi annuali relativi agli anni
1996 e 1997 nonché le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le promozioni alla funzione D con riguardo ai suddetti esercizi. Ambedue
i ricorsi sono stati respinti dal Tribunale in quanto infondati con sentenza 23 febbraio 2001.
14 A tal riguardo, il Tribunale ha, anzitutto, respinto l’argomentazione del ricorrente che asseriva di essere stato vittima
di una mancanza di obiettività da parte dei suoi superiori gerarchici per aver denunciato presunti errori ed illeciti commessi
dalla [OSCURATO:PERSONA] e da taluni suoi dipendenti. Il giudice comunitario ha infatti rilevato l’assenza di indizi precisi e concordanti
che permettessero di suffragare le tesi del ricorrente al riguardo (punti 181-195). Il Tribunale ha quindi respinto l’argomentazione
del ricorrente secondo cui, alla fine dell’esercizio di valutazione annuale per il 1996 e di quello relativo al 1997, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione in occasione dell’esame comparativo dei meriti, ovvero avrebbe violato
il principio di parità di trattamento, omettendo di menzionare una proposta di promozione nel rapporto di valutazione del
ricorrente per gli anni considerati e, successivamente, astenendosi dal promuoverlo (punti 196-231). Inoltre, pur avendo rilevato
che taluni fatti addotti dal ricorrente denotavano un comportamento della convenuta incompatibile con il principio di buona
amministrazione e con il dovere di sollecitudine, ed avendo quindi condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare simbolicamente un euro al
ricorrente a titolo di risarcimento per il danno così arrecatogli, il Tribunale ha tuttavia considerato che il complesso degli
elementi dedotti dal ricorrente non consentiva di ritenere che le sue dimissioni fossero state oggettivamente provocate da
un comportamento della convenuta mirante a screditarlo e a peggiorare deliberatamente le sue condizioni di lavoro. Infine,
ai punti 342-351 della sentenza, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande della convenuta volte a chiedere il ritiro
dagli atti di causa di taluni documenti che erano stati prodotti dal ricorrente nel corso del procedimento. Il Tribunale ha
infatti rilevato, da un lato, che il ricorrente non aveva dimostrato di avere acquisito regolarmente tali documenti e, dall’altro,
che gli stessi risultavano irrilevanti ai fini della soluzione della controversia.
15 Per contro, nella causa T‑109/99, nella quale il ricorso mirava, sostanzialmente, ad ottenere la dichiarazione di nullità
delle dimissioni, presentate dal ricorrente il 30 novembre 1998 e poi revocate con lettera del suo avvocato del 14 gennaio
1999, il Tribunale ha accolto il motivo principale dedotto dal ricorrente. Il Tribunale ha infatti rilevato che «al più tardi
in occasione della revoca della dichiarazione di dimissioni da parte del ricorrente, la convenuta disponeva manifestamente
di elementi di informazione sullo stato di salute di quest’ultimo e sui motivi di tale dichiarazione sufficienti per stabilire
un nesso tra quest’ultima e i disturbi psichici da cui egli era affetto. Alla luce di queste informazioni, tali da sollevare
seri dubbi sulla validità delle dimissioni, spettava alla convenuta, in forza del suo dovere di sollecitudine, riesaminare
tutti gli elementi a sua disposizione. Tenuto conto di tali elementi, la convenuta non poteva ritenere in buona fede che tali
dimissioni fossero valide. Di conseguenza essa era tenuta ad accettarne immediatamente la revoca, di modo che la sospensione
del rapporto di lavoro è terminata al momento di tale revoca» (punto 314 della sentenza). Il Tribunale ha conseguentemente
annullato la decisione del 2 febbraio 1999 con cui la convenuta aveva rifiutato di accettare la revoca della dichiarazione
di dimissioni del ricorrente e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni non percepite
a decorrere dalla revoca della sua dichiarazione di dimissioni, maggiorate degli interessi di mora al tasso del 6,75%.
II –
Fatti successivi alla sentenza 23 febbraio 2001
16 Successivamente alla pronuncia della sentenza 23 febbraio 2001, il ricorrente comunicava alla [OSCURATO:PERSONA], con telefax 28 febbraio
e 1° marzo 2001, di essere pronto a riprendere il servizio.
17 Dopo aver comunicato al ricorrente, con lettera 1° marzo 2001, che era stato temporaneamente dispensato dalla prestazione
del servizio, il direttore del servizio del personale della [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 6 marzo 2001, comunicava al ricorrente
la sua reintegrazione nella funzione «E» e che, a decorrere dal 23 febbraio, lo stesso era assegnato al [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «lettera 6 marzo 2001»). In tale lettera, veniva inoltre specificato che tali misure erano state adottate
in via temporanea, senza pregiudizio dei diritti che la [OSCURATO:PERSONA] si riservava di esercitare nei confronti del ricorrente, o di
ogni ulteriore conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto trarre dalla sentenza. Inoltre, al terzo e al quarto capoverso della
lettera, si sottolineava che, nell’ambito della sua nuova destinazione, il ricorrente era stato trasferito all’ufficio della
[OSCURATO:PERSONA] a Roma, ove avrebbe lavorato sotto la direzione del sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio, il quale sarebbe stato responsabile
della sua presenza in ufficio. Veniva peraltro sottoposto all’attenzione del ricorrente che le condizioni generali del suo
lavoro a Roma erano previste in allegato alla lettera medesima.
18 Con messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2001 il direttore del [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al ricorrente un
programma di lavoro. Il ricorrente rispondeva con messaggio di posta elettronica del 19 marzo 2001 accettando, sostanzialmente,
gli incarichi assegnatigli, ma contestando le relative condizioni di lavoro che gli venivano imposte .
19 Successivamente, con lettera 22 maggio 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] comunicava al ricorrente la propria decisione, adottata
a norma dell’art. 39, primo comma, del regolamento del personale, di sospenderlo dalla sue funzioni «con effetto immediato,
per un periodo massimo di tre mesi, che sarà impiegato per riunire la commissione paritetica di cui all’art. 38 del regolamento
del personale, la quale dovrà pronunciarsi sul fascicolo nel suo complesso» (in prosieguo: la «decisione di sospensione»).
Nella stessa lettera veniva inoltre precisato che, nel corso del periodo di sospensione, la retribuzione del ricorrente avrebbe
continuato ad essere corrisposta, ma che quest’ultimo non avrebbe avuto accesso ai locali della [OSCURATO:PERSONA], salvo su convocazione
espressa nell’ambito del procedimento disciplinare. Il presidente dichiarava che tale decisione era fondata sulla constatazione
che la condotta tenuta dal ricorrente non era conforme al contegno che è lecito attendersi da un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], che
il comportamento dello stesso nei confronti di alcuni suoi colleghi nuoceva gravemente alla loro reputazione nonché a quella
della [OSCURATO:PERSONA] stessa e, infine, che il ricorrente aveva utilizzato informazioni riservate e si era appropriato senza averne
diritto alcuni documenti di carattere riservato.
20 Con lettera 13 giugno 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] comunicava al ricorrente, in conformità dell’art. 40, secondo comma,
del regolamento del personale, l’elenco dei fatti contestatigli nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei suoi
confronti. Si tratta, anzitutto, dell’irregolare acquisizione dei sei documenti di cui il Tribunale ha disposto il ritiro
dagli atti di causa con sentenza 23 febbraio 2001 (punti 220 e 342‑348 della sentenza). Il presidente della [OSCURATO:PERSONA] addebitava
inoltre al ricorrente di aver divulgato, in assenza di qualsivoglia informazione e autorizzazione dei superiori gerarchici,
informazioni riservate, messe abusivamente in relazione con la sua mancata promozione, presentandole in maniera tendenziosa,
come asseritamente rivelatrici di situazioni ovvero di pratiche non professionali, se non reprensibili, da parte della [OSCURATO:PERSONA]
e di taluni suoi agenti. A tal riguardo, il presidente si riferiva, segnatamente, ad una lettera scritta dal ricorrente in
data 11 febbraio 1999, intitolata «On the abuses of public money in the Community institutions» («Sugli abusi riguardanti
i fondi pubblici nelle istituzioni comunitarie»), ad una relazione redatta dal ricorrente in data 16 aprile 1999, intitolata
«Draft information on [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Cover up in the [OSCURATO:PERSONA]» («Informazioni provvisorie
su possibili episodi di frode, mala amministrazione e dissimulazione presso la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti»). Del pari,
osservava che, secondo l’articolo pubblicato il 20 aprile 1999 sul giornale danese «[OSCURATO:PERSONA]», intitolato «Inizialmente
folle – quindi licenziato. [OSCURATO:PERSONA] ha protestato contro la frode in seno all’Unione europea – una danese ha fatto
la stessa cosa. Entrambi ancora non lavorano per la [OSCURATO:PERSONA]», il ricorrente aveva trasmesso al detto giornale documenti riservati,
tra i quali la menzionata relazione. Il presidente osservava peraltro che, il 14 febbraio 1999, un giornale scozzese, lo «[OSCURATO:PERSONA]
on [OSCURATO:PERSONA]», aveva pubblicato un articolo intitolato «L’informatore della [OSCURATO:PERSONA] europea costretto ad abbandonare le sue funzioni»,
dal quale emergeva che le osservazioni ivi contenute erano state divulgate dal ricorrente. Infine, il presidente della [OSCURATO:PERSONA]
menzionava una lettera scritta dal ricorrente, pubblicata il 5 marzo 1999 dal quotidiano italiano «[OSCURATO:PERSONA]» con il titolo
«Eurocorruzione, attenti a generalizzare». Secondo il presidente della [OSCURATO:PERSONA], da tali svariati fatti emergerebbe che, appropriandosi
illegittimamente documenti interni e strettamente riservati della [OSCURATO:PERSONA] e divulgando al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] medesima documenti
ed informazioni interne con modalità non autorizzate ed utilizzandoli a fini privati, il ricorrente aveva violato gli artt. 8,
9 e 12 del regolamento del personale, nonché gli artt. 1.4., terzo, quinto ed ottavo punto, e 2.1. del codice di condotta.
Il presidente della [OSCURATO:PERSONA] sottolineava, del pari, che l’utilizzazione delle dette informazioni da parte del ricorrente appariva
tanto più grave alla luce della natura delicata del posto al quale era stato assegnato nonché dei compiti affidati alla [OSCURATO:PERSONA]
e concludeva che, con il suo comportamento, il ricorrente aveva violato molteplici disposizioni del regolamento del personale
e del codice di condotta e che tali violazioni apparivano tali da costituire gravi motivi suscettibili di determinare il licenziamento
ai sensi degli artt. 38 e 39 del regolamento del personale. Infine, invitava il ricorrente a indicargli i due rappresentanti
del personale di sua scelta in seno alla commissione paritetica e precisava che la [OSCURATO:PERSONA] era disposta a sentirlo in qualsiasi
momento durante il periodo di sospensione, e anche prima che egli venisse sentito dalla commissione paritetica.
21 Con telefax 20 giugno 2001, il ricorrente comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] di non poter procedere alla designazione dei due rappresentanti
del personale in seno alla commissione paritetica, ma chiedeva di essere ascoltato dalla commissione medesima.
22 Con telefax 22 giugno 2001, il ricorrente inviava alla [OSCURATO:PERSONA] un certificato di malattia per un periodo di un mese e chiedeva
che la commissione paritetica si riunisse dopo il 21 luglio 2001, per poter essere ascoltato dalla commissione stessa.
23 Con lettera 5 luglio 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] rispondeva affermativamente alle richieste del ricorrente. Conseguentemente,
fissava la data della detta riunione per il 23 luglio 2001. Inoltre, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ricordava al ricorrente che
il suo rifiuto di designare due rappresentanti del personale in seno alla commissione paritetica si poneva in contrasto con
l’obbligo generale di leale cooperazione cui lo stesso era tenuto in quanto dipendente della [OSCURATO:PERSONA].
24 La commissione paritetica si riuniva, una prima volta, il 23 luglio 2001. Oltre al ricorrente, erano presenti a tale riunione
il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale presidente della detta commissione, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA]
in seno alla commissione, ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale segretario della commissione. Per contro, i due rappresentanti del personale
designati d’ufficio dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] si rifiutavano di partecipare alla commissione. Durante l’audizione, al ricorrente
veniva consentito di dar lettura di una difesa scritta dalla quale risultava che egli respingeva tutte le accuse mosse nei
suoi confronti. In sostanza, il ricorrente contestava il fatto che la lettera da lui scritta l’11 febbraio 1999 violasse il
regolamento o il codice di comportamento della [OSCURATO:PERSONA], non riconosceva la conformità della relazione datata 16 aprile 1999
con quella da lui firmata, smentiva di aver fornito tale relazione al giornale danese «[OSCURATO:PERSONA]» nonché di aver fornito
informazioni circa i fatti avvenuti in seno alla [OSCURATO:PERSONA] menzionati nell’articolo apparso sul giornale scozzese «[OSCURATO:PERSONA] on
[OSCURATO:PERSONA]» e sosteneva che la sua lettera pubblicata il 5 marzo 1999 sul quotidiano italiano «[OSCURATO:PERSONA]» era stata scritta in
termini generali e con spirito costruttivo.
25 La commissione paritetica si riuniva una seconda volta in data 25 luglio 2001 per deliberare sull’interpretazione dei fatti
nonché dell’art. 40, secondo comma, del regolamento del personale. Considerato che il termine minimo di quindici giorni, garantito
all’interessato in forza dello stesso art. 40 per predisporre la propria difesa, non era stato rispettato a causa del congedo
per malattia chiesto dal ricorrente per il periodo compreso tra il 21 giugno e il 20 luglio 2001, la commissione paritetica
decideva di tenere una nuova seduta il 29 agosto 2001 ed invitava il ricorrente a nominare due rappresentanti del personale.
26 La commissione paritetica si riuniva, infine, il 29 agosto 2001 in presenza dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
Il ricorrente nonché i due rappresentanti del personale di cui all’art. 40 del regolamento del personale non si presentavano
alla detta riunione. Il 30 agosto 2001, la commissione paritetica emetteva un parere motivato all’unanimità dei presenti,
rilevando che i fatti addebitati al ricorrente costituivano «un grave motivo di licenziamento, ai sensi dell’art. 38, primo
comma, n. 3 del [regolamento del personale], senza il pagamento di un’indennità di cessazione dal servizio».
27 Con lettera 30 agosto 2001, notificata al ricorrente in data 3 settembre 2001, veniva comunicato al medesimo il parere emesso
dalla commissione paritetica in esito alle sedute del 23 luglio e del 29 agosto 2001.
28 Il 5 settembre 2001 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] riceveva il ricorrente, al fine di sentirlo prima di decidere definitivamente
nell’ambito del procedimento disciplinare a suo carico.
29 Con lettera 6 settembre 2001, notificata al ricorrente il 12 settembre 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] comunicava al medesimo
il suo licenziamento con effetto a partire dal giorno della sospensione dalle funzioni, ai sensi dell’art. 39, quarto comma,
del regolamento del personale. La lettera così recita:
«Con lettera del 30 agosto 2001 Le è stata data comunicazione del parere emesso dalla commissione paritetica di cui all’art. 38
del regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, in esito alle riunioni del 23 luglio e del 29 agosto
2001.
Dall’esame complessivo dei documenti contenuti nel fascicolo, eseguito dalla detta commissione, nonché dalle osservazioni
orali da Lei svolte dinanzi alla commissione medesima, sono emersi i seguenti fatti: Lei è risultato responsabile
1) di avere diffuso, senza l’autorizzazione del suo superiore gerarchico, documenti della [OSCURATO:PERSONA] di carattere interno e riservato,
che si era irregolarmente appropriato;
2) di avere divulgato all’esterno della [OSCURATO:PERSONA], senza avere l’autorizzazione dei Suoi superiori e senza averli previamente informati,
fatti, informazioni e documenti a carattere interno e riservato;
3) attraverso la diffusione di affermazioni diffamatorie o tendenziose, di avere adottato nei confronti di alcuni suoi colleghi
un comportamento lesivo della reputazione di questi ultimi e di quella della [OSCURATO:PERSONA], nonché una condotta atta a offendere gravemente
la dignità della funzione da Lei ricoperta, in violazione del dovere di lealtà, di collegialità e di rispetto reciproco impostiLe.
Tali fatti configurano le seguenti trasgressioni:
– avendo diffuso, senza l’autorizzazione del Suo superiore gerarchico, documenti della [OSCURATO:PERSONA] di carattere interno e riservato,
e avendo divulgato all’esterno di questa istituzione, senza l’autorizzazione dei Suoi superiori e senza averli previamente
informati, fatti, informazioni e documenti di carattere interno e riservato, nonché avendo utilizzato questi ultimi a fini
privati, Lei ha violato gravemente e simultaneamente l’obbligo del segreto professionale (art. 8 del regolamento del personale),
l’obbligo di riservatezza (art. 9 del regolamento del personale) e l’obbligo di previa autorizzazione a deporre in giudizio
(art. 12 del regolamento del personale); è inoltre venuto meno agli obblighi derivanti dagli artt. 1.4, terzo, quinto e ottavo
punto, e 2.1. del codice di condotta della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si riferiscono anch’essi ai citati articoli del regolamento;
– essendosi appropriato in modo irregolare i detti documenti, a fini privati, e, avendo adottato, nei confronti di alcuni colleghi
e della [OSCURATO:PERSONA], attraverso la diffusione di affermazioni diffamatorie o tendenziose, un comportamento lesivo della loro reputazione
professionale o personale nonché di quella della [OSCURATO:PERSONA], Lei ha gravemente contravvenuto al Suo dovere di lealtà nei confronti
di questa istituzione (artt. 1.2. e 1.4. del codice di condotta), all’obbligo di riservatezza e di moderazione, recando in
tal modo offesa alla dignità della Sua funzione (art. 2.3. del codice di condotta), e venendo meno ai doveri di collegialità
e di rispetto reciproco che reggono le relazioni tra colleghi (artt. 3.1. e 3.5. del codice di condotta).
In subordine, Lei ha parimenti violato l’obbligo di cooperare lealmente allo svolgimento del procedimento disciplinare, rifiutandosi
di nominare i due rappresentanti del personale a norma dell’art. 40 del regolamento del personale.
L’insieme di questi comportamenti dimostra in maniera sufficiente che Lei ha tenuto in pubblico una condotta non conforme
a ciò che è lecito attendersi da parte di un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e che, di conseguenza, costituisce
una violazione dell’art. 1 del regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, tenuto conto, a titolo di circostanza aggravante, della natura delicata del posto cui era stato assegnato (art. 2.4.4.
del codice di condotta), nonché del ruolo importante rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] quale istituzione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] europea,
che esige l’osservanza di una condotta irreprensibile da parte del proprio personale, ritengo che le Sue azioni, data la loro
estrema gravità, abbiano compromesso irreparabilmente le relazioni di fiducia e di reciproco rispetto che costituiscono la
base di ogni rapporto di collaborazione tra la direzione della [OSCURATO:PERSONA] ed il personale, nonché le relazioni tra gli stessi membri
del personale.
In considerazione di quanto precede, facendo seguito al parere unanime della commissione paritetica, ritengo che i fatti che
Le vengono addebitati costituiscano un motivo grave, atto a determinare il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 38,
primo comma, punto 3, del regolamento del personale, e senza il pagamento di un’indennità di cessazione dal servizio.
Di conseguenza, Le comunico con la presente il Suo licenziamento che, ai sensi dell’art. 39, quarto comma, del regolamento
del personale ha effetto a partire dal giorno in cui è stato sospeso dalle Sue funzioni […]».
30 Lo stesso giorno, il responsabile dell’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] a Roma, il sig. [OSCURATO:PERSONA], informava oralmente il ricorrente della
decisione presa dal presidente della [OSCURATO:PERSONA].
III –
Procedimento
31 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2001 il ricorrente proponeva un ricorso diretto
sostanzialmente ad ottenere, da un lato, l’annullamento della lettera 6 marzo 2001 e della decisione di sospensione e, dall’altro,
il risarcimento dei danni (causa T‑120/01).
32 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, il ricorrente proponeva una domanda diretta,
in sostanza, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della lettera 6 marzo 2001 e della decisione di sospensione (causa
T‑120/01 R). Tale domanda veniva respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/BEI
(Racc. PI pagg. I‑A-171 e II‑783).
33 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2001, la convenuta sollevava, con riguardo
al ricorso nella causa T‑120/01, un’eccezione di irricevibilità a norma dell’art. 114 del regolamento di procedura. Con ordinanza
26 novembre 2001 del presidente della terza sezione, l’esame dell’eccezione di irricevibilità veniva rinviata all’esame del
merito della causa e le spese venivano riservate.
34 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2001, il ricorrente proponeva un ricorso
avente ad oggetto, segnatamente, l’annullamento della decisione di licenziamento, l’esecuzione della sentenza 23 febbraio
2001 ed il risarcimento del danno (causa T‑300/01).
35 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 dicembre 2001, il ricorrente presentava una domanda
volta, sostanzialmente, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di licenziamento e un provvedimento del
Tribunale che ordinasse la sua reintegrazione provvisoria nel posto di lavoro e la ricostituzione della sua carriera professionale.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, l’adozione di misure istruttorie e l’assegnazione della causa al collegio del Tribunale (causa
T‑300/01 R). Tali domande venivano respinte con ordinanza del presidente del Tribunale 29 aprile 2002 (causa T‑300/01 R, non
pubblicata nella Raccolta). Quest’ultima ordinanza veniva confermata in sede di impugnazione, con ordinanza del presidente
della Corte 25 luglio 2002, causa C‑198/02 P®, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (non pubblicata nella Raccolta).
36 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale convocava le parti ad una riunione informale al fine di intraprendere un tentativo
di conciliazione nei procedimenti T‑120/01 e T‑300/01. Tale riunione si svolgeva il 12 maggio 2003. Non essendo riuscito il
tentativo di conciliazione, le parti venivano informate della fissazione di un’udienza.
37 Con ordinanza 31 luglio 2003, il presidente della terza sezione del Tribunale disponeva la riunione delle cause T‑120/01 e
T‑300/01 ai fini dell’udienza e della sentenza.
38 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (terza sezione) decideva di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, invitava le parti a depositare determinati
documenti e a rispondere a taluni quesiti.
39 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale venivano sentite all’udienza del 15 ottobre
2003. In occasione di tale udienza, il Tribunale prendeva atto della volontà delle parti di tentare una composizione amichevole
quanto alla parte della controversia relativa all’esecuzione della sentenza 23 febbraio 2001 e di comunicare al Tribunale
i risultati di tale tentativo entro e non oltre il 10 novembre 2003.
40 La fase orale del procedimento si concludeva il 10 novembre 2003 con il deposito delle osservazioni delle parti in ordine
all’esito di tale tentativo. In tali osservazioni, le parti informavano il Tribunale del fallimento delle trattative, precisando
le loro posizioni con riguardo alla parte della controversia relativa all’esecuzione della sentenza 23 febbraio 2001 ed al
versamento della retribuzione dovuta dal momento della reintegrazione del ricorrente, nel marzo 2001.
41 Alla luce di tali osservazioni, il Tribunale (terza sezione) decideva di riaprire la fase orale del procedimento e poneva
alle parti taluni quesiti integrativi.
42 L’11 febbraio 2004 si svolgeva una nuova udienza, limitata a tale parte della controversia. Alla detta udienza si presentavano
solo i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], le cui difese orali venivano sentite.
[OSCURATO:PERSONA]
43 Nella causa T‑120/01 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la lettera 6 marzo 2001 del direttore del personale della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui, al terzo capoverso, introduce
un nuovo e non previsto tipo di sanzione, specificamente destinata a disciplinare il rapporto di lavoro del ricorrente;
– annullare l’allegato alla lettera 6 marzo 2001, nella parte in cui, ai punti 1, 2, 4 e 5, stabilisce unilateralmente regole
nuove, diverse e contrarie rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro;
– annullare la lettera 22 maggio 2001 con la quale il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il ricorrente da ogni funzione, con
effetto immediato, per un periodo di tre mesi;
– annullare l’art. 39 del regolamento del personale, nei limiti in cui consentirebbe di privare il dipendente di ogni funzione
e dello stipendio, per un periodo massimo di tre mesi, senza la necessità dell’immediata e contestuale comunicazione dei fatti
addebitati;
– annullare tutti gli atti connessi conseguenti e presupposti ai provvedimenti impugnati;
– dichiarare l’inapplicabilità del codice di condotta al ricorrente;
– condannare la convenuta al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente;
– condannare la convenuta alle spese.
44 Nella causa T‑300/01, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– accertare e dichiarare l’inesistenza e/o la nullità del licenziamento verbale comunicato al ricorrente dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
il 6 settembre 2001;
– annullare la decisione del presidente della [OSCURATO:PERSONA] in data 6 settembre 2001, notificata il 12 settembre 2001, di licenziamento
del ricorrente;
– accertare e dichiarare l’inapplicabilità al ricorrente e/o l’illegittimità degli artt. 8, 9, 12, 38, 39, 40, 41 e 44 del regolamento
del personale;
– accertare e dichiarare l’inapplicabilità al ricorrente del codice di condotta;
– condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, a ricostruire la sua carriera a decorrere dal febbraio
1999 e, se del caso, previa consulenza tecnica e nomina di un apposito commissario
ad acta
, condannarla a versare al ricorrente tutte le retribuzioni medio tempore maturate, rivalutate e maggiorate degli interessi
al tasso annuo del 10%, al netto degli acconti ricevuti dal 6 marzo al 6 settembre 2001;
– condannare la convenuta al risarcimento, da un lato, del danno materiale subito dal ricorrente, inteso come danno alla salute
e come perdita della possibilità di far carriera e, dall’altro, al risarcimento del danno morale passato e futuro arrecato
al ricorrente;
– condannare la convenuta alla restituzione del bonus sugli interessi relativi al mutuo gravante sulla casa del ricorrente a
Lussemburgo e alla concessione di un bonus analogo sugli interessi relativi al mutuo per la casa che il ricorrente ha acquistato
a Roma;
– ordinare alla convenuta di formulare le valutazioni annuali del ricorrente dal 1998 in avanti e di fissarne gli obiettivi
per il futuro;
– ordinare che siano tolte dal controricorso le parole «appropriazione di documenti riservati», che compaiono alla pag. 17,
primo capoverso; «diffusione d’informazioni riservate e calunniose a carico della BEI e dei suoi funzionari», figuranti a
pag. 29, ultimo e penultimo rigo; l’intero primo periodo della pag. 32; la parola «appropriazione» a pag. 34, quartultimo
rigo, e altresì le parole «denigrazione sistematica», che compaiono al terzultimo e al penultimo rigo, e ogni altra parola
che ecceda i limiti di una corretta e leale difesa;
– respingere la domanda avente ad oggetto l’esclusione dei sei documenti il cui ritiro dagli atti è stato ordinato dal Tribunale
con sentenza 23 febbraio 2001;
– in subordine, previo annullamento del corrispondente articolo del regolamento del personale, dichiarare l’illegittimità del
mancato versamento dell’indennità di cessazione dal servizio e condannare la BEI a pagarla;
– condannare la convenuta alle spese.
