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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1964

ECLI:EU:C:1964:84
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0108 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 1964 ( 1 ) Sommario pagina Introduzione (antefatti e conclusioni) I — Osservazioni sul procedimento II — Sui singoli mezzi di ricorso 1) Violazione dell'articolo 135 della legge fallimentare italiana 2) Violazione dell'articolo 55 della legge fallimentare italiana 3) Difetto di motivazione 4) Inammissibilità di nuovi oneri

a) Se le comunicazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative al consumo di rottame ed ai debiti per i contributi abbiano carattere definitivo

b) Se dopo il decorso di un certo termine siano escluse modificazioni dell'imponibile

c) Se possano essere effettuati dei controlli dopo che un'impresa ha cessato l'attività

d) Nuove tardive censure 5) Scorretto accertamento del consumo di rottame

a) Se sia in linea di principio ammissibile una valutazione in base al consumo di energia

b) Se sia necessaria una preventiva comunicazione dei risultati della valutazione

c) La determinazione del rapporto consumo di energia-consumo di rottame ed altre questioni relative al metodo di accertamento

d) Il caso specifico della valutazione relativa al consumo di rottame della ricorrente aa) Se l'[OSCURATO:PERSONA] sia illegittimamente partita dal presupposto di un immutato consumo di rottame bb) Se le quantità di energia, poste dall'[OSCURATO:PERSONA] a base dei suoi calcoli, comprendano un consumo di energia a scopi diversi dalla produzione dell'acciaio 6) Illegittima determinazione del tasso dei contributi relativi alla perequazione del rottame 7) Sviamento di potere III — Riassunto e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , In seguito alla liquidazione del sistema di perequazione del rottame, ci troviamo oggi davanti a un altro processo originato da decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], con le quali fu accertato d'ufficio il consumo di rottame di un'impresa e fu stabilito l'ammontare dei contributi da essa dovuti.

Si tratta di un'impresa italiana che produceva acciaio e che dovette cessare la sua attività alla fine del febbraio 1957.

Le sue difficoltà economiche portarono, in un primo tempo, all'apertura di una procedura di concordato preventivo e all'approvazione di una proposta di concordato, che fu omologato con sentenza del Tribunale del 21 dicembre 1957.

Non essendo state rispettate le scadenze di pagamento, fu successivamente pronunciata la risoluzione del concordato (sentenza del 20 febbraio 1960) e venne aperta la procedura fallimentare.

Nel corso di essa, si giunse a un concordato, che fu omologato dal Tribunale con sentenza 4 agosto-4 settembre 1961, in virtù del quale i creditori privilegiati dell'impresa dovevano essere soddisfatti completamente e quelli chirografari nella misura del 40 %.

L'[OSCURATO:PERSONA] prese parte alla suddetta procedura, presentando da prima una valutazione provvisoria del credito per i contributi di perequazione, calcolato sulla base del consumo di rottame dichiarato dall'impresa.

Dei controlli effettuati presso la ricorrente, nel settembre 1958, permisero di accettare, attraverso calcoli e valutazioni, che il consumo di rottame era stato ben più elevato di quello dichiarato.

L'ammontare dei contributi originariamente stabilito fu pertanto modificato.

Successive decisioni generali relative alla perequazione del rottame portarono a ulteriori aumenti, finché da ultimo, con due decisioni del 30 ottobre 1963 (che revocarono contemporaneamente una decisione del 25 luglio 1962) adottate in base alla decisione generale 7/63, fu accertato d'ufficio il consumo di rottame della ricorrente e furono imposti i contributi corrispondenti.

Dette due decisioni del 30 ottobre 1963 formano l'oggetto dell'attuale processo.

Dobbiamo quindi esaminare se, come si chiede nell'atto introduttivo, esse possano essere annullate per i motivi addotti dalla ricorrente.

I — Osservazioni sul procedimento Sotto il profilo procedurale, l'[OSCURATO:PERSONA] ha avanzato delle eccezioni riguardo a due memorie della ricorrente, cioè la replica e una nota che fu presentata contemporaneamente alle risposte alle domande della Corte.

Per quanto riguarda la replica, l'avvocato della ricorrente si limitò a presentare uno scritto redatto dalla ricorrente stessa e a dichiarare, in una lettera a parte, che la nota della ricorrente doveva essere considerata parte integrante della replica.

Questo modo di procedere non è certamente ortodosso, anche se, avendo l'avvocato sottoscritto la nota della ricorrente, si è formalmente rispettato l'articolo 37, § 1 del Regolamento di procedura.

Si potrebbe invero sostenere che l'obbligo di farsi assistere da un avvocato, imposto ai singoli dallo Statuto della Corte, ha lo scopo di far sì che a quest'ultima siano presentate solo tesi giuridicamente formulate ed argomentazioni in fatto preventivamente esaminate da un avvocato, e da questi ritenute idonee ad essere dedotte in giudizio; il che, per espressa ammissione del patrono della ricorrente, non è avvenuto nel nostro caso.

D'altro lato risulta ch'egli ha dichiarato di far proprio il contenuto della nota della ricorrente.

Si potrebbe perciò ragionevolmente considerare questo modo di procedere una negligente condotta processuale dell'avvocato costituente se mai, a norma dell'articolo 35 del Regolamento di procedura, uria lesione del decoro della Corte, piuttosto che ravvisare in esso un atto processuale invalido.

In ogni caso io non trascurerò completamente, per i motivi indicati, la memoria in questione.

Fino a che punto non se ne debba tener conto per altre ragioni (presentazione tardiva), è un altro problema, del quale mi occuperò a suo tempo in relazione ai mezzi di ricorso rispetto ai quali esso viene in rilievo.

Anche la nota presentata dalla ricorrente e contenente le risposte alle domande della Corte dev'essere considerata alla stessa stregua.

Essa contiene in parte dei commenti alle risposte e sotto questo profilo deve essere considerata come un atto processuale valido.

Solo in un successivo contesto si potrà esaminare se, e fino a che punto, essa contenga nuove e inammissibili deduzioni processuali.

II — Sui singoli mezzi di ricorso

1. Violazione della legge fallimentare italiana del 16 marzo 1942 in quanto la decisione relativa all' ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente non tiene conto della percentuale del 40 % fissata nel concordato fallimentare.

La ricorrente deduce a questo proposito che, a norma dell'articolo 135 della legge fallimentare italiana, il concordato omologato ha quale effetto che tutti i creditori concorsuali (compresi quelli i cui crediti non sono stati verificati e quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo) possono far valere le loro pretese soltanto nei limiti della percentuale concordata.

Creandosi, dopo l'omologazione del concordato fallimentare, un titolo esecutivo per il totale dei contributi di perequazione dovuti alla ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato detta norma.

A ragione l'[OSCURATO:PERSONA] obietta che non può essere compito suo, e tanto meno della Corte, il tener conto del diritto fallimentare nazionale e il pronunciarsi sulla difficile questione delle conseguenze giuridiche di un concordato fallimentare, il quale può avere l'effetto che i crediti a carico del debitore fallito in parte si estinguano, ma può anche consentire che siano fatti valere per l'intero, nel caso che non siano osservate le condizioni fissate nel concordato stesso.

In proposito essa si richiama alla giurisprudenza della Corte (causa 1/58), secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] non è obbligata in linea di principio a tener conto del diritto nazionale.

In effetti, il compito dell'[OSCURATO:PERSONA] può essere solo quello di accertare in modo autentico un credito, che trovi la sua fonte nel diritto comunitario, e di lasciare tutto il resto al processo esecutivo che, a mente dell'articolo 92 del Trattato, si svolgerà secondo il diritto nazionale dell'esecutato.

In tale processo può essere eccepita la preclusione a far valere in via esecutiva, nei confronti di un determinato debitore, l'intero ammontare dei crediti.

Né è stato dimostrato che in base al diritto italiano non vi sia alcun mezzo per far valere simili eccezioni.

Inoltre, la ricorrente non sarebbe ridotta a questa difesa, poiché l'[OSCURATO:PERSONA] ha espressamente assicurato di non aver dal canto suo l'intenzione di agire esecutivamente per l'intero ammontare dei contributi.

Non è pertanto possibile annullare la decisione sull'ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente, per violazione del diritto fallimentare italiano.

2. Violazione dell'articolo 55 della legge fallimentare italiana Nella memoria della ricorrente, indicata come replica, si sostiene che la decisione esecutiva dell'[OSCURATO:PERSONA] è illegittima anche perché in essa figurano, oltre ai contributi di perequazione, anche gl'interessi per l'inosservanza dei termini di pagamento, il che è parimenti vietato dal diritto fallimentare italiano.

Di questo argomento non si deve comunque tener conto, cioè nemmeno qualora la memoria della ricorrente venga presa in considerazione.

A questa conclusione conduce l'articolo 42, § 2 del Regolamento di procedura e la relativa giurisprudenza della Corte, trattandosi chiaramente di un nuovo mezzo di ricorso, di cui non si fa cenno nell'atto introduttivo.

Volendo assumere una posizione meno rigida, in considerazione del fatto che nel ricorso si parla dei limiti posti all'azione esecutiva dal diritto italiano, si potrebbe in primo luogo sollevare il problema se la legge fallimentare italiana ammetta, in linea di principio, interessi del tipo di quelli che maturano nell'ambito del sistema di perequazione, o soltanto veri e propri interessi moratori.

Abbiamo sentito dall'[OSCURATO:PERSONA] che gl'interessi che figurano nel debito per contributi non sono maturati per ritardo nel pagamento né sono stati calcolati in base all'ammontare di ciascun debito, ma rappresentano somme attribuite ai creditori della perequazione e alle imprese che hanno puntualmente pagato i loro debiti relativi a detta perequazione.

Si tratta, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], di interessi su capitali anticipati e impiegati provvisoriamente nella perequazione, cioè di spese che per il loro carattere devono essere fatte rientrare piuttosto nella categoria delle spese di amministrazione.

In definitiva, però, anche questo problema può restare impregiudicato.