45 Nella causa T‑120/01, la convenuta chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso, ovvero rigettarlo nel merito;
– condannare il ricorrente alle spese, ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, vista la natura vessatoria
del ricorso.
46 Nella causa T‑300/01, la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile, ovvero rigettarlo nel merito;
– ordinare l’esclusione dal fascicolo dei sei documenti di cui il Tribunale di primo grado ha ordinato il ritiro dagli atti
di causa con sentenza 23 febbraio 2001;
– condannare il ricorrente al pagamento delle spese, vista la natura vessatoria del ricorso, ai sensi dell’art. 87, n. 3, del
regolamento di procedura.
In diritto
I –
Sulla ricevibilità dei ricorsi
47 Sia nella causa T‑120/01, sia nella causa T‑300/01, la convenuta eccepisce l’irricevibilità del ricorso in ragione del mancato
rispetto della procedura precontenziosa, da un lato, e del mancato deposito di un certificato di legittimazione da parte del
difensore del ricorrente, dall’altro. All’udienza, la convenuta ha dichiarato, in risposta ad un quesito del Tribunale, di
desistere da tale ultimo motivo.
48 Inoltre, nella causa T‑120/01, la convenuta deduce vari motivi, volti a dimostrare l’irricevibilità di specifiche domande
formulate dal ricorrente nell’ambito della causa T‑120/01. In tal senso la convenuta deduce che il ricorrente non ha più interesse
ad agire per l’annullamento della lettera 6 marzo 2001 e della decisione di sospensione. Essa sostiene, inoltre, che la domanda
di annullamento dell’art. 39 del regolamento del personale è irricevibile, trattandosi di un atto di portata generale. La
convenuta ritiene peraltro che non spetti al Tribunale dichiarare il codice di condotta inapplicabile al ricorrente. Infine,
eccepisce l’irricevibilità della domanda di risarcimento in ragione, segnatamente, della sua imprecisione.
49 Ciò premesso, in questa fase occorre limitare l’esame al motivo relativo al mancato rispetto della procedura precontenziosa.
A –
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
50 La convenuta eccepisce l’irricevibilità dei presenti ricorsi in quanto il ricorrente, prima di proporli dinanzi al Tribunale,
non ha adito la commissione conciliatrice di cui all’art. 41 del regolamento del personale e/o rivolto all’amministrazione
una petizione o un reclamo. Essa osserva, infatti, richiamandosi ai punti 96-107 della sentenza 23 febbraio 2001, che il principio
dell’economia processuale e l’esigenza fondamentale di una corretta gestione dei rapporti di lavoro impongono una fase siffatta
prima di avviare il procedimento dinanzi ai giudici comunitari. Essa d’altronde rileva che lo svolgimento di tale fase è previsto
espressamente dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo «Statuto del personale»),
ed è comunemente previsto dalla generalità delle legislazioni del lavoro degli Stati membri (nell’ordinamento italiano, dagli
artt. 410 e 410 bis del codice di procedura civile). La convenuta domanda peraltro al Tribunale di verificare se, nella specie,
il ricorrente abbia rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale che, secondo costante
giurisprudenza del Tribunale (sentenza 23 febbraio 2001, punto 100; sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, causa T‑140/97,
Hautem/BEI, Racc. PI pagg. I‑A-171 e II‑897, punto 77), sono applicabili al personale della [OSCURATO:PERSONA], ma in via subordinata rispetto
alle disposizioni del regolamento del personale.
51 La convenuta ritiene, in subordine, che, ove il Tribunale ritenesse la procedura di conciliazione di natura facoltativa, i
ricorsi in esame sarebbero comunque irricevibili, in quanto il ricorrente, prima di proporli, non ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] istanze,
reclami o petizioni. Secondo la convenuta, un obbligo di procedere in tal senso risulta, segnatamente, dal disposto dell’art. 46,
n. 2, del regolamento di procedura, che fa obbligo al convenuto di allegare al controricorso una copia del reclamo del dipendente.
52 Il ricorrente contesta l’asserzione secondo cui il fatto ch’egli non abbia instaurato la procedura di conciliazione prevista
all’art. 40 del regolamento del personale prima di adire il Tribunale comporta automaticamente l’irricevibilità dei suoi ricorsi.
B –
Giudizio del Tribunale
53 Dall’art. 41 del regolamento del personale emerge che «[i]ndipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia,
le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di sanzioni previste dall’art. 38 sono sottoposte, ai fini di amichevole
composizione, a una commissione di conciliazione della [OSCURATO:PERSONA]».
54 Alla luce della chiara formulazione di tale disposizione il Tribunale, nella sentenza 23 febbraio 2001, ha affermato che «la
ricevibilità di [un ricorso presentato da un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale] non è affatto subordinata all’esaurimento
di tale procedura amministrativa, come d’altra parte ha ammesso la convenuta in risposta ad un quesito del Tribunale» (punto
96 della sentenza; v., parimenti in tal senso, sentenza del Tribunale 17 giugno 2003, causa T‑385/00, Seiller/BEI, Racc. PI
pagg. I‑A‑161 e II‑801, punti 50‑51, 65 e 73). D’altronde, risulta chiaramente da tale passo che, contrariamente a quanto
suggerito dalla convenuta, tale affermazione del Tribunale si fonda solo in subordine sulla dichiarazione resa dall’avvocato
della [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza relativa alle cause T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99. Tale affermazione si basa, in primo luogo,
sul tenore letterale dell’art. 41 del regolamento del personale.
55 È pur vero che, in linea di principio, l’esperimento di una fase procedimentale precontenziosa prima di adire il giudice competente
può risultare opportuno in virtù, segnatamente, del principio di economia processuale e al fine di garantire una corretta
gestione dei rapporti di lavoro. In tal senso, occorre riconoscere che il procedimento di conciliazione previsto all’art. 41
del regolamento del personale persegue il medesimo obiettivo della fase precontenziosa obbligatoria del procedimento istituita
dall’art. 90 dello Statuto del personale, vale a dire consentire la composizione amichevole delle controversie, conferendo
all’amministrazione la possibilità di rivedere l’atto contestato e al dipendente interessato la facoltà di accettare la motivazione
su cui si fonda tale atto e di rinunciare, eventualmente, a proporre ricorso (con riguardo alla fase precontenziosa del procedimento
statutario, v. sentenza della Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, Racc. pag. 689, punto 9).
56 Tali elementi, di per sé, non possono tuttavia alterare la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], che è l’unico organo competente
a definire i requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti dai suoi dipendenti (sentenza 23 febbraio 2001, punto 95), non
ha previsto l’obbligo, per questi ultimi, di presentare un reclamo alla [OSCURATO:PERSONA] stessa ovvero di fare uso dei procedimenti di
risoluzione interna delle controversie prima di adire il Tribunale.
57 In linea generale occorre ricordare, infatti, che, escludendo l’applicazione dell’art. 283 CE, il quale conferisce al Consiglio
la competenza di stabilire lo Statuto del personale e il regime applicabile agli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA], lo statuto della
[OSCURATO:PERSONA] attribuisce a quest’ultima un’autonomia funzionale per la determinazione del regime applicabile ai suoi dipendenti (sentenza
23 febbraio 2001, punti 90 e 91). Nell’esercizio di tale competenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha optato per un regime di natura contrattuale
piuttosto che statutaria (sentenza della Corte 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI, Racc. pag. 955, punto 22). È pertanto
escluso che le disposizioni dello Statuto del personale possano essere applicate, in quanto tali, ai rapporti di lavoro tra
la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi dipendenti.
58 Cionondimeno, in un certo numero di decisioni, il Tribunale ha preso spunto dalle condizioni relative ai termini di ricorso
stabilite dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale al fine di colmare una lacuna nel regime contenzioso applicabile
al personale della [OSCURATO:PERSONA], rivelatasi incompatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v., segnatamente,
sentenza 23 febbraio 2001, punto 101, e sentenza del Tribunale 6 marzo 2001, causa http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61999A0192&html=1http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61999J0449&html=1P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punti 90-98).
59 Tale valutazione non viene rimessa in discussione per il fatto che l’art. 46, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale
prevede che «[n]elle controversie tra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro dipendenti il controricorso dev’essere corredato del reclamo ai
sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto del personale e della decisione di rigetto con l’indicazione delle date
di proposizione e di notifica». Infatti, come risulta chiaramente dal tenore letterale di tale disposizione, un siffatto obbligo
è previsto unicamente quando la fase contenziosa del procedimento sia preceduta da una procedura precontenziosa di reclamo
ai sensi dello Statuto. In caso contrario, come può verificarsi nelle controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti nelle
quali il ricorso ad una siffatta procedura è facoltativo, tale obbligo non trova applicazione.
60 Infine, è parimenti erronea la tesi della convenuta secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto proporre petizioni e/o reclami
preliminarmente alla proposizione del proprio ricorso dinanzi al Tribunale. Infatti, nessuna disposizione regolamentare emanata
dalla [OSCURATO:PERSONA] subordina la proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale a siffatti adempimenti amministrativi.
61 Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente motivo di irricevibilità deve essere respinto in quanto infondato.
II –
Sul merito
A –
Sulle domande nella causa
http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=62001A0120&html=1
1. Sulla domanda di annullamento della lettera 6 marzo 2001 e del relativo allegato
a) Sulla ricevibilità della domanda
[OSCURATO:PERSONA] della parti
62 La convenuta sostiene che il ricorrente non ha più interesse ad agire per l’annullamento della lettera 6 marzo 2001 e del
relativo allegato in quanto, a seguito dell’adozione della decisione di sospensione del 22 maggio 2001 e, a maggior ragione,
della decisione di licenziamento del 6 settembre 2001, gli effetti puramente temporanei dei provvedimenti contenuti nella
lettera 6 marzo 2001 e nell’allegato sono venuti a cessare. Infatti, anche se, per ipotesi, il Tribunale annullasse la decisione
di sospensione e/o quella di licenziamento, non vi sarebbe alcun dubbio, secondo la convenuta, che l’assegnazione del ricorrente
agli uffici della [OSCURATO:PERSONA] in Roma avrebbe ormai esaurito i suoi effetti e che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe assegnare al ricorrente nuove
mansioni. La convenuta sottolinea poi che, secondo costante giurisprudenza, non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni
alle istituzioni (v., in particolare, punto 318 della sentenza 23 febbraio 2001), per cui la domanda del ricorrente diretta
ad ottenere una pronuncia che determini le regole da applicare al futuro svolgimento del rapporto di lavoro è irricevibile.
63 Il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui egli non avrebbe un interesse ad agire per l’annullamento della lettera
6 marzo 2001 e del relativo allegato.
Giudizio del Tribunale
64 Secondo costante giurisprudenza, l’interesse ad agire costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità del ricorso
proposto da agenti e dipendenti delle istituzioni (v., segnatamente, sentenza del Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑159/98,
Torre e a./Commissione, Racc PI pagg. I‑A-83 e II‑395, punto 28). Tale condizione si applica anche ai ricorsi proposti dagli
agenti della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2001, punto 127).
65 Nella specie, si deve rilevare che, a decorrere dall’adozione della decisione di sospensione, la lettera 6 marzo 2001, in
realtà, non ha più prodotto effetti sulla situazione giuridica e lavorativa del ricorrente in quanto, per effetto della detta
sospensione, quest’ultimo per un periodo determinato non poteva più fornire prestazioni lavorative. Il medesimo rilievo si
impone con riguardo alla decisione di licenziamento che ha definitivamente messo fine al rapporto di lavoro.
66 Occorre tuttavia rilevare che, nell’ipotesi di eventuale annullamento delle decisioni di sospensione e di licenziamento, i
provvedimenti previsti nella lettera 6 marzo 2001 tornerebbero ad essere efficaci. Tale conclusione non è inficiata dalla
circostanza che, come emerge dalla menzionata lettera, i provvedimenti ivi previsti con riguardo alla riassegnazione del ricorrente
sono di natura temporanea e non pregiudicano qualsivoglia altro diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse di dover esercitare nonché
ogni altra conclusione alla quale essa potrebbe pervenire alla luce della sentenza 23 febbraio 2001. Infatti, se le decisioni
di sospensione e di licenziamento dovessero essere annullate, tali provvedimenti riprenderebbero la loro efficacia temporanea
sino all’adozione di nuovi provvedimenti da parte della convenuta.
67 Ne consegue che il ricorrente mantiene un interesse ad agire per l’annullamento della lettera 6 marzo 2001 e del relativo
allegato.
68 Ciò premesso, la domanda di annullamento della lettera 6 marzo 2001 e del relativo allegato è ricevibile.
b) Sul merito
Sul motivo relativo alla modifica unilaterale delle condizioni di lavoro
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
69 Il ricorrente sostiene che, con la lettera 6 marzo 2001 ed il relativo allegato, la convenuta ha unilateralmente modificato
le sue condizioni di lavoro. Egli rileva, infatti, che dal terzo capoverso della lettera risulta che le condizioni generali
relative al suo rapporto di lavoro presso la sede di Roma della [OSCURATO:PERSONA] sono disciplinate dalle disposizioni contenute in allegato
a tale lettera. Orbene, a suo avviso, alcune di tali disposizioni modificano e alterano il suo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA].
In primo luogo, egli osserva che il punto 1 dell’allegato, in cui è previsto che egli ha facoltà di lavorare dalla propria
abitazione, può essere interpretato soltanto nel senso che la convenuta è legittimata a considerarlo alla stregua di un lavoratore
extra muros o a domicilio. Secondo il ricorrente, tale interpretazione trova conferma nella precisazione che figura nel quarto
capoverso della suddetta lettera, secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA], superiore gerarchico del ricorrente, sarà responsabile dell’organizzazione
della sua presenza in ufficio. In secondo luogo, il ricorrente sottolinea che dal punto 2 dell’allegato risulta che gli verranno
assegnati unicamente compiti non operativi e mai compiti di altro tipo, il che costituisce una forte limitazione del suo diritto
alle pari opportunità, all’accrescimento professionale e alle normali aspirazioni di carriera. In terzo luogo, egli osserva
che il punto 4 dell’allegato, in cui gli viene posto il divieto di avere contatti con persone che abbiano avuto, hanno o avranno
rapporti di affari con la [OSCURATO:PERSONA] senza il consenso esplicito di quest’ultima, rappresenta una forma di censura inaccettabile,
in quanto, da un lato, egli è nell’impossibilità di rendersi conto se una persona possa intrattenere rapporti con la [OSCURATO:PERSONA]
e, dall’altro, può rivelarsi impraticabile ottenere il consenso della [OSCURATO:PERSONA] prima di ogni contatto.
70 Il ricorrente ritiene illegittima tale modificazione unilaterale delle sue condizioni di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA].
71 Egli rileva, infatti, che il suo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] è regolato unicamente dalle disposizioni accettate al momento
dell’assunzione, nel 1991, vale a dire, da un lato, dal contratto di lavoro firmato in tale occasione e, dall’altro, dal regolamento
del personale all’epoca vigente. A suo avviso, tali norme possono essere modificate soltanto dalla concorde volontà di entrambe
le parti e non, come nella fattispecie, con decisione unilaterale di una di esse, atteso che il lavoratore non ha concesso
al datore di lavoro alcuna delega in tal senso. Secondo il ricorrente, la modifica unilaterale di tali norme costituisce pertanto
una violazione del contratto di lavoro, del regolamento del personale, del codice di condotta (qualora applicabile), della
Carta dei diritti fondamentali e dei principi generali di diritto comunitario. Egli sostiene, d’altra parte, che il rinvio
al regolamento del personale figurante nell’atto di assunzione sarebbe di ordine statico e non dinamico, cioè limitato alle
norme regolamentari vigenti al momento della sottoscrizione dell’atto, con esclusione di tutte le modifiche successive del
regolamento medesimo, e questo sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto contenente un nuovo rinvio statico.
72 Il ricorrente fa valere che la sua tesi circa il carattere statico del rinvio al regolamento del personale trova conferma
nella circostanza che la convenuta fa firmare ai propri dipendenti una nuova lettera di assunzione ad ogni avanzamento di
carriera. Inoltre, pur ammettendo la possibilità prevista in alcuni Stati membri di integrare e modificare i contratti di
lavoro di diritto privato per mezzo di contratti collettivi (v., nell’ordinamento italiano, la possibilità prevista all’art. 2067
e segg. del codice civile italiano), il ricorrente pone in evidenza che tale facoltà è subordinata almeno a tre condizioni,
vale a dire: in primo luogo, che il contratto collettivo preveda norme più favorevoli per il lavoratore; in secondo luogo,
che il contratto collettivo sia concordato e sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi e, infine, che il lavoratore
sia iscritto ad uno di questi sindacati oppure accetti tacitamente la nuova normativa. Orbene, secondo il ricorrente, nessuna
di queste tre condizioni è soddisfatta nella fattispecie.
73 Inoltre, il ricorrente contesta l’argomento dedotto dalla convenuta a proposito della natura temporanea del provvedimento
in questione. Egli sottolinea, infatti, che tale temporaneità è riferita unicamente alla sua reintegrazione e all’assegnazione
al [OSCURATO:PERSONA]. Invece, a suo avviso, deve escludersi qualunque temporaneità con riguardo alle condizioni di lavoro
imposte con la lettera 6 marzo 2001, considerato che, da un lato, nell’allegato non si fa menzione della natura temporanea
del provvedimento e, dall’altro, trattandosi di condizioni generali di lavoro, devono presumersi dotate di una certa stabilità.
74 La convenuta contesta di avere unilateralmente modificato le condizioni di lavoro del ricorrente con la lettera 6 marzo 2001
ed il relativo allegato.
– Giudizio del Tribunale
75 Con lettera 6 marzo 2001, il direttore del servizio del personale della [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al ricorrente che quest’ultimo
era stato reintegrato, a seguito della sentenza 23 febbraio 2001, nella funzione E e che, da tale data, lo stesso era assegnato
al [OSCURATO:PERSONA] e trasferito preso la sede di Roma della [OSCURATO:PERSONA]. In tale lettera, il direttore del servizio del personale
specificava, inoltre, che tali disposizioni erano state adottate in via temporanea, senza pregiudizio dei diritti che la [OSCURATO:PERSONA]
si riservava di esercitare nei confronti del ricorrente, o di ogni ulteriore conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto trarre
dalla sentenza. Egli sottolineava, inoltre, che le condizioni generali di lavoro del ricorrente a Roma erano indicate in allegato
alla lettera. In tale allegato si afferma, in sostanza, che il ricorrente sarebbe stato assegnato all’ufficio della [OSCURATO:PERSONA]
situato in via Sardegna avendo, previa autorizzazione, la possibilità di lavorare dal proprio domicilio (punto 1), che gli
sarebbero stati affidati incarichi non operativi adeguati alle sue qualifiche e alla sua esperienza (punto 2), che avrebbe
goduto dei privilegi generalmente spettanti al personale della [OSCURATO:PERSONA] (punto 3), che non avrebbe instaurato alcun contatto
con interlocutori situati al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] o che con la [OSCURATO:PERSONA] abbiano avuto – ovvero possano avere in futuro – relazioni
d’affari senza il consenso esplicito di quest’ultima (che dovrà essere accordato caso per caso) (punto 4) e, infine, che sarebbe
stato sottoposto alla disciplina normalmente applicabile al personale (ivi compreso il codice di condotta) e, in particolare,
alle regole in materia di riservatezza (punto 5).
76 Secondo il ricorrente la detta lettera sarebbe illegittima in quanto, adottando tale atto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato unilateralmente
le sue condizioni di lavoro.
77 A tal riguardo occorre osservare, in via preliminare, che la lettera 6 marzo 2001, nel prevedere la reintegrazione del ricorrente
nella categoria «personale di concetto», «funzione E», alla quale egli apparteneva precedentemente, costituisce un provvedimento
di esecuzione conforme al punto 1 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001. Quanto al trasferimento del ricorrente
all’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] a Roma, si tratta di una decisione presa di concerto con quest’ultimo.
78 Occorre inoltre rilevare che i provvedimenti previsti nella lettera 6 marzo 2001 e nel suo allegato sono di natura temporanea.
D’altronde, a torto il ricorrente tenta di contestare tale natura temporanea rilevando che in nessun punto dell’allegato alla
lettera 6 marzo 2001 si fa riferimento alla natura temporanea. È sufficiente rilevare, infatti, che l’allegato in questione
accompagna la lettera 6 marzo 2001 e non costituisce un documento autonomo. Pertanto, se il direttore del servizio del personale
della [OSCURATO:PERSONA] precisa, nella lettera, che i provvedimenti nella stessa previsti sono di natura temporanea, ciò vale, del pari,
per i provvedimenti allegati alla lettera.
79 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non vi è alcun passo della lettera 6 marzo 2001 e del relativo allegato
che consenta di concludere che, con tale atto, la convenuta abbia inteso modificare le condizioni di lavoro del ricorrente.
Al contrario, dal tenore letterale della lettera emerge che con essa si intendeva informare il ricorrente circa le modalità
pratiche del suo lavoro a Roma. Del pari, si deve rilevare che, se è pur vero che l’ultima frase del terzo capoverso della
lettera nonché il titolo del relativo allegato possono creare confusione al riguardo, tuttavia, a termini del punto 5 dell’allegato,
il ricorrente resta assoggettato alle regole normalmente applicabili a tutti i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA].
80 Deve parimenti osservarsi che, ad esclusione del trasferimento all’ufficio di Roma, che riguarda il luogo di esecuzione del
rapporto di lavoro, i provvedimenti previsti nell’allegato non vertono su elementi essenziali del detto rapporto nel senso
in cui tale nozione viene interpretata, segnatamente, nell’art. 2 della direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE,
relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto
di lavoro (GU L 288, pag. 32). Si tratta, infatti, rispettivamente, della possibilità di lavorare a domicilio (punto 1, seconda
frase), dell’assegnazione di nuovi incarichi al ricorrente (punto 2), della determinazione dei privilegi di cui il ricorrente
potrà disporre (punto 3) e dell’instaurazione di un regime di previa autorizzazione per i contatti con terzi (punto 4).
81 Peraltro, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la convenuta ha confermato che nel marzo 2001 non esistevano condizioni
di lavoro adottate dalla banca relative, in particolare, alle modalità di cui all’allegato alla lettera 6 marzo 2001 e che,
pertanto, sarebbero state modificate dal detto allegato. Nemmeno il ricorrente ha dimostrato che ciò sarebbe avvenuto.
82 Dalle suesposte considerazioni risulta che la lettera 6 marzo 2001, ivi compreso il relativo allegato, non ha modificato le
condizioni di lavoro del ricorrente, quali previste dal contratto di assunzione sottoscritto da quest’ultimo e dalle condizioni
generali di lavoro fissate dalla convenuta in forza dei propri poteri regolamentari.
83 Tale lettera contiene, invece, una serie di provvedimenti di natura temporanea presi dalla convenuta per conformarsi in tempo
utile al dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001.
84 Tali provvedimenti sono stati adottati nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui la convenuta dispone, al pari delle
altre istituzioni e degli altri organismi comunitari, nell’organizzazione dei suoi servizi e nell’assegnazione del suo personale
al fine di svolgere i compiti di interesse pubblico ad essa affidati (v., analogamente, sentenze del Tribunale 16 dicembre
1993, causa http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61992A0080&html=1http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=62000A0178&html=1http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=62000A0341&html=1, Pflugradt/BCE, Racc. pag. II‑4035, punto 54 ; v. anche ordinanza del presidente del Tribunale 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R,
[OSCURATO:PERSONA]/BEI, Racc. PI pagg. I‑A-171 e II‑783, punto 28).
85 L’ampiezza di tale potere discrezionale implica che l’applicazione dei provvedimenti adottati in tale contesto dalla convenuta
non può essere subordinata al consenso dei dipendenti interessati. Tale condizione, infatti, «si risolverebbe (…) nel limitare
in modo inaccettabile la libertà di disposizione delle istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi e nell’adattamento
di detta organizzazione alle mutate esigenze» (v., analogamente, sentenza della Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80
e 162/80, Carbognani e a./Commissione, Racc. pag. 543, punto 28 ; sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T‑28/97, Hubert/Commissione,
Racc. PI pagg. I‑A-435 e II‑1255, punto 76).
86 Inoltre, essa ha come conseguenza che il sindacato da parte del giudice comunitario della legittimità di tali provvedimenti
deve limitarsi ad accertare che la convenuta non abbia travalicato i limiti ragionevoli delle esigenze del servizio e non
si sia avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato (v., segnatamente, sentenza Turner/Commissione,
punto 84 supra, punto 53, e sentenza del Tribunale 16 dicembre 1999, causa http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61998A0143&html=1, Cendrowicz/Commission, Racc. PI pagg. I‑A-273 e II‑1341, punto 23).
87 È alla luce di tali principi che occorre esaminare gli argomenti del ricorrente volti a contestare la legittimità dei punti
1, 2, 4 e 5 dell’allegato alla lettera 6 marzo 2001.
88 A tal riguardo occorre sottolineare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la seconda frase
del punto 1 dell’allegato alla lettera 6 marzo 2001 non può essere interpretata nel senso che la convenuta intenda renderlo
un lavoratore a domicilio. Dal passo controverso del punto 1 dell’allegato, ai sensi del quale «[p]revia autorizzazione, il
sig. [OSCURATO:PERSONA] può anche lavorare dal proprio domicilio» emerge, infatti, che il ricorrente ha la possibilità, e non l’obbligo,
di lavorare a domicilio. D’altronde, erroneamente il ricorrente fa valere, in tale contesto, che la penultima frase della
lettera 6 marzo 2001 conferma la sua tesi circa la portata del punto 1 dell’allegato. Tale frase, infatti, si limita a precisare
che il capo dell’ufficio di Roma sarebbe stato responsabile dell’organizzazione della presenza del ricorrente in ufficio.
Essa non prevede che questi abbia l’obbligo di lavorare al proprio domicilio.
89 In secondo luogo, con riguardo all’assegnazione di compiti non operativi previsti al punto 2 dell’allegato, occorre rilevare
che, come correttamente sottolineato dalla convenuta senza essere contestata dal ricorrente, i compiti non operativi hanno
valore equivalente ai compiti operativi. Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato che, attribuendogli compiti non operativi,
la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione ovvero avrebbe travalicato i limiti della ragionevolezza
nel perseguimento dell’interesse del servizio. Occorre peraltro osservare che, con messaggio di posta elettronica del 19 marzo
2001, il ricorrente ha accettato, sostanzialmente, i compiti che gli erano stati affidati dal suo superiore gerarchico.
90 In terzo luogo, va respinto l’argomento del ricorrente inteso a dimostrare che il divieto di contatti con terzi in assenza
di previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], previsto al punto 4 dell’allegato, costituisce «una forma di censura inaccettabile».
91 Occorre, infatti, tener conto delle circostanze particolari in presenza delle quali è stato adottato tale provvedimento, vale
a dire che, da un lato, la controversia sfociata nella sentenza 23 febbraio 2001 aveva seriamente intaccato il rapporto di
fiducia tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di indizi di natura tale che non si può escludere,
prima facie, che abbiano potuto indurre quest’ultima a concludere che il ricorrente aveva divulgato a terzi informazioni riservate
sulla propria attività e aveva espresso affermazioni diffamatorie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di alcuni membri del suo personale.
Date tali premesse, la convenuta poteva ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che il solo modo
di conciliare gli interessi del servizio con quelli del ricorrente consistesse nel limitare i contatti che quest’ultimo poteva
avere con terzi nell’ambito dell’esecuzione delle proprie mansioni. Il Tribunale, inoltre, ritiene che, assoggettando tali
contatti a un regime di previa autorizzazione piuttosto che ad un regime di divieto assoluto, la convenuta si sia mantenuta
entro i limiti ragionevoli di quanto richiesto dall’interesse del servizio. Tale conclusione s’impone tanto più che, al pari
degli altri provvedimenti previsti nella lettera 6 marzo 2001 e nel relativo allegato, tale provvedimento, ancorché fortemente
restrittivo, è di natura temporanea.
92 Infine, con riguardo al punto 5 dell’allegato alla lettera 6 marzo 2001, occorre rilevare che tale disposizione si limita
a ricordare che il ricorrente è sottoposto alla disciplina normalmente applicabile a tutto il personale della [OSCURATO:PERSONA] (ivi compreso
il codice di condotta) e, in particolare, alle regole in materia di riservatezza. Tale disposizione non istituisce alcuna
nuova modalità circa lo svolgimento delle proprie mansioni da parte del ricorrente. A tal riguardo, va respinto l’argomento
di quest’ultimo secondo il quale la detta disposizione lo danneggerebbe nella parte in cui dichiara il codice di condotta
applicabile nei suoi confronti pur non essendo stato da lui approvato. Infatti, al pari di quanto previsto per le altre condizioni
generali di lavoro adottate dalla convenuta in forza dei suoi poteri regolamentari, l’applicabilità del codice non dipende
da qualsivoglia previo consenso del dipendente interessato. Occorre peraltro rilevare che l’argomentazione del ricorrente,
nella parte in cui si risolve nella contestazione dell’applicabilità, nei suoi confronti, delle norme applicabili a tutto
il personale, si pone in contraddizione rispetto alla sua affermazione secondo cui la lettera 6 marzo 2001 ed il relativo
allegato comporterebbero il suo assoggettamento ad un regime eccezionale.
93 Alla luce di tali considerazioni, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul motivo relativo all’incompetenza dell’autore della lettera 6 marzo 2001
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
94 Il ricorrente sostiene che la modifica unilaterale delle sue condizioni di lavoro risultante dalla lettera 6 marzo 2001 e
dal suo allegato è illegittima, in quanto tale lettera reca la firma del direttore del servizio del personale, sig. [OSCURATO:PERSONA],
il quale non ha alcuna competenza ad adottare provvedimenti concernenti i rapporti di lavoro all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. A suo
avviso, si ricava infatti dal regolamento del personale che tale competenza spetta solo al presidente della [OSCURATO:PERSONA].
95 Egli precisa inoltre di non contestare di aver ricevuto la comunicazione delle sue nuove mansioni dal direttore del servizio
del personale, bensì il fatto che, con la lettera 6 marzo 2001, quest’ultimo ha imposto dei limiti al suo rapporto di lavoro
con la [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rileva, peraltro, che la lettera 6 marzo 2001 non contiene alcuna precisazione riguardo alle nuove
mansioni attribuitegli, ma indica solamente che le stesse gli saranno comunicate successivamente, il che è avvenuto con il
messaggio di posta elettronica inviato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 12 marzo 2001. Egli del resto sottolinea di aver risposto al sig.
[OSCURATO:PERSONA] con messaggio di posta elettronica del 19 marzo 2001, protestando ancora una volta avverso le anomale condizioni
di lavoro che gli erano state imposte dal direttore del servizio del personale.
96 La convenuta contesta l’argomentazione del ricorrente secondo cui il direttore del servizio del personale sarebbe stato incompetente
ad adottare i provvedimenti contenuti nella lettera 6 marzo 2001 e nel relativo allegato.
– Giudizio del Tribunale
97 L’art. 13, n. 7, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] prevede che il suo presidente ha il potere di assumere e di licenziare i dipendenti
di tale organismo.
98 Contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, da tale disposizione non discende che tutte le decisioni che incidono sui
rapporti di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] debbano essere necessariamente adottate dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] personalmente. L’efficacia
dell’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] esige, al contrario, che, al pari di ogni altra istituzione o organismo comunitario e, più
generalmente, di ogni datore di lavoro, l’adozione di tali decisioni possa essere delegata a determinati organi o persone
nell’ambito delle dette istituzioni o dei detti organismi. In particolare, con riguardo alla gestione pratica dei rapporti
di lavoro nell’ambito di un organismo quale la [OSCURATO:PERSONA], può rivelarsi utile che l’adozione di decisioni necessarie in tale contesto
venga delegata, in forza di un atto di delega formale recante specificazione dell’ampiezza dei poteri così delegati, ad un
persona che disponga delle qualifiche necessarie a tal fine.
99 Nella specie, dai precedenti punti 83 e segg. risulta che la lettera 6 marzo 2001 ed il relativo allegato contengono una serie
di provvedimenti di organizzazione, di natura temporanea, presi dalla convenuta al fine di conformarsi in tempo utile al dispositivo
della sentenza 23 febbraio 2001.
100 Orbene, non si può escludere che l’adozione di tali provvedimenti rientri nei poteri delegati al direttore del servizio del
personale della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato sotto quale profilo l’adozione di tali provvedimenti
da parte di quest’ultimo avrebbe oltrepassato i limiti dei detti poteri. Tale conclusione s’impone tanto più dal momento che,
come rilevato supra, al punto 82, i provvedimenti previsti nella lettera 6 marzo 2001 e nel relativo allegato non hanno modificato
le condizioni di lavoro del ricorrente, quali previste dal contratto di assunzione sottoscritto da quest’ultimo e dalle condizioni
generali di lavoro fissate dalla convenuta in forza dei suoi poteri regolamentari.
101 Infine, va respinto l’argomento dedotto dal ricorrente in subordine, secondo cui i provvedimenti previsti nella lettera 6
marzo 2001 e nel relativo allegato avrebbero dovuto essere adottati dal direttore del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, trattandosi
delle modalità di esecuzione delle mansioni affidate al ricorrente, spetta, in primo luogo, al direttore del servizio del
personale della [OSCURATO:PERSONA] adottare siffatti provvedimenti.
102 Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul carattere sanzionatorio della lettera 6 marzo 2001 e del relativo allegato
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
103 Il ricorrente sostiene che la lettera 6 marzo 2001 è illegittima, in considerazione del carattere sanzionatorio delle nuove
regole ivi impostegli. Egli sottolinea, infatti, che il regolamento del personale non prevede la possibilità di imporre sanzioni
al di fuori dell’ambito del procedimento disciplinare e in violazione di principi generali del diritto, quali il rispetto
del diritto di difesa. Inoltre, la modifica unilaterale delle sue condizioni di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] pregiudicherebbe la
sua salute, già minata dai comportamenti della convenuta, che il Tribunale ha stigmatizzato nella sentenza 23 febbraio 2001.
104 La convenuta contesta che le disposizioni contenute nell’allegato alla lettera 6 marzo 2001 possiedano carattere sanzionatorio.
– Giudizio del Tribunale
105 Come rilevato supra, ai punti 75 e segg., la convenuta, nell’adottare i provvedimenti indicati nella lettera 6 marzo 2001
e nel relativo allegato, non è incorsa in un errore manifesto di valutazione e ha rispettato i limiti della ragionevolezza
nel perseguimento dell’interesse del servizio. Ne consegue che tali provvedimenti, che non figurano tra quelli di carattere
disciplinare previsti dall’art. 38 del regolamento del personale, non costituiscono una sanzione nei confronti del ricorrente.
106 Conseguentemente, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Conclusione
107 Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di annullamento della lettera 6 marzo 2001 e del suo allegato deve essere
respinta in quanto infondata.
2. Sulla domanda di annullamento della decisione di sospensione
a) Sulla ricevibilità
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
108 Secondo la convenuta, il ricorrente non ha più un interesse ad agire per l’annullamento della decisione di sospensione, in
quanto, con l’adozione della decisione di licenziamento nel settembre 2001, la prima ha cessato di produrre effetti, tanto
più che non è stata accompagnata da una sospensione della retribuzione.
109 A sostegno di tale tesi, la convenuta si richiama alla sentenza del Tribunale 3 luglio 2001, cause riunite http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61998A0024&html=1http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61999A0241&html=1, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-149 e II‑681), in cui il Tribunale ha dichiarato che, qualora la decisione di licenziamento
non venga annullata e la domanda di annullamento della decisione medesima venga quindi respinta, il ricorrente che non si
trova più in posizione di sospensione dalle sue mansioni, poiché è stato licenziato, non vanta più un interesse attuale all’annullamento
della decisione di sospensione. Essa chiede pertanto al Tribunale di pronunciare il non luogo a statuire riguardo alla relativa
domanda (punti 110-119 della sentenza).
Giudizio del Tribunale
110 Nella specie, con lettera 22 maggio 2001 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al ricorrente che, a norma dell’art. 39,
primo comma, del regolamento del personale, questi era sospeso dalle sue funzioni con effetto immediato, per un periodo massimo
di tre mesi e che, durante il detto periodo, la sua retribuzione sarebbe stata mantenuta.
111 L’art. 39, primo comma, del regolamento del personale stabilisce che «[i]n caso di gravi motivi, atti a determinare un licenziamento
senza preavviso, il Presidente può sospendere immediatamente l’interessato dalle sue funzioni, per un periodo massimo di tre
mesi».
112 Tale disposizione, con riserva della peculiarità descritta infra al punto 115, presenta un contenuto ed una portata analoghi
all’art. 88, primo comma, dello Statuto del personale, ai sensi del quale «[i]n caso di colpa grave addebitata ad un funzionario
dall’autorità che ha il potere di nomina, sia che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione
delle norme di diritto comune, questa ultima può sospendere immediatamente il colpevole».
113 Orbene, come riconosciuto da costante giurisprudenza, le decisioni di sospensione di un dipendente in forza dell’art. 88 dello
Statuto del personale costituiscono atti recanti pregiudizio, che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento alle
condizioni previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale (sentenza della Corte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65
e 35/65, Gutmann/Commissione, Racc. pag. 141, in particolare pag. 160, e sentenza del Tribunale 19 maggio 1999, causa T‑203/95,
Connolly/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-83 e II‑443, punto 33). Del pari, secondo la giurisprudenza, una decisione di sospensione
in base all’art. 88 dello Statuto del personale non costituisce un atto procedurale indispensabile, preparatorio della decisione
finale di pronuncia della sanzione, ma una decisione autonoma, che l’APN «può» adottare in forza dell’art. 88, primo comma,
dello Statuto del personale, la cui applicazione è subordinata all’allegazione di una colpa grave. Pertanto, l’eventuale legittimità
della decisione finale non può pregiudicare quella della decisione che pronuncia la sospensione (v., in tal senso, sentenza
Connolly/Commissione, cit. supra, punto 36).
114 La detta giurisprudenza può essere trasposta alle decisioni di sospensione che il presidente della [OSCURATO:PERSONA] può adottare ai sensi
dell’art. 39 del regolamento del personale. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato ricevibile nella parte in cui è volto
all’annullamento della decisione recante sospensione del ricorrente.
115 Tale conclusione si impone tanto più che, a differenza dal caso di specie deciso dal Tribunale nella sentenza E/Commissione
(cit. supra, al punto 109), il regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] prevede, all’art. 39, quarto comma, che «l’eventuale
licenziamento ha effetto a partire dal giorno della sospensione». È in base a tale disposizione che, nella specie, il presidente
della [OSCURATO:PERSONA] ha fatto retroagire gli effetti del licenziamento del ricorrente «a partire dal giorno in cui è stato sospeso
dalle [sue] funzioni» (v. penultimo capoverso della lettera 6 settembre 2001). In ragione di tale effetto retroattivo, il
ricorrente è divenuto debitore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della retribuzione percepita a decorrere dal 22 maggio 2001. Ne consegue
che il ricorrente mantiene un interesse manifesto ad agire per l’annullamento della decisione di sospensione poiché, nell’ipotesi
di annullamento della detta decisione, il suo licenziamento non potrà più retroagire sino al giorno della sospensione.
116 Ciò premesso, la domanda di annullamento della decisione di sospensione è ricevibile.
b) Sul merito
Sulla violazione del principio del rispetto del diritto di difesa e sulla violazione dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
117 Il ricorrente sostiene che, anche supponendo che sussistessero realmente gravi motivi tali da comportare un licenziamento,
questi avrebbero dovuto essergli notificati previamente e avrebbero dovuto essere menzionati esplicitamente nel provvedimento
di sospensione, onde assicurare, da una parte, il rispetto dell’obbligo di motivazione che incombe alla convenuta e, dall’altra,
il rispetto del suo diritto di difesa. Orbene, a suo avviso tali condizioni non sono state rispettate nella specie.
118 La convenuta contesta di aver violato l’obbligo di motivazione e/o il principio del rispetto del diritto di difesa con l’adozione
del provvedimento di sospensione. In primo luogo, essa evidenzia come, tanto dal ricorso quanto dalla domanda di provvedimenti
provvisori risulti chiaramente che il ricorrente ha una conoscenza precisa delle circostanze oggetto della decisione di sospensione.
Essa rileva, infatti, che, nei suoi scritti, il ricorrente asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] non può tenere conto di fatti risalenti
a diversi anni prima. In secondo luogo, la convenuta espone che, come emerge dalla sentenza 23 febbraio 2001, il ricorrente
ha avuto ampie opportunità di essere ascoltato sui fatti relativi all’utilizzazione abusiva di documenti e al tentativo di
screditare la [OSCURATO:PERSONA] e la sua direzione, che sono stati ampiamente dibattuti dinanzi al Tribunale. Essa rileva, d’altra parte,
che in tale sentenza il Tribunale ha constatato il carattere abusivo dell’appropriazione e dell’utilizzo, da parte del ricorrente,
di documenti riservati e confidenziali ai quali non aveva libero accesso. In terzo luogo, la convenuta fa valere che, comunque,
con lettera 13 giugno 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha precisato in dettaglio tutti gli addebiti mossi al ricorrente nell’ambito
del procedimento disciplinare, allegando tutti i documenti sui quali si fondavano tali addebiti. Essa rileva inoltre che,
sebbene con la stessa lettera il presidente abbia offerto al ricorrente la possibilità di essere ascoltato personalmente,
quest’ultimo non si è avvalso di tale facoltà, e sembra anzi avervi implicitamente rinunciato, dato che, con la lettera in
data 20 giugno 2001, ha chiesto di essere ascoltato dalla commissione paritetica. La convenuta, d’altronde, fa notare che
il provvedimento di sospensione e la lettera 13 giugno 2001 fanno parte dello stesso procedimento disciplinato dagli artt.
39 e 40 del regolamento del personale, talché sarebbe assurdo esaminarli separatamente. Da ultimo, essa evidenzia che dall’art. 40,
secondo comma, del regolamento del personale emerge che soltanto nella seconda fase del procedimento disciplinare, la quale
include la «comunicazione degli addebiti» all’interessato e l’audizione di quest’ultimo dinanzi alla commissione paritetica,
e non nella prima fase, che riguarda la «notifica» della richiesta di costituzione della commissione, appare l’esigenza di
rispettare il termine minimo di quindici giorni, che deve intercorrere tra la comunicazione dei fatti e la data della riunione
della detta commissione. Secondo la convenuta, ne consegue che, al fine di soddisfare l’esigenza di motivazione nell’ambito
della prima fase, è sufficiente una descrizione sommaria dei fatti contestati e della valutazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] della gravità
degli stessi, tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
– Giudizio del Tribunale
119 Tale motivo consta di due capi. Da un lato, il ricorrente fa valere che la convenuta ha violato l’obbligo di motivazione non
avendo indicato con sufficiente precisione, nella decisione di sospensione, gli addebiti fatti valere nei suoi confronti nell’ambito
del procedimento disciplinare. Dall’altro, sostiene che essa ha violato il principio del rispetto del diritto di difesa non
avendolo ascoltato prima di adottare tale decisione.
120 Il Tribunale decide di esaminare, innanzi tutto, il motivo relativo alla violazione del principio del rispetto del diritto
di difesa.
121 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il rispetto del diritto di difesa in qualsiasi procedimento
promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale
del diritto comunitario che deve essere garantito anche in mancanza di una disposizione espressa prevista a tal fine (v.,
segnatamente, sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I‑5373, punto
21).
122 Orbene, un provvedimento di sospensione costituisce un atto recante pregiudizio (sentenza Gutmann/Commissione, punto 113
supra, pag. 160, e Connolly/Commissione, punto 113 supra, punto 33).
123 Ne consegue che, anche tenendo conto dell’urgenza che generalmente esiste di adottare una decisione di sospensione in presenza
dell’attribuzione di una colpa grave, siffatta decisione dev’essere presa rispettando il diritto di difesa. Di conseguenza,
salvo circostanze particolari debitamente determinate, una decisione di sospensione può essere adottata solo dopo che il dipendente
è stato posto in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi posti a suo carico e sui quali l’autorità
competente prevede di fondare tale decisione. Solo in circostanze particolari potrebbe rivelarsi impossibile nella pratica,
o incompatibile con l’interesse del servizio, procedere a un’audizione prima dell’adozione di un provvedimento di sospensione.
In tali circostanze, le esigenze derivanti dal principio del rispetto del diritto di difesa potrebbero essere soddisfatte
mediante l’audizione del dipendente interessato il più presto possibile dopo la decisione di sospensione (sentenze del Tribunale
15 giugno 2000, causa T‑211/98, F/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-107 e II‑471, punti 26 e segg., e 18 ottobre 2001, causa
T‑333/99, X/BCE, Racc. PI pagg. I‑A-199 e II‑921; Racc. pag. II‑3021, punto 183).
124 Trattandosi dell’interpretazione di un principio generale di diritto comunitario, tale giurisprudenza può essere applicata
alle decisioni di sospensione adottate dalla convenuta in forza dell’art. 39 del regolamento del personale. Ne consegue che
la convenuta ha l’obbligo di ascoltare il dipendente interessato prima di adottare un provvedimento di sospensione nei suoi
confronti.
125 Orbene, nella specie la convenuta non ha dimostrato di aver ascoltato il ricorrente prima di adottare la decisione di sospensione
22 maggio 2001.
126 A tal riguardo, erroneamente essa fa valere che, con la lettera 13 giugno 2001, il ricorrente sarebbe stato informato in modo
preciso e dettagliato degli addebiti fatti valere nei suoi confronti nell’ambito del procedimento disciplinare, ed è irrilevante
il fatto che il presidente della [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe proposto di ascoltarlo personalmente. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza
sopra citata, solo circostanze eccezionali possono giustificare che l’interessato sia ascoltato solo dopo l’adozione del provvedimento
lesivo. Orbene, la convenuta non ha addotto alcuna circostanza eccezionale di tal sorta. D’altronde, sembra escluso che circostanze
di questo tipo potessero essere fatte valere nella specie, vertendo gli addebiti su fatti verificatisi circa due anni prima
della decisione di sospensione. Deve peraltro rilevarsi che la lettera 13 giugno 2001 aveva ad oggetto la comunicazione al
ricorrente dei fatti che gli venivano addebitati nell’ambito del procedimento disciplinare conformemente all’art. 40, secondo
comma, del regolamento del personale. Tale lettera, per contro, non verteva sull’adozione della decisione di sospensione e
ancor meno sulla possibilità di ascoltare il ricorrente prima dell’adozione di tale misura.
127 Inoltre, va respinta la deduzione della convenuta secondo la quale, nell’ambito dei procedimenti sfociati nella sentenza 23
febbraio 2001, il ricorrente sarebbe stato ascoltato su a tutti i fatti addebitatigli nell’ambito del procedimento disciplinare.
Deve sottolinearsi, in primo luogo, che i procedimenti giurisdizionali ai quali si riferisce la convenuta avevano un oggetto
diverso dalle presenti cause, poiché riguardavano le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] di non promuovere il ricorrente e di rifiutare
il ritiro delle sue dimissioni. Inoltre, se è pur vero che alcuni dei fatti dedotti sono stati ampiamente discussi e sono
sfociati in alcune constatazioni del Tribunale con riguardo ai sei documenti controversi prodotti dal ricorrente nell’ambito
di tali procedimenti, la maggior parte dei fatti addebitati come costitutivi di un «motivo grave, atto a determinare il licenziamento
senza preavviso», che, secondo la convenuta, hanno giustificato la decisione di sospensione, tuttavia, non è mai stata richiamata
nel corso di tali procedimenti. Ciò vale, in particolare, da un lato, per l’addebito relativo all’invio di una lettera in
data 11 febbraio 1999, intitolata «On the abuses of public money in the Community institutions», nonché di una relazione,
datata 16 aprile 1999, intitolata «Draft information on [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Cover up in the [OSCURATO:PERSONA]» e, dall’altro, per l’asserita trasmissione di informazioni a giornali (articoli apparsi sul giornale danese «[OSCURATO:PERSONA]», sul giornale scozzese «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]» e sul giornale italiano «[OSCURATO:PERSONA]»). Pertanto, anche a voler ritenere
che il ricorrente sia stato sufficientemente ascoltato con riguardo all’utilizzazione e all’appropriazione abusiva di documenti
interni della [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisone di sospensione, tuttavia, da un lato, risalendo tali fatti al 1999,
nessuna urgenza poteva giustificare una deroga al rispetto del diritto di difesa e, dall’altro, è pacifico che il ricorrente
non è mai stato ascoltato sugli altri fatti addebitatigli nell’ambito del procedimento disciplinare e addotti a fondamento
della decisione di sospensione.
128 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene fondato il secondo capo del presente motivo, relativo ad una violazione
del principio del rispetto del diritto di difesa, sicché la decisione di sospensione deve essere annullata senza che occorra
esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente.
3. Sulla domanda di annullamento dell’art. 39 del regolamento del personale
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
129 La convenuta asserisce che l’art. 39 del regolamento del personale non tocca direttamente e individualmente la situazione
giuridica del ricorrente, per cui il ricorso, nei limiti in cui è diretto ad ottenere l’annullamento di tale disposizione,
è irricevibile.
130 Il ricorrente contesta la tesi secondo cui egli non avrebbe un interesse ad agire per l’annullamento dell’art. 39 del regolamento
del personale.
b) Giudizio del Tribunale
131 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, gli atti di portata generale, in linea di principio, non possono costituire
oggetto di un ricorso diretto dinanzi al Tribunale (v., segnatamente, sentenza del Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑192/99,
Dunnett e a./BEI, Racc. PI pagg. I‑A-65 e II‑313; Racc. pag. II‑813, punto 62).
132 Orbene, occorre rilevare che, quale disposizione del regolamento del personale emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza dei poteri normativi
ad essa conferiti dal suo statuto, l’art. 39 del regolamento del personale costituisce un atto di portata generale.
133 Conseguentemente, la domanda di annullamento della detta disposizione è irricevibile.
4. Sulla domanda volta ad ottenere dal Tribunale la dichiarazione di inapplicabilità del codice di condotta al ricorrente
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
134 La convenuta sostiene che le disposizioni del codice di condotta non toccano direttamente e individualmente la situazione
giuridica del ricorrente, sicché il ricorso, nei limiti in cui mira all’annullamento di tali disposizioni, è irricevibile.
Essa sottolinea, inoltre, che la domanda diretta ad ottenere l’accertamento, da parte del Tribunale, dell’inapplicabilità
del codice di condotta nei confronti del ricorrente risulta troppo imprecisa perché il Tribunale possa pronunciarsi in proposito.
135 Il ricorrente sostiene di avere interesse a chiedere che il Tribunale accerti l’inapplicabilità del codice.
b) Giudizio del Tribunale
136 Secondo costante giurisprudenza, non spetta al giudice comunitario fare dichiarazioni di principio o rivolgere ingiunzioni
all’amministrazione (sentenza X/BCE, punto 123 supra, punto 48).
137 Ne consegue che la domanda volta ad ottenere dal Tribunale la dichiarazione di inapplicabilità del codice di condotta al ricorrente
va respinta in quanto irricevibile.
5. Sulla domanda di risarcimento
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
138 Il ricorrente sottolinea che gli atti impugnati e gli atti ad essi connessi dimostrano la volontà inequivocabile della convenuta
di emarginarlo, estromettendolo da ogni ruolo significativo all’interno della [OSCURATO:PERSONA] e screditando la sua immagine a Lussemburgo
e altrove. Di conseguenza, egli chiede al Tribunale di condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale
arrecatogli. Per quanto riguarda il danno materiale, secondo il ricorrente, si tratterebbe, da un lato, del danno biologico,
inteso come disagio nevrotico, senso di frustrazione, stress e ansia, quantificabile previa consulenza medica, che egli stima
in EUR 300 000 e, dall’altro, di un danno patrimoniale stimato in EUR 2 000 000, pari al valore attuale di una rendita vitalizia,
calcolata in base alla speranza di vita dell’interessato, alla percentuale di danno accertata e ad un parametro monetario
dato dalla somma del reddito effettivo dell’interessato e di quello simbolico per l’attività svolta presso il suo domicilio.
D’altra parte, ricorre, a suo avviso, un danno morale, derivante dal provvedimento di sospensione e dalle relative ripercussioni
sulla sua carriera, che egli valuta in EUR 2 000 al giorno, a partire dal 6 marzo 2001 e fino alla soppressione dei provvedimenti
impugnati.
139 La convenuta contesta sia la ricevibilità sia la fondatezza della domanda di risarcimento formulata dal ricorrente.
b) Giudizio del Tribunale
140 Essendo del tutto privo di fondamento quanto dedotto dalla convenuta con riguardo all’eventuale irricevibilità della domanda
di risarcimento del danno e contenendo invece il ricorso elementi che consentono l’esame della detta domanda, il Tribunale
ritiene che occorra esaminare la fondatezza della domanda medesima. Secondo giurisprudenza costante, la responsabilità extracontrattuale
della [OSCURATO:PERSONA] presuppone che il ricorrente provi l’illegittimità del comportamento addebitato all’organo comunitario, l’effettività
del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno dedotto (v., segnatamente, sentenza del
Tribunale 26 maggio 1998, causa http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=61996A0177&html=1, Costacurta/Commissione, Racc. PI pag. II‑705).