Infatti pure sotto questo profilo valgono le considerazioni svolte a proposito del primo mezzo di ricorso, e secondo le quali l'[OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Giustizia non devono occuparsi dell'applicazione del diritto fallimentare italiano.

Non è compito loro esaminare il problema di quali categorie di interessi, per la legge fallimentare italiana, siano escluse dall'esecuzione, e del se tale disciplina valga anche per il condordato fallimentare.

Anzi questo problema degl'interessi (inerente alle possibilità di esecuzione concesse dal diritto fallimentare italiano) in quanto rientra nel procedimento di esecuzione forzata, è riservato all'esame delle magistrature nazionali incaricate di tale procedimento.

Nemmeno il secondo mezzo di ricorso può quindi condurre all'annullamento della decisione impugnata.

3. Difetto di motivazione La ricorrente assume che, tanto la decisione relativa alla valutazione induttiva del suo consumo di rottame, quanto quella concernente la determinazione dei contributi da essa dovuti, mancano di motivazione chiara e precisa; essa ravvisa in ciò una violazione dell'articolo 15 del Trattato, che deve portare all'annullamento delle due decisioni.

In una sentenza relativamente recente, del 1963 (causa 24/62, Racc.

IX, p. 146), la Corte ha indicato, per il Trattato C.E.E., come vada inteso il dovere di motivazione.

Per il Trattato C.E.C.A. i criteri non possono essere diversi.

Pertanto, al fine dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, basta che una decisione «enunci, in modo sia pure sommario purché chiaro e pertinente, i principali punti di diritto e di fatto sui quali è basata e che sono necessari per rendere comprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione».

Se esaminiamo alla luce di questa sentenza le due decisioni impugnate, constatiamo che esse contengono i seguenti elementi.

La prima decisione Essa indica con precisione le basi legislative su cui si fonda (articoli del Trattato, decisioni generali sulla perequazione del rottame) ; afferma che la ricorrente, in occasione di un controllo effettuato da ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA], non ha prodotto documenti descritti con esattezza, donde la necessità di procedere a una valutazione del consumo di rottame.

Per tale valutazione si sarebbe partiti dal consumo di energia elettrica, dedotto in parte da precisi documenti e in parte, mediante estrapolazione, dalla contabilità della ricorrente relativa alle fatture di energia elettrica.

Dal consumo di questa, attraverso un rapporto fissato da esperti, si sarebbe risaliti alla produzione di acciaio e da questa si sarebbe indotto il consumo di rottame.

I dati così ottenuti sarebbero stati controllati e confermati da considerazioni fondate sulla capacità produttiva dei forni della ricorrente, nel far che l'[OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe basata sul funzionamento a pieno carico.

La seconda decisione Anche questa decisione indica esattamente le basi legislative sulle quali poggia: in particolare, le decisioni generali sulla perequazione del rottame, nelle quali sono fìssati i tassi provvisori di contribuzione, le parità monetarie e la disciplina degl'interessi, come pure la decisione normativa 7/63.

L'ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente si ricava moltiplicando le quantità di rottame calcolate nella prima decisione per i menzionati tassi di contribuzione relativi ai singoli periodi di conteggio.

In questo modo, a mio giudizio, è stato in entrambi i casi rispettato l'obbligo di motivazione, ragionevolmente inteso, che certamente non può mai essere interpretato come obbligo di svolgere considerazioni dettagliate come quelle contenute in una memoria processuale.

La violazione dell'obbligo di motivazione non mi sembra sussistere neppure sotto i profili prospettati in ulteriori osservazioni, presentate per la prima volta nella replica.

In occasione della discussione sul metodo induttivo, impiegato dall'[OSCURATO:PERSONA] per accertare il consumo di rottame, la ricorrente lamenta che non le siano stati comunicati i criteri seguiti dalla summenzionata Commissione di esperti nello stabilire il rapporto tra consumo di rottame e consumo di energia.

In effetti, la prima decisione contiene solo la formula applicata.

Ritengo tuttavia che l'obbligo di motivazione sarebbe troppo esteso, ove fosse necessario, quando si formula l'ingiunzione di pagamento dei contributi é si accerta il consumo di rottame delle singole imprese, fornire quasi una trattazione scientifica sulle accennate questioni tecniche.

È invero sufficiente che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia indicato la formula impiegata.

Si può del resto riservare alla discussione in sede processuale l'esame del problema su quale base e con l'aiuto di quali deduzioni tecniche tale formula sia stata elaborata.

Nella replica, la ricorrente lamenta ancora che, negli allegati alle varie decisioni generali relative al rottame, i costi di amministrazione e di controllo siano indicati in misura diversa, e che le riserve per i contributi non puntualmente pagati siano determinate in ammontari diversi senza che sia chiarita tale diversità.

Questi rilievi potrebbero di per se essere trascurati, perche sono chiaramente estranei alla censura relativa al difetto di motivazione, contenuta nell'atto introduttivo del ricorso, che si riferisce soltanto alle decisioni individuali impugnate.

In relazione a tale censura, queste critiche devono essere considerate, alla luce della giurisprudenza della Corte, come nuovi mezzi di ricorso che, in base all'articolo 42, § 2 del Regolamento di procedura, non possono più essere dedotti nella replica.

Essi sarebbero inoltre certamente infondati, poiché non si può ragionevolmente pretendere, per le decisioni generali, che ogni singola partita sia provvista di un calcolo dettagliato e di chiarimenti particolari, cosa che porterebbe a un obbligo di motivare la motivazione.

In conclusione, nemmeno il terzo mezzo di ricorso, con tutti i suoi aspetti particolari, può portare all'annullamento della decisione impugnata.

4. Inammissibilità di nuovi oneri In una, quarta censura la ricorrente lamenta che il suo debito per i contributi sia stato elevato dagli originari 102 milioni di lire nel 1960, ai 313 milioni della decisione impugnata; nel far ciò l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, in un primo momento sul consumo di rottame dichiarato, mentre in un secondo tempo avrebbe due volte corretto le denuncie, aumentandole.

Tutto ciò sarebbe accaduto dopo la cessazione dell'attività della ricorrente, nel 1957, il che avrebbe pregiudicato le sue possibilità di difesa sul piano probatorio.

In base all'atto introduttivo del ricorso, questa censura può essere intesa in vari modi. a) Essa potrebbe significare che le comunicazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardanti il consumo di rottame e il debito per i contributi hanno carattere definitivo e non sono quindi modificabili.

Così intesa, la censura sarebbe certamente infondata.

L'[OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato l'impressione che le sue varie comunicazioni, nel campo della perequazione del rottame, avessero carattere definitivo.

Al contrario, essa ha sempre sottolineato il loro carattere provvisorio.

Questo atteggiamento è stato tenuto nella prima lettera inviata al curatore fallimentare della ricorrente il 14 marzo 1957, nella insinuazione formale del credito nel fallimento effettuata con lettera del 1 o aprile 1960, e anche successivamente in comunicazioni relative al consumo di rottame della ricorrente, in particolare nella lettera del 18 agosto 1961, i cui calcoli si basavano ancora sul rapporto 1: 100 kWh per tonnellata di acciaio liquido prodotto. b) Se la censura va intesa nel senso che le imprese interessate alla perequazione non dovrebbero in nessun caso, decorso un certo termine, vedersi opposta una modifica dell'imponibile di rottame, la preoccupazione che la determina sarebbe certamente comprensibile, anche se, in considerazione delle necessità commerciali, essa appare più fondata per le imprese che continuano la loro attività che per quelle che, come la ricorrente, sono entrate in liquidazione.

Tuttavia, nemmeno così intesa la censura può portare all'annullamento delle decisioni impugnate.

A ciò osta il carattere del sistema di perequazione che, per sua natura, consente la liquidazione definitiva, il definitivo accertamento di tutti i debiti e i crediti, solo dopo la risoluzione di tutte le questioni controverse.

La Corte ha già ripetutamente rilevato, in proposito, le enormi difficoltà cui è andata incontro l'[OSCURATO:PERSONA], dopo che, nel 1958, ha assunto la gestione del sistema di perequazione.

La sua corretta gestione e liquidazione hanno richiesto l'esecuzione accurata di vastissimi controlli ed hanno inoltre reso necessari numerosi procedimenti giudiziali su complicati problemi, che si sono trascinati per anni e ancora oggi non sono conclusi.

In considerazione di ciò non si può sostenere che, nell'anno 1963, nuovi calcoli dei debiti di perequazione fossero da escludere per decorso del termine.

Del resto, mi sembra chiaro che sotto questo profilo non abbiamo a che fare con quell'inammissibile effetto retroattivo delle leggi, di cui la ricorrente si duole nella replica.

Il principio del sistema di perequazione è incontestato sin dall'anno 1954; esso non è stato intaccato da alcuna sentenza della Corte, e non è stato censurato neppure quando, incidentalmente, sono state ritenute illegittime certe forme di organizzazione.

Tutte le successive decisioni generali sulla perequazione del rottame si basano su questo principio e chiariscono solo delle questioni particolari.

Sotto questo profilo si potrebbe in effetti parlare, come ha fatto l'[OSCURATO:PERSONA], di decisioni interpretative, con il che l'erroneità della tesi relativa all'effetto retroattivo delle decisioni sul rottame emerge in maniera particolarmente chiara. c) Infine è possibile intendere la censura nel senso che i controlli delle dichiarazioni sul consumo di rottame non possono essere eseguiti troppo tempo dopo la cessazione dell'attività produttiva di un'impresa, perché gli atti di liquidazione potrebbero pregiudicare le possibilità difensive di tale impresa sul piano processuale.

Anche così intesa, la censura è però infondata.

Non si può parlare di un inammissibile ritardo dei controlli, perché questi hanno avuto luogo già nel settembre 1958, cioè poco tempo dopo che l'[OSCURATO:PERSONA] assunse la gestione del sistema di perequazione.

La ricorrente non può sostenere che in quel momento essa non doveva più aspettarsi dei controlli, perché sino ad allora (come del resto fino ad oggi) essa non ha adempiuto, neppure nella più piccola misura, i suoi obblighi relativi alla perequazione.

Inoltre, con lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 1957, le fu esplicitamente ricordata la possibilità di un accertamento induttivo del suo consumo di rottame.

E non mi sembra neppure evidente che l'apertura del procedimento di concordato preventivo, e poi del fallimento, abbiano pregiudicato la difesa della ricorrente sul piano probatorio.

Proprio lo svolgersi di tali procedimenti, che del resto si sono conclusi nel nostro caso solo alla fine del 1961, cioè dopo la notificazione dei risultati della prima valutazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], offre una particolare garanzia per la conservazione di tutti i documenti contabili significativi.

A ciò provvede nel diritto italiano l'articolo 16 della legge fallimentare in connessione con le corrispondenti norme penali (artt. 216 e 220 della legge fallimentare).

Perciò si deve ammettere che i documenti, che mancavano durante l'esecuzione dei controlli nel settembre 1958, non esistessero più già prima dell'inizio della procedura di concordato preventivo, nel febbraio 1957.

E ciò fa apparire irrilevante per la difesa della ricorrente il richiamo da essa fatto al periodo di tempo intercorso tra la cessazione della sua attività e l'esecuzione dei controlli. d) Benché logicamente esse non rientrino senz'altro nei motivi qui trattati, voglio considerare anche alcune censure contenute nella replica, e ciò perché esse non hanno una connessione più stretta con alcun altro dei motivi dedotti nell'atto introduttivo.

La ricorrente sostiene che la determinazione del suo debito di perequazione dev'essere considerata illegittima perché la decisione 7/63, con l'introduzione di interessi, ha reso necessario l'aumento del provento dei contributi; perché la decisione 7/61 contiene un errore di calcolo, che risulta dalla determinazione del consumo medio mensile di rottame, e perché la nuova ripartizione dei periodi di imposizione e di conteggio danneggia la ricorrente.

Tutte queste censure, tuttavia, sono cosi estranee a quanto dedotto nell'atto introduttivo, da doversi considerare come nuovi mezzi d'impugnazione ai sensi dell'articolo 42, § 2 del Regolamento di procedura.

Pertanto, a mio giudizio, esse non devono essere prese in considerazione nell'esaminare il ricorso.

5. Scorretto accertamento del consumo di rottame Questo mezzo si articola in più censure, alcune delle quali sono già state sollevate nella causa 18/62

([OSCURATO:PERSONA]

contro l'[OSCURATO:PERSONA]) e respinte dalla Corte. a) Ciò vale in primo luogo per l'obiezione di principio secondo cui l'accertamento del consumo di rottame partendo dal consumo di energia rappresenta un metodo discutibile.

In proposito la Corte ha dichiarato che il consumo di energia è solo uno dei molti elementi che consentono di fare delle induzioni sul consumo di rottame.

Si può partire da esso ove manchi qualsiasi altra base di calcolo.

A mio giudizio, ciò non significa che il metodo induttivo per la determinazione del consumo di rottame possa essere impiegato solo quando non vi sia alcuna dichiarazione dell'impresa; esso deve essere ammesso anche quando, in base a seri indizi, sussistano dubbi sull'esattezza delle dichiarazioni e i controlli successivamente eseguiti non offrano, per la determinazione del consumo di rottame, altra base che il consumo di energia.

Così è chiaramente avvenuto nel nostro caso.

Secondo le affermazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], i suoi controllori non ebbero a disposizione, durante le verifiche effettuate nel 1958, alcun documento contabile sugli acquisti e sul consumo di rottame che potesse essere considerato quale prova valida del consumo effettivo (come fatture, certificati di pesatura, ecc…).

In base ai pochi documenti relativi al consumo di energia — quali le denunzie della ricorrente alla propria associazione (moduli consumi B) — che furono ritrovati, si dovette però concludere che le dichiarazioni fatte alla Cassa di Bruxelles erano manifestamente inesatte.

Di conseguenza, l'applicazione in questo caso del metodo induttivo da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] era, in linea di principio, giustificata.

E ciò anche se in un momento predecente fossero esistiti altri documenti sul consumo di rottame e questi fossero stati nel frattempo distrutti dalla ricorrente, giacché dal momento in cui il rottame in questione era stato acquistato e consumato (data più remota: l'aprile 1954), non era affatto trascorso tanto tempo da giustificare l'accantonamento o la distruzione delle scritture contabili (libri e documenti). b) Mi richiamo egualmente alla sentenza 18/62 per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA], qualora attraverso le sue valutazioni giungesse alla conclusione che il consumo del rottame è stato più elevato di quello dichiarato, sarebbe obbligata a darne comunicazione all'interessato, affinché questi abbia l'opportunità di difendersi in sede amministrativa.

La sentenza afferma espressamente che le valutazioni d'ufficio non devono essere considerate quali sanzioni ai sensi dell'articolo 36; quindi è sufficiente che alle imprese interessate sia dato modo di far valere l'inesattezza delle valutazioni, nel corso del procedimento amministrativo oppure davanti alla Corte di Giustizia. c) Posso richiamarmi alle argomentazioni nella causa 18-62 anche per quanto riguarda: l'esattezza del criterio applicato dall'[OSCURATO:PERSONA] (950 kWh per tonnellata di acciaio liquido prodotto) ; la correttezza dell'averlo fatto determinare, al di fuori di un procedimento giudiziale ed inaudita altera parte , da una Commissione d'esperti convocata dall'[OSCURATO:PERSONA]; infine l'ammissibilità di controlli effettuati da una società fiduciaria privata, senza redazione di un vero e proprio verbale sottoscritto dall'interessato.

Lo stesso richiamo vorrei da ultimo fare anche per altre questioni che si possono considerare tacitamente risolte nella sentenza 18/62, giacché anche ivi esse avrebbero potuto facilmente dar luogo a rilievi d'ufficio, il che non è avvenuto — quali quella del se i particolari del procedimento di valutazione d'ufficio avrebbero dovuto essere previamente fissati con decisione generale, o l'altra: se la decisione 13-58, che prevede le correzioni d'ufficio, sia stata illegittimamente dotata di effetto retroattivo.

In effetti si deve ammettere che, anche prescindendo da considerazioni di opportunità amministrativa, una disciplina legislativa che fosse scesa nei particolari non avrebbe comunque dato agli interessati ulteriori garanzie, giacché questi hanno sempre la possibilità di far esaminare dalla Corte la ritualità del procedimento seguito nel singolo caso.

Non si potrebbe inoltre parlare di inammissibile retroattività della decisione 13/58, perché essa fornisce solo la base giuridica per i controlli e le valutazioni successive alla sua entrata in vigore.

D'altro lato si può dire che tale modo di procedere è peculiare di ogni organo che abbia per compito la riscossione di tributi.

Il fondamento di ciò è costituito dall'obbligo di conservare i documenti contabili rilevanti i quali, in virtù di un principio generale o come conseguenza dell'articolo 47 del Trattato, certamente esistevano già al momento dell'istituzione del sistema di perequazione per il rottame importato. d) In relazione alla concreta valutazione del suo consumo di rottame, la ricorrente avanza le seguenti obiezioni : aa) L'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe a torto basata su un consumo di rottame e di energia elettrica costante fino alla cessazione dell'attività produttiva della ricorrente.

Quest'ultima però, nei mesi precedenti l'apertura del procedimento di concordato preventivo, avrebbe lavorato con una capacità produttiva considerevolmente ridotta; soprattutto essa avrebbe locato il suo forno più grande (10 tonnellate) a un'altra impresa; il consumo di rottame e di energia ad esso relativo non potrebbe quindi essere posto a carico della ricorrente. bb) Nel consumo di energia preso dall'[OSCURATO:PERSONA] come base delle sue valutazioni, sarebbe compreso anche il consumo per scopi diversi dalla produzione di acciaio. aa) Sul primo punto che, per quanto riguarda la locazione del forno da 10 tonnellate, è stato documentato mediante esibizione del relativo contratto, l'[OSCURATO:PERSONA] rileva di non aver tenuto conto nella sua decisione della capacità produttiva di tale forno, ma soltanto di quella dei tre forni più piccoli.

Ciò risulta effettivamente dal testo della decisione impugnata.

Come fu comunicato agli ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA] durante i controlli effettuati nel 1958, detto forno da 10 tonnellate fu evidentemente costruito nel corso del 1956 e praticamente entrò in funzione solo in seguito all'affitto alla Società anonima commerciale siderurgica (S.A.C.S.).

Poiché però l'[OSCURATO:PERSONA], come si ricava dai calcoli da essa prodotti, dovette determinare il consumo di energia negli ultimi mesi di attività della ricorrente mediante estrapolazione da cifre che furono comunicate dalla ricorrente stessa alla sua associazione quando il forno da 10 tonnellate non era ancora in funzione (gennaio 1955-aprile 1956), l'utilizzazione di detto forno da parte di un'altra impresa non può intaccare l'esattezza delle valutazioni compiute dall'[OSCURATO:PERSONA].

In effetti quest'ultima si basò sul fatto che la ricorrente aveva sempre lavorato con tre soli forni, ad esclusione del forno da 10 tonnellate.

Per quanto riguarda l'assunto della ricorrente secondo cui, anche a prescindere dall'affitto del forno da 10 tonnellate, la sua attività produttiva sarebbe realmente diminuita in misura considerevole negli ultimi mesi precedenti il crollo finanziario, bisogna dire che sussiste a suo favore una presunzione di veridicità.

In generale, i tracolli finanziari si preannunciano molto tempo prima ed hanno come conseguenza un calo della produzione.

Tuttavia, non ravviserei neppure in questo fatto un motivo per dichiarare erronea la valutazione, naturalmente complessiva, dell'[OSCURATO:PERSONA].

Eventuali errori dovrebbero già essere ampiamente compensati dall'adozione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], di medie mensili per tutto il periodo in cui la ricorrente è stata soggetta alla perequazione (aprile 1954-febbraio 1957).