141 Nella specie, per i motivi precedentemente esposti ai punti 75 e seguenti, il presupposto relativo all’esistenza di un comportamento
illegittimo non è soddisfatto con riguardo alla lettera 6 marzo 2001. Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere respinta
in quanto infondata nella parte in cui è intesa ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in ragione della
detta lettera.
142 Per contro, per i motivi esposti ai punti 121 e seguenti, tale presupposto, che si riferisce ad una violazione sufficientemente
grave e manifesta di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (v. sentenza della Corte 4 luglio 2000,
causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 42), è soddisfatto con riguardo alla decisione
di sospensione. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che l’annullamento della decisione di sospensione rappresenti un risarcimento
adeguato e sufficiente del danno subito, a tal riguardo, dal ricorrente (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2001, punto
332).
143 Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di risarcimento va respinta per il resto.
B –
Sulle domande nella causa T‑300/01
1. Osservazione preliminare
144 In via preliminare, il Tribunale ricorda che il ricorrente ha dichiarato, all’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale,
di rinunciare alla sua domanda di annullamento del licenziamento orale che gli sarebbe stato comunicato il 6 settembre 2001.
L’esame nel merito si limiterà quindi alle altre domande del ricorrente.
2. Sulle domanda di annullamento della decisione di licenziamento
145 Il ricorrente deduce motivi vertenti rispettivamente sull’inapplicabilità del codice di condotta, sull’inapplicabilità degli
artt. 41 e 44 del regolamento del personale, sulla rinuncia tacita ai provvedimenti disciplinari, sui vizi che inficiano la
regolarità del procedimento disciplinare, sull’illegittimità dell’art. 38 del regolamento del personale, sull’assenza di notificazione
immediata e puntuale degli addebiti prima dell’adozione della decisione di licenziamento, sull’accertamento e/o valutazione
erronei dei fatti addebitati, sulla mancata presa in considerazione delle circostanze attenuanti, sull’illegittimità dell’efficacia
retroattiva della decisione di licenziamento e sulla violazione del principio di proporzionalità.
146 Tra tali diversi motivi, il Tribunale decide di esaminare anzitutto il motivo relativo ad errori manifesti nell’accertamento
e nella valutazione dei fatti addebitati.
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
Sul motivo relativo ad errori manifesti nell’accertamento e nella valutazione dei fatti addebitati
– Sull’appropriazione irregolare e sulla produzione di sei documenti appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA]
147 Il ricorrente contesta l’affermazione del presidente della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli si sarebbe procurato in modo irregolare
sei documenti interni e riservati appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] e li avrebbe utilizzati per fini diversi da quelli direttamente
collegati all’esercizio delle sue funzioni specifiche.Egli sottolinea, in primo luogo, che la convenuta non ha mai provato
che egli avesse acquisito tali documenti in modo irregolare e che, nonostante egli avesse contestato tale affermazione in
sede di procedimento disciplinare, la commissione paritetica non si è premurata di svolgere alcuna indagine per verificarne
l’esattezza. In secondo luogo, egli contesta il fatto che dai diversi punti della sentenza 23 febbraio 2001 richiamati al
punto 1 della lettera 13 giugno 2001 si possa dedurre che il Tribunale abbia constatato un’appropriazione irregolare, da parte
sua, dei sei documenti in questione. Infine, egli sostiene che è illegittimo comminargli la sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso per aver prodotto i sei documenti di cui trattasi senza l’autorizzazione dei superiori gerarchici (v. punto
1 della decisione di licenziamento), laddove tale circostanza non era menzionata nella lettera 13 giugno 2001 (v. punti 1
e 2 della lettera).
148 La convenuta ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto infondato, poiché la prova dell’acquisizione illegittima
di numerosi documenti da parte del ricorrente emerge inequivocabilmente dalla sentenza 23 febbraio 2001. Essa ricorda, anzitutto,
che dal punto 220 della sentenza risulta che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’acquisizione e la produzione in giudizio
di documenti riservati può costituire, di per sé, una violazione delle regole di comportamento, in quanto tale utilizzabile
in sede di valutazione del comportamento del dipendente, a prescindere dalla loro rilevanza rispetto alla decisione presa
nei confronti di quest’ultimo. Essa rileva poi che dai punti 226 e 227, il Tribunale ha constatato che i documenti provenienti
dai sigg. Page e Brück e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituivano certamente documenti riservati, non diretti al ricorrente, che
non aveva alcun diritto né di consultarli né di farne copia. Essa nota inoltre che dai punti 223 e 345 della sentenza emerge
che il ricorrente non ha fornito la prova della legittimità dell’acquisizione di tali documenti, laddove incombeva a lui l’onere
della prova. A tale riguardo essa contesta l’affermazione del ricorrente secondo cui, con la sentenza 23 febbraio 2001, il
Tribunale non avrebbe constatato l’appropriazione irregolare dei detti documenti. Inoltre, essa ricorda che, contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza 23 febbraio 2001 ha chiaramente stabilito il carattere riservato dei sei documenti
controversi. Infine, la convenuta ritiene che, avendo essa sufficientemente dimostrato il carattere riservato dei sei documenti
e l’illegittimità della loro acquisizione e diffusione da parte del ricorrente, incombe ormai a quest’ultimo l’onere di provare
le sue allegazioni.
– Sulla lettera dell’11 febbraio 1999 indirizzata ai membri del Parlamento europeo
149 Il ricorrente sostiene che, ai punti 3, 4 e 5 della lettera 13 giugno 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha solamente affermato,
ma non provato che, con l’invio della lettera 11 febbraio 1999, egli ha divulgato all’esterno della [OSCURATO:PERSONA], senza previa autorizzazione,
informazioni interne e riservate, presentandole come rivelatrici delle irregolarità commesse nella gestione della Tesoreria.
Orbene, egli sottolinea che, nell’ambito del procedimento disciplinare, ha contestato in toto tali accuse, avendo osservato
che nella lettera dell’11 febbraio 1999 sono menzionati soltanto fatti personali, che il Tribunale ha poi stigmatizzato, dichiarando
che erano incompatibili con il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine (punto 285 della sentenza 23
febbraio 2001). Egli ricorda inoltre che il Tribunale ha respinto l’istanza presentata dalla convenuta affinché la trattazione
della causa che ha portato alla sentenza 23 febbraio 2001 si svolgesse a porte chiuse, il che deve essere interpretato come
un implicito riconoscimento, da parte del giudice comunitario, che i fatti in questione potevano essere divulgati e resi pubblici
e che non costituivano una violazione del dovere di confidenzialità e di riservatezza o di altri obblighi analoghi. Infine,
in risposta a un quesito del Tribunale, egli ha sostenuto di non aver mai affermato di aver inviato una qualsivoglia lettera
ai 626 membri del Parlamento europeo e che, nella lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 13 giugno 2001, non gli era stato
mosso alcun addebito di questo tipo. Inoltre, all’udienza, egli ha contestato di aver inviato la lettera 11 febbraio 1999
ai membri del Parlamento europeo, pur ammettendo che tale lettera si trovava nel suo computer in ufficio quando il suo rapporto
di lavoro terminò nel febbraio 1999. In tale contesto, egli ha anche sostenuto che la lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 10 marzo
1999, depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del 15 ottobre 2003, in ragione della data in cui era stata scritta e
del suo contenuto, non permette di provare che la lettera dell’11 febbraio 1999 è stata inviata dal ricorrente.
150 La convenuta considera del tutto priva di fondamento l’affermazione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe diffuso la
lettera 11 febbraio 1999. Essa rileva, infatti, che, con lettera 20 marzo 1999, indirizzata al ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro
del Parlamento europeo, chiedeva a quest’ultimo di inviargli informazioni supplementari, il che dimostra che effettivamente
la lettera del ricorrente gli era pervenuta. Inoltre, essa osserva che gli articoli apparsi sulla stampa fanno preciso riferimento
alla lettera 11 febbraio 1999, a prova del fatto che il ricorrente ha effettivamente inviato tale lettera ai membri del Parlamento
europeo. Infine, nel corso dell’udienza del 15 ottobre 2003, essa ha presentato copia di una lettera indirizzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]
alla [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 1999, da cui risulta che quest’ultimo ha ricevuto copia di una lettera inviata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ad
alcuni membri del Parlamento europeo, in cui egli menziona episodi di cattiva gestione e di frode all’interno della divisione
della Tesoreria della [OSCURATO:PERSONA].
151 La convenuta contesta poi quanto affermato dal ricorrente secondo cui la lettera 11 febbraio 1999 si limita a illustrare fatti
personali. Essa rileva, da una parte, che il ricorrente in tale lettera riferisce di una vera e propria volontà di persecuzione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, insinuando che tale volontà sarebbe una conseguenza della denuncia, da parte sua,
di fatti e comportamenti contrari alla buona gestione dell’istituzione. Essa sottolinea, d’altra parte, che la lunga premessa
sulla funzione del
whistleblower
che precede l’esposizione della sua storia personale lascia chiaramente intendere che le situazioni evocate riguardano effettivamente
l’autore della lettera che, proprio per questo, si sarebbe visto bloccare la carriera e sarebbe stato oggetto di molteplici
vessazioni.
– Sulla relazione del 16 aprile 1999 indirizzata alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo
152 Il ricorrente afferma che, ai punti 3, 4 e 5 della lettera 13 giugno 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha solamente affermato
ma non provato che, con l’invio della relazione del 16 aprile 1999 alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento
europeo, egli avrebbe divulgato all’esterno della [OSCURATO:PERSONA], senza previa autorizzazione, informazioni interne e riservate, presentandole
come rivelatrici di irregolarità commesse nella gestione della Tesoreria. In primo luogo, egli evidenzia che, durante il procedimento
disciplinare, ha contestato la conformità all’originale della copia della detta relazione allegata alla lettera del presidente
della [OSCURATO:PERSONA] 13 giugno 2001. In risposta ad un quesito del Tribunale che lo invitava a produrre la versione originale di tale
relazione e dei suoi allegati, egli ha affermato di non essere in grado di produrre tale versione dal momento che questa relazione
era stata redatta in un unico originale che è stato trasmesso personalmente al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Del resto egli ritiene che, poiché
tale relazione è stata trasmessa in un unico esemplare, ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha ottenuto irregolarmente una copia,
cosicché il Tribunale deve ordinarne il ritiro. Inoltre, egli ha precisato che la parte dell’originale della relazione che
non figura nella copia che di essa ha prodotto la convenuta è una richiesta espressa al Parlamento europeo affinché ottenesse
dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione per il ricorrente di precisare taluni fatti. In secondo luogo egli fa valere di
aver dichiarato e provato di aver redatto la relazione del 16 aprile 1999 in seguito ad una richiesta esplicita che gli era
stata indirizzata dalla Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo (v. lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo
1999) e che, successivamente, è stato convocato per tre volte da tale commissione per presentarvi la sua testimonianza orale.
Orbene, egli sottolinea che, poiché l’art. 12, terzo comma, del regolamento del personale autorizza gli agenti della [OSCURATO:PERSONA]
a deporre in giudizio in qualsiasi circostanza, a suo parere è evidente che la previa autorizzazione dei suoi superiori gerarchici
non era richiesta o, comunque, avrebbe dovuto intervenire senza indugi. Infine, il ricorrente sostiene che egli aveva incontestabilmente
il dovere civico, morale e giuridico (art. 12, secondo comma, del regolamento del personale) di rispondere sia alle domande
dei membri della commissione per il controllo dei bilanci, sia alle ulteriori domande a lui rivolte dall’Ufficio europeo per
la lotta antifrode. Del resto, egli osserva che, dal momento che non poteva deporre il falso dinanzi a tali organi e, come
la convenuta, aveva perfino l’obbligo di deporre, la convenuta non può sindacare il contenuto delle deposizioni rese dal ricorrente,
a meno che non lo accusi di aver dichiarato il falso.
153 La convenuta considera del tutto infondati gli argomenti dedotti dal ricorrente per quanto concerne la relazione del 16 aprile
1999.
154 In primo luogo, essa ritiene che il carattere confidenziale delle informazioni contenute nella relazione e la natura di questa,
fortemente diffamatoria nei confronti sia della [OSCURATO:PERSONA] sia dei suoi dirigenti, non possano essere seriamente posti in discussione.
Essa ricorda, inoltre, che a tale relazione sono stati allegati i documenti prodotti dal ricorrente nel procedimento T‑7/98
(allegati 1-33 al ricorso e allegati 101‑180 alla replica), numerosi ulteriori documenti non prodotti in giudizio (allegati
201 e xxx), nonché alcune tabelle illustrative contenenti dati relativi ad operazioni finanziarie della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la
convenuta, è inutile procedere ad un’analisi dettagliata di tale relazione essendo certo che essa i) contiene informazioni
confidenziali e riservate circa operazioni finanziarie della [OSCURATO:PERSONA]; ii) diffonde documenti per loro natura riservati; iii)
contiene apprezzamenti diffamatori su numerosi dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], in particolare su tutti coloro che sono venuti in contatto
con il ricorrente; iv) accusa i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] di aver operato contro le finalità istituzionali, omettendo di riportare
le perdite subite nei bilanci periodici. Essa sottolinea che, con la produzione di tale relazione, il ricorrente ha gravemente
violato i suoi obblighi non mantenendo il segreto sulle informazioni confidenziali ad esso pervenute nell’esecuzione dei suoi
compiti, divulgando documenti della [OSCURATO:PERSONA], la maggior parte dei quali ottenuti attraverso ricerche da lui svolte personalmente
negli archivi e, infine, non informando la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento
gli aveva chiesto di fornire una relazione sui fatti evocati nella sua lettera dell’11 febbraio 1999. Essa sostiene parimenti
che il ricorrente ha commesso una mancanza ancora più grave allorché è stato chiamato a fornire dettagli ed informazioni a
discredito del vice‑presidente della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], convocato dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci, e,
come sembra, ha accolto tale richiesta.
155 In secondo luogo, essa fa notare che il rilievo mosso dal ricorrente circa la non conformità all’originale della copia della
relazione, prodotta in allegato alla lettera 13 giugno 2001, è assolutamente generico. Secondo la convenuta, spetta al ricorrente,
che non contesta la paternità di tale documento, produrlo nella versione originale e indicare espressamente le eventuali difformità,
specificandone l’importanza.
156 In terzo luogo, essa ritiene che il fatto che la relazione sia stata richiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sia ininfluente e non valga a
giustificare la violazione, da parte del ricorrente, dei suoi obblighi a termini del regolamento del personale e del codice
di condotta. Secondo la convenuta il ricorrente fa erroneamente riferimento all’art. 12 del regolamento del personale. Infatti
essa rileva che, tra le norme applicabili in materia, figura, da un lato, l’art. 8, che enuncia il principio fondamentale
in forza del quale i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui abbiano avuto
conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, e, dall’altro, l’art. 9,
che completa tale principio, vietando esplicitamente, salvo che esista un’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi comunicazione
o diffusione di informazioni o documenti, ivi inclusa la pubblicazione di articoli o la partecipazione a seminari riguardanti
la [OSCURATO:PERSONA] o le sue attività. Quanto all’art. 12, il suo primo comma riafferma il principio enunciato all’art. 8, secondo cui
i dipendenti non possono, senza preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], deporre in giudizio in relazione a informazioni che,
in forza dell’art. 9, sono coperte dal segreto professionale, mentre gli altri due commi ammettono eccezioni per i casi in
cui, da un lato, la mancata testimonianza potrebbe comportare conseguenze penali per il dipendente (secondo comma) e, dall’altro,
il dipendente è chiamato a testimoniare in un giudizio dinanzi al giudice comunitario tra la [OSCURATO:PERSONA] ed un suo dipendente (terzo
comma). Ne risulta, secondo la convenuta, che, salvo il caso in cui ottengano l’autorizzazione prevista a tale riguardo, i
dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] non possono diffondere documenti interni al di fuori dei due casi eccezionali sopra menzionati.
157 Ora, secondo la convenuta, è evidente che tali eccezioni non sono applicabili nella fattispecie. Essa, infatti, ritiene inapplicabile
l’eccezione prevista all’art. 12, terzo comma, perché riguarda unicamente il caso di una lite tra la [OSCURATO:PERSONA] e un suo dipendente
o ex dipendente. Del pari, essa ritiene che erroneamente il ricorrente invochi l’eccezione contemplata nel secondo comma di
questo articolo, poiché nessuna conseguenza penale può farsi discendere dalla mancata risposta ad una richiesta di informazioni
proveniente dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. D’altra parte, essa sottolinea che è stato
il ricorrente a sollecitare l’intervento del Parlamento europeo, con l’invio della lettera dell’11 febbraio 1999.
158 Infine, essa aggiunge che i comportamenti addebitati al ricorrente non possono trovare giustificazione nel generale diritto
alla libertà di espressione (sentenza della Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I‑1611,
punti 46 e 47).
– Sull’articolo apparso sul giornale danese [OSCURATO:PERSONA]
159 Il ricorrente asserisce che, ai punti 3, 4 e 5 della lettera 13 giugno 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha solo affermato,
ma non provato che dall’articolo apparso sul giornale danese [OSCURATO:PERSONA] si evince che egli ha divulgato all’esterno della
[OSCURATO:PERSONA], senza previa autorizzazione, informazioni interne e riservate, presentandole come rivelatrici di irregolarità commesse
nella gestione della Tesoreria.
160 La convenuta contesta l’affermazione secondo cui le informazioni riportate sul giornale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state
fornite dal ricorrente. Essa rileva, infatti, che il giornalista dichiara espressamente nel suo articolo che il ricorrente
non voleva avere contatti diretti con la stampa ma ha messo la documentazione a disposizione del giornale («
he does not want to see the press but has made his documentation available to [OSCURATO:PERSONA] - including the 57-pages report
he drafted for the [OSCURATO:PERSONA]
»). Essa osserva inoltre come l’ampiezza e la precisione delle informazioni pubblicate, nonché la loro rispondenza al contenuto
della relazione preparata dal ricorrente e l’indicazione del numero delle pagine, dimostrino chiaramente che il giornalista
aveva ricevuto una copia della relazione. D’altra parte, essa rileva che, se effettivamente tale informazione non fosse stata
fornita dal ricorrente, quest’ultimo non avrebbe mancato di far pubblicare una smentita sullo stesso giornale.
– Sull’articolo apparso sul giornale scozzese [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]
161 Il ricorrente asserisce che, ai punti 6 e 7 della lettera 13 giugno 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha solo affermato ma non
provato che dall’articolo apparso sul giornale scozzese [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] si ricava che egli ha divulgato all’esterno della
[OSCURATO:PERSONA], senza previa autorizzazione, informazioni interne e riservate, presentandole come rivelatrici di irregolarità commesse
nella gestione della Tesoreria.
162 La convenuta contesta tale asserzione del ricorrente. Essa rileva, infatti, che l’articolista del giornale scozzese [OSCURATO:PERSONA]
on [OSCURATO:PERSONA] riporta tra virgolette il contenuto di una sua conversazione con il ricorrente («
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], 37 told [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] […] My career is effectively over - he said - I am fighting people who are a lot
more powerful than I am»
). Essa ritiene che, a meno che non si voglia accusare il giornalista di avere inventato i brani riportati, appare difficile
credere al ricorrente quando nega di avere rilasciato interviste o trasmesso documentazione. Inoltre, la convenuta osserva
che l’ampiezza e la precisione delle informazioni pubblicate nonché la loro esatta rispondenza al contenuto della relazione
preparata dal ricorrente dimostrano chiaramente che il giornalista ne aveva ricevuta copia. Essa ritiene, del resto, che,
se effettivamente tale informazione non fosse stata fornita dal ricorrente, quest’ultimo non avrebbe mancato di far pubblicare
una smentita sullo stesso giornale.
– Sull’articolo comparso sul giornale italiano [OSCURATO:PERSONA]
163 Il ricorrente asserisce che, al punto 8 della lettera 13 giugno 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha solo affermato ma non provato
che dall’articolo apparso sul giornale italiano «[OSCURATO:PERSONA]» si evince che egli ha divulgato all’esterno della [OSCURATO:PERSONA], senza
previa autorizzazione, informazioni interne e riservate, presentandole come rivelatrici di irregolarità commesse nella gestione
della Tesoreria.
164 La convenuta rileva che il ricorrente non contesta di essere l’autore della lettera pubblicata su «[OSCURATO:PERSONA]». Orbene, essa
osserva come dal contenuto della lettera risulti palese che il ricorrente si riferisce a pretesi misfatti che sarebbero stati
compiuti all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea che tale conclusione deriva sia dalla qualifica che si attribuisce il firmatario
della lettera («
portfolio manager of the [OSCURATO:PERSONA]
»), sia dal suo testo, che è espresso in prima persona («Se io, dipendente, vengo a conoscenza di misfatti, anche per molti
miliardi, senza preventiva autorizzazione non posso denunciarli (…) e quindi l’istituzione può coprire tutto negandomi l’autorizzazione»).
Essa fa osservare che è evidente anche per un lettore di scarsa attenzione che, se un ex dipendente di un’istituzione comunitaria
denuncia le conseguenze di misfatti che egli stesso ha scoperto, non può che riferirsi proprio a quello specifico organismo
di cui ha cessato di far parte.
– Sulla mancata collaborazione allo svolgimento del procedimento disciplinare
165 Il ricorrente rileva che tra i comportamenti e le mancanze ad esso addebitati nella decisione di licenziamento figura in particolare
il fatto che egli non avrebbe prestato la propria leale collaborazione in occasione del procedimento disciplinare, laddove
tale fatto non è menzionato nella lettera 13 giugno 2001. A suo parere, se la convenuta voleva perseguirlo per questi fatti
o mancanze, avrebbe dovuto avviare un nuovo procedimento disciplinare.
166 La convenuta contesta, anzitutto
,
la deduzione secondo cui essa avrebbe dovuto avviare un nuovo procedimento disciplinare con riguardo alla censura relativa
al difetto di collaborazione. Infatti, essa rileva che, a seguire tale tesi, il comportamento di non collaborazione del dipendente
nel corso del procedimento disciplinare richiederebbe ogni volta un nuovo procedimento, e quindi una nuova contestazione,
e così
ad infinitum
. Inoltre, essa considera evidente che il ricorrente si è reso responsabile di un consapevole e deliberato tentativo di boicottaggio
del funzionamento della commissione paritetica attraverso il rifiuto di nominare i membri di sua scelta, il che costituisce
una violazione del dovere di lealtà sancito dall’art. 1 del regolamento del personale e ribadito dalle regole del codice di
condotta (in particolare, dall’art. 1.4 del codice). Essa ritiene infatti che, con tale comportamento, il ricorrente abbia
ostacolato il buon funzionamento di tale organismo, la cui funzione consiste, da una parte, nel tutelare gli interessi del
dipendente di cui trattasi, dandogli la possibilità di far valere le proprie ragioni prima dell’adozione di un grave provvedimento
disciplinare a suo carico e, dall’altra, nell’assicurare, nell’interesse della buona amministrazione, che le decisioni importanti
in materia di impiego vengano prese dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo un esame dei fatti rilevanti da parte di un organismo composito che possa
tenere conto dell’opinione dei membri della direzione e dei rappresentanti del personale. Del resto, essa rileva che tale
atteggiamento di deliberato boicottaggio emerge chiaramente dai motivi di rifiuto espressi con la lettera 20 giugno 2001.
b) Giudizio del Tribunale
167 Nel caso di specie, occorre anzitutto esaminare se la convenuta ha commesso un errore nell’accertamento e nella valutazione
dei fatti e/o violato il principio di proporzionalità adottando nei confronti del ricorrente, in seguito al procedimento previsto
all’art. 40 del regolamento del personale, un provvedimento di licenziamento per grave motivo senza preavviso e senza indennità
di cessazione dal servizio.
168 Come risulta dalla giurisprudenza, una simile decisione implica necessariamente considerazioni delicate da parte dell’istituzione,
tenuto conto delle conseguenze serie ed irrevocabili che ne derivano per l’interessato. L’istituzione dispone, a tale riguardo,
di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti
assunti e dell’assenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza del Tribunale 28 settembre
1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI, Racc. PI pagg. I‑A-171 e II‑897, punto 66).
169 Per quanto riguarda i fatti addebitati al ricorrente, dalla decisione di licenziamento risulta che essi sono di quattro tipi.
In primo luogo, gli è stato rimproverato di aver diffuso, senza l’autorizzazione dei suoi superiori gerarchici, documenti
di carattere interno e riservato della [OSCURATO:PERSONA], che si era irregolarmente appropriato. In secondo luogo, viene rimproverato
al ricorrente di aver divulgato all’esterno della [OSCURATO:PERSONA], senza l’autorizzazione dei suoi superiori gerarchici, e senza averli
previamente informati, fatti, informazioni e documenti a carattere interno e riservato. In terzo luogo, il ricorrente è accusato
di aver adottato nei confronti di alcuni dei suoi colleghi, attraverso la diffusione di affermazioni diffamatorie o tendenziose,
un comportamento che lede la loro reputazione e quella della [OSCURATO:PERSONA] e che compromette gravemente la dignità della funzione
e il dovere di lealtà nonché quello di collegialità e di rispetto reciproco. Infine, viene addebitato al ricorrente, in subordine,
di aver rifiutato di designare i due rappresentanti del personale in conformità dell’art. 40 del regolamento del personale.
170 Benché la decisione di licenziamento non comprenda la descrizione degli elementi di fatto su cui sono fondate queste quattro
censure, dalla lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] 13 giugno 2001 nonché dal parere della commissione paritetica 30 agosto
2001 a cui si riferisce la decisione impugnata risulta che tali constatazioni si fondano sugli elementi seguenti: un articolo
comparso il 14 febbraio 1999 sul giornale scozzese [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], una lettera scritta dal ricorrente comparsa il 5 marzo
1999 sul giornale italiano [OSCURATO:PERSONA], un articolo comparso il 20 aprile 1999 sul giornale danese [OSCURATO:PERSONA], taluni passi
della sentenza 23 febbraio 2001 (in particolare i punti 220 e 342‑348), una lettera scritta dal ricorrente in data 11 febbraio
1999, una relazione redatta dal ricorrente recante la data del 16 aprile 1999 e, infine, il rifiuto del ricorrente di designare
i rappresentanti del personale che dovevano far parte della commissione paritetica.
171 È quindi alla luce di questi soli elementi che occorre verificare se, come afferma il ricorrente, la convenuta abbia dimostrato
in maniera insufficiente i fatti che gli sono addebitati e/o abbia commesso un errore manifesto nella valutazione di tali
fatti.