Inoltre non ci sono stati forniti criteri attendibili per determinare il calo della produzione nel periodo di cui trattasi.

Stando alle sue dichiarazioni, la ricorrente avrebbe utilizzato per se, a partire dall'ottobre 1956, solo il 10 % dell'energia registrata dai suoi contatori, mentre la S.A.C.S. ne avrebbe utilizzato, per il forno locato, il 90 %.

Fino a questo momento la ricorrente non ha fornito prove di sorta in proposito.

Esse potrebbero forse essere ottenute dalla S.A.C.S.

Poiché però la ricorrente ha omesso finora. di presentare opportune offerte di prova o anche soltanto il principio di una prova (per esempio una domanda alla S.A.C.S.), riterrei che, in ossequio a quanto è stato affermato nella sentenza 18-62, essa ha perduto il diritto di fornire la controprova.

In ogni caso, onde evitare ulteriori indugi, propongo alla Corte di non disporre l'assunzione di tale prova e di trascurare la suddetta circostanza. bb) Per quanto riguarda la seconda eccezione, relativa alla utilizzazione di energia elettrica per scopi diversi dalla produzione di acciaio, i fatti si presentano nel modo seguente.

L'[OSCURATO:PERSONA] fonda i propri calcoli principalmente sui moduli «consumi B», riempiti dalla ricorrente medesima, e unicamente sulla colonna relativa al consumo di energia per «usi termici».

La ricorrente dichiara che questi dati si basavano su un. errore, e che in realtà tali cifre comprendono anche il consumo di energia relativo agli «usi forza».

Nella sua azienda vi sarebbe stata soltanto una linea di corrente a 27.000 volts, e una parte di questa avrebbe dovuto essere trasformata, mediante un apposito impianto munito di contatore, in corrente a 500 volts destinata ai motori.

A prova di ciò essa produce un registro, tenuto per uso interno e che contiene diverse registrazioni delle letture dei contatori.

Da questo si dovrebbe ricavare il consumo di corrente a 500 volts e la certezza che tale consumo è compreso nei calcoli effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha inoltre prodotto una fattura di energia elettrica che si riferisce all'attuale proprietario dell'azienda e a un mese del 1964, dalla quale si dovrebbe dedurre che il consumo di energia a 500 volts è stato rilevato separatamente per ragioni fiscali, così come sarebbe avvenuto durante il periodo interessante la perequazione del rottame.

Ci si presenta pertanto il problema di come valutare questi vari elementi.

Certamente bisogna dire che i documenti finora prodotti dalla ricorrente non sono atti ad infirmare le valutazioni effettuate dall'[OSCURATO:PERSONA].

Il summenzionato registro contiene annotazioni della stessa ricorrente, il cui significato non è comprensibile senza spiegazioni.

Tale registro, inoltre, è incompleto.

La copia prodotta da una fattura di energia elettrica si riferisce a un mese del 1964 e non riguarda quindi l'attività produttiva della ricorrente.

Non si può pertanto pensare di annullare la decisione impugnata in base a questi soli elementi.

In ogni caso, resta il problema se sia opportuno acquisire ulteriori elementi atti a comprovare l'esattezza delle affermazioni della ricorrente, tra le quali vi sarebbero della fatture da richiedersi all'antica fornitrice di elettricità della ricorrente.

Io esito pero a fare alla Corte simile proposta e ciò soprattutto per le stesse ragioni che mi hanno guidato nel valutare la prima obiezione della ricorrente.

Certamente dobbiamo riconoscere un suo diritto ad infirmare con critiche oggettive e con controprove le valutazioni compiute d'ufficio dall'[OSCURATO:PERSONA]; d'altro lato però, nell'interesse di un ordinato e sollecito svolgimento del processo, dobbiamo esigere che la tardiva indicazione dei mezzi di prova (articolo 42, § 1 del Regolamento di procedura) non sia causa di indugi.

Quando un ricorrente, sia nell'atto introduttivo del ricorso sia nella replica, omette di offrire le prove opportune e, pure in un successivo stadio del processo, si limita a fornire degli indizi (nel nostro caso copie di fatture intestate al suo successore), anziché cercare di procurarsi subito, direttamente idonei elementi di prova facendone richiesta al suo antico fornitore di energia elettrica, non vi è alcun motivo di disporre un'istruttoria, il cui esito, in considerazione del tempo trascorso dalla cessazione dell'attività, è per di più straordinariamente incerto.

Tanto più che l'[OSCURATO:PERSONA], nei suoi calcoli si è basata essenzialmente sulle indicazioni dell'impresa (moduli «consumi B»), la cui esattezza viene ora contestata semplicemente invocando un preteso errore, ed ha controllato le proprie stime con riferimento alla capacità produttiva della ricorrente ed adottando criteri manifestamente prudenziali.

In conclusione, mi sembra che, nell'attuale stadio del procedimento, nemmeno questo mezzo possa portare all'annullamento della decisione impugnata.

6. Determinazione illegittima del tasso dei contributi di -perequazione Con la sesta censura la ricorrente sostiene che i tassi dei contributi applicati al suo consumo di rottame sono illegittimi perché non sono stati stabiliti dall'[OSCURATO:PERSONA], ma dagli organismi di Bruxelles, e questi li hanno fissati, nell'interesse dei loro membri, ad un livello sproporzionatamente elevato.

Per quanto riguarda la questione della competenza, la censura appare chiaramente infondata.

Non si può dire che, con l'emanazione della decisione 13/58, cioè con la nuova disciplina del sistema di perequazione, l'[OSCURATO:PERSONA] abbia semplicemente fatto propri i provvedimenti degli organismi di Bruxelles.

La decisione 13/58 prevede anzi la possibilità che essi siano riesaminati e revocati.

In effetti si è fatto largo uso di questa possibilità, come dimostrano l'estesa attività di controllo dell'[OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1958 e le numerose decisioni da esse successivamente emanate.

In relazione ai tassi dei contributi, che per quanto riguarda la ricorrente sono saliti da lire 1,65 a lire 13 il kg., l'[OSCURATO:PERSONA] osserva che, in considerazione dell'aumento della produzione di acciaio nel periodo in questione, delle importazioni di rottame, dei prezzi interni e di importazione e dei costi di amministrazione del meccanismo di perequazione, il livello di quei tassi è ragionevole.

Per quanto attiene al procedimento giudiziale, bisogna inoltre sottolineare il fatto che l'esame del problema, quale sia un livello ragionevole per i tassi dei contributi di perequazione , implica, ai sensi dell'articolo 33 del Trattato, una valutazione della situazione complessiva risultante da fatti o circostanze economiche, cui la Corte di Giustizia non può procedere se non quando si faccia carico all'[OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in uno sviamento di potere o di aver manifestamente violato le norme del Trattato.

Nel presente caso manca una conclusiva e argomentata deduzione in tal senso, in ispecie se si contrappongono alla censura della ricorrente le argomentazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]; cosicché, in base ai motivi addotti, la Corte di Giustizia non può procedere alla ricordata valutazione e tanto meno annullare la decisione impugnata.

7. Sviamento di potere Secondo la ricorrente, infine, l'[OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere, in quanto non si è opposta alla tendenza dei grandi complessi industriali di mantenere il tasso di contribuzione il più elevato possibile.

In questo modo essi avrebbero avuto la possibilità di procurarsi, in maniera discriminatoria, rottame di importazione a condizioni favorevoli, mentre le piccole imprese sarebbero state costrette all'acquisto sul mercato interno.

In particolare, le grandi imprese industriali, con l'aiuto delle imprese commerciali dipendenti, sarebbero state in grado di mantenere il prezzo interno medio artificialmente basso.

In questo modo dette imprese avrebbero goduto di rimborsi maggiori per i loro acquisti di rottame all'esterno.

Quando, a questo proposito, la ricorrente si richiama al con-tenuto di alcune decisioni riguardanti la perequazione, a norma delle quali furono accordati agli importatori di rottame vantaggi ulteriori (come incentivo e per spese speciali, in tutto 1,50 unità di conto), l'[OSCURATO:PERSONA] replica che detti vantaggi, in vigore del resto solo per alcuni mesi, erano necessari per incrementare le importazioni e per alleggerire il mercato interno.

Ne consegue che si è trattato di provvedimenti di opportunità economica sui quali, come su quello relativo al livello dei tassi dei contributi considerato nella precedente censura, per l'articolo 33 la Corte può esercitare il proprio sindacato solo entro limiti ristretti.

Inoltre, non è affatto evidente che tali provvedimenti avessero necessariamente carattere discriminatorio.

A prescindere dal fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], per non commettere discriminazioni, non può prendere in considerazione ogni impresa, per quanto piccola, risulta dalle dichiarazioni di detta [OSCURATO:PERSONA] che anche le imprese minori, come la ricorrente, potevano ottenere i vantaggi menzionati.

A questo fine bastava che esse si rivolgessero all'ufficio di Bruxelles che organizzava le importazioni e gli comunicassero il loro fabbisogno di rottame.

Per quanto riguarda la censura secondo la quale le grandi imprese industriali avrebbero manovrato per produrre un ribasso artificioso del prezzo di perequazione, in modo da ottenere maggiori rimborsi per i loro acquisti di rottame sul mercato esterno, la ricorrente poté citare soltanto alcuni prezzi di acquisto all'interno pagati da alcune imprese ad essa note, prezzi che sarebbero stati superiori ai prezzi medi della Comunità.

Dal momento, però, che per la perequazione del rottame ha rilievo soltanto il prezzo medio comunitario, queste poche cifre, supposta la loro esattezza, non possono essere considerate un indizio e tanto meno una prova delle pretese manovre illecite delle grandi imprese, manovre che l'[OSCURATO:PERSONA] o gli organismi di Bruxelles avrebbero tollerato.

Pertanto, nemmeno l'ultima censura relativa allo sviamento di potere offre un motivo idoneo a determinare l'annullamento delle decisioni impugnate.