172 A tale proposito, il Tribunale decide di esaminare, anzitutto, gli argomenti del ricorrente riguardanti la censura vertente
sulla presentazione, senza autorizzazione dei suoi superiori gerarchici, di documenti interni e riservati della [OSCURATO:PERSONA] che
si sarebbe irregolarmente appropriato. L’esame verterà poi sull’argomento del ricorrente relativo alle censure riguardanti
gli articoli pubblicati sui giornali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] nonché la lettera del ricorrente pubblicata sul giornale
[OSCURATO:PERSONA]. Infine, il Tribunale analizzerà la fondatezza degli argomenti del ricorrente relativi alle censure riguardanti la
lettera 11 febbraio 1999, e la relazione 16 aprile 1999, nonché alla censura vertente sulla mancata collaborazione al procedimento
disciplinare.
Sulla censura vertente sulla presentazione, senza l’autorizzazione dei suoi superiori gerarchici, di documenti interni e riservati
della [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente si sarebbe irregolarmente appropriato
173 Dal parere della commissione paritetica in data 30 agosto 2001, a cui si riferisce la decisione di licenziamento, risulta
che tale censura si fonda esclusivamente sugli accertamenti effettuati dal Tribunale ai punti 220 e 342‑348 della sentenza
23 febbraio 2001.
174 In via preliminare, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo cui la convenuta ha violato l’art. 40, secondo comma,
del regolamento del personale relativamente a tale censura in quanto essa non gli ha notificato, almeno quindici giorni prima
della riunione della commissione paritetica, che gli veniva addebitato di aver presentato i documenti controversi senza previa
autorizzazione dei suoi superiori gerarchici. È vero che nella lettera 13 giugno 2001, con cui il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha
comunicato al ricorrente l’elenco dei fatti che gli erano addebitati, non è specificamente menzionata la presentazione di
documenti senza autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia si deve osservare che, dopo aver elencato l’insieme degli elementi del
fascicolo disciplinare, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, a pagina 3 di tale lettera, che il ricorrente «[si è appropriato],
senza averne diritto, documenti della [OSCURATO:PERSONA] a carattere interno e strettamente riservato [e ha divulgato] senza autorizzazione
all’esterno della [OSCURATO:PERSONA] documenti e informazioni a carattere interno, ed ha utilizzato questi ultimi per fini privati». Da
tali passi risulta che nella lettera 13 giugno 2001 viene menzionata non solo l’appropriazione irregolare dei documenti, ma
anche l’utilizzazione di tali documenti a fini privati, senza autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA].
175 Inoltre, occorre esaminare se, come suggerisce in sostanza la convenuta, le constatazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza
23 febbraio 2001 per quanto riguarda l’appropriazione asseritamente irregolare di taluni documenti riservati della [OSCURATO:PERSONA] possano
da sole costituire il fondamento dei provvedimenti disciplinari adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente.
176 A tale proposito, occorre ricordare che, al punto 220 della sentenza 23 febbraio 2001, il Tribunale ha precisato che «la produzione
senza autorizzazione di documenti riservati che appartengono alla [OSCURATO:PERSONA] e acquisiti irregolarmente dal dipendente interessato
può presentare carattere d’illiceità e, per tale motivo, può essere presa legittimamente in considerazione dall’autorità competente
per escludere, eventualmente, la candidatura dell’interessato alla promozione, indipendentemente dalla questione se tali documenti
saranno considerati dal Tribunale indispensabili per la soluzione della controversia in esame e per questo mantenuti nel fascicolo,
fatta salva la tutela della riservatezza». Orbene, occorre rilevare che, a tale proposito, il Tribunale si è limitato a constatare,
al punto 229 della citata sentenza, che il ricorrente non ha dedotto elementi sufficienti per provare che la convenuta ha
ecceduto i limiti del suo potere discrezionale prendendo in considerazione, tra gli altri elementi, nell’ambito di un procedimento
di promozione, l’acquisizione, a suo parere irregolare, dei documenti controversi da parte del ricorrente.
177 Per quanto riguarda i punti 342‑348 della sentenza 23 febbraio 2001, il Tribunale ha esaminato in essi la richiesta della
convenuta diretta ad ottenere che il Tribunale ordinasse il ritiro di un certo numero di documenti prodotti dal ricorrente
nell’ambito dei ricorsi T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99. A tale proposito, il Tribunale ha ritenuto che tali documenti dovessero
essere ritirati dal fascicolo «dato che non [erano] rilevanti per la valutazione della presente causa e il ricorrente non
[aveva] dimostrato che li aveva acquisiti regolarmente (punto 348)».
178 Tali constatazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza 23 febbraio 2001 non permettono di trarre alcuna conclusione per
quanto riguarda la realtà e la qualificazione dei fatti addebitati al ricorrente nell’ambito del procedimento disciplinare
avviato nei suoi confronti e nell’ambito della presente controversia.
179 Infatti, nella sentenza sopra menzionata, il Tribunale ha esclusivamente verificato se il ricorrente abbia fornito la prova
di aver acquisito regolarmente i documenti di cui trattasi e se abbia sufficientemente provato che la convenuta ha oltrepassato
i limiti del suo potere discrezionale tenendo conto, nell’ambito di un procedimento di promozione, dell’acquisizione asseritamene
irregolare dei documenti in parola.
180 Al contrario, in un procedimento disciplinare, l’onere della prova delle censure mosse a un dipendente incombe all’autorità
competente, nel caso specifico il presidente della [OSCURATO:PERSONA]. Nella fattispecie, spetta a tale autorità, da un lato, fornire prove
sufficienti del fatto che il ricorrente si era irregolarmente appropriato i sei documenti che aveva presentato nell’ambito
delle cause T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99 e, dall’altro, motivare sufficientemente in diritto la sua valutazione della gravità
dell’illecito così fatto valere.
181 Orbene, occorre constatare che la convenuta non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni riguardanti tale
acquisizione asseritamene irregolare.
182 La censura fondata su tali affermazioni deve quindi essere respinta.
Sulle censure relative agli articoli comparsi sui giornali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] nonché alla lettera del ricorrente
pubblicata sul giornale [OSCURATO:PERSONA]
183 In primo luogo, occorre esaminare gli argomenti del ricorrente per quanto riguarda gli articoli comparsi sul giornale danese
[OSCURATO:PERSONA] e sul giornale scozzese [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA].
184 A tale proposito, occorre, in via preliminare, respingere l’argomento del ricorrente diretto a contestare l’autenticità di
tali articoli. Infatti, in risposta a un quesito del Tribunale nel corso dell’udienza, la convenuta ha presentato una copia
della pagina dell’edizione del giornale [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] su cui è comparso l’articolo in parola. Inoltre, per quanto riguarda
l’articolo comparso sul giornale [OSCURATO:PERSONA], essa ha presentato una copia della corrispondenza elettronica che ha scambiato
con la società Infomedia che gestisce gli archivi del giornale [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha anche presentato una dichiarazione del
responsabile della sua divisione della traduzione in cui si conferma che la traduzione in inglese di tale articolo è stata
effettuata sulla base dell’originale dell’articolo pubblicato sul giornale di cui si tratta. Contrariamente a quanto affermato
dal ricorrente, tali elementi non costituiscono una prova tardiva. Infatti, il ricorrente non ha mai contestato l’autenticità
di tali articoli nell’ambito del procedimento disciplinare per cui non si può addebitare alla convenuta di non aver fornito
la prova della loro autenticità nel corso di tale procedimento.
185 Inoltre, è pacifico tra le parti che gli autori di tali articoli indicano nel ricorrente la fonte delle informazioni di cui
danno conto. Infatti, nell’articolo comparso sul giornale [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] è precisato, al secondo paragrafo, che il ricorrente
ha avuto un contatto diretto con l’autore di tale articolo («[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], 37, told [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] […]»). Per quanto
riguarda l’articolo comparso sul giornale [OSCURATO:PERSONA], in esso si precisa che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si rifiuta di parlare alla
stampa, ma ha trasmesso tutta la sua documentazione al detto giornale, compresa la relazione da lui redatta per la commissione
per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.
186 Analogamente, è evidente che tali articoli attribuiscono al ricorrente affermazioni gravemente dannose per la reputazione
della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni dei suoi dipendenti e che, secondo l’articolo comparso sul giornale [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente avrebbe
trasmesso a quest’ultimo tutta la sua documentazione, compresa la relazione da lui redatta per la commissione per il controllo
dei bilanci del Parlamento europeo.
187 Tuttavia, la convenuta non ha presentato alcuna prova del fatto che le informazioni riportate in tali articoli sarebbero state
comunicate ai giornali in parola dal ricorrente personalmente o quanto meno dopo che egli ne fosse stato informato e avesse
prestato il suo consenso.
188 Inoltre, occorre rilevare che, sia nell’ambito del procedimento disciplinare, sia nell’ambito della presente controversia,
il ricorrente ha categoricamente negato di aver avuto contatti con gli autori di tali articoli e, a maggior ragione, di aver
loro trasmesso informazioni e documenti interni e riservati appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA].
189 Inoltre, occorre osservare che, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, il ricorrente ha affermato, senza che la
convenuta contestasse tale affermazione, che egli è stato informato per la prima volta di questi due articoli nel giugno 2001,
quando il presidente della [OSCURATO:PERSONA] gli ha comunicato i fatti che gli erano addebitati nell’ambito del procedimento disciplinare.
La convenuta non aveva mai, prima di quella data, contattato il ricorrente per chiedergli spiegazioni in merito al contenuto
di tali articoli.
190 Inoltre, si deve sottolineare che, quando egli è stato informato di tali articoli nel giugno 2001, erano trascorsi quasi due
anni dalla loro pubblicazione. Pertanto, anche supponendo che, secondo la legge applicabile, esistesse un diritto di replica
e che i giornali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] fossero obbligati ad accettare di pubblicare una smentita su richiesta
del ricorrente, una rettifica così tardiva sarebbe stata priva di ogni interesse sia per quest’ultimo sia per la convenuta.
191 D’altra parte, la convenuta non ha presentato alcun valido motivo per spiegare perché il ricorrente, che senz’alcun dubbio
aveva conoscenza delle gravi conseguenze che poteva comportare per la sua carriera la comunicazione alla stampa di affermazioni
diffamatorie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi colleghi, avrebbe scelto di comunicare tali affermazioni a giornali a diffusione
limitata come lo [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale giudica poco credibile la circostanza che, dopo
aver redatto la relazione in data 16 aprile 1999 che, secondo la prima pagina, era destinata a essere comunicata «in via strettamente
riservata» alla commissione per il controllo dei bilanci, il ricorrente abbia ritenuto opportuno comunicare, quattro giorni
più tardi, una copia di questa stessa relazione al giornale [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, una simile azione avrebbe irrimediabilmente
compromesso la credibilità della sua testimonianza all’interno di questa stessa commissione.
192 In tale contesto, occorre considerare che gli articoli comparsi sui giornali [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono
una prova sufficiente del fatto che il ricorrente abbia trasmesso direttamente e personalmente o abbia prestato il suo consenso
alla divulgazione a tali giornali delle informazioni interne e riservate della [OSCURATO:PERSONA] e/o che abbia diffuso affermazioni diffamatorie
o a carattere tendenzioso che danneggiano la reputazione di quest’ultima e di taluni dei suoi colleghi.
193 Una conclusione analoga si impone, del resto, per quanto riguarda la lettera del ricorrente che è stata pubblicata il 5 marzo
1999 sul giornale italiano [OSCURATO:PERSONA].
194 Infatti, come giustamente rileva la ricorrente, tale lettera non contiene alcuna informazione interna e riservata sull’attività
della [OSCURATO:PERSONA]. Certo, tale lettera contiene un determinato numero di critiche generali nei confronti delle istituzioni comunitarie.
Tuttavia, la convenuta non ha provato in quale misura tali affermazioni, che sono state pubblicate in un momento in cui il
ricorrente non era più dipendente della [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere qualificate come «affermazioni diffamatorie o a carattere tendenzioso
che danneggiano la reputazione della [OSCURATO:PERSONA] o di taluni suoi dipendenti» o, come risulta dal parere della commissione paritetica
del 30 agosto 2001, come una violazione dell’obbligo di riservatezza.
Sui motivi relativi alla lettera 11 febbraio 1999 e alla relazione 16 aprile 1999
195 Dai punti 2.5 e 2.6 del parere della commissione paritetica del 30 agosto 2001, a cui fa riferimento la decisione di licenziamento,
risulta che la convenuta addebita al ricorrente di aver indirizzato a taluni membri del Parlamento europeo una lettera in
data 11 febbraio 1999 e alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo una relazione in data 16 aprile
1999, senza aver informato i suoi superiori gerarchici e senza previa autorizzazione degli stessi, laddove, secondo la convenuta,
tali documenti contengono informazioni riservate della [OSCURATO:PERSONA] nonché affermazioni diffamatorie e a carattere tendenzioso che
danneggiano la reputazione di taluni colleghi del ricorrente nonché quella della [OSCURATO:PERSONA] e compromettono gravemente la dignità
della funzione, il dovere di lealtà nonché il dovere di collegialità e di mutuo rispetto.
196 A tale proposito, occorre anzitutto respingere l’argomento del ricorrente diretto a negare che egli abbia inviato la lettera
11 febbraio 1999 a taluni membri del Parlamento europeo. È vero che, come afferma il ricorrente, non v’è alcun elemento del
fascicolo che permetta di provare che egli ha inviato tale lettera ai 626 membri del Parlamento europeo. Tuttavia, la convenuta
ha fornito una serie di indizi precisi e concordanti per dimostrare che il ricorrente ha effettivamente inviato la lettera
11 febbraio 1999 a taluni membri del Parlamento europeo.
197 In effetti, dalla lettera 10 marzo 1999, indirizzata alla convenuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], vice presidente della commissione per il
controllo dei bilanci del Parlamento europeo, risulta chiaramente che la lettera 11 febbraio 1999 è stata effettivamente inviata
a taluni membri del Parlamento europeo, anche se il suo contenuto non permette di individuare né la loro identità né il loro
numero. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, né la data alla quale tale lettera è stata inviata né il suo contenuto
permettono di dubitare della sua autenticità. Allo stesso modo, è a torto che il ricorrente fa valere che tale lettera, che
è stata presentata dalla convenuta nel corso dell’udienza del 15 ottobre 2003, costituisce una prova tardiva. Infatti, il
ricorrente non ha mai contestato, nell’ambito del procedimento disciplinare, il fatto che la lettera 11 aprile 1999 sia stata
inviata a taluni membri del Parlamento europeo, cosicché non si può addebitare alla convenuta di non aver fornito la prova
di tale fatto nel corso di tale procedimento. Inoltre, occorre sottolineare che il ricorrente ha accettato l’invito rivoltogli
dal sig. [OSCURATO:PERSONA], con lettera 30 marzo 1999, a testimoniare dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento
europeo e a presentare «informazioni supplementari» in merito alle sue affermazioni di cattiva gestione e di frode nei confronti
della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il ricorrente avrebbe difficilmente potuto ricevere un simile invito, se, come afferma nei suoi scritti,
non avesse inviato la lettera 11 febbraio 1999. Inoltre, l’accettazione, da parte del ricorrente, dell’invito a testimoniare
dinanzi a tale commissione ed a fornire informazioni supplementari rende poco credibile la sua affermazione secondo cui la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe approfittato della sua assenza, nel febbraio 1999, per inviare tale lettera che si trovava nel computer in dotazione
nel suo ufficio.
198 Analogamente, occorre respingere in quanto infondata l’obiezione del ricorrente relativa al carattere incompleto della copia
della relazione 16 aprile 1999 che è stata presentata dalla convenuta come documento a carico. Infatti, da un lato, il ricorrente
non è stato in grado di provare quanto da lui affermato a tale proposito. Dall’altro, dalla sua risposta ai quesiti scritti
del Tribunale risulta che la parte di tale relazione che mancherebbe nella copia presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una domanda
indirizzata al Parlamento europeo affinché sollecitasse presso la convenuta l’autorizzazione per il ricorrente a trasmettere
informazioni complementari relative ai fatti riferiti in detta relazione. Orbene, anche supponendo che la copia controversa
della relazione fosse effettivamente incompleta a tale riguardo, cionondimeno tale elemento non giustifica, di per sé, la
conclusione che tale copia è sprovvista di efficacia probatoria relativamente agli addebiti mossi al ricorrente.
199 Poiché è sufficientemente provato che il ricorrente ha inviato la lettera 11 febbraio 1999 a taluni membri del Parlamento
europeo e che il carattere asseritamene incompleto della copia della relazione 16 aprile 1999 non compromette la sua efficacia
probatoria, il Tribunale decide di esaminare, qui di seguito, gli argomenti del ricorrente diretti a dimostrare che la convenuta
non ha provato sufficientemente che, inviando tali documenti, il ricorrente, da un lato, ha divulgato senza autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA] né previa informazione fatti, informazioni e documenti interni e riservati della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ha diffuso
affermazioni diffamatorie o a carattere tendenzioso che danneggiano la reputazione di taluni suoi colleghi nonché quella della
[OSCURATO:PERSONA].
200 Per quanto riguarda la relazione 16 aprile 1999, è evidente che, come sottolinea la convenuta, tale relazione contiene accuse
molto gravi relative a casi di frode e di incompetenza che si sarebbero verificati all’interno della [OSCURATO:PERSONA].
201 A tale proposito, occorre rilevare, in via preliminare, che non spetta al Tribunale pronunciarsi sulla fondatezza di tali
accuse. Infatti, nell’ambito del presente ricorso, il Tribunale è esclusivamente investito della questione se la convenuta
abbia commesso un errore di fatto o di diritto considerando che, nell’inviare tale relazione alla Commissione per il controllo
dei bilanci del Parlamento europeo, il ricorrente ha commesso gli inadempimenti che gli sono addebitati nell’ambito del procedimento
disciplinare.
202 Inoltre, il Tribunale ritiene che non vi sia alcun dubbio sul fatto che le accuse contenute nella relazione 16 aprile 1999
possano danneggiare gravemente la reputazione della [OSCURATO:PERSONA] e quella di taluni colleghi del ricorrente. Contrariamente a quanto
afferma quest’ultimo, non si può addebitare alla convenuta di non aver indicato con precisione i passi di tale relazione che
considera diffamatori nei suoi confronti nonché nei confronti di coloro che lavorano presso la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, è sufficiente
constatare che tale relazione contiene, praticamente in ogni pagina, gravi accuse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi dirigenti
e di un gran numero di suoi dipendenti. Inoltre, anche se è vero che la relazione non menziona il nome dei destinatari di
tali accuse, tuttavia la descrizione precisa delle loro funzioni e del periodo in cui si sono svolti i fatti considerati permette
di identificarli facilmente.
203 Inoltre, il ricorrente non contesta il fatto che la relazione 16 aprile 1999 nonché i documenti ad essa allegati contengano
informazioni interne e riservate relative alle operazioni della [OSCURATO:PERSONA].
204 Inoltre, per quanto riguarda la lettera 11 febbraio 1999, il Tribunale ritiene che il ricorrente sostenga erroneamente che
tale lettera contiene solo fatti personali.
205 È vero che, come afferma il ricorrente, questi ha fatto valere, nella lettera 11 febbraio 1999, un certo numero di fatti relativi
alla sua situazione personale presso la [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 e nel 1999, e cioè che: i) taluni suoi colleghi lo hanno accusato di
soffrire di una mania di persecuzione; ii) nell’agosto 1998 egli è stato privato delle funzioni che aveva esercitato per quattro
anni, e gli sono stati attribuiti compiti che nessun altro desiderava; iii) è stata distribuita una foto segnaletica agli
agenti della sicurezza a cui era stato dato l’ordine di informare direttamente il direttore del servizio del personale dell’arrivo
del ricorrente.
206 Tuttavia, risulta chiaramente da tale lettera che il ricorrente non si è limitato a far valere questi diversi fatti personali,
ma li ha collegati al suo asserito tentativo di rendere pubbliche informazioni relative a pratiche scorrette o a malversazioni
all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò risulta, in primo luogo, dal fatto che la lettera 11 febbraio 1999 è intitolata «Sugli abusi
riguardanti i fondi pubblici nelle istituzioni comunitarie». Inoltre, tale conclusione si impone in considerazione del fatto
che, dopo una lunga premessa sulle difficoltà che devono affrontare i dipendenti che intendono denunciare fatti riprovevoli
all’interno delle istituzioni (che il ricorrente chiama «
whistleblowers
»), il ricorrente ha illustrato il suo punto di vista a tale proposito, facendo riferimento alla sua situazione personale
(v. terzultimo paragrafo della pagina 2 della lettera: «Se qualcuno dovesse pensare che quanto precede è una rappresentazione
esagerata della situazione, vorrei descrivere taluni problemi che io stesso ho incontrato»). Da quanto esposto risulta chiaramente
che il ricorrente si considera come un denunciante (
whistleblower
) e che ritiene di essere stato oggetto di diversi provvedimenti infamanti perché ha voluto divulgare presunte malversazioni
che si sono verificate all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero che, nella lettera in parola, egli non descrive tali irregolarità
in quanto tali, ma si limita a far valere «situazioni particolari che si sono prodotte nel suo dipartimento» (pag. 2) o «informazioni
particolari da trasmettere alle autorità penali» (pag. 3), tuttavia risulta chiaramente dal contesto generale in cui egli
colloca tali passi che si tratta effettivamente di irregolarità che si asserisce essere avvenute all’interno della [OSCURATO:PERSONA].
La conclusione della lettera 11 febbraio 1999 non lascia del resto alcun dubbio a tale proposito poiché essa è formulata nel
modo seguente: «Alla luce di tutti questi motivi e dei fatti sopra descritti, mi sembra che i dipendenti onesti e capaci che
rifiutano di rendersi complici di comportamenti poco chiari i quali o hanno carattere criminoso o si risolvono, in ogni caso,
in impieghi abusivi di fondi pubblici devono pagare un prezzo molto alto».
207 Inoltre, il ricorrente erroneamente sostiene che la circostanza che, all’inizio dell’udienza nelle cause T‑7/98, T‑208/98
e T‑109/99, il Tribunale abbia respinto la domanda di udienza a porte chiuse presentata dalla convenuta deve essere interpretata
come un’ammissione che i fatti riferiti nella lettera 11 febbraio 1999 sono di pubblico dominio. Infatti, è sufficiente constatare
che l’udienza in parola si è svolta il 26 settembre 2000, per cui essa non può essere fatta valere per giustificare un fatto
avvenuto nel febbraio 1999. Inoltre, la decisione del Tribunale di rifiutare l’udienza a porte chiuse non giustifica affatto
la conclusione che il dipendente interessato sia autorizzato a divulgare liberamente a terzi, vale a dire senza autorizzazione
dei suoi superiori gerarchici, l’insieme dei fatti che sono evocati nell’ambito del procedimento. D’altra parte, occorre sottolineare
che, nella fattispecie, le parti avevano dato il loro consenso all’inizio dell’udienza per escludere dal dibattimento i documenti
per i quali la convenuta aveva richiesto un trattamento riservato.
208 Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che la convenuta abbia sufficientemente provato che il ricorrente, inviando
la relazione 16 aprile 1999 alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo e indirizzando la lettera
11 febbraio 1999 a taluni membri del Parlamento europeo, ha divulgato, senza autorizzazione o previa informazione dei suoi
superiori gerarchici, fatti, informazioni e documenti interni e riservati della [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, essa ha sufficientemente
provato che, agendo in tal modo, il ricorrente ha diffuso affermazioni che danneggiano gravemente la reputazione di taluni
suoi colleghi nonché quella della [OSCURATO:PERSONA].
209 Tuttavia, occorre anzitutto rilevare che, nella valutazione dell’illiceità di tali fatti, la convenuta non ha, in alcun momento,
tenuto conto della circostanza che la lettera 11 febbraio 1999 è stata indirizzata a membri del Parlamento europeo, competente,
in particolare, ad adottare, in forza dell’art. 280 CE, provvedimenti diretti a combattere la frode e qualsiasi altro pregiudizio
agli interessi finanziari della [OSCURATO:PERSONA], compresi quelli della [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza della Corte 10 luglio 2003, causa C‑15/00,
Commissione/BEI, Racc. pag. I‑7281, punto 125).
210 Analogamente, occorre sottolineare, in secondo luogo, che la BEI non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente ha redatto
la relazione 16 aprile 1999 su espressa richiesta del vicepresidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento
europeo e che, in seguito alla trasmissione «in via strettamente riservata» di tale relazione, il ricorrente ha in più occasioni
testimoniato dinanzi a tale commissione e ha partecipato a diversi colloqui con membri dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode.
211 Tali circostanze si rivelano tanto più importanti in quanto, in terzo luogo, trattandosi del controllo che il Tribunale deve
effettuare circa la valutazione dell’illiceità dei fatti addebitati al ricorrente, come risulta dai punti 192 e ss. supra,
la convenuta non ha sufficientemente provato che il ricorrente abbia comunicato tali informazioni a persone o organi diversi
da quelli indicati ai punti precedenti.
212 Pertanto, se è vero che le circostanze rilevate ai punti 209 e 210 supra non giustificano, in quanto tali, la conclusione
che i fatti addebitati al ricorrente con riferimento alla lettera 11 febbraio 1999 e alla relazione 16 aprile 1999 non costituiscono
violazioni degli obblighi di comportamento stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA], cionondimento la convenuta avrebbe dovuto imperativamente
tenerne conto, in quanto circostanze attenuanti, nell’ambito della valutazione della gravità di tali violazioni al fine di
adottare un provvedimento disciplinare adeguato.
213 Orbene, occorre constatare che, nella valutazione della gravità dei fatti addebitati al ricorrente, la convenuta non ha considerato
alcuna circostanza attenuante a favore del ricorrente.
214 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione per quanto
riguarda la gravità dei fatti addebitati al ricorrente con riferimento alla lettera 11 febbraio 1999 e alla relazione 16 aprile
1999.
Sulla censura relativa al rifiuto del ricorrente di designare i rappresentanti del personale nella commissione paritetica
215 Per quanto riguarda tale censura, è sufficiente constatare che essa è fatta valere esclusivamente a titolo accessorio. Pertanto,
tenuto conto delle conclusioni a cui è giunto il Tribunale per quanto riguarda le tre censure principali su cui si fonda la
decisione di licenziamento, non è necessario pronunciarsi su quest’ultima censura. Ad abundantiam e senza che occorra esaminare
la questione se il rifiuto di designare rappresentanti del personale nella commissione paritetica sia sufficientemente grave
da giustificare da solo un licenziamento, il Tribunale constata, a tale proposito, che quest’ultima censura era successiva
all’avvio del procedimento disciplinare, e non può quindi averne, di per sé, costituito l’oggetto ed essere valutata nell’ambito
del medesimo nel pieno rispetto del diritto della difesa. Di conseguenza, quest’ultima censura non può giustificare la decisione
impugnata.
Conclusione
216 Dall’esame del presente motivo risulta, da un lato, che la convenuta non ha sufficientemente provato che il ricorrente si
è irregolarmente appropriato i sei documenti interni e riservati che ha presentato dinanzi al Tribunale nell’ambito delle
cause decise con sentenza 23 febbraio 2001 e, dall’altro, che essa ha commesso un errore manifesto di valutazione per quanto
riguarda tale addebito.
217 Allo stesso modo, si deve ritenere che gli articoli comparsi sui giornali [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non costituiscano
una prova sufficiente del fatto che il ricorrente ha divulgato informazioni interne e riservate della [OSCURATO:PERSONA] e che ha diffuso
affermazioni diffamatorie o a carattere tendenzioso che danneggiano la reputazione di quest’ultima e di taluni suoi colleghi.
La medesima conclusione si impone per quanto riguarda la lettera del ricorrente che è stata pubblicata sul giornale [OSCURATO:PERSONA].
218 Infine, la convenuta ha sufficientemente provato che, inviando la relazione 16 aprile 1999 alla commissione per il controllo
dei bilanci del Parlamento europeo e indirizzando la lettera 11 febbraio 1999 a taluni membri del Parlamento europeo, il ricorrente
ha divulgato, senza autorizzazione né previa informazione dei suoi superiori gerarchici, fatti, informazioni e documenti interni
e riservati della [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, essa ha sufficientemente provato che, agendo in tal modo, il ricorrente ha diffuso
affermazioni che danneggiano gravemente la reputazione di taluni suoi colleghi nonché quella della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il Tribunale
considera che essa ha commesso un errore manifesto nella valutazione dell’illiceità di tali fatti.
219 Ne consegue che il motivo relativo ad errori nell’accertamento e/o nella valutazione dei fatti addebitati al ricorrente deve
essere accolto nei limiti precisati ai punti precedenti. Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri
motivi e argomenti svolti dal ricorrente nelle sue conclusioni dirette all’annullamento, occorre annullare integralmente la
decisione di licenziamento tenuto conto del carattere unico e indivisibile della sanzione disciplinare contenuta nella detta
decisione e del fatto che tale sanzione si fonda sulle censure accolte in tale decisione, considerate nel loro complesso.
Pertanto, non spetta al Tribunale sostituirsi all’autorità disciplinare nel decidere la sanzione disciplinare adeguata, eventualmente,
alle censure che risultano accertate al termine dell’esame del motivo supra menzionato (sentenze del Tribunale 9 luglio 2002,
causa T‑21/01, Zavvos/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-101 e II‑483, punto 316, e 11 settembre 2002, T‑89/01, Willeme/Commissione,
Racc. PI pagg. I‑A-153 e II‑803, punto 83).
3. Sulle altre domande
a) Sulle domande del ricorrente relative alla sua reintegrazione nella [OSCURATO:PERSONA], alla compilazione delle sue valutazioni annuali
e alla consegna delle sue buste paga
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
220 Il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla convenuta la sua reintegrazione nel posto di lavoro, ricostruendo la sua
carriera a far data dal febbraio 1999, la compilazione delle sue valutazioni annuali dal 1998 in poi e la fissazione dei suoi
obiettivi per gli anni a venire, nonché la consegna delle sue buste paga a decorrere dal gennaio 1999.
221 Egli respinge, al riguardo, l’argomentazione della convenuta nel suo complesso. Infatti, egli rileva che la sua situazione
attuale è del tutto identica a quella in cui si è trovato dopo la pronuncia della sentenza 23 febbraio 2001, poiché, a seguito
di tale sentenza, il rapporto di lavoro è ripreso esattamente dal momento in cui era stato illegittimamente interrotto dalla
[OSCURATO:PERSONA], cioè dal febbraio 1999. Egli ritiene, quindi, che, qualora il Tribunale dovesse annullare la decisione di licenziamento,
egli debba essere reintegrato a decorrere dalla data in cui il licenziamento ha avuto effetto.
222 La convenuta sostiene che le suddette domande sono irricevibili, nei limiti in cui, secondo una giurisprudenza costante, il
Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni o a sostituirsi alle istituzioni comunitarie (sentenza 23 febbraio 2001,
punto 318).
223 Inoltre, essa ritiene che la domanda relativa alla compilazione delle valutazioni annuali per gli anni 1998 e seguenti sia
priva di senso, poiché non è possibile formulare giudizi sull’attività di un dipendente se questo non ha svolto alcuna attività
professionale per un determinato periodo. Essa sostiene, quindi, di avere correttamente rifiutato, con lettera 31 maggio 2001,
di formulare una valutazione relativa all’anno 2000, precisando peraltro che gli aumenti di retribuzione per gli anni 1998,
1999 e 2000 sarebbero stati calcolati sulla base dell’ultima valutazione da lui ottenuta per l’anno 1997 («B»).
Giudizio del Tribunale
224 Occorre ricordare che, nell’ambito della competenza di annullamento conferitagli dall’art. 236 CE, il giudice comunitario
non è competente a rivolgere ingiunzioni o a sostituirsi alle istituzioni comunitarie. Spetta all’istituzione interessata
adottare, ai sensi dell’art. 233 CE, le misure richieste dall’esecuzione di una sentenza di annullamento esercitando, fatto
salvo il sindacato del giudice comunitario, la discrezionalità di cui essa dispone al riguardo nel rispetto tanto del dispositivo
e della motivazione della sentenza che è tenuta ad eseguire quanto delle disposizioni del diritto comunitario (sentenza 23
febbraio 2001, punti 318 e 319 e giurisprudenza ivi citata).
225 Di conseguenza le presenti domande devono essere dichiarate irricevibili.
226 Ad abundantiam, il Tribunale considera che tali domande non sono fondate. Infatti, dalla lettera 6 marzo 2001 risulta che,
in seguito alla sentenza 23 febbraio 2001, il ricorrente è stato reintegrato nella funzione E e assegnato al [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre occorre rilevare che, come giustamente sostiene la convenuta, non è possibile ricostruire la carriera di un dipendente
o formulare giudizi sulla sua attività professionale se lo stesso non ha svolto alcuna attività di questo tipo durante il
periodo di riferimento. D’altra parte deve notarsi che il ricorrente non è stato danneggiato, da un punto di vista economico,
da tale mancata valutazione dal momento che, come risulta dalla lettera 31 maggio 2001, la convenuta ha deciso di calcolare
i suoi aumenti di retribuzione per gli anni 1998, 1999 e 2000 sulla base della valutazione ottenuta per l’anno 1997, e cioè
la nota «B». Infine, si deve constatare che i documenti che sono stati presentati dalla convenuta per precisare le modalità
di calcolo degli arretrati delle retribuzioni non percepite dal ricorrente per gli anni 1999, 2000 e 2001 contengono informazioni
almeno equivalenti se non addirittura più ampie di quelle contenute nelle buste paga di cui il ricorrente chiede la presentazione.
b) Sulle domande del ricorrente relative al pagamento degli arretrati di retribuzione maturati dal gennaio 1999, aumentati degli
interessi di mora e al pagamento della somma di un euro simbolico
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
227 Il ricorrente fa valere che la convenuta non gli ha versato la totalità degli stipendi maturati dal gennaio 1999, aumentati
degli interessi di mora a un tasso del 10%.
228 Anzitutto, egli considera che la convenuta non ha correttamente eseguito il punto 3 del dispositivo della sentenza 23 febbraio
2001 con cui il Tribunale ha condannato la convenuta a versargli la somma di un euro simbolico come risarcimento del suo danno
morale. Infatti egli esige che il pagamento di tale somma sia accompagnato da una lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] in cui
quest’ultimo precisi che il pagamento di un euro è effettuato a titolo di risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente,
come accertato nella sentenza 23 febbraio 2001.
229 Inoltre, per quanto riguarda l’esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001, egli formula, in via
preliminare, riserve circa la ricevibilità di numerosi argomenti dedotti tardivamente dalla convenuta nella lettera 10 novembre
2003 su punti riguardo ai quali il Tribunale non ha chiesto alcuna precisazione. A suo parere, tali riserve sono ancora più
giustificate in quanto il Tribunale senza alcun motivo ha rifiutato il deposito delle osservazioni sulla relazione d’udienza
da lui formulate nella lettera 7 ottobre 2003. Pertanto, egli ritiene che la lettera della convenuta 10 novembre 2003 debba
anch’essa essere ritirata dal fascicolo. In subordine, egli nutre dubbi circa l’efficacia probatoria delle fotocopie anonime
di pretese disposizioni vigenti che sono state tardivamente depositate dalla convenuta. Inoltre, egli si stupisce del fatto
che il Tribunale conduca di propria iniziativa un’indagine contabile sull’esecuzione della sentenza 23 febbraio 2001 piuttosto
che accogliere la sua domanda diretta alla nomina di un perito o meglio di un commissario
ad acta
, che disponga del potere di entrare negli uffici della convenuta e di verificare ciò che gli è dovuto alla luce dei documenti
prodotti in giudizio, e che adotti decisioni in merito al pagamento delle somme dovute a tale titolo.
230 Alla luce di tali riserve il ricorrente espone la sua argomentazione diretta a provare che la convenuta non ha pagato l’intera
retribuzione a cui egli aveva diritto in forza del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001.
231 In primo luogo, egli fa valere che la convenuta non gli ha versato la totalità delle retribuzioni di base che egli avrebbe
dovuto percepire dalla revoca della sua dichiarazione di dimissioni nel gennaio 1999. Infatti egli sottolinea che dai suoi
calcoli risulta che la convenuta gli è debitrice a tale titolo di una somma pari a EUR 170 721,12, a cui occorre aggiungere
gli interessi di mora al tasso del 6,75% fino al 23 febbraio 2001 e al tasso del 9,75% per il periodo successivo fino al pagamento
effettuato l’8 giugno 2001. Egli conclude quindi che, previa deduzione dell’insieme delle somme che gli sono state versate
dalla convenuta fino al 12 settembre 2001 (compresa l’indennità di mobilità geografica), la convenuta deve, a questo titolo,
ancora pagargli una somma pari a EUR 4 821,31 (compresi gli interessi di mora fino al 12 settembre 2001).
232 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta non gli ha corrisposto la retribuzione corrispondente ai premi annuali
per gli esercizi 1998‑2001. Orbene, egli sottolinea che il personale della [OSCURATO:PERSONA] ha diritto, ogni anno, a un premio che viene
versato contemporaneamente allo stipendio del mese di luglio. Egli si riferisce, a titolo di prova, a un estratto conto del
15 luglio 1997 che conferma il versamento di tale premio. Orbene, poiché egli ha percepito tale premio per gli anni che hanno
preceduto le sue dimissioni nel 1999 e dato che la convenuta gli ha attribuito la nota «B» a titolo di valutazione per gli
anni 1998, 1999 e 2000, egli ritiene di avere diritto a questo premio per questi tre anni nonché per l’anno 2001.
233 A tale proposito, egli contesta l’insieme degli argomenti dedotti dalla convenuta nonché i calcoli che quest’ultima ha prodotto
nella lettera 10 novembre 2003. Nel constatare che la convenuta riconosce che egli ha diritto al premio annuale per l’anno
1998 e che le fotocopie anonime delle disposizioni vigenti che essa ha presentato in allegato alla sua lettera 10 novembre
2003 non consentono di attribuirle a un organo decisionale della [OSCURATO:PERSONA], egli ritiene che tale premio gli sia dovuto anche
per gli anni seguenti (compreso l’anno 2001) e che, poiché la somma totale dei premi non è mai stata pagata, gli interessi
moratori su tale somma gli siano dovuti al tasso del 6,75% fino al 23 febbraio 2001 e al tasso del 10% per il periodo successivo
a tale sentenza fino alla data del pagamento effettivo. Per quanto riguarda i calcoli dei premi annuali che sono stati anticipati
dalla convenuta, egli rileva che, da un lato, tali calcoli non sono credibili, tenuto conto degli aumenti generali dei premi
annuali per gli anni 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000 e 2001 e, dall’altro, che essi non sono affidabili in quanto sono
stati predisposti unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, egli rileva che l’importo totale di EUR 20 175,64 che è anticipato
dalla convenuta per i premi annuali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 è anch’esso erroneo in quanto include solamente gli
interessi maturati al 10 settembre 2001, mentre la somma realmente dovuta non è mai stata pagata, per cui gli interessi continuano
a maturare. In conclusione, nel confermare le riserve espresse sugli importi annuali di partenza indicati dalla convenuta,
egli considera che, applicando le formule indicate nelle disposizioni applicabili presentate dalla convenuta, l’importo minimo
che gli è dovuto a titolo dei premi annuali per gli anni 1998‑2001 ammonta a EUR 49 157,61 (compresi gli interessi di mora
ad un tasso del 6,75% fino al 23 febbraio 2001 e del 10% per il periodo successivo fino al 31 marzo 2004).
234 In terzo luogo, il ricorrente fa valere che la convenuta non gli ha pagato la retribuzione equivalente ai giorni di ferie
di cui non ha potuto godere durante gli anni 1998‑2001. Egli contesta, anzitutto, l’efficacia probatoria delle fotocopie anonime
delle presunte disposizioni applicabili che la convenuta ha prodotto tardivamente in allegato alla sua lettera 10 novembre
2003. In seguito, egli sottolinea che la convenuta riconosce di non avergli corrisposto alcuna indennità a tale titolo, che
egli non ha utilizzato nove giorni di ferie nel 1998 e non ha beneficiato di alcun giorno di ferie durante gli anni 1999‑2001,
che egli ha diritto, per ogni giorno di ferie non goduto, a un’indennità proporzionale alla sua retribuzione mensile, e che
il diritto alle ferie è un diritto inviolabile. Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità relativa ai giorni di ferie
non goduti, il ricorrente fa valere che il valore giornaliero di tale indennità si stabilisce dividendo per 20,5 la retribuzione
al lordo dell’imposta a cui ha diritto al 1° agosto di ogni anno. A suo parere, l’importo complessivo di tale indennità deve
essere aumentato degli interessi di mora ad un tasso del 6,75% fino al 23 febbraio 2001 e di un interesse del 10% dalla data
della sentenza fino al pagamento effettivo. In conclusione, pur ribadendo le riserve già espresse, egli valuta di aver diritto,
per i giorni di ferie di cui non ha goduto, ad una somma totale di EUR 77 300, 43 (compresi gli interessi di mora a un tasso
del 6,75% fino al 23 febbraio 2001 e del 10% per il periodo successivo fino al 31 marzo 2004).
235 In quarto luogo, egli afferma che, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, quest’ultima non gli ha corrisposto le indennità
per i viaggi verso il centro di interessi alle quali ha diritto in forza delle disposizioni applicabili. Infatti, egli rileva
che, al momento del pagamento delle retribuzioni in aprile e in ottobre di ogni anno, tutti i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] percepiscono
un’indennità corrispondente al costo di un biglietto aereo andata e ritorno, per sé e per la loro famiglia. Egli sottolinea
parimenti che, nei suoi scritti, la convenuta ha riconosciuto, da un lato, che essa paga tale indennità a tutti i dipendenti,
compresi quelli che non ritornano ai centri di interessi, e, dall’altro, che i dipendenti che viaggiano in aereo hanno diritto
al rimborso del loro titolo di trasporto. Inoltre, egli prende atto del fatto che la convenuta riconosce, da un lato, che
essa gli ha pagato l’indennità di viaggio in passato e, dall’altro, che egli ha diritto a tale indennità, per gli anni 1999
e 2000. Infine, per quanto riguarda il calcolo di tale indennità egli ritiene che, tenuto conto delle disposizioni prodotte
dalla convenuta e del fatto che il suo centro di interessi è situato a più di cinquecento chilometri da Lussemburgo, lui e
la sua famiglia hanno diritto al rimborso del biglietto aereo per gli anni 1999, 2000 e per la prima metà del 2001. Pertanto
egli considera che, poiché il costo di un simile biglietto ammonta attualmente a EUR 4 267,16, egli ha diritto, a titolo di
indennità per i viaggi verso il centro di interessi, a una somma totale di EUR 25 658,15 (compresi gli interessi di mora fino
al 31 marzo 2004).
236 In quinto luogo, il ricorrente fa valere che la convenuta non gli ha versato le somme a cui egli ha diritto a titolo del bonus
di interessi sui mutui relativi all’acquisto delle sue case a Lussemburgo e a Roma.
237 Per quanto riguarda il prestito per l’acquisto della casa a Lussemburgo, egli sottolinea che la somma a cui ha diritto corrisponde
alla differenza tra, da un lato, gli interessi convenzionali che ha pagato alla BCEE, a decorrere dal giugno 1999, per il
prestito relativo all’acquisto di tale casa e, dall’altro, quelli che avrebbe dovuto pagare alla [OSCURATO:PERSONA] se avesse potuto continuare
a beneficiare, dopo il 1° marzo 1999, del prestito inizialmente autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1995. Egli afferma anche che l’importo
totale del bonus di interessi di cui avrebbe dovuto beneficiare deve essere calcolato sulla somma inizialmente presa a prestito
dal ricorrente, e cioè EUR 139 000, e non sull’importo inferiore del finanziamento sostitutivo che ha contratto presso la
BCEE, e cioè EUR 100 000. Pertanto egli ritiene di aver diritto a tale titolo alla somma di EUR 15 816,86 (compresi gli interessi
di mora al tasso del 6,75% fino al 23 febbraio 2001 e al tasso del 10% per il periodo successivo fino al 31 dicembre 2003).
238 Per quanto concerne il bonus di interessi sul mutuo relativo all’acquisto della casa a Roma, il ricorrente fa valere che egli
ha diritto a tale agevolazione in quanto, con un messaggio di posta elettronica dell’8 maggio 2001, il capo della divisione
dei servizi amministrativi della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che, secondo le regole applicabili, egli ha diritto a un prestito sovvenzionato
per un importo massimo di EUR 231 385,72 e che tale prestito può essere utilizzato per acquistare una casa in Lussemburgo
o altrove o per acquistare diverse case, a condizione di rispettare tale importo massimo. A suo parere, ne consegue che, per
il periodo dal luglio 2001 al 12 settembre 2001, egli ha diritto, a tale titolo, alla somma di EUR 273,91 (compresi gli interessi
di mora al tasso del 10% per il periodo dal 12 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2003).
239 In sesto luogo, il ricorrente sostiene che, nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, la convenuta ha ammesso che
egli ha diritto all’indennità di nuova sistemazione prevista all’art. 1.3 delle disposizioni amministrative, che corrisponde
a tre volte la retribuzione di base al momento del trasferimento (v. nota del servizio del personale del 6 marzo 2001). Orbene,
egli rileva che, benché dovesse percepire, a tale titolo, la somma di EUR 19 086,57 (uguale a tre volte EUR 6 362,19), la
convenuta gli ha versato solo EUR 18 799,49. A suo giudizio, ne deriva a suo favore un credito di EUR 287,08 (senza gli interessi
di mora).
240 In settimo luogo, il ricorrente fa valere che, nella lettera che la [OSCURATO:PERSONA] gli ha indirizzato il 16 luglio 2001, quest’ultima
ha espressamente riconosciuto che, in seguito al suo trasferimento all’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] a Roma, egli ha diritto, da un
lato, al pagamento delle spese di viaggio per sé e per la sua famiglia e, dall’altro, alle spese di trasloco. Egli chiede
quindi il pagamento delle spese di viaggio per una somma di EUR 3 200 (senza gli interessi di mora). Per quanto riguarda le
spese di trasloco, egli si riserva il diritto di chiederne il rimborso in tempo utile.
241 In ottavo luogo, il ricorrente fa valere che, nei calcoli che sono stati presentati dalla convenuta, quest’ultima ha correttamente
escluso, a partire dal marzo 2001, la concessione al ricorrente dell’indennità di espatrio, ma ha dimenticato di aggiungere
l’indennità di mobilità geografica a cui ha diritto. Inoltre, a suo parere, la convenuta ha, successivamente, pagato soltanto
una parte di tale indennità, che corrisponde a EUR 1 290 al mese. Del resto, egli fa valere che le fotocopie anonime delle
disposizioni applicabili che essa ha presentato in allegato alla sua lettera 10 novembre 2003 non consentono di attribuirle
a un organo decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, essa rileva che tale indennità è una delle componenti della retribuzione mensile
del ricorrente e che egli non ha mai rilasciato una ricevuta del pagamento di tale indennità.
242 Infine, il ricorrente riconosce di dover restituire la somma di EUR 27 524,91 che ha ricevuto nel 1999 a titolo di indennità
di cessazione dal servizio. Egli sottolinea tuttavia che tale questione non rientra nell’oggetto della presente controversia
in quanto la convenuta avrebbe dovuto introdurre una domanda riconvenzionale per chiedere la restituzione di tale somma. Inoltre,
egli contesta il fatto di dover rimborsare la somma di EUR 11 015,94 che la convenuta asserisce di avergli corrisposto e per
cui essa non ha mai introdotto una domanda di restituzione. In ogni caso, egli osserva che la convenuta non ha formulato una
domanda riconvenzionale a tale riguardo, e che quindi tale questione non costituisce oggetto della presente controversia.
243 La convenuta contesta in toto l’argomentazione del ricorrente.
244 Anzitutto essa sottolinea che, a suo parere, anche se la somma di un euro simbolico prevista al punto 3 del dispositivo della
sentenza 23 febbraio 2001 può costituire oggetto di una compensazione con le somme che le sono dovute dal ricorrente, essa,
per mostrare la sua disponibilità a risolvere la presente controversia, ha versato tale somma sul conto del ricorrente.
245 Inoltre, essa contesta in toto l’argomentazione del ricorrente diretta a provare che essa non avrebbe correttamente eseguito
il punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001, con cui il Tribunale l’ha condannata a pagare gli arretrati delle
retribuzioni non percepite dal ricorrente, maggiorati degli interessi di mora.
246 In primo luogo, essa rileva che, conformemente alle disposizioni applicabili, l’importo totale delle retribuzioni di base,
da un lato, è stato adattato all’inflazione e agli avanzamenti di carriera e, dall’altro, è stato maggiorato delle diverse
indennità previste dalle disposizioni applicabili (indennità di compensazione, indennità di mobilità geografica, assegni famigliari,
indennità scolastiche, assegni per figli a carico). A suo giudizio, tale importo ammonta, detratte le imposte e altri prelievi,
a EUR 181 764,86 (compresi gli interessi di mora fino al 28 febbraio 2001).
247 In secondo luogo, essa indica che, a titolo di transazione e a condizione espressa di una rinuncia nell’ambito dell’udienza,
essa accetta di pagare al ricorrente i premi annuali per gli anni 1998‑2000, maggiorati degli interessi di mora. Essa sottolinea
che, compresa la concessione di un premio annuale per l’anno 2001, il ricorrente ha diritto a tale titolo, previa deduzione
delle imposte, a una somma complessiva di EUR 25 065,46 (compresi gli interessi di mora fino al 10 settembre 2001). Tuttavia
essa precisa che la concessione di un premio per l’anno 2001 è prevista solo nel caso in cui il Tribunale annullasse la decisione
di sospensione e mantenesse gli effetti della decisione di licenziamento. Inoltre, in risposta a un quesito del Tribunale,
essa sostiene che i coefficienti utilizzati per il calcolo dei premi sono derivati, da un lato, dalla percentuale di incremento
annuale degli stipendi e, dall’altro, dalla percentuale di aumento annuale del bilancio dei premi annuali. Essa osserva anche
che la proposta fatta al ricorrente è in realtà più vantaggiosa rispetto a quanto gli altri dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto
a tale titolo.
248 In terzo luogo, la convenuta rileva che le regole relative ai giorni di ferie annuali sono riportate agli artt. 5.1.1 e 5.1.2
delle disposizioni amministrative e che, secondo tali regole, quando un dipendente cessa dalle sue funzioni presso la [OSCURATO:PERSONA],
ha diritto al pagamento dei giorni di ferie che non ha utilizzato durante il detto anno e dei giorni di ferie che ha riportato
dall’anno precedente. A suo parere, ne deriva che, nel caso di specie, il ricorrente ha diritto al pagamento di sette giorni
di ferie per i due primi mesi del 1999 e, benché tale periodo non sia coperto dalla sentenza 23 febbraio 2001, a 21,5 giorni
di ferie per il periodo da marzo a settembre 2001. Per contro, esse contesta il fatto che il ricorrente abbia diritto alla
retribuzione corrispondente ai giorni di ferie per i periodi in cui non ha lavorato. Infatti essa sottolinea che, dal momento
che la sentenza 23 febbraio 2001 ha ordinato la reintegrazione del ricorrente con effetto retroattivo, quest’ultimo ha, in
realtà, beneficiato di ferie pari all’intero periodo trascorso tra la data effettiva della cessazione del suo contratto di
lavoro e quella della sua reintegrazione.
249 In quarto luogo, la convenuta rileva che, conformemente agli artt. 6.2 e 6.2.3 delle disposizioni amministrative, la [OSCURATO:PERSONA]
paga ogni anno un’indennità forfetaria destinata a rimborsare le spese di viaggio dal luogo di servizio al centro di interessi
del dipendente interessato e della sua famiglia. Essa sottolinea che, a tale titolo, ha versato al ricorrente una somma di
EUR 5 461,08 che corrisponde al rimborso forfettario di due viaggi nel 1999 e di due viaggi nel 2000, e ciò per il ricorrente,
sua moglie e i suoi due figli. Inoltre, essa osserva che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, un rimborso aggiuntivo
può essere ottenuto unicamente quando l’agente interessato prova, sulla base di una ricevuta, che il costo del viaggio è stato
effettivamente superiore al rimborso forfettario. Orbene, essa precisa che, nella fattispecie, il ricorrente e la sua famiglia
non hanno mai effettuato tali viaggi e che quindi non hanno potuto presentare alcuna ricevuta. Essa rileva, del resto, che
tutti i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano nella stessa situazione del ricorrente hanno ottenuto il rimborso della stessa
somma e nessuno ha richiesto il rimborso aggiuntivo previsto all’art. 6.2.3 delle disposizioni amministrative. Analogamente
essa osserva che l’indennità annuale di EUR 2 730,54 riconosciuta al ricorrente rappresenta la media delle indennità versate
dalla [OSCURATO:PERSONA] per viaggi al centro di interessi a Roma durante gli anni 1999 e 2000. Infine, essa osserva che, nel 2001, il
ricorrente è stato trasferito a Roma, perdendo il suo diritto al versamento forfettario, come risulta dalla nota RH/Adm 1623
del 16 luglio 2001.
250 In quinto luogo, essa respinge l’argomento del ricorrente secondo cui, in seguito al suo trasloco a Roma, egli avrebbe diritto
al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco ad esso relative. In via principale, essa fa valere che tale aspetto non
è coperto dalla sentenza 23 febbraio 2001 e che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda su tale punto nelle sue memorie.
In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale decidesse cionondimeno di statuire su tale richiesta, essa rileva che il ricorrente
ha certamente diritto al rimborso delle spese di viaggio per un importo di EUR 585, pur sottolineando tuttavia che un importo
di EUR 219,98 gli è stato già versato a tale titolo. Per quanto riguarda le spese di trasloco, essa sottolinea che tali spese
non rientrano nella presente controversia e non sono mai state richieste dal ricorrente. Ad abundantiam essa rileva che, in
seguito alle sue dimissioni, il ricorrente ha già ottenuto, nell’aprile 1999, il rimborso delle spese di trasloco da Lussemburgo
a Roma.