III — Riassunto e conclusioni In base a tutto ciò, sembra che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, sia da respingere perché infondato e che alla ricorrente debbano essere addossate le spese del giudizio. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0108 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 1964 ( 1 ) Sommario pagina Introduzione (antefatti e conclusioni) I — Osservazioni sul procedimento II — Sui singoli mezzi di ricorso 1) Violazione dell'articolo 135 della legge fallimentare italiana 2) Violazione dell'articolo 55 della legge fallimentare italiana 3) Difetto di motivazione 4) Inammissibilità di nuovi oneri a) Se le comunicazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative al consumo di rottame ed ai debiti per i contributi abbiano carattere definitivo b) Se dopo il decorso di un certo termine siano escluse modificazioni dell'imponibile c) Se possano essere effettuati dei controlli dopo che un'impresa ha cessato l'attività d) Nuove tardive censure 5) Scorretto accertamento del consumo di rottame a) Se sia in linea di principio ammissibile una valutazione in base al consumo di energia b) Se sia necessaria una preventiva comunicazione dei risultati della valutazione c) La determinazione del rapporto consumo di energia-consumo di rottame ed altre questioni relative al metodo di accertamento d) Il caso specifico della valutazione relativa al consumo di rottame della ricorrente aa) Se l'[OSCURATO:PERSONA] sia illegittimamente partita dal presupposto di un immutato consumo di rottame bb) Se le quantità di energia, poste dall'[OSCURATO:PERSONA] a base dei suoi calcoli, comprendano un consumo di energia a scopi diversi dalla produzione dell'acciaio 6) Illegittima determinazione del tasso dei contributi relativi alla perequazione del rottame 7) Sviamento di potere III — Riassunto e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , In seguito alla liquidazione del sistema di perequazione del rottame, ci troviamo oggi davanti a un altro processo originato da decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], con le quali fu accertato d'ufficio il consumo di rottame di un'impresa e fu stabilito l'ammontare dei contributi da essa dovuti. Si tratta di un'impresa italiana che produceva acciaio e che dovette cessare la sua attività alla fine del febbraio 1957. Le sue difficoltà economiche portarono, in un primo tempo, all'apertura di una procedura di concordato preventivo e all'approvazione di una proposta di concordato, che fu omologato con sentenza del Tribunale del 21 dicembre 1957. Non essendo state rispettate le scadenze di pagamento, fu successivamente pronunciata la risoluzione del concordato (sentenza del 20 febbraio 1960) e venne aperta la procedura fallimentare. Nel corso di essa, si giunse a un concordato, che fu omologato dal Tribunale con sentenza 4 agosto-4 settembre 1961, in virtù del quale i creditori privilegiati dell'impresa dovevano essere soddisfatti completamente e quelli chirografari nella misura del 40 %. L'[OSCURATO:PERSONA] prese parte alla suddetta procedura, presentando da prima una valutazione provvisoria del credito per i contributi di perequazione, calcolato sulla base del consumo di rottame dichiarato dall'impresa. Dei controlli effettuati presso la ricorrente, nel settembre 1958, permisero di accettare, attraverso calcoli e valutazioni, che il consumo di rottame era stato ben più elevato di quello dichiarato. L'ammontare dei contributi originariamente stabilito fu pertanto modificato. Successive decisioni generali relative alla perequazione del rottame portarono a ulteriori aumenti, finché da ultimo, con due decisioni del 30 ottobre 1963 (che revocarono contemporaneamente una decisione del 25 luglio 1962) adottate in base alla decisione generale 7/63, fu accertato d'ufficio il consumo di rottame della ricorrente e furono imposti i contributi corrispondenti. Dette due decisioni del 30 ottobre 1963 formano l'oggetto dell'attuale processo. Dobbiamo quindi esaminare se, come si chiede nell'atto introduttivo, esse possano essere annullate per i motivi addotti dalla ricorrente. I — Osservazioni sul procedimento Sotto il profilo procedurale, l'[OSCURATO:PERSONA] ha avanzato delle eccezioni riguardo a due memorie della ricorrente, cioè la replica e una nota che fu presentata contemporaneamente alle risposte alle domande della Corte. Per quanto riguarda la replica, l'avvocato della ricorrente si limitò a presentare uno scritto redatto dalla ricorrente stessa e a dichiarare, in una lettera a parte, che la nota della ricorrente doveva essere considerata parte integrante della replica. Questo modo di procedere non è certamente ortodosso, anche se, avendo l'avvocato sottoscritto la nota della ricorrente, si è formalmente rispettato l'articolo 37, § 1 del Regolamento di procedura. Si potrebbe invero sostenere che l'obbligo di farsi assistere da un avvocato, imposto ai singoli dallo Statuto della Corte, ha lo scopo di far sì che a quest'ultima siano presentate solo tesi giuridicamente formulate ed argomentazioni in fatto preventivamente esaminate da un avvocato, e da questi ritenute idonee ad essere dedotte in giudizio; il che, per espressa ammissione del patrono della ricorrente, non è avvenuto nel nostro caso. D'altro lato risulta ch'egli ha dichiarato di far proprio il contenuto della nota della ricorrente. Si potrebbe perciò ragionevolmente considerare questo modo di procedere una negligente condotta processuale dell'avvocato costituente se mai, a norma dell'articolo 35 del Regolamento di procedura, uria lesione del decoro della Corte, piuttosto che ravvisare in esso un atto processuale invalido. In ogni caso io non trascurerò completamente, per i motivi indicati, la memoria in questione. Fino a che punto non se ne debba tener conto per altre ragioni (presentazione tardiva), è un altro problema, del quale mi occuperò a suo tempo in relazione ai mezzi di ricorso rispetto ai quali esso viene in rilievo. Anche la nota presentata dalla ricorrente e contenente le risposte alle domande della Corte dev'essere considerata alla stessa stregua. Essa contiene in parte dei commenti alle risposte e sotto questo profilo deve essere considerata come un atto processuale valido. Solo in un successivo contesto si potrà esaminare se, e fino a che punto, essa contenga nuove e inammissibili deduzioni processuali. II — Sui singoli mezzi di ricorso 1. Violazione della legge fallimentare italiana del 16 marzo 1942 in quanto la decisione relativa all' ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente non tiene conto della percentuale del 40 % fissata nel concordato fallimentare. La ricorrente deduce a questo proposito che, a norma dell'articolo 135 della legge fallimentare italiana, il concordato omologato ha quale effetto che tutti i creditori concorsuali (compresi quelli i cui crediti non sono stati verificati e quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo) possono far valere le loro pretese soltanto nei limiti della percentuale concordata. Creandosi, dopo l'omologazione del concordato fallimentare, un titolo esecutivo per il totale dei contributi di perequazione dovuti alla ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato detta norma. A ragione l'[OSCURATO:PERSONA] obietta che non può essere compito suo, e tanto meno della Corte, il tener conto del diritto fallimentare nazionale e il pronunciarsi sulla difficile questione delle conseguenze giuridiche di un concordato fallimentare, il quale può avere l'effetto che i crediti a carico del debitore fallito in parte si estinguano, ma può anche consentire che siano fatti valere per l'intero, nel caso che non siano osservate le condizioni fissate nel concordato stesso. In proposito essa si richiama alla giurisprudenza della Corte (causa 1/58), secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] non è obbligata in linea di principio a tener conto del diritto nazionale. In effetti, il compito dell'[OSCURATO:PERSONA] può essere solo quello di accertare in modo autentico un credito, che trovi la sua fonte nel diritto comunitario, e di lasciare tutto il resto al processo esecutivo che, a mente dell'articolo 92 del Trattato, si svolgerà secondo il diritto nazionale dell'esecutato. In tale processo può essere eccepita la preclusione a far valere in via esecutiva, nei confronti di un determinato debitore, l'intero ammontare dei crediti. Né è stato dimostrato che in base al diritto italiano non vi sia alcun mezzo per far valere simili eccezioni. Inoltre, la ricorrente non sarebbe ridotta a questa difesa, poiché l'[OSCURATO:PERSONA] ha espressamente assicurato di non aver dal canto suo l'intenzione di agire esecutivamente per l'intero ammontare dei contributi. Non è pertanto possibile annullare la decisione sull'ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente, per violazione del diritto fallimentare italiano. 2. Violazione dell'articolo 55 della legge fallimentare italiana Nella memoria della ricorrente, indicata come replica, si sostiene che la decisione esecutiva dell'[OSCURATO:PERSONA] è illegittima anche perché in essa figurano, oltre ai contributi di perequazione, anche gl'interessi per l'inosservanza dei termini di pagamento, il che è parimenti vietato dal diritto fallimentare italiano. Di questo argomento non si deve comunque tener conto, cioè nemmeno qualora la memoria della ricorrente venga presa in considerazione. A questa conclusione conduce l'articolo 42, § 2 del Regolamento di procedura e la relativa giurisprudenza della Corte, trattandosi chiaramente di un nuovo mezzo di ricorso, di cui non si fa cenno nell'atto introduttivo. Volendo assumere una posizione meno rigida, in considerazione del fatto che nel ricorso si parla dei limiti posti all'azione esecutiva dal diritto italiano, si potrebbe in primo luogo sollevare il problema se la legge fallimentare italiana ammetta, in linea di principio, interessi del tipo di quelli che maturano nell'ambito del sistema di perequazione, o soltanto veri e propri interessi moratori. Abbiamo sentito dall'[OSCURATO:PERSONA] che gl'interessi che figurano nel debito per contributi non sono maturati per ritardo nel pagamento né sono stati calcolati in base all'ammontare di ciascun debito, ma rappresentano somme attribuite ai creditori della perequazione e alle imprese che hanno puntualmente pagato i loro debiti relativi a detta perequazione. Si tratta, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], di interessi su capitali anticipati e impiegati provvisoriamente nella perequazione, cioè di spese che per il loro carattere devono essere fatte rientrare piuttosto nella categoria delle spese di amministrazione. In definitiva, però, anche questo problema può restare impregiudicato. Infatti pure sotto questo profilo valgono le considerazioni svolte a proposito del primo mezzo di ricorso, e secondo le quali l'[OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Giustizia non devono occuparsi dell'applicazione del diritto fallimentare italiano. Non è compito loro esaminare il problema di quali categorie di interessi, per la legge fallimentare italiana, siano escluse dall'esecuzione, e del se tale disciplina valga anche per il condordato fallimentare. Anzi questo problema degl'interessi (inerente alle possibilità di esecuzione concesse dal diritto fallimentare italiano) in quanto rientra nel procedimento di esecuzione forzata, è riservato all'esame delle magistrature nazionali incaricate di tale procedimento. Nemmeno il secondo mezzo di ricorso può quindi condurre all'annullamento della decisione impugnata. 3. Difetto di motivazione La ricorrente assume che, tanto la decisione relativa alla valutazione induttiva del suo consumo di rottame, quanto quella concernente la determinazione dei contributi da essa dovuti, mancano di motivazione chiara e precisa; essa ravvisa in ciò una violazione dell'articolo 15 del Trattato, che deve portare all'annullamento delle due decisioni. In una sentenza relativamente recente, del 1963 (causa 24/62, Racc. IX, p. 146), la Corte ha indicato, per il Trattato C.E.E., come vada inteso il dovere di motivazione. Per il Trattato C.E.C.A. i criteri non possono essere diversi. Pertanto, al fine dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, basta che una decisione «enunci, in modo sia pure sommario purché chiaro e pertinente, i principali punti di diritto e di fatto sui quali è basata e che sono necessari per rendere comprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione». Se esaminiamo alla luce di questa sentenza le due decisioni impugnate, constatiamo che esse contengono i seguenti elementi. La prima decisione Essa indica con precisione le basi legislative su cui si fonda (articoli del Trattato, decisioni generali sulla perequazione del rottame) ; afferma che la ricorrente, in occasione di un controllo effettuato da ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA], non ha prodotto documenti descritti con esattezza, donde la necessità di procedere a una valutazione del consumo di rottame. Per tale valutazione si sarebbe partiti dal consumo di energia elettrica, dedotto in parte da precisi documenti e in parte, mediante estrapolazione, dalla contabilità della ricorrente relativa alle fatture di energia elettrica. Dal consumo di questa, attraverso un rapporto fissato da esperti, si sarebbe risaliti alla produzione di acciaio e da questa si sarebbe indotto il consumo di rottame. I dati così ottenuti sarebbero stati controllati e confermati da considerazioni fondate sulla capacità produttiva dei forni della ricorrente, nel far che l'[OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe basata sul funzionamento a pieno carico. La seconda decisione Anche questa decisione indica esattamente le basi legislative sulle quali poggia: in particolare, le decisioni generali sulla perequazione del rottame, nelle quali sono fìssati i tassi provvisori di contribuzione, le parità monetarie e la disciplina degl'interessi, come pure la decisione normativa 7/63. L'ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente si ricava moltiplicando le quantità di rottame calcolate nella prima decisione per i menzionati tassi di contribuzione relativi ai singoli periodi di conteggio. In questo modo, a mio giudizio, è stato in entrambi i casi rispettato l'obbligo di motivazione, ragionevolmente inteso, che certamente non può mai essere interpretato come obbligo di svolgere considerazioni dettagliate come quelle contenute in una memoria processuale. La violazione dell'obbligo di motivazione non mi sembra sussistere neppure sotto i profili prospettati in ulteriori osservazioni, presentate per la prima volta nella replica. In occasione della discussione sul metodo induttivo, impiegato dall'[OSCURATO:PERSONA] per accertare il consumo di rottame, la ricorrente lamenta che non le siano stati comunicati i criteri seguiti dalla summenzionata Commissione di esperti nello stabilire il rapporto tra consumo di rottame e consumo di energia. In effetti, la prima decisione contiene solo la formula applicata. Ritengo tuttavia che l'obbligo di motivazione sarebbe troppo esteso, ove fosse necessario, quando si formula l'ingiunzione di pagamento dei contributi é si accerta il consumo di rottame delle singole imprese, fornire quasi una trattazione scientifica sulle accennate questioni tecniche. È invero sufficiente che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia indicato la formula impiegata. Si può del resto riservare alla discussione in sede processuale l'esame del problema su quale base e con l'aiuto di quali deduzioni tecniche tale formula sia stata elaborata. Nella replica, la ricorrente lamenta ancora che, negli allegati alle varie decisioni generali relative al rottame, i costi di amministrazione e di controllo siano indicati in misura diversa, e che le riserve per i contributi non puntualmente pagati siano determinate in ammontari diversi senza che sia chiarita tale diversità. Questi rilievi potrebbero di per se essere trascurati, perche sono chiaramente estranei alla censura relativa al difetto di motivazione, contenuta nell'atto introduttivo del ricorso, che si riferisce soltanto alle decisioni individuali impugnate. In relazione a tale censura, queste critiche devono essere considerate, alla luce della giurisprudenza della Corte, come nuovi mezzi di ricorso che, in base all'articolo 42, § 2 del Regolamento di procedura, non possono più essere dedotti nella replica. Essi sarebbero inoltre certamente infondati, poiché non si può ragionevolmente pretendere, per le decisioni generali, che ogni singola partita sia provvista di un calcolo dettagliato e di chiarimenti particolari, cosa che porterebbe a un obbligo di motivare la motivazione. In conclusione, nemmeno il terzo mezzo di ricorso, con tutti i suoi aspetti particolari, può portare all'annullamento della decisione impugnata. 4. Inammissibilità di nuovi oneri In una, quarta censura la ricorrente lamenta che il suo debito per i contributi sia stato elevato dagli originari 102 milioni di lire nel 1960, ai 313 milioni della decisione impugnata; nel far ciò l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, in un primo momento sul consumo di rottame dichiarato, mentre in un secondo tempo avrebbe due volte corretto le denuncie, aumentandole. Tutto ciò sarebbe accaduto dopo la cessazione dell'attività della ricorrente, nel 1957, il che avrebbe pregiudicato le sue possibilità di difesa sul piano probatorio. In base all'atto introduttivo del ricorso, questa censura può essere intesa in vari modi. a) Essa potrebbe significare che le comunicazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardanti il consumo di rottame e il debito per i contributi hanno carattere definitivo e non sono quindi modificabili. Così intesa, la censura sarebbe certamente infondata. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato l'impressione che le sue varie comunicazioni, nel campo della perequazione del rottame, avessero carattere definitivo. Al contrario, essa ha sempre sottolineato il loro carattere provvisorio. Questo atteggiamento è stato tenuto nella prima lettera inviata al curatore fallimentare della ricorrente il 14 marzo 1957, nella insinuazione formale del credito nel fallimento effettuata con lettera del 1 o aprile 1960, e anche successivamente in comunicazioni relative al consumo di rottame della ricorrente, in particolare nella lettera del 18 agosto 1961, i cui calcoli si basavano ancora sul rapporto 1: 100 kWh per tonnellata di acciaio liquido prodotto. b) Se la censura va intesa nel senso che le imprese interessate alla perequazione non dovrebbero in nessun caso, decorso un certo termine, vedersi opposta una modifica dell'imponibile di rottame, la preoccupazione che la determina sarebbe certamente comprensibile, anche se, in considerazione delle necessità commerciali, essa appare più fondata per le imprese che continuano la loro attività che per quelle che, come la ricorrente, sono entrate in liquidazione. Tuttavia, nemmeno così intesa la censura può portare all'annullamento delle decisioni impugnate. A ciò osta il carattere del sistema di perequazione che, per sua natura, consente la liquidazione definitiva, il definitivo accertamento di tutti i debiti e i crediti, solo dopo la risoluzione di tutte le questioni controverse. La Corte ha già ripetutamente rilevato, in proposito, le enormi difficoltà cui è andata incontro l'[OSCURATO:PERSONA], dopo che, nel 1958, ha assunto la gestione del sistema di perequazione. La sua corretta gestione e liquidazione hanno richiesto l'esecuzione accurata di vastissimi controlli ed hanno inoltre reso necessari numerosi procedimenti giudiziali su complicati problemi, che si sono trascinati per anni e ancora oggi non sono conclusi. In considerazione di ciò non si può sostenere che, nell'anno 1963, nuovi calcoli dei debiti di perequazione fossero da escludere per decorso del termine. Del resto, mi sembra chiaro che sotto questo profilo non abbiamo a che fare con quell'inammissibile effetto retroattivo delle leggi, di cui la ricorrente si duole nella replica. Il principio del sistema di perequazione è incontestato sin dall'anno 1954; esso non è stato intaccato da alcuna sentenza della Corte, e non è stato censurato neppure quando, incidentalmente, sono state ritenute illegittime certe forme di organizzazione. Tutte le successive decisioni generali sulla perequazione del rottame si basano su questo principio e chiariscono solo delle questioni particolari. Sotto questo profilo si potrebbe in effetti parlare, come ha fatto l'[OSCURATO:PERSONA], di decisioni interpretative, con il che l'erroneità della tesi relativa all'effetto retroattivo delle decisioni sul rottame emerge in maniera particolarmente chiara. c) Infine è possibile intendere la censura nel senso che i controlli delle dichiarazioni sul consumo di rottame non possono essere eseguiti troppo tempo dopo la cessazione dell'attività produttiva di un'impresa, perché gli atti di liquidazione potrebbero pregiudicare le possibilità difensive di tale impresa sul piano processuale. Anche così intesa, la censura è però infondata. Non si può parlare di un inammissibile ritardo dei controlli, perché questi