251 In sesto luogo, la convenuta contesta l’argomento del ricorrente sui bonus di interessi relativi ai mutui per l’acquisto delle
sue case a Lussemburgo e a Roma.
252 Per quanto riguarda il bonus di interessi relativi al mutuo per l’acquisto della casa a Lussemburgo, essa rileva, anzitutto,
che le regole vigenti sono previste dal Vademecum dei prestiti immobiliari che è in vigore dal maggio 1992, in una nota di
servizio del 12 aprile 1995, n. 514, e in una nota di servizio del 16 dicembre 1998. Essa ricorda poi che, al momento della
cessazione delle sue funzioni nel febbraio 1999, il ricorrente ha dovuto rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] il prestito che essa gli aveva
concesso, cosa che quest’ultimo ha fatto nel maggio 1999, ad eccezione di una somma di EUR 2 766,95 che rimane ancora a suo
debito. Essa ritiene, di conseguenza, che, in seguito all’annullamento
ex tunc
della decisione di rifiuto della revoca della dichiarazione di dimissioni, il ricorrente abbia diritto alla differenza tra
gli interessi convenzionali che egli ha pagato sul prestito concesso dalla BCEE e quelli che avrebbe dovuto pagare sul prestito
della [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, prendendo come base di calcolo la data del licenziamento, tale differenza ammonta, con gli interessi
di mora, a EUR 6 058,07 per un prestito di EUR 139 077,56 e a EUR 5 514,34 per un prestito di EUR 100 000. Inoltre, essa ritiene
che il ricorrente abbia anche diritto al rimborso della commissione di EUR 1 204, 76 che ha dovuto pagare a causa del rimborso
anticipato del prestito concesso dalla [OSCURATO:PERSONA].
253 Per quanto riguarda il bonus di interessi relativi al mutuo per l’acquisto della casa a Roma, essa ritiene che il ricorrente
non abbia diritto a tale beneficio in quanto, conformemente alle regole applicabili, non ha presentato una domanda formale
completa in tal senso. Essa osserva, d’altra parte, che, dopo che vi era stato un primo scambio di messaggi di posta elettronica
all’inizio del mese di maggio 2001 a proposito della concessione di tale bonus, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere e successivamente
di licenziare il ricorrente. A suo parere, tali circostanze hanno probabilmente impedito o concorso a impedire al ricorrente
di presentare una domanda formale per la concessione di tale bonus.
254 In settimo luogo, la convenuta riconosce che, a decorrere dal suo trasferimento a Roma, il ricorrente aveva diritto all’indennità
di mobilità geografica prevista all’art. 1.4 delle disposizioni amministrative. Essa rileva, tuttavia, che, il 27 luglio 2001,
l’indennità corrispondente al periodo dal marzo all’agosto 2001 è stata versata al ricorrente insieme all’indennità di nuova
sistemazione. Quanto all’indennità per il mese di settembre, essa sottolinea che tale indennità è stata versata l’8 agosto
2001, insieme alla retribuzione del mese di agosto 2001.
255 Infine, la convenuta ritiene di essere legittimata a compensare le somme che essa deve pagare al ricorrente con quelle che
quest’ultimo le deve in seguito alla sentenza 23 febbraio 2001. Infatti, essa sottolinea che, in seguito all’annullamento
ex tunc
delle dimissioni del ricorrente, i versamenti di somme che sono stati effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa di tali dimissioni hanno
perduto la loro ragion d’essere. Tale è, in particolare, il caso dell’indennità di cessazione dal servizio, dell’importo netto
di EUR 26 510,23, e dell’indennità di nuova sistemazione di EUR 11 015,94, che sono state versate al ricorrente nel febbraio/marzo
1999. A suo parere, tale conclusione si impone a maggior ragione per quest’ultima indennità in quanto, il 27 luglio 2003,
essa gli ha corrisposto la somma di EUR 18 814,98, anch’essa a titolo di indennità di nuova sistemazione. Inoltre, essa osserva
che il ricorrente è ancora debitore nei suoi confronti della somma di EUR 2 766,95 nell’ambito del rimborso del mutuo relativo
all’acquisto della casa a Lussemburgo. Infine la convenuta lascia alla valutazione del Tribunale la questione se gli interessi
sulle somme indebitamente percepite dal ricorrente possano essere compensati con gli interessi su una somma equivalente che
la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe versargli.
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
256 In primo luogo, occorre rilevare che, laddove il ricorrente chiede di condannare la convenuta al pagamento di tutti gli stipendi
arretrati dal gennaio 1999 fino al suo licenziamento, la sua argomentazione comporta, in realtà, due parti distinte. La prima
parte riguarda il pagamento di tutte le somme a cui il ricorrente ha diritto in forza della sentenza 23 febbraio 2001. Il
ricorrente ritiene, infatti, che, in violazione del punto 2 del dispositivo di tale sentenza, la convenuta non gli abbia versato
la totalità degli arretrati delle retribuzioni dalla revoca della sua dichiarazione di dimissioni, maggiorati degli interessi
di mora al tasso del 6,75%. Inoltre, egli afferma che la convenuta non ha dato correttamente esecuzione al punto 3 della citata
sentenza in forza del quale essa è stata condannata a versargli la somma di un euro simbolico a causa del danno morale da
lui subito. La seconda parte dell’argomentazione del ricorrente riguarda, invece, il versamento di retribuzioni e benefici
a cui quest’ultimo può aver diritto a decorrere dalla sua reintegrazione nel marzo 2001 fino al suo licenziamento nel settembre
2001. Il Tribunale ritiene opportuno esaminare queste due parti separatamente.
257 In secondo luogo, si deve ricordare che, dal momento che tale aspetto della presente controversia riguarda la determinazione
delle somme a cui il ricorrente può avere diritto in forza delle norme applicabili, esso ha carattere pecuniario per cui il
Tribunale dispone al riguardo di una competenza anche di merito (sentenza della Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem,
Racc. pag. I‑6733, punti 94 e 95).
258 Nella fattispecie, l’esercizio di tale competenza comporta, anzitutto, che il Tribunale valuti entro quali limiti il ricorrente
può pretendere il versamento di talune retribuzioni e/o benefici, quindi, che determini autoritativamente le somme a cui il
ricorrente può aver diritto a tale titolo e, infine, che analizzi se la convenuta, con i versamenti che ha effettuato tra
il 6 marzo 2001 e il 6 settembre 2001, abbia pagato l’insieme di tali somme al ricorrente.
259 Nell’esercizio di tale competenza il Tribunale intende basarsi, in particolare, sulle lettere depositate dal ricorrente il
15 luglio 2003, il 10 novembre 2003 e il 20 gennaio 2004, nonché sulle lettere depositate dalla convenuta il 1° ottobre 2003,
il 10 novembre 2003 e il 30 gennaio 2004.
260 A tale proposito, il ricorrente chiede a torto al Tribunale di rifiutare il deposito della lettera 10 novembre 2003 della
convenuta. È vero che tale lettera contiene un certo numero di informazioni e di documenti che non sono stati allegati o presentati
in una fase precedente del procedimento. Tuttavia, occorre sottolineare che, con tale lettera, la convenuta ha risposto alla
richiesta del Tribunale di precisare le regole applicabili ai diversi elementi della retribuzione che costituiscono oggetto
di controversia tra le parti nonché di chiarire i suoi calcoli dei diversi importi versati al ricorrente a tale titolo. Contrariamente
a quanto afferma il ricorrente, il fatto che la convenuta precisi in tale lettera che, ai fini del calcolo delle somme che
essa deve versargli in esecuzione della sentenza 23 febbraio 2001, essa ha effettuato una compensazione con le somme che le
sono dovute dal ricorrente non costituisce un argomento nuovo, ma una precisazione utile al fine di valutare l’esattezza di
tale calcolo. Inoltre, occorre rilevare che sia nella sua lettera al ricorrente in data 30 maggio 2001 sia nelle sue memorie,
la convenuta ha sottolineato più volte che le somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere compensate con gli importi che essa ha
versato al ricorrente quando quest’ultimo ha lasciato la [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1999.
261 D’altronde il tenore della lettera 10 novembre 2003 della convenuta non può assolutamente essere paragonato a quello delle
osservazioni sulla relazione d’udienza che sono state depositate dal ricorrente il 7 ottobre 2003. Infatti, il Tribunale ha
rifiutato il deposito di tale documento a causa del fatto che esso andava ben oltre l’oggetto di simili osservazioni, che,
conformemente ai principi essenziali che disciplinano il procedimento dinanzi al Tribunale, è esclusivamente quello di correggere
eventuali errori o inesattezze di fatto contenute nella relazione d’udienza che è stata comunicata alle parti prima dell’udienza
e non di consentire a queste ultime di replicare agli argomenti della controparte e ancor meno di dedurre nuovi argomenti.
262 Inoltre, occorre respingere le censure fatte valere dal ricorrente per quanto riguarda l’efficacia probatoria delle copie
delle disposizioni applicabili che sono state presentate dalla convenuta in allegato alla sua lettera 10 novembre 2003. Infatti,
il semplice fatto che la convenuta non abbia indicato su tali copie l’organo decisionale che ha adottato tali disposizioni
non è sufficiente a privarle di qualsiasi efficacia probatoria. L’argomento del ricorrente è d’altronde contraddittorio su
tale punto poiché, da un lato, egli afferma di aver diritto a taluni benefici in forza delle disposizioni applicabili e, dall’altro,
considera che le copie di tali disposizioni presentate dalla convenuta non abbiano alcuna efficacia probatoria.
263 In terzo luogo, si deve osservare che dagli scritti delle parti risulta che, sotto molteplici aspetti, esse non concordano
né sulle somme a cui il ricorrente ha diritto né sul momento in cui tali somme avrebbero dovuto essere versate e, pertanto,
sul modo in cui gli interessi di mora devono essere calcolati. Tali divergenze sono la conseguenza, tra l’altro, del fatto
che il calcolo degli arretrati delle retribuzioni non percepite dal ricorrente relative al periodo precedente alla sua reintegrazione
si basa su una situazione fittizia, in quanto il ricorrente non ha fornito prestazioni professionali durante tale periodo.
Esse risultano anche dall’esistenza di un potere discrezionale degli organi competenti della [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla concessione
di taluni benefici o ancora da imprecisioni nelle disposizioni pertinenti.
264 In tali circostanze e nell’intento di fornire una soluzione equa a tale parte della controversia, il Tribunale ritiene necessario
stabilire, alla luce delle disposizioni applicabili e dell’insieme degli elementi di fatto di cui dispone, gli importi dovuti
da ciascuna delle parti e valutare in tal modo se, con i versamenti effettuati, la convenuta abbia soddisfatto tutti i suoi
obblighi pecuniari nei confronti del ricorrente.
265 A tale proposito, il ricorrente addebita ingiustamente al Tribunale di voler condurre di propria iniziativa un’indagine di
natura contabile piuttosto che accogliere la sua domanda diretta alla nomina di un perito o di un commissario
ad acta
per risolvere tale parte della controversia. Infatti, occorre sottolineare che, nei suoi scritti, il ricorrente non ha dedotto
alcun motivo valido per giustificare l’accoglimento di tale domanda da parte del Tribunale. Inoltre, se è vero che, in talune
circostanze precise, il Tribunale può ordinare la nomina di un perito, tuttavia tale perito può essere incaricato solo di
indagini specifiche di natura fattuale o tecnica. Contrariamente a quanto suggerisce il ricorrente, in nessun caso il Tribunale
può delegare a tale perito il potere «di accertare quanto è ancora effettivamente dovuto al ricorrente per i titoli dedotti
in giudizio, disponendo direttamente per il relativo pagamento», in quanto tale delega equivarrebbe a trasferire al perito
il potere di decidere su una parte della controversia. Tale constatazione si impone tanto più che, nella fattispecie, l’imprecisione
di talune disposizioni pertinenti richiede l’esercizio di un certo potere discrezionale del Tribunale.
266 Infine, occorre rilevare che questa parte della controversia è indissolubilmente legata al resto del procedimento in quanto,
da un lato, essa riguarda le conseguenze economiche della sentenza 23 febbraio 2001 e delle decisioni adottate dalla convenuta
in seguito a tale sentenza e, dall’altro, la sua soluzione nell’ambito della presente sentenza deve permettere la definizione,
con la pronuncia, dell’insieme dei punti di conflitto che oppongono le parti nell’ambito delle presenti cause, comprese le
questioni di ordine finanziario. In tali circostanze, occorre respingere la domanda del ricorrente diretta alla pronuncia
di una sentenza interlocutoria da parte del Tribunale.
267 È alla luce di tali considerazioni generali che occorre esaminare, anzitutto, l’argomento del ricorrente relativo all’esecuzione
dei punti 2 e 3 della sentenza 23 febbraio 2001 e, successivamente, l’argomento del ricorrente relativo al pagamento delle
retribuzioni in seguito alla sua reintegrazione.
– Sull’esecuzione dei punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001
268 In via preliminare, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo cui la convenuta non ha correttamente eseguito il
punto 3 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001 in forza del quale essa è stata condannata a versare al ricorrente
la somma di un euro simbolico a risarcimento del suo danno morale. Infatti, come risulta dalla lettera 6 novembre 2003, che
figura nell’allegato 1 della lettera 10 novembre 2003 della convenuta, tale somma è stata effettivamente versata sul conto
del ricorrente. Inoltre, a tale proposito, il ricorrente esige a torto una lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] che confermi
che tale pagamento è diretto a risarcire il danno morale che egli ha subito. Infatti, tale incombenza non risulta dal punto
3 del dispositivo della citata sentenza.
269 Inoltre, occorre ricordare che, in conformità del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001, la convenuta è
stata condannata a versare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni non percepite dalla revoca della sua dichiarazione
di dimissioni, maggiorati degli interessi di mora al tasso del 6,75%.
270 Per valutare se la convenuta abbia correttamente eseguito tale parte del dispositivo della sentenza, occorre anzitutto rilevare
che, benché diverse somme siano state versate al ricorrente durante il periodo compreso tra il 6 marzo 2001 e il 6 settembre
2001, solo la somma di EUR 180 654, che gli à stata versata il 1° giugno 2001, è stata espressamente imputata all’esecuzione
del punto 2 della sentenza 23 febbraio 2001. Infatti, le altre somme sono state versate al ricorrente come retribuzione per
il periodo compreso tra la sua reintegrazione nel marzo 2001 e il suo licenziamento nel settembre 2001. Per l’esame degli
argomenti esposti dal ricorrente in merito a tali somme, si rinvia ai punti 287 e ss. infra.
271 Inoltre, occorre sottolineare che, in forza del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001, il ricorrente ha
diritto al pagamento di tutte le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse rifiutato di accettare la
revoca delle sue dimissioni ed egli avesse quindi continuato ad essere dipendente della stessa. Come risulta da tale punto
del dispositivo, per il calcolo di tali arretrati di retribuzione bisogna partire dalla data in cui il ricorrente ha revocato
la sua dichiarazione di dimissioni, vale a dire il 14 gennaio 1999 (sentenza 23 febbraio 2001, punto 307). Inoltre, è pacifico
tra le parti che, poiché il ricorrente à stato reintegrato a decorrerere dal 1° marzo 2001, gli arretrati di retribuzione
di cui al punto 2 devono essere calcolati fino al 28 febbraio 2001.
272 Del resto, il Tribunale rileva che, per quanto riguarda il calcolo degli interessi di mora al tasso del 6,75% a cui il ricorrente
ha diritto in forza del punto 2 della sentenza 23 febbraio 2001, il punto di partenza è il momento in cui le somme in questione
avrebbero dovuto essere versate al ricorrente conformemente alle disposizioni applicabili. In assenza di precisazioni a tale
proposito nelle disposizioni, spetta al Tribunale stabilire il momento in cui esse avrebbero dovuto ragionevolmente essergli
versate.
273 Infine, si deve rilevare che, poiché gli interessi di mora hanno lo scopo di risarcire il danno subìto da una parte a causa
del mancato pagamento di somme certe ad opera di un’altra parte, essi continuano a maturare fino al momento in cui tali somme
sono effettivamente pagate. Orbene, come è stato precedentemente ricordato, la convenuta ha versato, il 1° giugno 2001, un
importo di EUR 180 654,10 sul conto del ricorrente per dare esecuzione al punto 2 della sentenza 23 febbraio 2001, cosicché
gli interessi di mora devono, in linea di principio, essere calcolati fino a quella data. Tuttavia, qualora tale somma dovesse
risultare inferiore all’importo totale a cui il ricorrente ha diritto in forza del punto 2 del dispositivo della sentenza
23 febbraio 2001, gli interessi di mora continueranno a maturare sul saldo fino al suo pagamento effettivo.
274 È alla luce di tali premesse che occorre esaminare l’insieme degli argomenti dedotti dal ricorrente per provare che la convenuta
non ha correttamente eseguito il punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001.
275 In primo luogo, occorre constatare che, in seguito a trattative tra le parti che hanno avuto luogo dopo l’udienza del 15 ottobre
2003, le posizioni delle parti si sono notevolmente avvicinate per quanto riguarda l’importo totale a cui il ricorrente ha
diritto a titolo della retribuzione di base, dell’indennità di compensazione, degli assegni famigliari, dell’indennità di
espatrio, dell’indennità scolastica e dell’indennità per figli a carico. Alla luce dell’insieme dei dati di fatto e dei calcoli
trasmessi dalle parti, il Tribunale decide che l’importo totale a cui il ricorrente ha diritto a tale titolo per il periodo
dal 14 gennaio 1999 al 28 febbraio 2001 ammonta, dopo il prelievo dell’imposta e di altri contributi, a EUR 170 700. Per quanto
riguarda gli interessi di mora su tale somma, occorre, tenendo conto dei calcoli trasmessi dalle parti, fissarli a EUR 14
000.
276 In secondo luogo, il Tribunale ritiene che il ricorrente, in considerazione del fatto che è stato dipendente della [OSCURATO:PERSONA] per
tutto l’anno 1998 e che ha ottenuto un premio per ciascuno degli anni 1992‑1997, abbia diritto al versamento di tale premio
per gli anni 1998, 1999 e 2000 a titolo degli arretrati di retribuzione. Per quanto riguarda l’importo di tali premi, il Tribunale
osserva che non occorre tener conto dei calcoli trasmessi a tal fine dalla convenuta in quanto tali calcoli sono stati effettuati
mediante un coefficiente e non con le formule previste a tal fine dalle disposizioni applicabili da essa prodotte su richiesta
del Tribunale. Di conseguenza, il Tribunale decide che, alla luce dei calcoli trasmessi dal ricorrente e tenendo conto del
fatto che dai documenti presentati dalle parti risulta che tali premi sono applicati al tasso medio del 25%, gli importi dei
premi annuali ammontano rispettivamente a EUR 6 970 per l’anno 1998, a EUR 7 130 per l’anno 1999, e a EUR 7 500 per l’anno
2000. Per quanto riguarda il pagamento del premio annuale per l’anno 2001, esso non può essere richiesto in forza del punto
2 della sentenza 23 febbraio 2001. Pertanto, l’importo totale a cui il ricorrente ha diritto a tale titolo ammonta, detratte
le imposte, a EUR 21 600. Quanto agli interessi di mora su tale importo, alla luce dei calcoli trasmessi dalle parti, occorre
fissarli a EUR 1 450.
277 In terzo luogo, per quanto riguarda l’eventuale pagamento della retribuzione corrispondente ai giorni di ferie non goduti
nel 1998 nonché durante il periodo compreso tra il gennaio 1999 e il 23 febbraio 2001, il Tribunale considera che spetterà
all’autorità competente, nell’ambito dell’esecuzione della presente sentenza, provvedere o a un riporto di tali giorni di
ferie o a una compensazione finanziaria adeguata.
278 In quarto luogo, il Tribunale rileva che è pacifico tra le parti che, in esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza
23 febbraio 2001, il ricorrente ha diritto, per sé e per la sua famiglia, al pagamento dell’indennità forfettaria per i viaggi
verso il centro di interessi prevista all’art. 6.2 delle disposizioni amministrative. Al contrario, le parti non si accordano
sull’importo dell’indennità che il ricorrente può pretendere a tale titolo, avendo quest’ultimo basato i suoi calcoli sull’ipotesi
di un viaggio in aereo mentre la convenuta lo ha fatto sulla base di un viaggio via terra.
279 A tale proposito, tenuto conto del fatto che, conformemente all’art. 6.2.3 delle disposizioni amministrative, il rimborso
complementare è previsto solo in caso di impiego effettivo dell’aereo e su presentazione dei documenti giustificativi delle
spese relative, nonché del fatto che il ricorrente e la sua famiglia non hanno mai effettuato i viaggi in parola, il Tribunale
decide che il ricorrente ha diritto solo al pagamento dell’indennità forfettaria prevista all’art. 6.2.2 delle disposizioni
amministrative. Inoltre, poiché tale indennità è pagata il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, il ricorrente ha diritto
al versamento delle somme che erano pagabili a tale titolo il 1° aprile 1999, il 1° ottobre 1999, il 1° aprile 2000 e il 1° ottobre
2000. D’altronde, dai calcoli trasmessi dalla convenuta risulta che, nel caso del ricorrente, tale indennità ammonta a EUR 1 365
per viaggio. Pertanto, alla luce dell’insieme delle informazioni di cui dispone, il Tribunale decide che il ricorrente ha
diritto, a titolo delle indennità di viaggio verso il centro di interessi che gli spettano in forza del punto 2 del dispositivo
della sentenza 23 febbraio 2001, a un importo totale di EUR 5 460. Per quanto riguarda gli interessi di mora su tale somma,
occorre, tenuto conto dei calcoli trasmessi dalle parti, fissarli a EUR 540.
280 In quinto luogo, le parti sono concordi sul fatto che, in seguito all’annullamento
ex tunc
del rifiuto delle revoca delle dimissioni del ricorrente, quest’ultimo ha diritto di percepire una somma corrispondente alla
differenza tra gli interessi che egli ha pagato alla BCEE dal marzo 1999 sul mutuo relativo all’acquisto della sua casa a
Lussemburgo e quelli che avrebbe dovuto pagare alla [OSCURATO:PERSONA] se non fosse stato costretto a rimborsare anticipatamente il prestito
concesso da quest’ultima. Il Tribunale decide che, alla luce dei calcoli trasmessi dalla convenuta e tenuto conto della mancanza
di precisione dei calcoli prodotti al riguardo dal ricorrente, l’importo a cui il ricorrente ha diritto a tale titolo ammonta
a EUR 5 991. Inoltre, è pacifico tra le parti che quest’ultimo ha diritto al rimborso, da un lato, della commissione bancaria
di EUR 1 204 che ha pagato alla BCEE e, dall’altro, della trattenuta per spese private di EUR 250 che ha pagato alla convenuta
nell’ambito del rimborso anticipato del suo prestito immobiliare. Pertanto, il Tribunale decide che, alla luce delle disposizioni
vigenti e dell’insieme delle informazioni di cui dispone, l’importo totale a cui il ricorrente ha diritto a tale titolo ammonta
a EUR 7 445. Per quanto riguarda gli interessi di mora su tale somma, occorre, tenuto conto dei calcoli trasmessi dalle parti,
fissarli a EUR 700.
281 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, in esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio
2001, il ricorrente ha diritto al pagamento di un importo totale di EUR 221 895.
282 Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la convenuta aveva il diritto di compensare tale somma con l’insieme delle
somme che essa ha versato al ricorrente in seguito alla sua cessazione dal servizio nel marzo 1999, e cioè rispettivamente
l’importo netto dell’indennità di cessazione dal servizio e dell’indennità di nuova sistemazione che sono state versate al
ricorrente in tale circostanza, e cioè rispettivamente EUR 26 510 e EUR 11 015. Infatti, poiché la sentenza 23 febbraio 2001
ha comportato l’annullamento
ex tunc
degli effetti del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accettare la revoca della dichiarazione di dimissioni del ricorrente, il pagamento
di tali somme ha perso la sua ragion d’essere e, di conseguenza, il loro rimborso da parte del ricorrente è giustificato.
A tale proposito occorre d’altronde respingere l’obiezione del ricorrente secondo cui il rimborso di tali somme non costituisce
oggetto della presente controversia in mancanza di una domanda riconvenzionale della convenuta. Infatti, risulta chiaramente
dai calcoli prodotti dalla convenuta che essa ha tenuto conto di tali somme nell’ambito del calcolo degli arretrati di retribuzione
dovuti al ricorrente in forza del punto 2 del dispositivo della citata sentenza. Orbene, poiché il ricorrente contesta tale
calcolo, è evidente che il rimborso di tali somme rientra nella presente controversia.
283 Per contro, il Tribunale ritiene che, in mancanza di domanda di rimborso dell’indennità di cessazione dal servizio e dell’indennità
di nuova sistemazione precedentemente menzionate, la convenuta non possa pretendere che tali somme siano maggiorate degli
interessi di mora.
284 Inoltre, il ricorrente giustamente contesta il diritto della convenuta di compensare le somme che gli sono dovute dalla [OSCURATO:PERSONA]
in forza del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001 con il saldo del prestito immobiliare che egli deve ancora
rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla sua cessazione dal servizio nel marzo 1999, e cioè una somma di EUR 2 766. Infatti,
contrariamente all’indennità di cessazione dal servizio e all’indennità di nuova sistemazione, non si tratta di una somma
che ha perso la sua ragion d’essere a causa della citata sentenza ma, al contrario, di un debito certo ed esigibile dal 1999
di cui la convenuta non ha mai chiesto il pagamento.
285 Pertanto, il Tribunale considera che, nel versare, il 1° giugno 2001, la somma di EUR 180 654 al ricorrente, la convenuta
non abbia eseguito correttamente il punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001. Infatti, dopo la compensazione
con l’indennità di cessazione dal servizio e con l’indennità di nuova sistemazione versate al ricorrente in seguito alla sua
cessazione dal servizio nel marzo 1999, la convenuta avrebbe dovuto versare al ricorrente la somma di EUR 184 370.
286 In conclusione, il Tribunale decide, esercitando la sua competenza anche di merito, che la convenuta deve versare al ricorrente
la somma di EUR 3 716, maggiorata, se del caso, di un’eventuale compensazione finanziaria supplementare corrispondente ai
giorni di ferie non goduti (v. supra, punto 277). Inoltre, per risarcire il danno subìto dal ricorrente a causa della parziale
mancata esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001, occorre maggiorare tale somma degli interessi
di mora a decorrere dal 1° giugno 2001 fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso degli interessi di mora da applicare
è calcolato sulla base del tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente
durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.