hanno avuto luogo già nel settembre 1958, cioè poco tempo dopo che l'[OSCURATO:PERSONA] assunse la gestione del sistema di perequazione. La ricorrente non può sostenere che in quel momento essa non doveva più aspettarsi dei controlli, perché sino ad allora (come del resto fino ad oggi) essa non ha adempiuto, neppure nella più piccola misura, i suoi obblighi relativi alla perequazione. Inoltre, con lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 1957, le fu esplicitamente ricordata la possibilità di un accertamento induttivo del suo consumo di rottame. E non mi sembra neppure evidente che l'apertura del procedimento di concordato preventivo, e poi del fallimento, abbiano pregiudicato la difesa della ricorrente sul piano probatorio. Proprio lo svolgersi di tali procedimenti, che del resto si sono conclusi nel nostro caso solo alla fine del 1961, cioè dopo la notificazione dei risultati della prima valutazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], offre una particolare garanzia per la conservazione di tutti i documenti contabili significativi. A ciò provvede nel diritto italiano l'articolo 16 della legge fallimentare in connessione con le corrispondenti norme penali (artt. 216 e 220 della legge fallimentare). Perciò si deve ammettere che i documenti, che mancavano durante l'esecuzione dei controlli nel settembre 1958, non esistessero più già prima dell'inizio della procedura di concordato preventivo, nel febbraio 1957. E ciò fa apparire irrilevante per la difesa della ricorrente il richiamo da essa fatto al periodo di tempo intercorso tra la cessazione della sua attività e l'esecuzione dei controlli. d) Benché logicamente esse non rientrino senz'altro nei motivi qui trattati, voglio considerare anche alcune censure contenute nella replica, e ciò perché esse non hanno una connessione più stretta con alcun altro dei motivi dedotti nell'atto introduttivo. La ricorrente sostiene che la determinazione del suo debito di perequazione dev'essere considerata illegittima perché la decisione 7/63, con l'introduzione di interessi, ha reso necessario l'aumento del provento dei contributi; perché la decisione 7/61 contiene un errore di calcolo, che risulta dalla determinazione del consumo medio mensile di rottame, e perché la nuova ripartizione dei periodi di imposizione e di conteggio danneggia la ricorrente. Tutte queste censure, tuttavia, sono cosi estranee a quanto dedotto nell'atto introduttivo, da doversi considerare come nuovi mezzi d'impugnazione ai sensi dell'articolo 42, § 2 del Regolamento di procedura. Pertanto, a mio giudizio, esse non devono essere prese in considerazione nell'esaminare il ricorso. 5. Scorretto accertamento del consumo di rottame Questo mezzo si articola in più censure, alcune delle quali sono già state sollevate nella causa 18/62 ([OSCURATO:PERSONA] contro l'[OSCURATO:PERSONA]) e respinte dalla Corte. a) Ciò vale in primo luogo per l'obiezione di principio secondo cui l'accertamento del consumo di rottame partendo dal consumo di energia rappresenta un metodo discutibile. In proposito la Corte ha dichiarato che il consumo di energia è solo uno dei molti elementi che consentono di fare delle induzioni sul consumo di rottame. Si può partire da esso ove manchi qualsiasi altra base di calcolo. A mio giudizio, ciò non significa che il metodo induttivo per la determinazione del consumo di rottame possa essere impiegato solo quando non vi sia alcuna dichiarazione dell'impresa; esso deve essere ammesso anche quando, in base a seri indizi, sussistano dubbi sull'esattezza delle dichiarazioni e i controlli successivamente eseguiti non offrano, per la determinazione del consumo di rottame, altra base che il consumo di energia. Così è chiaramente avvenuto nel nostro caso. Secondo le affermazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], i suoi controllori non ebbero a disposizione, durante le verifiche effettuate nel 1958, alcun documento contabile sugli acquisti e sul consumo di rottame che potesse essere considerato quale prova valida del consumo effettivo (come fatture, certificati di pesatura, ecc…). In base ai pochi documenti relativi al consumo di energia — quali le denunzie della ricorrente alla propria associazione (moduli consumi B) — che furono ritrovati, si dovette però concludere che le dichiarazioni fatte alla Cassa di Bruxelles erano manifestamente inesatte. Di conseguenza, l'applicazione in questo caso del metodo induttivo da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] era, in linea di principio, giustificata. E ciò anche se in un momento predecente fossero esistiti altri documenti sul consumo di rottame e questi fossero stati nel frattempo distrutti dalla ricorrente, giacché dal momento in cui il rottame in questione era stato acquistato e consumato (data più remota: l'aprile 1954), non era affatto trascorso tanto tempo da giustificare l'accantonamento o la distruzione delle scritture contabili (libri e documenti). b) Mi richiamo egualmente alla sentenza 18/62 per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA], qualora attraverso le sue valutazioni giungesse alla conclusione che il consumo del rottame è stato più elevato di quello dichiarato, sarebbe obbligata a darne comunicazione all'interessato, affinché questi abbia l'opportunità di difendersi in sede amministrativa. La sentenza afferma espressamente che le valutazioni d'ufficio non devono essere considerate quali sanzioni ai sensi dell'articolo 36; quindi è sufficiente che alle imprese interessate sia dato modo di far valere l'inesattezza delle valutazioni, nel corso del procedimento amministrativo oppure davanti alla Corte di Giustizia. c) Posso richiamarmi alle argomentazioni nella causa 18-62 anche per quanto riguarda: l'esattezza del criterio applicato dall'[OSCURATO:PERSONA] (950 kWh per tonnellata di acciaio liquido prodotto) ; la correttezza dell'averlo fatto determinare, al di fuori di un procedimento giudiziale ed inaudita altera parte , da una Commissione d'esperti convocata dall'[OSCURATO:PERSONA]; infine l'ammissibilità di controlli effettuati da una società fiduciaria privata, senza redazione di un vero e proprio verbale sottoscritto dall'interessato. Lo stesso richiamo vorrei da ultimo fare anche per altre questioni che si possono considerare tacitamente risolte nella sentenza 18/62, giacché anche ivi esse avrebbero potuto facilmente dar luogo a rilievi d'ufficio, il che non è avvenuto — quali quella del se i particolari del procedimento di valutazione d'ufficio avrebbero dovuto essere previamente fissati con decisione generale, o l'altra: se la decisione 13-58, che prevede le correzioni d'ufficio, sia stata illegittimamente dotata di effetto retroattivo. In effetti si deve ammettere che, anche prescindendo da considerazioni di opportunità amministrativa, una disciplina legislativa che fosse scesa nei particolari non avrebbe comunque dato agli interessati ulteriori garanzie, giacché questi hanno sempre la possibilità di far esaminare dalla Corte la ritualità del procedimento seguito nel singolo caso. Non si potrebbe inoltre parlare di inammissibile retroattività della decisione 13/58, perché essa fornisce solo la base giuridica per i controlli e le valutazioni successive alla sua entrata in vigore. D'altro lato si può dire che tale modo di procedere è peculiare di ogni organo che abbia per compito la riscossione di tributi. Il fondamento di ciò è costituito dall'obbligo di conservare i documenti contabili rilevanti i quali, in virtù di un principio generale o come conseguenza dell'articolo 47 del Trattato, certamente esistevano già al momento dell'istituzione del sistema di perequazione per il rottame importato. d) In relazione alla concreta valutazione del suo consumo di rottame, la ricorrente avanza le seguenti obiezioni : aa) L'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe a torto basata su un consumo di rottame e di energia elettrica costante fino alla cessazione dell'attività produttiva della ricorrente. Quest'ultima però, nei mesi precedenti l'apertura del procedimento di concordato preventivo, avrebbe lavorato con una capacità produttiva considerevolmente ridotta; soprattutto essa avrebbe locato il suo forno più grande (10 tonnellate) a un'altra impresa; il consumo di rottame e di energia ad esso relativo non potrebbe quindi essere posto a carico della ricorrente. bb) Nel consumo di energia preso dall'[OSCURATO:PERSONA] come base delle sue valutazioni, sarebbe compreso anche il consumo per scopi diversi dalla produzione di acciaio. aa) Sul primo punto che, per quanto riguarda la locazione del forno da 10 tonnellate, è stato documentato mediante esibizione del relativo contratto, l'[OSCURATO:PERSONA] rileva di non aver tenuto conto nella sua decisione della capacità produttiva di tale forno, ma soltanto di quella dei tre forni più piccoli. Ciò risulta effettivamente dal testo della decisione impugnata. Come fu comunicato agli ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA] durante i controlli effettuati nel 1958, detto forno da 10 tonnellate fu evidentemente costruito nel corso del 1956 e praticamente entrò in funzione solo in seguito all'affitto alla Società anonima commerciale siderurgica (S.A.C.S.). Poiché però l'[OSCURATO:PERSONA], come si ricava dai calcoli da essa prodotti, dovette determinare il consumo di energia negli ultimi mesi di attività della ricorrente mediante estrapolazione da cifre che furono comunicate dalla ricorrente stessa alla sua associazione quando il forno da 10 tonnellate non era ancora in funzione (gennaio 1955-aprile 1956), l'utilizzazione di detto forno da parte di un'altra impresa non può intaccare l'esattezza delle valutazioni compiute dall'[OSCURATO:PERSONA]. In effetti quest'ultima si basò sul fatto che la ricorrente aveva sempre lavorato con tre soli forni, ad esclusione del forno da 10 tonnellate. Per quanto riguarda l'assunto della ricorrente secondo cui, anche a prescindere dall'affitto del forno da 10 tonnellate, la sua attività produttiva sarebbe realmente diminuita in misura considerevole negli ultimi mesi precedenti il crollo finanziario, bisogna dire che sussiste a suo favore una presunzione di veridicità. In generale, i tracolli finanziari si preannunciano molto tempo prima ed hanno come conseguenza un calo della produzione. Tuttavia, non ravviserei neppure in questo fatto un motivo per dichiarare erronea la valutazione, naturalmente complessiva, dell'[OSCURATO:PERSONA]. Eventuali errori dovrebbero già essere ampiamente compensati dall'adozione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], di medie mensili per tutto il periodo in cui la ricorrente è stata soggetta alla perequazione (aprile 1954-febbraio 1957). Inoltre non ci sono stati forniti criteri attendibili per determinare il calo della produzione nel periodo di cui trattasi. Stando alle sue dichiarazioni, la ricorrente avrebbe utilizzato per se, a partire dall'ottobre 1956, solo il 10 % dell'energia registrata dai suoi contatori, mentre la S.A.C.S. ne avrebbe utilizzato, per il forno locato, il 90 %. Fino a questo momento la ricorrente non ha fornito prove di sorta in proposito. Esse potrebbero forse essere ottenute dalla S.A.C.S. Poiché però la ricorrente ha omesso finora. di presentare opportune offerte di prova o anche soltanto il principio di una prova (per esempio una domanda alla S.A.C.S.), riterrei che, in ossequio a quanto è stato affermato nella sentenza 18-62, essa ha perduto il diritto di fornire la controprova. In ogni caso, onde evitare ulteriori indugi, propongo alla Corte di non disporre l'assunzione di tale prova e di trascurare la suddetta circostanza. bb) Per quanto riguarda la seconda eccezione, relativa alla utilizzazione di energia elettrica per scopi diversi dalla produzione di acciaio, i fatti si presentano nel modo seguente. L'[OSCURATO:PERSONA] fonda i propri calcoli principalmente sui moduli «consumi B», riempiti dalla ricorrente medesima, e unicamente sulla colonna relativa al consumo di energia per «usi termici». La ricorrente dichiara che questi dati si basavano su un. errore, e che in realtà tali cifre comprendono anche il consumo di energia relativo agli «usi forza». Nella sua azienda vi sarebbe stata soltanto una linea di corrente a 27.000 volts, e una parte di questa avrebbe dovuto essere trasformata, mediante un apposito impianto munito di contatore, in corrente a 500 volts destinata ai motori. A prova di ciò essa produce un registro, tenuto per uso interno e che contiene diverse registrazioni delle letture dei contatori. Da questo si dovrebbe ricavare il consumo di corrente a 500 volts e la certezza che tale consumo è compreso nei calcoli effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha inoltre prodotto una fattura di energia elettrica che si riferisce all'attuale proprietario dell'azienda e a un mese del 1964, dalla quale si dovrebbe dedurre che il consumo di energia a 500 volts è stato rilevato separatamente per ragioni fiscali, così come sarebbe avvenuto durante il periodo interessante la perequazione del rottame. Ci si presenta pertanto il problema di come valutare questi vari elementi. Certamente bisogna dire che i documenti finora prodotti dalla ricorrente non sono atti ad infirmare le valutazioni effettuate dall'[OSCURATO:PERSONA]. Il summenzionato registro contiene annotazioni della stessa ricorrente, il cui significato non è comprensibile senza spiegazioni. Tale registro, inoltre, è incompleto. La copia prodotta da una fattura di energia elettrica si riferisce a un mese del 1964 e non riguarda quindi l'attività produttiva della ricorrente. Non si può pertanto pensare di annullare la decisione impugnata in base a questi soli elementi. In ogni caso, resta il problema se sia opportuno acquisire ulteriori elementi atti a comprovare l'esattezza delle affermazioni della ricorrente, tra le quali vi sarebbero della fatture da richiedersi all'antica fornitrice di elettricità della ricorrente. Io esito pero a fare alla Corte simile proposta e ciò soprattutto per le stesse ragioni che mi hanno guidato nel valutare la prima obiezione della ricorrente. Certamente dobbiamo riconoscere un suo diritto ad infirmare con critiche oggettive e con controprove le valutazioni compiute d'ufficio dall'[OSCURATO:PERSONA]; d'altro lato però, nell'interesse di un ordinato e sollecito svolgimento del processo, dobbiamo esigere che la tardiva indicazione dei mezzi di prova (articolo 42, § 1 del Regolamento di procedura) non sia causa di indugi. Quando un ricorrente, sia nell'atto introduttivo del ricorso sia nella replica, omette di offrire le prove opportune e, pure in un successivo stadio del processo, si limita a fornire degli indizi (nel nostro caso copie di fatture intestate al suo successore), anziché cercare di procurarsi subito, direttamente idonei elementi di prova facendone richiesta al suo antico fornitore di energia elettrica, non vi è alcun motivo di disporre un'istruttoria, il cui esito, in considerazione del tempo trascorso dalla cessazione dell'attività, è per di più straordinariamente incerto. Tanto più che l'[OSCURATO:PERSONA], nei suoi calcoli si è basata essenzialmente sulle indicazioni dell'impresa (moduli «consumi B»), la cui esattezza viene ora contestata semplicemente invocando un preteso errore, ed ha controllato le proprie stime con riferimento alla capacità produttiva della ricorrente ed adottando criteri manifestamente prudenziali. In conclusione, mi sembra che, nell'attuale stadio del procedimento, nemmeno questo mezzo possa portare all'annullamento della decisione impugnata. 6. Determinazione illegittima del tasso dei contributi di -perequazione Con la sesta censura la ricorrente sostiene che i tassi dei contributi applicati al suo consumo di rottame sono illegittimi perché non sono stati stabiliti dall'[OSCURATO:PERSONA], ma dagli organismi di Bruxelles, e questi li hanno fissati, nell'interesse dei loro membri, ad un livello sproporzionatamente elevato. Per quanto riguarda la questione della competenza, la censura appare chiaramente infondata. Non si può dire che, con l'emanazione della decisione 13/58, cioè con la nuova disciplina del sistema di perequazione, l'[OSCURATO:PERSONA] abbia semplicemente fatto propri i provvedimenti degli organismi di Bruxelles. La decisione 13/58 prevede anzi la possibilità che essi siano riesaminati e revocati. In effetti si è fatto largo uso di questa possibilità, come dimostrano l'estesa attività di controllo dell'[OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1958 e le numerose decisioni da esse successivamente emanate. In relazione ai tassi dei contributi, che per quanto riguarda la ricorrente sono saliti da lire 1,65 a lire 13 il kg., l'[OSCURATO:PERSONA] osserva che, in considerazione dell'aumento della produzione di acciaio nel periodo in questione, delle importazioni di rottame, dei prezzi interni e di importazione e dei costi di amministrazione del meccanismo di perequazione, il livello di quei tassi è ragionevole. Per quanto attiene al procedimento giudiziale, bisogna inoltre sottolineare il fatto che l'esame del problema, quale sia un livello ragionevole per i tassi dei contributi di perequazione , implica, ai sensi dell'articolo 33 del Trattato, una valutazione della situazione complessiva risultante da fatti o circostanze economiche, cui la Corte di Giustizia non può procedere se non quando si faccia carico all'[OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in uno sviamento di potere o di aver manifestamente violato le norme del Trattato. Nel presente caso manca una conclusiva e argomentata deduzione in tal senso, in ispecie se si contrappongono alla censura della ricorrente le argomentazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]; cosicché, in base ai motivi addotti, la Corte di Giustizia non può procedere alla ricordata valutazione e tanto meno annullare la decisione impugnata. 7. Sviamento di potere Secondo la ricorrente, infine, l'[OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere, in quanto non si è opposta alla tendenza dei grandi complessi industriali di mantenere il tasso di contribuzione il più elevato possibile. In questo modo essi avrebbero avuto la possibilità di procurarsi, in maniera discriminatoria, rottame di importazione a condizioni favorevoli, mentre le piccole imprese sarebbero state costrette all'acquisto sul mercato interno. In particolare, le grandi imprese industriali, con l'aiuto delle imprese commerciali dipendenti, sarebbero state in grado di mantenere il prezzo interno medio artificialmente basso. In questo modo dette imprese avrebbero goduto di rimborsi maggiori per i loro acquisti di rottame all'esterno. Quando, a questo proposito, la ricorrente si richiama al con-tenuto di alcune decisioni riguardanti la perequazione, a norma delle quali furono accordati agli importatori di rottame vantaggi ulteriori (come incentivo e per spese speciali, in tutto 1,50 unità di conto), l'[OSCURATO:PERSONA] replica che detti vantaggi, in vigore del resto solo per alcuni mesi, erano necessari per incrementare le importazioni e per alleggerire il mercato interno. Ne consegue che si è trattato di provvedimenti di opportunità economica sui quali, come su quello relativo al livello dei tassi dei contributi considerato nella precedente censura, per l'articolo 33 la Corte può esercitare il proprio sindacato solo entro limiti ristretti. Inoltre, non è affatto evidente che tali provvedimenti avessero necessariamente carattere discriminatorio. A prescindere dal fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], per non commettere discriminazioni, non può prendere in considerazione ogni impresa, per quanto piccola, risulta dalle dichiarazioni di detta [OSCURATO:PERSONA] che anche le imprese minori, come la ricorrente, potevano ottenere i vantaggi menzionati. A questo fine bastava che esse si rivolgessero all'ufficio di Bruxelles che organizzava le importazioni e gli comunicassero il loro fabbisogno di rottame. Per quanto riguarda la censura secondo la quale le grandi imprese industriali avrebbero manovrato per produrre un ribasso artificioso del prezzo di perequazione, in modo da ottenere maggiori rimborsi per i loro acquisti di rottame sul mercato esterno, la ricorrente poté citare soltanto alcuni prezzi di acquisto all'interno pagati da alcune imprese ad essa note, prezzi che sarebbero stati superiori ai prezzi medi della Comunità. Dal momento, però, che per la perequazione del rottame ha rilievo soltanto il prezzo medio comunitario, queste poche cifre, supposta la loro esattezza, non possono essere considerate un indizio e tanto meno una prova delle pretese manovre illecite delle grandi imprese, manovre che l'[OSCURATO:PERSONA] o gli organismi di Bruxelles avrebbero tollerato. Pertanto, nemmeno l'ultima censura relativa allo sviamento di potere offre un motivo idoneo a determinare l'annullamento delle decisioni impugnate. III — Riassunto e conclusioni In base a tutto ciò, sembra che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, sia da respingere perché infondato e che alla ricorrente debbano essere addossate le spese del giudizio. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1964 — Fons Iuris — Fons Iuris