– Sul pagamento delle retribuzioni scadute a partire dal 1° marzo 2001
287 Tenuto conto dell’annullamento della decisione di sospensione (v. punto 128 supra) e della decisione di licenziamento (v.
punto 219supra), occorre decidere che la [OSCURATO:PERSONA] deve versare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni che egli avrebbe
dovuto percepire dal 1° marzo 2001.
288 Tuttavia occorre tener conto del fatto che, come risulta dai documenti prodotti a tale riguardo dalla convenuta, essa ha versato
al ricorrente taluni importi a titolo di retribuzione per il periodo dal marzo 2001 al settembre 2001. Pertanto, essa ha pagato
un importo totale di EUR 38 371 a titolo di retribuzione di base per il periodo da marzo ad agosto 2001. Inoltre, essa ha
pagato, nel luglio 2001, una somma di EUR 18 814 a titolo di indennità di nuova sistemazione e una somma di EUR 7 740 a titolo
di indennità di mobilità geografica per il periodo marzo-agosto 2001. Infine, essa ha versato al ricorrente, insieme alla
retribuzione del mese di agosto 2001, una somma di EUR 1 290 a titolo di indennità di mobilità geografica per il mese di settembre
2001.
289 Da tali documenti risulta che, fatta salva l’indennità di mobilità geografica di EUR 1 290, il ricorrente non ha percepito
alcuna retribuzione dal 1° settembre 2001. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] deve versare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni
non percepite a decorrere dal 1° settembre 2001, maggiorati degli interessi di mora, operando una deduzione della somma di
EUR 1 290 versata al ricorrente nell’agosto 2001. Il tasso degli interessi di mora da applicare è calcolato sulla base del
tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente durante il periodo di
cui trattasi, maggiorato di due punti.
290 Per quanto riguarda la retribuzione dovuta al ricorrente per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001, occorre, anzitutto,
respingere in quanto infondato l’argomento del ricorrente secondo cui la somma di EUR 18 814 che gli è stata versata a titolo
di indennità di nuova sistemazione non è esatta. Infatti, risulta dall’art. 1.3 delle disposizioni amministrative che, in
seguito alla sua riassegnazione a Roma, il ricorrente ha diritto ad un’indennità di nuova sistemazione pari a tre volte la
retribuzione di base in vigore al momento del trasferimento. Orbene, nella fattispecie, la retribuzione di base a cui il ricorrente
aveva diritto nel marzo 2001 era di EUR 6 271,66 (v. stipendio corrispondente alla funzione E29 sulla tabella degli stipendi
di base per l’anno 2001), per cui l’indennità di nuova sistemazione a cui il ricorrente ha diritto in seguito alla sua riassegnazione
ammonta a EUR 18 814,98, il che corrisponde alla somma versata dalla convenuta.
291 Inoltre, occorre respingere la domanda del ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale condanni la convenuta a concedergli
il bonus di interessi relativo al mutuo per l’acquisto della sua casa a Roma. Infatti, la convenuta ha sottolineato nei suoi
scritti, senza essere contestata sul punto dal ricorrente, che quest’ultimo non ha presentato una domanda formale per la concessione
di tale beneficio.
292 Per contro, alla luce delle considerazioni esposte al punto 280 supra, il Tribunale ritiene che il ricorrente giustamente
chieda il pagamento del bonus di interessi relativi al mutuo per l’acquisto della sua casa a Lussemburgo per il periodo dal
1° marzo 2001 al 31 agosto 2001. Pertanto, il Tribunale decide che, alla luce delle disposizioni applicabili e dell’insieme
delle informazioni di cui dispone, il ricorrente ha diritto, a tale titolo, a un importo complessivo di EUR 2 315.
293 Inoltre, se è vero che, per l’insieme dei motivi esposti al punto 276 supra, il ricorrente può aver diritto al pagamento di
un premio annuale per l’anno 2001, cionondimeno, in conformità alle disposizioni applicabili, tale premio annuale è pagabile
esclusivamente al 1° luglio dell’anno che segue l’anno della valutazione. Pertanto, il ricorrente non può addebitare alla
convenuta di non avergli pagato tale premio durante il periodo compreso tra il 1° marzo 2001 e il 31 agosto 2001.
294 Infine, il Tribunale giudica che a torto il ricorrente chiede il pagamento dell’indennità di viaggio verso il centro di interessi
per l’anno 2001. Infatti, come sottolinea giustamente la convenuta, dall’art. 6.2 delle disposizioni amministrative della
[OSCURATO:PERSONA] risulta che, in seguito alla sua rassegnazione presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] a Roma, il ricorrente non ha più diritto al
pagamento di tale indennità dal momento che la sua sede di servizio e il suo centro di interessi sono identici. Analogamente,
occorre respingere la domanda del ricorrente diretta al pagamento delle spese di trasloco e di viaggio risultanti dalla sua
riassegnazione a Roma. Infatti, da un lato, il ricorrente non ha mai dovuto sostenere tali spese e, dall’altro, la convenuta
ha già rimborsato le spese di trasloco del ricorrente in occasione della sua cessazione dal servizio nel marzo 1999.
295 Da quanto precede risulta che, a titolo di retribuzione non percepita per il periodo compreso tra il 1° marzo 2001 e il 31
agosto 2001, il ricorrente ha diritto al pagamento di una somma di EUR 2 315. Per risarcire il danno subìto dal ricorrente
a causa del ritardo nel pagamento di tale somma, questa deve essere maggiorata degli interessi di mora. Inoltre, poiché tale
beneficio è concesso su base mensile, il Tribunale ritiene equo far decorrere tali interessi di mora dal 1° giugno 2001.
296 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] deve pagare al ricorrente, a titolo di arretrati di retribuzione per il periodo compreso tra il 1° marzo
2001 e il 31 agosto 2001, la somma di EUR 2 315, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dal 1° giugno 2001. Il tasso
degli interessi di mora da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le principali
operazioni di rifinanziamento, vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.
c) Sulla domanda di risarcimento
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
297 Il ricorrente chiede innanzi tutto il risarcimento del danno biologico, inteso come incapacità temporanea e danno alla salute
conseguenti alle vessazioni da lui subite dopo il 1999 e successivamente alla sua reintegrazione, nonché alle numerose irregolarità
che hanno viziato il procedimento disciplinare. Egli stima che tale danno ammonti indicativamente ad un milione di euro, riservandosi
di quantificarlo più precisamente in corso di causa, segnatamente previa consulenza tecnica disposta dal Tribunale al fine
di valutare la percentuale di incapacità del ricorrente.
298 In secondo luogo, il ricorrente chiede il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’impossibilità di aspirare alla
benché minima carriera o di trovare un’altra occupazione. Egli indica che tale danno ammonta a due milioni di euro, cifra
ottenuta sulla base della retribuzione annuale percepita nel 1998, cui si aggiungono i normali incrementi della retribuzione
per il periodo compreso tra il 1998 e il 2026, tenuto conto dell’inflazione. Secondo il ricorrente, con questo calcolo si
ottiene, con una certa approssimazione e tenuto conto della speranza di vita e della ripercussione sul trattamento pensionistico,
il valore del danno da lui subito.
299 Infine, il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale subito in conseguenza della mala fede della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare
dell’insieme dei comportamenti illeciti da questa tenuti.
300 La convenuta sostiene che la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente deve essere respinta in
quanto, per le ragioni già indicate nell’ambito del presente procedimento, il presupposto relativo all’illegittimità dell’atto
non sussiste.
301 Inoltre, essa rileva che le domande risarcitorie anteriori alla pronuncia della sentenza 23 febbraio 2001 sono state già respinte
dal Tribunale che, ritenendo insussistente il danno patrimoniale, gli ha accordato simbolicamente un euro a titolo di risarcimento
del danno morale. Essa considera, perciò, che tali domande non possono venire riproposte al Tribunale.
302 Per il resto, essa rileva che sia la domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle opportunità di carriera,
sia quella relativa alle vessazioni che il ricorrente asserisce di aver subito, riguardano danni futuri. Orbene, secondo la
convenuta, il risarcimento di tale danno può essere ammesso solo nei limiti in cui sia già verificata la situazione dalla
quale origina il danno. Ne consegue che, in una situazione come quella della fattispecie, in cui manca il fatto generatore
del pregiudizio, non può neppure configurarsi una domanda di risarcimento.
Giudizio del Tribunale
303 Secondo la giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] presuppone che sussista un insieme di condizioni
costituite dall’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione interessata, l’effettività del danno e l’esistenza
di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il pregiudizio asserito (v., in particolare, sentenze del Tribunale
26 maggio 1998, causa T‑205/96, Bieber/Parlamento, Racc. PI, pagg. I‑A‑231 e II‑723, punto 48, e 12 dicembre 2002, cause riunite
T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punto 150).
304 Le tre condizioni per la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sopra menzionate sono cumulative, il che implica che, qualora una di
esse venga meno, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] non può sussistere (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 settembre 1999,
causa C‑257/98 P, Lucaccioni /Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 14, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑165/95,
Lucaccioni/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627, punto 57).
305 In primo luogo, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno biologico, inteso come incapacità temporanea e
danno alla salute che il ricorrente ha sofferto a causa delle vessazioni subite dopo il 1999, occorre rilevare che il ricorrente
non prova il nesso di causalità tra il danno asserito e l’illegittimità della decisione di licenziamento del 6 settembre 2001.
Ne consegue che, anche supponendo che il ricorrente sia in grado di provare l’effettività di tale danno, la responsabilità
della convenuta non può sussistere a tale riguardo. Per queste stesse ragioni, non si deve accogliere la domanda del ricorrente
diretta ad ottenere che il Tribunale disponga una perizia per valutare il grado di incapacità fisica del ricorrente.
306 Inoltre per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’impossibilità di aspirare alla benché minima
carriera o di trovare un’altra occupazione, occorre rilevare che una decisione di licenziamento per grave motivo costituisce
un provvedimento di tale gravità da essere idoneo a compromettere seriamente le possibilità del dipendente interessato di
trovare un’occupazione adeguata sul mercato del lavoro. Tuttavia, nella valutazione del danno subito a tale titolo dal ricorrente,
occorre anche tener conto dell’atteggiamento adottato da quest’ultimo e dal suo rappresentante durante la riunione informale
che si è svolta tra le parti il 12 maggio 2003. Infatti, durante tale riunione, il ricorrente ha rifiutato di prendere in
considerazione talune proposte dirette a facilitare il suo ritorno sul mercato del lavoro. Il Tribunale ritiene che con tale
atteggiamento negativo il ricorrente si sia astenuto dal prendere le disposizioni necessarie al fine di limitare il danno
patrimoniale e professionale derivante dall’estrema difficoltà per lui di trovare di nuovo un’occupazione adeguata. Pertanto,
il Tribunale ritiene che l’annullamento della decisione di licenziamento costituisca, di per sé, un risarcimento adeguato
di tale danno.
307 Da ultimo, per quanto riguarda il danno morale subìto in conseguenza dei comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare
che, come risulta dalla sentenza 23 febbraio 2001 e dalla presente sentenza, la convenuta ha, in due occasioni, commesso un
atto illegittimo che ha avuto l’effetto di porre fine prematuramente al rapporto di lavoro con il ricorrente. Pertanto, il
Tribunale considera che occorre condannare la convenuta a versare al ricorrente la somma di EUR 10 000 come risarcimento del
danno morale da esso subìto.
d) Sulle domande dirette ad ottenere che il Tribunale constati l’inapplicabilità al ricorrente di talune disposizioni del regolamento
del personale e dell’intero codice di condotta.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
308 Il ricorrente chiede al Tribunale di constatare e di dichiarare inapplicabili gli artt. 8, 9, 12, 36, 39, 41 e 44 del regolamento
del personale nonché l’intero codice di condotta.
309 La convenuta contesta la fondatezza di tale domanda.
Giudizio del Tribunale
310 Secondo una costante giurisprudenza, non spetta al giudice comunitario fare dichiarazioni di principio o rivolgere ingiunzioni
all’amministrazione (v. punto 136 supra).
311 Ne consegue che la presente domanda deve essere dichiarata irricevibile.
e) Sulla domanda del ricorrente relativa alla soppressione di taluni passi del controricorso
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
312 Il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare la cancellazione dal controricorso delle parole «appropriazione di documenti
riservati» che compaiono a pag. 17, primo capoverso, delle parole «diffusione di informazioni riservate e calunniose a carico
della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi funzionari» figuranti a pag. 29, ultimo e penultimo rigo, dell’intero primo capoverso della pag. 32,
della parola «appropriazione» a pag. 34, quartultimo rigo, e delle parole «denigrazione sistematica», che compaiono al terzultimo
e al penultimo rigo della pag. 34 e di tutti gli altri passaggi che eccedono il limite di una corretta e leale difesa.
313 La convenuta ritiene che tale domanda debba essere respinta come infondata in quanto le espressioni criticate dal ricorrente
appaiono pertinenti e non eccedono i limiti di una descrizione precisa dei fatti di causa nei limiti di una corretta e appropriata
manifestazione del pensiero.
Giudizio del Tribunale
314 Relativamente alla presente domanda è sufficiente rilevare che non è compito dei giudici comunitari limitare la libertà di
espressione di cui godono le parti, nei limiti del rispetto delle regole deontologiche. La domanda è perciò irricevibile.
f) Sulla domanda della convenuta diretta al ritiro di sei documenti presentati dal ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
315 La convenuta chiede al Tribunale di escludere dal dibattito, con divieto di far riferimento ad essi in occasione di un’eventuale
udienza, tutti i documenti presentati dall’una o dall’altra parte, in particolare i sei documenti di cui Tribunale ha ordinato
il ritiro dagli atti di causa nella sentenza 23 febbraio 2001.
316 Il ricorrente ritiene che tale richiesta debba essere respinta. Infatti, egli rileva che tali documenti sono già stati presentati
dalla convenuta in altre cause. Per quanto riguarda il suggerimento della convenuta secondo cui non sarebbe necessario tenere
un’udienza nelle presenti cause, egli sottolinea che la convenuta non ha indicato alcun motivo che giustificasse una tale
misura.
Giudizio del Tribunale
317 Il Tribunale osserva che la decisione di licenziamento è basata, almeno in parte, sull’asserita appropriazione e sull’utilizzazione
abusiva dei sei documenti controversi. Pertanto, tali documenti sono pertinenti per la risoluzione della presente controversia.
La domanda di ritiro deve quindi essere respinta in quanto infondata.
g) Sulla domanda del ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale condanni la convenuta a versargli un’indennità di cessazione
dal servizio
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
318 Il ricorrente chiede al Tribunale, nell’ipotesi in cui non annullasse la decisione di licenziamento, di dichiarare illegittimo
l’art. 38, primo comma, del regolamento del personale nella parte in cui non prevede il versamento di un’indennità di cessazione
dal servizio, e di condannare la convenuta a versargli tale indennità.
Giudizio del Tribunale
319 In considerazione del fatto che la decisione di licenziamento è annullata (v. punto 219 supra), questa domanda è divenuta
priva di oggetto.
Domanda di misure di organizzazione del procedimento
I –
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
320 A titolo di misure di organizzazione del procedimento nella causa T‑300/01, il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare:
– la produzione della relazione medica redatta dal prof. [OSCURATO:PERSONA] a seguito della visita del 28 giugno 2001;
– la produzione di tutte le buste paga del ricorrente successive al gennaio 1999;
– la produzione del rapporto predisposto dalla società KPMG e dell’incarico che alla stessa era stato conferito, nonché della
lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 1995;
– l’audizione del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] affinché venga interrogato su i) la mancata esecuzione della sentenza 23
febbraio 2001 (incluso il mancato pagamento di tutti gli arretrati retributivi su base documentata), ii) la mancata ricostruzione
della carriera del ricorrente dal febbraio 1999 al marzo 2001, iii) la mancata restituzione del bonus sugli interessi relativi
al mutuo sulla casa del ricorrente a Lussemburgo, iv) il rifiuto di concedere un bonus sugli interessi relativi al mutuo che
grava sulla casa che il ricorrente ha acquistato a Roma, v) la mancata formulazione delle valutazioni annuali sul ricorrente
dal 1998 in poi, nonché la mancata fissazione di obiettivi per il futuro, vi) il mancato risarcimento del danno morale cui
la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata con sentenza 23 febbraio 2001, vii) il mancato rimborso delle spese legali relative ai procedimenti
definiti con sentenza 23 febbraio 2001;
– una perizia nonché la nomina di un commissario speciale
ad acta
per stabilire gli importi a cui il ricorrente ha diritto a titolo di arretrati di retribuzione come previsto al punto 2 del
dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001;
– una perizia medica per accertare il danno alla salute e l’invalidità di cui soffre il ricorrente in seguito al comportamento
della [OSCURATO:PERSONA];
– una perizia volta ad accertare l’esattezza dei fatti che il ricorrente ha portato a conoscenza del Parlamento europeo.
321 Per quanto riguarda la domanda relativa alla produzione della relazione medica del dott. [OSCURATO:PERSONA], la convenuta produce, in
allegato al controricorso, una copia della lettera scritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 2 luglio 2001 e una copia della domanda
di intervento.
322 Per quanto concerne poi le domande relative agli arretrati di retribuzione, essa produce un prospetto dei compensi dovuti
e dei versamenti effettuati. Essa presenta anche una copia di una lettera del 30 maggio 2001 con la quale comunica al ricorrente
che gli è stato accreditato un importo di EUR 180 654,10, con allegato il relativo prospetto. Infine, la convenuta allega
al controricorso copia di tutta la corrispondenza scambiata tra le parti da marzo a maggio 1999 con riguardo alla liquidazione
delle somme reciprocamente dovute all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro in seguito alle dimissioni del ricorrente.
323 In merito alle altre domande di organizzazione del procedimento presentate dal ricorrente, la convenuta ritiene che esse siano
del tutto prive di pertinenza. Essa nota, anzitutto, che il rapporto KPMG è palesemente estraneo alla lite, in quanto il presente
procedimento ha ad oggetto solo la validità del licenziamento del ricorrente e non le modalità della gestione del portafoglio
obbligazionario. Essa considera poi altrettanto non pertinente la lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 gennaio 1995. Essa ritiene
peraltro che le domande relative all’audizione del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] siano anch’esse non pertinenti, se non
addirittura irricevibili, non essendo formulate in modo specifico e definito.
II –
Giudizio del Tribunale
324 In primo luogo, per quanto riguarda la domanda di presentazione della relazione medica del dott. [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare
che la convenuta ha presentato, in allegato al suo controricorso, una copia della lettera del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio
2001 e della domanda di intervento di quest’ultimo. Di conseguenza, tale domanda del ricorrente è divenuta priva di oggetto.
325 Inoltre, occorre constatare che il ricorrente non deduce alcun motivo a sostegno della sua domanda di presentazione del rapporto
KPMG e della lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 1995. Tale domanda deve quindi essere respinta in quanto infondata.
326 Allo stesso modo, il Tribunale giudica che la domanda di audizione del rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta
in quanto il ricorrente non apporta alcun elemento per giustificare la necessità di tale misura.
327 Per il resto, per l’insieme dei motivi esposti al punto 265 supra, occorre respingere la domanda del ricorrente diretta ad
ottenere che il Tribunale nomini un perito o un commissario ad acta per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni che
sono dovute al ricorrente dal gennaio 1999. Analogamente, per i motivi indicati a punto 226 supra, occorre respingere la sua
domanda diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla convenuta di produrre in tale fase tutte le sue buste paga dal gennaio
1999. Infine, per il motivo esposto al punto 201, la domanda del ricorrente diretta a nominare un perito al fine di accertare
i fatti che sono stati portati a conoscenza del Parlamento europeo, deve essere respinta in quanto priva di fondamento.
328 Infine, come è stato precedentemente sottolineato (v. punto 305 supra), non occorre disporre una perizia diretta ad accertare
il danno alla salute fatto valere e l’invalidità di cui soffre il ricorrente in seguito al comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
Sulle spese
329 L’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, al suo n. 2, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese
se ne è stata fatta domanda e, al suo n. 3, che il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti
le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
330 Inoltre, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro dipendenti, le spese
sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
331 Nella fattispecie, occorre rilevare che il Tribunale, pur avendo accolto le domande di annullamento della decisione di sospensione
e della decisione di licenziamento nonché, nella causa T‑300/01, la domanda di risarcimento del danno morale, ha tuttavia
respinto come irricevibili e/o infondate tutte le altre domande formulate dal ricorrente nelle due cause. Inoltre, si deve
osservare che, nonostante l’invito loro rivolto in due occasioni dal Tribunale, né il ricorrente né il suo difensore si sono
presentati all’udienza dell’11 febbraio 2004 né hanno fornito alcuna valida giustificazione al riguardo. Infine, la convenuta
non ha provato il carattere vessatorio dei ricorsi proposti dal ricorrente.
332 In tale contesto, occorre decidere, alla luce delle disposizioni sopramenzionate, che la convenuta sopporterà le proprie spese,
comprese quelle relative ai procedimenti sommari, e la metà delle spese sostenute dal ricorrente nella cause T‑120/01 e T‑300/01
nonché nel corso dei procedimenti sommari in tali cause.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della convenuta 22 maggio 2001 con cui il ricorrente è sospeso dal servizio è annullata.
2)
La decisione della convenuta 6 settembre 2001 con cui il ricorrente è licenziato è annullata.
3)
La convenuta deve versare al ricorrente, in ragione della parziale mancata esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza
23 febbraio 2001, la somma di EUR 3 716, aumentata, eventualmente, di una compensazione finanziaria corrispondente ai giorni
di ferie non goduti, e maggiorata di interessi di mora a decorrere dal 1º giugno 2001 fino alla data dell’effettivo pagamento.
Il tasso degli interessi di mora da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le
principali operazioni di rifinanziamento, vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.
4)
La convenuta deve versare al ricorrente la somma di EUR 2 315 a titolo di retribuzioni non percepite per il periodo compreso
tra il 1º marzo 2001 e il 31 agosto 2001, maggiorata di interessi di mora a decorrere dal 1º giugno 2001 fino alla data dell’effettivo
pagamento. Il tasso degli interessi di mora da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea
per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.
5)
La convenuta deve versare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni non percepite a decorrere dal 1º settembre 2001,
maggiorati di interessi di mora, effettuando la deduzione della somma di EUR 1 290, versata al ricorrente a titolo di indennità
di mobilità geografica per il mese di settembre 2001. Il tasso degli interessi di mora da applicare è calcolato sulla base
del tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente durante il periodo
di cui trattasi, maggiorato di due punti.
6)
La convenuta è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 10 000 come risarcimento del danno morale da esso subìto.
7)
La convenuta sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative ai procedimenti sommari, e la metà delle spese sostenute
dal ricorrente nelle cause T‑120/01 e T‑300/01, nonché nel corso dei procedimenti sommari in tali cause.
8)
I ricorsi sono respinti per il resto.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 2004.
Il cancelliere
Le président
H. Jung
J. [OSCURATO:PERSONA] normativo della controversia
Fatti e procedimento
I – Precedenti e dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001
II – Fatti successivi alla sentenza 23 febbraio 2001
III – [OSCURATO:PERSONA] diritto
I – Sulla ricevibilità dei ricorsi
A – [OSCURATO:PERSONA] delle parti
B – Giudizio del Tribunale
II – Sul merito
A – Sulle domande nella causa http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=it&source=Celex&numdoc=62001A0120&html=1
1. Sulla domanda di annullamento della lettera 6 marzo 2001 e del relativo allegato
a) Sulla ricevibilità della domanda
[OSCURATO:PERSONA] della parti
Giudizio del Tribunale
b) Sul merito
Sul motivo relativo alla modifica unilaterale delle condizioni di lavoro
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul motivo relativo all’incompetenza dell’autore della lettera 6 marzo 2001
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul carattere sanzionatorio della lettera 6 marzo 2001 e del relativo allegato
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Conclusione
2. Sulla domanda di annullamento della decisione di sospensione
a) Sulla ricevibilità
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
b) Sul merito
Sulla violazione del principio del rispetto del diritto di difesa e sulla violazione dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
3. Sulla domanda di annullamento dell’art. 39 del regolamento del personale
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) Giudizio del Tribunale
4. Sulla domanda volta ad ottenere dal Tribunale la dichiarazione di inapplicabilità del codice di condotta al ricorrente
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) Giudizio del Tribunale
5. Sulla domanda di risarcimento
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) Giudizio del Tribunale
B – Sulle domande nella causa T‑300/01
1. Osservazione preliminare
2. Sulle domanda di annullamento della decisione di licenziamento
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
Sul motivo relativo ad errori manifesti nell’accertamento e nella valutazione dei fatti addebitati
– Sull’appropriazione irregolare e sulla produzione di sei documenti appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA]
– Sulla lettera dell’11 febbraio 1999 indirizzata ai membri del Parlamento europeo
– Sulla relazione del 16 aprile 1999 indirizzata alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo
– Sull’articolo apparso sul giornale danese [OSCURATO:PERSONA]
– Sull’articolo apparso sul giornale scozzese [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]
– Sull’articolo comparso sul giornale italiano [OSCURATO:PERSONA]
– Sulla mancata collaborazione allo svolgimento del procedimento disciplinare
b) Giudizio del Tribunale
Sulla censura vertente sulla presentazione, senza l’autorizzazione dei suoi superiori gerarchici, di documenti interni e riservati
della [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente si sarebbe irregolarmente appropriato
Sulle censure relative agli articoli comparsi sui giornali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] nonché alla lettera del ricorrente
pubblicata sul giornale [OSCURATO:PERSONA] motivi relativi alla lettera 11 febbraio 1999 e alla relazione 16 aprile 1999
Sulla censura relativa al rifiuto del ricorrente di designare i rappresentanti del personale nella commissione paritetica
Conclusione
3. Sulle altre domande
a) Sulle domande del ricorrente relative alla sua reintegrazione nella [OSCURATO:PERSONA], alla compilazione delle sue valutazioni annuali
e alla consegna delle sue buste paga
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
b) Sulle domande del ricorrente relative al pagamento degli arretrati di retribuzione maturati dal gennaio 1999, aumentati
degli interessi di mora e al pagamento della somma di un euro simbolico
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
– Sull’esecuzione dei punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001
– Sul pagamento delle retribuzioni scadute a partire dal 1° marzo 2001
c) Sulla domanda di risarcimento
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
d) Sulle domande dirette ad ottenere che il Tribunale constati l’inapplicabilità al ricorrente di talune disposizioni del
regolamento del personale e dell’intero codice di condotta.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
e) Sulla domanda del ricorrente relativa alla soppressione di taluni passi del controricorso
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
f) Sulla domanda della convenuta diretta al ritiro di sei documenti presentati dal ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
g) Sulla domanda del ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale condanni la convenuta a versargli un’indennità di cessazione
dal servizio
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Domanda di misure di organizzazione del procedimento
I – [OSCURATO:PERSONA] delle parti
II – Giudizio del Tribunale
Sulle spese
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Lingua processuale: l'italiano.